Tribunale di Bergamo 29.1/ n. 44 Dott. Bertoncini Duzioni (Avv. Rocchi) INPS (Avv. Casagli).
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- Serafino Pesce
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1 Processo civile Opposizione a decreto ingiuntivo Parziale accoglimento Esecuzione di sentenza Atto di precetto Opposizione a precetto Mancanza di liquidità pretesa creditoria - Infondatezza. Tribunale di Bergamo 29.1/ n. 44 Dott. Bertoncini Duzioni (Avv. Rocchi) INPS (Avv. Casagli). Una sentenza che abbia parzialmente accolto l opposizione a decreto ingiuntivo, riducendo i periodi dell addebito contributivo, abilita l INPS a promuovere l azione esecutiva, essendo il credito liquido in quanto determinabile con un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi contenuti nel titolo. FATTO - Con ricorso regolarmente notificato Duzioni Filippo conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l'inps, proponendo opposizione al precetto notificatogli in data 1 luglio Il ricorrente deduceva in primo luogo la mancanza, nella sentenza notificata, di uno degli elementi essenziali previsti dall'art. 132 c.p.c., essendo priva dell'indicazione del giudice che l'ha emessa. Il Duzioni lamentava quindi la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità della pretesa creditoria fatta valere con l'atto di precetto. L'opponente eccepiva altresì la nullità della formula esecutiva per mancanza di uno degli elementi di cui all'art. 475 c.p.c., non riportando l'indicazione della parte alla quale era stata spedita. Rilevava, infine, la carenza di legittimazione passiva della INPS SCCI s.p.a., in quanto il titolo esecutivo era stato formato non in suo favore, ma dell'inps. Il Duzioni agiva quindi in questa sede per sentir accertare, in via principale, l'inesistenza o la nullità del titolo allegato all'atto di precetto, nonché per sentir accertare, in via subordinata, la mancanza di liquidità, certezza ed esigibilità del diritto portato dal titolo indicato ed allegato all'atto di precetto, dichiararne la nullità o renderlo privo di effetto. Chiedeva inoltre che venisse accertata e dichiarata la nullità della formula esecutiva apposta al titolo ed accertare infine la carenza di azione esecutiva in capo alla INPS SCCI s.p.a. 1
2 Si costituiva regolarmente in giudizio l'inps, in proprio e nella sua qualità di mandatario della SCCI s.p.a., preliminarmente rilevando come non vi fossero dubbi circa la provenienza del titolo esecutivo. Circa la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità l'istituto evidenziava che il credito era determinabile in base agli elementi di fatto e di diritto contenuti nella sentenza n. 483/2000. In merito alla nullità della formula esecutiva l'inps precisava che la copia della sentenza deve contenere, oltre all'attestazione di conformità all'originale, esclusivamente la sottoscrizione del cancelliere ed il sigillo della cancelleria. L'istituto respingeva infine l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'inps SCCI s.p.a. richiamandosi al tenore della cessione a titolo oneroso ed in massa dei crediti INPS disposta dall'art. 13 L. 448/98. Concludeva quindi per l'integrale rigetto della domanda. La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa all'udienza odierna mediante separato dispositivo di cui veniva data pubblica lettura. DIRITTO - II ricorso è infondato. Va preliminarmente respinta l'eccezione relativa alla impossibilità di identificare il giudice che ha pronunciato la sentenza in virtù della quale l'inps ha promosso l'azione esecutiva. L'art. 132 c.p.c., nello stabilire che la sentenza debba contenere l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, non impone l'utilizzo di alcuna formula sacramentale, essendo quindi sufficiente che dal contesto dell'atto tale indicazione risulti in maniera da non ingenerare incertezza in ordine alla provenienza. Ciò premesso, è allora evidente che dall'esame complessivo della sentenza risulta chiaramente, oltre al giudice persona fisica che l'ha emessa (si veda sia l'intestazione che la