S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO"

Transcript

1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La disciplina dei licenziamenti individuali per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015: il decreto attuativo del Job Act sul contratto di lavoro a tutele crescenti Avv. Antonella Lo Sinno Studio Legale Daverio & Florio 21 Maggio 2015

2 Decreto legislativo del 4 marzo 2015, n. 23 pubblicato su GU il 6 marzo 2015 entrato in vigore il 7 marzo

3 Grande importanza della riforma Che cosa sono le «tutele crescenti»? una protezione (solo) economica contro il licenziamento illegittimo, che «cresce» con l anzianità di servizio. Il sofferto iter parlamentare: omessa «concertazione». Il nuovo impianto è profondamente innovativo e anzi per più versi «sorprendente». 3

4 Completo superamento dell art. 18 Stat. Lav.. Il decreto legislativo detta una disciplina esaustiva e autosufficiente, senza alcun richiamo all art. 18, che viene completamente superato. L art. 18 resta applicabile solo ai lavoratori assunti prima del 7 marzo

5 «Cambio di mentalità» Il «prezzo del recesso» è un prezzo «certo». C.c.n.l. dirigenti industri: che cosa è accaduto. Aziende a organico «vecchio» e aziende a «organico nuovo». 5

6 Si inserisce in una «ampia manovra» (almeno nelle intenzioni) Esonero contributivo (ingresso) Ammortizzatori sociali (uscita) Flessibilità (durante) 6

7 ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME DI TUTELA NEL CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO Il nuovo regime si applica a operai, impiegati o quadri ASSUNTI CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO (e cioè dal 7 marzo 2015) Dunque: solo ai nuovi assunti «1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, ASSUNTI CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto». 7

8 Profili formali Non è necessario il richiamo nel contratto di lavoro/lettera di assunzione del d. lgs. n. 23 del Tuttavia è ovviamente possibile farlo, tenendo conto, però, che non si tratta di tipologia particolare di rapporto di lavoro. 8

9 Vale anche per le «conversioni» a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato ovvero di contratti di apprendistato. 9

10 Trasferimento di azienda, fusioni, cessioni di contratto ecc. Vicende che non danno luogo a «nuove assunzioni» 10

11 Le nuove assunzioni di persone già presenti nel mercato del lavoro Ostacoli alla mobilità professionale? 11

12 Le deroghe convenzionali Si è diffusa l opinione che siano legittime, in quanto di «miglior favore» Dubbi giuridici e di coerenza 12

13 Modalità della deroga a livello individuale (accordo delle parti del rapporto di lavoro) a livello collettivo-sindacale (anche in forza dell art. 8, d.l. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 che dà alle Parti Sociali la facoltà di regolare «le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio» 13

14 Contenuto della deroga rinvio all art. 18 Statuto dei Lavoratori come riformato dalla legge Fornero? conferma del d. lgs. n. 23/15, ma con aumento convenzionale della indennità 14

15 Sconsigliabile la «cessione del contratto di lavoro» se non nell ambito di un Gruppo Societario 15

16 Superamento della distinzione fra i datori di lavoro con meno di 16 dipendenti e con quelli con più di 15 dipendenti Se il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo l entrata in vigore del presente decreto, supera i 15 dipendenti, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto (cd «piccole imprese in crescita») Il problema della «marcia indietro» 16

17 Il regime in sintesi La regola generale è quella della tutela economica Le eccezioni (tassative): - il licenziamento discriminatorio; - il licenziamento per addebito falso; - altre ipotesi minori. 17

18 Il licenziamento discriminatorio (come «baluardo» contro gli abusi) era già regolato dalla legge Fornero (art. 18, 1 comma, L. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92) è regolato, autonomamente, dal nuovo regime 18

19 Il vecchio regime e il nuovo regime Vecchio regime: art. 18, 1 comma, L. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 Nuovo regime: art. 2 del decreto legislativo n

20 Art. 18, 1 comma L. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 (vecchio regime) «Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché' discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché' riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti». 20

21 Art. 2, 1 comma decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (nuovo regime) «Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, ovvero riconducibile ad altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto». 21

22 Art. 15, Legge 20 maggio 1970, n. 300: «È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di DISCRIMINAZIONE POLITICA, RELIGIOSA, RAZZIALE, DI LINGUA O DI SESSO, DI HANDICAP, DI ETÀ O BASATA SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE O SULLE CONVINZIONI PERSONALI». 22

23 Vecchio regime «Sentenza» Nuovo regime «Pronuncia» «discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108»; «ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198»; «discriminatorio a norma dell art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni» «ovvero riconducibile ad altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge» «o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni»; 23

24 Vecchio regime «o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile»; Nuovo regime «e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro»; «La presente disposizione si applica anche ai dirigenti» 24

25 I CASI DI NULLITÀ ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE Licenziamento intimato alla lavoratrice dal giorno delle pubblicazioni a un anno dopo la celebrazione del matrimonio (art.35 D.lgs 198/2006) Licenziamento intimato alla lavoratrice madre dal concepimento fino all anno di vita. La tutela è estesa in alcuni casi anche al padre lavoratore (art. 54 commi 1 e 7 D.lgs 151/2001) Licenziamento causato dalla domanda o fruizione del congedo parentale o per malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore (art.54 c.6 D.lgs 151/2001) licenziamento orale (inefficace) 25

26 I CASI DI NULLITÀ ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE Età? Ritorsione? Motivo illecito (art Cod. Civ.)? 26

27 CONSEGUENZE NEL CASO DI LICENZIAMENTO DICHIARATO NULLO: tutela reale c.d. piena (a prescindere dalla dimensione dell impresa) reintegrazione«indipendentemente dal motivo formalmente addotto» indennità pari all ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione dedotto l aliunde perceptum comunque non inferiore alle 5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali non c è più il danno ulteriore? possibilità per il lavoratore della indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità, non assoggettata a contribuzione previdenziale (entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall invito del datore di lavoro a riprendere servizio) risoluzione del rapporto di lavoro se il lavoratore non riprende servizio entro 30 giorni dall invito del datore di lavoro o se opta per l indennità 27

28 Il cuore del nuovo regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo La regola tassativa: se il licenziamento è illegittimo il Giudice comunque dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità 28

29 Testualmente: «( ) nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale» 29

30 (Apparentemente non si parla neppure di preavviso, e sul punto potrebbero esserci criticità ) 30

31 L indennità in sede giudiziale: 2 mensilità per ogni anno di servizio da min. 4 a max. 24 mensilità Art. 3, comma 1 del d. lgs. n. 23: «( ) nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità». 31

32 Regole di dettaglio: non c è più la «retroattività» che era prevista dalla Legge Fornero (vecchio regime) sia per il licenziamento soggettivo che per quello oggettivo non c è più la procedura preventiva per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per i nuovi assunti non c è più il rito Fornero 32

