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1 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI PUNTI DI PRELIEVO DI SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO - STET SPA E DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA VALSUGANA ENERGIA SPA - VALE SPA CAPITOLATO D ONERI Novembre 2014 Pagina 1 di 9

2 Art. 1 - Definizioni 1. Nell ambito del presente Capitolato d'oneri si applicano le seguenti definizioni: - A.E.E.G.S.I.: l'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell energia elettrica, del gas e dei servizi idrici. - Capitolato d'oneri: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati; - Data di attivazione della fornitura: data di inizio dell'erogazione dell energia elettrica coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore; - Fasce orarie: suddivisione delle ore secondo la Tabella 6 del TIV (Testo Integrato Vendita); - Fornitore: azienda energetica che risulterà aggiudicataria della fornitura complessiva (12 mesi); - Contraenti: STET e VALE a seguito dell'emissione dei rispettivi Ordinativi di Fornitura; - Garanzia di Origine (GO): certificazione, a carattere volontario, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rilasciata su richiesta del produttore; - Opzione Verde: opzione facoltativa, che prevede la certificazione di provenienza dell energia adoperata da fonte rinnovabile (idroelettrica, eolica, solare, biomassa), per un ammontare almeno pari al consumo fatturato per i Punti di Prelievo per i quali si è attivata tale opzione. In caso di attivazione di tale opzione l Aggiudicatario applicherà il sovraccosto offerto nel modulo offerta2015 ; - Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale STET e VALE comunicano la volontà di approvvigionarsi di energia elettrica, impegnando il Fornitore all esecuzione della prestazione richiesta; - Punto di Prelievo: è il singolo punto di confine tra l impianto del Distributore e gli impianti di in cui l energia elettrica è consegnata ed è indicato di volta in volta da STET e VALE nell Ordinativo di Fornitura; - TIV (Testo Integrato Vendita): Allegato A alla deliberazione dell Autorità 19 luglio /2012/R/eel e s.m.i. Testo Integrato delle disposizioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas per l erogazione dei servizi di vendita dell energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07. Art. 2 Oggetto 1. Oggetto della fornitura complessiva (12 mesi) è l erogazione di circa kwh, somministrati dal Fornitore, ai punti di consegna per l alimentazione dei siti dei Contraenti nel periodo di 12 mesi dall'attivazione della fornitura, con le modalità ed alle condizioni indicate nel presente Capitolato d'oneri. I predetti kwh sono così ripartiti: tabella n. 1 Declaratoria kwh (stimati) kwh destinati a STET kwh destinati a VALE Totale kwh Gli Ordinativi di fornitura saranno stipulati ai sensi del D.Lgs. n 79/99 e s.m.i. 3. L'importo complessivo (12 mesi) stimato delle forniture ai Contraenti, comprensivo della componente energia, delle perdite e degli oneri parafiscali, è pari ad Euro ,00 (IVA esclusa), e precisamente: tabella n. 2 Declaratoria kwh (stimati) Stima di spesa in (IVA esclusa) Componente energia e perdite (A) Oneri parafiscali (B) Totale imponibile kwh destinati a STET , , ,00 kwh destinati a VALE , , ,00 Totale kwh (STET + VALE) , , ,00 (C) Pagina 2 di 9

3 Gli importi contrattuali delle forniture di STET e VALE, sono pari agli importi delle rispettive componenti energia e perdite (lettera (A) tabella n.2), ribassati della percentuale offerta in sede di gara dall'aggiudicatario (al netto del costo per la sicurezza e per il personale dipendente), indi incrementati dei corrispondenti oneri parafiscali (lettera (B) tabella n.2). I risultati così ottenuti costituiscono gli imponibili ai fini IVA nelle corrispondenti forniture dei Contraenti. 4.Il costo per la sicurezza è pari a zero. Il costo stimato per il personale è pari ad euro 1750,00 e non è soggetto a ribasso. 5. Detti importi sono puramente indicativi in quanto gli importi effettivi per le forniture di STET e VALE saranno contabilizzati a consumo secondo le indicazioni del presente Capitolato d'oneri. 6. I valori sopra citati non impegnano i Contraenti in alcun modo, potendo gli stessi, in rapporto all andamento dei consumi e dell aperture e/o chiusura di utenze, subire un incremento o una diminuzione. 7. Non dovranno essere addebitati ai Contraenti costi di attivazione e/o inizio fornitura. Tale clausola varrà anche in caso di variazione societaria dei medesimi Contraenti a seguito di operazioni straordinarie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo fusione, acquisizione di rami d azienda, trasformazioni, ecc.). 