REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO DECIMA CIVILE. SENTENZA (sentenza n pubblicata il 14.2.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO DECIMA CIVILE. SENTENZA (sentenza n. 2327-2014 pubblicata il 14.2."

Transcript

1 N. R.G /2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO DECIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA (sentenza n pubblicata il ) Nella causa civile iscritta al R.G. n /2011, promossa da XM, XP, in proprio XF(divenuto maggiorenne nel corso del giudizio) con l avv. XA - attori - contro Ministero della Pubblica Istruzione dell Università e della Ricerca, Istituto Scuola Media statale ZZS, con l Avvocatura dello Stato - convenuti - All udienza di precisazione delle conclusioni in data , le parti concludevano come da verbale di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, XM e XP, in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore XF(divenuto maggiorenne nel corso del giudizio e successivamente costituitosi in proprio) domandavano l accertamento della responsabilità solidale dei convenuti per i fatti illeciti penalmente rilevanti commessi dalla professoressa ZZ nei confronti del figlio, oltre al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali. Con sentenza non definitiva del questo Tribunale rilevava che la sentenza penale che aveva condannato ZZ per il reato di cui all art. 609 quater, nn. 1 e 2 c.p. (atti sessuali con minorenne) per aver commesso atti di masturbazione sull alunno XF e su alcuni compagni di quest ultimo, all epoca dei fatti tredicenne, era passata in giudicato e doveva pertanto ritenersi vincolante ex art. 651 c.p.p.; per pagina 1 di 10

2 l'effetto, dichiarava la responsabilità contrattuale dei convenuti nei confronti di XF, la responsabilità extracontrattuale nei confronti di XM e XP e li condannava, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, riservando alla sentenza definitiva la quantificazione del danno e le statuizioni sulle spese processuali fra gli attori ed i convenuti. Il Tribunale, inoltre, dichiarava prescritto il diritto all azione dei convenuti nei confronti della terza chiamata compagnia assicuratrice ZZA e li condannava a rifondere le spese processuali da quest ultima sostenute. Il G.I., quindi, rimessa la causa sul ruolo istruttorio, ammetteva parzialmente le prove orali dedotte dagli attori e disponeva consulenza tecnica medico legale d ufficio. All udienza del le parti precisavano le conclusioni come da verbale ed il G.I. fissava per la discussione orale della causa, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., l udienza del In detta udienza il giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente si rileva che, nelle (autorizzate) note conclusionali nonché nell udienza del , il procuratore di parte attrice chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei soli danni non patrimoniali subiti dagli attori. La recente giurisprudenza della Cassazione sul danno non patrimoniale Ai fini di una corretta qualificazione e liquidazione del danno non patrimoniale subito dagli attori appare necessario un rapido (e necessariamente sommario) excursus dello stesso nel diritto vivente della giurisprudenza; questa esigenza sembra addirittura imposta da recenti pronunce della Cassazione che, sempre più spesso (come un crescendo musicale tumultuoso e frenetico), affermano principi di diritto non sempre coerenti e talora in (conclamata) contraddizione tra loro. In estrema sintesi, la Cassazione a Sez. Unite con le note sentenze di San Martino 2008, ha precisato che il danno non patrimoniale, connotato da tipicità, è risarcibile: in tutte le fattispecie di reato ex art. 185 c.p., nelle ipotesi specificamente previste dalla legge e quando ricorra la lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione e, cioè, in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata. In mancanza di una di queste "tre chiavi" non si apre la porta del risarcimento del danno non patrimoniale ex art c.c.. I pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili se costituiscono la conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto ( ) e cioè purché sussista il requisito dell ingiustizia generica secondo l art c.c. e devono rientrare nell ambito dell art c.c.. Si deve, in definitiva, affermare che "di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere. E tuttavia le Sez. Unite ribadiscono che «Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre». La nozione di «danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata»; non ne parla la legge ed è inadeguata se si pensa che la sofferenza morale cagionata da reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo. Nell ambito del danno non patrimoniale il danno morale non individua una autonoma sottocategoria, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi, quello «costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento». Bisogna distinguere se la «sofferenza soggettiva» sia «in sé considerata» o sia «componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale». Ricorre il primo caso (ad esempio) nel dolore che subisca la persona diffamata. Se vi sono degenerazioni patologiche della sofferenza «si rientra nell area del danno biologico, del quale ogni sofferenza fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale pagina 2 di 10