sottoscrizione ove è indicato espressamente il nome della dott.ssa Maria Vittoria Azzollini), l'ufficio giudiziario di appartenenza della stessa. A tal fine è infatti sufficiente osservare che in più parti dell'atto (intestazione, dispositivo e sottoscrizione) vi è il riferimento alla stessa in funzione di giudice del lavoro. Peraltro, nel dispositivo vi è l'indicazione del giudice del lavoro di Bergamo, in tal modo consentendo anche l'individuazione dell'ufficio giudiziario di appartenenza. Si tratta evidentemente del Tribunale di Bergamo, in quanto all'epoca della pronuncia ( ) l'ufficio pretoriale era stato da tempo abrogato e le funzioni di giudice del lavoro erano svolte dai magistrati del Tribunale secondo un criterio di ripartizione interna degli affari. Per quanto invece concerne l'eccezione relativa alla mancanza di certezza, liquidità ed 2
3 esigibilità della pretesa creditoria fatta valere con l'atto di precetto, anch'essa appare infondata. La sentenza di cui trattasi, nel decidere sull'opposizione proposta dal Duzioni avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore dell'inps per contributi omessi, somme aggiuntive e sanzioni per il periodo , ha parzialmente accolto l'opposizione, condannando l'interessato al pagamento dei contributi, somme aggiuntive e sanzioni relative al periodo dal marzo 1992 al Ciò premesso, in tema di liquidità è sufficiente che alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi contenuti nel titolo stesso. A tal fine è tuttavia opportuno precisare che per tali si intendono anche i dati che, pur non espressamente menzionati nella sentenza, sono stati esaminati dal giudice ed assunti come oggettivamente già determinati anche quantitativamente (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. 19 gennaio 1999 n. 478). In questo caso, dall'esame della sentenza, emerge come dato incontestato quello della quantificazione complessiva di per contributi, somme aggiuntive e sanzioni in ordine al periodo Tale dato scaturiva infatti dagli accertamenti contenuti nel verbale di accertamento dell'inps in data 13 giugno 1996, con cui era stata affermato il carattere subordinato dell'attività prestata dal Duzioni in favore di Tomasoni Roberto Angelo, nella sua qualità di titolare della ditta Termoter. e l'istituto, tenuto conto che quest'ultima ditta, sin dal 1 aprile 1993, era stata classificata nel settore dell'industria edile, aveva provveduto alla determinazione delle somme ingiunte applicando le aliquote relative a tale settore. Peraltro, nell'ambito del giudizio di opposizione, non è stata mossa alcuna obiezione in ordine ai criteri di determinazione degli importi richiesti, contestandosi unicamente il presupposto della natura subordinata del rapporto. Tali elementi portano quindi a ritenere come dato certo, in quanto incontestato e come tale acquisito nel giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 483/2000, quello inerente alla quantificazione dei contributi e delle relative sanzioni e somme aggiuntive. Infatti, la riduzione degli importi a seguito del parziale accoglimento dell'opposizione e quindi della diminuzione del periodo di contribuzione dovuta, costituisce mera operazione materiale consistente nella sottrazione dalla somma complessiva di quella corrispondente al periodo da stralciare. Analogamente è a dirsi in merito al calcolo delle sanzioni e delle somme aggiuntive il cui ammontare, come noto, è predeterminato dalla legge che non lascia all'inps alcun margine di discrezionalità. Per quanto riguarda gli ulteriori importi portati in precetto ( 10,33 ed 418,33 per 3
