1.1. Il contenuto del titolo esecutivo. La qualificazione del titolo.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "1.1. Il contenuto del titolo esecutivo. La qualificazione del titolo."

Transcript

1 1. Il titolo esecutivo e il precetto Il contenuto del titolo esecutivo. La qualificazione del titolo. La norma di cui all art. 474 c.p.c. stabilisce che l esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo. In ordine ai requisiti del titolo esecutivo, quello della certezza è quello la cui definizione in dottrina ha suscitato maggiori perplessità. In realtà quella sottesa all art. 474 c.p.c. non è necessariamente quella scaturente da una pronuncia passata in cosa giudicata, ma una certezza reale ed apparente [Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2008, 8 ss.] che l ordinamento giudica comunque sufficiente per fondare l esecuzione forzata. Il diritto certo è dunque quello che deve emergere esattamente e compiutamente, nel suo contenuto e nei suoi limiti dal relativo provvedimento giurisdizionale o atto negoziale di modo che ne risulti determinato e delimitato anche il contenuto del titolo (v. anche Cass. Civ. sez. II, n secondo cui il diritto soggettivo è certo anche quando il suo contenuto, pur non determinato, sia facilmente determinabile alla stregua degli elementi indicati nella sentenza che lo accerta). In mancanza di tale requisito, il titolo esecutivo non può essere riconosciuto tale, né può attingere aliunde siffatta certezza. La giurisprudenza ha precisato che ai fini dell esecuzione il diritto soggettivo è certo non solo quando il suo contenuto è precisamente determinato, ma anche quando esso sia facilmente determinabile alla stregua degli elementi indicati dalla sentenza che lo accerta in modo definitivo, senza che siano mosse contestazioni specifiche dall obbligato (Cass. Civ. n. 6611/97 cit.). Certezza del diritto [1] Art. 474 c.p.c. (Titolo esecutivo). L esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. L esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma. 15

2 L esecuzione immobiliare dopo la riforma del processo civile Liquidità del diritto [2] 16 Tuttavia, la giurisprudenza, talvolta utilizza il presupposto della certezza in luogo di quello della liquidità. L ipotesi paradigmatica al riguardo è quella in cui assume che non sussiste un difetto di liquidità del titolo esecutivo, essendo pertanto il medesimo suscettibile di esecuzione forzata, quando esso sia rappresentato da una sentenza del giudice del lavoro che condanni un istituto previdenziale all erogazione di una determinata prestazione senza aver quantificato l ammontare della stessa anche ove detta quantificazione non sia possibile sulla base di una semplice operazione matematica fondata su dati certi risultanti dal titolo per cui si procede (Cass. Civ. sez. Lav., n ). Analogamente la Cassazione afferma che il requisito della liquidità sia integrato anche dalla determinazione del credito attraverso un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi tutti contenuti nel titolo fatto valere che devono identificarsi nei dati che, pur non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi ed oggettivamente già determinati nel loro assetto quantitativo, poiché così presupposti dalle parti e non controversi e, pertanto, acquisiti al processo, sia pure per implicito (Cass. Civ. Sez. lav , n. 9693; sez. lav n. 9254; sez. III, n ; Cass. Civ n ; Cass. Civ n ; Cass. Civ n ; Cass. Civ n. 2544) [In dottrina v. in tal senso Canelli, in Carpi-Taruffo, Commentario breve al codice di procedura e alle disposizioni sul processo societario, Padova, 2006, 1310]. La giurisprudenza ritiene liquido il diritto di credito di una somma di denaro o di cose fungibili determinata nella quantità o determinabile in base agli elementi individuanti che risultano dallo stesso titolo, se necessario anche attraverso l interpretazione dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III n. 6983; sez. lav n ; sez. lav., n ). Consegue che difetta del requisito suddetto la sentenza di condanna generica ex art. 278 c.p.c. che, come è noto, non potrà mai acquisire efficacia di titolo esecutivo ma varrà esclusivamente come titolo per iscrivere ipoteca giudiziale. Il requisito della liquidità viene in considerazione solo in via residuale ben potendo essere soddisfatto dalla certezza dei dati su cui si fondano i calcoli della pretesa creditoria. La conferma di tale assunto viene da un esame della giurisprudenza che vi si riferisce generalmente come all estremo di una endiadi formata dal presupposto della certezza insieme a quello della liquidità [cfr. Porcari, Codice dell esecuzione forzata, a cura di Vullo, Piacenza, 2004, 79]. La giurisprudenza ritiene idoneo titolo esecutivo la sentenza che condanni il datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione anche quando, nonostante l omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell obbligazione,