3 nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua nuova configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l esistenza del soggetto che l ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato». Il danno «biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione», può contenere solo come voci i «pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione». Recentemente la Cassazione sta di nuovo insistendo sui contenuti esistenziali del danno alla persona e sembra propugnare un ritorno al passato anche nei criteri di liquidazione prospettando autonome liquidazioni di (diversi) danni non patrimoniali sul presupposto della asserita diversità ed autonomia ontologica del danno biologico, morale e esistenziale (Cassazione, sentenza n del , n del , n del , n del , n del , n del , n del , n del , n del , n del , n del ). Cassazione, sentenza n del Per ragioni di sintesi è opportuno richiamare solamente le argomentazioni espresse nella sentenza Cass. n /2013, perché quest ultima sembra fare il punto sul dibattito svoltosi in questa anni anche in Cassazione. La sentenza ha ad oggetto il risarcimento del danno di un macroleso (costretto a vivere su una sedia a rotelle). Richiama la sentenza n e ribadisce che il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile esistenziale, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti (v. Cass. n /2012). In definitiva, se non è ammissibile nel nostro ordinamento l autonoma categoria di danno esistenziale, in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell art cod. civ. (con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria) mentre qualora si intendesse invece includere nella categoria pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima (essendo essi irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo), quel che rileva, ai fini risarcitori, è che, ove si siano verificati pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi non siano stati già oggetto di apprezzamento e di liquidazione da parte del giudice del merito, a nulla rilevando in senso contrario che quest ultimo li liquidi sotto la voce di danno non patrimoniale oppure li faccia rientrare secondo la tradizione passata sotto la etichetta danno esistenziale. Ed invero, l erroneità della denominazione adottata, di per sé sola, non fa ovviamente discendere l illegittimità della loro liquidazione. Le censure sono pertanto infondate. pagina 3 di 10

4 I (nuovi?) contenuti del danno non patrimoniale Ritiene questo giudice che, rifuggendo da interpretazioni grossolane e/o semplicistiche delle menzionate sentenze, un attenta disamina del più recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità consente di sostenere che non siano stati scalfiti i (veri) punti fermi delle sentenze di San Martino 2008 (con la conseguenza che la Tabella milanese appare in grado di resistere e confermare la sua perdurante vitalità e validità). In primo luogo preme rilevare che la Cassazione ha sostenuto che il danno morale deve essere qualificato in termini di "dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona"; conseguentemente la Cassazione (v. anche sentenze n /2008, n /2009, n. 5770/2010) "nel segnalarne l'ontologica autonomia, in ragione della diversità del bene protetto, attinente alla sfera della dignità morale della persona, ha sottolineato la conseguente necessità di tenersene autonomamente conto, rispetto agli altri aspetti in cui si sostanzia la categoria del danno non patrimoniale, sul piano liquidatorio" (Cass., sentenza n ). Osserva tuttavia in proposito questo giudice che la Carta di Nizza, nell'affermare nell'art. 1 il solenne principio che "La dignità umana è inviolabile", non individua affatto un danno non patrimoniale risarcibile senza la lesione del diritto inviolabile della dignità della persona (diritto peraltro già riconosciuto nell'art. 2 della nostra Costituzione). E' necessario, infatti, che si dia la prova che il fatto illecito abbia (direttamente) leso il bene giuridico protetto (la dignità della vittima), ex art c.c.. E dunque può anche assimilarsi il "diritto alla dignità" a quello "all'integrità morale", tuttavia: per un verso, non consegue alla lesione di questo diritto il risarcimento, in re ipsa, di una nuova categoria di danno non patrimoniale (esistenziale), essendo comunque necessaria la prova del danno-conseguenza, in termini di sofferenza e/o sconvolgimento delle proprie abitudini di vita; per altro verso, si deve riaffermare la non riconducibilità della lesione della "integrità morale" al "danno morale" (inteso come sofferenza psicofisica) essendo quest'ultimo risarcibile solo con l'ausilio di una delle "tre chiavi" innanzi indicate. Il danno morale, in sé considerato, non ha quindi copertura né per la nostra Costituzione né per la Carta di Nizza! In definitiva, anche per l'integrità morale ed il c.d. danno morale trova applicazione l'art c.c., nella lettura costituzionalmente orientata proposta dalla Cassazione con le sentenze gemelle del maggio Ritiene inoltre il Tribunale, nei solchi tracciati dalle citate sentenze di San Martino, che si possa ancora oggi sostenere quanto segue: - il danno non patrimoniale rimane caratterizzato dalla tipicità ex art c.c.; - conseguentemente, in assenza di una delle "tre chiavi" innanzi citate non è possibile accedere al risarcimento del danno non patrimoniale, sebbene risulti provata la sussistenza del danno non patrimoniale-esistenziale (inteso come danno conseguenza); - il danno non patrimoniale può consistere in aspetti di sofferenza soggettiva e cioè un patema d animo interiore (prima definito danno morale transeunte) e/o in aspetti relazionali e cioè nell alterazione delle condizioni di vita della vittima (primaria o secondaria) o, se si preferisce, nei pregiudizi esistenziali. Solamente nell'ipotesi di lesione del bene salute (danno biologico, quale species del danno non patrimoniale) è risarcito altresì il pregiudizio degli aspetti anatomo-funzionali della vittima (tutti questi aspetti sono considerati e valutati unitariamente anche nella tabella milanese edizione 2013); - dopo la sentenza Cass. Sez. Unite n. 6572/2006 (che sembrava riconoscere in termini generali il danno esistenziale), il Tribunale di Milano già nella sentenza n (pubblicata su "Danno e Responsabilità", n. 8-9/2008 ed in Guida al diritto, dossier n. 4/2008), stigmatizzava che, in definitiva, sempre (e solo) a due grandi voci si può ricondurre il danno non patrimoniale: pagina 4 di 10

