REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice monocratico del Tribunale di Bari, Seconda
|
|
- Eugenio Pellegrino
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice monocratico del Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in persona del G.O.T. Avv. Gabriella Castellaneta ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5275/2001 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo Tra L.E. elettivamente domiciliata in Bari alla Via (...), rappresentata e difesa dall'avv. M.G. Opponente Contro V.P. elettivamente domiciliato in Bari alla Via (...), rappresentato e difeso dall'avv. M.M. Opposto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data V.P. chiedeva al Tribunale di Bari ingiunzione di pagamento in danno di L.E. per la somma di Euro 8.538,54 oltre interessi legali e spese di procedura. Assumeva il ricorrente di aver contratto unitamente alla opponente (già sua consorte), un piccolo prestito di Euro ,14 presso M. e che quest'ultimo a causa del mancato pagamento delle rate del mutuo aveva dichiarato i debitori decaduti dal beneficio del termine. Successivamente l'istituto di credito aveva richiesto il pagamento del credito ad entrambi i debitori in solido e l'opposto aveva estinto il debito, a seguito di procedura esecutiva presso terzi, per cui richiedeva al coniuge separato - suo debitore solidale - il pagamento della metà dell'obbligazione estinta in ragione di Euro 8.538,54 = oltre accessori e spese di procedura. Con atto notificato il 17/10/2001 L.E. proponeva opposizione chiedendo che la domanda fosse rigettata ed il decreto revocato; che fosse dichiarato che il debito era di pertinenza esclusiva di V.P. e che quindi essa nulla doveva; che l'azione di regresso fosse dichiarata inammissibile sia nell'an che nel quantum e rigettata; che non fossero dovuti interessi di sorta ex art c.c.; che fosse dichiarata inammissibile ed infondata la domanda sussidiaria ex art c.c. ed infondata quella ex art c.c. che fossero dichiarati compensati eventuali
2 crediti dell'opposto con quelli maggiori dell'opponente ammontanti ad Euro ,04 oltre accessori e l'opposto fosse condannato al pagamento della differenza; con vittoria di spese e competenze. L'opposto si costituiva con comparsa depositata nel corso dell'udienza di prima comparizione del 25/01/2002 chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecuzione, l'opposizione fosse rigettata e che fosse dichiarata legittima l'azione di regresso esercitata. All'udienza del il giudice si riservava sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e con provvedimento del non concedeva la provvisoria esecuzione assegnando termini per memorie ex art. 183 c. V c.p.c. nella formulazione all'epoca vigente. Nel corso della fase istruttoria veniva ammesso ed espletato l'interrogatorio dell'opposto nonché la prova testimoniale richiesta dalle parti. All'udienza del , conclusa l'istruttoria, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni. Seguivano alcuni rinvii per la precisazione in considerazione della sostituzione del giudica istruttore. All'udienza del la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. Successivamente veniva formulata istanza di autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo della fase monitoria smarrito. La causa veniva, pertanto, rimessa sul ruolo istruttorio. All'udienza del nessuna delle parti costituite compariva e veniva disposto rinvio mandando alla cancelleria per la comunicazione alle parti del provvedimento di rimessione sul ruolo istruttorio. All'udienza del veniva autorizzata la ricostruzione del fascicolo di parte della fase monitoria e disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del venivano nuovamente precisate le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con concessione di termini per le conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE In via del tutto preliminare è necessario esaminare la questione relativa all'asserito mancato deposito del fascicolo relativo alla fase monitoria entro il termine previsto dall'art. 169 c. 2 c.p.c. Deve rilevarsi che in data l'opposto ha depositato la comparsa