4 competenze successive) questi evidentemente si riferiscono alle spese, diritti ed onorari maturati in relazione alle attività successive alla sentenza e rientrano pienamente nei limiti tariffari normativamente previsti. Anche il motivo di doglianza relativo alla nullità della formula esecutiva per mancanza della indicazione della parte a cui è stata spedita è infondato. In proposito va preliminarmente precisato che la persona alla quale è concessa la formula esecutiva viene annotata sull'originale del titolo esecutivo. E' noto, infatti, che la formula esecutiva può essere rilasciata una volta sola, laddove tutte le altre volte viene rilasciata una copia autentica. Per tale motivo è sull'originale dell'atto che il cancelliere generalmente effettua tale annotazione. L'opponente si è tuttavia limitato a produrre la copia notificata della sentenza che, in quanto copia conforme alla prima rilasciata in forma esecutiva, non contiene l'indicazione in questione. L'eccezione appare quindi infondata. In ogni caso, anche a prescindere da tali considerazioni, a norma dell'art. 156 c.p.c. le nullità degli atti del processo per inosservanza di forme sono tassativamente previste dalla legge, potendo essere dichiarate, anche al di fuori delle ipotesi legislativamente previste, solo ove l'atto manchi dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo. Nessuna norma contempla un'ipotesi di nullità per il caso in cui l'atto non contenga l'indicazione della persona in favore della quale è stata spedita la formula esecutiva della sentenza. Peraltro, la previsione di cui al secondo comma dell'art. 475 c.p.c. ha solo la funzione di individuare i soggetti a cui può essere rilasciata la copia in forma esecutiva del titolo, posto che la spedizione in forma esecutiva non può avvenire in favore di chiunque ne faccia richiesta. Inoltre, lo scopo della spedizione in forma esecutiva va individuato nella possibilità di procedere ad esecuzione forzata ed è allora evidente che la mancanza dell'elemento in questione non impedisce all'atto di raggiungere detta finalità che dipende piuttosto dalla presenza dei requisiti previsti dall'art. 475, commi 3 e 4, c.p.c. e consistenti nell'intestazione "Repubblica Italiana - In nome della legge" e nell'apposizione della formula comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti". Infine, l'art. 153 disp. att. c.p.c. prevede che questa sia rilasciata dal cancelliere e munita del sigillo di cancelleria. Tali elementi, gli unici la cui eventuale mancanza potrebbe impedire all'atto di raggiungere il suo scopo, sono chiaramente presenti nel titolo in questione, la cui nullità non può pertanto 4
5 essere dichiarata. Passando ad analizzare l'ultimo motivo di doglianza, quello relativo alla carenza di legittimazione della INPS SCCI s.p.a., va premesso che l'art. 13, comma 1, L. 448/98 ha disposto la cessione a titolo oneroso ed in massa di tutti i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall'inps, già maturati o maturandi sino al A tale cessione, secondo l'espressa previsione del terzo comma della norma, non è applicabile l'art c.c., bensì gli artt. 3, 5 e 6 della L. 21 febbraio 1991 n. 52. Il comma 8 della norma ha previsto, a decorrere dal 1 luglio 1999, data di entrata in vigore della riforma, l'obbligo dell'inps di iscrivere a ruolo i crediti ceduti, ad eccezione dei crediti già oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, per i quali l'azione può essere proseguita nelle forme ordinarie. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'art. 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l'inps non può in ogni caso essere estromesso (art. 1, comma 8, L. 448/1998). Infine, per quel che qui interessa, la INPS SCCI s.p.a., società di cartolarizzazione istituita ai sensi del quinto comma dell'art. 13 L. 448/1998 e cessionaria del crediti in questione, con atto del ha nominato e costituito l'inps suo procuratore speciale, "affinché in suo nome, vece e conto, avvalendosi degli avvocati della propria avvocatura attivi, con la diligentia quam suis, tutte le procedure legali necessarie per conseguire il recupero dei crediti contributivi ceduti che alla data di efficacia del contratto di cessione risultino essere oggetto di procedimenti civili di cognizione e di esecuzione" (v. doc. n. 4 fasc. INPS). Si tratta peraltro di un atto con cui, prima di tutto, viene attribuita all'inps una rappresentanza di natura sostanziale in relazione ai crediti ceduti, sia pure limitata alla fase di recupero degli stessi, attraverso