Sterilizzati gli effetti dell auto-applicazione di IVA non dovuta

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1 Sterilizzati gli effetti dell auto-applicazione di non dovuta di Franco Ricca L indebita tassazione di un operazione non soggetta all, quando il tributo è assolto con il meccanismo dell inversione contabile dallo stesso cessionario/committente, non fa sorgere alcun debito d imposta, né comporta l applicazione di sanzioni (salvo che si tratti di operazioni inesistenti). La sterilizzazione degli effetti dell indebito potrà anzi portare ad un recupero a favore del soggetto passivo, qualora questi non abbia esercitato, in tutto o in parte, la detrazione. Questi princìpi, che daranno il via libera all auto-tassazione prudenziale nei casi di incertezza, sono codificati nel comma 9-bis.3 dell art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, introdotto dal Decreto attuativo della delega alla revisione delle sanzioni tributarie (D.Lgs. n. 158/2015). Fra le molte, positive novità contenute nel D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (c.d. Decreto sanzioni ), attuativo dell art. 8 della Legge-delega n. 23/2014 in materia di revisione del sistema sanzionatorio tributario, meritano evidenza particolare le disposizioni che disciplinano gli effetti dell indebito assoggettamento all di operazioni che, per qualsiasi motivo, non sono soggette al tributo (non imponibili, esenti, escluse, ecc.), nei casi in cui l imposta sia applicata dallo stesso cessionario/committente con il meccanismo dell inversione contabile. Si pensi, per fare solo un esempio frequentemente riscontrabile nella realtà quotidiana, all impresa italiana in rapporto d affari con un fornitore estero, che abbia ricevuto una fattura con addebito di una determinata somma e, nell incertezza sulla qualificazione oggettiva della sottostante operazione, decida prudenzialmente di integrarla con l applicazione dell I- VA, secondo quanto previsto per le prestazioni di servizi c.d. generiche in ambito B2B dal combinato disposto degli artt. 7-ter e17del D.P.R. n. 633/1972. Qualora emergesse, poi, che l operazione è una prestazione di servizi relativa ad immobili situati all estero, oppure un semplice addebito a titolo risarcitorio, l imposta auto-applicata (e detratta) dal destinatario risulterebbe non dovuta. Ci si interrogava, al riguardo, in merito alle conseguenze di una siffatta condotta, non conforme a legge, ma del tutto inoffensiva per l Erario. Di una questione del genere si è occupata l Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 42/E del 27 aprile 2012, in relazione ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato da un operatore nazionale che, non avendo fatto richiesta di autorizzazione alle operazioni intracomunitarie ai sensi dell art. 27 del D.L. n. 78/2010, non risultava iscritto al VIES al momento dell effettuazione della fornitura. Nonostante tale circostanza, il cedente tedesco aveva emesso la fattura senza l addebito dell, come previsto per le cessioni intracomunitarie B2B, percuil acquirente nazionale si era rivolto all Agenzia per sapere come comportarsi, precisando di avere presentato la richiesta di iscrizione al VIES all atto del ricevimento dei beni. Per quanto qui di interesse, tralasciando quindi gli altri profili esaminati nella risoluzione, in ordine al regime giuridico delle operazioni intracomunitarie poste in essere in difetto della regolare iscrizione al VIES, l Agenzia, richiamando i chiarimenti resi con la circolare n. 39/E del 1 agosto 2011, ha osservato che l acquisto effettuato dal soggetto passivo nazionale non iscritto al VIES non può configurarsi come una operazione intracomunitaria e pertanto Corriere Tributario 41/

