Legge di stabilità 2014

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1 Dr. Anton Pichler Dr. Walter Steinmair Dr. Helmuth Knoll Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio I Bozen Bolzano T F E info@interconsult.bz.it I Steuer-, MwSt.-Nr. Cod. fisc. Part. IVA Circolare 03/14 Bolzano, lì Legge di stabilità 2014 Egregio Cliente, con la presente Vi informiamo circa le più importanti novità introdotte con la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), con il decreto legge Destinazione Italia (DL 145/2013) ed il decreto milleproroghe. 1.1 NOVITÀ PER TUTTI I SOGGETTI Visto di conformità per compensazioni di imposte dirette e Irap a credito oltre Obbligo di POS per imprese e professionisti Imposta di registro trasferimenti immobiliari e terreni Prezzo delle compravendite versato al notaio Attestato di prestazione energetica APE Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica Divieto di uso del contante per pagamento canoni di locazione abitativa Nuova imposta unica comunale IUC Tassazione IMU immobili abitativi non locati Aumento aliquota Gestione Separata Inps Bonus libri Attestazioni SOA Web-Tax e acquisto di pubblicità online NOVITÀ PER IMPRESE Rivalutazione beni d impresa e partecipazioni Perdite su crediti di imprese Deducibilità canoni leasing imprese Deduzione Irap per incremento occupazionale Aumento deduzione ACE Reddito catastale per società agricole Esenzione IMU fabbricati rurali strumentali Parziale deducibilità IMU immobili strumentali Agevolazioni per le nuove imprese e riqualificazione produttiva Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo Misure per favorire la digitalizzazione delle PMI Rimodulazione incentivi energia elettrica da fonti rinnovabili Fatture per autotrasportatori Adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendio 8 Circolare 03/14 1/10

2 1.3 NOVITÀ PER PROFESSIONISTI Deducibilità canoni leasing immobiliare professionisti Parziale deducibilità IMU immobili strumentali NOVITÀ PER PERSONE FISICHE Riduzione aliquota oneri detraibili Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica Detrazione Irpef spese di ristrutturazioni edilizie Detrazione per acquisto di grandi elettrodomestici e mobili Rivalutazione terreni e partecipazioni Imposta sulle attività finanziare all estero IVAFE Novità per tutti i soggetti Visto di conformità per compensazioni di imposte dirette e Irap a credito oltre (Art. 1, c. 574) L utilizzo in compensazione di crediti d imposte 1 per importi superiori a annui, obbliga i contribuenti a richiedere l apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. La disposizione si applica a partire dai crediti sorgenti dal periodo d imposta in corso al , ovvero, in generale ai crediti del Società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile, la dichiarazione è sottoscritta anche dai soggetti che effettuano il controllo contabile, questo è ammesso in alternativa del visto di conformità Obbligo di POS per imprese e professionisti (Art. 15 DL 179/2012) Con il DL 179/12 è stato introdotto un obbligo per i professionisti e imprese di accettare pagamenti elettronici (bancomat, carte di debito) per pagamenti di importi superiori a 30. Questo significa che i professionisti e le imprese devono essere muniti di apparecchi POS per consentire ai loro clienti privati di saldare i loro debiti con queste modalità. Il decreto attuativo è stato pubblicato il e stabilisce le seguenti disposizioni: l obbligo di accettare pagamenti elettronici POS scatta per importi oltre i 30 ; applicabile a tutte le prestazioni di servizi e cessioni di beni; fino al l obbligo riguarda solo i soggetti che nell anno precedente hanno fatturato oltre 200 mila euro relativi a servizi resi o beni ceduti; un successivo decreto dovrà stabilire gli obblighi dei soggetti con fatturato inferiore ai 200 mila euro. La disposzione entra in vigore il Al momento non sono previste sanzioni per il mancato adeguamento. Le decorrenze di questo adempimento sono ancora in fase di modifica, un giorno dopo la pubblicazione infatti sono stati apportati dei emendamenti che spostano l obbligo a giungo 2014 o addirittura al Imposte sui redditi, Irap, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive Circolare 03/14 2/10

