DOTT.SSA ROSA FRANCAVIGLIA MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI

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1 DOTT.SSA ROSA FRANCAVIGLIA MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI INVALIDITA CIVILI CONTENZIOSO ASSISTENZIALE REQUISITI REDDITUALI PENSIONE DI INABILITA EX ART. 12 L. N. 118/1971 ED ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA EX ART. 13 L. N. 118/1971 NOTA A CASS. N E /2002 ED 8816/1992 : LA SUPREMA CORTE SI PRONUNZIA IN ORDINE ALLA DIVERSA VALENZA DEL LIMITE REDDITUALE PER ASSEGNO ED INABILITA CIVILI A DIECI ANNI DI DISTANZA E NELLE MORE PARTE DEI GIUDICI DI MERITO SI ADEGUA Nel vasto panorama delle tipologie di provvidenze civili che connota il nostro ordinamento e nell altrettanto esteso, complesso e frammentato ambito del contenzioso assistenziale che da dette tipologie prolifera incessantemente, esiste una problematica peraltro poco nota ed insufficientemente acclarata non solo nelle aule di giustizia ma soprattutto in sede di ente erogatore che è quella dei requisiti reddituali con riferimento alla pensione di inabilità ed all assegno mensile di assistenza di cui rispettivamente agli artt. 12 e 13 della L. n. 118/1971.Di recente, tuttavia, parte della giurisprudenza di merito ha riscoperto l esistenza di un orientamento della S.C. che a partire dalla Cass. N. 8816/1992 ha confermato ulteriormente gli stessi principi a dieci anni di distanza ( Cass. N /2002 ) evidenziandone la portata secondo una corretta prospettazione che sostanzialmente si risolve a tutela delle ragioni erariali dell ente erogatore ( attualmente l Inps ) e dei veri disabili evitando criticità che la questione limiti reddituali è solita produrre. Come è noto, non tutte le provvidenze civili sono ancorate a detti limiti, essendo paradigmaticamente l accompagnatoria prestazione che ne prescinde. Pur tuttavia, per la stragrande parte di esse, l osservanza dei requisiti reddituali di legge integra elemento necessario per la legittima fruizione del beneficio accordato od in via meramente amministrativa sulla scorta del verbale sanitario ( cosiddetto Modello A/San ) od in via giudiziale a

2 seguito di ricorso dell interessato innanzi al Giudice del Lavoro. Dalla congerie di decreti ministeriali che si sono succeduti nel tempo emerge che soltanto per l assegno civile si fa riferimento al reddito individuale; ergo, per l inabilità ci si attiene ai postulati di cui alla giurisprudenza della Cassazione. La prima pronunzia che qui si annota ( Cass. S.L. n. 8816/1992 ) rigetta il ricorso di un assistita la quale si doleva che l impugnata sentenza avesse denegato la sua domanda di pensione di inabilità sul rilievo che era stato omesso l accertamento delle condizioni reddituali richieste per la concessione del beneficio. La Corte ritiene la censura infondata atteso che il diritto al conseguimento, previo il positivo accertamento dei requisiti di minorazione fisica, della pensione di inabilità civile di cui all art. 12 L n. 118 è subordinata alla sussistenza delle condizioni economiche dell interessato per la cui determinazione occorre tener conto anche della posizione reddituale del coniuge. In sostanza, mentre per l assegno rileva solo il reddito individuale, per l inabilità occorre avere riguardo anche al reddito del coniuge. La differenza non è di poco momento perché è palese che la sussistenza di redditi coniugali tali da comportare il superamento del prescritto limite reddituale implica la non erogazione della provvidenza. Peraltro, come acclarato in motivazione in ambedue le pronunzie, dette prestazioni hanno differente natura giuridica e non possono essere assimilate indiscriminatamente anche sotto il profilo dei requisiti reddituali. Di comune hanno soltanto il quantum corrisposto, ma diverso ne è il fondamento, e parimenti differenziati i requisiti sia sanitari che amministrativi fra i quali deve ricomprendersi per l appunto quello reddituale.misconoscere ciò significa collidere con il disposto normativo, in quanto la disciplina di riferimento di cui sopra pone indiscutibilmente due provvidenze aventi carattere distinto anche sotto il profilo amministrativo-reddituale. In particolare, la Cassazione evidenzia che dall art. 14 septies D.L. n. 663/1979 convertito con modificazioni nella L. n. 33/1980 si evince al comma 4 che la pensione di inabilità civile non contempla l esclusione, ai fini del calcolo del

