Alle Aziende Assistite Lettera Circolare

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1 Alle Aziende Assistite Lettera Circolare Vicenza, 16 febbraio 2010 Loro Sedi Oggetto: La Finanziaria 2010 e le altre novità fiscali. INDICE: A) LA FINANZIARIA 2010 E LE ALTRE NOVITÀ FISCALI. B) DISCIPLINA IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO: NUOVO PRINCIPIO PER LA TERRITORIALITÀ DELL IVA. C) VINCOLI ALLE COMPENSAZIONI DEL CREDITO IVA ANNUALE E INFRANNUALE. D) NUOVI ADEMPIMENTI CONTABILI: MODELLI INTRASTAT. A) LA FINANZIARIA 2010 E LE ALTRE NOVITÀ FISCALI 1. RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E TERRENI PER PERSONE FISICHE (art. 2, commi ) L art. 2 commi della Finanziaria 2010 ha disposto la riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Soggetti interessati Trattandosi di operazioni volte ad affrancare la plusvalenza di cui all art.67 del Tuir, la rivalutazione può essere effettuata dai soggetti che non operano in regime d impresa e in particolare da: persone fisiche società semplici enti non commerciali limitatamente ai beni che rientrano nell attività istituzionale dell ente soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia. Beni oggetto di rivalutazione Oggetto di rideterminazione dei valori di acquisto possono essere i seguenti beni, posseduti alla data dell : a) partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati qualificate; b) partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati non qualificate; c) i terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili; d) i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; 1

2 e) i terreni agricoli. Operazione L operazione di rivalutazione consiste nell aumento del valore di acquisto del bene al fine di ridurre o azzerare l eventuale plusvalenza che scaturisce in caso di vendita dello stesso. Redazione e asseverazione della perizia giurata di stima Per effettuare la rideterminazione del costo o valore d acquisto occorre, entro il , far redigere e asseverare da un professionista abilitato la perizia giurata sul valore della partecipazione (es. da parte di un dottore commercialista, esperto contabile o revisore contabile) o del terreno (es. da parte di un ingegnere, geometra o architetto, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario, perito industriale edile o da un perito iscritto alla Camera di commercio). Il costo della perizia è portato in aumento del valore del terreno edificabile o a destinazione agricola, nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico del soggetto che procede alla rivalutazione. A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima. Versamento dell imposta sostitutiva La rideterminazione comporta il versamento, entro il (che slitterà al 2 novembre probabilmente viste le festività), dell imposta sostitutiva, calcolata sul valore di perizia, pari al: 4%, per le partecipazioni qualificate 2%, per le partecipazioni non qualificate. 4% per i terreni. In alternativa al pagamento in un unica soluzione è possibile optare per la rateizzazione in tre quote costanti, con scadenza al ( ), al e al Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3% annui, a decorrere dal Va infine ricordato che il perfezionamento della procedura si ottiene con il pagamento della prima rata nei termini di legge (ovviamente con il tempestivo giuramento della perizia); eventuali ritardi sul versamento delle rate successive non fanno perdere l efficacia della procedura. Attenzione: in caso di rivalutazione di un terreno o partecipazione già oggetto di precedenti rivalutazioni, l imposta sostitutiva deve essere versata sull intero valore che si intende affrancare rispetto al valore originario e non solo sull incremento: vi sarà pertanto una parte del costo rideterminato cha avrà già scontato l imposta sostitutiva il cui recupero potrà avvenire unicamente tramite istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento. in caso di rivalutazione di partecipazione, il maggior valore viene riconosciuto solo in caso di cessione della quota e non in caso di recesso del socio o liquidazione della società (deve appartenere alla fattispecie dei redditi diversi e non redditi di capitale). 2. CREDITO D IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (art. 2, comma 236) 2

