Disciplinare sull orario di lavoro

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1 versione novembre 2012 elaborato da Barbara Capitoni validato da Francesco Stori modificato da direttore 13 novembre 2012

2 INDICE Articolo 1 Definizioni Principi generali pag. 3 Articolo 2 Forme di articolazione dell orario pag. 4 Articolo 3 Lavoro straordinario pag. 9 Articolo 4 Banca delle ore pag. 10 Articolo 5 Sistema automatico di rilevazione delle presenze pag. 11 Articolo 6 Permessi brevi pag. 11 Articolo 7 Uscite per servizio esterno/trasferta pag. 12 Articolo 8 Disciplina dei buoni pasto pag. 12 Articolo 9 Norma di rinvio pag. 13 Articolo 10 Orario di servizio dei dirigenti pag. 13 2

3 Art. 1 Definizioni Principi generali 1) Il presente disciplinare regolamenta l orario di lavoro, la presenza in servizio e la procedura di rilevazione con mezzi automatici delle presenze in ordine al debito orario del personale in servizio presso l Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, di seguito Azienda. 2) Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all orario d obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la propria prestazione lavorativa in funzione delle esigenze derivanti dall articolazione dell orario di servizio e di apertura al pubblico. 3) Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità degli uffici e l erogazione dei servizi all utenza. 4) Per orario di apertura al pubblico si intende la fascia oraria nell ambito dell orario di servizio di accesso agli uffici da parte dell utenza. 5) Premesso che l osservanza dell orario di lavoro costituisce un preciso obbligo del dipendente pubblico quale elemento essenziale della prestazione retribuita dal datore di lavoro, l articolazione oraria è finalizzata alla flessibilità in entrata/uscita per tutti i servizi dell Azienda ad eccezione di quelli organizzati ad orario rigido. 6) La durata media dell orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi. 7) L orario di lavoro massimo giornaliero è, di norma, di dieci ore, comprensive delle prestazioni di lavoro straordinario. 8) La distribuzione dell orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell orario stesso che possono anche coesistere tra loro all interno dello stesso servizio. 9) Nel determinare l articolazione dell orario di lavoro settimanale, in armonia con quanto contenuto nel presente disciplinare, il dirigente valuta le necessità produttive, la funzionalità dei servizi al pubblico, le esigenze espresse dai collaboratori. 10) E possibile l apposizione di clausole di elasticità di cui al successivo art. 2, commi 7 e 8 per tutti i profili orari e a prescindere dalla sussistenza di rapporto di lavoro part time orizzontale. 11) L adesione alle clausole elastiche di cui al comma precedente e all art. 2 commi 7 e 8 può essere disposta solo su base volontaria da parte del dipendente. 3