33 POSSIBILI MOTIVI OGGETTIVI DI LICENZIAMENTO (senza rischio di reintegrazione anche se risultano infondati o manifestamente infondati!) riorganizzazione e soppressione di una posizione lavorativa trasferimento presso altra sede/ufficio/unità produttiva, per il quale la persona interessata non è disponibile necessità di modifica delle condizioni di lavoro, per il quale la persona non sia disponibile perdita di requisiti oggettivi (abilitazioni, ecc.) scarso rendimento oggettivo? 33

34 Eccezione E prevista la reintegrazione per la seguente ipotesi: licenziamento disciplinare (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore Cioè: il licenziamento per fatto falso (fatto non esistente ovvero esistente ma compiuto da altri e non dal licenziato) 34

35 Licenziamento disciplinare per addebito «falso» Art. 3, 2 comma del decreto «ESCLUSIVAMENTE nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l insussistenza del fatto MATERIALE contestato al lavoratore, RISPETTO ALLA QUALE RESTA ESTRANEA OGNI VALUTAZIONE CIRCA LA SPROPORZIONE DEL LICENZIAMENTO, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un indennità risarcitoria commisurata all ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto» 35

36 Il risarcimento del danno, in questo caso di reintegrazione, è attenuato: fino a 12 mesi al massimo. 36

37 La «clamorosa» irrilevanza della sproporzione Nel caso in cui il licenziamento sia considerato sproporzionato rispetto al fatto contestato al lavoratore, il giudice condannerà il datore di lavoro esclusivamente al pagamento di un indennità, sempre che il fatto materiale sia sussistente Irrilevanza (ai fini della reintegrazione) del codice disciplinare e della scala di sanzioni del contratto collettivo (a differenza che nel vecchio regime) 37

38 Licenziamento disciplinare Non viene disposta la reintegrazione se il licenziamento è valutato dal giudice come sproporzionato rispetto ai fatti contestati Vi saranno conseguenze diverse nel caso in cui venga intimato il licenziamento per un fatto sproporzionato o che rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base del CCNL: per i «vecchi» dipendenti sarà prevista la reintegrazione per i «nuovi» dipendenti sarà previsto esclusivamente l indennizzo 38

39 Licenziamento per inidoneità fisica o psichica del lavoratore che risulti ingiustificato Nel decreto legislativo è prevista la reintegrazione e la tutela economica (arretrati) piena L ipotesi può essere letta come limitata esclusivamente ai disabili in due casi specifici: art.4 comma 4 Legge 68/99: lavoratori divenuti inabili in corso di rapporto art.10 comma 3 Legge 68/99: incompatibilità sopravvenuta delle mansioni con l invalidità 39

40 Art. 10 Licenziamento collettivo in caso di licenziamento collettivo ai sensi della Legge n. 223 del 1991, intimato senza l osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio della reintegrazione (art.2) in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare di cui alla legge n. 223 del 1991, si applica l indennizzo (come per licenziamento per giustificato motivo oggettivo) 40

41 segue Il licenziamento collettivo viene correttamente inquadrato come «licenziamento economico», per il quale è esclusa la reintegrazione La disciplina sostanziale, per ora, rimane la stessa per vecchi e nuovi rapporti, ma la novità è che i nuovi assunti non vengono reintegrati in caso di violazione dei criteri di scelta 41

42 Licenziamento per superamento del periodo di comporto Dovrebbe essere considerato un licenziamento «economico» e comunque soggetto alle tutele crescenti Salvo che la malattia o l infortunio non siano dipesi da «inadempimento» del datore di lavoro (art. 4, comma 4, legge n. 68 del 1999) 42

43 SCARSO RENDIMENTO Lo scarso rendimento come possibile motivo oggettivo o soggettivo di licenziamento non viene menzionato nel comma 1 dell art. 3 (indennità), come era stato proposto in un primo tempo..ma è riconosciuto, a certe condizioni, dalla giurisprudenza e dalla dottrina 43

44 ART. 4 VIZI FORMALI E PROCEDURALI Violazione del requisito di motivazione Violazione procedura ex art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300 il Giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennità pari a una mensilità per ogni anno di servizio da min. 2 a max. 12 mensilità Salve le tutele di cui agli artt. 2-3 del decreto legislativo 44

45 ART. 4 VIZI FORMALI E PROCEDURALI segue Per questo tipo di licenziamento è prevista una sanzione indennitaria ridotta Nel caso di omessa specificazione della motivazione, oppure di licenziamento disciplinare con procedura irregolare, indennizzo di 1 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto per anno di anzianità, con un minimo di 2 e un massimo di 12 45

46 Art. 5 Revoca del licenziamento «Nell ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto» 46

47 Art. 6, 1 comma Offerta di conciliazione «In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all art. 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, IL DATORE DI LAVORO PUÒ OFFRIRE AL LAVORATORE, ENTRO I TERMINI DI IMPUGNAZIONE STRAGIUDIZIALE DEL LICENZIAMENTO, IN UNA DELLE SEDI DI CUI ALL ART. 2113, QUARTO COMMA, COD. CIV., E ALL ART. 76 DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276, UN IMPORTO che NON COSTITUISCE REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E NON È ASSOGGETTATA A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, MEDIANTE CONSEGNA AL LAVORATORE DI UN ASSEGNO CIRCOLARE. L accettazione dell assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario». 47

48 segue Non è dunque preclusa al datore di lavoro la possibilità di corrispondere al lavoratore una somma superiore a quella predeterminata dalla legge. Tuttavia, in tal caso, l eccedenza sarà imponibile fiscalmente ed esente da contributi se qualificata come «incentivo all esodo» 48

49 Art. 6, 3 comma Offerta di conciliazione «Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell art. 1, comma 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato». 49

50 Art. 9 Piccole imprese e organizzazioni di tendenza Ove il datore di lavoro non superi i 15 dipendenti viene confermato che non si applica la reintegrazione ma l indennizzo economico Il principio viene esteso alle organizzazioni di tendenza Per le piccole imprese l ammontare dell indennizzo e dell importo previsti per il licenziamento per giustificato motivo/giusta causa (art. 3), per il licenziamento viziato da vizi formali o procedurali (art. 4) e per l offerta di conciliazione (art. 6), è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità 50

51 segue E stata introdotta una marginale riduzione del costo di separazione rispetto alla disciplina vigente: da 2 a 6 mensilità limite indennizzo in sede giudiziale; da 1 a 6 mensilità limite indennizzo in sede di conciliazione standard La disposizione più importante è quella (art. 1 comma 2) che consente di superare la soglia dei 15 dipendenti potendo applicare ai rapporti vecchi il nuovo regime (ciò per favorire le «piccole imprese in crescita») e cioè una sorta di tutela obbligatoria maggiorata. 51

