PERCORSO FORMATIVO DESTINATO A RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. MODULO B Macrosettore 3 Unità didattica B3.4.

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1 PERCORSO FORMATIVO DESTINATO A RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO B Macrosettore 3 Unità didattica B3.4.1 MAATT EERRI IAALLEE DDI IDDAATTTTI ICCOO AADD UUSSOO DDEEI I PAARRTTEECCI IPPAANNTTI I RIISCHII MECCANIICII,, MACCHIINE,, ATTREZZATURE.. Dirreezzionee i i Ceent trral le e Prreevveenzzi ionee Polo Forrmat tivvo Ceent trral lee

2 INDICE 1. Rischi meccanici, macchine e attrezzature Dati infortunistici Conformità delle attrezzature alla direttiva macchine Conformità delle attrezzature alle direttive bassa tensione e compatibilità elettromagnetica Conformità delle attrezzature alla direttiva Atex Conformità delle attrezzature alle direttive sull emissione acustica L informazione, la formazione e l addestramento La manutenzione delle attrezzature di lavoro Le responsabilità

3 1. Rischi meccanici, macchine e attrezzature Per attrezzatura di lavoro s intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo, destinato a essere usato durante il lavoro 1. Una macchina è un attrezzatura costituita da un insieme di pezzi o di organi destinata alla trasformazione, al trattamento, allo spostamento e al condizionamento di un materiale. Le attrezzature di lavoro possono presentare svariati rischi: - meccanici. È la tipologia di rischio più frequente, legata essenzialmente alla presenza di elementi in movimento e all uso di utensili per il lavoro, alla possibilità di proiezione di schegge e materiali in lavorazione, alle eventuali conseguenze di rottura della macchina, ecc.; - elettrici. Naturalmente con riferimento alle attrezzature ad alimentazione elettrica (derivano dalla presenza di impianti elettrici e sistemi di controllo elettrici a corredo della macchina); - altri rischi fisici e chimici. Per esempio rumore, vibrazioni, termici, incendio ed esplosione, radiazioni, allergeni, scoppio dipendenti dalla tipologia della macchina e dai prodotti e dai materiali in lavorazione. 1.1 Dati infortunistici I dati statistici sugli infortuni sul lavoro consentono di rilevare il contributo sostanziale che tali attrezzature danno sul versante infortunistico. Le conseguenze connesse ad un attrezzatura di lavoro non conforme o ad un uso non corretto sono fortemente debilitanti. Il fenomeno è più accentuato nei cantieri, dove la provvisorietà del lavoro fanno si che le macchine da lavoro, benchè conformi, siano installate, utilizzate e mantenute in difformità alle più semplici norme legislative e regolamentari. 1.2 Conformità delle attrezzature alla direttiva macchine Le macchine devono rispettare due filoni di norme: 1. quelle relative alla direttive di prodotto, indirizzate principalmente ai costruttori di macchine per garantire uno loro standard di sicurezza intrinseco minimo comune ai vari stati dell Unione europea; 2. quelle relative alle direttive sociali, indirizzate ai datori di lavoro e miranti a stabilire soglie minime di sicurezza nell uso della macchine in ogni stato dell Unione europea. La legislazione italiana dispone che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto 1, idonee a svolgere il lavoro a cui sono destinate. La conformità può riferirsi a più categorie di disposizioni normative. La principale disposizione regolamentare si riferisce alla direttiva macchine, la quale ha introdotto, a garanzie degli utenti, una serie di innovazioni per la costruzione e l impiego delle macchine, allo scopo di assicurare un livello di sicurezza base comune a tutti gli stati membri dell Unione europea. La direttiva macchine è stata recepita in Italia dal DPR 24 luglio 1996, n. 459, entrato in vigore il 21 settembre del A riguardo, possono presentarsi due casi (tavola 1): 1 Articolo 70, comma 1, DLgs. 81/