4 Art. 2 Forme di articolazione dell orario A orario di lavoro dei settori amministrativi 1) Al personale impiegato nei settori amministrativi (salvo le individuate eccezioni) si applica l orario flessibile di lavoro giornaliero. 2) L orario flessibile consiste nell anticipare o posticipare l orario di inizio del lavoro, limitando alla parte centrale dell orario di servizio la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto allo stesso settore. 3) Nell ipotesi ordinaria di adozione dell orario flessibile, le fasce di rigidità sono le seguenti: 9,00/13,00 15,00/17,00. 4) L orario di lavoro è articolato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. 5) L orario convenzionale giornaliero prevede tre giornate da sei ore e due giornate (lunedì/mercoledì o martedì/giovedì) da nove ore. 6) I rientri pomeridiani sono alternati tra il personale assegnato ad uno stesso ufficio, in modo da ampliare i livelli di servizio per l utenza nell orario settimanale nonché la possibilità di conciliare le esigenze vita - lavoro. 7) E consentita l apposizione di clausole elastiche nella prestazione giornaliera dovuta, la cui definizione è approvata dal responsabile del servizio ed è rilevata dal sistema informativo di gestione delle presenze. Per clausola elastica, nel contesto del presente Disciplinare, si intende la pattuizione che prevede la possibilità di aumentare la durata della prestazione lavorativa per determinati periodi dell anno a fronte di specifiche esigenze produttive ed organizzative. I crediti derivanti dalle clausole di elasticità non sono configurabili come prestazione lavorativa straordinaria. Come tali, sono acquisiti al solo Monte ore mensile e possono essere utilizzati per compensare minori prestazioni lavorative e/o per fruire di riposi compensativi a giorni. Non è in nessun caso consentita l apposizione di clausole elastiche ai dipendenti titolari di posizione organizzativa. 8) L apposizione delle clausole elastiche non consente di derogare al rispetto delle vincolanti disposizioni derivanti dalla legge, dal Contratto e dal presente Disciplinare, in materia di pause, diritto alla refezione, e simili. B orario di lavoro del servizio di centralino ed attesa AOT di Firenze Orario di lavoro con turnazione Dal lunedì al venerdì 7,00-14,00 12,00-19,00 35 ore settimanali AOT di Pisa Orario di lavoro con turnazione lunedì e mercoledì / martedì e giovedì 7,15-14,15/11,10-18,40 venerdì 7,15-14,15/10,00-17,30 35 ore settimanali AOT di Siena lunedì e mercoledì / martedì e giovedì 7,30/7,50-17,00/17,20 8,00/8,20-17,30/17,50 venerdì 7,30/7,50-13,30/13,50 8,00/8,20-14,00-14,20 4

5 C orario di lavoro del servizio ristorazione L orario di lavoro è di 35 ore settimanali per i dipendenti turnisti e di 36 ore settimanali per i dipendenti non turnisti. AOT di Firenze Ristoranti universitari Calamandrei e Caponnetto (dal lunedì al sabato) Orario antimeridiano Settore cucina personale turnista 7,00-12,50 8,40-14,30 Settore cucina personale non turnista 8,30/9,00-14,30/15,00 9,00/9,30-15,00/15,30 Settore distribuzione personale non turnista 12,00-15,00 p.t. 50% Settore BAR Orario di lavoro su 5 gg da lunedì al venerdì Personale non turnista 7,45/8,15-14,57/15,27 Orario di lavoro su 6 gg da lunedì al sabato 9,00/9,30-12,00/12,30 p.t. 50% Settore magazzino su 6 gg Personale non turnista 7,00/7,30-13,00/13,30 Settore cassieri full time su 6 gg 8,30/9,00-14,30/15,00 Settore cassieri p.t.50% su 5 gg 11,00/11,30-14,36/15,06 Orario pomeridiano Settore cucina personale turnista 13,00-18,50 12,00-17,50 15,40-21,30 Settore addetti distribuzione personale non turnista 18,30-21,30 p.t.50% A causa della chiusura del sabato sera della Mensa di Caponnetto, i dipendenti del settore cucina e magazzino, alternativamente, svolgono il seguente orario a recupero delle ore del sabato e per una settimana al mese: Settore cucina personale turnista 7,00-14,00 8,00-15,00 Settore cucina personale non turnista 8,00/8,30-15,12/15,42 8,30/9,00-15,42-16,12 Settore magazzino personale non turnista 7,00/7,30-14,12/14,42 Personale amministrativo I dipendenti effettuano lo stesso orario dei settori amministrativi. AOT di PISA Ristorante Universitario Via Martiri (dal lunedì al venerdì pranzo e cena - sabato e domenica solo pranzo 5

