2501-septies. Deposito di atti

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1 2501-septies Deposito di atti Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa: 1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l amministrazione e la revisione legale; 3) le situazioni patrimoniale delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell art quater. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. * Articolo introdotto dall art. 5, d. lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69. Articolo così sostituto dall' art. 6, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, di riforma del diritto delle società. Articolo modificato dall art. 33 del d. lg. 27 gennaio 2010, n. 39. Lo scritto, pur se unitariamente concepito, è da attribuirsi a Virginia Zambrano per i paragrafi 1 e 2 ed a Ferruccio Maria Sbarbaro per i paragrafi 3, 4, e 5. IMPORTANZA La norma attribuisce efficacia pratica alle disposizioni in tema di documentazione informativa pre-fusione. Con il deposito si realizza concretamente l istanza di trasparenza e completa informazione dei soci che costituisce ispirazione della terza direttiva comunitaria e pervade l intera disciplina della fase c.d. preparatoria del procedimento di fusione. CONTENUTO Si richiede il deposito presso la sede della società del progetto di fusione, delle relazioni dell organo amministrativo e degli esperti e dei bilanci di esercizio delle società coinvolte nella fusione. Si stabilisce altresì che la documentazione debba restare depositata nei trenta giorni che precedono la delibera e comunque finché la fusione sia decisa, con diritto dei soci di prenderne visione ed ottenerne gratuitamente copia. La norma attribuisce inoltre ai soci la facoltà di rinunciare a tale termine con consenso unanime. FONTI E SISTEMA Opportuno risulta il coordinamento dell art septies con le norme che regolano la redazione ed il contenuto dei documenti di cui si prescrive il deposito, e cioè gli artt ter (progetto di fusione), 2501-quater (situazione patrimoniale), 2501-quinquies (relazione dell organo amministrativo) e 2501-sexies (relazione degli esperti). Per quanto concerne la funzione e la ratio della norma è opportuno fare riferimento alla III direttiva CEE in materia societaria (78/855/CEE) nonché alla relativa normativa di attuazione (d.lgs. 22/1991). Altre norme correlate: artt. 2343, 2343-bis, 2437, 2502, 2502-bis, 2370, 2504-quater c.c., artt. 130, 138 T.U.F.. 1

2 QUESTIONI PRINCIPALI La funzione del deposito. Eventuale obbligo di deposito di documenti ulteriori rispetto a quelli espressamente elencati dall art septies. Successione cronologica con il deposito del progetto di fusione. Rinuncia al termine ed eventuale rinunciabilità al deposito tout court. APPLICAZIONI La disposizione trova applicazione in tutti i casi di fusione, anche nelle forme semplificate. GIURISPRUDENZA ESSENZIALE Trib. Napoli, 24 novembre 1994 (Soc., 1995, 563, con nota) - Non può essere omologata la delibera di fusione se: manca la produzione dei documenti di cui all'art sexies c.c.; manca la dimostrazione dell'osservanza del precetto dell'art sexies c.c. (deposito dei suddetti documenti presso la sede sociale); è stato violato il limite temporale massimo imposto dall'art ter c.c. fra la data della situazione patrimoniale ed il deposito presso la sede sociale. Il deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese deve essere eseguito dagli amministratori prima del deposito dello stesso presso la sede sociale. L'osservanza dei termini per il deposito presso la sede della società della documentazione prescritta dall'art sexies c.c. deve risultare dalla delibera assembleare di fusione ovvero da un'attestazione degli amministratori e dei sindaci. Trib. Napoli, 10 gennaio Nel computo del termine, le norme che assumono rilievo sono quelle prescrittive del deposito del progetto di fusione per l iscrizione nel registro delle imprese e presso la sede della società. È peraltro