CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

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1 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE BLAISE PASCAL (ex INDIRIZZO SPERIMENTALE B.U.S. - T.C.S.) Via Makallè 12, Reggio Emilia - codice fiscale: Telefono: Fax: REIS01600Q@istruzione.it - PEC: REIS01600Q@pec.istruzione.it indirizzo internet: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO Il giorno 14 del mese di maggio dell'anno 2015 alle ore 12 nell ufficio del dirigente scolastico presso la sede, ITGS B.PASCAL Via Makallè 12, REGGIO EMILIA viene sottoscritto il presente Contratto Collettivo Integrativo dell'istituto Tecnico Statale per Geometri Blaise Pascal di Reggio Emilia già sottoscritto come Ipotesi di Contratto il 27 febbraio L'Ipotesi di Contratto siglata il 27 febbraio 2015 è stata inviata ai revisori dei conti il 17 marzo 2015, pertanto essendo trascorsi 30 giorni senza rilievi, si procede alla stipula del Contratto collettivo integrativo d'istituto senza modifica alcuna alla ipotesi di contratto sottoscritta. Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata 1. Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente e ATA in servizio nell Istituto, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato. 2. Il presente contratto ha effetto dalla data della stipula definitiva (comma 6 art. 6 CCNL comparto scuola vigente) fino al termine dell anno scolastico per la parte economica. La parte non economica si intende tacitamente rinnovata, se nessuna delle parti formalizza per iscritto la disdetta, sino all'approvazione finale del successivo contratto. 3. Le parti si riservano di disdettare il presente contratto, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di modifiche legislative o rinnovi del CCNL che introducano norme incompatibili con quanto previsto dal contratto stesso. Il presente contratto in caso di contrasto con norme imperative è immediatamente adeguato con l annullamento delle parti in contrasto. In caso di controversie sull interpretazione del presente contratto si applica la procedura prevista dal CCNL vigente all art.2. Articolo 2 - Modalità di contrattazione di istituzione scolastica 1. Le innovazioni introdotte dalla normativa vigente sul riparto delle competenze tra fonte legale e fonte negoziale comportano la necessità di approfondire i delicati riflessi soprattutto sul versante dell organizzazione e della gestione del personale scolastico. In riferimento alla materia ed alla complessa problematica si definisce la necessità che le procedure di utilizzo del personale scolastico si svolgano nel quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente. 2. All inizio dell anno scolastico, dopo la prevista riunione con il personale ATA, il DSGA formula un piano di attività che prevede compiti e mansioni del personale ATA in coerenza con le direttive del Dirigente Scolastico. 3. Le riunioni con la RSU sono convocate dal Dirigente Scolastico. La convocazione va effettuata con almeno 6 giorni di anticipo. Il Dirigente Scolastico può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto sindacale da persone di propria fiducia e/o dal DSGA. L'avviso di convocazione degli incontri verrà inviato alle 00.SS. firmatarie del CCNL del Comparto Scuola (come previsto dall'accordo quadro sulla costituzione della RSU).