6 Ristorante Universitario Via Betti (dal lunedì al venerdì pranzo - sabato solo cena chiusura la domenica) Ristorante Universitario Via Cammeo (dal lunedì al venerdì pranzo - domenica solo cena chiusura sabato) Orario antimeridiano Settore Cucina / Distribuzione Personale Turnista 8,00-13,50 / 8,30-14,20 / 9,00-14,50 / 11,30-14,25 (p.t. 50%) / 11,45-14,40 (p.t. 50%)/ Settore Cucina / Distribuzione Personale non Turnista 8,00-14,00 / 8,30-14,30 / 9,00-15,00 / 7,30-14,42 / 11,30-14,30 (p.t. 50%) / 11,45-14,45 (p.t. 50%) /10,45-14,45 (p.t. 66,67%) / 11, (p.t. 66,67%);17,30-21,30 (p.t.,66,67% solo per sabato e domenica sera) Settore Magazzino Personale Turnista 8,00-13,50/8,30-14,20 Settore Magazzino Personale non Turnista 8,00-14,00/8,30-14,30 / 8,00-15,12 / (p.t. 50%) Settore Casse personale turnista 8,45-14,35 Settore Casse personale non turnista 11,30-14,30 (p.t. 50%) / 11,45-14,45 (p.t. 50%) Orario pomeridiano Settore Cucina / Distribuzione Personale Turnista 15,30-21,20 / 12,00-17,50/ 15,45-21,40 / 18,30-21,25 (p.t.50%)/ Settore Magazzino Personale Turnista 15,00-20,50 Settore Casse Personale Turnista 15,30-21,20 Personale amministrativo Orario antimeridiano Personale turnista (su 7 gg. con giorno festivo alternato sabato/domenica) 8,00-13,50 / 8,30-14,25 uffici Personale non turnista - stesso orario dei settori amministrativi: tre giornate da 6 h e due giornate da 9 h - orario p.t. al 77,78% con orario lun., mart., giov., ven. 8, , merc. 8,30-18,30. Orario pomeridiano Personale Turnista 14,00-19,50 / 15,30-21,20 AOT di Siena Ristorante Bandini (dal lunedì al venerdì pranzo e cena) Orario antimeridiano Settore cucina/distribuzione personale turnista 8,00-15,00/ 8,00-11,30 (p.t., 50%)/ 11,30-15,00 (p.t., 50%) Settore cucina/distribuzione personale non turnista 7,45/8,00-14,57/15,12; 8,00-11,36 (p.t., 50%); 11,30-15,06 (p.t., 50%) Settore magazzino personale non turnista 7,45/8,00-14,57/15,12 Settore amministrativo e cassa personale non turnista 8,00/8,30-15,12/15,42; 11,30-15,06 ( p.t.,50%, figura attualmente non prevista) Orario pomeridiano Settore cucina/distribuzione personale turnista 6

7 15,00-22,00/ 15,00-18,30 (p.t., 50%)/ 18,30-22,00 (p.t., 50%) Settore cucina/distribuzione personale non turnista 15,00-22,12/ 15,00-18,36 (p.t., 50%)/ 18,30-22,06 (p.t., 50%) Capo cuoco di area 8,00/9,00-15,12/16,12 Coordinatore del servizio ristorazione: Il dipendente effettua lo stesso orario dei settori amministrativi. D orario di lavoro del servizio tecnico L orario di lavoro è di 35 ore settimanali per i dipendenti turnisti e di 36 ore settimanali per i dipendenti non turnisti. Personale amministrativo I dipendenti effettuano lo stesso orario dei settori amministrativi. AOT di Firenze Personale non turnista I dipendenti effettuano lo stesso orario dei settori amministrativi. AOT di Pisa Orario antimeridiano Personale non turnista (dal lunedì al sabato) 8,00-14,00 Orario pomeridiano Personale non turnista (dal lunedì al venerdì) 15,00-21,00 AOT di Siena dal lunedì al sabato 7,30/8,00 13,30/14,00 E orario di lavoro del servizio residenze L orario di lavoro è di 35 ore settimanali per i dipendenti turnisti e di 36 ore settimanali per i dipendenti non turnisti. AOT di Firenze Servizio Manutenzione Orario antimeridiano dal lunedì al venerdì 7,30-13,20 Il sabato 7,30-13,20 Orario pomeridiano dal lunedì al venerdì 12,30-18,20 Servizio portineria Residenze Cipressino, Varlungo, San Gallo dal lunedì al sabato 7,00-13,00 Residenze Caponnetto e Salvemini Personale turnista dal lunedì alla domenica 7,00 19,00 (h 5,50 a turno) Personale amministrativo personale turnista dal lunedì al venerdì 7,30/8,00-13,20/13,50; 12,30/13,00 18,20/18,50 Sabato 7,30/8,00-13,20/13,50 Coordinatore del servizio residenze 7