52 Tipologia di illegittimità Licenziamento discriminatorio, nullo e licenziamento intimato in forma orale Licenziamento collettivo licenziamento in forma orale Tutela Reintegra + Indennità (dal licenziamento alla reintegra), soggetta a contribuzione, dedotto l aliunde perceptum (min. 5 mensilità) Licenziamento per motivi disciplinari ed economici Licenziamento collettivo violazione procedure e criteri di scelta Indennità: 2 mensilità per ciascun anno di servizio, non soggetta a contribuzione min. 4 e max. 24 mensilità Licenziamento per motivi disciplinari - insussistenza del fatto materiale Reintegra + Indennità, soggetta a contribuzione, dedotto l aliunde perceptum e percipiendum - (max. 12 mensilità) Resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento Vizi formali e procedurali Indennità: 1 mensilità per ciascun anno di servizio, non soggetta a contribuzione min. 2 e max. 12 Il giudice può sempre accertare la sussistenza di un licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale, nonché la mancanza di GMO, GMS o GC 52

53 Rapporto tra il contratto a termine modificato dal Decreto Poletti e il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti potrebbe risultare più appetibile del «nuovo» contratto a termine considerando: i maggiori costi del contratto a termine (+ 1,4% contributi previdenziali) gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato previsti almeno per il 2015 una maggiore flessibilità e, in alcuni, casi, una maggiore convenienza per l azienda in caso di recesso 53

54 Neo Assunti (2015) confronto dei costi aziendali CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO APPRENDISTATO SOMMINISTRAZIONE ATEMPO DETERMINATO STAFF LEASING COLLABORAZIONE A PROGETTO 54

55 «Incentivi alle assunzioni» Le conferme 55

56 L incentivo Che cosa prevede La scadenza 1) Bonus giovani Risparmio da 650 /mese Sconto di un terzo della retribuzione mensile lorda, con un tetto di 650, per assumere giovani da 18 a 29 anni, senza impiego da almeno sei mesi o senza diploma di scuola superiore. Vale 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e 12 mesi per le stabilizzazioni di contratti a termine 30 giugno 2015 data entro cui assumere La norma Art. 1 Decreto Legge n. 76/2013 2) Donne e lavoratori 50 anni Contributi al 50% Contributi dimezzati per chi assume lavoratori 50 anni (uomini e donne) disoccupati da oltre 12 mesi, o donne di qualsiasi età senza un impiego retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate, o donne di qualsiasi età senza lavoro da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Vale 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato (12 per le assunzioni a termine) Senza termine Bonus dal 1 gennaio 2013 Art. 4 commi 8 e 11 Legge n. 92/2012 3) Percettori di ASpI Al datore l indennità residua A chi assume, senza essere obbligato, a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono di ASpI spetta, per ogni mese di retribuzione versata, un contributo mensile del 50% dell indennità residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se non fosse stato assunto Senza termine In vigore dal 28 giugno 2013 Art. 7 comma 5 lett. b) Decreto Legge n. 76/2013 4) Lavoratori in mobilità Contributi scontati e indennità in aggiunta Contributi al 10%, esclusi i premi Inail, per massimo 12 mesi in caso di assunzione a termine. Ulteriori 12 mesi in caso di stabilizzazione, in aggiunta (solo per contratti full-time) al 50% dell indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, per 12 mesi al massimo, elevati a 24 (36 al Sud) per gli over dicembre 2016 Art. 8, commi 2 e 4, L. n. 223/1991; art. 2 comma 46 Legge n. 92/2012 5) Sgravi apprendisti Sgravi contributivi Contributi azzerati nelle aziende fino a 9 addetti nei primi tre anni (fino al 2016) e aliquota del 11,61% per quelle con organico superiore. Fino al 2016 / Senza termine Art. 22, comma 1, L. n. 183/2011; art. 1, comma 773, L. n. 296/2006; Art. 2, comma 36, L. n. 92/

57 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in vigore dal 1 gennaio 2015) Circolare INPS 29 gennaio 2015, n

58 L incentivo Che cosa prevede La scadenza La norma 1) Esonero contributivo neoassunti Azzeramento contributi previdenziali per tre anni. Esonero dal versamento dei contributi per tre anni per le assunzioni a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a all anno. 31 dicembre 2015 data entro cui assumere Art. 1, comma 118, L. 23 dicembre 2014, n. 190 («Legge di stabilità») 2) Sgravio IRAP Costo del lavoro deducibile dall imposta Dall anno di imposta 2015 si applicherà la deduzione integrale dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Con la nuova deducibilità è prevista la soppressione della riduzione delle aliquote fissata dall art. 2 del D.L. n. 66/2015, già dal 2015 A regime dal 2015 ma lo sconto si applicherà dal 2016 Art. 1, comma 20, L. 23 dicembre 2014, n. 190 («Legge di stabilità») 58

59 Esonero contributivo per le nuove assunzioni di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 («Legge di stabilità») Condizioni relative ai lavoratori Lavoratore non deve essere stato impiegato a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro nei 6 mesi precedenti l assunzione Lavoratore non deve essere stato impiegato a tempo indeterminato dallo stesso datore di lavoro, o società collegate/controllate, nei 3 mesi antecedenti il 1/1/2015 Lavoratore non deve avere già usufruito del beneficio in forza di precedente assunzione a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro Contratti esclusi contratti di apprendistato e contratti di lavoro domestico 59

60 Circolare INPS del 29 gennaio 2015, n

61 L esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati anche non imprenditori (ed es. studi professionali) L applicazione del beneficio non determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale (nessun danno per il lavoratore) 61

62 Rapporti di lavoro cui si applica l esonero contributivo L esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, inclusi: Contratto di lavoro ripartito o job sharing, purché le condizioni per l applicazione dell esonero siano possedute da entrambi i lavoratori Contratto di lavoro per l assunzione di dirigenti Contratto di lavoro a scopo di somministrazione 62

63 Esonero contributivo e contratto a termine L esonero contributivo può essere applicato anche in caso di trasformazione di un rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato 63

64 Esonero contributivo e apprendistato L esonero contributivo non può essere applicato qualora il lavoratore neo-assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l assunzione, un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato. 64

65 Esonero contributivo e somministrazione Spetta anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l utilizzatore nella forma a tempo determinato L utilizzatore, qualora assuma a tempo indeterminato un lavoratore che ha precedentemente prestato la sua opera in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con un agenzia di somministrazione che ha goduto dell esonero contributivo in oggetto, potrà fruire dell esonero contributivo, per l eventuale periodo residuo di utilizzo dell esonero, a condizione che: - il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore 65

66 Compatibilità con altre forme di incentivo all occupazione L esonero contributivo NON è cumulabile con gli incentivi aventi natura contributiva: l incentivo per l assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi; l incentivo per l assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti ad aree svantaggiate 66

67 Compatibilità con altre forme di incentivo all occupazione L esonero contributivo è cumulabile con gli incentivi aventi natura economica inclusi: l incentivo per l assunzione di beneficiari di ASPI pari al 50% dell indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento l incentivo per l assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 8, comma 4 della legge n. 223/1991 pari al 50% dell indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento l incentivo per l assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda entro il limite mensile di 650 euro 67