5 Ma in tutti i casi in cui si applica l art c.c., alla luce anche della sentenza n. 6572/2006, qual è l effettivo contenuto del danno non patrimoniale risarcibile? Da un attenta ricognizione dell evoluzione giurisprudenziale sul danno non patrimoniale, si evince che, in definitiva, tutti i pregiudizi riconducibili al genus del danno non patrimoniale possono essere ricompresi in due sole species: a) un patema d animo cd. danno morale soggettivo, che attiene alla sfera interiore del soggetto; b) un danno che attiene alla sfera esteriore del soggetto, che in tal senso può anche definirsi esistenziale, nella nozione accolta dalle Sezioni Unite: pregiudizio che l illecito provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Presumibilmente la sentenza Cass. n /2012 non afferma concetti molto diversi allorché sembra scolpire il contenuto del danno non patrimoniale nel dolore interiore e nella alterazione della vita quotidiana ; - è altresì riaffermato il principio che il giudice deve risarcire l intero danno, ma in pari tempo evitare duplicazioni risarcitorie di voci (ancora una volta etichette ) che riguardano, invece, i medesimi pregiudizi; - il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, sia pure mediante presunzioni. E infatti possibile che alla lesione del diritto (anche inviolabile) non segua alcun risarcimento o perché l offesa al bene giuridico sia lieve o perché il danno non sia serio o sia addirittura inesistente (Cass. Sez. U. sentenze di San Martino) (v. in tal senso gli esempi indicati nella citata sentenza Cass. n /2012 e Tribunale di Milano, sentenza n. 3520/2005, in Altalex 2005); - ed allora, in questa ottica, si può meglio comprendere la seguente affermazione della Cassazione Sembrano efficacemente scolpiti, in questa disposizione di legge [art. 612 bis c.p.] - per quanto destinata ad operare in un ristretto territorio del diritto penale - i due autentici momenti essenziali della sofferenza dell'individuo: il dolore interiore, l'alterazione della vita quotidiana. Danni diversi, e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, se, e solo se, rigorosamente provati caso per caso, al di là di sommarie ed impredicabili generalizzazioni (che anche il dolore più grave che la vita può infliggere, come la perdita di un figlio, può non avere alcuna conseguenza in termini di sofferenza interiore e di stravolgimento della propria vita "esterna" per un genitore che, quel figlio, aveva da tempo emotivamente cancellato, vivendo addirittura come una liberazione la sua scomparsa). E' lecito ipotizzare, come sostiene il ricorrente incidentale, che la categoria del danno esistenziale risulti "indefinita e atipica". Ma ciò è la probabile conseguenza dell'essere la stessa dimensione della sofferenza umana, a sua volta, "indefinita e atipica" (così la citata Cass., sentenza n /2012); - ebbene, ritiene questo giudice che il danno relazionale o, se si preferisce esistenziale, e la sofferenza umana possano essere indefiniti e atipici, ma ciò significa solamente che le conseguenze dell illecito sulla persona umana possono assumere infinite caratteristiche e peculiarità. E facilmente riscontrabile (ad esempio) che un (semplice) danno biologico temporaneo di pochi giorni ed un danno biologico permanente del 3% alla caviglia possano comportare infinite variabili di pregiudizi in tema di sofferenza psico-fisica e compromissioni relazionali, in riferimento ai seguenti peculiari aspetti della vittima: l età, il lavoro, i suoi hobby, le modalità di trascorrere il tempo libero; con l avvertenza che tutte queste variabili possono mutare nel tempo e nello spazio ed essere a loro volta condizionate dalle pregresse esperienze di vita, dal soggettivo grado di resilienza (e cioè dalla capacità di far fronte al dolore ed alle avversità della vita), dalle specifiche abitudini dei prossimi congiunti e degli amici. Tuttavia, dalla consapevolezza di queste peculiari ed infinite circostanze di vita della vittima dell illecito, non consegue affatto la necessità (ma neppure l opportunità) di un analitica e puntigliosa allegazione e prova nel processo. Infatti, se (inopinatamente) si richiedesse un siffatto onere di allegazione e prova, avremmo un processo civile non sostenibile, perché: pagina 5 di 10