8 Il dipendente effettua lo stesso orario dei settori amministrativi. AOT di Pisa Servizio portineria Residenza Fascetti dal lunedì al sabato 7,30-13,00 13,00-19,00 19,00-1,00 Residenza Mariscoglio dal lunedì a sabato 7,00-12,50 12,50-18,40 18,40-00,30 Residenze Don Bosco e Garibaldi dal lunedì al sabato 8,00-14,00 Personale amministrativo e addetto alla logistica I dipendenti effettuano lo stesso orario dei settori amministrativi. AOT di Siena Servizio portineria Personale turnista dal lunedì alla domenica 7,00-14,00 14,00-21,00 21,00-7,00 Personale amministrativo in servizio presso le residenze dal lunedì al sabato 7,30/8,00-13,30/14,00 Personale amministrativo Il dipendente effettua lo stesso orario dei settori amministrativi. Coordinatore del servizio residenze Il dipendente effettua lo stesso orario dei settori amministrativi. F orario di lavoro agevolato per il personale in situazioni di svantaggio In deroga all orario di servizio ordinario, i dipendenti: che abbiano figli fino all età di anni 6 e, comunque, per particolari situazioni, fino ad un massimo di anni 14; che abbiano familiari non autosufficienti conviventi o abitanti a distanza adeguata tale da giustificare la possibilità per il dipendente di provvedere all assistenza; con handicap; che comunque si trovino in situazioni di disagio da documentare, possono usufruire di un orario di lavoro con presenza obbligatoria di 7 ore e 12 minuti. La domanda per fruire di orario agevolato deve essere presentata con congruo anticipo al dirigente, corredata da idonea documentazione. Il dirigente, analizzata la documentazione presentata e valutate le esigenze di servizio, autorizza il dipendente ad effettuare l orario richiesto. I dipendenti che fruiscono dell orario agevolato sono tenuti a comunicare il venir meno delle condizioni che hanno determinato la relativa autorizzazione. L assegnazione di tale profilo orario non fa venir meno l obbligo di rispetto delle pause. 8

9 G orario di lavoro per i titolari di Posizione Organizzativa I titolari di Posizione Organizzativa sono tenuti ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore; non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori effettuate in relazione all incarico affidato e agli obiettivi da conseguire, senza diritto a recuperi. L orario minimo settimanale è soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell Azienda e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. H eccedenza rispetto al monte orario mensile obbligatorio L orario mensile obbligatorio si ricava sommando l orario giornaliero convenzionale dei giorni lavorativi di ciascun mese. Al dipendente è consentito riportare un eccedenza rispetto al monte orario mensile obbligatorio non superiore alle 80 (ottanta) ore. Le prestazioni eccedenti l orario convenzionale giornaliero finalizzate all accantonamento delle ore possono essere effettuate previa comunicazione al responsabile competente per assenso. I mancato completamento dell orario mensile Al dipendente è consentito riportare un debito rispetto al monte orario mensile obbligatorio non superiore alle 6 (sei) ore. Nel caso di debito orario superiore alle 6 (sei) ore la differenza tra le 6 (sei) ore e il debito orario risultante dovrà essere recuperata entro i due mesi successivi; il mancato recupero darà luogo alla detrazione dallo stipendio, salvo deroga motivata disposta dal dirigente. L entrata in ritardo Il dipendente che abbia ritardato l ingresso al lavoro oltre il limite di normalità o di flessibilità è tenuto a restituire il tempo eventualmente non lavorato attingendo dalla Banca ore o dall eccedenza nel monte orario. M Fascia di tolleranza per le entrate oltre l orario per il personale turnista. Non costituisce ingresso in ritardo secondo quanto definito alla precedente lettera L, l eventuale presa di servizio di personale turnista non oltre i trenta minuti rispetto all orario stabilito per la prestazione in turno, a condizione che sia stato preventivamente stabilito un accordo in tal senso con il responsabile del servizio. In relazione alle esigenze organizzative e al regolare svolgimento dei reparti posti in turnazione, la concessione della tolleranza nell orario di entrata - consistente appunto nel consentire un ingresso posticipato di non oltre 30 minuti deve risultare da disposizione del responsabile di servizio e registrata dal sistema informatico di gestione delle presenze, nella quale siano eventualmente indicati i periodi temporali di validità e le modalità di recupero della mancata prestazione, attraverso l estensione della prestazione prevista per quel medesimo giorno e/o l utilizzo dai plus orari disponibili (monte ore, banca ore). Art. 3 Lavoro straordinario 1) Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è contenuto nel limite del budget annuale assegnato ad ogni Servizio nel rispetto della disciplina e del monte ore definiti annualmente. 2) Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro imprevedibili ed eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione dell attività lavorativa. 3) La prestazione di lavoro straordinario è condizionata da un autorizzazione formale e preventiva che consenta di verificare in concreto la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendano necessario il ricorso a prestazioni di lavoro eccedenti l orario normale di lavoro. Nel caso di prestazioni di lavoro straordinario non preventivamente autorizzate è legittima una ratifica delle attività comunque svolte solo se le prestazioni sono state 9