68 PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (art. 4, comma 12 della legge 28 giugno 2012, n. 92) 68

69 Non spetta l incentivo: a) Se l assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva b) Se l assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine c) Se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi alcuni casi d) Con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest ultimo in rapporto di collegamento o controllo 69

70 SI APPLICANO TALI PRINCIPI ALL ESONERO CONTRIBUTIVO PREVISTO DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015? La Circolare INPS n. 17/2015 ha chiarito che tali principi si applicano, ad eccezione del principio di cui alla lettera a) che prevede: «Se l assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva». 70

71 Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, può fruire dell esonero contributivo: il datore di lavoro che, in attuazione dell obbligo previsto dall art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi. il datore di lavoro che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell obbligo previsto dall art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori che non siano passati alla sue dipendenze. Il datore di lavoro che assuma lavoratori disabili ai sensi dell art. 3 della legge n. 68/

72 ABROGATI I benefici contributivi di cui all art. 8, comma 9 L. 29 dicembre 1990, n. 407: 50% contributi previdenziali e assistenziali per le assunzioni di disoccupati/lavoratori in cassa straordinaria da oltre 24 mesi per 36 mesi (azzeramento dei contributi previdenziali e assistenziali per le aziende del Mezzogiorno e le aziende artigiane) con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1 gennaio

73 Costo/beneficio L. 407/1990 L. Di Stabilità Oggetto Destinatari Misura dell esonero Contributi previdenziali e assistenziali Disoccupati o lavoratori in CIGS da oltre 24 mesi 100% aziende mezzogiorno e artigiane/50% altre Durata 3 anni 3 anni Contributi previdenziali Lavoratori neoassunti a tempo indeterminato 100% Arco temporale di applicazione Senza limiti 2015 Importo Senza limiti Max annui Prerequisito Disoccupazione o sospensione in CIGS da almeno 24 mesi Disoccupazione da almeno 6 mesi Ripetibile SI NO 73

74 GRAZIE 74

TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT

TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT Scheda sul licenziamento nel contratto a tutele crescenti TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, Reintegrazione: Il giudice, con la pronuncia NULLO E INTIMATO

Dettagli

I venerdì dell Avvocatura. I Licenziamenti. nel D.Lgs. 23/2015. Avv. Antonella Lo Sinno (antonella.losinno@daverioflorio.com)

I venerdì dell Avvocatura. I Licenziamenti. nel D.Lgs. 23/2015. Avv. Antonella Lo Sinno (antonella.losinno@daverioflorio.com) Arcidiocesi di Milano I venerdì dell Avvocatura I Licenziamenti nel D.Lgs. 23/2015 Avv. Antonella Lo Sinno (antonella.losinno@daverioflorio.com) 10 aprile 2015 Curia Arcivescovile Piazza Fontana, 2 Milano

Dettagli

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI. Ivrea, 8 maggio 2015

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI. Ivrea, 8 maggio 2015 CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Ivrea, 8 maggio 2015 Art. 1 Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere

Dettagli

Il contratto a tutele crescenti - sintesi della disciplina

Il contratto a tutele crescenti - sintesi della disciplina Il contratto a tutele crescenti - sintesi della disciplina (d. lgs. 23/2015) Il governo Renzi, in attuazione di una delle deleghe contenute nella legge n. 183 del 10 dicembre 2014 (c.d. Jobs Act), ha definitivamente

Dettagli

IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO

IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO FEMCA CISL Lombardia JOB ACTS IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO La disciplina dei licenziamenti Il D.lgs. n. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti, attuativo del Jobs Act, in vigore dal 7 marzo 2015 riscrive

Dettagli

TICINIA CONSULTING SRL. Ai gentili Clienti Loro sedi. Oggetto: il contratto a tutele crescenti (sintesi) Campo di applicazione

TICINIA CONSULTING SRL. Ai gentili Clienti Loro sedi. Oggetto: il contratto a tutele crescenti (sintesi) Campo di applicazione TICINIA CONSULTING SRL Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: il contratto a tutele crescenti (sintesi) Campo di applicazione Il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle

Dettagli

La nuova disciplina dei licenziamenti disciplinari

La nuova disciplina dei licenziamenti disciplinari Milano, 30 marzo 2015 La nuova disciplina dei licenziamenti disciplinari Presentazione a «Tutto Lavoro» Avv. Angelo Zambelli Licenziamento disciplinare espressione del potere disciplinare del datore di

Dettagli

L appuntamento con l Esperto Jobs Act: il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Alberto Bosco

L appuntamento con l Esperto Jobs Act: il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Alberto Bosco L appuntamento con l Esperto Jobs Act: il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti Alberto Bosco La L. 10 dicembre 2014, n. 183, all art. 1, co. 7, lettera c) dispone che la delega va attuata,

Dettagli

Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro;

Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro; Premessa Non mutano i concetti di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro; di giustificato motivo soggettivo (cioè

Dettagli

Art. 2 Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale.

Art. 2 Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale. Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Art. 1 Campo di applicazione.

Dettagli

Jobs Act Licenziamenti individuali e collettivi Nuovo sistema sanzionatorio

Jobs Act Licenziamenti individuali e collettivi Nuovo sistema sanzionatorio Jobs Act Licenziamenti individuali e collettivi Nuovo sistema sanzionatorio Illecito assunti fino al 6 marzo 2015 assunti dal 7 marzo 2015 discriminatorio Per avere licenziato il prestatore di lavoro per

Dettagli

LEGGE DI STABILITA 2015 E JOBS ACT: quali opportunità per il lavoro.

LEGGE DI STABILITA 2015 E JOBS ACT: quali opportunità per il lavoro. LEGGE DI STABILITA 2015 E JOBS ACT: quali opportunità per il lavoro. Principali novità per i datori di lavoro. Stabilizzazione bonus 80 euro. Aumento soglia esenzione buoni pasto elettronici Deduzione

Dettagli

(L. 300/70) modificato dalla L. 92/2012, (attuativo del c.d. Jobs Act): Tutela reale e tutela indennitaria

(L. 300/70) modificato dalla L. 92/2012, (attuativo del c.d. Jobs Act): Tutela reale e tutela indennitaria L.U.M.S.A. Corso di Diritto del Lavoro a.a. 2015-2016 Prof. Megna Maria Rosalia ART. 18 Statuto Lavoratori (L. 300/70) modificato dalla L. 92/2012, e d. lgs. n. 23/2015 del 4.03.2015 (attuativo del c.d.