3 la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, sempre che, tuttavia, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione alla esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo stesso e non da elementi esterni al medesimo (Cass. Civ n. 9058; Cass. Civ n. 6983); qualora il titolo sia costituito da una sentenza, i dati per effettuare il calcolo possono per altro evincersi anche dalla motivazione ed in caso di contrasto tra quest ultima ed il dispositivo prevale la motivazione. Ne consegue che la sentenza di condanna del datore al pagamento di quanto dovuto a seguito della declaratoria dell illegittimità del licenziamento, costituendo un titolo esecutivo per la realizzazione del credito ove il dovuto, pur non indicato nel suo ammontare complessivo, sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico (senza dover fare ricorso ad elementi estranei al giudizio e non predeterminati per legge), rende inammissibile, in tal caso, il successivo ricorso del creditore alla procedura monitoria per il medesimo credito (cfr. Cass. Sez. Lav n. 9695). Si è poi ritenuto sussistente il requisito della liquidità del diritto e, conseguentemente, un valido titolo esecutivo, la condanna al pagamento degli speciali interessi previsti dagli artt. 35 e 36 del capitolato di appalto per le opere pubbliche, anche quando non c è stata la specificazione dell ammontare degli stessi e della loro decorrenza (Cass. Civ n. 3150). Il requisito dell esigibilità, da valutarsi all atto dell inizio dell esecuzione, sta ad indicare l assenza di impedimenti all esercizio del diritto quali potrebbero essere l esistenza di un termine oppure di una condizione sospensiva quale ad esempio una controprestazione o un altra attività da eseguirsi da parte del creditore oppure di un terzo [Luiso, Diritto Processuale civile, III, Milano, 23]. La giurisprudenza, laddove ha ritenuto di dover precisare la portata del requisito, ha affermato che, ad esempio, l atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, non perde la qualità, già esistente, di titolo esecutivo relativamente ad una obbligazione di una somma di denaro in essa contenuta, quando il termine per l adempimento stabilito dalle parti in sede di stipulazione, sia stato successivamente prorogato dalle parti medesime mediante accordo non documentato da un atto rivestente la stessa forma pubblica (Cass. Civ n. 6228). A seguire la tesi secondo cui i requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità del diritto devono sussistere non al momento della formazione del titolo, ma all inizio dell esecuzione forzata, é stata ritenuta l ammissibilità della sentenza condizionata, che subordina cioè l efficacia della Esigibilità del diritto [3] Ammissibilità della sentenza condizionata [4] 17

4 L esecuzione immobiliare dopo la riforma del processo civile condanna ad un evento futuro ed incerto (alla stregua del meccanismo del termine iniziale o della condizione sospensiva a differenza della sentenza di condanna ordinaria che opera, viceversa, fino a che non intervengano fatti contrari ad essa secondo il meccanismo proprio della condizione risolutiva fatta salva la non retroattività), perché, oltre a rispondere ad esigenze di economia dei giudizi, non pone affatto in essere una condanna da valere per il futuro, ma accerta l esistenza attuale dell obbligo di eseguire una determinata prestazione ed il condizionamento, anch esso attuale, dell obbligo ad una circostanza il cui avveramento, da accertarsi in sede esecutiva senza bisogno di ulteriori indagini di merito, fa sì che la sentenza acquisti efficacia di titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (Cass. Civ n. 7841). La sentenza condizionale è tuttavia inammissibile quando la condanna sia subordinata alla verifica di fatti costitutivi del diritto di cui si assume tutela [Bellé, Titolo giudiziale e tutela esecutiva, in REF, 2005, 527]. Si è affermato che i vaglia cambiari scaduti portanti un debito già estinto per avvenuto pagamento, non costituiscono validi titoli per l esecuzione, anche se il creditore affermi l esistenza, nei confronti del debitore, di un credito esigibile superiore a quello incorporato dai vagli azionati. Poiché i requisiti del diritto, vale a dire la sua certezza, la sua liquidità e la sua esigibilità, devono sussistere tutti nel momento in cui si esercita l azione esecutiva nel quale rileva la presenza della situazione sostanziale richiesta [v. Satta-Punzi, Diritto processuale Civile, 2006, 583, secondo cui le condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità devono intendersi come requisiti del titolo esecutivo che pertanto possono essere integrati da successive determinazioni] e non nel momento in cui il diritto è sorto e documentato nel titolo, il titolare della situazione di vantaggio non può pretendere l intervento dell organo giudiziario se non sia possibile desumere quelle qualità dal titolo stesso senza fornire la prova mediante la produzione di un atto o di un provvedimento integrativo [Grasso, Titolo esecutivo, in Encicl. Diritto, 1992, 692 s.]. Classificazione dei titoli esecutivi [5] Sentenze di condanna [6] Con riferimento alla classificazione dei titoli esecutivi, é nota la tradizionale distinzione tra i titoli di formazione giudiziale e titoli stragiudiziali. Avuto riguardo ai primi, l art. 474 c.p.c. fa esplicito riferimento anzitutto alle sentenze. In relazione alla tripartizione che solitamente si fa delle sentenze in sentenze di accertamento, costitutive e di condanna, sono titoli esecutivi idonei a fondare un processo di esecuzione sicuramente le sentenze di condanna o quelle che, anche implicitamente si risolvono in una decisione di condanna e che affermando un diritto implicano la necessità di reintegrazione del diritto stesso [in dottrina v. Satta, L esecuzione forzata, Torino, 1963, 48; v. anche Marazia, L efficacia esecutiva delle sentenze 18

