CAPITOLATO D APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA

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1 COMUNE DI PISA Direzione Finanze Tributi Provveditorato CAPITOLATO D APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA Art. 1 Oggetto dell appalto 1. L appalto ha per oggetto il servizio di pulizia delle sedi degli uffici comunali e degli uffici giudiziari di Pisa nonché, se e nella misura tempo per tempo richiesta, del servizio di custodia, da effettuarsi secondo le modalità ed alle condizioni previste nel presente Capitolato e nell offerta presentata in sede di gara. Art. 2 Servizio di pulizia 1. Ai fini del presente appalto, per servizio di pulizia si intende il complesso dei procedimenti e delle operazioni atti a rimuovere polveri, sporco, rifiuti e materiale non desiderato da superfici, oggetti ed ambienti, rendendo sani gli ambienti medesimi mediante la distruzione o l inattivazione degli organismi patogeni, nonché la fornitura ed il posizionamento, secondo necessità, dei materiali di consumo, come previsto dal presente Capitolato. 2. Le operazioni di pulizia vengono distinte in: a. pulizie ordinarie, giornaliere e periodiche (comprese nel prezzo a canone): si articolano in interventi con frequenza giornaliera o periodica nell arco dell anno, secondo quanto meglio dettagliato negli allegati n. 1 e n. 2, per tutta la durata del contratto. b. pulizie a chiamata (comprese nel prezzo a canone): sono interventi di pulizia delle sedi incluse nell appalto, per eventi occasionali relativi ai particolari immobili per cui sono richieste (es.: cambio di destinazione d uso di locali, cerimonie, convegni, conferenze, eventi di rappresentanza, etc.), e consistono nello svolgimento delle attività di cui all art. 4. c. pulizie straordinarie (non comprese nel prezzo a canone): sono interventi, per eventi imprevedibili o meno, che possono essere richiesti nei giorni feriali o festivi per esigenze occasionali (es.: allagamento di locali, pulizie di locali a seguito di lavori di manutenzione, eventi, manifestazioni, etc.), sia su superfici comprese che non comprese nel servizio di pulizia ordinario, e consistono nello svolgimento di attività eccedenti quelle di pulizia ordinaria (per sede di effettuazione, per quantità, per frequenza o per tipologia).

2 4. L impresa preavvisa il Comune dello svolgimento delle attività di pulizie ordinaria periodica dandone comunicazione almeno 5 giorni prima, con indicazione delle sedi, delle date e degli orari in cui saranno effettuate. 5. Gli interventi straordinari di cui alla lettera c) del comma 3, non rientrano nell importo a canone per i servizi di pulizia e sono pagati come servizi extra canone sulla base del compenso orario offerto in sede di gara. Tali interventi sono richiesti dal Comune tramite ordinazione in forma scritta e devono essere iniziati nei tempi richiesti e conclusi nel più breve tempo possibile. 6. I previsti interventi di pulizia ordinaria e a chiamata e gli interventi di pulizia straordinaria non possono essere utilizzati per fare fronte a situazioni derivanti da inadempimenti dell impresa ai livelli prestazionali richiesti nel presente Capitolato. Art. 3 Livelli di servizio delle pulizie ordinarie 1. In relazione alle singole sedi degli uffici comunali e degli uffici giudiziari, o a parti determinate di esse, le pulizie ordinarie sono rese secondo due distinti livelli di servizio (livello A e livello B), corrispondenti a diversi standard di servizio, secondo quanto dettagliato negli allegati n. 1 e n. 2 al presente Capitolato. Art. 4 Pulizie a chiamata 1. L impresa appaltatrice effettua n. 36 interventi di pulizia a chiamata, per ogni anno di durata dell appalto, presso le sedi degli uffici comunali, e n. 18 interventi di pulizia a chiamata, per ogni anno di durata dell appalto, presso le sedi degli uffici giudiziari. 2. Le pulizie a chiamata non sono oggetto di separato compenso fino al raggiungimento del numero limite di interventi di cui al comma precedente; entro tale limite sono dunque ricomprese nel prezzo dell appalto. 3. Tali interventi sono effettuati su richiesta del Comune in presenza di eventi o di esigenze occasionali o per ragioni di pronto intervento e consistono nello svolgimento, secondo necessità, di attività della tipologia ordinaria, aggiuntive a quelle giornaliere e periodiche, nonché di altre attività necessarie a garantire l igiene ed il decoro dei locali. 4. L impresa è tenuta ad intervenire nel luogo e nell ora richiesti, con idoneo personale ed attrezzature, entro il termine massimo di 2 ore dalla richiesta scritta del Comune, da trasmettersi via fax. Art. 5 Orario e altre modalità di svolgimento del servizio di pulizia 1. L articolazione dei servizi di pulizia e la loro frequenza nell arco di ciascuna settimana o nell arco dell anno è dettagliata negli allegati n. 1 e n. 2. Tali frequenze costituiscono il livello prestazionale minimo inderogabile per l appaltatore; nel caso in cui si rivelino insufficienti a garantire la soddisfacente pulizia dei locali, l appaltatore adotterà gli tutti gli opportuni accorgimenti tecnici e/o organizzativi necessari al raggiungimento di adeguati standard qualitativi senza che ciò dia origine ad alcun diritto a compensi aggiuntivi od alla revisione del prezzo.

