APPROVATO DALLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 6 NOVEMBRE

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1 STATUTO FEDERALE APPROVATO DALLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 6 NOVEMBRE

2 Statuto della F.I.D.A.F. - Federazione Italiana di American Football SOMMARIO TITOLO I : COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1: Costituzione Art. 2: Finalità Istituzionali Art. 3: Durata e Sede TITOLO II: ASSOCIATI E TESSERATI Art. 4: Affiliazione Art. 5: Doveri degli Associati Art. 6: Diritti degli Associati Art. 7: Rinnovo dell'affiliazione Art. 8: Cessazione di appartenenza alla F.I.D.A.F. Art. 9: I Tesserati Art. 10: Il Presidente Onorario e i Soci d'onore art. 11: Doveri dei Tesserati Art. 12: Diritti dei Tesserati Art. 13: Tesseramento, durata e cessazione Art. 14: Sanzioni Art. 15: Disciplina degli Enti aggregati TITOLO III : ORGANIZZAZIONE FEDERALE Art. 16: Organi e strutture della F.I.D.A.F. Art. 17: L'Assemblea Nazionale Art. 18: Convocazione e validità delle Assemblee Art. 19: Attribuzioni delle Assemblee Nazionali Art. 20: Partecipazione all Assemblea Nazionale e diritto di voto: computo dei voti plurimi Art. 21: Modalità di deliberazione dell'assemblea Nazionale Art. 22: Il Presidente della Federazione Art. 23: Il Consiglio Federale Art. 24: Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni Art. 25: Competenze del Consiglio Federale Art. 26: Decadenza del Consiglio Federale Art. 27: Integrazione del Consiglio Federale Art. 28: I Vicepresidenti Art 29: Il consiglio di presidenza Art. 30: Il Collegio dei Revisori dei Conti Art. 31: Compiti del Collegio dei Revisori Conti Art. 32: Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti Art. 33: Principi informatori della Giustizia federale Art. 34: Il Giudice Sportivo Nazionale Art. 35: La Commissione Giudicante Art. 36: La Commissione Unica di Appello Art. 37: Il Procuratore Federale Art. 38: Tribunale di arbitrato dello sport Art. 39: Alta Corte di Giustizia Sportiva Art. 40: Organizzazione Art. 41: L'Assemblea Regionale Art. 42: Attribuzioni dell'assemblea Regionale 2

3 Art. 43: Il Presidente del Comitato Regionale Art. 44: Il Consiglio Regionale Art. 45: La Delegazione Regionale Art. 46: La Delegazione Provinciale Art. 47: Strutture federali e Commissioni di settore TITOLO IV. IL SEGRETARIO FEDERALE Art. 48: Segreteria Federale TITOLO V: ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI Art. 49: Requisiti di eleggibilità Art. 50: Incompatibilità Art. 51: Durata cariche e rimborsi spese Art. 52: Candidature Art. 53: Compilazione delle liste Art. 54: Votazioni ed elezioni TITOLO VI: PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA Art. 55: Patrimonio Art. 56: Mezzi finanziari Art. 57: Esercizio finanziario e gestione finanziaria TITOLO VII: CONTROVERSIE Art. 58: Vincolo di giustizia e clausola compromissoria Art. 59: Collegio Arbitrale TITOLO VIII: SCIOGLIMENTO FEDERAZIONE E MODIFICHE STATUTO Art. 60: Scioglimento della Federazione Art. 61: Modifiche dello Statuto TITOLO IX: NORME GENERALI Art. 62: Norme di attuazione Art. 63: Norme per l approvazione 3

4 TITOLO I :COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1: Costituzione 1. La Federazione Italiana Di American Football (F.I.D.A.F.) è un associazione senza fini di lucro costituita da tutte le Società, Associazioni Sportive che praticano in Italia il Football Americano, il flag football e che siano in linea con i principi dettati dall art.29 dello statuto Coni. 2. La F.I.D.A.F. ha lo scopo di promuovere,organizzare,disciplinare e diffondere il football americano, il flag football, il tackle football, il touch football,il beach football e l ultimate football e può svolgere tutte le attività finalizzate agli stessi scopi. 3. La F.I.D.A.F. è riconosciuta dal CONI in qualità di Disciplina Sportiva Associata al CONI e dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n 15/2004 ed è l unica rappresentante il Football Americano in Italia e nei rapporti internazionali. La FIDAF svolge l attività sportiva e l attività di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.., anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. 4. La F.I.D.A.F nell ambito dell ordinamento sportivo gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.. 5. La F.I.D.A.F è affiliata alla I.F.A.F. (International Federation American Football) ed alla E.F.A.F (European Federation American Football). 6. La F.I.D.A.F è apartitica e apolitica e non persegue fine di lucro. 7. La F.I.D.A.F persegue lo svolgimento dell attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque, in condizioni di parità e in armonia con l ordinamento sportivo nazionale e internazionale. Art. 2: Finalità Istituzionali 1.L attività sportiva federale è dilettantistica ed è disciplinata dai principi contenuti nella Carta Olimpic 2.Le finalità istituzionali, attuate e perseguite nel rispetto del principio della democrazia interna e di partecipazione all attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, con esclusione di qualsiasi ingerenza razziale, politica o religiosa, sono: sviluppare l'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione a ogni competizione e manifestazione sportiva nazionale e internazionale, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I., dalla International Federation of American Football (I.F.A.F.) e dalla European Federation of American Football (E.F.A.F.); promuovere la massima diffusione della pratica del Football Americano,del flag football, tackle football, touch football, beach football e dell ultimate football, in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile, purchè non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal C.I.O. e dal C.O.N.I; attuare i principi stabiliti dal C.O.N.I. per la lotta dello sport contro l esclusione, le diseguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza; d. attuare i principi stabiliti dal C.O.N.I. per prevenire e reprimere l uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nella attività agonistico-sportive al fine di tutelare la salute degli atleti e di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare e dei campionati ed accetta incondizionatamente le norme sportive antidoping del CONI. 3.Le funzioni di disciplina e regolazione della F.I.D.A.F sono: 4