5 costitutive e di accertamento, in REF, 2005, 856, il quale rileva come non è la qualificazione formale l elemento decisivo per stabilire se un dato provvedimento giudiziale abbia o meno natura di condanna oppure carattere costitutivo o di mero accertamento. In giurisprudenza v. Cass n. 1618] e, comunque, le sentenze contenenti statuizioni suscettibili di esecuzione purché ciò risulti dal tenore letterale del titolo dovendosi escludere in via assoluta il riferimento ad elementi esterni al titolo stesso (contra Cass. Civ. n. 1618/2005 cit.). Mette conto osservare che il conseguimento da parte del creditore di una sentenza di condanna nei confronti del debitore esaurisce il diritto di azione spettante al creditore medesimo con la ulteriore conseguenza che egli non potrà richiedere un ulteriore provvedimento avente forza esecutiva contro lo stesso debitore per lo stesso titolo e per lo stesso oggetto della sentenza, pena la declaratoria di difetto di interesse, rilevabile d ufficio in ogni stato e grado del processo, (v. Cass. Civ n che ha affermato che una volta ottenuta la sentenza di condanna, il creditore non ha più interesse a richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo per lo stesso titolo ed oggetto contro il medesimo debitore) Occorre poi rilevare che a seguito della novella del 1990 le sentenze di condanna di primo grado sono tutte provvisoriamente esecutive ex lege e costituiscono pertanto titolo esecutivo per effetto della loro pubblicazione prescindendo dal loro passaggio in giudicato. Sono naturalmente esecutive ex lege le sentenze di condanna emesse in grado di appello, oltre, ovviamente quelle passate in giudicato. La sentenza di appello in caso di conferma della sentenza impugnata ha sempre natura sostitutiva di quest ultima sentenza (sul punto cfr. Cass. Civ. sez. Lav., n. 6911; SS.UU n. 5295) costituendo l unico titolo esecutivo, talché se ne rende necessaria la sua notifica anche quando il suo contenuto risulti per relationem dalla sentenza di primo grado (Cass. Civ n. 2591). Nel caso di riforma parziale in appello della sentenza di condanna impugnata, occorrerà allegare entrambe le pronunce. Infatti il titolo esecutivo sarà costituito dalla sentenza di primo grado e dalla sentenza di appello se questa commina una condanna non contenuta nella prima. In questo caso l eventuale processo esecutivo iniziato sulla base del titolo parzialmente riformato in appello proseguirà senza soluzione di continuità nei limiti fissati dal nuovo titolo (cfr. Cass. Civ n. 7111). Qualora invece il procedimento esecutivo venga promosso in virtù di una sentenza di appello, l eventuale sopravvenuto annullamento di tale sentenza da parte della Cassazione, determina la caducazione del titolo esecutivo, mentre resta preclusa al creditore la possibilità di invocare l eventuale idoneità della sentenza a costituire titolo, nella parte in cui si assuma Sentenze in grado d appello [7] Sentenze di Cassazione [8] 19