3 2. Le attività di pulizia, per le quali gli allegati n. 1 e n. 2 prevedono frequenza infrasettimanale, devono essere svolte nei giorni dal lunedì al sabato, escluse le giornate festive; tali servizi sono effettuati in orario dalle ore 17,30 e non oltre le ore 7,30 del giorno successivo, per i giorni dal lunedì al venerdì, ed in orario dalle ore 14,00 alle ore 20,00 per il sabato, in modo tale da non creare rallentamenti e interruzioni alle attività che si svolgono nelle sedi e all utenza che vi accede e da eliminare o minimizzare ogni eventuale rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivante da interferenza. 3. Le altre attività di pulizia, per le quali gli allegati n. 1 e n. 2 prevedono frequenza periodica nell arco dell anno, possono essere svolte nello stesso orario dei servizi di cui al comma precedente oppure il sabato, a partire dalle ore 14,00, e la domenica. 4. Per la vigilia delle festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto può essere concordata l anticipazione del servizio fino dalle ore 14, Al momento della consegna del servizio il Comune indicherà al supervisore dell impresa eventuali orari e modalità specifiche di svolgimento delle operazioni di pulizia in relazione ad esigenze particolari. Tali modalità saranno vincolanti per l impresa per tutta la durata contrattuale salvo variazioni che si renderanno eventualmente necessarie nel corso dell esecuzione per esigenze del Comune che saranno tempestivamente comunicate all impresa. 6. Il personale impiegato nei servizi di pulizia deve, in particolare: - eseguire il servizio a perfetta regola d'arte; - rifornire i servizi igienici dei necessari materiali di consumo; - salvaguardare e garantire lo stato igienico e sanitario degli ambienti; - mantenere integro l aspetto estetico ambientale dei locali; - assicurarsi che nessun estraneo, non autorizzato, entri nei locali oggetto dell appalto durante l orario di esecuzione del servizio; - al temine degli interventi, assicurarsi che tutte le porte e le finestre e, in genere, le vie d accesso siano chiuse e che le luci siano spente; - nel periodo estivo, al termine degli interventi, assicurarsi che i condizionatori d aria eventualmente presenti nei locali siano spenti; - non utilizzare materiali, fotocopiatrici, telefoni od altre attrezzature nella disponibilità del Comune che si trovino all interno delle sedi di svolgimento del servizio; - segnalare con tempestività al Comune il riscontro di situazioni di rischio, anomalie, guasti e danneggiamenti dei locali, degli arredi e degli impianti, anche se verificatisi indipendentemente dal servizio svolto e conseguenti a fatti accidentali o causati da ignoti, in modo da evitare che dagli stessi consegua una situazione di pericolo, un maggior danno per l'ente o disagi all'utenza; - non manomettere in alcun modo e non rimuovere carte o documentazione che si trovi depositata o che ingombri i mobili e gli arredi da trattare. 7. L impresa appaltatrice è custode delle sedi oggetto del servizio di pulizia per tutto il tempo in cui ha corso l esecuzione delle prestazioni di pulizia salvo che non sia contemporaneamente presente nella stessa sede personale del Comune o degli uffici giudiziari addetto alla custodia. Art. 6 Attrezzature e materiali d uso

4 1. L impresa, nell espletamento del servizio di pulizia, deve utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchine nella propria disponibilità, i cui oneri di acquisto e di gestione sono a proprio esclusivo carico. 2. L impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche devono essere perfettamente compatibili con l uso dei locali; gli attrezzi e le macchine non devono essere rumorosi, devono essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato, inoltre devono essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare da infortuni l operatore e i terzi. Le macchine devono essere ad alta efficienza energetica. 3. L impresa è responsabile della custodia sia delle macchine e delle attrezzature tecniche che dei materiali utilizzati. Il Comune non è responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine, delle attrezzature o dei materiali. 4. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall impresa per lo svolgimento del servizio deve essere applicata una targhetta indicante il nominativo o il contrassegno dell impresa stessa. 5. Nell esecuzione del servizio l impresa impiega almeno le seguenti tipologie di macchinari, nel numero necessario in relazione alle prestazioni da effettuare: - macchine lavasciuga per il trattamento delle superfici; - macchine lucidatrici ad altissima velocità per il mantenimento delle superfici trattate con cera; - macchine a vapore per la disinfezione ad alta temperatura dei servizi igienici; - macchine iniezione/estrazione per la pulizia ed il mantenimento di tutte le superfici tessili come: moquette, tappeti, guide, poltrone, etc.; - macchine idropulitrici ad alta pressione per la pulizia delle aree esterne come piazzali, intercapedini, viali esterni, autorimesse, etc.; - automezzi dotati di piattaforma aerea per la pulizia di vetri e superfici non accessibili dall interno. 6. Tutti i prodotti chimici utilizzati dall impresa devono essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d uso. E fatto divieto all impresa di usare prodotti classificati come molto tossici (T+) o come tossici (T). 7. E vietato l uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di gres si potranno usare detergenti lievemente acidi; sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all anilina che li danneggerebbero irreparabilmente. E vietato l uso di prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC). L impresa dovrà disporre di prodotti idonei alla pulizia dei pavimenti presenti negli edifici storici. 8. L impresa si obbliga ad utilizzare nell appalto i prodotti eco compatibili, ossia certificati secondo un sistema di etichettatura ambientale (Ecolabel, Blazer Engel, Nordic Swan o equivalenti) offerti in sede di gara 9. Per i prodotti sanificanti è indispensabile fornire la documentazione sperimentale di ente abilitato che attesti la validità del prodotto per la riduzione della carica batterica. Le concentrazioni d uso dovranno quindi garantire l efficacia antibatterica indicata da detta documentazione. I detergenti e i disinfettanti dovranno essere utilizzati ad esatta concentrazione ed essere preparati di fresco. 10. Fermo restando che sulle confezioni di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia deve essere indicata in maniera visibile l eventuale pericolosità e nocività dei prodotti stessi, il Comune

5 si riserva di sottoporre i prodotti a verifica dell Azienda USL con obbligo di variazione da parte dell impresa in caso di non adeguatezza. Art. 7 - Materiali di consumo per i servizi igienici 1. L impresa deve fornire, a propria cura e spese, i materiali di consumo necessari per i locali adibiti a servizi igienici nonché i relativi distributori, ove già non esistenti o qualora quelli esistenti debbano essere sostituiti per qualsiasi motivo. I distributori devono essere di modello e qualità standard. 2. Per materiali di consumo si intende: - carta igienica (jumbo pura cellulosa a doppio velo); - sapone liquido o in schiuma, con appositi dosatori; - asciugamani in rotoli di stoffa, sterilizzati, lavati e stirati, distribuiti con apposite apparecchiature, oppure asciugamani di carta o salviette. 3. I materiali di consumo devono essere di buona qualità ed avere caratteristiche adeguate ai distributori esistenti ed a quelli che verranno installati nel corso dell appalto. L impresa provvede al continuo rifornimento, in quantità adeguate al consumo, dei suddetti materiali collocandoli negli appositi distributori. Art. 8 Locali assegnati all impresa per depositi e spogliatoi 1. Il Comune mette a disposizione dell impresa locali da adibire a depositi e spogliatori. Le chiavi dei locali sono a disposizione dell impresa che esonera il Comune da ogni responsabilità per la custodia degli stessi o per danni a persone o cose derivanti da causa fortuita, da fatto proprio o di terzi. 2. Della consegna dei locali viene redatto apposito verbale in contraddittorio con l incaricato dell impresa. 3. L impresa deve mantenere i locali puliti ed in ordine ed ha facoltà di allestirli ed arredarli nel rispetto delle vigenti prescrizioni di igiene e sicurezza. Il deposito di prodotti chimici e di macchinari deve avvenire in conformità alle prescrizioni di sicurezza e alle prescrizioni antincendio. E in ogni caso vietato il deposito di prodotti infiammabili. 4. Al termine del contratto l impresa è tenuta a riconsegnare i locali nello stato in cui li ha ricevuti. Gli eventuali allestimenti e arredi apposti dall impresa possono essere rimossi oppure restano in proprietà del Comune. 5. Nel caso di impossibilità, totale o parziale, da parte del Comune di mettere a disposizione dell impresa i locali di cui al presente articolo, l impresa è tenuta a reperire autonomamente e con oneri a proprio carico idonei ricoveri per le attrezzature ed i materiali. Art. 9 Raccolta dei rifiuti 1. L impresa aggiudicataria provvedere alla raccolta dei rifiuti in tutti gli ambienti ed al loro trasporto e conferimento negli appositi cassonetti, nelle forme ed orari previsti dalla normativa sulla raccolta differenziata dei rifiuti tempo per tempo vigente nel Comune di Pisa.