5 presiedere all organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, anche tramite delega alla organizzazione periferica; attuare i principi fondamentali del C.O.N.I. per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare e dei campionati. 4.Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la F.I.D.A.F potrà: compiere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute necessarie o utili; prestare garanzie o fideiussioni in genere, sia a favore proprio che di terzi, per garantire finanziamenti e mutui, a favore proprio ed anche per gli Associati; assumere direttamente interessenze o partecipazioni in Società o Consorzi aventi come scopo la promozione dello sport, l organizzazione di eventi sportivi, la realizzazione e gestione di impianti sportivi; d. cedere diritti televisivi, diritti di immagini, spazi pubblicitari, e svolgere attività commerciali strumentali alla promozione del Football Americano, del flag football e della pratica sportiva; e. promuovere e realizzare l edizione, anche in forma elettronica, di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie; f. promuovere, realizzare e gestire corsi di formazione professionale, con particolare riferimento alla formazione di atleti e tecnici; g. incentivare la costruzione e la gestione di impianti sportivi riservati alla pratica del Football Americano. Art. 3: Durata e sede 1.La durata della F.I.D.A.F è illimitata e la sua sede è in Palermo TITOLO II: ASSOCIATI E TESSERATI Art. 4: Affiliazione 1.Sono Affiliati alla F.I.D.A.F: le società, le associazioni sportive dilettantistiche che intendano praticare l attività agonistica, promozionale o amatoriale di Football Americano senza fini di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale e secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento organico. 2.Qualora gli Affiliati dovessero scegliere il modello delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata, gli statuti degli stessi dovranno prevedere espressamente, a pena di irricevibilità delle domande di affiliazione o di riaffiliazione, l obbligo al reinvestimento degli utili, dedotta la riserva legale, a favore di attività sportive giovanili e/o al potenziamento di impianti sportivi destinati alla pratica del Football Americano. 3.Le società, le associazioni sportive dilettantistiche di cui ai precedenti commi e che di seguito saranno indicati come Affiliati, dovranno essere soggetti a loro volta al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, per delega, da parte del Consiglio 5

6 Federale della F.I.D.A.F e gli Statuti degli Affiliati sono approvati dalla Giunta Nazionale del CONI o,se delegato,dal Consiglio Federale e devono essere retti da uno Statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna, e in base agli adempimenti previsti dall Art. 90 della L. n 289/02. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto. 4.Per ottenere l Affiliazione i richiedenti devono inoltrare domanda sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata dai seguenti documenti: atto costitutivo; statuto sociale; attestato di versamento della quota di affiliazione; d. dichiarazione di disponibilità per l uso di una struttura sportiva idonea alla pratica del Football Americano; 5. Gli Affiliati devono comunicare le variazioni nella composizione degli organi sociali e del legale rappresentante. 6. Le affiliazioni delle Associazioni polisportive sono effettuate per l attività sportiva del Football Americano con riferimento alle norme statutarie ed ai regolamenti interni. Art. 5: Doveri degli Affiliati 1.Gli Affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.D.A.F, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere gli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali. 2.Gli Affiliati sono soggetti all ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. 3.Gli Affiliati devono esercitare la loro attività nel rispetto del principio di solidarietà tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiv Per quanto non contemplato dal presente articolo vale e va applicato quanto previsto dal Codice di comportamento etico sportivo del CONI nella sua interezza con particolare riferimento agli articoli da 5 a Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.D.A.F gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane. Art. 6: Diritti degli Affiliati 1. Gli Affiliati hanno diritto: di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari; di partecipare all'attività agonistica, promozionale o amatoriale ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale; di organizzare manifestazioni sportive di Football Americano secondo le norme emanate dagli Organi o dalle Commissioni federali competenti; 6