Dettagli

DLGS 4.3.2015 n. 23 : IL LICENZIAMENTO NEL CONTRATTO «A TUTELE CRESCENTI»

DLGS 4.3.2015 n. 23 : IL LICENZIAMENTO NEL CONTRATTO «A TUTELE CRESCENTI» DLGS 4.3.2015 n. 23 : IL LICENZIAMENTO NEL CONTRATTO «A TUTELE CRESCENTI» A cura dello studio legale Alberto Guariso Livio Neri Aggiornamento al 06.03.2015 A chi si applica il nuovo regime? 1) A tutti

Dettagli

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi lexform.it II.1 IL VECCHIO E IL NUOVO ARTICOLO 18 S.L.. In quali casi si applica il nuovo procedimento giudiziario specifico? In

Dettagli

IL NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI? A CURA DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO CGIL VENETO

IL NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI? A CURA DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO CGIL VENETO JOBS ACT IL NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI? A CURA DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO CGIL VENETO CAMPO DI APPPLICAZIONE NEL CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO LE NUOVE ASSUNZIONI

Dettagli

RIEPILOGO COMPLETO SU: TUTELE CRESCENTI E LICENZIAMENTO

RIEPILOGO COMPLETO SU: TUTELE CRESCENTI E LICENZIAMENTO Aggiornamento Aprile 2015 Allegato1 RIEPILOGO COMPLETO SU: CRESCENTI E LICENZIAMENTO Con la presente desideriamo informare che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del del D.Lgs. n. 23 del 04.03.2015

Dettagli

Commi 1, 2 e 3: tutela reintegratoria piena o forte

Commi 1, 2 e 3: tutela reintegratoria piena o forte Commi 1, 2 e 3: tutela reintegratoria piena o forte Licenziamento nullo perché discriminatorio intimato in concomitanza del matrimonio intimato in concomitanza della gravidanza, fruizione del congedo di

Dettagli

10. LICENZIAMENTI INDIVIDUALI di Mauro Soldera

10. LICENZIAMENTI INDIVIDUALI di Mauro Soldera 10. di Mauro Soldera La Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) interviene in maniera significativa sulla disciplina dei licenziamenti individuali regolamentati dall art. 18 della Legge n. 300/1970 (Statuto

Dettagli

Jobs Act. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI

Jobs Act. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Jobs Act. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Nell'ambito del riordino delle forme contrattuali, è stato introdotto

Dettagli

Licenziamenti e Riforma Fornero

Licenziamenti e Riforma Fornero Licenziamenti e Riforma Fornero La legge n. 92/2012 un anno dopo Messina, 25.10.13 1 Il nuovo art. 18 La tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo Reintegra e risarcimento pieno (5 min)

Dettagli

JOBS ACT. Riforma del diritto del lavoro promossa ed attuata dal governo Renzi e identificata con una serie di norme approvate tra il 2014 e il 2015.

JOBS ACT. Riforma del diritto del lavoro promossa ed attuata dal governo Renzi e identificata con una serie di norme approvate tra il 2014 e il 2015. JOBS ACT Riforma del diritto del lavoro promossa ed attuata dal governo Renzi e identificata con una serie di norme approvate tra il 2014 e il 2015. STUDIO LEGALE FERRIERI Greta Ramella Alessandra Napetti

Dettagli

Le tutele per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo

Le tutele per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo LA N ORMATIVA IN MATERIA DI LICENZIAMENTI INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 183/2014 E DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 23/2015 Le tutele per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo previste dalla legge n.

Dettagli

Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati

Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati Oggetto: JOB ACT Contratto a tutele crescenti. Borgo San Lorenzo, lì 03/04/2015 Alla Clientela in indirizzo Il Governo ha approvato definitivamente il D.Lgs. 23/2015 che introduce nel nostro ordinamento

Dettagli

Circolare N. 46 del 26 Marzo 2015

Circolare N. 46 del 26 Marzo 2015 Circolare N. 46 del 26 Marzo 2015 Tutele crescenti: quali regimi si applicano in caso di licenziamento? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Dettagli

JOB ACT 2015 Guida sintetica I nuovi licenziamenti AVV.TO PIERCARLO ANTONELLI AVVOCATI ASSOCIATI FRANZOSI - DAL NEGRO - SETTI

JOB ACT 2015 Guida sintetica I nuovi licenziamenti AVV.TO PIERCARLO ANTONELLI AVVOCATI ASSOCIATI FRANZOSI - DAL NEGRO - SETTI JOB ACT 2015 Guida sintetica I nuovi licenziamenti 1 LA LEGGE DELEGA Il provvedimento noto come Jobs Act, approvato dal parlamento su iniziativa del governo Renzi, è una legge delega (L. 10 dicembre 2014

Dettagli

IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI (*)

IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI (*) IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI (*) Foto dal sito www.nonsprecare.it (*) Fonte: Confagricoltura Nazionale Sommario Introduzione... 4 L ambito di applicazione: nuove assunzioni...

Dettagli

CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 24.03.2015. Area Consulenza del Lavoro

CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 24.03.2015. Area Consulenza del Lavoro CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 24.03.2015 Area Consulenza del Lavoro SOMMARIO: Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015 (Pag.2) Contratto

Dettagli

Il contratto a tutele crescenti

Il contratto a tutele crescenti Il contratto a tutele crescenti Giampiero Falasca giampiero.falasca@dlapiper.com L impianto della riforma Servizi per agevolare la ricerca di una nuova occupazione Incentivi per assunzioni stabili Meno

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

JOBS ACT: IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI: CAMPO DI APPLICAZIONE.

JOBS ACT: IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI: CAMPO DI APPLICAZIONE. DIPARTIMENTO DIRITTO DEL LAVORO APRILE 2015 JOBS ACT: IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI: CAMPO DI APPLICAZIONE. Il 20 febbraio u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva

Dettagli

Sgravi Contributivi per Nuove Assunzioni e nuove disposizioni in tema di Contratto del Lavoro

Sgravi Contributivi per Nuove Assunzioni e nuove disposizioni in tema di Contratto del Lavoro a Tutti i Clienti Loro sedi Oggetto: Sgravi Contributivi per Nuove Assunzioni e nuove disposizioni in tema di Contratto del Lavoro Tra la fine del 2014 e l inizio del 2015 sono state introdotte importanti

Dettagli

CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI. Ferrara, 09.12.2015

CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI. Ferrara, 09.12.2015 CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI Ferrara, 09.12.2015 Il d. lgs. n. 23 del 2015 di attuazione della legge delega n. 183 del 2014 ha introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 36/2015 Marzo/9/2015 (*) Napoli 17 Marzo 2015 Tanto tuonò che piovve!!!! Arrivano le tutele crescenti. I nuovi assunti dal 7 marzo scorso

Dettagli

Direzione Territoriale del Lavoro di Padova Direttore Dott.ssa Rosanna Giaretta

Direzione Territoriale del Lavoro di Padova Direttore Dott.ssa Rosanna Giaretta 09.09.2015 Direzione Territoriale del Lavoro di Padova Direttore Dott.ssa Rosanna Giaretta U.O. Relazioni Sindacali e Conflitti di Lavoro Dott.ssa Giulia De Paola Il presente lavoro, che non ha alcuna

Dettagli

IL NUOVO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

IL NUOVO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE IL NUOVO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE Avv. Ernesto Vitiello 1 IL D.LGS. N. 23 DEL 4 MARZO 2015 Tale decreto ha dato corpo, per quanto riguarda i licenziamenti, ai principi programmatici di cui alla lettera