8. I Contraenti garantiscono che i Punti di Prelievo indicati nell'allegato 1 risultano già adeguatamente collegati alla rete di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai propri fabbisogni energetici. Art. 3 Potenze impegnate e previsioni di consumo - Condizioni di fornitura 1. II Fornitore si impegna a definire tutti i rapporti contrattuali con il Distributore locale e con gli altri soggetti necessari per il buon esito della fornitura. 2. II Fornitore si impegna ad assistere i Contraenti affinché producano tutti gli atti di propria competenza. 3. La quantità di energia presunta è pari a circa di kwh su base annua. Tale quantità sarà soggetta alle normali variazioni esogene e suscettibile di variazioni comprese nel ±20%. Eventuali variazioni superiori a tale soglia non potranno comunque costituire in nessun caso motivo per la mancata fornitura di energia, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti dei Contraenti, né potrà dare origine a revisione delle condizioni contrattuali. 4. Il Fornitore si impegna a soddisfare il fabbisogno dei Contraenti seguendone i profili dei consumi fino al punto di misura. 5. Le tariffe offerte in sede di gara rimarranno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto. 6. In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre interventi volti a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti dai Contraenti che si riservano di accettare le proposte in tal senso formulate. 7. In qualsiasi momento i Contraenti potranno richiedere al Fornitore la produzione di analisi tecnicoeconomiche volte a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti. Il Fornitore si impegna ad eseguirle senza che ciò possa costituire alcun aggravio dei costi. A tal fine si precisa che sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il prezzo totale di fornitura appresso definito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell appalto, le menzionate analisi tecnico economiche, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all esecuzione contrattuale. 8. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato d'oneri a: a. stipulare i contratti di dispacciamento e trasporto (per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) dell energia elettrica per ciascun punto di prelievo, anche con l intermediazione di terzi, secondo quanto disposto dalla vigenti disposizioni dell Autorità per l energia elettrica, il gas e il sistema idrico (nel seguito AEEGSI); b. a soddisfare l'intero fabbisogno dei Contraenti, in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto per tutti i punti di prelievo; c. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; d. recepire mensilmente i volumi reali di consumo mensile rilevati dal contatore di ciascun POD direttamente da parte del Distributore locale Pagina 3 di 9

4 e. emettere la fattura dell ultimo mese dell anno di fornitura, per ciascun POD, tassativamente sulla base di dati reali di misura e in alcun modo presunti; f. includere nella fatturazione il valore del fattore di potenza e delle relative eventuali penali applicate, per tutti quei POD per i quali Distributore trasmetta analoga informazione sulla fattura del mese; g. riportare in frontespizio a tutte le fatture il consumo totale dei kwh del relativo POD (lettura mensile contatore); h. garantire l invio delle fatturazioni mensili entro il giorno 10 del mese successivo al periodo fatturato, anticipandone copia a mezzo in formato PDF; i. fornire su richiesta dei Contraenti informazioni tempestive (massimo entro 5 gg. lavorativi) circa l aggiornamento delle pratiche per eventuali volture, cessazioni, modifiche contrattuali ecc; j. farsi carico, senza addebitare ai Contraenti alcuna spesa, di trasmettere mensilmente idonei file elettronici (con estensione txt, csv, xls o altri formati concordati), utili all importazione dei dati nei programmi gestionali e all analisi di quanto fatturato. Tali file dovranno essere prodotti sulla base delle specifiche definite dai Contraenti e dovranno contenere i dettagli delle singole voci che compongono la fattura e quelli richiesti in fase di stipula del contratto ed eventualmente modificati in corso di fornitura. k. mettere a disposizione su proprio portale, accessibile con idonea password, i documenti di fatturazione in formato PDF, e garantirà, per i siti di prelievo che ne siano dotati, l accesso al dato di misura del contatore elettronico con dettaglio orario, con periodicità mensile e con ritardo massimo di 30 giorni rispetto alla data di fatturazione di ogni consumo energetico mensile. 9. I Contraenti potranno richiedere, in qualsiasi momento, la sospensione e/o l interruzione della fornitura presso uno o più punti di consegna oppure, potranno richiedere l estensione della fornitura ad utenze aggiuntive non indicate nella scheda in Allegato 1. I relativi prezzi faranno riferimento ad utenze con simili caratteristiche di potenza e d uso. 10. Il Fornitore si impegna a garantire l interfaccia operativa con i Contraenti al fine di garantire la celere esecuzione di apertura e/o chiusura di utenze, la modifica della potenza disponibile di ciascun POD, a semplice richiesta scritta (anche a semplice mezzo posta elettronica e/o PEC) da parte del referente dei Contraenti, nella tempistica prevista dal Codice di Rete vigente emanato dalla competente AEEGSI. 