6 L esecuzione immobiliare dopo la riforma del processo civile Altre sentenze di condanna [9] Nel rito del lavoro [10] Sentenza di accertamento o costitutiva [11] 20 non investita dal giudizio di gravame, ove un siffatto diverso titolo non sia stato utilizzato per la già intrapresa esecuzione (sul problema v. Cass. Civ n. 4889; sez. lav., n. 6911). Inoltre in caso di cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado, la sentenza di primo grado, confermata o riformata non riacquista efficacia neanche sul piano esecutivo (Cass. civ.sez. II, n. 5901; sez. III n. 3475). Dalla disciplina del giudizio di rinvio si ricava infatti che, se il processo si estingue nella fase che segue alla cassazione con rinvio, oltre agli effetti delle statuizioni della Corte di Cassazione circa la giurisdizione, la competenza ed il principio di diritto applicabile (artt. 310, co. II, pur a seguito della sua modifica operata dall art. 46, co. XVI l. 69/2009, e 393 c.p.c.) restano salvi solo l effetto di giudicato proprio delle pronunzie di merito contenute nella sentenza di primo grado e non investite da appello e di quelle contenute nella sentenza di secondo grado a loro volta non investite direttamente o per dipendenza dalla pronuncia della cassazione (art. 310, co. II c.p.c.). Sono titolo esecutivo anche la sentenza penale che dispone la restituzione o il risarcimento del danno a favore della parte civile (art. 538, co. II, c.p.p.); la sentenza che dichiara l interdizione o l inabilitazione ex art. 423 cc; le sentenze di condanna al pagamento di somme e di spese di lite emesse dai Tribunali Amministrativi Regionali (art. 7, l. 205/00 e art. 26, l. 1036/71; Cass. Civ n. 4661; n. 3680). Costituisce titolo esecutivo altresì il dispositivo letto in udienza delle sentenze di condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di lavoro di cui all art. 409 c.p.c. Com è noto, il primo comma della norma citata é stato modificato dall art. 53, D.l. 112/08, conv. in l.133/08, nel senso che il Giudice del lavoro, esaurita la discussione orale da lettura del dispositivo e della contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione. In ordine all ammissibilità delle sentenze condizionate quali titolo esecutivi si é già detto (Cass. Civ n. 7841). Analogamente può argomentarsi in ordine alla sentenza che subordina la condanna al pagamento di una somma di denaro all adempimento dell obbligo di restituzione di una cosa determinata. La pronuncia, acquisterà efficacia di titolo esecutivo solo dopo l effettiva restituzione o il deposito della cosa ai sensi dell art cc, dato che la sola offerta della prestazione, ai sensi dell art c.c è idonea solo porre in mora il creditore senza liberare il debitore dall obbligazione (Cass. Civ n. 4818). È controverso se anche le sentenze costitutive o di accertamento possano fondare anch esse il processo di coazione del diritto [v. Porcari, Codice dell esecuzione forzata, a cura di Vullo, sub art. 474 c.p.c., Piacenza 2004, 82]. Infatti, pur a seguito della novella di cui alla l. 353/ 1990, la