3 La Finanziaria 2010 ha incrementato, nella misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, gli stanziamenti già previsti per la concessione di crediti d imposta alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Le modalità di utilizzo dei fondi stanziati (sia vecchi che nuovi ) saranno definite con un successivo decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze, che fisserà le modalità di utilizzo dello stanziamento, l'individuazione delle tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito di imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione. Si ricorda che, la Finanziaria 2007 aveva introdotto il riconoscimento di un credito d imposta a favore delle imprese che nel triennio avessero sostenuto costi connessi all attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo. Il credito d imposta era fissato al 10 per cento dei costi sostenuti, elevato al 15 per cento nell ipotesi in cui i costi fossero riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, ed in ogni caso nel limite massimo ammissibile di costi, fissato in euro 15 milioni per ogni periodo d imposta. Sono ammesse al beneficio di tale agevolazione le imprese operanti in tutti i settori di attività, localizzate su tutto il territorio nazionale e di qualsiasi dimensione anche se vengono escluse le imprese in difficoltà. Per quanto riguarda i costi ammissibili al credito d imposta, si devono considerare quelli che rientrano nella previsione dell art. 4, comma 1, del «decreto ricerca» assunti nella misura prevista dai commi seguenti del medesimo articolo 4. Rientrano in tale voce i seguenti costi: - spese per il personale impegnato nell attività di ricerca e sviluppo; - i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata dello stesso; - i costi dei fabbricati e dei terreni utilizzati; - ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti e consulenze; - le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca. E stato chiarito che il credito d imposta non costituisce un aiuto di stato, e quindi lo stesso è cumulabile con altri contributi pubblici ed altre agevolazioni riconosciute per le spese di Ricerca e Sviluppo, inclusa la deduzione Irap per il personale che si occupa di tale attività, e sempreché le norme che disciplinano le altre misure non dispongano diversamente. La Finanziaria 2010, come sopra precisato, non interviene sulle norme applicative ma amplia semplicemente lo stanziamento per questa agevolazione. 3. MANUTENZIONI EDILIZIE PROROGA A REGIME DELL ALIQUOTA IVA RIDOTTA (art. 2, comma 11) La Direttiva n. 2009/47/CE ha modificato l elenco (contenuto nell Allegato III della Direttiva n.2006/112/ce) dei beni e dei servizi per i quali i singoli Stati UE possono prevedere un aliquota ridotta. In particolare, in detto elenco sono stati ricompresi i servizi ad alta intensità di lavoro,incluse le ristrutturazioni edilizie. Alla luce di ciò, il comma 11 dell art. 2 in esame dispone che, l aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all art. 31, 3

4 comma 1, lett. a), b), c) e d), Legge n. 457/78, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, è fissata a regime nella misura ridotta del 10%. L aliquota agevolata riguarda, dunque, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (per i quali ad oggi l aliquota ridotta del 10% è già prevista a regime), con riferimento sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni. L applicazione dell aliquota Iva agevolata del 10% prevede il rispetto di determinate condizioni: - i beni utilizzati per gli interventi devono essere forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione e quindi non possono essere direttamente forniti dal committente dei lavori; - i beni non devono rappresentare una parte significativa del valore delle cessioni eseguite nel quadro dell intervento. I beni significativi, espressamente individuati dal D.M. 29 dicembre 1999, sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza. Non è, invece, necessario, per la fruizione dell agevolazione, che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura. L Iva agevolata non si applicata nei casi di: - prestazioni professionali (geometri, architetti ecc.), anche se rese in relazione ad interventi di recupero edilizio; - prestazioni rese in esecuzione di subappalti o che configurano fasi intermedie nella realizzazione dell intervento. Si precisa che i contribuenti che possono fruire della detrazione del 36%, possono anche beneficiare dell aliquota Iva agevolata del 10%. 4. LA VARIAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE Con il DM , pubblicato sulla G.U n. 291, il tasso di interesse legale di cui all art c.c. è stato ridotto dal 3% all 1% in ragione d anno. Conseguenze ai fini fiscali La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali ed, in via diretta, comporta la riduzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell art. 13 del DLgs n Il conteggio, dunque, dovrà essere effettuato: applicando l interesse nella misura annua del 3%, per i giorni di ritardo nel versamento dell imposta intercorrenti tra la data di originaria scadenza ed il ; applicando l interesse nella misura annua dell 1%, dall fino al giorno di versamento compreso. La riduzione del tasso legale all 1% non rileva in relazione alla rateizzazione delle imposte sostitutive (ad esempio quella dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni) ove continueranno ad applicarsi le misure (solitamente 3%) previste dalla singole leggi istitutive. 4