inequivocabile che occorra avere riguardo alla data del deposito del progetto di fusione presso la sede sociale, soprattutto in ragione dell impossibilità di confondere l esatta individuazione della cronologia degli adempimenti. Difatti la successione degli articoli, precedentemente richiamati, lascia supporre che il deposito del progetto presso la sede sociale debba avvenire successivamente, oppure contemporaneamente, al deposito dello stesso per l iscrizione nel registro delle imprese. App. Napoli, 20 aprile 1995 (DF., 1996, II, 332, con nota) - Il deposito del progetto di fusione presso il registro delle imprese può essere eseguito dagli amministratori anche successivamente al deposito dello stesso presso la sede sociale ex art sexies, purché prima dell'assemblea. La pubblicazione del progetto di fusione nel registro delle imprese assolve ad una generica funzione di pubblicità esterna. Trib. Verona, 24 marzo 1995 (GCo, 1996, II, 66, con nota) Il termine mensile previsto dall'art sexies c.c. è posto nell'interesse esclusivo dei soci, e come tale è rinunciabile con il consenso unanime di questi. Sommario 1. Evoluzione normativa e funzione del deposito. 2. Oggetto del deposito. 3. Il termine. 4. Il diritto di visione e di copia. 5. La rinuncia al termine. 1. Evoluzione normativa e funzione del deposito. LEGISLAZIONE : Artt quinquies, 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2504-quater c.c. Dir. 78/855/CEE Artt. 7, 11, D. lgs. 22/91. BIBLIOGRAFIA: Santagata, 2004 Clerici, 2006 Perrino, L articolo 2501-septies chiude la fase c.d. preparatoria del procedimento di fusione, fungendo da coronamento pratico dell istanza di trasparenza e completa 2

3 informazione dei soci che pervade l intera disciplina degli adempimenti preliminari all operazione (Santagata, 2004, 383). Come già si accennava sub art quinquies, la direttiva 78/855/CEE imponeva di assicurare agli azionisti delle società partecipanti alla fusione un informazione adeguata e quanto più obiettiva possibile e tale finalità, tradotta nell art. 11 del d.lgs. 22/1991 è poi confluita nel disposto dell art septies, la cui ratio risiede nell esigenza di consentire ai soci di assumere, prima dell assemblea convocata per deliberare la fusione, tutti i dati e le informazioni necessari ai fini di una consapevole partecipazione alla deliberazione stessa. (Relazione al d.lgs. 22/1991, sub art. 7). D altronde, le previsioni aventi ad oggetto il contenuto e la redazione dei documenti illustrativi e giustificativi dell operazione di fusione, destinate all informazione dei soci ed in parte anche dei terzi sarebbero prive di efficacia reale se mancasse nell impianto normativo la disposizione che ne impone e regola la concreta messa a disposizione, stabilendo espressamente l esistenza di un relativo diritto. La funzione del deposito di cui all art septies è dunque di pubblicità endosocietaria, volta a permettere ai soci di acquisire concretamente le informazioni necessarie per deliberare in maniera consapevole sull operazione di fusione (Clerici, 2006, 622). Il coordinamento, poi, con l art bis c.c., che dispone l iscrizione nel registro delle imprese dei documenti indicati nell art septies, integra l efficacia del regime pubblicitario, estendendolo ai terzi. Nella precedente formulazione dell art c.c., poi abrogato, era previsto il deposito della sola situazione patrimoniale; con l introduzione dell art septies non solo l obbligo di deposito è stato allargato ad una serie di altri documenti, ma è stata altresì evidenziata la necessità di una valutazione comparativa delle due società da parte dei soci di ciascuna. In questa chiave, infatti, va letto il costante utilizzo del plurale nella formulazione della norma in parola. Peraltro, di là dalle semplici modifiche formali la nuova formulazione conseguita all introduzione della norma sul leveraged buy out e la novella di cui al d. lg. 39/2010 la riforma del 2003 ha introdotto la possibilità per i