10 espletate per improcrastinabili ed inderogabili esigenze di servizio che nell atto di ratifica devono essere specificamente indicate. 4) E liquidabile soltanto il lavoro straordinario regolarmente registrato sul sistema informatico di rilevazione delle presenze, ad eccezione dei casi di forza maggiore connessi alla particolare situazione in cui è stata svolta la prestazione lavorativa, che dovrà comunque essere certificata dal dirigente. 5) Ove sussista un debito rispetto al monte orario mensile obbligatorio la prestazione di lavoro straordinario compensa, in prima istanza, la mancata prestazione; pertanto non ne è, del tutto o in parte, consentita la liquidazione. 6) Semestralmente, e precisamente entro il 30 dei mesi di maggio e novembre, il Servizio Gestione del Personale è tenuto a fornire alla RSU la situazione analitica, distinta per Servizio e per dipendente, relativa all utilizzo del lavoro straordinario comunque effettuato, contenente obbligatoriamente il budget assegnato ad ogni Servizio, il numero delle ore complessive autorizzate ed effettuate, il numero delle ore liquidate, il numero delle ore recuperate a riposo, il numero delle ore residue da liquidare, il numero delle ore confluite nella Banca delle ore, il budget residuale del Servizio. Art. 4 Banca delle ore 1) In applicazione del CCNL del 14 settembre 2000 è istituita la Banca delle ore al fine di permettere ai dipendenti di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario. 2) La prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzata a preventivo dal dirigente nel limite complessivo di ottanta ore annue, confluisce nel conto ore. 3) Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun dipendente (contestualmente alla autorizzazione della prestazione, effettuata dal dirigente), dal mese successivo a quello di svolgimento, in retribuzione o come permessi compensativi dei quali fruire a giorni o con la riduzione della prestazione giornaliera. Le ore accantonate possono essere utilizzate inoltre per sanare i saldi orari mensili negativi. 4) L utilizzo dei permessi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche ed organizzative del servizio di appartenenza. 5) Le ore confluite nel conto dovranno essere utilizzate entro l anno successivo a quello di maturazione. Al termine di questo periodo, se non utilizzate, le ore eccedenti si intendono estinte. 6) Nei casi di prolungate assenze quali malattie, infortuni, maternità, etc, che ne abbiano impedito la fruizione entro i predetti termini, i lavoratori interessati potranno scegliere tra la fruizione del recupero al rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con il dirigente, ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario. Tale compenso viene riconosciuto, altresì, nei casi di cessazione del rapporto, per le prestazioni aggiuntive non recuperate, fatte salve le ipotesi di garanzia. 7) I permessi compensativi a giorni possono essere fruiti anche nei periodi immediatamente precedenti e seguenti i congedi ordinari. 8) I dipendenti possono verificare mensilmente sul cartellino orario il numero delle ore accantonate e quelle usufruite. 10