3 requisito reddituale dell invalido, di quello percepito da altri componenti del suo nucleo familiare. Tale esclusione, difatti, è espressamente prevista soltanto dal 5 comma dell art. 14 septies succitato, concernente l assegno mensile di assistenza.ne deriva che tale particolare modalità di determinazione del requisito reddituale non può trovare applicazione anche per il diverso beneficio pensionistico, essendo palese, attesa la chiara formulazione della norma, la coincidenza, ai fini della sua interpretazione, del criterio letterale con quello desumibile dall intenzione del legislatore. Ordunque: del resto, che il diritto dei mutilati ed invalidi civili a percepire l assegno mensile a prescindere dalla condizione economica relativa al coniuge non sia per tale aspetto invocabile dai pensionati inabili discende anche dal diverso importo dei rispettivi limiti di reddito il chè esclude una identità di ratio nella disciplina delle cennate provvidenze. Né incide su ciò la sentenza della Consulta n. 88/1992 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell art. 26 L. n. 153/1969 nella parte in cui non prevede, a favore degli invalidi divenuti tali dopo il 65 anno di età (cosiddetti invalidi ultrasessantacinquenni ) ed aspiranti alla allora pensione sociale ( ora assegno sociale), un meccanismo differenziato di determinazione del limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ipotesi che peraltro presuppone proprio il cumulo reddituale.successivamente, la Cassazione con due sentenze del 2002 ( la n e la ) affronta nuovamente la problematica di cui trattasi. Nella prima delle due pronunzie la Corte si conforma all orientamento già espresso nel 1992 reiterando gli stessi postulati sulla base dei quali la S.C. aveva fondato la pregressa decisione. Nella seconda, la S.C., analogamente alle precedenti sentenze,reitera l assunto secondo cui il diritto al conseguimento, previo il positivo accertamento dei requisiti sanitari, della inabilità civile è subordinato alla sussistenza delle condizioni economiche dell interessato per la cui determinazione occorre tenere conto anche della posizione reddituale del coniuge e ciò sempre invocando l art. 14 septies summenzionato che, elevando a ( all epoca ) annualmente rivalutabili i limiti di reddito già fissati dagli artt. 6-8 e 10 del D.L. n. 30/1974,convertito in L. n. 114/1974, per le

4 prestazioni di cui ai commi 1 e 2 ( fra cui quella di inabilità di cui all art. 12 L. n. 118/1971 ), non contempla l esclusione, ai fini del calcolo del requisito reddituale dell invalido, del reddito percepito da altri componenti il suo nucleo familiare. E, peraltro, su un piano più generale, infine, mette conto rilevare come l attribuzione di un rilievo preclusivo dell intervento pubblico al reddito familiare, di cui i singoli componenti beneficiano, discende dal riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico, ugualmente intesi alla tutela dell uguaglianza e della libertà dal bisogno, in attuazione dell art. 3, 2 comma Cost.. Corollario di tali principii è che se parte ricorrente non fornisce la prova in punto requisito reddituale conforme ai parametri sopraindicati, la domanda alla provvidenza deve essere rigettata. Fin qui l orientamento del Giudice di Legittimità. Ad esso si sono conformati anche di recente i Giudici di merito sebbene in parte. Pur tuttavia in siffatta tematica assume un ruolo fondamentale la posizione assunta dal resistente Istituto essendo evidente che iura novit curia e che l avvocatura dell ente è chiamata a sostenere la fondatezza di quanto sostenuto in diritto dalla Cassazione a più riprese adiuvando in tal senso la magistratura ordinaria nella corretta interpretazione del dettato normativo. Ovviamente ciò presuppone che l Istituto adegui le proprie disposizioni interne conformandole ai principi enucleati dalla S.C. che non soltanto si segnalano per il rigore logico-argomentativo in relazione alla necessitata distinzione in relazione ai limiti reddituali delle provvidenze di inabilità ed assegno civili, ma si impongono all attenzione del Giudicante e dell Ente previdenziale anche in ragione del risparmio di spesa ottenibile dal legittimo diniego dell inabilità a soggetti che pur avendo i richiesti requsiti sanitari risultino privi di quello del reddito per superamento della soglia prefissata. Militano a favore dell auspicabile recepimento di detto orientamento finanche motivazioni erariali e non da ultimo di tutela delle effettive situazioni di minorazione e di bisogno onde evitare anomale distorsioni di istituti assistenziali piegati a logiche improprie e deviate da quelle sottese alla ratio legis. La frammentazione del sistema anche a cagione di un eccessiva estensione di