6 2. I materiali cartacei e tutti i materiali per i quali deve essere effettuata una raccolta differenziata, posizionati negli specifici raccoglitori, devono essere raccolti separatamente dall impresa e conferiti separatamente nei cassonetti predisposti dal gestore della raccolta dei rifiuti urbani. 3. L impresa provvede alla rimozione e alla raccolta dei cartoni e dei materiali di imballaggio presso gli uffici comunali e gli uffici giudiziari ed al trasporto e conferimento degli stessi negli appositi cassonetti predisposti dal gestore della raccolta dei rifiuti urbani. 4. I rifiuti speciali prodotti negli ambienti oggetto d appalto (cartucce di stampanti, toner, etc.) devono essere raccolti separatamente e conferiti separatamente a cura dell impresa, salvo che il Comune non decida di gestire autonomamente detto tipo di rifiuto. 5. Per le operazioni di cui al presente articolo l impresa si rapporta direttamente con il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Pisa. L impresa provvede direttamente ad acquisire e posizionare in ciascun locale degli uffici comunali e degli uffici giudiziari un numero sufficiente di raccoglitori per la raccolta differenziata nonché alla sostituzione degli stessi ove necessario. Art. 10 Sedi di effettuazione del servizio di pulizia e variazioni 1. Il servizio di pulizia riguarda indistintamente le superfici orizzontali, le superfici verticali, tutti gli elementi di arredo, gli impianti e gli elementi strutturali connessi, di qualsiasi tipo e natura, nessuno escluso, degli immobili indicati nell allegato n. 3 che costituiscono le sedi di effettuazione del servizio. 2. Ai fini della gestione del contratto, ciascuna sede oggetto del servizio, o porzione di essa, è convenzionalmente individuata, dal punto di vista dimensionale, in base alla rispettiva superficie orizzontale calpestabile espressa in metri quadrati (m 2 ). 3. Le superfici orizzontali calpestabili convenzionali delle sedi inizialmente oggetto dell appalto sono indicate in dettaglio nell allegato n Durante la vigenza contrattuale, il Comune può attivare, cessare e trasferire le proprie sedi, o porzioni delle stesse. In tali casi il Comune ha facoltà di variare opportunamente l individuazione delle sedi, o porzioni delle stesse, in cui deve essere effettuato il servizio. Il Comune può inoltre ordinare la sospensione temporanea del servizio presso alcune sedi o porzioni di esse. 5. Ai fini della determinazione delle variazioni sul prezzo del servizio derivanti dal verificarsi di quanto al comma precedente, si fa riferimento esclusivamente alla superficie orizzontale calpestabile convenzionale delle sedi, o porzioni di esse, che sono aggiunte o sono sottratte all insieme di quelle oggetto del servizio, senza tener conto del livello di servizio (di cui all art. 3) da effettuare nelle stesse secondo le indicazioni del Comune. 6. Le variazioni in diminuzione entro un terzo della superficie orizzontale calpestabile totale iniziale, come indicata nell allegato n. 3 (m ,00), non costituiscono motivo per l impresa di risolvere anticipatamente il contratto. 5. Le variazioni, in aumento o in riduzione, non danno luogo ad alcuna variazione del prezzo se sono inferiori, in valore assoluto, al 5% della superficie orizzontale calpestabile totale iniziale. 6. Nel caso di superamento, in valore assoluto, della soglia del 5%, le suddette variazioni determinano un aumento o una diminuzione del prezzo del servizio per la sola parte eccedente il predetto 5%.

7 7. Tutte le variazioni delle sedi, o porzioni di esse, presso cui deve essere effettuato il servizio devono risultare da comunicazione scritta trasmessa dal Comune all impresa con indicazione del termine a partire dal quale il servizio deve essere attivato, cessato o variato. Art. 11 Disposizioni specifiche per il Palazzetto dello Sport 1. L esecuzione del servizio di pulizia nei locali del Palazzetto dello Sport ha carattere temporaneo nell arco dell anno, limitato al periodo della stagione sportiva, ossia dal 1 settembre al 30 giugno (per complessivi 10 mesi). 2. Il servizio di pulizia sarà effettuato con le seguenti modalità: a) LOCALI A PIANO TERRA (accesso di servizio, spogliatoi e servizi per gli atleti, spogliatoi e servizi per i giudici di gara, sala di preatletismo, corridoi, parquet): pulizie ordinarie giornaliere dal lunedì al sabato, da svolgersi entro le ore 10; b) LOCALI POSTI AI PIANI SUPERIORI (tutte le tribune, corridoio pedonale superiore alle tribune, scale esterne ed accessi esterni alle tribune, servizi igienici per il pubblico): pulizie ordinarie giornaliere il lunedì ed il sabato, entro le ore 10 (prima e dopo le partite e/o manifestazioni). 3. All inizio di ogni stagione sportiva, per tutta la durata contrattuale, dovrà essere effettuata una pulizia particolarmente accurata, interna ed esterna, delle aree e di tutte le superfici vetrate poste ai vari livelli di altezza dell impianto. Art. 12 Piano operativo del servizio di pulizia 1. Il Piano operativo del servizio di pulizia è costituito dall offerta tecnica presentata dall aggiudicatario in sede di gara integrata con la seguente documentazione che l impresa ha l obbligo di presentare prima dell inizio del servizio e di aggiornare in corrispondenza di eventuali variazioni: a) l elenco nominativo, completo dei dati anagrafici, del personale che impiegherà presso ciascuna sede oggetto dell appalto, con l indicazione, per ognuno, dell inquadramento nei livelli del C.C.N.L. del settore; b) i turni orari di lavoro di ciascun operatore per ogni sede oggetto dell appalto; c) le schede tecniche dei macchinari impiegati; d) le schede tecniche dei prodotti impiegati; e) il documento di valutazione, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, relativo ai rischi propri dell impresa appaltatrice che tenga conto di quanto contenuto nel DUVRI redatto dalla stazione appaltante. 2. Nel caso di variazioni di quanto previsto nei documenti elencati dalla lettera a) alla lettera e) del comma precedente, l impresa deve preventivamente e tempestivamente informarne per scritto il Comune. Art. 13 Servizio di custodia 1. Il servizio di custodia è effettuato dall impresa aggiudicataria nei limiti degli ordinativi tempo per tempo emessi dal Comune, presso le sole sedi per cui è richiesto, con il numero