7 d. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.D.A.F e dal C.O.N.I. e. Gli Affiliati, in relazione alla categoria del campionato a cui partecipano, possono costituirsi in Leghe i cui statuti e regolamenti, redatti nel rispetto delle norme C.O.N.I. e di quelle federali devono essere approvati dal Consiglio Federale che provvede al riconoscimento. f. Ai fini del riconoscimento da parte della F.I.D.A.F., le Leghe devono essere rappresentative di almeno 4/5 degli Affiliati della rispettiva categori g. Le Leghe riconosciute hanno funzioni propositive e consultive ed ad esse possono essere delegate, in apposite convenzioni, e sotto la vigilanza della FIDAF, funzioni organizzative della attività delle rispettive categorie. h. La F.I.D.A.F. esercita il controllo e la vigilanza sulle Leghe riconosciute ai sensi dell art del D.lgsl. N. 242/99 e successive modificazioni. A tal fine le Leghe riconosciute sono tenute a trasmettere alla F.I.D.A.F. entro l inizio dell anno sportivo il bilancio preventivo ed entro la fine dello stesso il bilancio consuntivo accompagnato da una dettagliata relazione della loro attività. In caso di gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento la F.I.D.A.F., fermo restando il potere di revoca del riconoscimento, può avocare a sé le attività delegate i. Gli statuti delle leghe devono garantire i principi di democrazia interna per l elezione di tutti gli organi dell Assemble l.la carica di Presidente, di consigliere, di revisore della lega è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva nazionale e delle strutture territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del C.O.N.I. m.le leghe in quanto enti riconosciuti ed affiliati alla federazione sono soggetti alla giustizia sportiva federale; n.la determinazione delle regole relative all organizzazione dei campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione,è di competenza del Consiglio federale. o. La Federazioni può affidare alle Leghe l organizzazione dei singoli campionati nazionali,sulla base delle direttive della Federazione stessa,ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società,per il tesseramento degli/delle atleti/e e,per la determinazione delle società aventi diritto al campionato,per le regole di promozione e retrocessione,per l approvazione della classifica finale,per l assegnazione del Titolo di Campione d Italia,per le formule di campionato. Art. 7: Rinnovo dell'affiliazione 1.Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dai Regolamenti e dalle norme federali. 2.Gli Affiliati nella domanda di riaffiliazione confermano od aggiornano gli obblighi previsti dal precedente art. 4. Art. 8: Cessazione di appartenenza alla F.I.D.A.F. 1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.D.A.F nei seguenti casi: per recesso; per scioglimento volontario; per inattività agonistica, promozionale ufficiale perdurante per due anni sportivi consecutivi secondo quanto stabilito dai Regolamenti; 7

8 d. per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi inflitta; e. per mancata riaffiliazione annuale; f. per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione; g. per fusione 2. Avverso i provvedimenti adottati di diniego o revoca dell affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.,ex art.7 comma 5 dello Statuto del Coni che si pronuncia previo parere dell Alta Corte di Giustizia 3. In ogni caso di cessazione gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.D.A.F ed agli altri Affiliati. 4.I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto previsto al comma 3) e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. Comunque, gli ex componenti del Consiglio Direttivo degli Affiliati morosi cessati non possono entrare a far parte dell'analogo organo di altre società, fintanto che i debiti dell Affiliato cessato non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell'obbligo, il Consiglio Federale è tenuto a respingere od a revocare l'affiliazione della società interessat 5. La cessazione di appartenenza alla F.I.D.A.F comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di quest Art. 9: I Tesserati 1.Le persone fisiche che possono far parte della F.I.D.A.F sono: gli atleti delle società; i dirigenti sociali; i tecnici sociali; d. i medici e fisioterapisti sociali; e. i soci delle società affiliate; f. gli addetti alle statistiche; inoltre: g. i dirigenti federali; h. i tecnici federali; i. gli ufficiali di gara; j. i giudici ed il procuratore federale; 8

9 k. i medici ed i fisioterapisti federali; l. gli addetti alle statistiche federali; m. il presidente onorario ed i soci d'onore della F.I.D.A.F 2.Le persone predette entrano a far parte della F.I.D.A.F all'atto del tesseramento. 3.Il tesseramento degli atleti, dei dirigenti, tecnici, fisioterapisti e medici sociali e dei soci delle società affiliate è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della società di appartenenza, secondo le procedure previste dai Regolamenti e dalle norme federali. 4.Il tesseramento dei dirigenti federali é valido all atto della nomina o dell elezione; il tesseramento delle persone di cui alle lettere h), i), j), k) é valido a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali; il tesseramento delle persone di cui alla lettera m) é valido al momento della proclamazione da parte dell Assemblea Nazionale. 5.Gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive dilettantistiche e Affiliati ; il trasferimento dell atleta da un Affiliato ad un altro è regolamentato dallo statuto e dalle norme federali. La stagione sportiva agonistica decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il vincolo di tesseramento degli atleti presso le Società è temporaneo e la sua durata è pari a due stagioni agonistiche.tale vincolo si rinnova automaticamente per un ulteriore periodo di pari durata in assenza di richiesta di volontà contraria da parte dell atleta, da comunicarsi nell arco temporale che precede l ultimo trimestre agonistico di regime di vincolo. 6.E prevista,nel caso in cui un atleta cessi volontariamente e/o su richiesta di altra Società di rinnovare il vincolo con la società di appartenenza, la possibilità di un trasferimento temporaneo o definitivo ad altra squadra previo versamento di una indennità di formazione.si rinvia al Regolamento Organico per maggiori specifiche in materia e per le modalità attuative 6.Gli atleti tesserati F.I.D.A.F. devono essere dilettanti e sono soggetti all ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando principi, norme e consuetudini sportive. 7.Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del C.O.N.I. e della F.I.D.A.F. 8.Gli atleti per poter svolgere attività federale devono essere muniti della tessera F.I.D.A.F. valida per l anno in corso,rilasciata per lo svolgimento dell attività in favore di una società; 9.Gli atleti che fanno parte delle Rappresentative Nazionali devono rispettare le norme della F.I.D.A.F, accettare gli Sponsor e la pubblicità della F.I.D.A.F e devono onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito e sono obbligati a rispondere alle convocazioni. 10.I Tecnici, inquadrati presso le Società e le associazioni sportive dilettantistiche o comunque inseriti nei quadri tecnici federali, devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando principi, norme e consuetudini sportive e tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività. Il vincolo sportivo è limitato alla stagione sportiva per cui il tecnico, il dirigente o l addetto alle statistiche è tesserato con la società affiliata 11.Gli Ufficiali di Gara e i Giudici, nell esercizio delle loro funzioni, partecipano alla F.I.D.A.F senza vincolo di subordinazione e assicurano la regolarità dello svolgimento delle gare; svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio. 12.Le Società possono richiedere i tesseramenti o i rinnovi di questi solo dopo aver provveduto alla propria affiliazione o riaffiliazione 13.Le norme sui tesseramenti. rinnovi,scadenze,rilascio duplicati,prestito,trasferimento nonché modalità di attuazione del vincolo sportivo e indennizzo sono disciplinati dal Regolamento Organico. 14.Gli atleti tesserati alla F.I.D.A.F sono suddivisi in categorie agonistiche in base all età e secondo le disposizioni del Regolamento Organico 9