2 4. Secondo quanto previsto dall articolo 6 del ccnl 2007, il dirigente scolastico formalizza la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l inizio dell anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall inizio delle trattative. Queste ultime devono di norma iniziare non oltre il 15 settembre. La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all art.4, comma 4, lettera d), che fornirà la propria assistenza. 5. Il Dirigente Scolastico comunica il monte ore di permessi sindacali utilizzabili dalla RSU. 6. Il Dirigente Scolastico illustra le deleghe da assegnare ai docenti della cui collaborazione intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. 7. Durante la trattativa le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della contrattazione stessa. 8. Il Dirigente Scolastico provvederà a pubblicare il testo dell accordo. CRITERI E MODALITA DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI Articolo 3 - Agibilità sindacale 1. Dovrà essere previsto un albo sindacale mediante un apposito spazio sul sito dell Istituto. 2. L'Istituto rende disponibile una bacheca sindacale che deve essere agibile ed in posizione di passaggio nonché d idonee misure. 3. L affissione del materiale in bacheca e la pubblicazione sul sito nell'albo sindacale, senza alcun visto preventivo del Dirigente Scolastico, è a cura della RSU e dei sindacati dei lavoratori dell istituzione scolastica. 4. Il Dirigente scolastico si impegna a trasmettere tempestivamente alla R.S.U. il materiale sindacale a lei destinato inviato per posta elettronica, via fax o per posta ordinaria. 5. In ogni caso il materiale inviato via assume la stessa forma ed importanza delle comunicazioni inviate per posta. 6. La RSU può usufruire degli strumenti (fotocopiatrici, fax, computer e telefono) di proprietà dell istituzione scolastica con modalità ed orario concordato con il Dirigente Scolastico. 7. Alla RSU viene concessa l autorizzazione ad usare i locali scolastici per i propri incontri. 8. La RSU e i rappresentanti delle organizzazioni Sindacali, firmatari del CCNL scuola, hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui al CCNL scuola. Articolo 4 - Diritto di assemblea 1. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette, con specifico ordine del giorno: singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto (CGIL CISL UIL SNALS GILDA); dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti; dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto. 2. La convocazione dell assemblea dovrà giungere al Dirigente Scolastico almeno 6 giorni prima dello svolgimento e deve specificare l ordine del giorno, la data, l ora di inizio e di fine, l eventuale presenza di persone esterne alla scuola. 3. Il Dirigente Scolastico pubblica all albo dell istituzione scolastica la convocazione dell assemblea; comunica inoltre, tramite circolare interna, la convocazione dell assemblea raccogliendo contestualmente le firme di avvenuta conoscenza e di partecipazione. E' dovere del dipendente apporre la firma di adesione o non adesione nel 1 giorno utile dal ricevimento del modulo al fine di favorire una rapida comunicazione alle famiglie. La firma di adesione alle assemblee fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile salvo esplicito assenso del Dirigente Scolastico. La mancata espressione di adesione nei termini sopra definiti corrisponde a rinuncia. 4. L assemblea di istituzione scolastica ha una durata minima di 1 ora. 5. Le Assemblee coincidenti con l orario delle lezioni si svolgono all inizio o al termine delle attività

3 didattiche giornaliere di ogni scuola, con specifico ordine del giorno e per la durata massima di 2 ore. In ogni caso le assemblee non possono creare interruzione del servizio nelle ore intermedie (cioè diverse da quelle iniziali o finali del servizio scolastico). 6. Qualora nella stessa giornata fosse convocata un'assemblea con durata superiore a 2 ore, nella comunicazione al personale questa viene ricondotta alle ultime due ore di funzionamento della scuola (o alle prime due ore se non sono state richieste le ultime ore ma solo le prime). 7. Per il personale ATA le assemblee possono essere convocate anche nelle ore intermedie del servizio scolastico. Vanno in ogni caso assicurati: la sorveglianza dell ingresso della sede centrale e del cosiddetto Ospedale, il funzionamento del centralino telefonico, nonché l assistenza agli alunni disabili presenti in istituto, per cui 2 collaboratori scolastici e 1 unità di personale di segreteria, a rotazione, non partecipano all assemblea. L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità: in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione tra tutto il personale interessato. 