8 di dipendenti e negli orari giornalieri richiesti e secondo le disposizioni di servizio impartite dal Comune. 2. Per servizio di custodia si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni minime: - apertura e chiusura degli accessi alla sede, dopo attenta verifica che all interno non vi siano presenze non autorizzate o situazioni di pericolo; - controllo e vigilanza costante degli accessi curando, con unica esclusione per il personale dipendente e gli amministratori, che agli uffici acceda solo l utenza autorizzata (inclusa l eventuale identificazione e la registrazione); - accoglienza e informazioni agli utenti circa l ubicazione degli uffici dislocati all interno della sede di competenza; - smistamento telefonico delle chiamate destinate agli uffici dislocati all interno della sede di competenza ed eventuale servizio di centralino per gli uffici stessi; - spegnimento delle luci interne alla sede di competenza e degli apparecchi ed attrezzature che eventualmente rimanessero accesi in ambienti non presidiati dal personale addetto, esclusi computer e impianti appositamente segnalati; - ricevimento di documenti e accettazione della posta; - controllo di segnalazioni di allarme; - custodia delle chiavi per l accesso ai vari locali della sede; - modici interventi urgenti di pulizia dei locali e dei mobili. 3. Il servizio di custodia è remunerato ad ore, al prezzo orario contrattualmente stabilito. Il Comune non assume alcun impegno circa l entità del monte orario del servizio che sarà effettivamente richiesto nel corso dell appalto, che sarà esclusivamente quello risultante dagli ordinativi emessi dal Comune in base alle esigenze che si verificheranno. Art. 14 Durata del contratto 1. La durata iniziale del contratto è di 3 anni, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la stipula del contratto. 2. Il Comune ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare il contratto per una durata complessiva massima di ulteriori 3 anni, da esercitarsi disgiuntamente di anno in anno mediante comunicazione da inviare alla controparte, a mezzo raccomandata a.r., almeno un mese prima della scadenza contrattuale. In tal caso il contratto è prorogato agli stessi patti e condizioni, con la sola posticipazione del termine finale, senza necessità di ulteriori atti. Nel caso in cui il Comune non ritenga di optare per la proroga del contratto, l impresa aggiudicataria nulla può pretendere. Ove invece il Comune opti per la proroga, l impresa aggiudicataria è obbligata all esecuzione del servizio fino alla nuova scadenza. Art Periodo di prova 1. L impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 6 mesi. Qualora durante tale periodo l esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente Capitolato, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio al soggetto che segue in graduatoria ove l offerta sia rispondente alle esigenze del Comune. 2. Nessun risarcimento è dovuto all appaltatore in caso di risoluzione del contratto a norma del comma precedente.

9 Art. 16 Sede operativa e domicilio 1. Per il miglior coordinamento del servizio e per tutta la durata del contratto, l appaltatore è tenuto a mantenere una sede operativa nel territorio del Comune di Pisa. 2. Prima della stipula del contratto l appaltatore comunica al Comune l indirizzo della sede operativa indicando anche il relativo numero telefonico e di fax. 3. La sede operativa deve essere aperta ogni giorno dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, almeno dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17, A tutti gli effetti del contratto l appaltatore elegge domicilio presso la suddetta sede. Art Supervisore del servizio 1. L impresa, prima dell inizio dell appalto, comunica per scritto il nominativo ed il recapito telefonico del supervisore del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all espletamento del servizio, con preventiva ratifica dell operato da parte dell impresa. 2. Il supervisore del servizio: a) rappresenta l appaltatore nei confronti del Comune; b) deve essere sempre reperibile telefonicamente; in caso di sua assenza o impedimento, l impresa deve prontamente comunicare le generalità ed il recapito telefonico del sostituto; c) può presentare repliche e controdeduzioni alle contestazioni del Comune. 3. Ogni comunicazione o contestazione che venga rivolta al supervisore del servizio è valida come se effettuata direttamente all impresa aggiudicataria. Art. 18 Procedure di controllo in fase di esecuzione 1. Durante tutta la durata del contratto il Comune ha facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto. 2. L esecuzione del servizio è sottoposta a verifiche e controlli da parte del Comune. Il Comune può, in qualunque momento, contestare la non corretta esecuzione del servizio. 3. Il controllo sulla quantità e la qualità delle prestazioni viene eseguito tramite: - verifiche in contraddittorio da effettuarsi mediante sopralluoghi; - controlli d ufficio da parte del Comune; - segnalazioni di disservizio da parte del personale comunale e/o del personale degli uffici giudiziari; - indagini sulla soddisfazione dell utenza; - procedure di autocontrollo poste in essere dallo stesso appaltatore. 4. Ove, dalle procedure di controllo di cui al presente articolo, emergano inadempimenti o deficienze nell esecuzione del contratto, il Comune ha facoltà di intimare all impresa l esecuzione immediata o la ripetizione di prestazioni nonché ogni altra misura necessaria per assicurare il regolare andamento del servizio, senza che l impresa abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo e fatta salva l applicazione delle penali ed il risarcimento del