2 Decreto sanzioni LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA (1) F. Ricca, indebitamente fatturata nel caso di reverse charge, in Corr. Trib., n. 43/2010, pag Principio di cartolarità e di indetraibilità La Corte di Giustizia UE ha precisato che il principio di cartolarità, nel prevedere che l indicata in una fattura è dovuta indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un operazione soggetta ad, mira ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione. Il principio di cartolarità non ha uno scopo sanzionatorio, bensì di tutela dal rischio di perdite di gettito, sicché va interpretato e applicato in questa prospettiva. Finalità analoga persegue il principio interpretativo affermato dalla Corte secondo cui non è ammessa la detrazione dell imposta non corrispondente ad un operazione imponibile. l imposta sul valore aggiunto non è dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore. Di conseguenza, l acquirente italiano, ricevuta la fattura senza dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell inversione contabile ; tale comportamento, infatti, determina una illegittima detrazione dell con applicazione della sanzione di cui all art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del La risoluzione, al di là della specifica fattispecie, ufficializzava quindi l orientamento secondo cui il principio di indetraibilità dell indebitamente applicata era estensibile anche ai casi in cui l imposta sia stata auto-assolta con il meccanismo dell inversione contabile, sconfessando così la diversa posizione che, qualche tempo prima, nel sollevare la questione, avevamo avuto occasione di manifestare in questa Rivista (1). Prendendo spunto dall estensione dell inversione contabile nell ambito della riforma della localizzazione delle prestazioni di servizi B2B, si era sostenuto che in tali casi, non sussistendo quel rischio di perdite di gettito che, come si dirà a breve, giustifica il divieto di detrazione dell non dovuta, non vi fosse ragione per negare al cessionario/committente la detrazione del tributo indebitamente assolto dallo stesso soggetto. In alternativa, al fine di evitare la riscossione di un tributo non dovuto e di sanzionare un comportamento che non arreca pregiudizio all Erario, si suggeriva che l Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, dovesse rettificare la dichiarazione del contribuente espungendo l imposta indebitamente applicata sia per la parte a debito che per quella a credito, specularmente a quanto avviene nel caso in cui l Amministrazione accerti, all opposto, la mancata auto-applicazione di un imposta dovuta con il meccanismo dell inversione contabile, atteso che, come insegna la Corte di Giustizia UE, in tali casi il principio di neutralitàcomportachenonè dovuta imposta. Vediamo meglio gli argomenti a sostegno di questa conclusione. Quadro normativo e principi interpretativi della Corte di Giustizia UE L art. 203 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (c.d. Direttiva ), come già l art.21,n.1,lett.c),delladirettiva 77/388/CE del 17 maggio 1977 (c.d. sesta Direttiva), stabilisce che l è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura. La disposizione, costituendo debitore dell imposta chiunque la evidenzi in una fattura, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti impositivi, statuisce il principio di cartolarità, in funzione di tutela degli interessi erariali dal rischio di possibili perdite di gettito connesse all eventuale esercizio della detrazione da parte del destinatario del documento. Nell ordinamento interno, il principio è recepito nel comma 7 dell art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, il quale stabilisce che se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicati in misura superiore a quella reale, l imposta è dovuta per l intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura Corriere Tributario 41/2015

3 (2) Ex multis, sentenza Stadeco del 18 giugno 2009, causa C-566/07. (3) Sentenza Rusedespred OOD dell 11 aprile 2013, causa La Corte di Giustizia UE ha precisato che la disposizione, nel prevedere che l indicata inunafatturaèdovutaindipendentementeda qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un operazione soggetta ad, mira ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione (2). Sebbene infatti il diritto alla detrazione sia limitato soltanto alle imposte corrispondenti a un operazione soggetta all imposta, il rischio di perdita di gettito fiscale sussiste fintantoché il destinatario di una fattura riportante un non dovuta possa utilizzarla ai fini dell esercizio di tale diritto, non potendosi escludere che, in ragioni di particolari circostanze, l Amministrazione finanziaria