11 Art. 5 Sistema automatico di rilevazione delle presenze 1) In conformità alla norma di carattere generale riportata al precedente articolo 1, comma 1, la presenza in servizio di tutto il personale, compresi i dirigenti, deve essere registrata con sistemi automatici di rilevazione mediante il passaggio in entrata ed in uscita del badge magnetico individuale. 2) Il servizio prestato prima dell orario di lavoro non è computabile ad alcun titolo, anche se registrato. 3) La mancata timbratura in ingresso e/o in uscita deve essere comunicata nell immediatezza al proprio responsabile mediante sistemi tracciabili (ad es. ) o attraverso il tempestivo riscontro di terzi, facendo controfirmare il giustificativo di mancata timbratura dall usciere di turno. Nel caso in cui il dipendente non si accorga nell immediatezza dell omissione, procederà a sanare la mancata rilevazione del passaggio in sede di rendicontazione mensile. 4) In caso di malfunzionamento e/o disservizio del sistema di rilevazione automatica, la presenza dei dipendenti deve essere temporaneamente registrata tramite autodichiarazione controfirmata dal coordinatore del servizio di appartenenza. 5) Nei casi di smarrimento o mancato funzionamento del badge per la registrazione dell entrata/uscita, il dipendente deve inviare immediata comunicazione scritta al Servizio Gestione del Personale e richiederne la sostituzione. Il badge danneggiato deve essere restituito al Servizio Gestione del Personale in allegato alla comunicazione. In caso di ritrovamento del badge del quale sia stato precedentemente comunicato lo smarrimento, il dipendente ha l obbligo di riconsegnarlo con la massima tempestività al Servizio Gestione del Personale accompagnandolo con nota scritta. Nelle more della consegna del nuovo badge, la rilevazione delle presenze dovrà svolgersi con le modalità di cui al precedente comma 4. 6) In deroga alle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti, è consentita la rettifica d ufficio dei passaggi in entrata/uscita per la pausa di 10 minuti per periodi lavorativi superiori a 6 ore, fatta eccezione per la pausa per pausa pranzo (la cui durata non può essere inferiore a 30 minuti). Si procede a rettifica d ufficio anche nell ipotesi in cui il dipendente, in relazione al proprio orario giornaliero assegnato e/o che intende effettuare, sia tenuto ad una pausa di riposo per almeno 10 minuti ma non l abbia registrata attraverso l orologio marcatempo per dimenticanza o per temporanea impossibilità. Art. 6 Permessi brevi Ai dipendenti spettano nel corso di ciascun anno solare 36 ore di permesso per motivi personali. Tali permessi sono concessi previa valutazione del dirigente e non possono comunque superare la metà dell orario di lavoro giornaliero. Le ore di assenza possono essere compensate con quelle accumulate in Banca delle ore o in flessibilità oppure recuperate entro i due mesi successivi. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato si procede alla proporzionale decurtazione della retribuzione. 11