3 conclusionale e il proprio fascicolo di parte che conteneva, come risulta dall'indice, il fascicolo della fase monitoria. In realtà, secondo quanto affermato dallo stesso opposto nell'istanza del , unitamente al fascicolo di parte non era stato depositato il fascicolo della fase monitoria ma una copia integrale dello stesso non rinvenuto all'interno. Allo stato non è possibile risalire al momento in cui tale fascicolo è andato smarrito poiché la parte opposta ha omesso di rilevare la mancanza al momento del ritiro, così come la cancelleria ha omesso di verificare il contenuto del fascicolo all'atto del deposito in data e di annotare che era stata depositata solo una copia del fascicolo della fase monitoria. Parte opponente ha erroneamente dedotto il mancato deposito del fascicolo monitorio, che era presente in copia, ed avrebbe dovuto, al limite, contestare la conformità della copia con l'originale. Comunque, considerate le vicende subite dal ruolo gestito dal G.S., successivamente passato al giudice A. ed infine all'odierno giudicante, con conseguente passaggio dei fascicoli fra diverse cancellerie, è impossibile risalire al momento dello smarrimento ed imputare le conseguenze dello smarrimento ad una delle parti. Pertanto si conferma il provvedimento del con il quale è stata autorizzata la ricostruzione del fascicolo mediante produzione di copia degli atti e documenti in esso contenuti. Venendo al merito dell'opposizione deve rilevarsi che la stessa non appare fondata e meritevole di accoglimento. Il credito oggi vantato dall'opposto rinviene da due decreti ingiuntivi, nn. 1321/1991 e 1328/1991, emessi in data rispettivamente nei confronti di L.E. e V.P. in qualità di condebitori per l'importo di Lire e nei confronti di L.E., in qualità di titolare della ditta individuale L. e di V.P. in qualità di fideiussore per il pagamento dell'importo di Lire Come risulta dalla documentazione in atti per il pagamento dell'importo complessivamente ingiunto nei due decreti la creditrice M.P. intraprese una procedura di pignoramento presso terzi nei confronti della C. S.p.A. ottenendo il decreto del con il quale veniva assegnato l'importo mensile di Lire pari ad un quinto della retribuzione dovuta a V.P. L'odierno opposto, a fronte del pagamento eseguito dal giugno 1996 all'aprile 2001, che la M. dichiarava essere
4 pari a Lire (per il debito di L.E. e V.P.) e a Lire (per il debito di L.E. garantito di V.P.) chiedeva ed otteneva ingiunzione nei confronti di L.E. a titolo di regresso ex artt e 1950 c.c. L'ingiunta nel presente giudizio di opposizione ha dedotto l'inesistenza della debitoria assumendo che il credito era stato chiesto ed ottenuto dal solo V. che, tra l'altro, era il titolare occulto della L. intestata solo formalmente alla moglie L.E. Le affermazioni di parte opponente, però, non trovano riscontro alcuno nella documentazione depositata in atti. Infatti seppure i documenti allegati in copia possano essere stati compilati dal V. non può escludersi che la collaborazione prestata dal V. nella ditta della moglie fosse motivata dal rapporto di coniugio. Le matrici degli assegni allegati in fotocopia non forniscono alcun elemento utile e non si comprende quale sia la loro finalità probatoria. Lo stesso si può dire per le cambiali protestate emesse in favore di V.P. e depositate in atti. Nel corso dell'interrogatorio formale il V. ha confermato di aver "frequentato la ditta L." ma non di averla gestita per conto della propria moglie. I testi escussi nel corso della fase istruttoria non hanno aggiunto elementi utili a confermare la posizione difensiva dell'opponente. Infatti il teste D.C. ha dichiarato di essersi rivolto alla L. e di aver avuto contatti solo con la L. presentatasi come titolare e accompagnata dal marito. La teste L.A., sorella dell'opponente, si è limitata a confermare di aver sottoscritto degli effetti per la concessione di un prestito su richiesta del V. ed al solo scopo di accontentarlo pur sconsigliata dalla sorella. Il teste M.S. si è limitato a riferire di essere andato presso la sede della L. a trovare il V. per prendersi un caffè ed infine la teste E.V., segretaria della L., ha dichiarato che "entrambi i coniugi V., la dott.ssa L.E. ed il sig. P.V. mi dicevano cosa fare "e considerato il rapporto di coniugio all'epoca esistente tra le parti non appare inverosimile che il V. collaborasse con la moglie nella gestione, della ditta. Né appare credibile che la L., dotata di cultura superiore in quanto laureata in giurisprudenza, non avesse piena consapevolezza dell'attività svolta e delle conseguenze della spendita del proprio nome e ben avrebbe potuto cautelarsi in caso di simulazione della titolarità della ditta anche in considerazione del fatto che tra le parti non è ammessa la prova della simulazione a mezzo di testimoni.