non sia in grado di accertare, in tempo utile, l inesistenza di tale diritto presso il destinatario della fattura. Più di recente, poi, esaminando una questione sull interpretazione dell art. 203, in relazione ad una controversia concernente il diritto o meno, da parte del soggetto passivo che aveva fatturato l su un operazione esente, di chiedere, in seguito al recupero della detrazione effettuato dall Amministrazione finanziaria presso il destinatario della fattura, il rimborso dell imposta indebitamente applicata e versata all Erario, la Corte ha dichiarato che il principio di neutralità osta a una normativa nazionale che non consente al fornitore né la possibilità di rettificare l imposta che l Erario abbia già recuperato in capo al destinatario, né di ottenerne il rimborso (3). È quindi evidente che il principio di cartolarità non ha uno scopo sanzionatorio (materia che, del resto, esulando dalla Direttiva, rientra tra le competenze degli Stati membri), bensì semplicemente di tutela dal rischio di perdite di gettito, sicché va interpretato e applicato in questa prospettiva. Finalità analoga persegue il principio interpretativo secondo cui non è ammessa la detrazione dell imposta non corrispondente ad un operazione imponibile (oppure applicata in misura superiore a quella dovuta), affermato per la prima volta nella sentenza Genius Holding BV del 13 dicembre 1989, causa C-342/87. La Corte ha osservato che, nella stesura dell art. 17 della sesta Direttiva del 1977 (ora art. 168 della Direttiva ), che accorda al soggetto passivo il diritto alla detrazione dell dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo, il Consiglio Europeo si è discostato sia dalla precedente norma della seconda Direttiva del 1967, sia dalla proposta della Commissione, secondo le quali il diritto di detrazione comprendeva ogni imposta fatturata per le merci fornite e per i servizi prestati al soggetto passivo. Da ciò la Corte ha dedotto che l esercizio del diritto alla detrazione è limitato soltanto alle imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad un operazione soggetta all o versate in quanto erano dovute, aggiungendo che questa interpretazione, corroborata da altre disposizioni della Direttiva, è quella che meglio consente di prevenire le frodi fiscali che sarebbero agevolate qualora ogni imposta fatturata potesse essere detratta. In ordine al rilievo secondo cui la limitazione dell esercizio del diritto di detrazione soltanto alle imposte corrispondenti alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi compromette il principio della neutralità, la Corte ha dichiarato che spetta agli Stati membri garantire l applicazione di questo principio, prevedendo nei rispettivi ordinamenti giuridici interni la possibilità di rettificare ogni imposta indebitamente fatturata, purché chi ha emesso la fattura dimostri la propria buona fede. A quest ultimo proposito, però, la Corte ha successivamente precisato che il requisito della buona fede non è necessario quando colui che ha emesso la fattura ha, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di danno all Erario, ad esempio perché ha recuperato e distrutto la fattura prima del suo uso da parte del destinatario, oppure perché, essendo la fattura stata usata dal destinatario, ha versato l importo dell imposta C-138/12. Nella stessa direzione, sia pure in un contesto non soltanto fattuale differente, la sentenza GST del 23 aprile 2015, causa C-138/12. Corriere Tributario 41/

4 Decreto sanzioni ivi indicata: in una tale situazione, il principio di neutralità richiede che l I- VA indebitamente fatturata possa essere regolarizzata indipendentemente dal requisito della buona fede, con l osservanza delle condizioni stabilite dagli Stati membri (4). Se dunque il rischio di danno erariale è stato completamente eliminato, la regolarizzazione, spiega la Corte, non può dipendere dal potere discrezionale dell Amministrazione finanziaria, giacché in tale situazione il principio di neutralità richiede che l imposta indebitamente fatturata possa essere regolarizzata. Nella stessa occasione, la Corte ha inoltre chiarito che uno Stato membro può ritenere che la regolarizzazione dell indebitamente fatturata debba