10 15. E sancito il divieto di far parte dell ordinamento sportivo per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogat 16. E fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzat in ambito federale. Art. 10: Il Presidente Onorario e Soci d'onore 1.Sono Soci d'onore coloro che, avendo acquisito eccezionali benemerenze verso lo sport del Football Americano, vengono proclamati tali dall'assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale. 2.Le tessere attestanti il conferimento di cariche onorifiche s'intendono rilasciate a vita, salvo motivata revoca delle stesse da parte dell'assemblea Nazionale. 3.La carica di "Presidente Onorario" non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una person 4.Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Federale senza diritto a voto. Art. 11: Doveri dei Tesserati 1.I Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'articolo 5 del presente Statuto, in quanto compatibili. Art. 12: Diritti dei Tesserati 1.I Tesserati hanno diritto di partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi Affiliati.. 2.I Tesserati hanno, altresì, diritto a concorrere, se in possesso dei previsti requisiti, alle cariche elettive federali. Art. 13: Tesseramento, durata e cessazione 1. La richiesta di tesseramento sottoscritta dall interessato viene trasmessa dalla società di appartenenza secondo le procedure indicate dai Regolamenti federali. 2.Il tesseramento è valido per l'anno sportivo, le modalità per il rinnovo sono disposte dal presente Statuto e dai Regolamenti federali. 3. Il tesseramento cessa: nei casi previsti dal presente Statuto per cessazione dell Affiliato e per morosità protrattasi per un periodo superiore ai sei mesi per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento; per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi federali di Giustizi d. Per le atlete madri in attività tesserate, la F.I.D.A.F. garantisce il persistere della posizione sportiva per il periodo della maternità fino al loro rientro nell attività agonistictale posizione è garantita sino al diciottesimo mese dopo la maternità. 10

11 Art. 14: Sanzioni 1. Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.D.A.F., sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e dalle deliberazioni federali. 2. Gli Affiliati possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria, solo se tali sanzioni siano state predeterminate 3. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizi Art. 15: Disciplina degli Enti aggregati 1.Possono essere aggregati alla F.I.D.A.F. quegli Enti che, pur praticando attività di Football Americano, non possiedono però requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione così come stabilito al 1 comma dell'articolo 4. Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Associati, con assoluta esclusione del diritto al voto in seno a qualsiasi Assemblea federale nazionale e territoriale. TITOLO III: ORGANIZZAZIONE FEDERALE Art. 16: Organi e strutture della F.I.D.A.F. 1.Gli organi della F.I.D.A.F. sono: l Assemblea Nazionale; il Presidente della Federazione; il Consiglio Federale; d. Il Consiglio di Presidenza e. il Collegio dei Revisori dei Conti. 2. Gli organi di Giustizia federale sono: Il Giudice Sportivo Nazionale; La Commissione Unica di Appello; La Commissione Giudicante; d. Il Procuratore Federale. 3. L organizzazione periferica federale è costituita da: Comitati Regionali di cui fanno parte : l Assemblea Regionale,il Presidente Regionale,il Consiglio Regionale ed il Revisore ; 11

12 Delegati Regionali; Delegati Provinciali; 4. Le strutture organizzative federali sono: Le Strutture Federali. ORGANI FEDERALI Art. 17: L'Assemblea 1.L Assemblea Nazionale é il supremo organo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi. 2.Le Assemblee Nazionali si distinguono in: Assemblea Ordinaria Elettiva; Assemblea Ordinaria Annuale; Assemblea Straordinaria; d. Assemblea Straordinaria Elettiv 3.L Assemblea é costituita dalle Società, Associazioni sportive dilettantistiche ed agli Affiliati aventi diritto al voto, nel rispetto dell art.1 comma 24.1 del d.lgs. 8 gennaio 2004 n.15 e dell art. 22 comma 2 dello Statuto C.O.N.I.. 4.All Assemblea Ordinaria Elettiva le Società, le Associazioni sportive dilettantistiche ed Affiliati dovranno partecipare con le seguenti rappresentanze: il Presidente, Legale Rappresentante della Società (70% dei voti plurimi spettanti alla società); il Rappresentante degli Atleti eletto nell ambito della Società dagli atleti maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività. (20% dei voti plurimi spettanti alla società); il Rappresentante dei Tecnici eletto nell ambito della Società dai tecnici maggiorenni tesserati ed in attività.(10% dei voti plurimi spettanti alla società). 5 i voti spettanti a ciascuna Società e/o associazioni sportive sono espressi per l intera quota pari al cento per cento (100%) da coloro a cui spetta la rappresentanza legale. 6.L Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni nelle ipotesi previste dall art. 19, comma 2, nonché a seguito di richiesta presentata e sottoscritta dalla metà più uno delle associazioni sportive dilettantistiche e società aventi diritto al voto, i quali rappresentino non meno di un terzo del totale nazionale dei voti, dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale, ovvero dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria; essa si svolge con le stesse rappresentanze indicate al comma 4) lettere a), b), c) del presente articolo. 7.La partecipazione con diritto di voto é riconosciuta agli Affiliati da almeno 12 mesi precedenti alla data di svolgimento dell Assemblea e a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse compreso nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione,abbiano svolto,con carattere continuativo,effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che alla data di convocazione dell Assemblea partecipino all attività sportiva ufficiale della Federazione con carattere continuativo senza avervi rinunciato prima del termine od esserne stati esclusi; tali 12