Dettagli

JOBS ACT E LA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

JOBS ACT E LA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI JOBS ACT IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E LA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI Convegno «JOBS ACT La riforma del lavoro come funzione e cosa cambia» Padova, martedì 31 marzo 2015 COSA CAMBIA? INTRODUZIONE

Dettagli

CAPITOLO 5 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

CAPITOLO 5 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Capitolo 5 - CAPITOLO 5 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO L art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015 disciplina il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (c.d. licenziamento economico), giustificato

Dettagli

Incentivi alle assunzioni

Incentivi alle assunzioni Incentivi alle assunzioni Principali incentivi alle assunzioni Esonero contributivo Legge Stabilità 2015 Bonus Garanzia Giovani Incentivo donne e over 50 Incentivo iscritti liste mobilità indennizzata

Dettagli

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI. Avv. Luca Negrini l.negrini@studionvn.it

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI. Avv. Luca Negrini l.negrini@studionvn.it IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Avv. Luca Negrini l.negrini@studionvn.it IL CAMPO DI APPLICAZIONE Operai, impiegati e quadri assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dopo l entrata

Dettagli

Come sta cambiando il diritto del lavoro: leggi e giurisprudenza. Bergamo, 11 giugno 2015

Come sta cambiando il diritto del lavoro: leggi e giurisprudenza. Bergamo, 11 giugno 2015 Come sta cambiando il diritto del lavoro: leggi e giurisprudenza Bergamo, 11 giugno 2015 Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Confronto tra Riforma Fornero e Jobs Act IL JOBS

Dettagli

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO EFFETTUATE NEL 2015. Raggruppamento Schio-Thiene 11 febbraio 2015

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO EFFETTUATE NEL 2015. Raggruppamento Schio-Thiene 11 febbraio 2015 ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO EFFETTUATE NEL 2015 Raggruppamento Schio-Thiene 11 febbraio 2015 LE FONTI NORMATIVE ED AMMINISTRATIVE Legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge

Dettagli

Il decreto legislativo n.23 del 4 marzo 2015. Avv. Prof. Francesco Rotondi LABLAW Studio Legale

Il decreto legislativo n.23 del 4 marzo 2015. Avv. Prof. Francesco Rotondi LABLAW Studio Legale Il decreto legislativo n.23 del 4 marzo 2015 Avv. Prof. Francesco Rotondi LABLAW Studio Legale Art. 4 Vizi formali e procedurali 1. Nell ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del

Dettagli

Per accedere al beneficio contributivo inserire il codice INPS 6Y accedendo al Cassetto previdenziale aziende.

Per accedere al beneficio contributivo inserire il codice INPS 6Y accedendo al Cassetto previdenziale aziende. ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NEL 2015 (legge 190/2014 - Legge di Stabilità 2015; Circ. Inps n.17/2015) Per accedere al beneficio contributivo inserire

Dettagli

Jobs Act 1 & 2. Confindustria Bergamo. 5 febbraio 2015. Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015

Jobs Act 1 & 2. Confindustria Bergamo. 5 febbraio 2015. Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 Jobs Act 1 & 2 Confindustria Bergamo 5 febbraio 2015 Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo Le linee generali e il campo di applicazione della riforma Le linee generali

Dettagli

JOBS ACT Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

JOBS ACT Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti JOBS ACT Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti A cura del Sito Web Servizio Coordinamento Centri per l Impiego Città Metropolitana di Torino 27 luglio 2015 DEFINIZIONE Il contratto a tempo

Dettagli

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Pagina 1 di 6 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00037)

Dettagli

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE QUESITI FORUM LAVORO 2015 * * * IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE Licenziamenti economici e la nuova conciliazione volontaria 1) Il licenziamento illegittimo motivato per il superamento del periodo di comporto

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,

Dettagli

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in

Dettagli

Studio Consulenza del Lavoro Bonet Lepschy & Associati

Studio Consulenza del Lavoro Bonet Lepschy & Associati Mestre, 17 marzo 2015 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2015 1. LEGGE DI STABILITA 2015 Assunzioni a tempo indeterminato; 2. CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI disciplina del licenziamento; 3. RIFORMA

Dettagli

www.asarva.org guida pratica alle agevolazioni alle assunzioni In vigore al gennaio 2015 CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE

www.asarva.org guida pratica alle agevolazioni alle assunzioni In vigore al gennaio 2015 CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE www.asarva.org guida pratica alle agevolazioni alle assunzioni In vigore al gennaio 2015 In appendice al Convegno: Jobs Act del 4 marzo 2015 Gli incentivi alle assunzioni» INCENTIVO: Esonero Triennale

Dettagli

COME CAMBIA IL DIRITTO DEL LAVORO

COME CAMBIA IL DIRITTO DEL LAVORO COME CAMBIA IL DIRITTO DEL LAVORO DALLA LEGGE FORNERO ALLE TUTELE CRESCENTI Redatto da Ufficio Legale FLESSIBILITà IN USCITA IL NUOVO ART.18 Le disposizioni sotto riportate rientrano in un decreto attuativo

Dettagli

LA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO E L ART.18 STATUTO DEI LAVORATORI. Prima e dopo la Legge Fornero e il Jobs Act

LA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO E L ART.18 STATUTO DEI LAVORATORI. Prima e dopo la Legge Fornero e il Jobs Act LA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO E L ART.18 STATUTO DEI LAVORATORI Prima e dopo la Legge Fornero e il Jobs Act L art. 18 dello Statuto dei Lavoratori è stato radicalmente modificato negli ultimi tre anni,

Dettagli

JOBS ACT I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI E IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

JOBS ACT I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI E IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI NEWSLETTER n. 21 16 marzo 2015 JOBS ACT I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI E IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI RIFERIMENTI: Legge 10 dicembre 2014 n.183 Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22 Decreto Legislativo

Dettagli

contratto a tutele crescenti e licenziamenti

contratto a tutele crescenti e licenziamenti 16/02/15 contratto a tutele crescenti e licenziamenti 13 febbraio 2015 relatore: sarah barutti s.barutti@spolverato.com www.spolverato.com CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Il 24 dicembre 2014 il Consiglio

Dettagli

ASpI Assicurazione Sociale per l Impiego

ASpI Assicurazione Sociale per l Impiego 11. ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO di Barbara Buzzi Dal 1 gennaio 2013 è istituita una nuova prestazione di sostegno al reddito (Assicurazione Sociale per l Impiego ASpI) che sostituisce le attuali

Dettagli

L ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL 2015

L ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL 2015 L ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL 2015 di 1 Con il comma 118 e ss. della Legge di Stabilità 2015 2, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, viene introdotto

Dettagli

VITALE & ASSOCIATI, Studio legale e di consulenza del lavoro

VITALE & ASSOCIATI, Studio legale e di consulenza del lavoro Art. 1 Campo di applicazione Applicabile anche ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

