Seminario Sicurezza nei prodotti e nei macchinari Università degli studi di Pisa 24 maggio 2012

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1 Seminario Sicurezza nei prodotti e nei macchinari Università degli studi di Pisa 24 maggio 2012 >Dott. Ing. Duccio Ghidetti

2 Vengono emanate dalla COMUNITA ECONOMICA EUROPEA per garantire un comune criterio di sicurezza e/o qualità del prodotto

3 Per prodotto, si intende qualsiasi prodotto destinato ai consumatori o suscettibile di essere utilizzato dai consumatori, fornito a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, di seconda mano o rimesso a nuovo (anche l energia viene considerata un prodotto)

4 PRODOTTO SICURO

5

6 LIBERA CIRCOLAZIONE UE RESPONSABILITA FABBRICANTE A VITA ANCHE PER USO SCORRETTO GARANZIA PER L UTENTE R.E.S SODDISFATTI

7 I prodotti possono essere immessi nel mercato e messi in servizio solo se rispettano i requisiti essenziali di sicurezza. Il Fabbricante deve effettuare un analisi per determinare quali rischi siano applicabili al prodotto in questione.

8 Sono specifiche tecniche approvate da un organismo europeo riconosciuto (CEN = Comitato europeo di normalizzazione; CENELEC = Comitato europeo di coordinamento delle norme elettrotecniche). In base ai regolamenti interni di questi organismi le norme europee devono essere recepite a livello nazionale e tutte le norme nazionali in conflitto con esse devono essere abrogate entro un determinato periodo di tempo.

9 Libera circolazione dei prodotti all interno della UE Armonizzazione delle leggi nazionali: La legislazione deve essere comune a tutti i Paesi, i quali obbligatoriamente sono tenuti a recepirla e a farla rispettare I requisiti essenziali di sicurezza - La Direttiva PED, alla stregua delle altre Direttive di prodotto non obbliga il Fabbricante a seguire una determinata normativa ma stabilisce dei requisiti essenziali di sicurezza che devono essere rispettati.

10 Direttiva BASSA TENSIONE - 73/23/CEE (LEGGE 791/77,D.L.VO 626/96 ) Direttiva RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE - 87/404/CEE (D.L.VO 311/91,D.L.VO 42/97 ) Direttiva GIOCATTOLI - 88/378/CEE Direttiva PRODOTTI DA COSTRUZIONE - 89/106/CEE (DPR 246/93 ) Direttiva COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA - 89/336/CEE (D.L.VO 476/92,D.L.VO 615/96 ) Direttiva DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - 89/686/CEE (D.L.VO 475/92,D.L.VO 10/97 ) Direttiva STRUMENTI DI PESATURA NON AUTOMATICI - 90/384/CEE Direttiva APPARECCHI A GAS - 90/396/CEE (DPR 661/96 ) Direttiva DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI - 90/385/CEE Direttiva CALDAIE ACQUA CALDA - 92/42/CE (DPR 660/96 ) Direttiva DISPOSITIVI MEDICI - 93/42/CEE Direttiva APPARECCHI USO IN ATMOSFERA ESPLOSIVA "ATEX" - 94/9/CE (DPR 126/98 prodotto, DLGS 233/03 sociale) Direttiva IMBARCAZIONI DA DIPORTO - 94/25/CE Direttiva ASCENSORI - 95/16/CE (DPR 162/99 ) Direttiva RECIPIENTI A PRESSIONE "PED" - 97/23/CE (D. Leg.vo del 25/02/2000 n.93) Direttiva MACCHINE - 98/37/CE (D.L.VO 459/96 ) Direttiva APP. RADIO E TELECOMUNICAZIONI - 99/05/CE (D.L.VO 269/01 )

11 Pressure Equipment Directive LA DIRETTIVA EUROPEA 97/23/CE È STATA RECEPITA IN ITALIA CON IL D. LGS DEL 25/2/2000 Data di applicazione obbligatoria 29/5/2002 in tutta l UE CAMPO DI APPLICAZIONE Attrezzature a pressione quali: Recipienti a pressione Tubazioni Accessori a pressione Dispositivi di sicurezza ed Insiemi a pressione Con pressione massima ammissibile PS > 0,5 bar

12 SCOPO Pressure Equipment Directive LA DIRETTIVA EUROPEA 97/23/CE È STATA RECEPITA IN ITALIA CON IL D. LGS DEL 25/2/2000 Data di applicazione obbligatoria 29/5/2002 in tutta l UE Un unico regolamento in tutta Europa Il libero movimento attraverso l Unione Europea Un adeguato livello di sicurezza Una forte responsabilizzazione del Fabbricante riguardo alla sicurezza

13 1) La libera circolazione dei prodotti 2) La armonizzazione delle leggi Nazionali 3) il nuovo approccio: requisiti essenziali di sicurezza ( R.E.S.) 4 ) Gli organismi notificati 5) Conformità garantita dalla marcatura CE