11. Il Fornitore metterà a disposizione dei Contraenti un proprio referente commerciale (dipendente diretto e non agente), per tutte le problematiche e i chiarimenti relativi alle forniture elettriche per tutta la durata del contratto di fornitura. Detto referente rimarrà a disposizione per i due mesi successivi alla conclusione del contratto al fine di consentire eventuali verifiche e controlli. 12. Nel corrispettivo offerto in sede di gara sono ricompresi a carico del FORNITORE i seguenti oneri ed obblighi: farsi carico di tutte le spese relative alla stipulazione del contratto; predisporre tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie al subentro nei contratti, garantendo l attivazione dei punti di prelievo sin dal primo giorno di fornitura, tenendo conto dei preavvisi e tempistiche richieste da AEEGSI e da Terna. Nel caso in cui alcuni punti di prelievo non venissero alimentati e fossero oggetto del Fornitore di salvaguardia competente, il Fornitore si farà carico, per i POD interessati, della più celere attività di ripristino della fornitura sotto la propria compagnia, risarcendo ai Contraenti ogni eventuale differenza positiva tra tariffa di salvaguardia e tariffa di fornitura concordata in sede di aggiudicazione. Art. 4 Distribuzione dei consumi per fasce orarie 1. Si riporta una stima dei dati di consumo e di tensione dei Punti di Prelievo. Tale indicazione non costituisce alcuna fonte di obbligazione per STET e/o VALE. Gli stessi dati, in forma dettagliata, sono riportati nell allegato Consumi stimati_2015. Pagina 4 di 9

5 2. L esatta indicazione dei Punti di Prelievo e i relativi consumi saranno comunicati da STET e VALE al Fornitore al momento della emissione dei rispettivi Ordinativi di Fornitura. TABELLA DI SINTESI ANNO 2015 F0 F1 F2 F3 TOTALE BT (kwh) % 34% 25% 36% MT (kwh) % 21% 60% TOTALE (kwh) % 34% 25% 37% Art. 5 Servizi associati alla Fornitura di Energia Elettrica 1. Oltre che alla somministrazione del quantitativo di energia elettrica previsto dal presente Capitolato d'oneri sono a carico del Fornitore i servizi ai Contraenti nel seguito descritti: 1) Trasporto dell Energia e Riconsegna: il Fornitore si prenderà cura per conto dei Contraenti (nelle forme giuridiche previste e consentite) dei contratti relativi al trasporto dell'energia dal punto di consegna al punto di riconsegna. 2) Contratti di Dispacciamento: il Fornitore si prenderà cura per conto dei Contraenti (nelle forme giuridiche previste e consentite) dei contratti relativi al Dispacciamento. 3) Componenti tariffarie "A" ed "UC/MCT" relative alle utenze nel mercato libero, Imposte erariali ed addizionali, I.V.A.: il Fornitore si farà carico dell'esazione delle componenti tariffarie "A" ed "UC/MCT", delle Imposte erariali ed addizionali, dell'i.v.a.. Art. 6 Corrispettivo 6.1 Corrispettivi contrattuali 1. STET e VALE si impegnano a corrispondere mensilmente al Fornitore, per tutti i punti di consegna, a fronte della energia elettrica fornita e dei servizi resi, il corrispettivo contrattuale pari al prezzo del kwh offerto in sede di gara moltiplicato per il numero di kwh contabilizzati nel periodo di riferimento (mese). 2. Il prezzo offerto in sede di gara si intende quale corrispettivo a copertura dell'energia elettrica nonché dei servizi e/o oneri previsti nel presente Capitolato d'oneri a carico del Fornitore. 3. Il predetto prezzo offerto, espresso in /kwh nel modulo offerta economica, deve intendersi comprensivo dei seguenti oneri: oneri, diretti o indiretti, conseguenti al recepimento della Direttiva europea 2003/87/CE del 13/10/2003 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetti oneri CO2); oneri conseguenti all applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 art. 4 (cosiddetti oneri per Certificati Verdi); corrispettivi di sbilanciamento di cui all art. 40 della Delibera AEEGSI n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni; corrispettivo di non arbitraggio di cui all art. 41 della Delibera AEEGSI n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni; corrispettivi per l assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all art. 43 della Delibera AEEGSI n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni; eventuali assegnazioni della capacità di interconnessione con l estero (ovvero dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, cosiddetto import) e di bande di capacità produttiva di cui al D.M e successive modifiche e integrazioni (cosiddetta energia CIP 6); oneri legati ad operazioni condotte dal Fornitore a garanzia dei crediti derivanti dal contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, coperture assicurative, factoring); oneri legati ad operazioni tecniche, amministrative e fiscali conseguenti e necessarie alla stipula del contratto e al subentro nella fornitura; oneri per la remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore commisurabili al valore del corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto dalla delibera 156/07 dell AEEGSI (onere incluso nei prezzi solo nel caso di pod in media tensione, nel caso di pod in bassa tensione la componente PCV potrà essere addebitata) Pagina 5 di 9