3 1.1.3 Imposta di registro trasferimenti immobiliari e terreni (Art. 1, cc. 608, 609) Il DLgs. 23/2011 che ha introdotto, con decorrenza , un nuovo quadro impositivo indiretto applicabile ai trasferimenti immobiliari è stato modificato nuovamente con la legge di stabilità. Per effetto combinato delle nuove disposizioni i trasferimenti di immobili e terreni si hanno tre aliquote per l imposta di registro (2, 9 e 12%), due nuovi importi fissi (50 e 200 ) e un nuovo minimale per l imposta di registro che ammonta a La cessione di abitazioni esenti da iva sconta un imposta di registro del 9% ovvero, quando applicabili le agevolazioni prima casa del 2%. La cessione di abitazioni soggetta ad iva sconta solamente l imposta fissa di 200. La cessione di fabbricati strumentali, sia soggetti che esenti iva, sconta l imposta fissa di 200 e si rendono applicabili l imposta ipotecaria del 3% e l imposta catastale del 1%. La cessione di terreni edificabili sconta l imposta di registro nella misura del 9%, mentre il trasferimento di terreni agricoli a soggetti non coltivatori diretti sconta un imposta del 12%. Sono inoltre state abrogate tutte le altre agevolazioni in merito, ad eccezione della agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina, che prevede l applicazione dell imposta di registro e ipotecaria fissa di 200 e dell imposta catastale dell 1% Prezzo delle compravendite versato al notaio (Art. 1, cc ) Viene disposto che il corrispettivo dell atto di trasferimento, da versare in adempimento di un atto stipulato di fronte al notaio o ad altro pubblico ufficiale, non venga immediatamente messo a disposizione del venditore, bensì venga versato su un conto dedicato, dal quale la somma verrà versata alla parte venditrice solo dopo che siano state portate a termine le formalità di registrazione e di trascrizione. Il relativo decreto che definisce le modalità applicative deve essere emanato entro il Attestato di prestazione energetica APE (Art. 1 cc. 7, 8 DL 145/2013) Si prevede che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria (e non più alla nullità del contratto) da euro a euro ; la sanzione varia da euro a euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i 3 anni, essa è ridotta alla metà (da euro 500 a euro 2.000). L'accertamento e la contestazione della violazione sono effettuati dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione, dall'agenzia delle Entrate. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le Circolare 03/14 3/10

4 violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse fino al , purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica (Art. 1, c. 139, b)) La detrazione Irpef dei costi per interventi di riqualificazione energetica è riconosciuta con aliquota pari al 65% per le spese sostenute dal al e pari al 50% per le spese sostenute nel Gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali sono agevolati al 65% fino al e al 50% fino al Divieto di uso del contante per pagamento canoni di locazione abitativa (Art. 1, c. 50) I pagamenti di canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, indipendentemente dall importo, in forme e modalità che escludano l uso del contante e ne assicurano la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e conduttore 2. Questo obbligo riguarda tutti i pagamenti relativi a canoni di locazione di unità abitative, indipendentemente dagli importi Nuova imposta unica comunale IUC (Art. 1, cc , ) La nuova imposta unica comunale IUC è basata su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone della IMU che è dovuta per il possesso di immobili e la componente riferita ai servizi che è composta dalla TASI (tributo per servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell utilizzatore) e dalla TARI (tassa sui rifiuti a carico dell utilizzatore). L aliquota massima complessiva dell Imu e della Tasi non può superare i limiti prefissati per la sola Imu. Le aliquote e i criteri di calcolo da applicare saranno stabilite con regolamenti da parte di ogni singolo Comune. Dal 2014 l Imu non si applica all abitazione principale e delle pertinenze della stessa, fatta eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/ Tassazione IMU immobili abitativi non locati (Art. 1, cc. 717, 718) A decorrere dal periodo d imposta 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati e situati nello stesso comune nel quale si trova l immobile adibito ad abitazione principale ed assoggettati ad Imu, concorre alla formazione del reddito delle persone fisiche nella misura del 50%. Viene così introdotto una duplice tassazione di suddetti immobili abitativi sfitti. 2 Si perdono per esempio: vantaggi fiscali per contratti convenzionati, cedolare secca, detrazione per studenti ecc Circolare 03/14 4/10

