REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI EMISSIONE ACUSTICA AMBIENTALE DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL APERTO APRILE 2012

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1 DIRETTIVA 2000/14/CE REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI EMISSIONE ACUSTICA AMBIENTALE DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL APERTO APRILE 2012 INDICE 1 - Generalità Applicabilità Iter di certificazione Richiesta di valutazione di conformità Avvio dell iter di certificazione Documentazione tecnica Procedura di valutazione Sorveglianza Obblighi del fabbricante Obblighi di ITALCERT Marcatura CE Archiviazione Informativa ai sensi del D.lgs. 196/ Informativa ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i Ricorsi Reclami Aggiornamento del regolamento...5 Allegato A - Prove di misurazione dell emissione sonora...6 Allegato B - Attrezzature di prova...6 Rev. Sintesi delle modifiche Redazione Verifica Approvato Aprile 2012 Revisione completa Ida Schillaci Resp. Direttiva 2000/14/CE Flavio Banfi Direttore Tecnico Roberto Cusolito Direttore Generale

2 pag. 2 di Generalità Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da ITALCERT S.r.l. (di seguito denominata "ITALCERT") per la gestione delle attività di certificazione effettuate per la gestione delle attività di valutazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all aperto. Per quanto non specificatamente espresso nel presente Documento si faccia riferimento a quanto contenuto nella Direttiva 2000/14/CE e s.m.i. e nei relativi allegati. 2 - Applicabilità Il presente Documento si applica a tutte le macchine e attrezzature presenti nell Allegato I e alle attività di valutazione CE di conformità descritte negli allegati VI, VII e VIII della Direttiva 2000/14/CE per le quali ITALCERT è autorizzato come Organismo Notificato dal Ministero delle attività produttive. 3 - Iter di certificazione 3.1 Richiesta di valutazione di conformità. Prima dell attivazione dell iter di certificazione il Fabbricante richiede a ITALCERT una valutazione tecnico-economica attraverso il Questionario Informativo che deve essere compilato almeno nelle seguenti parti oppure inviando le seguenti informazioni: nome ed indirizzo del Richiedente/Mandatario; nome ed indirizzo del Costruttore se diverso dal Richiedente/Mandatario; tipo secondo l Allegato I, descrizione e denominazione della macchina o attrezzatura di cui si chiede la valutazione di conformità; dati tecnici necessari per l identificazione della macchina o attrezzatura; procedura di valutazione di conformità richiesta con riferimento alla Direttiva 2000/14/CE; indirizzo dello Stabilimento ove è prodotta la macchina o attrezzatura; nome della persona incaricata dei contatti con ITALCERT. In caso di esito positivo del riesame dei dati forniti, ITALCERT emette un offerta economica, invia la domanda di certificazione e il presente regolamento. 3.2 Avvio dell iter di certificazione In caso di accettazione dell offerta predisposta, il Fabbricante trasmette a ITALCERT la Domanda di certificazione debitamente compilata. Alla domanda devono essere inoltre allegati: il presente regolamento controfirmato per accettazione; l offerta per l attività richiesta controfirmati per accettazione; la documentazione tecnica relativa all Allegato richiesto di cui al successivo par. 3.3; una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata ad altro organismo notificato. Laddove il Fabbricante affidi per la prima volta incarico a ITALCERT di certificazione il Fabbricante dovrà anche sottoscrivere per accettazione il presente Regolamento di Certificazione; in assenza di ciò l iter di certificazione non potrà essere avviato. 3.3 Documentazione tecnica Allegato VI controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici descrizione della macchina o attrezzatura; dati tecnici necessari ai fini dell identificazione della macchina e la definizione dell emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessarie alla loro comprensione; relazione tecnica sulle misurazioni del rumore condotte sulla macchina od attrezzatura secondo le prescrizioni previste dalla Direttiva 2000/14/CE; strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e la loro relazione con il livello di potenza sonora garantito; l'elenco dei mezzi di controllo e prova utilizzati nello Stabilimento del fabbricante al fine di garantire la conformità della macchina o attrezzatura alla documentazione tecnica presentata e alle prescrizioni previste dalla Direttiva 2000/14/CE; la nota informativa del fabbricante (manuale di istruzioni); i criteri per la marcatura CE, con indicazione della dimensione del carattere utilizzato e di tutte le marcature addizionali, simboli, numeri e pittogrammi utilizzati; la posizione della marcatura CE sulla macchina o attrezzatura; esempio di dichiarazione CE di conformità.