4 se l attrezzatura è stata immessa nel mercato dopo il 21 settembre 2004, deve essere conforme a quanto disposto dal DPR 459/96 e al titolo III del D Lgs. 81/2008. La conformità è attestata dal produttore che applica la marchiatura CE in modo indelebile sull attrezzatura e rilascia la certificazione di conformità, insieme gli altri documenti prescritti per legge (tavola 2); se l attrezzatura è stata immessa nel mercato o era in servizio prima di tale data, deve essere comunque conforme alle norme di cui al titolo III del D Lgs. 81/2008. Tali requisiti devono essere attestati dal datore di lavoro o da chi concede in uso o a noleggio l attrezzatura (tavola 3) 2. attrezzatura entro il 21/09/1996 costruita, venduta o dopo il 21/09/1996 utilizzata conforme a: - Tit. III DLgs. 81/08 conforme a: - Tit. III DLgs. 81/08 - DPR 459/96 Dichiarazione di conformità detentore Dichiarazione di conformità costruttore Tavola 1 - Conformità delle attrezzature di lavoro CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE "CE " DI CONFORMITÀ PER LE MACCHINE: nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, descrizione della macchina, tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme, eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato e il numero dell'attestato di certificazione CE, eventualmente nome e indirizzo dell'organismo notificato cui è stato trasmesso il fascicolo, eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica, eventualmente il riferimento alle norme armonizzate, eventualmente, norme e specificazioni tecniche nazionali applicate, identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità. 2 Secondo l art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 459/96: chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data del 21 settembre 1996 e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data del 21 settembre

5 Tavola 2 - Contenuto della dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Il sottoscritto <..>, in qualità di legale rappresentante della ditta < >, con sede in < >, sotto la propria responsabilità DICHIARA che la macchina < >, modello < >, anno di costruzione < >, matricola < >, è conforme in tutte la sue parti alle norme di cui al titolo III e all allegato V del DLgs. 81/2008. Luogo e data Firma Tavola 3 - Dichiarazione di conformità del detentore dell'attrezzatura 1.3 Conformità delle attrezzature alle direttive bassa tensione e compatibilità elettromagnetica Il costruttore, secondo la direttiva bassa tensione recepita dalla Legge 18 ottobre 1977 n. 791 e dal D. Lgs. 25 novembre 1996 n. 626, ha l obbligo di rispettare i requisiti di sicurezza previsti, di apporre la marcatura CE e produrre la conseguente certificazione di conformità 3. La norma CEI EN è la norma armonizzata ai sensi della direttiva macchine e della direttiva bassa tensione; ad essa di deve conformare l equipaggiamento elettrico delle macchine. La norma contiene le prescrizioni tecniche necessarie per realizzare a regola d arte tali equipaggiamenti, fornendo i requisiti di costruzione, sicurezza e manutenzione 4 (tavola 4), caratterizzati da tensione nominale 1000 V c.a. (1500 c.c.) e frequenza nominale 200 Hz. I componenti utilizzati per realizzare l equipaggiamento elettrico devono essere installati secondo la norma CEI EN e costruiti in conformità alle specifiche norme di prodotto (ad esempio i quadri devono rispettare le prescrizioni delle norme CEI 17-13). Secondo il punto 17.4 della norma CEI EN , l equipaggiamento elettrico deve essere dotato di una targa contenente le seguenti indicazioni: - nome, o marchio di fabbrica, del fornitore; - marchio di certificazione (quando richiesto); - numero di serie (dove applicabile); - tensione nominale, numero delle fasi, frequenza (in c.a.); - corrente di pieno carico per ogni alimentazione; - potere di interruzione del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti della macchina (se fornito come parte integrante dell equipaggiamento); 3 Qualora gli apparecchi siano oggetto di altri provvedimenti che prevedono la marcatura CE di conformità, l'apposizione della marcatura CE indica anche la presunta conformità alle disposizioni di questi altri provvedimenti. 4 Le misure di sicurezza previste dalla norma CEI EN sono volte a limitare tutti i rischi associati all equipaggiamento elettrico e dunque, non soltanto i rischi di natura elettrica (pericolo di folgorazione) ma anche quelli di natura meccanica (dovuti ad esempio ad un guasto dei circuiti di comando della macchina). 5

