COMUNE Dl LEGNAGO (Provincia di Verona) UFFICIO TECNICO SETTORE 3
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1 COMUNE Dl LEGNAGO (Provincia di Verona) UFFICIO TECNICO SETTORE 3 SERVIZIO I URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DELLE SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI OBLAZIONE PREVISTE DALL ARTICOLO 37 DEL D.P.R. 380/2001 IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni previste dall articolo 37 del D.P.R. 380/2001 1
2 SOMMARIO: 1 SCOPO DEI CRITERI pag. 3 2 AMBITO Dl APPLICAZIONE pag. 3 3 AUMENTO Dl VALORE VENALE DELL IMMOBILE pag. 3 4 MODALITÀ Dl VALUTAZIONE pag. 3 5 SUPERFICIE CONVENZIONALE pag. 4 6 COEFFICIENTE Dl RETTIFICA pag. 4 7 VALORE UNITARIO Dl RIFERIMENTO pag. 5 8 CALCOLO DELL AUMENTO DEL VALORE VENALE pag. 5 9 CALCOLO DELLA SANZIONE PER COMMA 1 pag CALCOLO DELLA SANZIONE PER COMMA 2 pag CALCOLO DELLA SANZIONE PER COMMA 3 pag CALCOLO DELLA SANZIONE PER COMMA 4 pag CALCOLO DELLA SANZIONE PER COMMA 5 pag. 7 Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni previste dall articolo 37 del D.P.R. 380/2001 2
3 1 - SCOPO DEI CRITERI 1. I criteri hanno lo scopo di stabilire regole oggettive ed univoche per la determinazione delle sanzioni amministrative di carattere edilizio previste dall articolo 37 Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità di cui al Titolo IV Vigilanza sull attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni 2 - AMBITO Dl APPLICAZIONE 1. La presente disciplina è applicabile nell esclusiva fattispecie della realizzazione abusiva di interventi subordinati a denuncia di inizio attività e segnalazione certificata di inizio attività, non riconducibili all elenco di cui agli articoli 6 e 10 del citato D.P.R. 380/2001, nonché alle varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. 3 - AUMENTO DI VALORE VENALE DELL IMMOBILE 1. L aumento di valore venale (AVV) dell immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive, su cui viene calcolata la sanzione, è determinato come differenza tra il valore venale attuale dell immobile a seguito della esecuzione delle opere (VA) ed il valore venale dell immobile prima dell esecuzione delle opere (VP), ed è riferito alla data di accertamento dell abuso. 2. Il valore venale di un immobile, o più propriamente il valore venale in comune commercio, è il valore teorico che lo stesso ha in un mercato di riferimento ideale che, in genere, viene individuato tramite un processo di stima; esso prescinde dal costo di costruzione (o realizzazione) del bene. 4 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE 1. Nel caso di un intervento abusivo realizzato in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell intervento, sia al momento della presentazione della domanda, l aumento di valore dell immobile viene valutato dall Agenzia del Territorio di Verona. 2. Negli altri casi, l aumento di valore dell immobile viene valutato in base a parametri finalizzati ad un equa graduazione dell importo della sanzione in funzione dell esecuzione abusiva delle opere, come segue: a. per ottenere il valore di mercato dell immobile si stabilisce di fare riferimento ai dati dell ultimo semestre disponibili al momento della determinazione della sanzione, tratti dall Osservatorio del Mercato Immobiliare (banca dati che l Agenzia del territorio, distinti in base all ubicazione dell immobile sul territorio comunale, alla destinazione d uso, allo stato di conservazione ed alla tipologia edilizia, rende disponibile in rete all indirizzo Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni previste dall articolo 37 del D.P.R. 380/2001 3
4 b. per la categoria catastale si stabilisce di fare riferimento all ultimo aggiornamento presso il N.C.E.U. in conseguenza degli interventi eseguiti, anche se essi non comportavano, di norma, una modificazione della rappresentazione grafica né delle parti comuni, né delle singole unità immobiliari, per cui, in caso di incremento della loro redditività, deve essere fatto produrre, da parte dei soggetti interessati, un atto di aggiornamento catastale ai sensi dell articolo 1, comma 336, della Legge 311/ SUPERFICIE CONVENZIONALE 1. La superficie convenzionale (SO) è quella dell intera unità immobiliare o, in caso di interventi parziali, della porzione di questa direttamente interessata dalle opere oggetto di sanzione, determinata in analogia con quanto previsto dall articolo 13 della Legge 392/1978 sull equo canone, ma valida anche per gli immobili non adibiti ad uso abitazione, sommando i seguenti elementi: a. l intera superficie dell unità immobiliare interessata dagli abusi; b. il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; c. il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; d. il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; e. il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell immobile in godimento esclusivo; f. il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell unità immobiliare. 2. E detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1, Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. L elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a). 4. Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti: a. 1,00 per l unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70; b. 1,10 per l unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70 c. 1,20 per l unità immobiliare inferiore a metri quadrati La superficie convenzionale viene poi rettificata in base ai parametri indicati al successivo articolo 6, in funzione delle caratteristiche degli interventi eseguiti sull immobile, e previsti nel prospetto di calcolo allegato al presente documento. 6 - COEFFICIENTE DI RETTIFICA 1. il coefficiente di rettifica (CR) della superficie convenzionale indicata al precedente articolo 5 è il coefficiente che deve essere applicato al Valore di Mercato Medio tratto dalla banca dati dell Osservatorio del Mercato Immobiliare di cui al precedente articolo 4, in funzione della tipologia di intervento eseguito. 2. il coefficiente di rettifica (CR) viene graduato in misura decrescente in funzione della rilevanza delle Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni previste dall articolo 37 del D.P.R. 380/2001 4