soci di rinunciare ai termini di durata del deposito, questione che si approfondirà infra. Per concludere, giova accennare alle conseguenze della violazione dell obbligo di cui al primo comma dell art septies: l omesso o difettoso adempimento del dovere di deposito comporta l irregolarità del procedimento e dunque la non omologabilità della delibera di fusione e l invalidità dell atto di fusione eventualmente compiuto, fatto salvo il limite di cui all art quater, I comma (Perrino, 2004, 1959 ed in giurisprudenza Trib. Napoli, 24 novembre 1994 e Trib. Udine, 13 novembre 1996). In quest ultimo caso, l impossibilità di far valere l invalidità dell atto una volta eseguite le iscrizioni previste dall art non pregiudica il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione. 3

4 2. Oggetto del deposito. LEGISLAZIONE : Artt ter, 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies, 2501-septies, 2343, 2343-bis, 2437 c.c.. BIBLIOGRAFIA: Santagata, 2004 Clerici, 2006 Perrino, 2004 Marchetti, 1991 Lambertini, 2003 Spolidor, L obbligo di deposito riguarda: 1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e sexies; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l amministrazione e la revisione legale; 3) le situazioni patrimoniale delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell art quater. (Art septies). Un interpretazione del primo comma dell art septies che sia fedele alle indicazioni delle direttive comunitarie ed alla ratio della norma induce peraltro a ritenere che tutta la documentazione relativa a tutte le società coinvolte nella fusione debba essere depositata presso la sede di ciascuna società (In questo senso Clerici, 2006, 622 Perrino, 2004, 1959 Marchetti, 1991, 31). D altronde, se come si diceva il senso dell informazione ai soci risiede principalmente nella possibilità di una valutazione comparativa delle società, nell ottica di comprendere le condizioni della fusione, con particolare riferimento al rapporto di cambio, l interpretazione proposta pare l unica idonea ad assicurare siffatto risultato, o quantomeno a renderlo potenzialmente realizzabile. Tornando ai documenti oggetto del deposito, il codice contiene una descrizione specifica dei numeri 1) e 3), rispettivamente agli artt ter (progetto di fusione), 2501-quinquies (relazione dell organo amministrativo), 2501-sexies (relazione degli esperti), 2501-quater (situazione patrimoniale), mentre omette di chiarire le caratteristiche dei bilanci di esercizio di cui al n. 2), limitandosi a precisare che ad essi vanno allegate le relazioni dei soggetti cui compete l amministrazione e la revisione legale. La dottrina ha chiarito che deve trattarsi di bilanci già approvati dalle rispettive assemblee, non potendosi ritenere idonei i c.d. progetti di bilancio (Santagata, 2004, 385 Lambertini, 2003, 439 Marchetti, 1991, 31). Ovviamente, nel caso a fondersi siano società di nuova o recente costituzione dovranno depositarsi i bilanci al momento disponibili, mentre nell ipotesi in cui la situazione patrimoniale sia stata sostituita dall ultimo bilancio di esercizio come consentito dall ultimo comma dell art quater questo deve comunque essere depositato e va computato nel numero dei bilanci richiesti in base all art sexies, n. 2). (In questo senso Trib. Milano, 3 settembre 1990 ed in dottrina, segnatamente, Spolidoro, 1994, 84). Un ulteriore questione può essere sollevata interrogandosi sull eventualità rectius, opportunità che vengano depositati documenti ulteriori rispetto a quelli espressamente elencati all art septies. In particolare, il riferimento è innanzitutto alla relazione di stima del patrimonio ex art c.c., richiesta dall ultimo comma dell art sexies nell ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali. 4