13 Affiliati devono essere in regola con le quote associative di affiliazione o riaffiliazione e i loro rappresentanti con il tesseramento. 8.Il Presidente dell Affiliato avente diritto di voto può essere rappresentato da altro componente del Consiglio Direttivo opportunamente delegato. I rappresentanti effettivi eletti dagli atleti e dai tecnici possono essere sostituiti dai rappresentanti supplenti rispettivamente eletti dagli atleti e tecnici nell ambito della Società. Qualora il rappresentante degli atleti o dei tecnici non partecipi all Assemblea, l Affiliato non potrà esprimere la corrispondente percentuale di voti. 9.Il Presidente dell Affiliato, avente diritto al voto e partecipante all Assemblea, può rappresentare per delega al massimo uno Affiliato della stessa Regione di appartenenza o della stessa lega se all assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti; due fino a 200 associazioni e società votanti; tre fino a 500 associazioni e società votanti mentre il Rappresentante degli Atleti e il Rappresentante dei Tecnici non possono rilasciare o essere portatori di deleghe. 10.Il Presidente Federale, i Consiglieri Federali, i componenti del Collegio Revisori Conti, gli Organi di giustizia e gli Arbitri effettivi, non possono rappresentare in Assemblea nessun Affiliato, né direttamente né per delega,allo stesso modo i candidati in Assemblea non possono rappresentare alcun affiliato. 11.Nelle Assemblee Nazionali e Regionali é preclusa la presenza a chiunque risulti colpito da provvedimenti inibitivi inflitti dagli Organi di Giustizia e in corso alla data di svolgimento dell Assemble 12.I Tecnici federali possono esprimere l elettorato attivo presso l ultima Società di appartenenz Art. 18: Convocazione e validità delle Assemblee 1.Le assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione o nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata,fax o con conferma di lettura spedita agli Associati aventi diritto al voto almeno 30 giorni prima della data stabilit 2. L Assemblea Nazionale Ordinaria deve essere convocata una volta all anno per l approvazione del Bilancio consuntivo, e tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale. I bilanci devono essere trasmessi al CONI entro il 30 novembre ed il 30 aprile. 3.L Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva deve essere celebrata entro il 31 marzo successivo allo svolgimento dei giochi olimpici estivi. 4.L Assemblea Nazionale Straordinaria dovrà svolgersi con le stesse modalità previste per l Assemblea Nazionale Ordinari 5.Le Assemblee Nazionali sono valide in prima convocazione con almeno la presenza della metà degli aventi diritto al voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi; in seconda convocazione a distanza di almeno un ora, le Assemblee sono valide con almeno la presenza di 1/3 degli aventi diritto al voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti e delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi.. 6.L Assemblea Straordinaria Nazionale per lo scioglimento della Federazione è valida solo su richiesta scritta e presenza di almeno i 4/5 degli affiliati aventi diritto al voto. 7.L Assemblea Straordinaria Nazionale per la modifica dello Statuto di cui all art. 60 è valida solo su richiesta scritta di almeno il 50%(cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto e che dispongano complessivamente di non meno di 1/3 del totale dei voti calcolati al termine del precedente anno sportivo. 8.Le Assemblee Straordinarie per la modifica dello Statuto sono validamente costituite,sia in prima che in seconda convocazione,con la presenza dei 2/3 degli affiliati aventi diritto al voto e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti. 9.Per le Assemblee Nazionali funge da Commissione Verifica Poteri la Commissione Unica di Appello eventualmente integrata con altri componenti degli Organi di Giustizia della F.I.D.A.F.; la 13

14 presidenza è affidata al Presidente della Commissione Unica di Appello e, in sua assenza dal componente più anziano di età. 10.Nelle Assemblee Nazionali la Commissione Scrutinio viene eletta dall Assemblea, i componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali. 11.Il Presidente della Federazione procede all apertura della Assemblea Nazionale ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero delle società presenti con il numero di voti loro spettanti; successivamente invita l Assemblea ad eleggere un Presidente ed un vice Presidente che assumono immediatamente i relativi poteri; tali componenti l Ufficio di Presidenza non possono essere scelti fra i candidati alle cariche federali. Art. 19: Attribuzioni delle Assemblee Nazionali 1.L Assemblea Nazionale ordinaria elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione; I Componenti del Consiglio Federale;i Componenti effettivi e supplenti del Collegio Revisori dei Conti; L Assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati; d. nomina su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario e i Soci d Onore della F.I.D.A.F; e. delibera sugli argomenti posti all ordine del giorno. 2.L Assemblea Nazionale straordinaria: Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre per l approvazione agli organi competenti. Elegge con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze di cariche, verificatesi prima della fine del quadriennio : il Presidente della Federazione, l intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli componenti di esso o del Collegio dei Revisori dei Conti, venuti a mancare per qualsiasi motivo; Delibera sulla proposta di scioglimento della Federazione; d. Delibera sugli argomenti posti all ordine del giorno. 3. Nelle Assemblee Nazionali Straordinarie di modifica dello Statuto, il verbale deve essere redatto da un Notaio. Art. 20: Partecipazione all Assemblea Nazionale e diritto di voto: computo dei voti plurimi 1.All Assemblea Nazionale partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli Associati di cui all art. 17 comma 4) lettera a) b) c) anche per il tramite dei loro delegati secondo le indicazioni art. 17 comma 9), 2.Partecipano, inoltre senza diritto di voto: il Presidente Federale, i componenti il Collegio Revisori dei conti, i componenti degli Organi di Giustizia, il Presidente Onorario e i soci d Onore. 14