6 ogni altro onere non espressamente indicato. 4. Dovranno invece essere esclusi dal prezzo tutti e soli i seguenti oneri, da applicarsi senza alcuna maggiorazione da parte del Fornitore: perdite di rete di cui alla Delibera AEEGSI n. 5/04 e successive modifiche ed integrazioni, valorizzate secondo il prezzo dell'energia elettrica concordato; oneri di dispacciamento di competenza del mercato libero applicati direttamente al singolo punto di dispacciamento in prelievo (pertanto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, non potranno essere applicati gli oneri CCT); corrispettivi di competenza del mercato libero per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura di cui alla Delibera AEEGSI n. 348/07 e successive modifiche ed integrazioni; oneri di sistema di competenza del mercato libero (cosiddette componenti A, UC, MCT) di cui alla Delibera AEEGSI n. 348/07 e successive modifiche ed integrazioni (pertanto non potranno essere applicati oneri relativi al Mercato di Maggior Tutela quali a titolo indicativo ma non esaustivo UC1 - perequazione dei costi di acquisto dell energia del mercato vincolato e PPE - prezzo perequazione energia); imposte ed addizionali previste dalla normativa vigente; I.V.A. 6.2 Prezzo e condizioni per il servizio di trasporto e relative maggiorazioni 1. Il contratto di trasporto (comprendente i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) sarà stipulato, secondo quanto previsto dalla normativa dal Fornitore, con delega dei Contraenti con l esercente il servizio di distribuzione. 2. II Fornitore si impegna a stipulare il contratto di trasporto scegliendo, per ogni punto di prelievo, le opzioni tariffarie possibili più convenienti per i Contraenti, in relazione ai consumi stimati di cui all'allegato Le maggiorazioni applicabili al servizio di trasporto saranno riscosse per l entità e secondo le modalità previste dall Autorità o dalla normativa vigente applicabile. 4. L'onere del trasporto verrà corrisposto all esercente da parte del Fornitore. 5. Eventuali oneri per energia reattiva assorbita dalle utenze saranno corrisposti ai sensi di quanto previsto dall esercente il servizio di distribuzione. 6. Il Fornitore fatturerà a STET e VALE in modo trasparente il servizio di trasporto, con lo stesso dettaglio fornito dall esercente, senza oneri aggiuntivi. 6.3 Deleghe per l acquisizione di diritti di trasporto e capacità produttiva 1. STET e VALE, coerentemente con la normativa vigente, forniranno al Fornitore, su sua richiesta, le eventuali opportune deleghe per l acquisizione dei diritti di trasporto e capacità produttiva di energia nazionale e di importazione di energia estera (esempio: energia CIP 6 ed energia di importazione). La remunerazione di tali deleghe si intende compresa nel prezzo della fornitura. Art. 7 Opzione verde 1. Il Fornitore, tramite sistema GO o equivalente, è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde per i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l Opzione Verde. 2. La possibilità di richiedere l Opzione Verde è discrezionale per i Contraenti decideranno se attivarla o meno, e per quali POD, al momento dell emissione dell Ordinativo di Fornitura. 3. Il Fornitore renderà in tal caso disponibile un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso ai Contraenti e inoltre, se disponibile, la licenza d uso del sopraindicato Marchio. 4. In caso di esercizio dell'opzione verde, il Fornitore applicherà il sovrapprezzo appositamente offerto in sede di gara, al quale non dovranno essere applicate le perdite convenzionali di rete. 6. Nel caso di attivazione dell Opzione Verde, i Contraenti avranno facoltà di: non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; chiedere al Fornitore di cambiare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d uso; nel caso il Fornitore non accetti i cambiamenti proposti da STET, quest ultime saranno libere di non accettare il Marchio o Logo proposto. 7. Il Fornitore, relativamente ai Punti di Prelievo per i quali è stata adottata la scelta della certificazione di provenienza dell energia adoperata da fonte rinnovabile, dovrà darne evidenza in fattura. Pagina 6 di 9