5 La legge, al riguardo, tace. In effetti, riferendosi la relazione di cui all art c.c. alla stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti, essa ha ad oggetto un adempimento che è essenzialmente coevo alla costituzione della società ed avviene dunque prima ancora che vi sia una sede in cui effettuare il deposito. Per questo motivo la norma ne richiede semplicemente l allegazione all atto costitutivo. Tuttavia, un suggerimento può essere individuato nel successivo art bis, in tema di acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori, ove si prevede che la relazione di stima deve essere depositata nei quindici giorni che precedono l assemblea. Per quanto concerne, invece, le c.d. fairness opinion sui valori dell operazione acquisite da consulenti esterni, non può riconoscersi alcun obbligo di deposito né di pubblicità, attesa la loro rilevanza meramente interna, anche ai fini della responsabilità. Semmai, il loro deposito, comunque facoltativo, può ritenersi opportuno nell ottica di mettere a disposizione dei soci un informazione eterogenea, oltre che completa. Infine, deve segnalarsi l obbligo di deposito presso la sede sociale di un ulteriore documento, nel rispetto di una specifica disposizione di legge: l art ter, comma V, c.c.. Nell ipotesi di operazioni che diano luogo al diritto di recesso, infatti, deve rimanere depositato, nei quindici giorni che precedono la delibera, un documento predisposto dall organo amministrativo che determini e giustifichi il valore di liquidazione delle azioni in caso di esercizio del recesso. 3. Il termine. LEGISLAZIONE : Artt ter, 2501-quater, 2501-septies c.c.. BIBLIOGRAFIA: Santagata, 2004 Clerici, 2006 Magliulo, 2005 Marchetti, 1991 Picciau, 1991 Commissione del Consiglio Notarile di Milano, Il primo comma dell art septies stabilisce che i documenti restino depositati presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono la delibera e comunque finché la fusione non sia decisa. A tutela dei soci, dunque, si prevede un termine minimo trenta giorni il cui dies ad quem dovrebbe coincidere con la prima convocazione dell assemblea, precisando che in ogni caso i documenti rimangono a disposizione anche oltre tale momento, finché la deliberazione non sia positivamente rectius, affermativamente conclusa. Peraltro, il termine subisce gli effetti della semplificazione nel caso in cui alla fusione non partecipino società con capitale composto da azioni. Ai sensi dell art quater, infatti, in tali ipotesi i termini di cui all art septies sono ridotti alla metà. La legge non chiarisce se il deposito di cui all art septies debba essere anteriore, coevo o successivo rispetto a quello del progetto di fusione ex art ter, terzo comma, c.c.. In merito, già prima della riforma societaria si sosteneva la priorità temporale del deposito del progetto, sia argomentando circa il posizionamento cronologico degli articoli nel codice con riferimento al procedimento di fusione (2501-ter, 2501-septies), 5

6 sia rilevando che nel caso opposto non avrebbe senso la disposizione che stabilisce il grado di aggiornamento della situazione patrimoniale (2501-quater). In quest ottica, il lasso di tempo massimo tra il primo ed il secondo deposito può essere coerentemente individuato in quattro mesi, intervallo che risulta dal coordinamento con il deposito previsto dall art quater, laddove si collega la data massima di riferimento della situazione patrimoniale (centoventi giorni) al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società (Santagata, 2004, 386 Magliulo, 2005, 162. In giurisprudenza cfr. Trib. Milano, 3 settembre 1990 Trib. Napoli, 10 gennaio 1995). Peraltro, in giurisprudenza è stato chiarito che nel computo del termine, le norme che assumono rilievo sono quelle prescrittive del deposito del progetto di fusione per l iscrizione nel registro delle imprese e presso la sede della società. È peraltro inequivocabile che occorra avere riguardo alla data del deposito del progetto di fusione presso la sede sociale, soprattutto in ragione dell impossibilità di confondere l esatta individuazione della cronologia degli adempimenti. Difatti la successione degli