aver luogo nel corso di un procedimento successivo al fine di consentire all Amministrazione fiscale di verificare, in particolare quando si è proceduto a una deduzione dell indebitamente fatturata, che qualsiasi rischio di perdita di entrate fiscali sia escluso. Tuttavia, allorché un tale rischio è eliminato, la regolarizzazione dell indebitamente fatturata non può dipendere dal potere discrezionale dell Amministrazione fiscale. Infatti in una tale situazione, il principio di neutralità dell richiede che l indebitamente fatturata possa essere regolarizzata. In estrema sintesi, quindi, i due principi di tutela erariale - quello di cartolarità, indirizzato all emittente della fattura, e quello di indetraibilità dell imposta non dovuta, indirizzato al destinatario - devono trovare applicazione tenendo conto del comune obiettivo perseguito e non possono portare, ove non sussistano (o siano stati completamente eliminati) rischi per LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA (4) Sentenza Schmeink & Cofreth AG del 19 settembre 2000, causa C-454/98. Applicabilità dei principi di tutela erariale In caso di indebita fatturazione, secondo la Corte di Giustizia, i due principi di tutela erariale, quello di cartolarità, indirizzato all emittente della fattura, e quello di indetraibilità dell imposta non dovuta, indirizzato al destinatario, devono trovare applicazione tenendo conto del comune obiettivo perseguito e non possono portare, ove non sussistano rischi per l Erario, alla riscossione di un imposta non dovuta. Una simile conseguenza si verificherebbe qualora, per il combinato disposto dei due principi, nel caso di applicazione del meccanismo dell inversione contabile si pretendesse, da un lato, di trattenere l imposta indebitamente auto-assolta e, dall altro, di negarne la detrazione. l Erario, alla riscossione di un imposta non dovuta. Una simile conseguenza - in via di principio, inammissibile - si verificherebbe evidentemente qualora, per il combinato disposto dei due principi, nel caso di applicazione del meccanismo dell inversione contabile si pretendesse, da un lato, di trattenere l imposta indebitamente auto-assolta e, dall altro, di negarne la detrazione. Disposizioni introdotte dal Decreto sanzioni L art. 15, comma 1, lett. f), n. 7), del D.Lgs. n. 158/2015, in sintonia con la sopra delineata ricostruzione dei principi in parola, ha inserito nell art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni agli obblighi di documentazione delle operazioni ai fini dell, il nuovo comma 9-bis.3. Tale disposizione stabilisce che [S]e il cessionario o committente applica l inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l imposta eventualmente non detratta ai sensi dell articolo 26, terzo comma, del Decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell articolo 21, comma 2, del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa fra il cinque e il dieci per cento dell imponibile, con un minimo di euro Corriere Tributario 41/2015

5 LA NOVITÀ NORMAT Correlativamente, l art. 31 dello stesso D.Lgs. ha modificato il comma 7 dell art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, al fine di costituire debitore dell imposta sulle operazioni inesistenti, ovvero applicata in misura superiore a quella realmente dovuta, soltanto il cedente o il prestatore cheemettelafattura;ciò,spiegalarelazione illustrativa, al fine di rendere chiaro che la relativa prescrizione non riguarda le ipotesi di operazioni soggette a reverse charge. Le nuove disposizioni statuiscono chiaramente che, in tutti i casi in cui il soggetto passivo abbia assolto con il meccanismo dell inversione contabile un imposta che, per qualsiasi motivo, non era dovuta - incluso, ancorché non esplicitamente menzionato, il caso in cui il soggetto abbia auto-assolto l imposta con un aliquota superiore a quella applicabile -, gli effetti di tale condotta, in sede di accertamento, dovranno essere completamente sterilizzati, rettificando in diminuzione sia la posta a debito che quella a credito. Ma vi è di più: qualora l imposta liquidata a debito non sia stata, in tutto o in parte, computata in detrazione - non soltanto a causa di limitazioni oggettive o soggettive, ma