5 opere sanzionate, in modo da determinare il valore che si assume per definire l aumento di valore venale (AVV) dell immobile in relazione all abuso effettuato. 3. I coefficienti di rettifica sono i seguenti: a. alla Nuova Edificazione si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 10%; b. alla Ristrutturazione Edilizia consistente nella demolizione con fedele ricostruzione degli edifici (intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l adeguamento alla normativa antisismica) si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 40%; c. alla Ristrutturazione Edilizia consistente nella demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, con loro ricostruzione nella stessa quantità, o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza, si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 60%; d. alla Ristrutturazione Edilizia consistente nelle addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze, si attribuisce una percentuale di abbattimento pari all 80%; e. al Restauro e Risanamento Conservativo si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 90%; f. alla Manutenzione Straordinaria si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 95%. 7 - VALORE UNITARIO Dl RIFERIMENTO 1. Il valore unitario di riferimento (VUR) è il prodotto del Valore di Mercato Medio tratto dalla banca dati dell Osservatorio del Mercato Immobiliare di cui al precedente articolo 4 per il coefficiente di rettifica (CR) di cui al precedente articolo 6. 8 CALCOLO DELL AUMENTO DEL VALORE VENALE 1. L aumento di valore venale (AVV) dell immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive è il prodotto del valore unitario di riferimento (VUR) di cui al precedente articolo 7 per la superficie convenzionale (SO) di cui al precedente articolo 5. 9 CALCOLO DELLA SANZIONE PER COMMA 1 1. Il comma 1 dell articolo 37 del D.P.R. 380/2001 prevede che la realizzazione di interventi edilizi di cui all articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell aumento del valore venale dell immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516,00 euro. 2. Pertanto, per abusi edilizi riconducibili al comma 1 dell articolo 37 del D.P.R. 380/2001 la sanzione pecuniaria è pari al doppio dell aumento del valore venale dell immobile di cui al precedente articolo 8 e comunque in misura non inferiore a 516,00 euro. Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni previste dall articolo 37 del D.P.R. 380/2001 5
6 10 CALCOLO DELLA SANZIONE PER COMMA 2 1. Il comma 2 dell articolo 37 del D.P.R. 380/2001 prevede che quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l autorità competente a vigilare sull osservanza del vincolo (il Comune), salva l applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516,00 a ,00 euro. 2. Pertanto, per abusi edilizi riconducibili al comma 2 dell articolo 37 del D.P.R. 380/2001 la sanzione pecuniaria deve essere calcolata facendo riferimento all aumento del valore venale dell immobile di cui al precedente articolo 8 con la seguente formula: Importo sanzione = (AVV 5.000,00) x (10.329,00 516,00) / ( , ,00) + 516,00. Dove AVV è l aumento del valore venale. 11 CALCOLO DELLA SANZIONE PER COMMA 3 1. Il comma 3 dell articolo 37 del D.P.R. 380/2001 prevede che qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile (Centro Storico del P.R.G. del Comune di Legnago), il dirigente o il responsabile dell ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. 2.Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516,00 a ,00 euro di cui al comma Pertanto, per abusi edilizi riconducibili al comma 3 dell articolo 37 del D.P.R. 380/2001, qualora la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio non esprima il parere di competenza nei termini previsti per legge, il Responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia del Comune di Legnago ordina la restituzione in pristino o irroga la sanzione pecuniaria pari al doppio dell aumento del valore venale dell immobile di cui al precedente articolo 8 e comunque in misura non inferiore a 516,00 euro. 12 CALCOLO DELLA SANZIONE PER COMMA 4 1. Il comma 4 dell articolo 37 del D.P.R. 380/2001 prevede che ove l intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell abuso o il proprietario dell immobile possono ottenere la sanatoria dell intervento versando la somma, non superiore a 5.164,00 euro e non inferiore a 516,00 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all aumento di Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni previste dall articolo 37 del D.P.R. 380/2001 6
7 valore dell immobile valutato dall agenzia del territorio. 2. Pertanto, per abusi edilizi riconducibili al comma 4 dell articolo 37 del D.P.R. 380/2001 la sanzione pecuniaria deve essere calcolata facendo riferimento all aumento del valore venale dell immobile valutato dall Agenzia del Territorio di Verona con la seguente formula: Importo sanzione = (AVV 5.000,00 ) x (5.164,00 516,00)/( , ,00) + 516, CALCOLO DELLA SANZIONE PER COMMA 5 1. Il comma 5 dell articolo 37 del D.P.R. 380/2001 prevede che, fermo restando quanto previsto dall articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516,00 euro. Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni previste dall articolo 37 del D.P.R. 380/2001 7
INDICE. Articolo 2 SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL ART. 24, COMMA 3, E DALL ART. 25, COMMA 1, DEL D.P.R. 380/2001
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