10 maggior danno. L impresa è obbligata ad adempiere con tempestività a quanto intimato dal Comune. 5. Se l impresa non provvede a quanto intimato ai sensi del comma precedente entro il termine assegnato dal Comune, fatta salva l applicazione delle ulteriori penali, è facoltà del Comune far svolgere il servizio ad altra impresa in danno dell appaltatore. 6. Qualora l intervento di ripristino a cura dell appaltatore o quello in danno dello stesso, di cui ai precedenti commi 4 e 5, non fosse possibile o conveniente per il Comune, si provvederà a quantificare il valore delle prestazioni non eseguite o non eseguite regolarmente che verrà portato in riduzione del prezzo oggetto delle fatturazioni di prima scadenza. 7. Fermo restando quanto previsto ai commi che precedono, nel caso in cui la procedura di controllo abbia evidenziato che il servizio è stato reso in modo non soddisfacente, al di sotto degli standard minimi previsti o che sussistono situazioni di non conformità a quanto contrattualmente previsto, l impresa appaltatrice attiva autonomamente ogni misura utile ad assicurare la risoluzione della problematica emersa ed il ripristino degli standard di servizio previsti. Art. 19 Verifiche in contradditorio 1. Il Comune, ogni qual volta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, dà corso a verifiche in contradditorio con l impresa appaltatrice sulla corretta esecuzione del contratto. 2. Per ciascuna verifica il Comune comunica, anche a mezzo fax, all impresa appaltatrice la data e l ora in cui deve aver luogo la verifica senza indicare il luogo in cui la stessa sarà effettuata. La comunicazione è trasmessa dal Comune almeno tre giorni lavorativi prima della data in cui la verifica deve avere esecuzione. 3. Nella data e nell ora prestabilita, il supervisore dell impresa, od altro soggetto dalla stessa incaricato, deve presentarsi senza ritardo presso l ufficio comunale che ha provveduto alla convocazione per da lì recarsi presso la sede o le sedi che il Comune, a proprio insindacabile giudizio, ritiene di sottoporre a verifica. 4. La verifica si compie con sopralluogo nella sede o nelle sedi prescelte dal Comune mediante controllo della corretta esecuzione del servizio sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Allo scopo il Comune ha facoltà di predisporre una scheda tipo di valutazione con elencazione dei parametri e degli elementi oggetto di riscontro. 5. Di ogni verifica viene redatto specifico verbale contenente gli esiti della verifica stessa e con acclusa la scheda di rilevazione; il verbale è datato e sottoscritto sia dall incaricato del Comune che da quello dell impresa. Nel caso in cui le valutazioni dell incaricato del Comune e di quello dell impresa non siano concordi, vengono riportate entrambe in seno al verbale con le relative motivazioni ed elementi giustificativi. 6. I verbali delle verifiche in contraddittorio sono conservati presso l ufficio comunale preposto. Copia di ciascun verbale è consegnato all impresa. Art. 20 Controlli d ufficio 1. Il Comune, ogni qual volta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, dà corso ad autonomi controlli d ufficio sulla corretta esecuzione del contratto.

11 2. I controlli di cui al comma precedente possono essere effettuati mediante visite, ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni, verifiche dei macchinari, delle attrezzature e dei materiali impiegati dall impresa e/o con ogni altro mezzo e modalità utili. 3. Il Comune può procedere ai controlli sia mediante il proprio personale che avvalendosi di terzi. 4. L impresa ed il personale della stessa devono fornire la massima collaborazione nei confronti del personale comunale o dei soggetti terzi che effettuano i controlli, fornendo prontamente ogni informazione o documento utile ed assicurando l accesso ai locali, alle attrezzature ed ai materiali utilizzati ivi incluso l eventuale prelievo di campioni degli stessi. 5. Ove il controllo evidenzi che il servizio è stato reso in modo non soddisfacente, al di sotto degli standard minimi previsti o che sussistono situazioni di non conformità a quanto contrattualmente previsto, il Comune adotta ogni provvedimento del caso. Art. 21 Segnalazioni di disservizio 1. Le segnalazioni scritte di disservizio, trasmesse dal personale del Comune o dal personale degli uffici giudiziari all ufficio comunale responsabile del contratto, se oggetto di riscontro positivo dei presupposti da parte dell ufficio stesso o se supportate da elementi di riscontro comprovanti il disservizio, si considerano quali controlli effettuati con esito negativo rispetto all adempimento delle disposizioni contrattuali. 2. A fronte di segnalazioni scritte di disservizio che non hanno le caratteristiche di cui al comma precedente, l ufficio comunale responsabile del contratto può comunque sollecitare l impresa alla risoluzione delle problematiche eventualmente emerse. Art. 22 Indagini sulla soddisfazione dell utenza 1. Il Comune, ove lo ritenga opportuno ed a suo insindacabile giudizio, può effettuare indagini sulla soddisfazione dell utenza delle sedi degli uffici comunali e degli uffici giudiziari nelle quali viene eseguito il servizio. 2. L indagine sulla soddisfazione dell utenza si realizza mediante la somministrazione di questionari da parte del Comune ai soggetti, o ad un campione dei soggetti, che utilizzano le sedi o parte delle sedi in cui il servizio è svolto. 3. Si considera insufficiente il servizio reso dall impresa aggiudicataria quando l esito dell indagine di soddisfazione dell utenza evidenzia la presenza di più del 20% di giudizi non sufficienti. Art. 23 Personale addetto al servizio 1. Per lo svolgimento del servizio, l impresa aggiudicataria impiega personale alle proprie dirette dipendenze, in numero e con qualifica idonea, regolarmente inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro. 2. L impresa aggiudicataria consegna al Comune, prima dell inizio del servizio o prima della consegna di parti successive di esso, l elenco nominativo, completo dei dati anagrafici, del personale che impiegherà (inclusi gli eventuali sostituti) presso ciascuna sede

12 dell appalto, con l indicazione, per ognuno, dell inquadramento nei livelli del C.C.N.L. del settore. Ogni variazione dovrà essere comunicata al Comune prima che il personale non compreso nell elenco già consegnato sia avviato all espletamento del servizio. 3. In caso di subappalto, quanto previsto dai commi precedenti si applica anche con riferimento a ciascuno dei subappaltatori. Le comunicazioni sono comunque effettuate a cura dell appaltatore. 4. Ai sensi dell art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice e dalle eventuali subappaltatrici devono essere muniti di apposito cartellino di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore ed ogni altro dato previsto dalle disposizioni vigenti. 5. I lavoratori addetti al servizio devono essere in regola con le norme di igiene e sanità. Il Comune ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie. 6. Il personale addetto al servizio deve essere idoneo a svolgere le prestazioni richieste, di provata capacità professionale ed onestà, e deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio e consapevole degli ambienti in cui è tenuto ad operare. 7. L impresa deve destinare al servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e collaborativo verso gli altri operatori, nonché nei riguardi del personale comunale, del personale degli uffici giudiziari e dell utenza. 8. E facoltà del Comune chiedere all impresa appaltatrice l allontanamento dal servizio di quei dipendenti o soci non in possesso dei requisiti richiesti o che durante lo svolgimento delle attività oggetto dell appalto abbiano causato disservizi od abbiano tenuto un comportamento non consono all ambiente di lavoro a cui sono addetti. Art Obblighi dell impresa nei confronti del personale addetto al servizio 1. L appaltatore, e ciascun eventuale subappaltatore: a) è obbligato ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell appalto. L obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l impresa appaltatrice indipendentemente dalla propria natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione dell impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa; b) è obbligato a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, in materia di previdenza, assistenza e infortuni, previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi, sia nei confronti del proprio personale dipendente che dei soci lavoratori nel caso di cooperativa; c) è tenuto al puntuale adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008; d) è tenuto al rispetto delle disposizioni della Legge 68/1999 in materia di inserimento dei lavoratori disabili. 2. L appaltatore si fa carico di fornire al personale una divisa ed un cartellino identificativo che devono sempre essere indossati durante lo svolgimento del servizio.