5 Quanto all'azione di regresso esercitata dal V. l'opponente deduce che a norma dell'art c.c., vige la presunzione di uguaglianza delle quote tra i condebitori, ma che la stessa norma fa salva la fattispecie dell'obbligazione contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi con la conseguenza che, essendo state contratte entrambe le obbligazioni dedotte in giudizio nell'interesse esclusivo di V.P., non era esperibile l'azione di regresso da parte di quest'ultimo. Parte opponente, però, nel corso del giudizio non ha provato che i prestiti fossero stati concessi in favore e per esigenze del solo V. poiché l'affermazione non ha trovato alcun riscontro nella documentazione agli atti e nella prova espletata. L'opponente ha dedotto che non ricorressero i presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso dal momento che il V. al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non aveva pagato un importo eccedente la quota di sua spettanza. In realtà la giurisprudenza della S.C. ha avuto modo di chiarire che il condebitore solidale può esercitare il regresso anche in via preventiva, in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l'intero (Cfr. Cass. 19 maggio 2008 n e 13 novembre 2002, n ). E del resto l'estinzione dell'obbligazione non è condizione dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato (Cass. 11 marzo 1998, n. 2680). Inoltre l'opposto ha espressamente dichiarato in atti di non aver esercitato alcuna azione di indebito arricchimento ex art c.c. nei confronti della L. pertanto non è neppure necessario esaminare le contestazioni sull'ammissibilità dell'azione. Infine l'eccezione di compensazione ex art c.c. sollevata dall'opponente non ha trovato alcun riscontro in atti dal momento che la L. non ha provato di aver "onorato durante il matrimonio una serie infinita di obbligazioni che facevano capo ad esso V.P. pagando cambiali che costui rilasciava a terzi e versando una serie di somme per estinguere debiti dallo stesso contratti presso altri Istituti di Credito" con la conseguenza che tale eccezione non può trovare accoglimento. Quanto alle spese di lite considerate verosimili le deduzioni di parte opponente che sono rimaste sfornite di prova e il rapporto di coniugio tra le parti al momento in cui è stato richiesto il prestito alla M., appare equo
6 disporne l'integrale compensazione a norma dell'art. 92 c.p.c. P.Q.M. Il giudice monocratico del Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da L.E. avverso il decreto ingiuntivo n. 1123/2001 emesso dal Presidente della Seconda Sezione del Tribunale di Bari in data in favore di V.P., così provvede: - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo; - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Bari il 31 ottobre Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2011.
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliTRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI L avv. Achille M.G. Cod. Fisc. BRN CLL 47C31 C971E, elettivamente domiciliato in al Corso Umberto I, 61 rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c.
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliSentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012
N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente
DettagliTRIBUNALE DI.. Atto di pignoramento presso terzi. di XXX S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore Sig.
TRIBUNALE DI.. Atto di pignoramento presso terzi di XXX S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore Sig...., con sede a... in Via..., n..., p.i.:., rappresentata e difesa, come da
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliTRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. ), residente in, Via, elettivamente domiciliato in presso e nello studio
TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig., nato a il, (c.f.: ), residente in, Via, elettivamente domiciliato in presso e nello studio dell Avv. (c.f.: pec: - fax ) che lo rappresenta e difende
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Istante (nato/a, il / /, C.F.: ) residente in ( ), Via (CAP: ),
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Istante (nato/a, il / /, C.F.: ) residente in ( ), Via (CAP: ), rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, giusta procura a margine del presente
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliTABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO
TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO I PROCESSO DI COGNIZIONE E PROCEDIMENTI SPECIALI E CAMERALI DAVANTI AI GIUDICI ORDINARI, AI GIUDICI AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI E SPECIALI, AGLI ARBITRI D AUTORITÀ, COMMISSIONI
DettagliEditrice PROPRETARIO EX ART. 2929-BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI...
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.9.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE CONTRO IL TERZO PROPRETARIO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA
Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig. (Creditore) (C.F.) rappresentato e difeso dall Avv. (C.F.) fax, indirizzo PEC nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come
DettagliTRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.
TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex art. 155ter c.c. Il sig.... nato a... il... e residente in... Via... n.... è rappresentato e difeso per mandato a margine
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati - dott. Ettore NESTI presidente - dott. Rocco
DettagliEmilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio
Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione
DettagliSTUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro
L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di
DettagliCOLLEGIO DI MILANO FATTO
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla
DettagliControversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero
Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero A cura di CDL Roberto Cristofaro Lo speciale rito Fornero è istituito dalla riforma del lavoro per l utilizzo nelle controversie relative
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliTRIBUNALE DI BOLOGNA
TRIBUNALE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO EX. ART. 521 BIS C.P.C. Il Sig. (creditore) nato a. il.. e residente in...., via.. n.. C.F.. elettivamente domiciliato in Bologna via.. n, presso
DettagliOpposizione a decreto ingiuntivo costituzione opponente. dimezzamento automatico dei termini sezioni unite 19246/2010 mero obiter dictum
Opposizione a decreto ingiuntivo costituzione opponente. dimezzamento automatico dei termini sezioni unite 19246/2010 mero obiter dictum non qualificabile come principio di diritto vincolante Va confermato
DettagliCassazione Civile, sez. VI, sent. n. 14887 01-07-2014 (Ordinanza emessa in applicazione dell'art. 380 bis c.p.c.)