14 Le disposizioni del presente decreto si applicano alla Progettazione, alla Fabbricazione, e alla valutazione di Conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS > 0,5 bar Il Decreto recepito in Italia si compone di 22 Articoli e 7 Allegati Il cuore della Direttiva PED è l Allegato I dove vengono indicati i requisiti essenziali di sicurezza Obbligatori ai quali devono attenersi i fabbricanti delle attrezzature a pressione Obbligatoria da : 29/05/02

15 La Direttiva PED attua una classificazione delle attrezzature a pressione basata su: Tipo di attrezzatura (recipienti, tubazioni, generatori di vapore o accessori) Natura del fluido (pericoloso o non pericoloso) Stato fisico del fluido (gas o liquido) Livello di energia potenziale immagazzinabile (dipende dai valori di progetto di pressione e di volume, o pressione e dimensione nominale) TIPI DI FLUIDO GRUPPO 1 GRUPPO 2 Fluidi Pericolosi esplosivi infiammabili altamente tossici comburenti Fluidi non pericolosi tutti quelli che non rientrano nel gruppo 1 ASSEGNAZIONE TABELLE Gas Liquidi Categoria Fluidi { { Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 1 Gruppo 2 CALDAIE Accessori di sicurezza CATEGORIA IV RECIPIENTI TUBAZIONI Tabella 1 Tabella 2 Tabella 3 Tabella 4 Tabella 5 Tabella 6 Tabella 7 Tabella 8 Tabella 5 Accessori a pressione Da Tabella pertinente

16 1. Verificare se l attrezzatura rientra fra quelle soggette. 2. Effettuare l analisi dei rischi connessi all utilizzo a pressione della stessa. 3. Progettare l attrezzatura tenendo conto dell analisi dei rischi e applicando i Requisiti Essenziali di Sicurezza Individuare la categoria di rischio mediante l opportuna tabella dell allegato II; 4. Scegliere il modulo, o la combinazione di moduli di valutazione della conformità fra quelli ammessi per tale categoria di rischio, come indicato nell art. 10 e nell allegato II. 5. Fabbricare in conformità al progetto, predisponendo un Fascicolo Tecnico comprensivo di Progettazione, Costruzione, Ispezione e Prove, Dispositivi di Sicurezza, Materiali.

17 6. Redigere la dichiarazione di conformità al termine della fase di valutazione a apporre la marcatura CE seguita dal numero identificativo dell Organismo Notificato che ha partecipato alla fase di controllo della produzione. 7. Per gli insiemi occorrerà una ulteriore fase di Valutazione Globale della conformità, applicando i moduli previsti per la categoria più alta fra quelle delle attrezzature che costituiscono l insieme, con l esclusione dei dispositivi di sicurezza (art. 3- comma 2, art. 10-comma 6).

18 Organismi notificati (valutazioni di conformità, qualifiche sald.) Entità terze riconosciute (per precedimenti saldatura e approvazione personale PND) Ispettorati degli utilizzatori (valutano attrezzature impiegate nell ambito del proprio gruppo industriale)

19 Osservazioni preliminari: Obbligo dei RES solo in presenza del rischio corrispondente, il fabbricante deve eseguire l analisi dei rischi Norme di carattere generale: Eliminazione dei rischi Eventuali misure di protezione Informazione sui rischi residui (sul libretto di USO E MANUTENZIONE)

20 Valutazione del rischio: E effettuata dal Fabbricante, che ne redige un documento apposito, parte del fascicolo tecnico Procedure di valutazione di conformità: più severe al crescere della categoria di rischio dell attrezzatura. Controllo in fase di fabbricazione: Prima tutte le attrezzature dovevano venir controllate dall Ente di Controllo singolarmente con l esecuzione di prova idraulica, visita interna ed esame documentale, ora il controllo delle attrezzature a minor rischio viene demandato al Fabbricante mediante controllo di fabbricazione interno (modulo A). Approvazioni personale, materiali e procedure: per attrezzature /insiemi ad altro rischio è necessario un soggetto che valida i procedimenti di saldatura, gli addetti alle PnD ed i materiali

21 E possibile immettere un insieme sul mercato senza la marcatura CE nei seguenti casi: Se l intenzione del fabbricante è di immettere sul mercato un insieme che non viene messo in servizio in quanto tale ma diventa parte di un insieme più grande (sottoinsieme) Gli insiemi per i quali la conformità è stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori Gli insiemi in accordo con l Articolo 3, par. 3 (devono soddisfare corretta prassi costruttiva dello Stato di Fabbricazione)