12 Art. 7 Uscite per servizio esterno/trasferte Il dipendente che per esigenze di lavoro sia autorizzato ad assentarsi dalla sede abituale di servizio, è tenuto a registrate, tramite gli appositi sistemi di rilevazione, l uscita e il rientro; ovvero a compilare l apposita modulistica, ove non sia possibile rilevare i passaggi con gli orologi marcatempo. Art. 8 Disciplina dei buoni pasto 1) Il presente articolo disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per il comparto Autonomie Locali e per l area della dirigenza (artt. 45 e 46 CCNL 14/09/2000; art. 13 CCNL 09/05/2006). 2) Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati. 3) Per poter fruire del servizio di mensa occorre che ricorrano i seguenti presupposti: il lavoratore deve essere in servizio; il lavoratore deve aver prestato servizio in una delle modalità del successivo comma 4 con una pausa per il pasto non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore; il pasto va consumato al di fuori dell orario di lavoro (salvo i casi previsti dall art. 45 comma 5 CCNL 14/09/2000). 4) Hanno diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante l attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata: a) i dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario articolato su cinque giorni settimanali), purché siano prestate nella giornata almeno sei ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore e con orario pomeridiano effettuato nella fascia 14,30/16,30; b) i dipendenti che effettuano lavoro straordinario, debitamente autorizzato, o recupero di prestazioni non rese in precedenza, per esigenze strettamente funzionali al servizio, sempre che siano prestate complessivamente almeno sei ore di lavoro, con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore. 5) Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare regolare timbratura, l uscita e l entrata devono essere registrati come previsto al precedente art. 5 commi 3 e 4. 6) Concorrono al raggiungimento delle sei ore utili per acquisire il diritto al buono pasto i permessi previsti dal CCNL regolarmente autorizzati, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra orario antimeridiano e pomeridiano. 7) Ai dipendenti in trasferta spetta il buono pasto esclusivamente nell ipotesi che non richiedano il rimborso spese per il pasto fruito e che l orario di trasferta sia almeno pari ad sei ore. 8) In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intenda richiederne la sostituzione deve presentare all Azienda copia della relativa denuncia presentata all autorità competente. In caso di deterioramento dei buoni pasto è possibile procedere alla sostituzione unicamente riconsegnando al Servizio Gestione del Personale i buoni deteriorati, purché interi e riferibili alla gestione corrente. 12

13 9) La consegna dei buoni pasto viene effettuata dal Servizio Gestione del Personale entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di riferimento direttamente a ciascun dipendente avente diritto. 10) Il conteggio dei buoni pasto spettanti viene effettuato dalla procedura informatica di gestione delle presenze ed è riportato sul cartellino orario mensile di ciascun dipendente. 11) I buoni pasto non utilizzati alla data prevista di scadenza possono essere riconsegnati e sostituiti con altri solo entro il termine contrattualmente concordato con la ditta fornitrice. Art. 9 Norma di rinvio 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare valgono le norme contenute nel Decreto Legislativo 8 marzo 2033, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, nel CCNL vigente, nel Contratto integrativo decentrato, nel Regolamento organizzativo, nonché nelle ulteriori disposizioni di Legge e di Regolamento se ed in quanto applicabili. Per quanto attiene la disciplina delle assenze e dei permessi si rimanda all apposita guida ( nze_e_permessi_con_collegamenti.pdf) 2) Il presente Disciplinare è soggetto ad un periodo di sperimentazione di 4 mesi a decorrere dal mese di dicembre 2012 e i principi generali in materia di orario saranno recepiti nel CCDI 2012/2013. Art. 10 Orario di servizio dei Dirigenti 1) Il dirigente deve assicurare in ogni caso, adeguandola in modo flessibile rispetto ai programmi ed agli obiettivi da conseguire, la propria presenza quotidiana in relazione alla funzionalità degli uffici e dei servizi. 2) La presenza dei dirigenti deve essere rilevata con sistema automatizzato e non deve ritenersi diretta alla quantificazione delle ore di presenza in servizio o alla verifica di uno specifico obbligo di legge e/o contrattuale, che in conformità all art. 17, comma 5, lett. a) del DLgs n. 66/2003 e dell art. 16 CCNL area dirigenza enti locali del 10/04/1996, non è previsto. 3) La rilevazione automatizzata della presenza in servizio dei dirigenti, oltre che valenza ai fini assicurativi, ha mero scopo conoscitivo o statistico, in relazione ai risultati conseguiti, o eventualmente ai fini valutativi e consente di definire i giorni di ferie spettanti annualmente, stante il fatto che in base all art. 17, commi 1 e 3, del CCNL 10/04/1996 il numero dei giorni di ferie varia a seconda che l attività sia prestata su cinque o sei giorni settimanali. 13

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