3 pag. 3 di 6 Allegato VII verifica dell esemplare unico descrizione della macchina o attrezzatura; dati tecnici necessari ai fini dell identificazione della macchina e la definizione dell emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessarie alla loro comprensione; la nota informativa del fabbricante (manuale di istruzioni); i criteri per la marcatura CE, con indicazione della dimensione del carattere utilizzato e di tutte le marcature addizionali, simboli, numeri e pittogrammi utilizzati; la posizione della marcatura CE sulla macchina o attrezzatura. esempio di dichiarazione CE di conformità. Allegato VIII garanzia di qualità totale descrizione della macchina o attrezzatura; dati tecnici necessari ai fini dell identificazione della macchina e la definizione dell emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessarie alla loro comprensione; relazione tecnica sulle misurazioni del rumore condotte sulla macchina od attrezzatura secondo le prescrizioni previste dalla Direttiva 2000/14/CE; strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e la loro relazione con il livello di potenza sonora garantito; la documentazione relativa al sistema qualità; la nota informativa del fabbricante (manuale di istruzioni); i criteri per la marcatura CE, con indicazione della dimensione del carattere utilizzato e di tutte le marcature addizionali, simboli, numeri e pittogrammi utilizzati; la posizione della marcatura CE sulla macchina o attrezzatura; esempio di dichiarazione CE di conformità. 3.4 Procedura di valutazione Allegato VI controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici Allegato VII verifica dell esemplare unico Un ispettore ITALCERT concorda con il richiedente il luogo ed esegue le prove di misurazione dell emissione sonora. La valutazione tecnica dei risultati delle prove e la verifica della conformità della macchina o attrezzatura alla documentazione tecnica presentata è affidata al Responsabile tecnico di sezione. Nel caso la macchina o attrezzatura è conforme ai requisiti della presente Direttiva, ITALCERT rilascia al richiedente un Certificato di conformità secondo quanto previsto all allegato X della Direttiva 2000/14/CE. Nel caso i risultati delle prove o la documentazione presentata non soddisfino le prescrizioni, ITALCERT ne informa il fabbricante fornendo le ragioni particolareggiate per il rifiuto al rilascio del Certificato di conformità CE. Allegato VIII garanzia di qualità totale La valutazione della documentazione tecnica (ad esclusione della documentazione relativa al sistema qualità) è affidata al Responsabile tecnico di sezione che prepara una Relazione di conformità della documentazione tecnica presentata alle prescrizioni previste dalla Direttiva 2000/14/CE. La valutazione della documentazione relativa al sistema qualità viene effettuata dal Responsabile della sezione sistema qualità che attiva la procedura di valutazione del sistema qualità del Fabbricante. Almeno uno dei membri del gruppo incaricato della valutazione deve avere esperienza in materia di valutazione delle tecnologie di macchine o attrezzature in questione. ITALCERT valuta che il sistema qualità del fabbricante garantisce la conformità delle macchine o attrezzature ai requisiti della Direttiva 2000/14/CE quando questo è conforme ai requisiti previsti dalla norma ISO Nel caso la documentazione presentata non soddisfi le prescrizioni previste dalla Direttiva 2000/14/CE, ITALCERT ne informa il fabbricante o il suo mandatario, fa eseguire le modifiche alla documentazione tecnica od eventualmente le prove ritenute necessarie. Nel caso il sistema qualità del fabbricante garantisce la conformità delle macchine o attrezzature ai requisiti della Direttiva 2000/14/CE e alla documentazione tecnica fornita, ITALCERT rilascia un Certificato di garanzia di qualità totale in accordo all allegato VIII della Direttiva 2000/14/CE.