7 8. Il Fornitore è obbligato ad attestare, con idonea documentazione, la produzione di un quantitativo di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l Opzione Verde. Art. 8 Fatturazione e pagamento 1. Non sono richieste forme di garanzia a carico dei Contraenti in relazione alle forniture attivate presso il Fornitore. 2. In relazione ad ogni mese di calendario durante il Periodo di Fornitura, i Contraenti pagheranno separatamente per ciascuno dei punti di riconsegna al Fornitore un importo pari al prodotto della quantità di Energia Attiva prelevata nel mese di calendario da ogni singola utenza, aumentata delle perdite di rete. 3. Il Fornitore si farà carico dell esazione di quanto segue: le componenti tariffarie "A" e "UC" applicabili al mercato libero; le componenti del trasporto; le accise e relative addizionali; l'i.v.a.. 4. La fatturazione sarà effettuata mensilmente e trasmessa ai Contraenti entro il giorno 10 del mese successivo al periodo fatturato. Dovrà seguire l ordine assegnato dai Contraenti alle singole prese all atto della stipula del contratto di fornitura, raggruppata, naturalmente rispettando i singoli importi, in unica fattura. (una per la bassa, una per la media tensione). 5. I Contraenti avranno facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, idonea documentazione dal Fornitore che attesti la rispondenza tra gli oneri passanti fatturati (distribuzione, dispacciamento, accise fiscali, ecc.) e quelli sostenuti dal Fornitore in nome e per conto dei clienti finali. 6. In allegato alla fatturazione dovrà pervenire un consuntivo mensile che dettagli i consumi per singola presa dall inizio dell anno in corso, sino al mese in oggetto, in base alle specifiche definite da STET. 7. Le fatture verranno liquidate entro 20 giorni d.f.f.m. Art. 9 Penalità 1. I Contraenti si riservano di applicare al Fornitore penalità a proprio insindacabile giudizio variabili da 0,5 a 3,0 Euro/MWh sulla base della incidenza del disservizio/danno intercorso a STET e rapportate ai volumi di fornitura coinvolti nel disservizio/danno, in particolare in presenza di: errori reiterati nella procedura di fatturazione; problematiche legate alla tempistica della fatturazione; problematiche legate alla corretta gestione delle anagrafiche POD, per quanto di pertinenza al Fornitore; problematiche legate alla qualità della fornitura che, pur imputabili al Distributore, non trovino adeguato supporto per quanto di pertinenza da parte del Fornitore Grossista; 2. Tali penalità saranno applicabili previa comunicazione Raccomandata A/R e/o PEC da parte di uno dei Contranti che non trovi riscontro e soluzione positiva entro 15 giorni dalla ricezione da parte del Fornitore. Le penalità saranno revocate ovvero riaccreditate al Fornitore solo a seguito della rimozione completa delle inadempienze e problematiche di cui sopra. Art.10 Durata del contratto 1. Il contratto di fornitura decorre dal primo giorno del mese successivo all'emissione dell'ordine e scade l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo. Alla sua scadenza non è necessaria la disdetta. In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato. 2. Qualora eventuali provvedimenti emessi nel corso di validità del contratto dalle autorità competenti inseriscano nuove regole o modifichino quelle esistenti al momento della stipula, le parti di comune accordo o secondo equità e buona fede provvederanno a formulare clausole modificative od integrative del contratto stipulato. 3. Alla scadenza, naturale o anticipata, del contratto, il Fornitore (uscente) si impegna a prestare la massima collaborazione per il trasferimento di tutti i POD al Fornitore subentrante: terminando tutte le attività entro 1 mese dalla citata data di scadenza; Pagina 7 di 9

8 fornendo a STET e VALE un tracciato record con tutte le informazioni utili all aggiudicatario per l acquisizione dei punti di fornitura. Art.11 Risoluzione anticipata 1. Ferma restando ogni ipotesi di recesso e/o risoluzione eventualmente previste nel presente Capitolato d'oneri verrà attuata una risoluzione anticipata al verificarsi di una delle seguenti circostanze: fallimento, amministrazione controllata, concordato od altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale, di una delle Parti; liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell'effettiva attività di una delle Parti; grave inadempimento di una delle Parti ai propri obblighi contrattuali senza che la stessa vi ponga adeguato rimedio, ove possibile, nei 30 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione di messa in mora stragiudiziale, di una delle Parti. Art.12 Riservatezza 1. Ai sensi e per gli effetti D.Lgs n. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, STET e VALE comunicano che intendono procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell offerta esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara. 2. I dati sopra indicati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. 