5 concetti snaturati dalla funzione loro propria ad opera anche di certi filoni giurisprudenziali deve essere ricondotta ad unità ed in questa ottica le pronunzie annotate rivestono un importanza considerevole. Per quanto concerne i decreti ministeriali giova precisare quanto segue. Con decreto del Ministero dell Interno del 5 febbraio 1998 di determinazione per detta annualità degli importi delle provvidenze civili e dei connessi limiti reddituali, si faceva espresso riferimento in premessa all art. 54 comma 12 L. n. 449/1997 ( A decorrere dal 1 gennaio 1998 ogni rinvio normativo o contrattuale all indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell industria deve intendersi riferito all indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall ISTAT ). Di poi, con decreto del 30 dicembre 2000, il dicastero, sempre in sede di determinazione importi prestazioni e relativi limiti di reddito, menzionava in epigrafe l art. 12 della L. n. 412/1991 che prevede che, ai fini della concessione dell assegno mensile agli invalidi civili parziali, dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall Inps - inciso che conferma espressamente che mentre per l assegno il parametro reddituale è rapportato all avente diritto, per l inabilità esso è correlato anche ai redditi del coniuge. Con successivo decreto del 4 febbraio 2002, il Ministero dell Interno ancora una volta ribadisce quanto già indicato nel precedente decreto del 2000 sino a quello del 25 marzo 2004 che testualmente riporta la stessa identica dizione di cui ai precedenti decreti. E, perciò, pacifico anche in sede ministeriale, che per l assegno debba farsi riferimento esclusivo al reddito individuale ed è, quindi, per l altrettanto palese che per l inabilità non si possa invocare soltanto esso perché argomentando a contrario si perverrebbe a conclusioni parossistiche ritenendo equivalenti provvidenze sostanzialmente diverse anche a voler solo considerare i requisiti amministrativi che si esigono per ciascuna di esse. Aggiungasi che con Circolare del 6 luglio 2004 n. 101 l Inps ha puntualizzato quanto già evidenziato dal Ministero Economia e Finanze subentrato al Ministero dell Interno in attuazione dell art. 42, comma 9, della L. n. 326/2003 ossia che il diritto alle provvidenze di invalidità civili si

6 costituisce con il riconoscimento sanitario dello status di invalido civile, mentre la mancanza del requisito reddituale si pone come elemento ostativo, non del riconoscimento del diritto al beneficio, ma della erogazione dello stesso. Conclusivamente, è oltremodo fondamentale che della questione limiti reddituali differenziati in ragione delle provvidenze di riferimento e del parametro sussunto a base di esse ( reddito individuale per il solo assegno reddito anche del coniuge per l inabilità ) l Inps quale ente erogatore uniformi le proprie disposizioni interne applicative all orientamento giurisprudenziale di cui sopra trattandosi in definitiva di meglio specificare ed acclarare quanto già in nuce in talune circolari dell ente e - da ultimo proprio in quella del 6 luglio 2004.

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