5 B) DISCIPLINA IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO: NUOVO PRINCIPIO PER LA TERRITORIALITÀ DELL IVA. Con la direttiva n.2008/8/ce la disciplina IVA riguardante l individuazione del luogo di tassazione delle prestazioni di servizio ha subito importanti modifiche valevoli a partire dal 1 gennaio In particolare è stata modificata la regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi d imposta per i quali si passa del criterio della tassazione nel Paese in cui è stabilito il prestatore al criterio di tassazione nel Paese in cui è stabilito il cliente, con alcune prescritte deroghe. Al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori si conferma la tassazione nel Paese del prestatore. Regola generale: Prestazione Disposizione Precedente Criterio per la territorialità iva Nuova disposizione Nuovo criterio per la territorialità iva PRESTAZIONI DI SERVIZI IN GENERE Art. 7, terzo comma Dpr 633/72 Residenza del Prestatore Art.7 ter, Dpr 633/72 Servizi resi a soggetti passivi: stabilimento del committente Servizi resi a privati:stabilimento del prestatore FUORI CAMPO IVA AI SENSI DELL ART. 7 ter, DPR 633/72 PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ALTRI STATI COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI Tutti i servizi generici, non individuati in altre categorie Trasporto di beni, nazionali, intracomunitari e internazionali, e quelle rese in attività accessorie a tali trasporti (prima era non imponibile) Su beni mobili materiali: non c è più differenza tra lavorazioni comunitarie ed altre lavorazioni, indipendentemente dall uscita fisica dei beni al termine della prestazione dallo Stato in cui viene 5

6 eseguita (prima era non imponibile) Intermediazioni, ovunque eseguite (deroga per i beni immobili) Locazioni a lungo termine (più di 6 mesi) di mezzi di trasporto (prima non si distingueva la durata e si tassava nel paese del prestatore) Quelle di seguito elencate indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate: - prestazioni pubblicitarie - consulenze - diritti immateriali - servizi di telecomunicazioni - operazioni bancarie, finanziarie e assicurative - servizi elettronici - locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto (questi servizi anche prima si tassavano nel paese del committente ma rilevava anche il luogo di utilizzo) TERRITORIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA TUTTE LE PRESTAZIONI SOPRA ELENCATE RESE A SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ITALIA Deroghe alla regola generale, sono di seguito elencate: PRESTAZIONE CRITERIO Servizi immobiliari Luogo dove è sito l immobile (non variato; vale anche per prestazioni alberghiere) Trasporto di passeggeri Distanza percorsa Ristorazione e catering Luogo di esecuzione Locazione a breve termine di mezzi di trasporto Luogo di messa a disposizione e utilizzo TERRITORIALITA a disposizione in IT e utilizzata in UE SI 6