7 giurisprudenza, nonostante la generica previsione dell art. 282 c.p.c., che non specifica se siano provvisoriamente esecutive le sole sentenze di condanna, ha continuato a negare la natura di titolo esecutivo della sentenza di accertamento e di quella costitutiva (cfr. Cass. Civ n in GI 2006, 85 ss.). Infatti, la sentenza di mero accertamento, a differenza di quella di condanna, indica solo quale sia l assetto di un dato rapporto giuridico in contestazione ma non contiene, a differenza di quest ultima sentenza, l ordine ad adeguare la realtà di fatto all assetto in essa sancito. La sentenza costitutiva, viceversa, determinando per forza di legge un mutamento rispetto alla realtà giuridica preesistente, è invece di per sé stessa tale da non richiedere alcuna esecuzione forzata, proprio perché essa incide sull assetto giuridico dei rapporti e non su quello della realtà materiale del fatto. Al riguardo, infatti si afferma che la sentenza che dispone il trasferimento di una servitù da un luogo ad un altro, la cui natura costitutiva è incontestabile, non è esecutiva e quindi non può produrre effetti finché non passa in giudicato e pertanto se le parte vittoriosa la esegue prima del suo passaggio in giudicato, essa è passibile di azione di spoglio (Cass. Civ n. 3090). Tuttavia occorre dar conto, in senso contrario, della pronuncia di Cass. Civ n secondo cui è suscettibile di provvisoria esecuzione una sentenza costitutiva di servitù ex artt e 1052 c.c. allorché contenga tutti gli elementi identificativi in concreto della servitù). Avuto riguardo alle pronunce giurisdizionali di autorità straniere sono ritenuti idonei titoli esecutivi: le sentenze di condanna della Corte di Giustizia; le sentenze del Tribunali di primo grado; gli altri provvedimenti giurisdizionali comunitari esecutivi tra cui le ordinanze cautelari, le ordinanze sulle spese ripetibili, le ordinanze che impongono sanzioni pecuniarie ai testimoni che non compaiono o si rifiutano di deporre senza legittimo motivo, le ordinanze relative al rimborso al cancelliere delle somme versate per gratuito patrocinio o anticipate a testimoni e periti; le decisioni della Commissione europea o del Consiglio che comportino obbligazioni pecuniarie [sui titoli esecutivi di formazione comunitaria si vedano: Carpi, Diritto processuale comunitario, Milano 2000, 375 ss.; Olivieri, Il titolo esecutivo europeo e la sua attuazione nell ordinamento italiano, in REF, 2002, 62 ss.]. L attuazione esecutiva dei titoli giudiziali di formazione comunitaria si svolge nelle forme dei processi esecutivi nazionali e sotto il controllo delle singole autorità giudiziarie degli Stati membri che dovranno preventivamente curare l apposizione della formula esecutiva sul titolo previa verifica dell autenticità dello stesso. Particolari problemi ha posto la qualificazione come titolo esecutivo Pronunce giurisdizionali di autorità straniere [12] Titolo esecutivo europeo [13] 21

8 L esecuzione immobiliare dopo la riforma del processo civile della statuizione di condanna al pagamento delle spese di giudizio quando non essa non sia accessoria ad una pronuncia di condanna. Condanna alle spese di giudizio nella sentenza di primo grado [14] 22 La giurisprudenza di legittimità, dopo l attribuzione generalizzata della provvisoria esecutività a tutte le sentenze di primo grado da parte dell art. 282 c.p.c. così come novellato dalla l. 353/90, ha ritenuto, ancorché con un orientamento oscillante, che il capo di condanna alle spese di giudizio contenuto nella sentenza di primo grado possa costituire titolo esecutivo soltanto quando acceda ad una pronuncia di condanna e non quando sia conseguente alla decisione di rigetto della domanda oggetto del giudizio (cfr. Cass. Civ n. 5837; n In senso contrario si vedano però: Cass. Civ n. 1262; n ), in quanto la pronuncia sulle spese non godrebbe di una propria provvisoria esecutività, ma fruirebbe della provvisoria esecutività della sentenza di condanna di cui costituisce capo accessorio. Contro tale ricostruzione si è osservato che il capo relativo alle spese è autosufficiente rispetto al resto della pronuncia costituendo un autonomo provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo ex art. 282 c.p.c. sicché lo stesso costituisce sempre titolo esecutivo indipendentemente dal tipo di decisione in cui è contenuto [v. D Alessandro, Titolo esecutivo e precetto, in REF, 2000, 53]. Sul punto é poi intervenuta la Corte Costituzionale (Corte Cost n. 232) chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 282 e 474 in relazione agli artt. 3, 24, 11, co. II Cost. nonché art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali. La Corte ha assunto che l art. 282 c.p.c. non impedisce affatto che siano muniti di efficacia esecutiva immediata i capi condannatori accessori rispetto a quello non condannatorio relativo alla domanda principale dato che per essi, prescindendo dal fatto che siano o meno accessori, opera comunque pienamente il principio dell anticipazione dell efficacia della sentenza di merito (di condanna) rispetto al momento della definitività. In ogni caso - ha ritenuto il Giudice delle Leggi - il capo della condanna alle spese non può certo definirsi accessorio nel senso di cui all art. 31 c.p.c., in quanto non solo la pronuncia sulle spese non presuppone affatto, affinché il giudice possa adottarla, una domanda di parte, ma essa ha in ogni caso il suo titolo esclusivamente nel contenuto della decisione sul merito della controversia in applicazione del principio della soccombenza di cui all art. 91 c.p.c. Ne consegue che il capo sulle spese, quand anche costituisca corollario di una pronuncia di merito - o un capo accessorio non in senso tecnico ma solo in senso lato - non suscettibile per il suo contenuto di vedere anticipata la sua efficacia rispetto alla definitività, non chiama in gioco, sebbene abbia un contenuto condannatorio, l art. 282 c.p.c. che disciplina il regime della provvisoria esecutività delle sentenze di primo