anche, stante la generica previsione della norma, per altre cause, ad esempio per un errore di registrazione o dichiarazione - il soggetto passivo potrà recuperare l importo non detratto annotando una variazione d imposta a proprio credito, oppure presentando istanza di rimborso. Èdaosservare,ataleriguardo,cheladisposizione nulla stabilisce in merito alla decorrenza dei termini per effettuare la variazione ovvero Sterilizzazione degli effetti dell erronea auto-fatturazione Il Decreto sanzioni statuisce che, in tutti i casi in cui il soggetto passivo abbia assolto con il meccanismo dell inversione contabile un imposta che, per qualsiasi motivo, non era dovuta, incluso, ancorché non esplicitamente menzionato, il caso in cui il soggetto abbia auto-assolto l con un aliquota superiore a quella applicabile, gli effetti di tale condotta, in sede di accertamento, dovranno essere completamente sterilizzati, rettificando in diminuzione sia la posta a debito che quella a credito. Qualora l imposta liquidata a debito non sia stata, in tutto o in parte, computata in detrazione, non soltanto a causa di limitazioni oggettive o soggettive, ma anche per altre cause, il soggetto passivo potrà recuperare l importo non detratto annotando una variazione d imposta a proprio credito, oppure presentando istanza di rimborso. per presentare l istanza di rimborso, individuabili rispettivamente in un anno dall effettuazione dell operazione (5) e in due anni dal pagamento indebito o, se posteriore, dal momento di insorgenza del diritto alla restituzione (6). Non sembrerebbe ragionevole assumere quale dies a quo quello previsto dalle predette disposizioni, perché altrimenti la nuova previsione normativa raramente potrebbe trovare concreta applicazione, essendo ben difficile che, al momento dell accertamento, i suddetti termini di uno e di due anni non siano già spirati. Nell ottica di salvaguardare l effetto utile della norma, si potrebbe pensare di assumere le predette decorrenze solo nell ipotesi in cui sia lo stesso soggetto passivo ad intraprendere spontaneamente l iniziativa correttiva, in assenza dell azione accertatrice dell Amministrazione finanziaria; un ipotesi, questa, che parrebbe doversi ammettere, sebbene il tenore letterale della disposizione ne delimiti la cornice applicativa nell ambito dell attività accertatrice dell Ufficio. Questa soluzione avrebbe però l inconveniente di differenziare i termini per il recupero della pseudo-imposta non detratta a seconda che il soggetto passivo assuma l iniziativa spontaneamente oppure a seguito di accertamento. Sarebbe preferibile, pertanto, una soluzione differente e più equa, quale per esempio quella di interpretare il richiamo normativo all art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 e all art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 esclusivamente come un rinvio ai mezzi, e non anche ai termini, ivi previsti, e ritenere l azione di recupero esperi- (5) Art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/1972. (6) Art. 21, D.Lgs. n. 546/1992. Corriere Tributario 41/

6 Decreto sanzioni bile nello stesso termine di decadenza per la notifica degli accertamenti. Si potrebbe obiettare che, in tal modo, l azione di recupero ex comma 9-bis.3 sarebbe soggetta ad un termine di decadenza molto più favorevole rispetto a quello stabilito, per l esercizio del diritto alla detrazione, dall art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. Potrebbe però controbattersi che, a parte il fatto che già nell ipotesi LA NOVITÀ NORMAT prevista dall ultimo comma dell art. 60 del D.P.R. n. 633/1972 il diritto alla detrazione è esercitabile in un termine più ampio di quello ordinario, nel caso particolare disciplinato dal comma 9-3.bis non si tratta di esercitare il diritto alla detrazione dell imposta assolta o dovuta, ma di rimediare ad un danno patrimoniale auto-procurato dal soggetto passivo nell ambito dei meccanismi applicativi dell. È pacifico, poi, che nessuna sanzione sarà applicabile al contribuente che abbia assolto l imposta non dovuta con il meccanismo dell inversione contabile, salvo che la condotta sia posta in essere in relazione ad operazioni inesistenti, nel qual caso, ferma restando la