7 a disposizione in IT e utilizzata fuori UE a disposizione in UE a disposizione fuori UE e utilizzata in IT a disposizione fuori UE e utilizzata fuori IT NO NO SI NO Attività culturali,artistiche, sportive, scientifiche, educative. FIERE ed esposizioni Luogo di svolgimento (come prima) Sono previste alcune deroghe oltre alle precedenti in caso di prestazioni rese a soggetti privati. OBBLIGHI CONTABILI: Prestazioni rese a soggetti passivi Regola generale stabilimento committente Prestazioni ricevute da soggetti passivi Regola generale stabilimento committente Adempimenti contabili Emissione fattura fuori campo art. 7 ter Dpr 633/72 Presentazione INTRA se cliente comunitario Adempimenti contabili Emissione autofattura con assoggettamento ad Iva art. 17 co 2 Dpr 633/72 (è consentita anche l integrazione della fattura d acquisto ricevuta) Presentazione INTRA se fornitore comunitario EFFETTI SUL PLAFOND: a seguito della nuova normativa alcune prestazioni di servizi (per esempio trasporto intracomunitario e lavorazione per conto di committenti comunitari) che fino al 31 dicembre sottostavano al regime di non imponibilità, dal 1 gennaio 2010 sono territorialmente rilevanti. Quindi l importo di tali operazioni non sarà più rilevante nel computo del volume d affari del soggetto nazionale, non concorrerà allo status di esportatore abituale e neppure alla formazione del plafond. C) VINCOLI ALLE COMPENSAZIONI DEL CREDITO IVA ANNUALE E INFRANNUALE. La precedente normativa prevedeva la possibilità di utilizzare il credito iva annuale dal 1 gennaio dell anno successivo alla sua formazione. 7

8 A partire dal 1 gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole in materia di compensazione orizzontale (tramite F24) dei crediti IVA annuali o trimestrali. Tali novità quindi non riguardano le compensazioni di tipo verticale (o interne), in quanto effettuate direttamente nelle liquidazioni. Regole: I crediti Iva annuali e trimestrali possono essere compensati nel modello F24 per importi superiori ad euro annui solo a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui emergono. Se l importo del credito supera l importo di euro la dichiarazione dal quale emerge deve anche essere preventivamente vistata da un soggetto abilitato. Importo credito annuo Vincoli Modalita Credito valgono le vecchie regole, si Consentito utilizzo dei servizi pari o inferiore a può utilizzare senza alcun home banking Credito superiore a ma inferiore a Credito superiore a vincolo Si può utilizzare a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale Come per il caso precedente e necessita del rilascio del visto di conformità da soggetto abilitato Le deleghe F24 dovranno essere trasmesse obbligatoriamente tramite il servizio dell Agenzia delle Entrate (Entratel); non è consentito l home banking Esempio: credito annuale competenza 2009 pari ad euro : - dal 01 gennaio 2010 si possono utilizzare liberamente i primi l utilizzo degli ulteriori è possibile a partire dal 16 marzo previa presentazione entro febbraio della dichiarazione iva vistata. Si evidenzia che l eventuale credito iva residuo formatosi nel 2008 (accertandosi di non superare il limite massimo compensabile di euro ) può essere utilizzato in compensazione esterna liberamente fino a quando non venga riportato nella dichiarazione Iva 2010 per l anno d imposta 2009 (se si presenta la dichiarazione entro febbraio 2010 deve essere utilizzato entro il 16 febbraio dopo andrà a confluire nel credito 2009 e seguirà le nuove regole). La possibilità di presentare la dichiarazione iva in forma autonoma a partire da febbraio 2010 è prevista per le sole dichiarazione a credito (indipendentemente dalla volontà di utilizzarlo in compensazione orizzontale): le dichiarazioni a debito devono essere inviate con Unico entro settembre. 8