La banca, al fine di ottenere la condanna al pagamento di un saldo di rapporto di conto corrente, è onerata della produzione non solo di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto ma anche della
DettagliN. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA
1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997
Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE. Istante ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C.F.: ) residente/con sede in ( ),
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE Istante ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C.F.: ) residente/con sede in ( ), Via (CAP: ), rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, giusta procura
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliL OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
L OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO L opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l ingiunzione è stata emessa legittimamente
DettagliMEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo
MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo P&D.IT La previsione di cui all oggi abrogato art. 6 L. n. 39/1989 in ordine alla necessità di iscrizione
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliTRIBUNALE DI MODENA SEZIONE DISTACCATA DI CARPI. YY spa e Confezioni ZZ srl, con avv.ti Alberto Lotti e Fabrizio Bulgarelli
Provvedimenti cautelari Sequestro conservativo Sequestro conservativo di quote sociali - Pendenza di azione revocatoria verso conferimento di ramo d azienda Decreto ingiuntivo nella disponibilità del creditore
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliFormula 1. Atti processuali RICORSO AVVERSO L AVVISO DI INTIMAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ATTO IMPUGNATO
Formula 1 27 FORMULA 1 RICORSO AVVERSO L AVVISO DI INTIMAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ATTO IMPUGNATO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI... Ricorso avverso l avviso di intimazione
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliNULLITA DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA MEDESIMA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI CATANZARO Il, nella persona dell avvocato Luciano Pallini, ha pronunciato la seguente SENTENZA TRA XXXXX nella
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliAppello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente
DettagliGABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A. Sede legale: Milano, Via Bernardo Quaranta n. 40. Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 19.100.
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A. Sede legale: Milano, Via Bernardo Quaranta n. 40 Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 19.100.389,26 Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029 Iscritta al
DettagliTRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente
Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER LA BASILICATA Anno 2004
REPUBBLICA ITALIANA N. 748 Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 305 Reg.Ric. PER LA BASILICATA Anno 2004 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. L illegittima iscrizione del nominativo di un individuo nell archivio della Centrale Interbancaria dei soggetti segnalati come protestati, con conseguente revoca temporanea per l iscritto della
DettagliCOMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014
COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 Con l entrata in vigore della riforma del processo esecutivo ex D.L. 132/2014, limitatamente agli aspetti pratici e in attesa di
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
DettagliSCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011
SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011 Gli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro Relazione dell Avv. Paolo Valla * * * Traccia dei casi da trattare Controversia
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
DettagliSENTENZA n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice Dott. Antonio Ivan Natali, ha emesso la
SENTENZA n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice Dott. Antonio Ivan Natali, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
DettagliTribunale Ordinario di Monza Sezione Lavoro. Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano. Il Giudice di Monza
Tribunale Ordinario di Monza Sezione Lavoro Udienza del 11.3.2008 N. 1061/06 RG Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice di Monza Dott.ssa Silvia Russo, quale giudice del lavoro, ha pronunciato
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dettagli[L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.]
NOTA Gli articoli 22-22 bis - 23 della L. 689/81 sono stati pressoché integralmente abrogati dall art. 34 del D. Lgs. 150/2011 e sostituiti con gli articoli 6 e 7 dello stesso D. L.vo 150/2011 Articolo
DettagliIL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO
IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) introduce importanti novità in tema di licenziamenti e del processo del lavoro, delineando all art. 1 commi
DettagliATTO DI FIDEJUSSIONE N
COPIA PER IL BENEFICIARIO A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO DI UNO STRANIERO PER MOTIVI DI STUDIO COME DA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 01/03/2000.
DettagliISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
Sent.350/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** Visto il ricorso iscritto al numero 71883/PM del registro di Segreteria;
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
DettagliRisoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004
Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione
DettagliAPPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
DettagliOGGETTO: Equitalia: ultimi giorni per la nuova rateazione per i contribuenti decaduti
Informativa per la clientela di studio N. 97 del 01.07.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Equitalia: ultimi giorni per la nuova rateazione per i contribuenti decaduti Gentile Cliente, con la stesura
DettagliProt. n.86 Ancona 13.05.2014
Prot. n.86 Ancona 13.05.2014 Agli Iscritti agli Ordini Ingegneri delle Marche trasmissione via mail OGGETTO: Convenzione per prestazioni di assistenza e consulenza legali giudiziali e stragiudiziali per
DettagliCollegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44
Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44 Categoria Massima: Mutuo fondiario Parole chiave: Ammortamento, Condizioni contrattuali, Mutuo fondiario In materia di mutuo fondiario è censurabile il comportamento
DettagliTribunale Civile e Penale di Bologna. Seconda Sezione Civile
Tribunale Civile e Penale di Bologna Seconda Sezione Civile Verbale dell udienza del 20 gennaio 2015 della causa iscritta al numero affari contenziosi del 2013, pendente del ruolo generale degli tra A.
DettagliPREVENTIVO DI MASSIMA. OGGETTO: Cliente // Controparte (Tribunale di. ) Vertenza risarcimento danni Valore della causa.
Verona, Gentile Cliente Via.. C.F... PREVENTIVO DI MASSIMA OGGETTO: Cliente // Controparte (Tribunale di. ) Vertenza risarcimento danni Valore della causa. Come da Sua cortese richiesta, con la presente,
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Dott. Petti Giovanni Battista - Presidente - Dott. Spagna Musso Bruno - Consigliere - Dott. Vivaldi Roberta
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Dr.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore]
DettagliI vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:
IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA Sezione Civile SENTENZA. promossa da
Fallimento Ammissione al passivo: opposizione Domanda riconvenzionale Azione revocatoria in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo Medesimo titolo e rapporto giuridico dedotto in giudizio -
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
DettagliCOMUNE DI ALLISTE Provincia di Lecce
COMUNE DI ALLISTE Provincia di Lecce Piazza Terra 73040 0833.902711 www.comune.alliste.le.it DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 18/06/2015 OGGETTO: COMUNE DI ALLISTE C/ SERVIZI LOCALI SPA -
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliCOME PRESENTARE IN MODO UTILE UN RICORSO O.S.A. OVVERO DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE (esempio multe codice della strada).
Aggiornamento 12.07.2014 COME PRESENTARE IN MODO UTILE UN RICORSO O.S.A. OVVERO DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE (esempio multe codice della strada). Praticamente esistono due modi per proporre
DettagliAssociazione Ufficiali Giudiziari in Europa www.auge.it SCUOLA NAZIONALE DI PROCEDURA
Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa www.auge.it SCUOLA NAZIONALE DI PROCEDURA 1 ART. 26, II C., C.P.C. FORO DELL ESECUZIONE FORZATA II c. Per l esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 01/04/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29248-commissione-tributaria-provinciale-di-ennasezione-terza-sent-n-140-del-2010 Autore: sentenza Commissione Tributaria
DettagliREGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER LE AREE FABBRICABILI
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER LE AREE FABBRICABILI Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato in applicazione delle disposizioni dell
DettagliCancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali
avv. prof. Rolandino Guidotti : aspetti sostanziali e processuali Modena 10 ottobre 2013 10 ottobre 2013 1 Società in nome collettivo (non modificata riforma 2003) Art. 2311 c.c. (Bilancio finale di liquidazione
DettagliConsiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti
Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti Fermo restando il potere dell AEGG di adottare misure per superare il problema della saturazione virtuale della rete e l insindacabilità nel merito di
DettagliCOMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
- COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 973 del 11-12-2012 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 999 del 10-12-2012 Determinazione n. 158 del 10-12-2012 Settore
DettagliIl Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice. dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha SENTENZA T R A
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha pronunciato
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI PROPOSTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato
DettagliDISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA
Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA 1 Recupero dei crediti di sicurezza sociale I nuovi
DettagliDECRETO INGIUNTIVO PER RECUPERO CANONI. (In calce a citazione di sfratto)
DECRETO INGIUNTIVO PER RECUPERO CANONI (In calce a citazione di sfratto) Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 23/12/1999 n.488 e succ. mod. si dichiara che il valore della presente controversia è
Dettagli