4 pag. 4 di Sorveglianza Allegato VI valutazione da parte dell organismo notificato durante la produzione La sorveglianza può avvenire secondo una delle due seguenti metodologie a scelta del fabbricante: ITALCERT esegue un controllo della macchina o attrezzatura verificando la correttezza della marcatura, della dichiarazione di conformità e dei risultati delle verifiche e controlli effettuati dal fabbricante nel corso della produzione; in particolare vengono verificati gli strumenti tecnici applicati e i risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione al fine di determinare il livello di potenza sonora garantito. Se necessario, ITALCERT può effettuare prove di rumore al fine di verificare la correttezza dei dati forniti dal fabbricante o dal suo mandatario; ITALCERT esegue un controllo con prove di rumore su un adeguato campione della produzione finale della macchina o attrezzatura per verificare il mantenimento dei requisiti previsti dalla Direttiva 2000/14/CE; inoltre ITALCERT esegue una verifica della correttezza della marcatura e della dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario. Al termine di ogni sorveglianza ITALCERT rilascia al fabbricante o al suo mandatario un rapporto sull esito della sorveglianza effettuata. ITALCERT prevede un controllo periodico della produzione mediante visite presso la sede del fabbricante la cui frequenza viene stabilita e definita caso per caso in relazione alla numerosità dei prodotti oggetto di certificazione, in modo da poter assicurare di esaminare almeno una volta in un triennio tutte le macchine o attrezzature certificate. In linea di massima la frequenza potrà variare tra 12, 24 e 36 mesi. La frequenza delle visite di sorveglianza potrà inoltre essere ridotta nel caso in cui i risultati delle ispezioni riportino delle non conformità oppure il valore di potenza acustica misurato sia al limite rispetto al valore garantito indicato dalla direttiva, oltre che in base al volume di produzione annuale. Allegato VIII sorveglianza sotto la responsabilità dell organismo notificato ITALCERT verifica almeno annualmente che il fabbricante applichi correttamente il sistema qualità approvato e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate. 4 - Obblighi del fabbricante Il Fabbricante o il suo mandatario deve informare ITALCERT di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista, sulla macchina o attrezzatura certificata, comprese eventuali estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale. ITALCERT esamina tali modifiche e informa il Fabbricante o il suo mandatario se l esito delle verifiche e certificazioni effettuate rimane valido o se è necessario effettuare delle prove o verifiche addizionali che potranno eventualmente portare all emissione di nuovi certificati o relazioni di verifica. Il Fabbricante o il suo mandatario deve informare ITALCERT di qualsiasi modifica apportata al processo produttivo o al sistema qualità certificato. ITALCERT esamina tali modifiche ed effettua, se del caso, ispezioni presso il fabbricante per verificare la corretta applicazione delle modifiche introdotte. Il Fabbricante o il suo mandatario deve conservare, a disposizione delle autorità competenti, per 10 anni dalla data d immissione sul mercato della macchina o attrezzatura in questione tutta la documentazione tecnica e di sistema qualità utilizzata per la verifica della conformità alla Direttiva 2000/14/CE. 5 - Obblighi di ITALCERT ITALCERT deve comunicare agli altri Organismi Notificati le informazioni utili riguardanti le approvazioni di sistema qualità rilasciate o revocate; comunicare al Ministero delle attività produttive le informazioni riguardanti le macchine o attrezzature che sono risultate non conformi alle prescrizioni della Direttiva 2000/14/CE. ITALCERT si riserva il diritto di ritirare l autorizzazione alla marcatura CE di macchine o attrezzature che nel corso delle attività di sorveglianza risultino non conformi alle prescrizioni della Direttiva 2000/14/CE. 6 - Marcatura CE La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» ed è accompagnata dall indicazione del livello di potenza sonora garantito secondo il modello grafico riportato nell Allegato IV della direttiva 2000/14/CE. La marcatura CE di conformità e l indicazione del livello di potenza sonora garantito sono apposte sulla macchina o attrezzatura in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il periodo di vita presunta della macchina o attrezzatura stessa. È vietato apporre sulla macchina o attrezzatura marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sulla macchina o attrezzatura può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE e del livello di potenza sonora garantito. 7 - Archiviazione La documentazione emessa durante le attività di certificazione di cui al par. 3 è archiviata a cura del Responsabile gestionale di Sezione e tenuta a disposizione dell amministrazione di vigilanza per dieci anni dalla commercializzazione delle macchine o attrezzature. La documentazione utilizzata per la certificazione dei sistemi qualità è conservata a cura del Responsabile della sezione sistema qualità e tenuta a disposizione dell amministrazione di vigilanza per dieci anni dalla commercializzazione delle macchine o attrezzature.