neutralizzazione degli effetti, come espressamente previsto dalla stessa disposizione, troverà applicazione la nuova sanzione dal 5 al 10% dell imponibile, con un minimo di euro. In questo contesto, si pone il problema di stabilire cosa debba intendersi per operazioni inesistenti. Seèdell avviso che non sarebbe corretto, a tal fine, mutuare in toto la definizione desumibile dall art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 74/2000, che richiama non soltanto le operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, ma anche quelle documentate per un corrispettivo o per un imposta superiore a quella reale ovvero riferibili a soggetti diversi Decorrenza Le disposizioni del Decreto sanzioni sull indebito assoggettamento a di un operazione in caso di reverse charge si applicano a decorrere dal 1 gennaio Da tale data, peraltro, le nuove disposizioni, se più favorevoli ai contribuenti, si applicheranno anche ai fatti commessi precedentemente. Il principio di retroattività della legge più favorevole comporterà quindi la non punibilità di quei fatti che, pur essendo stati commessi anteriormente al 1 gennaio 2017, non costituiscono violazioni sanzionabili in base alle nuove disposizioni. da quelli effettivi. Se si assumesse integralmente questa definizione, infatti, verrebbe a ricadere nella previsione sanzionatoria anche l auto-fatturazione di un operazione latamente non soggetta all imposta, oppure con applicazione dell imposta con aliquota superiore a quella dovuta, per mero errore di diritto o di fatto ovvero per motivi prudenziali, collegati all incertezza sulla qualificazione della fattispecie, ma al di fuori di qualsiasi intento fraudolento. Decorrenza e portata delle nuove disposizioni Le disposizioni del nuovo comma 9-bis.3 dell art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, come tutte le altre disposizioni contenute nel titolo II del D.Lgs. n. 158/2015 (ad eccezione di quelle introdotte dall art. 25, concernenti il procedimento di computo in diminuzione delle perdite in sede di accertamento, che entrano in vigore il 1 gennaio 2016, con riferimento ai periodi d impostaperiqualiiterminidicuiall art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 sono ancora pendenti a tale data), si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017, come stabilito dall art. 32 del D.Lgs. n. 158/2015 (7). Da tale data, peraltro, le nuove disposizioni, se più favorevoli ai contribuenti, si applicheranno anche ai fatti commessi precedentemente, ai sensi e con i limiti delle disposizioni dell art. 3, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 472/1997. Il principio di retroattività della legge più favorevole comporterà quindi la non punibilità di quei fatti che, pur essendo stati commessi anteriormente al 1 gennaio 2017, non costituiscono violazioni sanzionabili in base alle disposizioni del comma 9-bis.3. Poiché il principio del (7) Si segnala che la bozza del disegno di legge di stabilità 2016 disponibile al momento di andare in stampa prevede l abrogazione della disposizione che differisce al 1 gennaio 2017 la decorrenza dell applicazione delle disposizioni del titolo II in esame Corriere Tributario 41/2015

7 favor riguarda la punibilità in relazione ai presupposti dell illecito e all entità della sanzione, si potrebbe concludere che, per i fatti commessi fino alla predetta data, il soggetto che abbia auto-assolto un imposta non dovuta, sebbene in prospettiva non più punibile, rimanga debitore della stessa. A nostro parere, questa conclusione dovrebbe essere esclusa, non già in ragione del principio di legalità statuito dall art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997, che in effetti non investe il tributo, ma perché l esclusione dell obbligazione tributaria per l non dovuta, allorquando assolta con il meccanismo dell inversione contabile, codificata nelle nuove disposizioni del comma 9-bis.3, rappresenta un espressione del principio di neutralità immanente nel sistema dell, che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, già poteva affermarsi in base al criterio dell interpretazione conforme del diritto nazionale. Corriere Tributario 41/

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