articoli, precedentemente richiamati, lascia supporre che il deposito del progetto presso la sede sociale debba avvenire successivamente, oppure contemporaneamente, al deposito dello stesso per l iscrizione nel registro delle imprese (Trib. Napoli, 10 gennaio 1995) Più di recente (Commissione del Consiglio Notarile di Milano, 2004, 205) si è sostenuto che non sussisterebbe, in realtà, alcun obbligo di successione cronologica tra i depositi, anche nell ottica di evitare irrigidimenti in una procedura già piuttosto complessa e articolata. Rimarrebbe in ogni caso, in capo agli amministratori, nell ipotesi del preventivo deposito ex art septies, il dovere di procedere senza indugio al deposito del progetto di fusione, considerando che, qualora l eccessiva dilatazione dei tempi dell operazione rischiasse di pregiudicare la funzione informativa della documentazione prescritta dalla legge, gli stessi amministratori avrebbero l obbligo di interrompere il procedimento senza che sia dato corso alla fusione (Magliulo, 2005, 164 Marchetti, 1991, 22 Picciau, 1991, 504. In giurisprudenza App. Napoli, 20 aprile 1995 Trib. Brindisi, 13 gennaio 2000). 4. Il diritto di visione e di copia. LEGISLAZIONE : Artt septies, 2343-bis, 2423, 2429,2441, 2446, 2433-bis, 2374, 2476, 2370 c.c. artt. 130, 138, T.U.F. Art. 700 c.p.c.. BIBLIOGRAFIA: Clerici, 2006 Lambertini, 2003 Laurini, 1999 Salafia, 1991 Belviso, 2000 Formichelli, L ultimo comma dell art septies, che espressamente stabilisce il diritto dei soci di prendere visione dei documenti depositati e di ottenerne gratuitamente copia, rientra fra quelle disposizioni, sparse nell ordinamento societario, che ambiscono a favorire una partecipazione attiva ed informata rectius, consapevole dei soci alle assemblee. In mancanza, infatti, di una norma generale che elevi espressamente e genericamente tale obiettivo a diritto individuale del socio, possono comunque reperirsi varie disposizioni locali tese ad ottenere il medesimo risultato. Si pensi agli artt. 2423, terzo comma e 2429, terzo comma c.c. in materia di 6

7 bilancio; all art sesto comma in caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione; all art bis in tema di acquisti potenzialmente pericolosi; all art primo comma nell ipotesi di perdite oltre il terzo; all art bis per la distribuzione di acconti sui dividendi; all art per il rinvio dell assemblea; all art per i diritti dei soci che non partecipano all amministrazione; oltre agli artt. 130 e 138 T.U.F. applicabili alle società quotate. In particolare, l art. 130 T.U.F. contiene una disposizione che pare in contrasto con l art septies c.c., prevedendo che le copie della documentazione siano a carico del socio richiedente. La questione va risolta attribuendo connotati di specialità all art. 130 T.U.F. rispetto alla disciplina del 2501-septies, per cui nell ambito delle società quotate deve prevalere la prima norma (Laurini, 1999, 1093). D altronde la difformità può trovare giustificazione nel costo rilevante che in una società quotata, con capitale diffuso tra il pubblico, la predisposizione di un elevatissimo numero di copie avrebbe per la società. Il diritto di cui all ultimo comma dell art septies spetta a tutti i soci, con la doverosa precisazione che tra questi debbono computarsi esclusivamente quelli che possono intervenire in assemblea, inclusi dunque i non-soci con diritto di voto, quali il creditore pignoratizio e l usufruttuario con diritto di voto, ma non i soci privi di tale diritto, ai sensi del primo comma dell art c.c.. Il diritto in parola può essere azionato sia in via ordinaria di cognizione che d urgenza ex art. 700 c.p.c., nel caso in cui i documenti non siano stati, in tutto o in parte, depositati o qualora sia stata impedita la consultazione o rifiutata la copia. Peraltro, in quest ultima ipotesi la delibera eventualmente assunta risulterebbe inevitabilmente viziata e, dunque, annullabile (Salafia, 1991, 1555 Clerici, 2006, 629). L