9 Crediti iva infrannuali: - attenzione: indipendentemente dall importo del credito non è mai possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito infrannuale prima di aver presentato l istanza; Esempio: primo trimestre 2010, ad aprile non posso utilizzare il credito prima di aver inviato l istanza (le vecchie regole mi permettevano di utilizzarlo dal 1 aprile e inviare l istanza entro il 30 aprile) - se l importo del credito è superiore a euro , per l utilizzo in compensazione è necessario attendere il 16 del mese successivo all invio dell istanza; - se l importo del credito è superiore a euro , per l utilizzo in compensazione non è necessario vistare preventivamente l istanza; - la verifica dell importo del credito considera la sommatoria degli importi maturati nei tre trimestri: quindi se ad es. nel primo trimestre il credito infrannuale è di euro lo posso utilizzare tutto subito dopo aver inviato l istanza; se nel secondo trimestre maturo un credito di euro posso utilizzarne subito (dato da ) dopo l invio dell istanza mentre per i restanti euro devo attendere il 16 del mese successivo all invio dell istanza. Il limite di euro è calcolato distintamente per ogni tipologia di credito IVA sia annuale che trimestrale (due plafond indipendenti). D) NUOVI ADEMPIMENTI CONTABILI: MODELLI INTRASTAT. Gli adempimenti dei contribuenti subiranno un innovazione profonda anche con riguardo agli obblighi relativi alla presentazione dei modelli Intrastat. Le novità possono essere sinteticamente così riassunte: - ampliamento delle operazioni soggette all obbligo di monitoraggio (prestazioni servizi intracomunitarie) - nuove modalità di presentazione dei modelli (obbligo dell invio telematico) - nuovi termini di presentazione Modelli intrastat Situazione Fino al 31 dicembre 2009 Dal 1 gennaio 2010 I modelli Intrastat contengono dati Oltre all indicazione di acquisti e cessioni di relativi alle operazioni di acquisto e beni sul territorio Cee i modelli Intrastat di vendita di beni, effettuate in conterranno anche le informazioni Contenuti ambito Cee; vi rientrano altresì le relative alle prestazioni di servizio rese e/o operazioni di trasporto e di ricevute ( per quest ultime si aspetta intermediazione collegate alle approvazione del Decreto Legislativo che operazioni suddette. recepisce le Direttive comunitarie) in ambito 9

10 Modalità di presentazione Periodicità di presentazione Scadenze di presentazione Cartaceo, Supporto magnetico, telematico Cessione di beni: fino a ,00 - Annuale da ,01 a ,00 - Trimestrale superiori a ,00 - Mensile Acquisti di beni: fino a ,00 - Annuale superiore a ,00 - Mensile Mensile: entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento; Trimestrale entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento; comunitario a partire dal 1 gennaio Dal è obbligatoria la presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni INTRA beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal L'adesione è già possibile e le istruzioni per comprendere a pieno come aderire al servizio e come accreditarsi al sistema sono disponibili sul sito Acquisti e cessioni di beni: regola generale: MENSILE; tuttavia potrà essere prevista da ogni stato membro una presentazione trimestrale per i soggetti che non hanno superato il volume d affari, di: fino al ; dal Per le prestazioni di servizi ricevuti e resi: regola generale: presentazione trimestrale Mensile: entro il giorno 19 del mese successivo al mese di riferimento (es. mese di gennaio 2010 entro il 19 febbraio); Trimestrale: entro il giorno 19 successivo al trimestre di riferimento (es. 1 trimestre, 2010 entro il 19 aprile). Annuale: entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento Attenzione: I termini fissati al giorno 19 potrebbero trovare, in fase di approvazione del Decreto legislativo di recepimento delle Direttive comunitarie, uno slittamento al 24/25 del mese successivo al mese o al trimestre di riferimento. 10

11 Tutte le novità relative ai modelli Intrastat, NON riguardano gli elenchi con periodi di riferimento precedenti al 2010, ossia: - gli elenchi annuali 2009 (scadenza 31 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e febbraio 2010 per presentazione telematica); - gli elenchi trimestrali 4 trimestre 2009 (scadenza 31 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e 5 febbraio 2010 per presentazione telematica); - elenchi mensili dicembre 2009 (scadenza 20 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e 25 gennaio 2010 per presentazione telematica). L entrata a regime delle novità per i modelli intrastat potrebbe subire uno slittamento da febbraio 2010 (primo termine utile) ad aprile A disposizione per ogni chiarimento, e contando di aver fatto cosa utile e gradita, porgiamo distinti saluti. Studi Associati di Consulenza Aziendale I Consulenti dell area Fiscale, Tributaria e Amministrativa Curata da: Dott. Tammy Capasso TC/TC 11

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