9 grado. La Corte Costituzionale dunque con una sentenza interpretativa di rigetto, ha precisato che la soluzione del problema della eseguibilità della condanna alle spese prescinde in maniera assoluta dalle questioni relative alla provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado ed in particolare dei capi accessori a quelli non condannatori con ciò evidenziando dunque come la soluzione tradizionale data al problema dalla giurisprudenza (v. supra) sia viziata nel suo fondamento [su un più ampio commento alla pronuncia richiamata la decisione della Corte Costituzionale suddetta si rinvia a De Vita, Provvisoria esecutività della sentenza, capi accessori, condanna alle spese, la Consulta interviene, in RDP, 2005, 603 ss.]. Gli ulteriori provvedimenti giudiziali cui la legge attribuisce efficacia di titolo esecutivo sono, a mero titolo esemplificativo: l ordinanza di pagamento di somme non contestate di cui all art. 186 bis e all art. 423, I co., c.p.c.; l ordinanza di ingiunzione di pagamento o di consegna di cui all art. 186 ter e all art. 423, II co., c.p.c.; l ordinanza successiva alla chiusura dell istruzione ex art. 186 quater c.p.c.; i provvedimento temporanei in materia possessoria ex art. 703 e ss c.p.c.; il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in mancanza di opposizione o munito di clausola di provvisoria esecuzione; il decreto di condanna dell aggiudicatario inadempiente, di cui all art. 177 c.p.c.; l ordinanza di convalida di licenza o di sfratto, ai sensi dell art. 663 c.p.c. Al riguardo, la dottrina lo qualifica non solo come titolo esecutivo giurisdizionale, costituito dal provvedimento di convalida, ma avente altresì efficacia analoga a quella della sentenza [cfr. Castoro, Il ricesso di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2008, 20); l ordinanza di rilascio dell immobile ex art. 665 c.p.c.; il decreto di liquidazione del compenso del custode e degli altri ausiliari di giustizia (art. 62 c.p.c., 52 e 53 disp att c.p.c.; l ordinanza con la quale il giudice istruttore dichiara esecutivo il progetto di divisione non contestato (art. 789 III co., c.p.c.) Ancorché manchi un espressa attribuzione legislativa della qualifica di titolo esecutivo, si ritiene in giurisprudenza che siano tali il provvedimento provvisorio di concessione ex art. 446 c.c. dell assegno alimentare (Cass. Civ n. 1040) che ha natura certamente condannatoria immediatamente esecutiva in quanto finalizzato a sopperire ad esigenze immediate di sussistenza nonché l ordinanza con la quale il giudice istruttore liquida le spese del processo estinto per rinuncia agli atti Altri provvedimenti aventi titolo esecutivo [15] 23

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Indice analitico. Capitolo I. Sezione Prima IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO

Indice analitico. Capitolo I. Sezione Prima IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO 491 Prefazione... p. 9 Capitolo I IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO 1. Premessa...» 11 2. Il titolo esecutivo, definizione e funzione (art. 474 c.p.c.)...» 11 2.1 Contenuto del titolo esecutivo...» 12

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a

Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a una limitazione rispetto al testo previgente. Conferma

Dettagli

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

INDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI

INDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI INDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI 1. Scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell incarico professionale (fac-simile predisposto dal consiglio nazionale forense)... 3 2. Dichiarazione

Dettagli

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

INDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI

INDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI INDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI 1. Scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell incarico professionale (fac-simile predisposto dal consiglio nazionale forense)...3 2. Dichiarazione

Dettagli

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco

Dettagli

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa

Dettagli

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) introduce importanti novità in tema di licenziamenti e del processo del lavoro, delineando all art. 1 commi

Dettagli

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Nell ambito di un giudizio svoltosi in Belgio, Tizio ottiene l annullamento di un titolo di credito emesso in favore di Caio, suo

Dettagli

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 Con l entrata in vigore della riforma del processo esecutivo ex D.L. 132/2014, limitatamente agli aspetti pratici e in attesa di

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

CIRCOLARE SETTIMANALE

CIRCOLARE SETTIMANALE .. CIRCOLARE SETTIMANALE settembre 2011 N 2 Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, dalla normativa vigente primaria (leggi, decreti, direttive) e secondaria (circolari ministeriali

Dettagli

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI.