22 Suddivisione delle attrezzature in categorie di rischio (I IV) in funzione di: Tipo di fluido (Gruppo 1: fluidi pericolosi - direttiva 67/548 e successive modifiche -, Gruppo 2: altri fluidi) Tipo di apparecchio (generatore, recipiente, tubazione, ecc.) Capacità (o DN) Pressione (PS) Scelta del tipo di ispezione (moduli): Alle classi di rischio più elevate corrisponde una procedura di certificazione più onerosa con controlli più approfonditi anche da parte di un organismo esterno Responsabilità del Fabbricante per la sicurezza dell apparecchio

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24 Modulo A : controllo di fabbricazione interno => nessun intervento di O.N., nessuna ispezione obbligatoria => 1 cat. Modulo A1 : controllo di fabbricazione interno con sorveglianza saltuaria della verifica finale da parte di un O.N. => ispezioni saltuarie sul prodotto => 2 cat. Modulo B : esame CE del tipo => esame dossier di progettazione ed ispezione del prototipo da parte di un O.N. => 3 o 4 cat. Modulo B1 : esame CE del progetto => esame dossier di progetto da parte di un O.N. => 3 cat. Modulo C1 : controllo di conformità al tipo => a fronte di un modulo B per 3 cat. => controllo a campione della produzione da parte di un O.N. Modulo F : verifica sul prodotto => a fronte del modulo B1 per la 3cat. E del modulo B per la 4 cat. => controllo di tutte le attrezzature da parte di un O.N. Modulo G : Verifica CE di un unico prodotto => controllo di progetto, costruzione, INAIL AREA ispezione EX ISPESL e prove del singolo prodotto => 4 cat.

25 Modulo D1 : Approccio sistema di qualità della Produzione => Costruzione, ispezione finale e prove => 2 cat Modulo D : Approccio sistema di qualità della Produzione => Costruzione, ispezione finale e prove => 3 e 4 cat.( a fronte di un modulo B ) => B+D ; B1+D garantisce la produzione al mod.b o B1 Modulo E1 : Approccio sistema di qualità del Prodotto => ispezione finale e prove => 2 cat. Modulo E : Approccio sistema di qualità del Prodotto => ispezioni e prove => 3 cat. A fronte solo di un modulo B => simile al D Modulo H : Approccio qualità Totale = Mod. D +S.Q. progettazione => valutazione sistema di qualità, verifiche ispetive => 3 cat. Modulo H 1 : Qualità Totale => modulo H con aggiunta ( da parte dell O.N. ) di 1) esame dei singoli progetti = B1, 2) Ispezioni finali senza preavviso, verifiche ispettive => 4 cat.

26 Una parte consistente della documentazione necessaria è raccolta nel "fascicolo tecnico" di cui ne elenchiamo una parte qui sotto. Riguardo la progettazione Analisi dei Rischi e relativa valutazione; Relazione sulla progettazione; Disegni; Descrizione dei materiali; Specifiche necessarie; Certificazione dei materiali; Prove sui materiali utilizzati; Descrizione dei processi di fabbricazione; Qualifica degli operatori; Qualifica della saldatura; Riguardo i materiali Riguardo la fabbricazione Relazione relativa alla gestione del controllo del processo; Relazione ispezione finale; Riguardo la messa in opera Oltre al fascicolo tecnico bisogna redigere un manuale d'uso e un libretto di manutenzione destinati all'utilizzatore. Dichiarazione di conformità

27 In funzione del: tipo di apparecchiatura, stato del fluido contenuto e della sua pericolosità (GRUPPO 1 o GRUPPO 2) si individua la tabella di riferimento per definire la categoria dell apparecchiatura:

28 17,

29 CATEGORIE PRODOTTO DI SERIE P. DI SERIE IN QUALITA PRODOTTO SINGOLO P.SINGOLO IN QUALITA I P C A A A A A A A A II P C A1 D1 O E1 A1 D1 O E1 III P C B C1 B O H E O H B1 F B1 O H D O H IV P C B F B O H1 D O H1 G G H1 H1

30 DESCRIVE: la procedura con cui un O.N. accerta ed attesta la conformità di un esemplare tipo rappresentativo della produzione, come progetto e prototipo. IL FABBRICANTE sottopone all Organismo Notificato: la documentazione tecnica il tipo L ORGANISMO NOTIFICATO: accerta la conformità dei requisiti essenziali effettua le prove necessarie rilascia il certificato di esame CE del tipo PROGETTAZIONE METODICA

31 DESCRIVE: le procedure con cui il fabbricante, operando con sistema qualità, accerta la corrispondenza della produzione al modulo B ne dichiara la conformità alla PED IL FABBRICANTE: utilizza un Sistema Qualità (QS) per la produzione ed il collaudo dichiara la conformità con il tipo approvato appone la marcatura CE L ORGANISMO NOTIFICATO: approva il Sistema Qualità effettua il controllo del Sistema Qualità PROGETTAZIONE METODICA

32 CHIARIMENTO DEL COMPITO CONCEZIONE DEL COMPITO SVILUPPO DEL SISTEMA MECCANICO SPERIMENTAZIONE METODI DI PROGETTAZIONE DIRETTIVA PED La progettazione metodica poggia su due concetti: La strategia fornisce una lista di chiare operazioni da seguire per consentire il passaggio dal compito iniziale al progetto finale. La tattica interviene per individuare il modo migliore per affrontare le fasi indicate nella strategia.

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34 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE: SI ESEMPLIFICA LA MANUTENZIONE DELLE POMPE SOMMERSE. SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

35 Sistemi con specifiche particolarità: nucleare, militare, marina, aeronautica, petrolio, off-shore Sistemi già coperti (o da coprire con altre Direttive): Trasporto merci pericolose (anche bombole), recipienti semplici a pressione, apparecchiature per trasmissioni idrauliche o pneumatiche, generatori di aerosol, attrezzature di cat. I contemplate da altre direttive (macchine, ascensori, medicali, elettrotecnica)

36 Sistemi con rischi di pressione non elevati Distribuzione di acque, motori, turbine, pompe e compressori, altiforni, pneumatici, palloni, lattine e bottiglie Altro Interruttori elettrici, trasformatori, silenziatori, termosifoni

37 Sono escluse le attrezzature a pressione destinate al funzionamento dei veicoli Le attrezzature a pressione a bordo dei veicoli che non contribuiscono direttamente al funzionamento dei veicoli ricadono nella PED (p.e. sistemi di condizionamento dell aria, sistemi antincendio, serbatoi fissi GPL usati nei camper solo allo scopo di riscaldamento e cucina).

38 Sicurezza per tutta la durata prevista CREEP, indicare il numero di ore alle varie temperature se si è nel creep range FATICA, indicare il numero di cicli ai vari livelli di sollecitazione se n eq >500 CORROSIONE, introdurre un sovraspessore Resistenza adeguata a tutti carichi conseguenti a fabbricazione, movimentazione ed esercizio Coefficienti di sicurezza appropriati

39 Metodo di calcolo: - formule - analisi - meccanica della frattura Possono essere utilizzate Raccolte ISPESL (VSR, VSG, M ed S) con gli adeguamenti delle Raccomandazioni CTI R2:2005 Metodo sperimentale di progettazione (solo se PSxV<6000, bar * l o PSxDN <3000 bar,da definire prima e da far approvare dall O.N.)

40 garanzia del fabbricante di eseguire correttamente le istruzioni del Progettista Procedure di fabbricazione: Prove non distruttive (personale qualificato) da Entità terza per Categorie III e IV Trattamenti termici ove necessario Rintracciabilità dei materiali Verifica finale Esame finale (visivo interno ed esterno, parziale e finale, più esame della documentazione) Prova idraulica (anche prova diversa ma con CND) Esame dei dispositivi di sicurezza (per gli insiemi) Marcatura CE (con varie indicazioni fabbricante, anno, n.f., PS, ecc.) e/o etichettatura Istruzioni operative

41 Per attrezzature di Categorie II, III e IV il personale ed i procedimenti di saldatura devono essere qualificati da: - Organismo notificato - Entità terza Per la costruzione di nuove attrezzature a pressione Nuove qualifiche di procedimenti di saldatura. Si dovrà applicare le prove di qualificazione previste dalla norma UNI EN ISO E ARMONIZZATA ALLA PED (integrata dalle prove di cui al cap. S5 della Raccolta S rev. 95 qualora si utilizzino i codici di calcolo ISPESL - VSR, VSG, M ed S) in quanto la stessa ha integralmente sostituito la UNI EN 288/3.

42 idonei per la costruzione e per tutta la durata di vita prevista Caratteristiche di resistenza (per tutte le condizioni prevedibili per tenacità e duttilità, evitare rotture per fragilità) Ammissione all impiego Compresi fra i materiali previsti da norme armonizzate, (Lamiere in acciaio secondo EN 10028, Forgiati in acciaio secondo EN 10222, Fusi in acciaio secondo EN 10213, Forgiati in leghe di rame secondo EN 12420, Tubi in leghe di rame secondo EN 12451) Abbiano ottenuto una approvazione europea dei materiali EAM (Adatta per materiali ad uso ripetuto. L ON su richiesta del Fabbricante del materiale, fa eseguire prove ed esami per certificarne l idoneità. Quindi l ON ne informa gli Stati Membri e la Commissione, se non ci sono obiezioni da parte degli altri ON allora la EAM viene pubblicata su GU della CE e assume lo stesso status della norma armonizzata) Siano stati oggetto di valutazione particolare del materiale PMA (E valida per una determinata attrezzatura e non può essere applicata ad altre attrezzature) Per Categorie I e II la PMA è effettuata dal Fabbricante Per Categorie III e IV la PMA è effettuata dall O.N.

43 Sia se EN, EAM o PMA, i materiali devono essere definiti in maniera completa specificando Metodo/processo di fabbricazione Composizione chimica Proprietà meccaniche e tecnologiche (inclusa la Resilienza) Caratteristiche ad elevata temperatura (ove pertinenti) Dimensioni, masse e relative tolleranze Controlli e prove Marcatura Certificazione

44 Documentazione: per parti principali sottoposte a pressione di attrezzature di CAT II, III e IV serve un certificato che prevede un controllo specifico sul prodotto Fabbricante di materiali con sistema di qualità (con valutazione specifica per i materiali): è sufficiente certificato rilasciato dal costruttore Non ordinare i materiali in maniera generica, es. according ASME + PED Indicare la norma EN di riferimento Se materiale non EN aggiungere i requisiti addizionali (es. resilienza) e le eventuali prove integrative richieste I materiali vanno accompagnati da cert 3.1, attestato conformità all ordine, riferimenti completi al certificato SGQ

45 elenco materiali contenuti in norme armonizzate (p. es. EN 10028, EN 10213, EN ecc.) elenco materiali contenuti in raccolta M + schede: tali materiali devono essere assoggettati a P.M.A. (Particolar Material Appraisal) da parte di un O.N.; sono i materiali normalmente utilizzati per la costruzione degli apparecchi a pressione prima dell entrata in vigore della Direttiva PED. Spetta al fabbricante dell attrezzatura a pressione garantire la rintracciabilità

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48 EN EAM Raccolta M Altra norma 1. Descrizione del materiale Si Si Si Si 2. VSI (Valutazione Specifica Impiego) Si Si Si Si 3. PMA No (^) No Si (*) Si Caratt. Meccaniche (quadro E del modello SVM1) No No Eventuali proprietà integrative Si Parere Consiglio Tecnico No No No Si (**) (^) Verificare solamente la rispondenza ai RES della PED (Allegato Z o ZA della rispettiva norma) (*) verificare unicamente il rispetto dei requisiti di duttilità e tenacità (**) escluso per materiali già oggetto di precedenti autorizzazioni all impiego da parte dell ISPESL

49 Nome e indirizzo del Fabbricante Descrizione attrezzatura o insieme Procedura di valutazione di conformità impiegata Per insiemi, descrizione delle varie attrezzature e rel procedure conformità Eventualmente, nome e indirizzo ON Eventualmente, riferimento a attestato esame CE di tipo o della progettazione oppure all attestato CE di conformità Eventualmente, nome e indirizzo ON incaricato sorveglianza S.Q. Eventualmente, riferimento a norme armonizzate Eventualmente, riferimento altre norme Eventualmente, riferimento altre direttive Identificazione firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella comunità

50 Per quanto riguarda i materiali in circa la metà dei casi trattasi di materiali EN e nell altra metà di materiali valutati singolarmente mediante PMA (Valutazione Particolare dei Materiali ovvero materiali in raccolta M, materiali ASTM e materiali di marca)

51 " Il nuovo Testo Unico rivisita e colloca in un ottica di sistema una lunga serie di disposizioni succedutesi senza soluzione di continuità nell arco di quasi sessanta anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. " La riforma è stata realizzata in coerenza con le direttive comunitarie di prodotto e le convenzioni internazionali e nel rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall articolo 117 della Costituzione. " Si compone di 13 Titoli e relativi allegati prevedendo l abrogazione di specifiche normative di settore tra cui il D.Lgs. n.626/1994, il D.P.R. 547/55 nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal presente decreto legislativo incompatibili con lo stesso.

52 " Sempre al fine di perseguire il miglioramento del coordinamento dei rispettivi interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l articolo 7 prevede che in ogni regione e provincia autonoma operi un Comitato regionale di coordinamento, il quale ridisegna, in una logica sinergica e partecipativa, i compiti e le regole di funzionamento del comitato di cui all articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n " Le disposizioni attribuiscono all ISPESL, all INAIL e all IPSEMA una serie di funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare in materia di formazione, promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza del lavoro, nonché di investimento in salute e sicurezza sul lavoro.

53 Competenze ISPESL art 9 c. 6 Lettera c) e' organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori (esempio Direttiva Macchine); In questo ambito l ISPESL opera, su incarico del MSE, nell attività connessa alla sorveglianza del mercato di cui all art.7 del D.P.R. 459/96 ed in particolare fornisce i dati relativi: 1. all'attività di Accertamento Tecnico per le macchine appartenenti a comparti produttivi riferiti alle segnalazioni comunicate dagli Organi di Vigilanza. 2. al complesso delle segnalazioni esaminate dal Gruppo di Lavoro Interministeriale composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero del Lavoro e Prevenzione Sociale, dell'ispesl e delle Regioni.

54 Competenze ISPESL art 9 c. 6 Lettera d) svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità (CERTIFICAZIONE) relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato ovvero: SPV - recipienti a pressione semplici - direttive n. 87/404/CE e n. 90/488/CE recepita dal D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 311; PED attrezzature in pressione direttiva 97/23/CE recepita dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93; ATEX - prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive direttiva n. 94/9/CE recepita dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126, limitatamente ai prodotti NON ELETTRICI;

55 Competenze ISPESL art 9 c. 6 Lettera e) e' titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime ovvero: D.M. n. 329/2004; D.M. 1 dicembre 1975;

56 Art. 69 Definizioni di attrezzature di lavoro a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

57 Art Requisiti di sicurezza Le Attrezzature di lavoro devono essere rispondenti alle corrispondenti Direttive Comunitarie di Prodotto e come tali devono essere marcate Le Attrezzature di lavoro non soggette a Direttive specifiche o commercializzate prima dell entrata in vigore delle Direttive di Prodotto devono essere conformi ai requisiti generali dell allegato V.

58 Art. 71 c. 8 Verifiche SISTEMA INTEGRATO 1 LIVELLO Datore di lavoro con PERSONA COMPETENTE REGISTRO DEI CONTROLLI Per la corretta installazione e prima della messa in servizio Controllo periodico ove per le attrezzature esiste la possibilità di deterioramento (indicazioni dei fabbricanti, linee guida, buone prassi) Controlli straordinari per eventi eccezionali (riparazioni, trasformazioni, lunga inattività, post evento incidentale) 2 LIVELLO ISPESL ASL Prima verifica periodica e verifiche periodiche Periodicità allegato VII Modalità da approvarsi con D.M. entro 12 mesi VERBALE DEI CONTROLLI Eventuale supporto di soggetti pubblici o privati ABILITATI Criteri di abilitazione da approvarsi con D.M. entro 12 mesi

59 Nell allegato VII del D.Lgs. n 81/08 vi è l elenco delle attrezzature che devono essere verificate periodicamente con cadenza variabile da uno a tre anni in funzione del tipo di apparecchio. In virtù di quanto disposto dal comma 11 dell art. 71 del D.Lgs. n 81/08, la prima di tali verifiche periodiche è di competenza dell Ispesl, mentre le successive sono affidate alle ASL. Le modalità di esecuzione delle suddette verifiche saranno emanate mediante un Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in concerto con il Ministero della Salute, entro dodici mesi dall entrata in vigore del D.Lgs. 81/08. In attesa di tale decreto le modalità adottate dall Ispesl rimangono esattamente uguali a quelle preesistenti l entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

60 Tali modalità pervengono da una lunga esperienza sul campo, prima attraverso l ENPI e poi attraverso l Ispesl, vedendo come grande spartiacque il D.P.R. n 459/96 circa la distinzione fra verifiche Omologative e verifiche CE. Negli anni la disciplina si è arricchita di circolari ENPI, Ispesl e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dando chiarezza ad un settore in forte evoluzione come quello delle macchine ed in particolar modo degli apparecchi di sollevamento. In particolare si potrà ricordare la Circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, n 9 del 12 Gennaio 2001, avente per Oggetto i Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del DPR 24 Luglio 1996, n 459 e dell art. 46 della legge 24 Aprile 1998, n 128. La differenza sostanziale fra la verifica omologativa e di conformità CE consta non tanto nella procedura operativa della verifica stessa che rimane pressoché uguale per entrambe, ma nel diverso percorso giuridico che intraprendono le attrezzature prima e dopo l esecuzione delle stesse.

61 La verifica omologativa è una sorta di battesimo dell attrezzatura; si verifica tutta la rispondenza ad un progetto approvato dall ENPI o dall Ispesl ( dal ) e le prove eseguite seguono strettamente le circolari e le linee-guida emanate dall ente negli anni. La denuncia di un apparecchio di sollevamento in tale regime deve essere accompagnata dalla documentazione richiesta nella circ. ENPI n 77 del , e dalle circolari Ispesl n 20 del e n 34 del Dopo l immatricolazione dell apparecchio e la verifica documentale a tavolino si esegue la visita in sito d installazione.

62 Successivamente, a seguito del buon esito della verifica si rilasciano: a) una targhetta identificativa dell apparecchio da apporre in modo inamovibile sulle parti solidali dello stesso; b) il libretto immatricolare con l indicazione della parte identificativa dell apparecchio e delle caratteristiche tecniche circa : 1) i carichi sollevabili ; 2) la struttura portante; 3) la motoristica; 4) la parte elettrica e/o elettronica; 5) i sistemi di comando; 6) gli accessori di sollevamento; ecc..

63 Fare nel 2008 una verifica omologativa di un apparecchio di sollevamento significa trattare attrezzature che hanno seguito dei percorsi particolari. Infatti dal , data di entrata in vigore del DPR n 459/96, tutte le attrezzature definibili come macchine devono riportare il marchio CE e essere corredate di Dichiarazione di Conformità e Manuale Operativo.

64 Avere oggi una macchina non CE da omologare significa che, al minimo, da oltre 12 anni questa macchina non lavora in quanto la normativa vigente lo vieta in assenza di targhetta e libretto immatricolare. E facile immaginare quali maggiorazioni negli approfondimenti tecnici ( ad esempio secondo la UNI ISO 9927/01; la UNI ISO 4301; norme CEI n 44.5, ecc.) in sede di verifica omologativa occorre fare per raggiungere un risultato positivo finale ( verifica dei materiali delle strutture portanti; dello stato di conservazione delle superfici; eventuali deformazioni delle sezioni portanti; integrità dei giunti permanenti; adeguamento degli impianti elettrici; stato delle funi e argani; ecc..). Spesso nei vari Dipartimenti territoriali Ispesl giungono domande di omologazione di apparecchi di sollevamento ( in particolare gru a torre e gru su autocarro) con data di costruzione risalente agli anni 70. In tali circostanze è difficile pensare che tali macchine non abbiano lavorato e siano rimaste in magazzino per circa 30 anni!!

65 Fermo restando la possibilità giuridica di fare ancora oggi una verifica omologativa, l unica verifica che attualmente si potrà fare è quella di conformità CE. Essa non costituisce un momento di controllo della conformità ai requisiti costruttivi ai fini delle procedure di sorveglianza del mercato di cui all art. 7.1 del DPR n 459/96, non permette, al funzionario tecnico che la esegue di entrare preventivamente e sistematicamente nel merito dei particolari delle scelte tecniche eseguite dai fabbricanti, ma altresì, permette di verificare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche originariamente fissate dal fabbricante, in termini di installazione, conservazione e di efficienza della macchina nel suo complesso, ed in particolare, dei suoi dispositivi di sicurezza. Per quanto riguarda la modalità di esecuzione delle prove di carico, le stesse devono essere eseguite in conformità alla norma tecnica indicata dal fabbricante in fase di progettazione, o in mancanza, in conformità con quanto dichiarato nel DM , senza mai superare il carico massimo di servizio dichiarato dal fabbricante.

66 Comunque anche in questo caso si rilascia una targhetta identificativa da apporre in modo inamovibile sull apparecchio ed il libretto immatricolare. Quest ultimo attualmente è redatto secondo l editing del DM , così come nel caso di verifica omologativa, ma rispetto alla verifica omologativa, funge da guida indicativa per la raccolta dei dati identificativi e tecnici salienti, con la possibilità di eseguire annotazioni in sede di verifiche periodiche successive da parte delle ASL. Le domande di verifica CE di apparecchi di sollevamento richiamati nell allegato VII del D.Lgs. n 81/08, oltre a contenere i dati salienti tecnici ed identificativi dell apparecchio, i riferimenti del luogo o mezzo di installazione, nonché gli atti ( o documenti sostitutivi; vedere circ. Ispesl n 3 del in materia di semplificazione delle procedure amministrative) probanti la proprietà dell apparecchio, devono essere fondamentalmente corredate di : Dichiarazione di Conformità rilasciata dal Costruttore; Dichiarazione dell Installatore e/o assemblatore; Estratti del manuale operativo;

67 Tale documentazione diventa fondamentale quando il tipo di apparecchio svolge più funzioni e non può essere considerato con una unica destinazione quale quella del sollevamento. E pertanto opportuno fare appello a tutte le circolari su menzionate al fine di interpretare correttamente l applicazione dell Allegato VII del D.Lgs. n 81/08. A riguardo, spesso pervengono denunce di apparecchi di sollevamento che pur avendo una unica destinazione, non sono di competenza Ispesl, come ad esempio Ponteggi Autosollevanti, Ascensori da Cantiere, Carrelli elevatori a Forche, ecc..

68 Alla domanda pervenuta dall utente o dal costruttore ( a seconda del tipo di apparecchio), segue l immatricolazione, l invio del bollettino di pagamento e la visita del funzionario tecnico per la verifica CE. Anche se quest ultima non avviene entro i termini prestabiliti dell Allegato VII del D.Lgs. n 81/08 dalla data di denuncia, gli altri organi competenti delle verifiche periodiche ( ARPA o ASL) devono eseguire la verifica periodica successiva annotando su propria documentazione l assenza della prima delle verifiche periodiche ( circolare interministeriale M. Industria, M. Lavoro, M. Sanità n del ; lettera circolare del Min. lavoro e Politiche sociali prot /2003).

69 Tutto quanto sopra analogamente vale anche per gli idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo, discontinuo e operanti con solventi infiammabili. Ovviamente la parte amministrativa-giuridica delle denuncie di apparecchi marcati CE e non CE è praticamente uguale a quella degli apparecchi di sollevamento. Fermo restando la validità della circolare del Ministero del Lavoro, n 55 del 23 Giugno 1980, e della circolare Ispesl n 57 del 16 Aprile 1994, le verifiche degli idroestrattori in caso di Omologazione seguono quanto disposto dal DM , art. 7, dalla Legge n 597 del e dal D.l. del , con conseguente redazione del Verbale di Prima Verifica secondo il Modello H.

70 In caso di Verifica CE le verifiche escludono chiaramente il confronto fra l analisi dimensionale di quanto rilevato con quanto progettato, ma restano ferme le verifiche di installazione e di tutti i dispositivi di sicurezza in termini di efficienza ed idoneità in funzione dei luoghi di esercizio e di quanto indicato nei manuali operativi redatti e sottoscritti dai costruttori. In tal caso l utilizzo del modello H è consentito, ma così come accade per gli altri modelli di libretti e verbali disposti dal DM ( modello D, E, F, G, I e L), la frase di rito conclusiva non potrà riportare la dicitura In base ai rilievi ed..l idroestrattore n.risulta efficiente ai fini della sicurezza e può funzionare a n.. di giri e con un carico di Kg;, ma semplicemente In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite, l idroestrattore ( o la gru, ponte mobile sviluppabile, ecc..) con n di matricola.., marcata CE, risulta regolarmente funzionante.

71 Da quanto sopra, si evince come l argomento è molto vasto e fortemente articolato, pertanto l invito finale che si può rivolgere all utenza che affronta per la prima volta la materia, è quello di chiedere informazioni al Dipartimento Ispesl competente territorialmente, previa consultazione sul sito Ispesl ( attraverso il seguente percorso: Legislazione Indice per argomenti-normativa Nazionale-Prodotti Industriali. In tale sito sono elencate le circolari tecniche ed amministrative sia che si tratti di verifica Omologativa o di Verifica CE ; si potranno consultare pareri ed interpretazioni di apparecchi con diversa destinazione ed avere una prima idea di comportamento. Tale raccolta va usata con molta attenzione in quanto risale, attraverso le circolari ENPI, sino al 1972, riprendendo ovviamente gli articoli di Leggi e Regolamenti oggi abrogati dal D.Lgs. n 81/08.

72 Impianti e Apparecchiature elettriche Art Obblighi del datore di lavoro ha stabilito che il datore di lavoro deve eseguire una valutazione del rischio elettrico tenendo in considerazione: " le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, comprendendo le eventuali interferenze; " i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; " tutte le condizioni di esercizio prevedibili. Art Requisiti di sicurezza " i prodotti rientranti in direttive comunitarie ( direttiva BT ) devono rispondere ai requisiti di sicurezza contenuti nelle stesse. " i prodotti non rientranti nel punto sopra possono essere considerati conformi alla regola dell arte se rispondenti alle norme di buona tecnica contenute nell Allegato IX

73 Impianti e Apparecchiature elettriche Art. 82 Lavori sotto tensione Stabilisce l obbligo, da parte del datore di lavoro, al riconoscimento dei lavoratori operanti sugli impianti elettrici come idonei per tali attività e quindi alla formazione* degli stessi secondo le normative vigenti (CEI e CEI EN ) Ha aggiornato gli aspetti regolamentati in precedenza da: - D.M. 13 luglio 1990, n. 442 Lavori sotto tensione su impianti elettrici con tensione nominale compresa tra e V. - D.M. 9 giugno 1980 Lavori elettrici effettuati sotto tensione dall ENEL (V>30kV) Permettendo a qualsiasi azienda di poter effettuare lavori elettrici sotto tensione per tensioni superiori a 1000 V in alternata e 1500 V in continua, purché venga autorizzata con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. I criteri per il rilascio delle autorizzazioni verranno stabiliti in un successivo decreto. * Svolta anche da Ispesl

74 Impianti e Apparecchiature elettriche Art. 83 Lavori in prossimità di parti attive è stato ripreso e aggiornato quanto previsto dall art. 11, D.P.R. n. 164/1955, con le modifiche ai limiti distanziali riportate nella tabella 1 dell allegato IX.

75 Impianti e Apparecchiature elettriche Art. 86 Verifiche stabilisce che, ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 462/2001, il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. " verifiche a cura del datore di lavoro effettuate secondo le modalità e i criteri stabiliti da successivi decreti attuativi i cui esiti devono essere verbalizzati e tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza; " verifiche obbligatorie da parte dei soggetti incaricati di cui al D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462

76 Impianti e Apparecchiature elettriche DPR 462/2001 Art. 3 Verifiche a campione L ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le risultanze all ASL o ARPA.

77 Grazie per l attenzione

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