15 3.Possono partecipare senza diritto di voto: gli altri Affiliati, i Presidenti Regionali, i Delegati Regionali, i candidati alle cariche elettive nazionali. 4.Possono assistere all Assemblea Nazionale i Presidenti e componenti delle Commissioni e Comitati federali, i restanti componenti dell organizzazione territoriale, i Presidenti degli Enti aggregati e quanti altri che il Consiglio Federale o il Presidente Federale ritengano opportuno invitare. 5.Partecipano all Assemblea Nazionale i componenti del Consiglio Federale. 6.Ogni Affiliato ha diritto a 10 (dieci) voti di base se in possesso dei requisiti indicati all art. 17 comma 7). 7.Ogni Affiliato ha inoltre diritto, oltre a quanto previsto dal precedente comma 6, ai sottoelencati voti aggiuntivi calcolati, per ogni anno sportivo federale del quadriennio precedente e per la conclusione ai sotto elencati campionati indicati nelle successive lettere. 8.L età minima per iniziare l attività agonistica nel Football Americano,nel Tackle Football,nel touch football,beach football e ultimate football è anni 12 (dodici) ;mentre per iniziare l attività agonistica nel Flag Football è di anni 10 (dieci). A: ATTIVITA SENIOR: CAMPIONATI ITALIANI DI FOOTBALL AMERICANO A 11 GIOCATORI, DI DIVISIONE NAZIONALE Alla società Campione d Italia : 30 (trenta) voti Alla società prima classificata nel Campionato di Seconda Serie: 20(venti) voti. B: ATTIVITA SENIOR: CAMPIONATI ITALIANI DI FOOTBALL AMERICANO A 8 O 9 GIOCATORI, ARTICOLATI SU SERIE UNICA, CHE SI CONCLUDONO CON L ASSEGNAZIONE DEL TITOLO : Alla società Prima classificata : 10 (dieci) voti C: ATTIVITA GIOVANILE: PER TUTTI I CAMPIONATI GIOVANILI DI FOOTBALL AMERICANO TACKLE a 8, a 9 o a11 giocatori ARTICOLATI SU SERIE UNICA CHE SI CONCLUDONO CON L ASSEGNAZIONE DEL TITOLO Alla società Campione d Italia : 20 (venti) voti D: ATTIVITA SENIOR: CAMPIONATO DI FOOTBALL A 5, COPPA ITALIA O ALTRO CAMPIONATO O CAMPIONATO FLAG,JUNIOR FLAG O TOUCH ARTICOLATO SU SERIE UNICA E CHE SI CONCLUDE CON L ASSEGNAZIONE DEL TITOLO Alla società prima classificata 10 (dieci) voti. Art. 21: Modalità di deliberazione dell'assemblea Nazionale 1.L Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera con la maggioranza dei voti validamente espressi,fatto salvo quanto previsto dall Art.23 comma 9 del presente statuto e salvo il caso di proposta di scioglimento della F.I.D.A.F 2.Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'assemblea, per alzata di mano con relativa controprova, per appello nominale o a scheda segreta, se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto a voto, i quali dispongano di almeno 1/3 dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri e presenti in Assemble 3.Tutte le elezioni devono avvenire a scheda segreta, fatta eccezione per l Ufficio di Presidenza dell Assemblea che può essere eletto anche per acclamazione. 15