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Eventuali osservazioni,

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI CAPO I - NORME GENERALI ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate

Dettagli

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale OGGETTO: La sospensione feriale dei termini processuali Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che, come ogni anno, anche questa estate la giustizia

Dettagli

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO COPIA DETERMINAZIONE N. 289 del 31/12/2009 OGGETTO APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA REDAZIONE DI

Dettagli

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

A tutela dei creditori del de cuius A tutela dei creditori del debitore chiamato A tutela degli uni e/o degli altri

A tutela dei creditori del de cuius A tutela dei creditori del debitore chiamato A tutela degli uni e/o degli altri Corso di formazione Le successioni mortis causa! "#$%&$' A tutela dei creditori del de cuius A tutela dei creditori del debitore chiamato A tutela degli uni e/o degli altri 1) actio interrogatoria 2) impugnazione

Dettagli

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE 42 CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 220/I0093427 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/2004 A RIFERIMENTI NORMATIVI L. 285/1997, art. 4 La L. 285/1997

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di esercizio delle variazioni IVA in

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

Convegno su Debiti pecuniari e modalità di pagamento. Associazione Nazionale Forense Verona, 3 giugno 2010

Convegno su Debiti pecuniari e modalità di pagamento. Associazione Nazionale Forense Verona, 3 giugno 2010 Convegno su Debiti pecuniari e modalità di pagamento Associazione Nazionale Forense Verona, 3 giugno 2010 Mezzi di pagamento alternativi e solutorietà Prof. Avv. Matteo De Poli Facoltà di Giurisprudenza

Dettagli

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE REGISTRO DELLE IMPRESE LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE 1/2006 marzo 2006 www.an.camcom.it INDICE PREMESSA...3 INTRODUZIONE...3 1. DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE...3

Dettagli

Cancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali

Cancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali avv. prof. Rolandino Guidotti : aspetti sostanziali e processuali Modena 10 ottobre 2013 10 ottobre 2013 1 Società in nome collettivo (non modificata riforma 2003) Art. 2311 c.c. (Bilancio finale di liquidazione

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

Autotutela ed annullamento della pretesa erariale. Corso in materia di accertamento e contenzioso tributario ODCEC Torino 12 febbraio 2014

Autotutela ed annullamento della pretesa erariale. Corso in materia di accertamento e contenzioso tributario ODCEC Torino 12 febbraio 2014 Autotutela ed annullamento della pretesa erariale Corso in materia di accertamento e contenzioso tributario ODCEC Torino 12 febbraio 2014 Definizione L autotutela è lo strumento attraverso il quale l Amministrazione

Dettagli

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,

Dettagli

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA

Dettagli

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Presidente: dott. Paolo Vittoria; Relatore Consigliere: dott.ssa Roberta Vivaldi IL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE DECORRE SOLO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009 RISOLUZIONE N. 126/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2009 Oggetto: Acquisto di aeromobili e di altri beni e servizi destinati ad attività di trasporto aereo a prevalente carattere

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE. A cura della dott.ssa Giuseppina Luciana Barreca

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE. A cura della dott.ssa Giuseppina Luciana Barreca ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE A cura della dott.ssa Giuseppina Luciana Barreca La fase introduttiva del processo Contenuto e forma dell atto di pignoramento Art. 492 cod. proc. civ. Corte di Cassazione n.

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali.

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali. CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Onlus ed enti non commerciali Domande Frequenti Sommario 1. Ai fini IRES cosa si intende per ente non commerciale?

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna

CIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna CIRCOLARE N. 8/2007 PROT. n. 49031 ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio. OGGETTO: Contenzioso tributario - Riassunzione del giudizio a seguito di sentenze della Corte di Cassazione - Effetti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della

Dettagli

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello -Credito su acconti per ritenute su interessi bancari Richiesta di utilizzo in compensazione

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT

TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT Scheda sul licenziamento nel contratto a tutele crescenti TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, Reintegrazione: Il giudice, con la pronuncia NULLO E INTIMATO

Dettagli

La prova documentale

La prova documentale La prova documentale lezione del 22 aprile 2015 nel corso di Diritto processuale civile I del Prof. G. Trisorio Liuzzi - Dipartimento di Giurisprudenza -Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» L atto