6 a) graverebbe la parte di un onere inesigibile (quanto inutile) di alluvionale allegazione e prova di infiniti e minuziosi fatti di vita quotidiana, intrisi di sofferenza, disagi e fastidi; b) appesantirebbe l istruttoria per un tempo certamente non ragionevole ; c) imporrebbe al giudice di motivare la sentenza con infinite argomentazioni e valutazioni (con il bilancino del farmacista ) per calibrare i valori monetari più adeguati alla fattispecie concreta; - ed allora, nella dialettica del contraddittorio processuale, tenendo conto degli oneri di allegazione, prova e contestazione gravanti sulle parti e delle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (ex art. 115 c.p.c.), il giudice, al di là di facili e purtroppo frequenti automatismi, deve sempre valutare le prove (anche presuntive) acquisite nel processo secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti (ex art. 116 c.p.c.) e deve (sia pure concisamente) esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione assunta (art. 132 c.p.c.), pervenendo (preferibilmente) ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale complessivamente subito dalla vittima. Quantificazione dei danni subiti da XF Il fatto illecito commesso da ZZ (insegnante ausiliaria dei convenuti) integra il reato di cui all art. 609 quater c.p. e, pertanto, ai sensi degli artt c.c. e 185 c.p., deve essere risarcito ogni danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall ordinamento, indipendentemente dalla sua rilevanza costituzionale. In relazione a XF, persona offesa dal reato, tali danni consistono nella lesione della sua libertà sessuale e dignità e nella relativa sofferenza morale nonché nella modifica delle sue abitudini di vita, mentre non è ravvisabile alcuna lesione dell integrità psico-fisica. Il CTU, con metodo corretto e immune da vizi logici o di altra natura, non ha riscontrato in XF alcun sintomo o segno clinico atto a costituire uno stato di malattia riconoscibile e diagnosticabile secondo le più diffuse nosografie psichiatriche. Il CTU ha inoltre rilevato che dalla documentazione a sua disposizione non è neppure emerso che XF, prima dello svolgimento della consulenza tecnica d ufficio, abbia sofferto di malattie psicopatologiche riconducibili agli episodi oggetto del presente giudizio. Si deve pertanto ritenere che gli illeciti commessi dalla ZZ non abbiano cagionato alla vittima un c.d. danno biologico. Alla luce dei principi esposti, deve essere nondimeno risarcito il danno non patrimoniale consistente nella lesione della libertà sessuale e dignità dell attore, diritti fondamentali che l art. 609 quater c.p. è volto a tutelare, nella sofferenza psico-fisica derivatene nonché il danno relativo alle profonde modifiche della abitudini di vita e delle relazioni dell attore. In particolare, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale subito da XF, debbono essere presi in considerazione: - la gravità degli atti compiuti dalla ZZ sugli alunni: l insegnante, infatti, compiva atti di vera e propria masturbazione su XF, tanto che in sede di condanna penale è stata espressamente esclusa l applicabilità dell attenuante prevista dall ultimo comma dell art. 609 bis (e 609 quater) c.p. per le condotte di minore gravità; - il contesto in cui si è verificato l evento lesivo: gli atti illeciti venivano commessi da un insegnante di XF, cioè proprio da quel soggetto cui il minore era affidato per ragioni di istruzione e che aveva nei suoi confronti precisi obblighi di vigilanza e custodia. Peraltro gli atti sessuali venivano compiuti in un aula della scuola e durante l orario scolastico, in un contesto, dunque, in cui il minore avrebbe dovuto essere protetto e tutelato; - la giovane età di XF che, essendo nato l' XX-XX-XXX, all epoca dei fatti aveva solo tredici anni e non era pertanto in grado di esercitare consapevolmente la propria libertà sessuale. Peraltro, ai sensi dell art. 609 quater, n. 2, c.p., nell ipotesi in cui gli atti sessuali siano commessi con una persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il legislatore pagina 6 di 10