13 Art. 25 Esenzione dalla responsabilità solidale 1. Il Comune rimane estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l appaltatore e il personale impiegato nel servizio. 2. Si dà atto che il Comune non è tenuto a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dell impresa appaltatrice o delle eventuali imprese subappaltatrici, non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale. Art Sciopero del personale 1. L impresa appaltatrice è tenuta a comunicare per scritto al Comune ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero. In caso di sciopero parziale il Comune può, a sua discrezione, concordare modalità di svolgimento del servizio in misura ridotta. 2. L impresa è obbligata al rispetto della L. 146/1990 ( Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ) dovendo assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio qualora esso assuma le caratteristiche di servizio essenziale. 3. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall impresa appaltatrice, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio è scomputato dal prezzo del servizio del mese nel quale le prestazioni stesse non sono state rese. Art Salvaguardia dell occupazione 1. Con riferimento a quanto previsto dal verbale di accordo del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 1997 e dall art. 4 del C.C.N.L. del 19 dicembre 2007 delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, e successive integrazioni e modificazioni, l impresa appaltatrice è tenuta al rispetto delle norme in materia di salvaguardia dell occupazione. Art. 28 Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali 1. Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell espletamento dei propri compiti. 2. L impresa appaltatrice è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti o soci possano venire a conoscenza durante l esecuzione delle prestazioni ed inoltre è obbligata a rispettare rigorosamente le norme del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L impresa si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dal Comune e dagli uffici giudiziari in applicazione della medesima normativa.

14 3. Il legale rappresentante dell impresa appaltatrice, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; i dipendenti o soci addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali. Art Osservanza della normativa sulla sicurezza 1. L impresa appaltatrice è tenuta alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e di sicurezza. 2. Prima della sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante terrà una riunione di coordinamento con l impresa appaltatrice al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell ambiente in cui l impresa stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all attività svolta. L impresa appaltatrice ha l obbligo di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell ambiente in cui è destinata ad operare e di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell ambiente stesso. 3. Il Documento unico di valutazione del rischio di interferenza (DUVRI), allegato n. 4, eventualmente integrato sulla base dei rischi specifici relativi all esecuzione del servizio, sarà allegato al contratto d appalto ai sensi dell art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008. In ottemperanza all art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, nel contratto d appalto saranno indicati i costi per la salute e la sicurezza sul lavoro relativi ai rischi di interferenza, quantificati in Euro 0, Con la sottoscrizione del contratto d appalto l impresa appaltatrice dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, avendo effettuato sopralluogo presso le singole sedi oggetto del servizio, anche in relazione al rischio di interferenza, e si impegna ad adottare ogni misura occorrente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. Art. 30 Prezzo del servizio 1. Il prezzo del servizio di pulizia, da pagarsi secondo quanto previsto dall art. 32, è dovuto a corpo cioè quale corrispettivo della buona esecuzione del servizio; il prezzo è comprensivo dello svolgimento di tutte le attività ordinarie in tutte le sedi previste, con le frequenze minime indicate negli allegati n. 1 e n. 2, ed a chiamata nel numero massimo previsto. Sono pagati ad ora soltanto i servizi di pulizia straordinaria che sono effettuati nella misura di volta in volta eventualmente richiesta dal Comune. 2. Il prezzo del servizio di custodia è dovuto ad ora, nella misura corrispondente alle prestazioni che saranno eventualmente ordinate dal Comune. 3. Nessun prezzo, indennizzo o risarcimento del danno è riconosciuto all impresa appaltatrice qualora i servizi siano interrotti per cause di forza maggiore né in relazione ad eventuali maggiori attività che dovessero essere svolte dall impresa rispetto a quelle regolarmente ordinate dal Comune. 4. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall impresa appaltatrice, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio o, in ogni altro caso,

15 anche per cause di forza maggiore, è scomputato dal prezzo del servizio del mese nel quale le prestazioni stesse non sono state rese. 5. La quantificazione del prezzo del servizio di pulizia ordinario e a chiamata presso ciascuna sede, per un dato periodo di tempo, è convenzionalmente calcolato come segue: P i = (S i /S Tot ) x P Tot dove: i = una determinata sede, o frazione della stessa, presso cui è svolto il servizio di pulizia; P i = prezzo del servizio di pulizia (ordinario e a chiamata) presso la sede i ; P Tot = prezzo dell appalto del servizio di pulizia (ordinario e a chiamata); S i = superficie orizzontale calpestabile di i ; S Tot. = superficie orizzontale calpestabile di tutte le sedi inizialmente individuate per lo svolgimento del servizio di pulizia (ordinario e a chiamata) di cui all allegato n. 3. Art Revisione del prezzo 1. I prezzi sono soggetti a revisione annuale, a partire dal secondo anno del servizio, ai sensi dell art. 115 del D.Lgs. 163/ Nel caso in cui la revisione dei prezzi con la procedura di cui al secondo periodo dell art. 115 del D.Lgs. 163/2006 non sia applicabile, per qualsiasi motivo, o non risulti univocamente determinabile, i prezzi sono adeguati in misura pari alla variazione dell Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) rilevata dall ISTAT. 3. In ogni caso, l applicazione della revisione del prezzo ai sensi del precedente comma 2 esclude la revisione ai sensi del comma 1 e fa stato fra le parti. 4. Si procede alla revisione del prezzo solo a seguito di richiesta scritta da parte dell impresa appaltatrice da trasmettersi al Comune entro il termine decadenziale di 6 mesi dall inizio di ciascun anno di servizio successivo al primo. 5. E facoltà dell impresa appaltatrice chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità ai sensi dell art del Codice Civile; in tal caso la richiesta deve pervenire al Comune, meditante raccomandata a.r., almeno 8 mesi prima del giorno in cui la risoluzione deve avere effetto. Art. 32 Fatturazione e pagamenti 1. L impresa appaltatrice emetterà, con cadenza mensile, distinte fatture per il servizio di pulizia (ordinaria e a chiamata) reso presso le singole sedi o i gruppi di sedi degli uffici comunali e degli uffici giudiziari, che saranno indicati dal Comune. Salva la facoltà del Comune di modificare in qualsiasi momento l articolazione dei gruppi di sedi ai fini della fatturazione del servizio, l impresa appaltatrice trasmette distinte fatture per: - il servizio di pulizia presso gli uffici giudiziari afferenti al Tribunale; - il servizio di pulizia presso gli uffici giudiziari afferenti alla Procura della Repubblica; - il servizio di pulizia presso il Palazzetto delle Sport;