5 Aumento aliquota Gestione Separata Inps (Art. 1, cc. 491, 744) L aliquota contributiva della Gestione separata Inps si evolverà seguentemente: per soggetti già iscritti ad altre forme previdenziali e pensionati: o 22% per il 2014, o 23,50% per il 2015 per lavoratori autonomi titolari di partita iva non iscritti ad altre gestioni di previdenza o 27,72% per il 2014 per soggetti non titolari di partita iva iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps o 28,72% per il Bonus libri (Art. 9, DL 145/2014) Nell ambito di un apposito programma e previa verifica della Commissione europea, è introdotto un credito di imposta Irpef e Ires del 19% per l acquisto di libri muniti di codice ISBN Attestazioni SOA ( milleproroghe ) Le attestazioni SOA sul possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa avranno validità fino al Web-Tax e acquisto di pubblicità online (Art. 1, c. 33) Al DPR 633/72 recante le disposizioni in campo Iva viene introdotto un nuovo Art. 17bis che prevede: I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall amministrazione finanziaria italiana. Questa disposizione decorre dal Per l acquisto dei servizi di pubblicità on line e dei servizi ad essa ausiliari, è disposto l obbligo dell utilizzo: o del bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare i dati del beneficiario; o ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Questa disposizione da una parte intende ad obbligare società con sede all estero a munirsi di una partita iva italiana per vendere spazio pubblicitario ovvero servizi pubblicitari e non essere più in grado di generare ricavi in Italia senza che questi siano soggetti ad Iva e imposte in Italia. 1.2 Novità per Imprese Circolare 03/14 5/10

6 1.2.1 Rivalutazione beni d impresa e partecipazioni (Art. 1, cc ) I soggetti Ires che non adottano gli IAS nella redazione del bilancio possono rivalutare i beni d impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili merce, risultanti dal bilancio dell esercizio in corso al La rivalutazione è estesa anche alle imprese individuali e società di persone, anche in contabilità semplificata. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell esercizio successivo a quello in corso al e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. L imposta sostitutiva da versare sul maggiore valore attribuito ammonta al 16% per i beni ammortizzabili 12% per i beni non ammortizzabili. Le imposte sostitutive sono da pagare in tre rate annuali con scadenza il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi (in generale il 16.06). Il maggiore valore attribuito si considera riconosciuto a decorrere dal 3 esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita (in generale a partire dal ), mentre ai specifici fini della determinazione delle plus- e minusvalenze da cessione il maggiore valore è riconosciuto dal 4 esercizio successivo (ovvero dal ). Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con l applicazione di un imposta sostitutiva nella misura del 10% Perdite su crediti di imprese (Art. 1, cc. 160, let. b), 161) Gli elementi certi e precisi, richiesti per la deducibilità delle perdite, sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al Deducibilità canoni leasing imprese (Art. 1, cc. 162, 163) Per l impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di leasing, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione (per beni mobili escluse autovetture) è ammessa per un periodo non inferiore alla metà (anziché 2/3) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito. Per beni immobili la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a partire dal Deduzione Irap per incremento occupazionale (Art. 1, c. 132 a) b) c)) A decorrere dal periodo d imposta in corso al (a regime), per i soggetti Irap, escluse le pubbliche amministrazioni, che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore 3 E per il quale il termine di approvazione scade successivamente al Circolare 03/14 6/10

7 a euro per ciascun nuovo dipendente assunto, per il periodo d imposta in cui è avvenuta l assunzione e per i 2 successivi periodi d imposta Aumento deduzione ACE (Art. 1, cc. 137, 138) La quota di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile è aumentato dal 3% al 4% per il periodo in corso al ,5% per il periodo in corso al ,75% per il periodo in corso al Reddito catastale per società agricole (Art. 1, c. 36) A partire dal le società agricole (ad eccezione delle S.p.a.) potranno ancora optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie Esenzione IMU fabbricati rurali strumentali (Art. 1, c. 708) A decorrere dall anno 2014 non è dovuta l IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale Parziale deducibilità IMU immobili strumentali (Art. 1, cc. 715, 716) L Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d impresa e arti e professioni nella misura: del 30% per il periodo d imposta in corso al ; del 20% a partire dal periodo d imposta in corso al l Imu rimane invece indeducibile ai fini Irap Agevolazioni per le nuove imprese e riqualificazione produttiva (Art. 2, DL 145/2014) Sono previste agevolazioni attraverso migliori condizioni per l accesso al credito per nuove micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo (Art. 3, DL 145/2014) È disposta l istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Le modalità operative e le decorrenze sono ancora da stabilire con decreto da emanare. Il credito d imposta è riconosciuto nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascun periodo d imposta, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a in ciascuno dei suddetti periodi di imposta. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Circolare 03/14 7/10