3. Per la presentazione dell offerta, nonché per la stipula del contratto con la Società aggiudicataria, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell ambito di applicazione del D.Lgs n. 196/ Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 STET e VALE impronteranno il trattamento dei dati relativi ai concorrenti e alla Società aggiudicataria ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e alla tutela della riservatezza e dei diritti. 5. Si informa che l esito della gara sarà reso pubblico e pertanto saranno resi noti i nominativi dei concorrenti ed i loro indirizzi nonché i ribassi da loro offerti. Art.13 Indipendenza delle clausole 1. Qualora una delle clausole del presente Capitolato di gara dovesse essere giudicata nulla o inefficace da un tribunale o da un'autorità avente giurisdizione o da un'autorità amministrativa avente diritto di pronunciarsi in merito, tale clausola dovrà ritenersi eliminata dal Contratto mentre le rimanenti clausole manterranno il proprio vigore e la propria efficacia. Le Parti dovranno in tale caso incontrarsi per negoziare in buona fede e trovare un accordo per definire l'inserimento di una clausola valida ed efficace che possa sostituire quella dichiarata nulla e inefficace e per l'eventuale modifica di altre clausole a quella direttamente o indirettamente collegate. Art.14 Subappalto e Cessione dei crediti 1. Per la natura del servizio erogato non è ammesso il subappalto. 2. In materia di cessione dei crediti trova applicazione la normativa di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006. Art.15 Interpretazione 1. Ogni Allegato ed ogni Appendice a questo Capitolato di gara formano parte essenziale dello stesso. Il presente Capitolato di gara sarà modificato di diritto mediante inserimento delle disposizioni di cui l'aeegsi disponga l'inserimento obbligatorio e tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni del presente Capitolato di gara. Art.16 Legge applicabile e giurisdizione 1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le PARTI in merito all interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento. Pagina 8 di 9

9 Art.17 Responsabile del servizio e responsabile tecnico 1. Il Fornitore nomina un Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentarlo ad ogni effetto nei rapporti con i Contraenti. 2. Il Fornitore nomina altresì un Responsabile Tecnico della Fornitura che avrà il compito di supportare i Contraenti negli aspetti di tipo tecnico/operativo. Il Responsabile Tecnico potrà coincidere con il Responsabile del Servizio. Art Documenti che fanno parte del contratto (Ordinativo di fornitura) 1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale dell'ordinativo di fornitura le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui il Fornitore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza: - il presente Capitolato d oneri; - l offerta economica presentata dal Fornitore. Art Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni 1. E obbligo e responsabilità del Fornitore adottare, nell'esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che degli eventuali dipendenti dei Contraenti e dei terzi. 2. Il Fornitore dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81 del Durante l'esecuzione della fornitura, il Fornitore adotterà tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio. 3. Il Fornitore dovrà farsi carico di segnalare tempestivamente eventuali guasti o problemi vari riscontrati durante l esecuzione della fornitura. Art. 20 Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva 1. Si richiamano e si applicano integralmente al contratto gli artt. 4, 5 e 6 del d.p.r. 207/2010. Art 21 - Spese contrattuali, imposte e tasse 1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all appalto ed alla stipulazione del relativo contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico totale dell Aggiudicatario. 2. I contratti di fornitura sono soggetti all imposta sul valore aggiunto; l I.V.A. è regolata dalla legge. Art Domicilio del Fornitore e recapiti 1. Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali impegnandosi reciprocamente a comunicare ogni variazione delle stesse. 2. Il Fornintore indica quali recapiti utili, per tutte le comunicazioni previste dal presente capitolato, quelli indicati in sede di presentazione dell'offerta. Art Obblighi di tracciabilità 1. Il Fornitore assume l'impegno a conformarsi a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136 del 19 agosto 2010 e s.m.i. nonché a dare immediata comunicazione a STET e all'ufficio territoriale del Governo della provincia autonoma di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (es subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 2. Con riferimento alla controllata VALE si applica l'art. 25 del D.lgs. 163/2006, pertanto non si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità. Pagina 9 di 9

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