JOBS ACT IN PROGRESS Diritti dei lavoratori e occupazione nella riforma del mercato del lavoro

JOBS ACT IN PROGRESS Diritti dei lavoratori e occupazione nella riforma del mercato del lavoro JOBS ACT IN PROGRESS Diritti dei lavoratori e occupazione nella riforma del mercato del lavoro Decreto Poletti marzo 2014 I parte Jobs Act Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 Delega lavoro DECRETO LEGISLATIVO

Dettagli

Gli Approfondimenti della Fondazione Studi

Gli Approfondimenti della Fondazione Studi ANNO 2015 Gli Approfondimenti della Fondazione Studi Approfondimento del 04.06.2015 ESONERO CONTRIBUTIVO E CUMULABILITÀ CON IL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI La Legge di Stabilità, per l anno 2015, ha introdotto,

Dettagli

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL D.GLS.N. 81-2015 LE NOVITÀ

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL D.GLS.N. 81-2015 LE NOVITÀ IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL D.GLS.N. 81-2015 LE NOVITÀ Avv. Prof. Giuseppe Pellacani Presidente CesLaR 1 ENTRATA IN VIGORE Pur in mancanza di una previsione analoga a quella dell art. 2-bis della

Dettagli

JOBS ACT Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

JOBS ACT Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti JOBS ACT Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti A cura del Sito Web Servizio Coordinamento Centri per l Impiego Città Metropolitana di Torino 18 Marzo 2015 INTRODUZIONE In data 6 marzo 2015

Dettagli

Piacenza, 09 marzo 2015 Alle Cooperative in indirizzo

Piacenza, 09 marzo 2015 Alle Cooperative in indirizzo SERVIZIO SINDACALE Piacenza, 09 marzo 2015 Alle Cooperative in indirizzo Prot. n. 33 Oggetto: Modifiche alle norme sui licenziamenti Il primo pacchetto di norme emanate ai sensi della Legge 183/2014, il

Dettagli

I PRINCIPALI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

I PRINCIPALI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE PERSONE NON OCCUPATE NEI 6 MESI PRECEDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Tutti i datori di lavoro privati Tempo (a tutele crescenti) Riduzione del 40% dei contributi previdenziali a carico del datore

Dettagli

SACHSALBER GIRARDI HUBER Arbeitsrechtsberater Consulenti del lavoro

SACHSALBER GIRARDI HUBER Arbeitsrechtsberater Consulenti del lavoro ASPI (assicurazione sociale per l impiego) la nuova di disoccupazione In sintesi: La legge n.92/2012 (c.d. Riforma Fornero ) ha previsto l istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, della nuova assicurazione

Dettagli

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N.9 del 18.04.2012. LICENZIAMENTI INDIVIDUALI (artt. 13 e 14)

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N.9 del 18.04.2012. LICENZIAMENTI INDIVIDUALI (artt. 13 e 14) Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro N.9 del 18.04.2012 LICENZIAMENTI INDIVIDUALI (artt. 13 e 14) ART. 13 Modifiche alla legge 15 luglio 1966, n. 604 Forma e procedure del licenziamento

Dettagli

Prime riflessioni in materia di Jobs Act. Lomazzo, 4 Giugno 2015

Prime riflessioni in materia di Jobs Act. Lomazzo, 4 Giugno 2015 Prime riflessioni in materia di Jobs Act Lomazzo, 4 Giugno 2015 L incentivo a stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato La teoria delle tre leve La leva fiscale (deducibilità ai fini

Dettagli

RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI. Milano 29 ottobre 2015

RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI. Milano 29 ottobre 2015 RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI Milano 29 ottobre 2015 LEGGE N.300/1970 STATUTO DEI LAVORATORI - ART.18 MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 92/2012 : TUTELA REALE

Dettagli

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI Forma, motivazione, impugnazione (si applica a tutti i datori di lavoro) FORMA: è necessaria la forma scritta (art. 2, Legge n. 604/1966). Il licenziamento orale è sanzionato con la tutela reintegratoria

Dettagli

Il licenziamento disciplinare alla luce del Jobs act

Il licenziamento disciplinare alla luce del Jobs act Milano, 15 dicembre 2014 Il licenziamento disciplinare alla luce del Jobs act Presentazione a «Tutto Lavoro» Avv. Angelo Zambelli Licenziamento disciplinare espressione del potere disciplinare del datore

Dettagli

JOBS ACT. 9 febbraio 2015, Ancona. Dott. Stefano Carotti Consulente del Lavoro I PRIMI DECRETI. LE NOVITA PRINCIPALI. www.an.camcom.gov.

JOBS ACT. 9 febbraio 2015, Ancona. Dott. Stefano Carotti Consulente del Lavoro I PRIMI DECRETI. LE NOVITA PRINCIPALI. www.an.camcom.gov. JOBS ACT I PRIMI DECRETI. LE NOVITA PRINCIPALI 9 febbraio 2015, Ancona Dott. Stefano Carotti Consulente del Lavoro www.an.camcom.gov.it 1 IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Nonostante

Dettagli

Esonero contributivo triennale assunti a tempo indeterminato

Esonero contributivo triennale assunti a tempo indeterminato OBIETTIVO: Al fine di promuovere forme di occupazione stabile Incentivo all occupazione DESTINATARI: Datori di lavoro privati e, sub condicione, agricoli. imprenditori, non imprenditori (Associazioni,

Dettagli

Il contratto a tutele crescenti

Il contratto a tutele crescenti Il contratto a tutele crescenti Giampiero Falasca giampiero.falasca@dlapiper.com Cos'è il contratto a "tutele crescenti"? Cos è Sgravi per assunzioni a tempo indeterminato nel 2015 Riforma dei licenziamenti

Dettagli

CAPITOLO PRIMO LICENZIAMENTI INDIVIDUALI: PRINCIPI GENERALI

CAPITOLO PRIMO LICENZIAMENTI INDIVIDUALI: PRINCIPI GENERALI INDICE CAPITOLO PRIMO LICENZIAMENTI INDIVIDUALI: PRINCIPI GENERALI 1. Evoluzione storico-giuridica delle principali fonti normative del licenziamento individuale... pag. 9 2. I requisiti formali del licenziamento:

Dettagli

TRIENNALE PER NEOASSUNTI A

TRIENNALE PER NEOASSUNTI A ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE PER NEOASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO NEL 2015 (legge di stabilità 2015 Circ. Inps 17/2015) DEFINIZIONE - Incentivo all occupazione per i contratti indeterminati - Non costituisce

Dettagli

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014 Regole per la gestione dello stato di disoccupazione In vigore dal 1 gennaio 2014 Stato di disoccupazione Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole per la gestione dello stato di disoccupazione,

Dettagli

Confprofessionilavoro pubblica una tabella con gli incentivi - attualmente in vigore - in materia di assunzione.