6 - numero dello schema elettrico o numero dell indice corrispondente ai disegni elettrici. La targa può essere apposta sul quadro elettrico (all interno o all esterno, purché facilmente accessibile); in tale caso la documentazione tecnica allegata alla macchina deve chiarire se la targa si riferisce unicamente al quadro o all intero equipaggiamento elettrico della macchina. Tavola 4 - Colori dei pulsanti di comando e di emergenza della macchine e loro significato Colore Significato Spiegazione Esempi di applicazione Rosso Emergenza Giallo Verde Anormale Normale Blu Obbligatorio Bianco Grigio Nero Nessun significato specifico Azionare in caso di condizione pericolosa o emergenza Azionare in caso di condizione anormale Azionare per avviare una condizione normale Azionare in caso di condizione che richiede un azione obbligatoria Per l avvio generale delle funzioni ad eccezione dell arresto di emergenza Arresto di emergenza Inizio della funzione di emergenza Intervento per sopprimere una condizione anormale Intervento per riavviare un ciclo automatico interrotto Conferma di un comando Funzione di ripristino Avvio (preferenziale)/arresto Avvio/Arresto Avvio/Arresto (preferenziale) Relativamente agli apparecchi che possono creare emissioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere alterato da disturbi elettromagnetici (per esempio, i radiocomandi della gru a torre), la direttiva compatibilità elettromagnetica, recepita con il D. Lgs. 4 dicembre 1992 n. 476 e successivamente modificata dal D. Lgs. 12 novembre 1996, n. 615, dispone che il fabbricante per poter immettere nel mercato tali apparecchi deve verificare i requisiti fissati dalla direttiva, apporre la marcatura CE e produrre la conseguente certificazione di conformità. 1.4 Conformità delle attrezzature alla direttiva Atex Le macchine da utilizzare in atmosfere potenzialmente esplosive - per esempio nella costruzione di gallerie - devono rispettare ulteriori requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva Atex 5. La loro regolamentareità è attestata dal costruttore con l applicazione, oltre che della marcatura CE, della marcatura "Ex" all'interno di un esagono [simbolo ], che indica "Protezione dalle esplosioni". La Direttiva classifica in due grandi gruppi le apparecchiature: - Gruppo 1 (Categoria M1 e M2): apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati nelle miniere; - Gruppo 2 (Categoria 1,2,3): apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in superficie. La classificazione della zona d'installazione dell'apparecchiatura è di competenza dell'utilizzatore finale; quindi in base all'area di rischio dovrà scegliere l apparecchiatura adeguata a tale zona. 5 La direttiva Atex è stata recepita in Italia con D.P.R. del 23 marzo 1998, n

7 1.5 Conformità delle attrezzature alle direttive sull emissione acustica Diverse attrezzature da cantiere, come i motocompressori e gli escavatori, sono sottoposte a restrizioni sull emissione acustica (tabella 1). La Direttiva 2000/14/CE, entrata in vigore in data 3 gennaio 2002 con il D. Lgs. 262/2002, disciplina due diversi tipi di attrezzature per uso esterno: - macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica; - macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura di rumorosità. Il fabbricante immettendo l attrezzatura sul mercato deve assicurare che l attrezzatura sia conforme ai requisiti della/e direttiva/e applicabile/i. Per attrezzature soggette ai limiti di rumorosità, è l Ente Notificato a controllare la conformità ai requisiti della direttiva sia in fase di progettazione sia in fase di produzione. Sia per le macchine soggette a limiti di emissione che per quelle assoggettate alla sola marcatura di rumorosità, il fabbricante deve assicurare che sul prodotto sia corredato del certificato di garanzia sul livello di rumore e che sia stata redatta la Dichiarazione di conformità CE. Una copia di ogni dichiarazione di conformità CE deve essere spedita all Autorità responsabile di ogni stato membro in cui s intende immettere il prodotto. Una copia deve anche essere spedita presso la Commissione Europea a Bruxelles affinché controlli i livelli di rumorosità. Le macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica sono (limitatamente a quelle da cantiere): montacarichi per materiali da cantiere (azionati da motore a combustione interna); mezzi di compattazione; motocompressori (<350 kw); martelli demolitori tenuti a mano; argani da cantiere (azionati da motore a combustione interna); apripista (<500 kw); dumper (<500 kw); escavatori idraulici a funi (<500 kw); terne (<500 kw); motolivellatrici (<500 kw); centraline idrauliche; carrelli elevatori, carrelli con motore a combustione interna con carico a sbalzo; pale caricatrici (<500 kw); gru mobili; vibrofinitrici; gruppi elettrogeni (<400 kw); gru a torre; gruppi elettrogeni di saldatura. Il livello di potenza sonora garantito delle macchine e delle attrezzature soggette a limiti di emissione acustica non può superare i valori limite di emissione acustica stabiliti dall allegato I, parte b), del D. Lgs. 262/2002 (tabella 1). 7