8. Il personale che partecipa all assemblea deve riprendere servizio, alla scadenza prevista, nella classe o nel settore di competenza salvo specifiche diverse disposizioni. 9. Allo scopo di favorire la reale fruizione di un diritto soggettivo e contrattuale, nel caso di assemblee territoriali, il Dirigente Scolastico autorizza il personale ad uscire fino a 30 minuti prima dell orario previsto di inizio dell assemblea per permettere il raggiungimento della sede dell incontro. Nel caso di assemblee che si svolgano nel polo scolastico di Via Makallè, il Dirigente Scolastico autorizza il personale ad uscire fino a 10 minuti prima. 10. Analogamente, per le assemblee territoriali autorizzerà il personale a rientrare fino a 30 minuti dopo l orario previsto per il termine dell assemblea. 11. Possono essere indette assemblee sindacali al di fuori dell orario di servizio concordando con il Dirigente Scolastico l uso di un locale idoneo; non vale in tal caso il limite di 6 giorni di preavviso per la convocazione dell assemblea Articolo 5 - Procedure in caso di sciopero 1. Il Dirigente Scolastico, in occasione degli scioperi indetti dalla RSU o dalle OO.SS. provinciali o nazionali, applicherà le procedure previste dall art. 2 dell allegato al CCNL 1998/2001, in attuazione della legge 146/ In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico può invitare, in forma scritta, il personale a rendere comunicazione volontaria circa l adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. 3. E dovere del dipendente apporre la firma nel 1 giorno utile dal ricevimento del modulo al fine di favorire una rapida comunicazione alle famiglie. 4. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente valuterà l entità della riduzione del servizio scolastico e comunicherà le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie. Art. 6 - Criteri di formazione del contingente per i servizi minimi in caso di sciopero Servizi essenziali e relative clausole contrattuali (individuazione del profilo e del numero dei lavoratori interessati nel garantire i servizi minimi essenziali in caso di sciopero): Scrutini Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è necessaria la presenza di: - due assistenti amministrativi; - due collaboratori scolastici per l uso dei locali interessati, per l apertura e chiusura della scuola, per la vigilanza sull ingresso principale. Stipendi Per garantire il pagamento degli stipendi del personale a tempo determinato nel caso in cui lo sciopero coincida con termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nel pagamento della retribuzione, è necessaria la presenza di: - direttore amministrativo, - un assistente amministrativo, - un collaboratore scolastico per le attività connesse, se non sono già presenti per effetto degli articoli precedenti.

4 Procedura: a) il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi individua il personale da includere nel contingente in primo luogo tra coloro che non aderiscono allo sciopero. In subordine il DSGA segue il criterio della rotazione tra il personale, tenendo conto dei contingenti formati in occasione di precedenti scioperi (di norma non precettando chi è stato tenuto in servizio la volta precedente). b) Il Dirigente Scolastico informa preventivamente i lavoratori che sono precettati per garantire i servizi minimi. SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Art. 7 - Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro La RSU designa il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nell ambito della RSU stessa o, qualora non potesse essere individuato, designa altro lavoratore della scuola disponibile (ccnl art. 73, comma 1). Il Dirigente scolastico predispone uno specifico Documento di Valutazione dei Rischi e lo rende disponibile alla consultazione da parte del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) secondo le modalità previste dall art. 18 lettera (o del Decreto legislativo n. 81/2008. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: - può accedere ai luoghi di lavoro; - è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione; - è consultato sulla designazione del Responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro) e del medico competente (qualora venga designato); - è consultato in merito all organizzazione della formazione sulla sicurezza; - riceve le informazioni e la documentazione sulla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, nonché quelle inerenti agli infortuni ed alle malattie professionali; - riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; - ha diritto a ricevere una formazione adeguata (art. 37 del D.Lgs 81/2008); - promuove l elaborazione, l individuazione e l attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l integrità fisica dei lavoratori; - può formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; - partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza (art. 35 D.Lgs 81/2008); - fa proposte in merito alla attività di prevenzione; - avverte il Dirigente scolastico dei rischi individuati; - può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Divieto di assunzione di bevande alcoliche In riferimento a quanto previsto dall intesa raggiunta nella Conferenza Permanente Stato-Regioni del 16 marzo 2006 in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio per l incolumità di terzi ai fini del divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche (ai sensi dell art.15 della legge 30 marzo 2001, n. 125-legge quadro in materia di alcool) è fatto divieto assoluto, ai fini dello svolgimento della propria attività lavorativa, di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche per gli insegnanti di ogni ordine e grado. I controlli, secondo quanto previsto dalla L. 125/2001, possono essere effettuati dal medico competente. FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E COMPENSI ACCESSORI

5 Art. 8 Criteri per la ripartizione del Fondo dell Istituto Scolastico (F.I.S.) tra personale docente ed ATA Il F.I.S. è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente ed ATA al fine di sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze didattiche e organizzative che emergono per la piena realizzazione del POF. L utilizzo del F.I.S. è inoltre finalizzato alla qualificazione e all ampliamento dell offerta di istruzione e formazione (anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio) attraverso l incremento della produttività e dell efficienza dell istituto, perseguito riconoscendo l impegno individuale e i risultati conseguiti. Il Fondo dell Istituzione Scolastica ammonta a ,37 lordo dipendente (di cui ,06 relativi al budget a.s. 2014/15 ed 111,31 quale residuo non utilizzato dal FIS destinato al personale docente nell a.s. 2013/2014). Prima della ripartizione, tra personale docente e personale ATA, del budget FIS relativo all anno scolastico 2014/15 vengono sottratti: - gli importi spettanti al DSGA per l indennità di direzione ( 4.380) - gli importi spettanti ai collaboratori del dirigente scolastico ( 6.700). - ex IDEI per Euro da destinare ai recuperi. La cifra di ,37, derivante da , ( ), viene suddivisa tra il personale docente e il personale ATA. Al personale docente è attribuita una quota del Fondo dell'istituzione Scolastica pari a ,16 (lordo dipendente). Al personale ATA è attribuita una quota del Fondo dell'istituzione Scolastica pari a 5.783,21 (lordo dipendente). Il fondo di riserva del FIS serve per far fronte a necessità imprevedibili (progettuali o organizzative). Qualunque tipo di compenso è liquidato al singolo dipendente solo qualora superi l importo minimo di 10. Tutti gli importi riportati nell articolato del presente contratto sono da intendersi al netto degli oneri INPDAP e IRAP. Art. 9 - Criteri per l individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto Il Dirigente Scolastico nell individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'istituto tiene conto di: - possesso delle competenze e delle diverse professionalità (in relazione alle necessità); - efficacia ed affidabilità dimostrata in precedenti incarichi o attività; - disponibilità del personale in relazione alle tipologie di attività. Per le diverse assegnazioni il Dirigente Scolastico verifica le disponibilità, fatta salva la necessità di rendere operative le attività previste dal POF e di consentire l efficacia organizzativa del servizio. In particolare per il personale ATA, il Dirigente si avvale della proposta di individuazione predisposta dal DSGA (che fa anch essa riferimento ai criteri sopra riportati). Art Criteri per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari La ripartizione del fondo tra il personale fa riferimento ai seguenti criteri: - carico di lavoro aggiuntivo - complessità dell attività da svolgere - livello di responsabilità connessa all attività

6 PERSONALE DOCENTE Art. 11 Stanziamenti In riferimento alle necessità didattiche ed organizzative dell'istituto e al fine di conseguire gli obiettivi definiti dal Piano dell'offerta Formativa, la quota del Fondo d'istituto riservata ai docenti è così ripartita: 1 Commissioni 3.500,00 2 Altre attività didattiche e organizzative non progettuali 9.909,00 (referenti/coordinatori, incarichi vari) 3 Progetti 5.952,16 Fondo di riserva 0,00 Totale (lordo dipendente) ,16 Attività integrative, di sostegno e di recupero debiti formativi (ex IDEI) ,00 Articolo 12 - Organizzazione corsi di recupero Con riferimento ai docenti coinvolti nei corsi di recupero, nelle settimane dove viene cambiata la normale attività didattica e viene riorganizzato l orario: i docenti che effettuano i corsi di recupero sono individuati in base alla disponibilità e all indicazione dell equipe disciplinare Art Misura dei compensi da corrispondere al personale docente per la collaborazione in modo continuativo al Dirigente Scolastico Per i 2 docenti collaboratori (ccnl art. 34) del Dirigente Scolastico (docente primo collaboratore e secondo collaboratore) la misura dei compensi è la seguente: Articolo 14 - Compensi per le funzioni strumentali al piano dell offerta formativa Le aree su cui operano le funzioni strumentali al POF, retribuite con gli specifici fondi, individuate dal Collegio Docenti (ccnl art.33 - comma 2) sono cinque. I docenti che ricoprono l incarico di Funzione Strumentale sono 6. L importo destinato per l anno in corso alla retribuzione delle funzioni strumentali ammonta a Euro 4.262,58 (lordo dipendente). Ai docenti, incaricati delle sotto riportate funzioni, spettano i seguenti compensi in misura forfetaria annua: Funzioni strumentali Denominazione Compenso (in ) 1) Coordinamento del P.O.F. 000,00 2) Orientamento degli allievi provenienti dalla Scuola Secondaria di I grado ed 2.100,00 interno (da suddividersi tra due figure in parti uguali) 3) Rapporti con enti di formazione e Università 362,58 (attività di orientamento post diploma fa parte di specifico progetto) 4) Rapporti con il territorio e coordinamento stages estivi dell Istituto 1.800,00 TOTALE 4.262,58

7 PERSONALE ATA Art. 15 Indennità di direzione al DSGA Al Direttore SGA quale indennità di direzione, oltre al parametro di base retribuito direttamente dal tesoro, spetta una parte variabile a carico del fondo di istituto di Euro lordo dipendente. INCARICHI SPECIFICI Art. 16 Compensi per gli Incarichi Specifici (ccnl art. 47 c.2) e incarichi ex art.7 ccnl 7/12/2005 L importo destinato per l anno in corso alla retribuzione degli Incarichi Specifici ammonta a Euro 3.170,77 (lordo dipendente). Gli incarichi specifici devono comportare assunzione di particolari responsabilità rispetto ai normali compiti d istituto, devono essere collocati nell ambito delle attività e mansioni dell area di appartenenza, possono essere svolti, sia in orario di servizio, come intensificazione del lavoro, sia in orario straordinario. Il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, valutati gli incarichi assegnati al personale che usufruisce delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale, indica con apposito atto gli incarichi specifici individuati per l anno scolastico in corso. Il personale presenta apposita domanda di assegnazione dell incarico specifico indicando gli eventuali corsi e competenze. In caso di più domande per uno stesso incarico, lo stesso verrà assegnato dal Dirigente Scolastico secondo i seguenti criteri indicati in ordine prioritario: - rilevanti competenze ed esperienze riguardanti lo specifico incarico da indicarsi a cura del lavoratore nella domanda di assegnazione (corsi di aggiornamento, titoli di studio, esperienze precedenti nell incarico specifico o in incarichi similari, esperienze extraprofessionali); - continuità nell incarico; - graduatoria interna con precedenza al personale di ruolo. Visti gli incarichi individuati nel corrente anno scolastico si individuano i seguenti compensi: Incarico specifico (tipo di funzione da svolgere) Compenso (in ) Assistenti tecnici Supporto informatico uffici 450,00 Assistenti amministrativi Innovazione sistema acquisti 200,00 Area Giuridica: graduatorie e nomine 900,00 Didattica:supporto al DS 450,00 Sostituzione DSGA 550,00 Compilazione diplomi nei tempi previsti 450,00 Collaboratori scolastici Collaborazione sicurezza e primo soccorso 170,77 TOTALE 3.170,77 In caso di assenza dell assegnatario per una frazione pari a 1/10 ogni 30 giorni di assenza della retribuzione dell incarico specifico verrà assegnata a chi effettivamente ha svolto l incarico. Incarichi ex art.7 ccnl 7/12/2005 Assistente Tecnico beneficiario di posizione economica CHIOATO Elena SPANO' Ottavio BEGGI Ermes Incarico assegnato Collaborazione con ufficio collaboratori DS Coordinatore rete e progetti informatici Coordinamento lab. scientifici

8 Assistente Amministrativo beneficiario di posizione economica FARRI Elena Incarico assegnato Protocollo corrispondenza posta elettronica Collaboratore scolastico Incarico assegnato beneficiario di posizione economica BROGI Marco Manutenzione CORTIELLO Corrado Palestre CROTTI Simonetta Manutenzione-Coordinamento con manutenzione Provincia CURTI Marzia Sistema prenotazione aule ZAGARESE Gerardo Servizi esterni Il compenso percepito dai collaboratori scolastici e assistenti amministrativi, titolari di funzioni superiori ai sensi dell art. 7 del CCNL del , verrà integrato di norma fino a concorrenza del compenso più alto per incarichi specifici stabilito per un collaboratore dello stesso ordine di scuola. DISPOSIZIONI FINALI A) Disposizioni finali per il personale ATA Articolo 17 - Riduzione d orario a 35 ore personale ATA Con riferimento all art. 55 del CCNL si applica la riduzione dell orario a 35 ore settimanali ai soli collaboratori scolastici che siano soggetti ad un regime orario individuale effettivamente articolato su più turni e limitatamente alle settimane in cui l'orario assume tale articolazione. Articolo 18 - Straordinario Tutte le attività che prevedono prestazioni straordinarie eccedenti l'orario devono essere preventivamente autorizzate dal DSGA. Il lavoro straordinario svolto senza autorizzazione non verrà riconosciuto. In tutti i casi il personale che ha svolto una prestazione straordinaria (autorizzata e non autorizzata per impossibilità) annoterà sul proprio cartellino il motivo del protrarsi del servizio e lo presenterà al DSGA, entro e non oltre il giorno successivo, per la firma. Il prolungamento dell'orario di servizio non siglato non sarà conteggiato al momento del controllo mensile del cartellino. Le ore di lavoro straordinario vengono recuperate con altrettante ore di riposo compensativo entro e non oltre l'anno scolastico sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell'istituto. Le somme eventualmente non erogate costituiscono un avanzo che confluirà nel fondo dell anno successivo destinato al personale ATA. Articolo 19 - Permessi, recuperi e ferie Il recupero compensativo dei permessi sarà svolto in coincidenza con effettivi bisogni dell'attività lavorativa. Le ore straordinarie da recuperare in corrispondenti ore/giorni di riposo compensativo, potranno essere cumulate e usufruite, previo accordo con il DSGA, entro e non oltre l anno scolastico. Entro il 30 aprile di ciascun anno il personale presenterà la richiesta di ferie al DSGA che provvederà all'elaborazione del piano ferie per tutto il personale. I giorni di ferie devono essere fruiti, di norma, entro il termine dell anno scolastico (31 agosto), in casi eccezionali, limitatamente al personale a tempo indeterminato, potranno essere fruiti non oltre il mese di aprile dell'anno scolastico successivo. In ogni caso debbono essere rispettate le disposizionio di legge anche se successive al presente contratto.

9 B) DISPOSIZIONI FINALI PER TUTTO IL PERSONALE Articolo 20 - Compatibilità finanziaria In caso di non compatibilità finanziaria, tutte le quote relative al personale docente ed ATA saranno ridotte in proporzione. Si esprime, come clausola di salvaguardia, che quanto previsto nel presente contratto è ipotizzato in riferimento ai parametri dei fondi ad oggi conosciuti. Ogni eventuale variazione di attribuzione finanziaria in difetto, apporterà una riduzione secondo le modalità sopra espresse. Art. 21 Verifica dei risultati La liquidazione dei compensi relativi a progetti e attività avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente. Art. 22 Trattenute in caso di assenza Ai sensi degli artt. 15 comma 5-17 comma 8 lettera a del CCNL 29/11/2007 e dell art. 7 comma 1 della Legge n. 13 del 6/8/2008, in caso di assenza per malattia, il compenso degli incarichi di tipo continuativo che non comportino il recupero delle attività (indennità di direzione del D.S.G.A., incarichi specifici, sostituzione DSGA, intensificazione e assistenza diversamente abili) è decurtato. Il compenso previsto per la compilazione dei verbali spetta a chi effettivamente li stila. Tutti gli altri incarichi, sopra non specificati, sono legati a specifico risultato e non prevedono trattenute se l incarico è stato svolto e il risultato viene conseguito. Letto, approvato e sottoscritto. Reggio Emilia, 13 maggio 2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Ivano Vaccari LA RSU Elena Benati Cesare Grazioli Giulio Angiani.. LE OO.SS. CGIL CISL GILDA SNALS UIL....

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