oggetto del diritto attribuito ai soci dall art septies si estende a tutti i documenti la cui consultazione sia prevista da norme di legge, anche al di fuori dell articolo in parola. In tal modo, unificando le procedure di realizzazione del contenuto del diritto, si evitano ulteriori oneri e costi sia per i soci che per la società. Con riferimento al modus di esercizio del diritto, la norma non chiarisce se il socio debba recarsi fisicamente presso la sede o se possa ottenere copia chiedendone l invio cartaceo o telematico ad un proprio recapito. Le norme generali in tema di adempimento delle obbligazioni sembrerebbero indicare la prima via (Belviso, 2000, 843 in giurisprudenza App. Bari, 3 gennaio 1968), ma in dottrina non mancano opposte argomentazioni, seppur limitatamente alle società quotate (Formichelli, 1998, 711 ss.). In ogni caso, il diritto potrebbe legittimamente essere esercitato per mezzo di procuratore speciale, coerentemente con il principio che consente, tra l altro, la rappresentanza del diritto di voto in assemblea (Belviso, 2000, 842 Lambertini, 2003, 438). 7

8 5. La rinuncia al termine. LEGISLAZIONE : Artt quater, 2501-septies, 2502, 2502-bis c.c. art. 7, l. 366/2001. BIBLIOGRAFIA: Santagata, 2004 Perrino, 2004 Marchetti, 1991 Laurini, 1991 Scognamiglio, La maggiore novità introdotta dalla riforma del 2003, come si accennava supra, è costituita dall introduzione della facoltà dei soci di rinunciare al termine di durata del deposito. Peraltro, già prima della riforma si sosteneva la tesi della rinunciabilità del termine, giacché i soci, nel cui esclusivo interesse è posta la norma dell art septies, essendo gli unici soggetti legittimati a prendere visione e copia della documentazione, potrebbero derogare la disposizione con un atto di autonomia privata (Marchetti, 1991, 31 Laurini, 1991, 583. In giurisprudenza Trib. Milano 30 settembre 1994 Trib. Verona 24 marzo Contra, Trib. Roma, 18 agosto 1999 Trib. Udine, 25 marzo 1999). L eventuale creditore pignoratizio o l usufruttuario con diritto di voto, dovendo esercitare tale diritto nell interesse del socio, prima di esprimere la rinuncia dovrebbero consultarsi con il titolare della partecipazione. La riforma che ha espressamente introdotto la rinuncia al termine è stata ispirata dall istanza di semplificazione del procedimento contenuta nella legge delega (art. 7, l. 366/2001), tuttavia lo snellimento procedurale che l utilizzo della disposizione pare idoneo a realizzare risulta poco realistico, poiché l ottenimento del consenso unanime sembra utopistico in contesti societari disomogenei o frammentati (Perrino, 2003, 518). L impossibilità della rinuncia nelle società quotate, peraltro, non può essere attribuita esclusivamente a quest ultimo fattore, dal momento che in siffatti contesti il deposito tutela anche gli interessi del pubblico e del mercato, e dunque il termine non può considerarsi disponibile da parte dei soli soci. Il legislatore non ha chiarito i tempi e le modalità di esercizio della rinuncia. Deve ritenersi che il termine ultimo per esprimerla coincida con la delibera di cui all art c.c., nel senso che la rinuncia potrebbe avvenire prima o nell ambito di questa. In ogni caso, le singole rinunce raccolte prima della delibera devono essere unificate e formalizzate in essa, fornendo in tal modo quel consenso unanime richiesto dalla legge. Ne deriva l opportunità che, seppur informalmente prestata prima della riunione assembleare, la rinuncia sia formulata per iscritto, in modo da assicurare la sua rilevanza anche nell ipotesi in cui il socio non partecipi all assemblea. Ovviamente, la rinuncia va espressamente verbalizzata dal Notaio insieme alle altre vicende assembleari. La possibilità di una rinuncia successiva alla delibera assembleare di fusione in ipotesi, tra la decisione e la sua iscrizione ai sensi dell art bis dovrebbe escludersi sia perché risulterebbe a quel punto complesso acquisire le unanimi manifestazioni di volontà e si creerebbero difficoltà e ritardi procedurali, sia perché, nell ottica prettamente civilistica, la rinuncia costituisce condizione di validità della delibera assunta senza il rispetto del termine di cui all art septies. Semmai, potrebbe sostenersi, in caso di assemblea totalitaria svoltasi senza opposizioni in spregio del termine, la configurabilità di una rinuncia implicita, considerando che l eventuale ignoranza da parte dei soci del loro diritto ex 2501-septies non potrebbe essere richiamata per invalidare il consenso prestato. 8