8 Il datore di lavoro utilizzatore, poi, deve disporre che i lavoratori incaricati ricevano un adeguata formazione e informazione sull uso in sicurezza dell attrezzatura di lavoro e sui rischi cui sono esposti. Nel caso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici (gru, autogrù, escavatori, ecc.), il datore di lavoro deve garantire un addestramento adeguato e specifico dei lavoratori addetti. Tabella 1 - Livello ammesso di potenza sonora nelle due fasi di cui al D. Lgs. 262/2002 Tipo di macchina Potenza netta installata P in kw Potenza elettrica P el (*) in kw Massa dell apparecchio m in kg Ampiezza di taglio L in cm Livello ammesso di potenza sonora L WA in db(a)/lpw FASE I a partire da 3 gennaio 2002 FASE II a partire da 3 gennaio 2006 Mezzi di compattazione P (rulli vibranti, piastre e 8<P vibrocostipatori) P> log 10 P log 10 P Apripista, pale P caricatrici, terne P> log 10 P log 10 P cingolate Apripista, pale caricatrici, terne gommate, dumper, motolivellatrici, compattatori di rifiuti con pala caricatrice, carrelli elevatori con carico a sbalzo e motore a combustione, gru mobili, mezzi di P 55 P> log 10 P log 10 P compattazione (rulli statici), vibrofinitrici, compressori idraulici Escavatori, montacarichi P per materiali da cantiere, argani, motozappe P> log 10 P log 10 P Martelli demolitori tenuti m a mano 15<m< log 10 m log 10 m m log 10 m log 10 m Gru a torre log 10 P log 10 P Gruppi elettrogeni e P el log 10 P el 95 + log 10 P el gruppi elettrogeni di 2< P el log 10 P el 96 + log 10 P el saldatura P el > log 10 P el 95 + log 10 P el Motocompressori P P> log 10 P log 10 P Tosaerba, tagliaerba L ** elettrici e tagliabordi 50<L <L ** L> ** (*) P el per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore più basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante. P el per gruppi elettrogeni: potenza principale conformemente a ISO8528-1:1993, punto (**) Semplici valori indicativi subordinati alla introduzione di modifiche alla direttiva 2000/14/CE. In caso di mancata adozione delle predette modifiche entro il 3 gennaio 2006 i valori indicati per la fase I si applicheranno alla fase II. Il livello di potenza sonora misurato ed il livello di potenza sonora ammesso devono essere approssimati al numero intero (minore di 0,5 arrotondare per difetto; maggiore o uguale a 0,5 arrotondare in eccesso). 8

9 Ai fini della tutela dell ambiente esterno dall inquinamento acustico, la legge di riferimento dispone la suddivisione di ogni territorio comunale in zone omogenee in relazione alla diversa destinazione d uso, entro cui sono fissati limiti massimi di rumorosità. Sono i comuni a provvedere alla zonizzazione del proprio territorio. Ma i limiti massimi di rumorosità Leq(A) 6 sono quelli indicati dalla legislazione. Per le attività temporanee (cantieri) e quelle che si svolgono all aperto sono ammesse deroghe ai suddetti limiti. La deroga è concessa dal sindaco del comune interessato dalle attività, il quale stabilisce le prescrizioni per limitare l inquinamento acustico sentita la competente ASL. Al Comune di < > Il sottoscritto nato a il residente a in via n. in qualità di della sede legale in via n. Iscrizione alla CCIAA C.F. o P.IVA CHIEDE l autorizzazione in deroga per l attivazione di: un cantiere edile o assimilabile; un cantiere stradale o assimilabile; ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati con sede in Via n. per il periodo dal (g/m/a) al (g/m/a) Il sottoscritto dichiara di rispettare gli orari indicati nel Regolamento Comunale del Piano di Zonizzazione Acustica per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all aperto. Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall art. 76 del DPR 445/2000. Data, Timbro/Firma NB: Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00). Il superamento dei valori limite assoluti di emissione o d immissione (o, nel caso il comune non abbia provveduto alla zonizzazione, i limiti provvisori) comporta il pagamento di una somma da euro 815,31 a euro 8.153,14. 6 Leq(A) è il parametro fisico adottato per la misura del rumore. Rappresenta il livello sonoro ponderato medio secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651) in un certo intervallo di tempo. Si misura in db(a). 9