il potere di scegliere ed attivare le procedure legali ritenute più opportune a tal fine, nonché al compimento di tutti quegli atti ulteriori e successivi, come prestare il consenso alla cancellazione di ipoteche dopo aver accertato la effettiva riduzione o estinzione del debito. A tale rappresentanza fa seguito quella di natura processuale, consentendo peraltro all'inps di avvalersi, per l'esercizio del mandato conferito, dei legali appartenenti alla propria avvocatura. Pertanto, sulla base di tale procura, che appare conforme alla prescrizione dell'art. 77 c.p.c., l'inps ben poteva agire in via esecutiva, avvalendosi dei propri legali, per il recupero del credito in questione che, al (data del contratto di cessione), era oggetto di giudizio di 5
6 cognizione concluso con la sentenza n. 483/2000 del Tribunale di Bergamo. E difatti nell'atto di precetto si legge proprio che l'istituto agisce quale mandatario della INPS SCCI s.p.a. società di cartolarizzazione in virtù della procura speciale sopra citata e del rapporto introdotto dalla L. 448/1998. Ne infine può accedersi alla tesi prospettata dall'opponente e relativa al difetto di ius postulandi da parte dell'avvocatura dell'inps ai sensi dell'art. 3 RDL 1933 n In merito, va preliminarmente rilevato che tale eccezione è stata sollevata per la prima volta in sede di udienza di discussione e quindi tardivamente, con sua conseguente inammissibilità. Nel ricorso introduttivo l'opponente si era infatti limitato a sollevare la questione appena affrontata inerente alla carenza di legittimazione passiva della INPS SCCI s.p.a. Tuttavia, mentre questo aspetto concerne la rappresentanza processuale, ovvero la titolarità o meno della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio in capo all'attore o al convenuto, il difetto di ius postulandi attiene alla difesa tecnica (artt. 82 ss. c.p.c.),.ovvero al fatto che le parti, al di fuori delle eccezioni tassativamente previste dalla legge, non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore, il quale evidentemente deve a sua volta possedere i requisiti prescritti dalla legge. Si tratta di questioni processuali, e quindi di eccezioni, assolutamente diverse, rispetto alle quali va fatta una ulteriore precisazione dovuta dalla particolarità del presente procedimento. Premesso che il difetto di Ius postulandi si risolve in una eccezione relativa alla regolarità formale del precetto, come tale riconducibile alla previsione di cui all'art. 617 c.p.c., va allora detto che l'opposizione agli atti esecutivi, traducendosi in una contestazione relativa a singoli atti indipendenti, è estranea alla regola della propagazione delle nullità processuali di cui all'art. 159 c.p.c,, attesa la sua finalità di pervenire in tempi brevi alla chiusura della fase espropriativi. Pertanto, l'eccezione in questione avrebbe dovuto essere proposta esclusivamente nel termine di cui all'art. 617 c.p.c. (v. in tal senso Cass. Civ. Sez. IIl 1marzo 1994 n. 2024). Risulta allora evidente la tardività dell'eccezione, soprattutto avuto riguardo al rigido sistema di preclusioni che caratterizza il processo del lavoro, e quindi la sua inammissibilità. In ogni caso, anche a prescindere da tali considerazioni, l'art. 3 RDL 1578/33, nell'affermare l'incompatibilità dell'esercizio della professione forense con qualunque impiego retribuito, individua un'eccezione riguardo "agli avvocati ed i procuratori degli uffici legali organicamente istituiti come tali presso gli enti di cui allo stesso secondo comma (pubblici), per quanto concerne le cause e gli affari inerenti all'ufficio a cui sono addetti". In questo caso è chiaro che la prospettata situazione di incompatibilità non sussiste, in quanto vengono pur sempre in considerazioni affari propri dell'ente, quali la riscossione di crediti dell'inps stesso. 6
7 Il ricorso va quindi integralmente respinto, con condanna dell'opponente alla refusione, nei confronti dell'inps, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. (Omissis) 7
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