16 - il servizio di pulizia presso gli uffici comunali. Il prezzo mensile per il servizio di pulizia (ordinaria e a chiamata), relativo a tutte le sedi, è costituito da un canone di importo pari ad un dodicesimo (1/12) del prezzo annuo offerto in sede di gara. Le pulizie straordinarie sono oggetto di fatturazione mensile separata contenente l indicazione del numero delle ore di servizio prestato e del relativo prezzo unitario; le fatture recano in allegato copia dell ordinazione emessa dal Comune. 2.Per il servizio di custodia l impresa aggiudicataria emetterà fatture mensili distinte, se richiesto, secondo l articolazione prevista per la fatturazione del servizio di pulizia. Dette fatture dovranno contenere l indicazione del numero delle ore di servizio prestate e del relativo prezzo unitario e dovranno recare in allegato copia dell ordinazione emessa dal Comune. 3. Contestualmente all emissione delle fatture relative a ciascuna mensilità, l appaltatore trasmette al Comune: A) una dichiarazione sostitutiva di notorietà, corredata da fotocopia del documento di identità del rappresentante legale dell impresa, attestante: - che il servizio di pulizia ordinaria è stato svolto dalle persone indicate nel Piano operativo del servizio di pulizia, di cui all art. 12, ed eventuali integrazioni, e con elencazione, per ciascuna sede, dei nominativi del personale impiegato e delle rispettive date ed orari del lavoro effettuato nel mese oggetto di fatturazione; - per l eventuale servizio di custodia ordinato dal Comune, l elenco nominativo del personale impiegato per ciascuna sede e delle rispettive date ed orari del lavoro effettuato nel mese oggetto di fatturazione; - la regolarità dei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali, relativi al personale impiegato nei servizi; - la regolarità del trattamento retributivo del personale impiegato nei servizi, secondo il C.C.N.L. del settore e gli accordi integrativi territoriali; B) copia delle fatture dei subappaltatori relative alla mensilità precedente a quella della fatturazione dell appaltatore, debitamente quietanzate a comprova dell avvenuto pagamento. 5. Le dichiarazioni di cui alla lettera A) del comma precedente sono rese anche dagli eventuali subappaltatori per i servizi oggetto di subappalto e per il personale alle rispettive dipendenze, e sono consegnate al Comune a cura dell appaltatore unitamente alla propria dichiarazione. 6. In mancanza della documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 il Comune ha diritto di sospendere la liquidazione dei corrispettivi fino a quando la documentazione non venga regolarmente resa. 7. Inoltre, il Comune procede alla liquidazione dei corrispettivi in subordine all accertamento della regolare esecuzione del servizio e della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 7. Qualora dal DURC o da altri eventuali accertamenti d ufficio emergesse una situazione irregolare nei versamenti contributivi relativi al personale impiegato nell appalto, il Comune sospenderà il pagamento dei corrispettivi e potrà effettuare gli stessi anche direttamente agli enti previdenziali o assistenziali creditori dell impresa in posizione irregolare che, in tal caso, nulla potrà eccepire nei confronti del Comune. 8. Per la sospensione del pagamento o il ritardo nel pagamento conseguenti al verificarsi di una delle fattispecie di cui ai commi 6 e 7, l impresa appaltatrice non può opporre

17 eccezioni né ha titolo a pretendere interessi di ritardato pagamento o risarcimento di danni. 9. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a norma dell art. 4 del D.Lgs. 231/2002 è stabilito che il pagamento delle fatture avverrà entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione al Comune (termine d uso nelle transazioni commerciali). 10. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi per cause non imputabili all impresa, ai sensi dell art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2002 è stabilito che sulle somme dovute dal Comune maturano interessi di ritardato pagamento, calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente, decorrenti dal 61 giorno successivo a quello di presentazione della relativa fattura come risultante dalla data di protocollo. 11. Resta inteso che, in attuazione di quanto previsto dall art. 37, comma 17, del D.Lgs. 163/2006, ove l appaltatore fosse un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa raggruppata produrrà proprie e separate fatture. 12. Ai sensi dell art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. I pagamenti disposti dal Comune all appaltatore avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato intestato all appaltatore. Allo scopo, l appaltatore comunica per scritto al Comune gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Art. 33 Cessione dei crediti 1. La cessione dei crediti derivanti dal corrispettivo dell appalto è efficace e opponibile al Comune solo se stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata al Comune, e qualora il Comune non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro il termine di cui all art. 117 del D.Lgs. 163/2006. Art. 34 Cessione del contratto e subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente. 2. Per il subappalto si applicano le disposizioni dell art. 118 del D.Lgs. 163/ Fermo restando che il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% dell importo complessivo del contratto, il servizio relativo ad una determinata sede (comprensivo del servizio di pulizia e dell eventuale servizio di custodia) non può essere subappaltato parzialmente o subappaltato a più di un subappaltatore. Pertanto l impresa che intende avvalersi del subappalto deve indicare nell offerta le parti del servizio che intende subappaltare con indicazione delle sedi interessate. 4. Con riferimento a quanto previsto dall art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, si dà atto che il Comune non corrisponderà direttamente al subappaltatore l importo delle prestazioni dallo stesso eseguite ma effettuerà ogni pagamento esclusivamente nei confronti dell appaltatore. 5. Ai sensi dell art. 3, comma 9, della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve contenere un apposita clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei

18 flussi finanziari di cui alla medesima L. 136/2010; copia del contratto di subappalto è tempestivamente trasmessa dall appaltatore al Comune ai fini della verifica. Art. 35 Garanzia definitiva 1. A garanzia dell esatta osservanza degli obblighi contrattuali l impresa aggiudicataria costituisce una garanzia definitiva secondo le modalità, le clausole e gli importi di cui all art. 113 del D.Lgs. 163/ La garanzia dovrà essere costituita e trasmessa al Comune prima della stipula del contratto. 3. La garanzia definitiva copre l adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 4. Il Comune ha diritto di valersi della garanzia per l eventuale maggiore spesa da sostenere per la gestione del servizio in caso di risoluzione del contratto. 5. L appaltatore dovrà reintegrare la garanzia nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all appaltatore. 6. La garanzia definitiva dovrà essere valida per tutta la durata del contratto, come eventualmente prorogato, e sarà definitivamente svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, a seguito dell accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi assunti. 7. Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di proroga del contratto, l impresa dovrà presentare una garanzia definitiva con le stesse modalità previste dal presente articolo. La misura dell importo della garanzia dovrà essere rapportata all importo della proroga contrattuale. Art Danni a persone o cose 1. Il Comune non è responsabile dei danni, eventualmente causati a dipendenti e ad attrezzature dell impresa appaltatrice che possano derivare da comportamenti di terzi estranei all organico del Comune. 2. Nessuna responsabilità assume il Comune nei confronti dell appaltatore per danni causati da forza maggiore o da ordine dell Autorità. 3. L impresa appaltatrice è direttamente responsabile dei danni arrecati a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi, per fatti od omissioni verificatisi nello svolgimento dell appalto. 4. L appaltatore deve contrarre una polizza assicurativa che copra i danni a persone o cose che si possano per qualsiasi causa verificare nel corso dell appalto; la polizza dovrà tenere indenne il Comune da ogni danno causato nello svolgimento dell appalto e dovrà inoltre coprire la responsabilità civile verso terzi, con un massimale per ogni sinistro non inferiore a ,00. Tale polizza dovrà avere durata pari a quella del contratto, ed essere tempestivamente prorogata in caso di proroga dello stesso. La polizza dovrà recare specifica previsione che l omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell impresa non comporterà l inefficacia della garanzia. Copia della polizza deve essere trasmessa al Comune prima della stipula del contratto.

19 5. L accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile dell esecuzione del contratto, o da altro rappresentante del Comune, alla presenza del supervisore dell impresa. 6. A tale scopo il Comune comunicherà anticipatamente all impresa il giorno e l ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla stessa di intervenire. 7. Qualora l impresa non manifesti la volontà di partecipare all accertamento in oggetto o, comunque, non vi partecipi, il responsabile del Comune procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall impresa. Art. 37 Penali 1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all impresa, il servizio, anche per un solo giorno, non venga espletato o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato, alle norme di legge o alle disposizioni impartite, il Comune può applicare all impresa le penali previste dal presente articolo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, la facoltà del Comune di far svolgere il servizio ad altra impresa in danno dell appaltatore, la facoltà di decurtare il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell art del Codice Civile. 2. Sono previste le seguenti penali contrattuali: a) ritardato avvio, anche parziale, del servizio: penale di 2.000,00 per ogni giorno di ritardo; b) mancato o inadeguato svolgimento del servizio: penale di 1.000,00 per ogni giorno; c) presenza di personale in misura inferiore a quella prevista: 500,00 per ogni unità di personale e per ogni giorno; d) condizioni di sicurezza del lavoro non conformi agli obblighi di legge e/o alle procedure stabilite dalla stazione appaltante: penale di 1.000,00 per ogni contestazione; e) violazione non grave degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati: 5.000,00 per ogni contestazione; f) inottemperanza, anche parziale, alle disposizioni impartite dal Comune entro il termine assegnato: 500,00 per ogni giorno di ritardo; g) per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto alle lettere precedenti si applica una penale compresa tra 500,00 e ,00, commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione. 3. In caso di recidiva il Comune può applicare le penali per importo doppio rispetto a quello stabilito al comma precedente. Ai fini del presente comma si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni da precedente evento che abbia comportato l applicazione della stessa penale. Art Procedura di applicazione delle penali 1. Il Comune contesta all impresa l applicazione di penali, con indicazione dei motivi che l hanno determinata, entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello in cui ne è

20 definitivamente venuto a conoscenza o si è completato il procedimento di controllo di cui agli artt L impresa, ove lo ritenga opportuno, trasmette al Comune le proprie controdeduzioni in forma scritta entro il termine decadenziale di 5 giorni successivi a quello di ricevimento della contestazione. 5. Il Comune, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può confermare, modificare o revocare la contestazione iniziale. Ove ne ricorrano i presupposti, il Comune applica in via definitiva la penale mediante comunicazione scritta all impresa appaltatrice da effettuarsi entro i 30 giorni successivi a quello di invio della comunicazione di contestazione iniziale. 6. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Comune e l impresa, e viceversa, dovranno essere effettuate preferenzialmente a mezzo fax o, in alternativa, a mezzo raccomandata a.r., fermo restando che, in quest ultimo caso, i termini si considerano riferiti alla data di invio delle comunicazioni. 7. Le penalità saranno riscosse dal Comune prelevandole dai primi pagamenti a favore dell impresa. In alternativa il Comune ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva prestata dall impresa che la stessa dovrà prontamente reintegrare. Art Risoluzione del contratto per inadempimento 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, nel caso di inadempienze e/o negligenza nell adempimento di obblighi di legge o contrattuali, il Comune, previa diffida ad adempiere, può risolvere il contratto ai sensi dell art del Codice Civile, incamerando la garanzia definitiva e salvo l ulteriore risarcimento del danno. 2. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto l appaltatore è tenuto, se richiesto dal Comune, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l affidamento ad altro soggetto e, comunque, per un periodo di almeno 8 mesi. Art Grave errore e clausola risolutiva espressa 1. Costituisce grave errore ed è causa di risoluzione di diritto del contratto, a norma dell art del Codice Civile, con conseguente incameramento della garanzia e risarcimento del danno, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie: a) mancato inizio del servizio o inizio del servizio con un ritardo superiore a 15 giorni; b) inizio del servizio con una dotazione di mezzi e/o di personale significativamente inferiore a quella offerta in sede di gara; c) mancata comunicazione iniziale del nominativo del supervisore del servizio o reiterata irreperibilità dello stesso o reiterata inoperatività della sede operativa; d) interruzione, abbandono o mancata effettuazione di uno o più servizi affidati, senza giustificato motivo; e) continuata o reiterata violazione degli orari stabiliti; f) continuata o reiterata violazione del Piano operativo del servizio di pulizia; g) grave o reiterata violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati;

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