16 Art. 22: Il Presidente della Federazione 1.Il Presidente Federale viene eletto dalla Assemblea Nazionale con la maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati,anche in caso di ballottaggio. 2.Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.D.A.F. e ne firma tutti gli atti ufficiali nel rispetto dell autonomia e del principio della separazione dei poteri; é inoltre responsabile del funzionamento generale della Federazione nei confronti del Consiglio Federale e dell Assemblea Nazionale. 3.Il Presidente rappresenta la Federazione nei confronti del C.O.N.I., della Federazione Internazionale Football Americano (I.F.A.F.) e presso la Federazione Europea Football Americano (E.F.A.F.), designa i rappresentanti della F.I.D.A.F. nell ambito di detti organismi. 4.Convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell ordine del giorno, garantisce e vigila sulla esecuzione e attuazione delle deliberazioni adottate. 5.Convoca l Assemblea Nazionale, salvi i casi previsti espressamente dal presente Statuto. 6.Può adottare provvedimenti di natura amministrativa, relativi alla realizzazione di progetti connessi allo svolgimento di attività tecnico-sportive e di gestione federale che comportino l effettuazione di spese già previste nel Bilancio di previsione, secondo i programmi approvati dal Consiglio Federale. In caso di estrema urgenza può, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero adempimenti indifferibili,adottare i provvedimenti di competenza del consiglio federale e ne riferisce immediatamente per la ratifica, alla sua prima riunione utile nel corso della quale il C.F. deve anche accertare la sussistenza dei presupposti per l assunzione dei provvedimenti 7.Può aprire uno o più conti correnti bancari di corrispondenza, o conti correnti postali, o l apertura di un servizio di cassa, presso uno o più Istituti Bancari, per la gestione dei mezzi finanziari della Federazione, anche tramite anticipazioni di cassa o utilizzo di fidi destinati al funzionamento della Federazione; può delegare la firma su tali conti a un Vice Presidente, a un Consigliere Federale, o al Segretario Federale. 8.Può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di competenza esclusiva, ai Vicepresidenti e ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari. 9.Il Presidente Federale rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile. 10. Colui che ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica,salvo quanto disposto al comma successivo.e comunque consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. 11. Per l elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% (cinquantacinque per cento) dei voti validamente espressi.nel caso il Presidente uscente,candidato al terzo mandato consecutivo,non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% (cinquantacinque per cento) dei voti validamente espressi,ed in presenza di almeno altri due candidati,verrà effettuata contestualmente una nuova votazione,alla quale il presidente uscente non potrà concorrere,salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il presidente uscente non potrà candidarsi. In caso contrario si procederà ad una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere. 12. La carica di Presidente e le altre cariche federali sono svolte a titolo esclusivamente gratuito. Al Presidente Federale può essere riconosciuta un indennità di rimborso annuale; l entità della indennità è determinata dal Consiglio Federale all inizio di ogni quadriennio, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI. Tale indennità può essere riconosciuta eventualmente anche ai Consiglieri e ad altri organi direttivi nazionali. 16

17 13.Il Presidente ha la facoltà di concedere grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata; nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo. 14.Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario. 15.Nei casi di assenza o impedimento definitivo, il medesimo Vice Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.D.A.F., è tenuto alla convocazione dell Assemblea straordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche, 16.In tutti i casi di decadenza anticipata del Consiglio Federale, il Presidente continua ad esercitare l ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell Assemblea Nazionale, salvo i casi statutariamente previsti. Art. 23: Il Consiglio Federale 1.Il Consiglio Federale è composto da 10 (dieci) componenti più il Presidente Federale dei quali: 7 (sette)eletti dai rappresentanti delle Società e Associazioni e organismi sportivi Associati; 2 (due) atleti eletti dai rappresentanti degli atleti; 1(uno) tecnico eletto dai rappresentanti dei tecnici. 2.Il Presidente Federale è componente del Consiglio Federale, convoca e presiede il Consiglio Federale. 3.Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Federale o un suo delegato, scelto fra i dipendenti della F.I.D.A.F. 4.Il Consiglio Federale dura in carica per l intero quadriennio olimpico, salvo i casi di decadenza previsti dal presente Statuto. 5.I Consiglieri Federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla caric Art. 24: Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni 1.La sede del Consiglio Federale è presso la Federazione,ma può riunirsi in posti e luoghi diversi. 2.Il Consiglio Federale si riunisce: quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno; quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 6 dei suoi componenti. 3.Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno cinque componenti. 4.Il Consiglio Federale può essere convocato in qualsiasi luogo, almeno cinque giorni lavorativi prima della data stabilita comunicando anche l orario e l ordine del giorno.tale comunicazione può avvenire tramite lettera raccomandata, fax e/o con notifica al destinatario. In casi di estrema urgenza la convocazione può avvenire anche attraverso via telefonica tre giorni prima del luogo e della data fissat 5.Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori dei Conti, nella persona del suo Presidente. 6.Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Presidente o il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali. 7.Il voto non è delegabile. 17

18 8 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. 9 Il verbale è redatto da un segretario nominato al momento e la Segreteria Federale deve provvedere a pubblicare e a portare a conoscenza degli Affiliati il verbale entro e non oltre il trentesimo giorno dallo svolgimento della sedut Art. 25: Competenze del Consiglio Federale 1.Il Consiglio Federale è organo direttivo e di gestione, amministra e indirizza l attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall Assemblea Nazionale e ne cura l attuazione per perseguire i fini istituzionali indicati all Art. 2 dello Statuto. 2.Il Consiglio Federale ha la competenza esclusiva sui seguenti argomenti: elegge due Vicepresidenti; amministra i mezzi finanziari a disposizione della Federazione; approva il Bilancio di Previsione e la Relazione illustrativa del Presidente entro il mese di ottobre dell anno precedente a quello di riferimento, delibera le variazioni al Bilancio di Previsione; d. delibera il Bilancio Consuntivo e la Relazione di gestione da sottoporre all approvazione dell Assemblea Nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio; e. delibera, qualora delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento a fini sportivi delle Società, Associazioni sportivo dilettantistiche e organismi sportivi, secondo le indicazioni dello Statuto C.O.N.I. e delle deliberazioni di attuazione dello Statuto; g. delibera sulle domande di affiliazione delle Società, Associazioni sportivo dilettantistiche; h delibera il Regolamento di giustizia sportiva; i. La Federazione aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI; j. delibera il Regolamento di attuazione dello Statuto; k. delibera i Regolamenti federali relativi alla gestione tecnico-organizzativa della Federazione e disciplina l ordinamento dei campionati; l. delibera l attuazione dei Regolamenti di gioco; m. nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali, provvedendo altresì alla loro revoca in caso di non funzionamento dei medesimi; n. esercita il controllo di legittimità sulle Assemblee dell organizzazione periferica per le elezioni dei componenti degli organi direttivi; o. provvede, per accertate irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo, o per gravi violazioni all ordinamento sportivo, allo scioglimento dei Comitati Regionali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale nei 60 giorni successivi provvederà all indizione dell Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli organi regionali; 18