Dettagli

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IL PROGRAMMA ANNUALE, COME OGNI ALTRO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, SI DIVIDE STRUTTURALMENTE

Dettagli

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui

Dettagli

LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA IL CONCORDATO PREVENTIVO

LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA IL CONCORDATO PREVENTIVO LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA STEP 1: presentazione della domanda Presentazione al Tribunale competente dell istanza per accedere alla procedura di concordato

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO

Dettagli

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo)

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo) OGGETTO: Approvazione Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio di ricerca, di consulenze, ovvero ogni altra tipologia di collaborazione autonoma, a soggetti

Dettagli

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n.

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n. CIRCOLARE N. 2/E Direzione Centrale Normativa Roma, 1 marzo 2013 Prot. n. OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Circolare

Dettagli

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E di pochi giorni fa la circolare n. 51/E emessa dall Agenzia delle Entrate, con la quale si chiariscono i requisiti

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento

Dettagli

TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE DISTACCATA DI CARPI. YY spa e Confezioni ZZ srl, con avv.ti Alberto Lotti e Fabrizio Bulgarelli

TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE DISTACCATA DI CARPI. YY spa e Confezioni ZZ srl, con avv.ti Alberto Lotti e Fabrizio Bulgarelli Provvedimenti cautelari Sequestro conservativo Sequestro conservativo di quote sociali - Pendenza di azione revocatoria verso conferimento di ramo d azienda Decreto ingiuntivo nella disponibilità del creditore

Dettagli

f e r d i n a n d o b o c c i a

f e r d i n a n d o b o c c i a Circ. n. 10 del 22 gennaio 2013 A TUTTI I CLIENTI L O R O S E D I Oggetto: COMPENSAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Procedura di certificazione degli stessi 1.

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

Fiscal News N. 298. Locazioni commerciali: canoni non percepiti. La circolare di aggiornamento professionale 23.10.2014

Fiscal News N. 298. Locazioni commerciali: canoni non percepiti. La circolare di aggiornamento professionale 23.10.2014 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 298 23.10.2014 Locazioni commerciali: canoni non percepiti Con la risoluzione del contratto di locazione, cessa l assoggettamento a imposta sui

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

agevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è

agevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è RISOLUZIONE N. 121/E Roma, 13 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine DPR 29 settembre 1973, n. 601, articoli 15 e seguenti Contratti

Dettagli

DURC e Certificazione dei Crediti nei confronti della P.A.

DURC e Certificazione dei Crediti nei confronti della P.A. DURC e Certificazione dei Crediti nei confronti della P.A. Art. 13 bis comma 5 d.l. n. 52/ 2012 ART. 13 BIS, COMMA 5, D. L. 7 MAGGIO 2012, N. 52 CONVERTITO DALLA L. N. 94 DEL 6 LUGLIO 2012 «Il documento

Dettagli

COMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO

COMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO COMUNE DI B E R N A L D A Provincia di Matera REGOLAMENTO comunale per la disciplina del procedimento di autotutela nei rapporti tributari dell Ente Allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 27-3-99

Dettagli

INDICE. CAPITOLO PRIMO IL TITOLO ESECUTIVO (artt. 474 475 476 478 c.p.c.) CAPITOLO SECONDO IL PRECETTO (artt. 477 479 480 481 482 c.p.c.

INDICE. CAPITOLO PRIMO IL TITOLO ESECUTIVO (artt. 474 475 476 478 c.p.c.) CAPITOLO SECONDO IL PRECETTO (artt. 477 479 480 481 482 c.p.c. INDICE CAPITOLO PRIMO IL TITOLO ESECUTIVO (artt. 474 475 476 478 c.p.c.) 1. Il titolo esecutivo... Pag. 1 CAPITOLO SECONDO IL PRECETTO (artt. 477 479 480 481 482 c.p.c.) 1. Il precetto... Pag. 21 2. L

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO 102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

Diritto Processuale Civile. L Appello

Diritto Processuale Civile. L Appello Diritto Processuale Civile L Appello L'appello nell'ordinamento civile è un mezzo di impugnazione ordinario, disciplinato dagli Artt. 339 e ss c.p.c,, e costituisce il più ampio mezzo di impugnazione,

Dettagli

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002 Risoluzione n. 89/E Roma,18 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Termini per l emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello - articolo 11 legge 27

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli