CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (Docenti)
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1 CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (Docenti) L'anno 2014, il mese di marzo, il giorno 7, in Gorizia, presso la sede dell'istituto Statale d'istruzione Superiore "Dante Alighieri", VISTO la Legge n. 300/1970; VISTO IL d. Lgs. N. 146/1990, che all'art. 1 riconosce al servizio scolastico e all'attività formativa dignità di servizi pubblici essenziali, per cui il datore di lavoro, come recita l'ar. 2, ha l'obbligo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona; VISTO il D. Lgs. N. 29/1993 VISTO il CCNL 26/05/1999 del comparto scuola per gli anni , confluito nel CCNL 24/07/2003; VISTO il CCNI 31/08/1999 per gli anni , confluito nel CCNL 24/07/2003; VISTO il CCNL 15/03/2001 relativo al biennio economico 2000/2001, confluito nel CCNL 24/07/2003; VISTO il CCNL 24/07/2003 relativo al quadriennio e al biennio economico 2002/2003; VISTO il CCNL relativo al quadriennio giuridico VISTO il nuovo Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche approvato con D.M. del 1/02/2001, n. 44; VISTA la contrattazione d'istituto sottoscritta il 29 aprile 2005 e il 19 marzo 2006, il 23 gennaio 2007, il Maggio 2008 e nel dicembre 2008, VISTO il D. legislativo n. 165, così come modificato dal D. legislativo n. 150 in attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; considerato che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni e dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati, in coerenza con il Piano dell'offerta formativa e con il Piano delle attività del personale docente e A.T.A. ; VISTO l'art. 5, c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, cosi come modificato dal D.L. 95/2012, trasformato nella L. 135/2012, art. 2, c. 17, in cui si prevede "la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero l'esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all'art. 9 convenuto che il sistema delle relazioni sindacali deve essere improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti; il Dirigente Scolastico comunica le seguenti MODALITÀ E CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN RAPPORTO AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - Art. 1 - Criteri di assegnazione del personale docente alle classi 1. L'assegnazione dei docenti alle classi è disposta dal dirigente scolastico sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'istituto e sentite le proposte del Collegio dei docenti, ma fatta salva la possibilità di discostarsene motivatamente sulla base di criteri di ottimizzazione dell'uso delle risorse, come previsto dagli art. 7, del T.U. 297/94. CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (Docenti) 7 marzo
2 2. L'assegnazione viene effettuata dal dirigente scolastico con atto formale, comunicato anche alle RSU; contro di esso il docente può presentare reclamo entro cinque giorni; il dirigente si pronuncia entro cinque giorni. Art. 2 - Orario di lavoro 1. L'orario di lavoro per l'attività di insegnamento è regolamentato dall'art. 28 del CCNL 29/11/2007 relativo al quadriennio , nonché dal presente contratto. 2. L'orario di lavoro del personale docente si articola di norma su cinque giorni settimanali, salvo che esso non sia costituito da un monte orario inferiore all'intero orario di cattedra; le lezioni curricolari per l'anno scolastico si svolgono esclusivamente in orario antimeridiano, nell'arco di sei unità didattiche più gli intervalli, di norma, con un massimo di cinque ore effettive di docenza. 3. Compatibilmente con la funzionalità organizzativa e didattica, l'orario del docente si articola in modo da limitare le ore intermedie non impegnate da effettiva docenza. Tale attenzione si esercita in particolare nei confronti del personale con orario part time e del personale che completa l'orario con altra scuola, specialmente se in altro comune. 4. Qualora siano state assegnate ore aggiuntive, l'orario non potrà comunque superare il limite massimo di 24 ore settimanali come previsto dal CCNL vigente. 5. Non si possono se non eccezionalmente superare le nove ore d'impegno giornaliero, considerando tutte le attività; si tiene conto del diritto del lavoratore di fruire della pausa per il pranzo, di almeno tre quarti d'ora. Art. 3 - Orario delle lezioni 1. L'orario delle lezioni (comprese le ore a disposizione per completamento di cattedra) può essere modificato previo accordo con i docenti interessati dalla variazione. 2. Le variazioni d'orario normalmente vengono concordate e comunicate con un giorno di anticipo. In casi particolari possono essere concordate e comunicate all'inizio o nel corso della mattinata. 3. Nel caso di articolazione dell'orario di insegnamento su cinque giorni settimanali, il docente fruisce - sentite le sue indicazioni - di un giorno libero da impegni di insegnamento. Il giorno libero si intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza di malattia del dipendente, di sciopero o di chiusura dell'istituzione scolastica o perché detto giorno ricade in un giorno di festività infrasettimanale. 4. Nel caso in cui vengano presentate richieste di giorno libero alle quali non è possibile dare séguito per eccesso di domande rispetto alle disponibilità, viene assicurata, nell'ambito delle competenze in materia di formazione dell'orario delle lezioni, la rotazione pluriennale tale da garantire quanto più possibile il soddisfacimento delle richieste. 5. Fatte salve le competenze in materia di formazione dell'orario delle lezioni e la funzionalità didattica e organizzativa dello stesso, sarà tenuto conto delle richieste presentate dai docenti che si trovino nelle condizioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e dal D.lgs. n.151/2001. Art. 4 - Orario delle riunioni 1. Le riunioni previste nel piano delle attività non possono effettuarsi nel giorno di sabato, tranne ovviamente che per scrutini ed esami o per causa di forza maggiore. 2. Le riunioni antimeridiane avranno inizio non prima delle ore 8.30 e termine non oltre le ore ; le riunioni pomeridiane avranno inizio di norma non prima delle ore e termine non oltre le ore 19.30; la durata massima di una singola riunione - salvo eccezionali esigenze - è fissata, di norma, in ore tre. CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (Docenti) 7 marzo
3 3. Il dirigente scolastico provvede a definire - all'interno del piano annuale delle attività deliberato dal Collegio Docenti - il calendario delle riunioni. 4. Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito ad inizio dell'anno scolastico ovvero lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salvo motivi eccezionali, devono essere comunicate per iscritto con un preavviso di 5 giorni rispetto alla data stabilita per dette riunioni. Art. 5 Attività funzionali all'insegnamento 1. Il calendario delle attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale deve essere definito nel Piano Annuale delle Attività. 2. Le ore per le attività, di cui all'art.29, comma 3, lett. A) del CCNL, superiori alle 40 sono soggette a pagamento nel caso l'interessato non chieda l'esonero dalle stesse. 3. Per i docenti in servizio in più istituti il limite sopra indicato delle 40 ore viene rispettato cumulando le ore in proporzione all'orario di servizio nelle rispettive scuole. Art. 6 - Attività con le famiglie 1. Fermo restando quanto deliberato nel piano annuale delle attività, il ricevimento individuale delle famiglie avviene con cadenza settimanale ed ha la durata di un'ora di lezione, ovvero è proporzionale all'orario di cattedra nei casi in cui il docente abbia un orario di insegnamento, nella scuola, inferiore alla cattedra. 2. Viene assicurato un ricevimento pomeridiano per ciascuno dei periodi in cui è suddiviso l'anno scolastico, ai fini della valutazione degli alunni; nella settimana in cui si svolge tale ricevimento, così come nel periodo antecedente gli scrutini, il ricevimento mattutino viene sospeso. Art. 7 - Casi particolari di utilizzazione 1. In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, elezioni, profilassi, eventi eccezionali, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti possono essere utilizzati - per un numero di ore pari al proprio orario giornaliero di servizio - esclusivamente per attività di docenza o di sorveglianza, prioritariamente nelle classi di titolarità. 2. Nei periodi intercorrenti tra il 1 settembre e l'inizio delle lezioni, fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno e durante tutti i periodi di sospensione dell'attività didattica, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti possono essere utilizzati per attività diverse dall'insegnamento solo se programmate dal Collegio dei docenti o connesse agli esami di Stato, con esclusione quindi di obblighi di presenza puramente formale. 3. Nei periodi di sospensione delle lezioni non coincidenti con le ferie ai docenti può essere richiesta la presenza concordata per soddisfare la domanda motivata di colloquio o di accesso agli atti da parte dei genitori Art. 8 Vigilanza 1. La vigilanza sugli alunni all'intervallo sarà effettuata da tutti i docenti in servizio, secondo un calendario predisposto all'atto dell' adozione dell'orario delle lezioni. CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (Docenti) 7 marzo
4 2. La vigilanza sugli alunni durante le assemblee d istituto è assicurata dagli insegnanti delegati dal Dirigente o da un suo collaboratore in un numero necessario a garantire la sicurezza, secondo un criterio di rotazione. Gli altri docenti rimangono a disposizione, a scuola, secondo l orario di servizio giornaliero, oppure possono recuperare tale orario in attività di supplenza, interventi didattici educativi integrativi o legati a progetti. Art. 9 - Fruizione di permessi retribuiti 1. La fruizione delle assenze del personale docente è regolamentata dalle norme contrattuali vigenti di livello nazionale e/o integrativo locale, nonché dal presente contratto. 2. Per tutti i permessi retribuiti di cui all'art.15 del CCNL 2003 e per gli altri permessi retribuiti previsti dalle norme, il docente presenta domanda al dirigente scolastico almeno tre giorni prima, salvo motivi imprevedibili e improvvisi. 3. Se entro il giorno successivo alla richiesta l'amministrazione non risponde per iscritto, l'istanza si ritiene accolta. Art Permessi brevi 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio sono attribuiti, per esigenze personali, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell orario individuale giornaliero. 2. L attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio. 3. Allo scopo di fruire dei permessi orari di cui all'art. 16 del CCNL, il docente presenta domanda al dirigente scolastico almeno due giorni prima, salvo motivi imprevedibili e improvvisi. In caso di più richieste, ai fini di salvaguardare il funzionamento dell'attività didattica, i permessi saranno concessi secondo l'ordine di presentazione delle relative richieste. 4. Detti permessi devono essere recuperati,con supplenze o interventi didattici educativi integrativi, anche precedentemente prestati, con priorità nella classe ove il docente si è assentato. Art Sostituzione dei docenti assenti 1. La sostituzione dei docenti assenti si effettua, di norma, con i seguenti criteri: i docenti debitori per permessi orari retribuiti; i docenti a disposizione della scuola; i docenti con orario di cattedra inferiore alle 18 ore; i docenti la cui classe non è presente in istituto; infine i docenti che hanno dato la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti d'insegnamento.. In tutte le fasi sopra descritte sono utilizzati, prioritariamente, i docenti della classe, poi quelle delle stesse discipline dei docenti assenti, infine si adotterà il criterio della rotazione.. In caso di stretta necessità, i docenti possono, previo loro consenso, essere impegnati in supplenze anche nella sezione associata non di propria titolarità. Art Interventi di recupero, supporto, potenziamento CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (Docenti) 7 marzo
5 1. La decisione sull'organizzazione degli interventi di recupero, supporto, potenziamento e i criteri di attribuzione (a docenti della stessa classe o di altre classi) spetta al collegio dei docenti, su proposta del consiglio di classe. 2. Tali interventi costituiscono attività di insegnamento, retribuita, se si configurano quale prestazione eccedente l'orario obbligatorio. I criteri di ripartizione dei compensi per tali attività sono contrattati con la RSU in riferimento alla tabella allegata al CCNL vigente. 3. In caso di indisponibilità da parte dei docenti interni all'istituto, oppure in mancanza di specifiche professionalità, il DS può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole, che a ciò si siano dichiarate disponibili, di docenti inseriti nelle graduatorie provinciali e di istituto o individuati tramite bandi 4. Le attività aggiuntive funzionali all' insegnamento connesse con la progettazione, la predisposizione e la realizzazione degli interventi stessi danno titolo ai compensi previsti dal CCNL, rapportati ad ore funzionali, in misura non superiore al 10% delle ore frontali effettuate. 5. Viene fornita informazione successiva sui criteri utilizzati per l'individuazione dei docenti che hanno prestato la loro attività negli interventi, nonché sull'applicazione dei criteri medesimi. Art. 13- Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento. Costituiscono, indicativamente, attività funzionali all' insegnamento, con diritto al compenso previsto dal CCNL : la partecipazione alle commissioni, ai dipartimenti, ai settori, cioè a tutte quelle forme organizzative nelle quali si articola l'attività del collegio docenti; lo svolgimento delle attività gestionali finalizzate all'attuazione del POF (collaboratori, fiduciari, referenti, tutor...); le ore di partecipazione al collegio o ai consigli di classe ecc., che eccedano il limite previsto delle 40 ore; le ore di formazione obbligatoria svolte al di fuori dell'orario di servizio; 1. Le ore eccedenti l'orario d'obbligo effettuate dai Docenti si intendono retribuite con la quota stabilita per tale incarico nella contrattazione integrativa relativa alla ripartizione delle risorse del fondo stesso. 2. Tutte le attività vengono attribuite sulla base dei seguenti criteri: Dichiarata disponibilità Effettiva competenza riguardo alle tematiche proposte Esperienze acquisite attestabili Art Modalità di assegnazione degli incarichi 1. L'assegnazione di incarichi e attività aggiuntive, di cui al presente accordo, viene effettuata mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati (lettera d'incarico) in cui si indicano il tipo di attività e gli impegni conseguenti, il compenso forfetario o orario, specificando in quest'ultimo caso il numero massimo delle ore che possono essere retribuite. 2. Degli incarichi viene fornita comunicazione alle R.S.U. Art Funzioni strumentali CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (Docenti) 7 marzo