10 1.6 L informazione, la formazione e l addestramento Il DLgs. 106/2009, di modificazione ed integrazione del DLgs. 81/2008, ha meglio puntualizzato l importanza che rivestono sotto il profilo prevenzionistico l informazione, la formazione e l addestramento adeguato degli opertori delle attrezzature di lavoro. Oggi la legislazione dispone due obblighi fondamentali in materia in capo al datore di lavoro: - qualora le attrezzature richiedono, come buona parte di quelle impiegate nel settore delle costruzioni, per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, deve riservare l uso dell attrezzatura di lavoro a lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati, anche in relaizone ai rishi che possono causare ad altre persone; - nel caso di attrezzature individuate in sede di Conferenza permanete per i rapporti tra Stato, le regioni e le provimnce il cui uso richiede una specifica abilitazione (una sorta di patentino) degli operatori. Naturalmente l obbligo del patentino decorrerà dall emanazione dell accordo di cui all articolo 73, comma 5, del DLgs. 81/ La manutenzione delle attrezzature di lavoro Le attrezzature di lavoro devono essere regolarmente mantenute e verificate prima di ogni messa in servizio 7. Quelle marcate CE devono essere sottoposte ai controlli e alle manutenzioni stabilite nel libretto d istruzioni fornito dal costruttore. Relativamente alle macchine non marcate CE, l assenza di un manuale d uso e manutenzione, comunque necessario per legge, è fortemente pregiudizievole per la sua sicurezza d'uso. Difatti, non consente di avviare il corretto processo di informazione e formazione dei lavoratori addetti, presupposto propedeutico all uso e alla manutenzione in sicurezza dell attrezzatura. In genere, in questi casi, il primo tentativo è recuperare direttamene dal costruttore il materiale disponibile sulla macchina ovvero, nei casi in cui ciò non è possibile, è necessario elaborare un manuale d uso e manutenzione ad hoc. Alcune tipologie di attrezzature, in base della normativa vigente, devono essere sottoposte da parte dei datori di lavoro a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento 8. L elenco di queste attrezzature è il seguente: 1) scale aeree ad inclinazione variabile; 2) ponti mobili sviluppabili su carro; 3) ponti sospesi muniti di argano; 4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere 450 cm; 5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento; 6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione; 7) gru e apparecchi di sollevamento di portata4 200 kg; 8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati; 9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi; 10) elementi di ponteggio; 11) ponteggi metallici fissi; 12) argani dei ponti sospesi; 13) funi dei ponti sospesi; 14) armature degli scavi; 15) freni dei locomotori; 16) micce; 17) materiali recuperati da costruzioni sceniche; 18) opere sceniche; 7 Art. 71, comma 4, DLgs. 81/ Art. 71, comma 11 e allegato VII, DLgs. 81/

11 19) riflettori e batterie di accumulatori mobili; 20) teleferiche private; 21) elevatori trasferibili; 22) ponteggi sospesi motorizzati; 23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati; 24) ascensori e montacarichi in servizio privato; 25) apparecchi a pressione semplici; 26) apparecchi a pressione di gas; 27) generatori e recipienti di vapore d'acqua; 28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati; 29) forni per oli minerali; 30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda; 31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti. 11

12 La Circolare n. 3/2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in seguito a richieste di chiarimento sulle verifiche obbligatorie per legge da compiere su talune attrezzature di lavoro, ha preliminarmente chiarito l obbligo di carattere generale di sottoporre a controlli sullo stato di efficienza e di conservazione, ai fini della sicurezza, di tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori ed ha fornito un elenco di riepilogo dei particolari regimi di controllo previsti per determinate attrezzature. Del predetto elenco si fornisce in questo articolo uno stralcio riguardante le attrezzature di lavoro e opere provvisionali d utilizzo in cantiere. Tabella 6 Elenco di alcune attrezzature di lavoro sottoposte a verifiche obbligatorie (stralcio allegato VII DLgs. 81/2008) Attrezzatura Intervento/ periodicità scale aeree ad inclinazione variabile verifica periodica annuale ponti mobili sviluppabili su carro verifica periodica annuale ponti sospesi muniti di argano verifica periodica annuale carrelli semoventi a braccio telescopico verifica periodica annuale piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne verifica peirodica biennale ascensori e montacarichi da cantiere con verifica periodica annuale cabina/piattaforma guidata verticalmente Apparechi di solevamento materiali con portata verifica periodica annuale superiore a 200 kg, non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori d impiego quali costruzioni, siederurgico, portuale, estrattivo Apparechi di solevamento materiali con portata verifica periodica annuale superiore a 200 kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori d impiego quali costruzioni, siederurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni Apparechi di solevamento materiali con portata verifica peirodica biennale superiore a 200 kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori d impiego quali costruzioni, siederurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni I risultati delle verifiche devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate. 1.7 Le responsabilità Il datore di lavoro, i dirigenti e preposti hanno l obbligo, nell ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ed idonei ai fini della sicurezza e salute, con l obiettivo di realizzare la massima sicurezza tecnicamente realizzabile (art del Codice civile). I progettisti hanno l obbligo di rispettare i principi generali di prevenzione protezione in materia di sicurezza e salute. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza. 12

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