8 Misure per favorire la digitalizzazione delle PMI (Art. 6, cc. 1-3 e 10-14) Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, sono addottati interventi per finalizzare a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a per l acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell efficienza aziendale, lo sviluppo di e-commerce, la connettività a banda larga e la formazione qualificata nel campo ICT del personale Rimodulazione incentivi energia elettrica da fonti rinnovabili (Art. 1, cc. 3-6 DL 145/2014) I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio, per i medesimi impianti, in misura alternativa, possono: continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo residuo. In tal caso, per un periodo di 10 anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti; optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, per valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni Fatture per autotrasportatori (Art. 1, c. 95) Soppresso l obbligo di emettere fattura entro il giorno 30 del mese di svolgimento della prestazione per i contratti di trasporto di merci su strada Adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendio ( milleproroghe ) Prorogato al il termine per completare l adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendio a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere. 1.3 Novità per professionisti Deducibilità canoni leasing immobiliare professionisti (Art. 1, cc. 162, 163) La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili strumentali (ad esclusione delle autovetture) per l esercizio delle arti e professioni è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento stabilito. È stata reintrodotta la deducibilità dei canoni leasing immobiliare per i lavoratori autonomi e la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni. Circolare 03/14 8/10

9 Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a partire dal Parziale deducibilità IMU immobili strumentali (Art. 1, cc. 715, 716) L Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d impresa e arti e professioni nella misura: del 30% per il periodo d imposta in corso al ; del 20% a partire dal periodo d imposta in corso al L Imu rimane invece indeducibile ai fini Irap. 1.4 Novità per persone fisiche Riduzione aliquota oneri detraibili (Art. 1, cc. 575, 576) Entro il saranno adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri nelle dichiarazioni dei redditi. Se entro questo termine non siano stati adottati questi provvedimenti, si avrà un taglio lineare delle deduzioni, ovvero della misura della loro detrazione ad oggi stabilita in 19%. Le riduzioni previste saranno le seguenti: - 18% per il 2013; - 17% a decorrere del Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica (Art. 1, c. 139, b)) La detrazione Irpef dei costi per interventi di riqualificazione energetica è riconosciuta con aliquota pari al 65% per le spese sostenute dal al e pari al 50% per le spese sostenute nel Gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali sono agevolati al 65% fino al e al 65% fino al Detrazione Irpef spese di ristrutturazioni edilizie (Art. 1, c. 139, lett. c), d), nn. 1 e 2) Per gli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione dall imposta lorda fino ad un ammontare complessivo non superiore a per unità immobiliare pari al 50% per le spese sostenute dal al % per le spese sostenute dal al Detrazione per acquisto di grandi elettrodomestici e mobili (art. 1, c. 139, let. d), n. 3) Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie è altresì riconosciuta una detrazione dall imposta lorda per le ulteriori spese documentate e sostenute per l acquisto di mobili e Circolare 03/14 9/10

10 di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, A per forni, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta nella misura del 50%, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a , ed è calcolata sulle spese sostenute dal al Rivalutazione terreni e partecipazioni (Art. 1, c. 156) Le persone fisiche non imprenditori possono adeguare il costo fiscale delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni edificabili e agricoli posseduti al sulla base di una perizia giurata, da redigersi entro il L imposta sostitutiva, da versare entro il , è del 4% per terreni e partecipazioni qualificate e del 2% per partecipazioni non qualificate Imposta sulle attività finanziare all estero IVAFE (Art. 1, c. 582) Dal 2014 l IVAFE è aumentata dal 1,5 al 2 per mille. Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione. Distinti saluti, Interconsult Pichler Steinmair Knoll Dr. Anton Pichler Dr. Walter Steinmair Dr. Helmuth Knoll 4 Partecipazioni qualificate si hanno con quote superiori al 20% dei diritti di voto o del 25% del capitale. Circolare 03/14 10/10

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