6 1. Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari e sono attribuite formalmente dal Dirigente Scolastico. 2. Vista la delibera del Collegio dei Docenti, valutati i carichi di lavoro corrispondenti, si convengono i compensi in sede di contrattazione R.S.U. Art. 16 Ferie 1. Le ferie sono regolamentate dalle norme contrattuali vigenti. 2. Nel caso del diritto a fruire, da parte del personale docente, di sei giorni di ferie durante il periodo di attività didattica, a condizione che vi sia altro personale in servizio e senza aggravio per l'amministrazione, la richiesta, in forma scritta, deve essere inoltrata con congruo anticipo (di norma cinque giorni prima) al Dirigente Scolastico, il quale, accertato quanto stabilito, comunica la concessione almeno 48 ore prima. 3. Qualora non sia effettuata nessuna comunicazione nei tempi previsti dal precedente capoverso, la richiesta è da considerasi accolta. Art. 17 assemblee e scioperi Dichiarazione di Partecipazione All'assemblea Sindacale La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle Assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore annuo individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle Assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere altri ulteriori adempimenti. Dichiarazione di adesione allo sciopero Entro il quinto giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare, volontariamente, la propria decisione di aderire allo sciopero. Utilizzo personale docente non scioperante in ottemperanza alle "Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali", art. 2, commi 3 e 4 (Allegato CCNL 4/08/1995), L.146/90 così come modificata dalla L. 83/2000 e Art. 6, c.3, j CCNL 2006/09. In caso di sciopero, il Dirigente Scolastico: Invita i dipendenti a comunicare verbalmente o per iscritto l'adesione o meno allo sciopero (la comunicazione è volontaria). Sulla base delle comunicazioni valuta le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico (compresa la possibilità di sospendere l'attività didattica) e le comunica alle famiglie; Il giorno dello sciopero, qualora non sia stato possibile prevedere il giorno precedente il funzionamento didattico, il personale docente in servizio è tenuto a comunicare, anche telefonicamente, la sua non adesione allo sciopero entro le otto per concordare, se possibile, un orario di docenza nelle classi di competenza o di vigilanza nelle classi con allievi minorenni nel rispetto del numero delle sue ore previste. CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (Docenti) 7 marzo
7 Il giorno dello sciopero può convocare alla prima ora il personale ATA non scioperante in servizio in quel giorno ed organizzare le attività nel rispetto del numero di ore previste per ogni singolo addetto; In caso di adesione totale allo sciopero dei collaboratori scolastici, il Dirigente assume il compito dell'apertura e della chiusura della sede, secondo modalità che valuterà di volta in volta; Se la maggioranza dei docenti e dei collaboratori aderisce allo sciopero e il numero di presenze del personale non permette il funzionamento di sorveglianza e di insegnamento per un minimo di due ore, il Dirigente può disporre la sospensione delle lezioni o la chiusura della scuola. I docenti che non aderiscono sono tenuti a fare atto di presenza in sede e a svolgere attività relative al funzionamento didattico per il numero di ore previsto dal proprio servizio. Art.18 - Impegni di spesa La presente organizzazione non comporta, neanche a carico degli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal CCNL e quindi le risorse assegnate alla scuola. Art Validità delle disposizioni La presente organizzazione ha validità per l'a.s e, comunque, fino a nuove disposizioni normative. Art. 20- Norma di rinvio Per tutto quanto non previsto nella presente comunicazione si rimanda ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e alla normativa vigente in materia. Gorizia, 7 marzo 2014 La Dirigente Scolastica prof.ssa Vilma Candolini Per presa visione: Prof. Alessio Sokol (RSU) Sig. Angelo Romaniello (RSU) Prof.ssa Antonella Codispoti (RSU) CISL Scuola - UNAMS/Gilda CGIL Scuola UIL Scuola - Snals Confsal - CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (Docenti) 7 marzo
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