5 pag. 5 di Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni i dati personali forniti dal Fabbricante a ITALCERT saranno trattati da ITALCERT al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali del Fabbricante è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l impossibilità per ITALCERT di dar corso ai medesimi rapporti. I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi ) vengono raccolti e trattati da ITALCERT con l esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati relativi ai prodotti (Fascicolo Tecnico ecc.) vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi imposti a ITALCERT in qualità di Ente Notificato; in tale ambito i dati potranno essere trasmessi agli Enti predisposti alla sorveglianza di ITALCERT. "Titolare" dei dati personali è ITALCERT S.r.l., con sede in Viale Sarca 336, Milano; ai sensi dell art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003 il Fabbricante può, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da ITALCERT, ad esempio al fine di richiederne l aggiornamento, la rettifica o l integrazione, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni di legge che vincolano ITALCERT in quanto Ente Notificato alla conservazione di determinate informazioni. 9 - Informativa ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. Nel caso in cui il luogo di esecuzione delle prove corrisponda con la sede operativa del fabbricante, l ispettore ITALCERT dovrà essere informato preventivamente circa eventuali rischi a cui potrebbe essere esposto durante il periodo di presenza in azienda o luogo previsto per l ispezione e relativamente alle procedure da seguire o attuare in caso di emergenza. ITALCERT si rende disponibile a fornire la documentazione inerente la sicurezza relativa alla propria società e al proprio personale Ricorsi Ricorso contro le decisioni di ITALCERT, con esposizione del proprio dissenso, può essere fatto dal Fabbricante entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte di ITALCERT. Il ricorso deve essere trasmesso mediante fax o mediante raccomandata. Per essere ammissibile, il ricorso deve: a) contenere una descrizione della decisione che viene contestata; b) contenere una chiara e dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso. Al ricevimento del ricorso ITALCERT comunica formalmente entro 7 giorni al ricorrente se il ricorso è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 60 giorni dal ricevimento del ricorso). I ricorsi ammissibili vengono valutati da un Comitato di Esperti, nominato dal Direttore di ITALCERT, indipendente rispetto al personale coinvolto nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del ricorso. Eventuali spese relative al ricorso sono a carico del Fabbricante, salvo il caso di accoglimento del ricorso Reclami Il Fabbricante cliente può presentare un reclamo a ITALCERT per le attività svolte nell ambito del presente regolamento. ITALCERT gestisce in modo formale ogni reclamo pervenuto in forma scritta (lettera, fax o ); i reclami giunti in forma verbale verranno gestiti in modo documentato se ritenuto opportuno. La gestione del reclamo prevede: a) risposta scritta (lettera, fax o ) entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, con l analisi del reclamo ed eventuali azioni previste per la sua gestione, con la relativa tempistica; b) risposta scritta (lettera, fax o ) al completamento delle azioni previste Aggiornamento del regolamento In caso di futuri aggiornamenti e modifiche del presente Regolamento ITALCERT renderà disponibile il nuovo documento sul sito nella sezione dedicata alla certificazione Macchine - Rumore e ne darà comunicazione al Fabbricante mediante fax, lettera raccomandata o . Il Fabbricante ha 60 giorni di tempo per comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia alla certificazione. Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del cliente, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio assenso. PER ACCETTAZIONE (data) (timbro e firma del Legale Rappresentante)

6 pag. 6 di 6 Allegato A - Prove di misurazione dell emissione sonora 1 - Generalità Il presente Allegato ha lo scopo di descrivere quanto è predisposto presso ITALCERT per la gestione delle prove effettuate per la misurazione dell emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all aperto, al fine del rilascio di un Certificato di conformità dell esemplare unico o al fine di effettuare verifiche di sorveglianza in accordo a quanto previsto dalla Direttiva 2000/14/CE e s.m.i. 2 - Luogo di esecuzione delle prove Le prove sono eseguite, sotto la responsabilità di ITALCERT, presso i propri laboratori o quelli dei propri consorziati e/o presso luoghi concordati con il fabbricante o il mandatario. 3 - Pianificazione ed esecuzione delle prove Le prove di rumore sono eseguite sulla specifica macchina o attrezzatura utilizzando i metodi e le norme tecniche specificate all art. 12 e nell allegato III della Direttiva 2000/14/CE. La pianificazione delle prove e l esito delle stesse è riportata su appositi "Rapporti Tecnici", predisposti da ITALCERT. Il rapporto identifica per tipo di macchina o attrezzatura: lo scopo della prova il riferimento all allegato III della Direttiva 2000/14/CE; le norme di riferimento utilizzate; l area di prova; le condizioni operative il risultato della prova. Nel caso in cui le modalità di prova previste nell allegato III della Direttiva 2000/14/CE o nelle norme tecniche in esso richiamate non siano sufficientemente chiare, possono essere emesse specifiche procedure di prova, redatte a cura del Responsabile tecnico di Sezione ed approvate dalla Direzione di ITALCERT. 4 - Registrazione dei risultati La registrazione dei risultati è fatta sul "Rapporto Tecnico" dall ispettore. Il rapporto è trasmesso al Responsabile tecnico di sezione per approvazione e per le successive attività previste nell'iter di certificazione. Allegato B - Attrezzature di prova 1 - Generalità Il presente Allegato ha lo scopo di descrivere quanto è predisposto presso ITALCERT per la gestione delle apparecchiature utilizzate per la misurazione dell emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all aperto, al fine di garantire che le apparecchiature siano correttamente impiegate, mantenute efficaci ed abbiano la precisione richiesta dalle norme applicabili. 2 - Apparecchiature e taratura Il Responsabile gestionale di sezione ha la responsabilità di verificare periodicamente che le apparecchiature per l effettuazione delle prove fonometriche siano in buono stato di conservazione secondo le istruzioni del fabbricante e, in particolare, di verificare che siano utilizzate solo da personale qualificato per il loro impiego. Le apparecchiature utilizzate sono controllate e verificate da ITALCERT e la relativa taratura viene affidata ad un centro SIT esterno con cadenza periodica stabilita. 3 - Condizioni di conservazione Il Responsabile gestionale di sezione ha la responsabilità di conservare i certificati di taratura della strumentazione utilizzata. Tali certificati possono essere richiesti in forma scritta delle Organizzazioni oggetto di verifica secondo la Direttiva 2000/14/CE.

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