Confprofessionilavoro pubblica una tabella con gli incentivi - attualmente in vigore - in materia di assunzione. Confprofessionilavoro pubblica una tabella con gli incentivi - attualmente in vigore - in materia di assunzione. INCENTIVO DESTINATARI Giovani (l.99/2013) L incentivo è pari: -ad 1/3 della retribuzione

Dettagli

ESONERO CONTRIBUTIVO 2016. A cura del Sito Web Servizio Coordinamento Centri per l Impiego Città Metropolitana di Torino 1 gennaio 2016

ESONERO CONTRIBUTIVO 2016. A cura del Sito Web Servizio Coordinamento Centri per l Impiego Città Metropolitana di Torino 1 gennaio 2016 ESONERO CONTRIBUTIVO 2016 A cura del Sito Web Servizio Coordinamento Centri per l Impiego Città Metropolitana di Torino 1 gennaio 2016 INTRODUZIONE Il Servizio Coordinamento Centri per l'impiego pubblica

Dettagli

JOBS ACT : L. 183/14 (entrata in vigore il 16.12.2014)

JOBS ACT : L. 183/14 (entrata in vigore il 16.12.2014) Novità della L.183/2014 «JOBS ACT» E «CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI» DECRETI DELEGATI JOBS ACT : L. 183/14 (entrata in vigore il 16.12.2014) 1) Flessibilità in uscita: CONTRATTO A

Dettagli

3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di Andrea Morzenti

3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di Andrea Morzenti 3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di Andrea Morzenti La normativa sul contratto di lavoro a tempo determinato è contenuta nel Decreto Legislativo n. 368 del 2001, decreto attuativo della Direttiva Comunitaria

Dettagli

JOBS ACT Legge n. 183 del 10 dicembre 2014

JOBS ACT Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 JOBS ACT Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 SINTESI DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO nel DECRETO RECANTE LA DISCIPLINA ORGANICA DEI CONTRATTI DI LAVORO Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 Con riferimento

Dettagli

JOBS ACT. Norme in materia di lavoro. Milano, 24 marzo 2015. Relatore: Pierluigi Brigante. Studio Brigante

JOBS ACT. Norme in materia di lavoro. Milano, 24 marzo 2015. Relatore: Pierluigi Brigante. Studio Brigante JOBS ACT Norme in materia di lavoro Milano, 24 marzo 2015 Relatore: Pierluigi Brigante Finalità Jobs Act Incremento occupazionale Riduzione tipologie contrattuali Eliminazione precariato Regole di entrata

Dettagli

Al Comitato di Presidenza Al Consiglio Direttivo Alla Commissione Legale Alla Commissione Sindacale Alle Associazioni Territoriali

Al Comitato di Presidenza Al Consiglio Direttivo Alla Commissione Legale Alla Commissione Sindacale Alle Associazioni Territoriali Roma, 9 marzo 2015 Al Comitato di Presidenza Al Consiglio Direttivo Alla Commissione Legale Alla Commissione Sindacale Alle Associazioni Territoriali Circolare n. 38/2015 Oggetto: Jobs Act - Contratto

Dettagli

SCHEDA DI SINTESI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO DAL 7 marzo 2015 (*)

SCHEDA DI SINTESI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO DAL 7 marzo 2015 (*) SCHEDA DI SINTESI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO DAL 7 marzo 2015 (*) (*) Le seguenti disposizioni si applicano anche nei casi di conversione, successiva al 7 marzo 2015, di contratto

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 83 del 13 Giugno 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Indennità ASPI anche per i soci lavoratori delle cooperative Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012 Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012 La riforma del lavoro Legge 28 giugno 2012, n. 92 Flessibilità

Dettagli

Modifiche alle norme sui licenziamenti introdotte dalla legge 92/2012

Modifiche alle norme sui licenziamenti introdotte dalla legge 92/2012 A tutti i clienti luglio 2012 Modifiche alle norme sui licenziamenti introdotte dalla legge 92/2012 Novità in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo(ragioni inerenti all'attività produttiva,

Dettagli

JOBS ACT il punto sullo stato di attuazione della riforma

JOBS ACT il punto sullo stato di attuazione della riforma JOBS ACT il punto sullo stato di attuazione della riforma Avv. Sergio Passerini Avv. Evangelista Basile Studio legale Ichino - Brugnatelli e Associati Varese, 16 marzo 2015 I testi della riforma Decreto

Dettagli

LE GUIDE DELLA FABI IL JOBS ACT IN PILLOLE

LE GUIDE DELLA FABI IL JOBS ACT IN PILLOLE LE GUIDE DELLA FABI 1 IL JOBS ACT IN PILLOLE Il Consiglio dei Ministri venerdì 20 febbraio, ha approvato i Decreti attuativi del Jobs Act, la Riforma del lavoro. In sintesi riassumiamo i punti più salienti

Dettagli

IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO DIRITTO DEL LAVORO

IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO DIRITTO DEL LAVORO Convegno Fondazione Giuseppe Pera Lucca, 26 giugno 2015 Associato di diritto del lavoro Università di Pisa IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO DIRITTO DEL LAVORO Il campo di applicazione del nuovo diritto

Dettagli

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto

Dettagli

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO (ART. 1 comma 42 ) 1) LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO (nullità) (anche licenziamento intimato in forma orale) applicabile a prescindere

Dettagli

Provincia di Cagliari Provincia de Casteddu. SETTORE LAVORO Servizio Mobilità e vertenze collettive L Istituto della mobilità

Provincia di Cagliari Provincia de Casteddu. SETTORE LAVORO Servizio Mobilità e vertenze collettive L Istituto della mobilità Provincia di Cagliari Provincia de Casteddu SETTORE LAVORO Servizio Mobilità e vertenze collettive L Istituto della mobilità 1 Per informazioni SETTORE LAVORO Servizio Mobilità Via Giudice Guglielmo 09131

Dettagli

Incentivi alle assunzioni, politiche attive e NASpI

Incentivi alle assunzioni, politiche attive e NASpI Incentivi alle assunzioni, politiche attive e NASpI Dott. Salvatore Vitiello Consulente del lavoro Convegno «La riforma del lavoro - Jobs Act. COSA CAMBIA DAVVERO» Milano, 24 marzo 2015 www.hrcapital.it

Dettagli

Jobs Act : Atto II Dallo sgravio contributivo alle tutele crescenti

Jobs Act : Atto II Dallo sgravio contributivo alle tutele crescenti www.consulentelavoropaghe.com Jobs Act : Atto II Dallo sgravio contributivo alle tutele crescenti DL. 34/2014 I ATTO del JOBS ACT con la modifica dei contratti a tempo determinato e modifiche al contratto

Dettagli

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014 OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI ** PENSIONI LIQUIDATE* 1^ SALVAGUARDIA

Dettagli

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall

Dettagli

Legge 11 maggio 1990, n. 108 (Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108)

Legge 11 maggio 1990, n. 108 (Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108) Legge 11 maggio 1990, n. 108 (Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108) Disciplina dei licenziamenti individuali Articolo 1 - Sostituzione dei primi due commi dell'art. 18 L. 300/1970 Articolo 2 - Applicazioni

Dettagli