9 Tuttavia, non può negarsi come in assenza di un espressa manifestazione di volontà sussumere la rinuncia ad un diritto costituisca una grave forzatura che difficilmente reggerebbe al vaglio giudiziale (Cfr. Trib. Napoli, 24 novembre 1994). Un ultima questione può sollevarsi con riferimento alla configurabilità, accanto alla rinuncia al termine, oggi espressamente prevista dalla norma, di una rinuncia al deposito tout court. L opinione tesa a negare tale ipotesi si poggia sulla rilevanza del deposito ex art septies come scansione fondamentale del procedimento di fusione, sì che il relativo diritto sarebbe indisponibile e pertanto irrinunciabile da parte dei soci (Scognamiglio, 2003, 897). Tuttavia, non può omettersi di rilevare come la rinuncia al termine di durata del deposito, espressamente consentita dalla legge, realizzerebbe un effetto sostanzialmente analogo alla rinuncia al deposito, che potrebbe avvenire anche per un solo giorno. Certo, la data di deposito ha una propria autonoma rilevanza per l aggiornamento della situazione patrimoniale ai sensi dell art quater, ma può ritenersi che in caso di mancato deposito il termine di riferimento possa comunque essere fatto coincidere con la data di iscrizione del progetto nel registro delle imprese o con la data della delibera di fusione. In ogni caso, l art septies sembra posto a presidio di un interesse all informazione esclusivamente riferibile ai soci che, pertanto, al di fuori delle società quotate, ne potrebbero vantare la piena disponibilità potendo, conseguentemente, anche rinunciarvi. 9

10 INDICE BIBLIOGRAFICO Belviso, U L informazione dei soci nelle società con azioni quotate, in RS, 830. Clerici, C Art septies, in P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari (a cura di), Commentario alla riforma delle società. Trasformazione fusione scissione. (a cura di L. A. Bianchi), Giuffrè, Milano, 577. Commissione del Consiglio Notarile di Milano 2004 Massima n. 11 del 24 luglio 2001 in AA. VV. Le massime del consiglio notarile di Milano, Ipsoa, Milano, 205. Formichelli, D Commento all'art.130, in Rabitti Bedogni C. (a cura di), Il Testo Unico dell'intermediazione finanziaria: commento al d.lgs.24 febbraio 1998, Giuffrè, Milano. Lambertini, L Commento all art septies in G. Lo Cascio, La riforma del diritto societario, Vol. IX, Giuffrè, Milano. Laurini, F Commento all art. 130, in P. Marchetti, L.A. Bianchi (a cura di) La riforma delle società quotate, Giuffrè, Milano Laurini, G La fusione, in RN, 581. Magliulo, F La fusione delle società, IPSOA, Milano. Marchetti, P Appunti sulla nuova disciplina delle fusioni in RN, 18. Perrino, M La riforma della disciplina delle fusioni di società, in RS,

11 2004 Artt ter, quater, quinquies, sexies e septies in G. Niccolini, A. Stagno d Alcontres (a cura di) Società di capitali Commentario, Jovene, Napoli. Picciau, A Osservazioni alle istruzioni del Tribunale di Milano per l omologazione in materia di fusione, in GI, IV, 504. Salafia, V Mancato deposito della bozza di bilancio, in Soc., Santagata, C Fusione scissione, in G. E. Colombo, G. B. Portale (a cura di), Trattato delle società per azioni, Utet, Torino. Scognamiglio, G Le fusioni e scissioni semplificate nella riforma del diritto societario, in RN, IV, 889. Serra, A., Spolidoro, M.S Fusioni e scissioni di società, Giappichelli, Torino. 11

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