19 p. determina le dotazioni finanziarie dell organizzazione periferica per assolvere ai compiti e funzioni loro delegate; q. disciplina, organizza e sviluppa la preparazione tecnica federale; nomina gli allenatori delle nazionali e sovrintende all attività delle Squadre Nazionali; r. nomina Commissioni e Comitati riferiti all organizzazione della Federazione; inoltre nomina Commissari anche con funzioni ad acta; s nomina per un quadriennio olimpico, con esclusione di revoca anticipata, i componenti degli Organi di giustizia; t concede amnistia e indulto, prefissando limiti e applicabilità del provvedimento; u delibera l ordine del giorno dell Assemblea Nazionale; v può delegare al Presidente della Federazione o ai singoli Consiglieri Federali l attuazione di disposizioni e di attività riferite alla gestione federale; w designa Soci d onore da proporre all Assemblea Nazionale; x è l unico organo competente a fornire interpretazione autentica delle norme dei Regolamenti federali; y determina tutte le quote e tasse federali a carico di Affiliati e Tesserati. 3.il Consiglio Federale delibera, infine, su quant altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi fondamentali deliberati dal C.O.N.I., lo Statuto del C.O.N.I e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare. Art. 26: Decadenza del Consiglio Federale 1.Il Consiglio Federale decade per qualsiasi motivo di cessazione dalla carica del Presidente Federale, oppure per dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri. 2.In caso di dimissioni del Presidente determinano la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, quest ultimo rimane in prorogatio per l ordinaria amministrazione,da espletarsi unitamente al Presidente o,in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest ultimo,unitamente al Vice presidente che procederà alla convocazione dell assemblea Straordinaria nei termini previsti dal successivo comma 4). 3.In caso di impedimento definitivo del Presidente Federale si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale ed il Vice presidente provvede alla convocazione dell Assemblea Straordinaria 4 Le dimissioni contemporanee,in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali determinano la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, al quale spetterà l ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell Assemblea Straordinari 5.Nei casi di decadenza previsti ai punti 2) e 3) gli organi restano in carica rispettivamente, fino alla convocazione dell Assemblea straordinaria, da indirsi entro 60 giorni dall evento e da celebrarsi nei 30 giorni successivi. 6.Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono irrevocabili 19

20 Art. 27: Integrazione del Consiglio Federale 1.In ogni caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo di cessazione della carica stessa dei componenti del Consiglio Federale, in numero tale da non dare luogo a decadenza dell intero organo, vengono sostituiti dai primi non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall ultimo eletto. Nel caso in cui quest ultima ipotesi non possa realizzarsi si procederà alla elezione di nuovi componenti nella prima Assemblea utile. 2.Nel caso di integrazione l Assemblea Ordinaria di approvazione del Bilancio dovrà prevedere una parte Straordinaria Elettiva per l elezione dei componenti dimissionari o decaduti. 3.Qualora sia compromessa la regolare funzionalità dell organo, deve essere indetta l Assemblea Straordinaria per l integrazione dei Consiglieri, da convocarsi entro 60 giorni dall evento e da celebrarsi nei 30 giorni successivi. Art. 28: I Vicepresidenti 1.Il Consiglio Federale elegge due Vicepresidenti, da scegliersi nell ambito dei componenti del Consiglio stesso. 2.Il Vicepresidente che avrà ottenuto il maggior numero di voti svolgerà le funzioni di Vicario, per sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di parità di voti ottenuti svolgerà le funzioni di Vicario il più anziano di età. 3.Nel caso di impedimento del Vicepresidente Vicario, le sue funzioni sono assunte dall altro Vicepresidente. Art.29 Consiglio di presidenza 1. Il consiglio di presidenza è composto dal Presidente che lo presiede, dai due Vice Presidenti e da un rappresentante dei tesserati giocatori e uno dei tecnici, eletti nel Consiglio Federale, nel caso non rivestano la carica di vice presidente. 2. In questa ipotesi il rappresentante dei tesserati giocatori e dei tecnici è nominato, con le stesse modalità dei vicepresidenti, alla prima riunione del Consiglio Federale. 3. Funge da segretario il segretario federale, o un suo delegato, senza diritto di voto. 4. Il consiglio di presidenza è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario,che ne forma l ordine del giorno. 5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di assenza del Presidente la riunione è presieduta dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza, dall altro Vice Presidente.. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Alle riunioni deve essere sempre invitato il collegio dei revisori dei conti. 6. Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente, in qualsiasi momento, anche con breve preavviso; 7.Il Consiglio di Presidenza provvede alla conduzione della Federazione secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio informandolo sempre delle delibere e dei provvedimenti assunti. 8. Il consiglio di presidenza non può compiere atti rientranti nell esclusiva competenza del Consiglio Federale ma predispone il bilancio d esercizio,il bilancio preventivo,le eventuali variazioni di bilancio, provvede al disbrigo degli affari correnti sulla base degli indirizzi e nel rispetto dei programmi deliberati dal consiglio federale; può adottare deliberazioni in via d urgenza in sostituzione del consiglio federale da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima riunione successiva per l accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti l intervento. 9. in caso di dimissioni o di impossibilità permanente dei componenti il consiglio, si provvederà alle nuove nomine al primo consiglio federale utile. 20

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