7 ritiene che il minore acquisti consapevolezza della propria sessualità non a quattordici anni, bensì solo col compimento del sedicesimo anno d età; - le sostanziali modifiche delle abitudini di vita: a seguito degli illeciti commessi dalla ZZ, i genitori di XF decidevano di cambiare abitazione, lasciavano AAA, dove vivevano al momento dei fatti, e si trasferivano con tutta la famiglia a BBB. XF era quindi costretto a cambiare ambiente, amici e scuola. In particolare il ragazzo, che all epoca dei fatti frequentava la seconda media presso l istituto ZZS, terminava il ciclo di studi in un istituto diverso. Tale sconvolgimento delle abitudini di vita dell attore non è imputabile ad una libera scelta dei suoi genitori. Come risulta dalla consulenza tecnica d ufficio e dalle dichiarazioni rese dal teste XT all udienza del , i genitori di XF decidevano di cambiare residenza perché l illecito subito dal figlio era di pubblico dominio a AAA, tanto che ne avevano parlato anche i telegiornali, ed in quanto circolavano delle voci secondo le quali sarebbe stato l attore, insieme ad alcuni compagni, a molestare sessualmente l insegnante. Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene che il danno non patrimoniale complessivamente subito da XF debba essere liquidato in via equitativa nella somma di Euro ,00 (somma rivalutata ad oggi). Quantificazione dei danni subiti da XP e XM Questo Tribunale ritiene che anche i genitori della persona offesa dal reato di atti sessuali con minorenne, pur non essendo vittime primarie dell illecito penale, abbiano diritto iure proprio al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c.. La costante giurisprudenza ritiene infatti che il risarcimento dei danni da reato è dovuto non solo alla persona offesa titolare del bene giuridico tutelato dalla norma, bensì a tutti i soggetti danneggiati: l'affermazione, secondo la quale il danno morale spetta alla sola vittima del reato e non ad altri è destituita di ogni fondamento giuridico trovando una smentita letterale nel combinato disposto dell'art. 74 c.p.p. e art. 185 cod. pen., non facendo tale ultima norma riferimento alla sola persona offesa dal reato, ma al danneggiato in genere (Cass. sentenza n /2012, si veda anche Cass. S.U. sentenza n. 9556/2002). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 9556/2002, in materia di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai parenti della persona offesa, ha chiarito che Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile ; ed ancora l'attenzione deve spostarsi dal danno al danneggiato, poiché il problema cruciale diviene non tanto quello della propagazione di un unico danno, bensì quello della individuazione delle c.d. vittime secondarie (si veda anche l'isolato precedente Tribunale di Milano, sentenza del , n. 4768/1990, pubblicata su "Il Foro Italiano", 1990, I, p. 3498). La Corte di Cassazione ha quindi recepito il criterio indicato dalla più recente dottrina per la selezione delle c.d. vittime secondarie aventi diritto al risarcimento del danno consistente nella titolarità di una situazione qualificata dal contatto con la vittima che normalmente si identifica con la disciplina dei rapporti familiari, ma non li esaurisce necessariamente, dovendosi anche dare risalto a certi particolari legami di fatto. Le Sezioni Unite hanno riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un reato in forza del solo art. 185 c.p., senza ritenere necessario che l interesse delle vittime c.d. secondarie abbia rilevanza costituzionale. La risarcibilità del danno non patrimoniale patito dai genitori della persona offesa proprio in materia di atti sessuali con minore o di violenza sessuale è stata successivamente riconosciuta non solo dalla giurisprudenza di merito (ad esempio Tribunale di Milano, sentenza 9/6/2005, Foro Ambrosiano (Il) 2005, 3, 271; Tribunale di Milano, sentenza 17/12/2004, Il merito 2007, 1-2, 4), ma è stata ribadita pagina 7 di 10

8 anche dalla Corte di Cassazione: Ai prossimi congiunti della vittima di un reato (nella specie abuso sessuale su minore) spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini del riconoscimento di tale diritto né il disposto dell'art del codice civile né quello di cui all'art. 185 del codice penale, in quanto anche tale danno trova causa diretta e immediata nel fatto illecito (Cass /2007). Peraltro in tale pronuncia la Corte di Cassazione ha riconosciuto che nel caso di reati sessuali, anche l interesse dei genitori, vittime secondarie, ha rilevanza costituzionale L'attribuzione di tale legittimazione iure proprio si fonda anche e soprattutto sul riconoscimento dei "diritti della famiglia" previsto dall'art. 29 Cost., comma 1, il quale riconoscimento, come statuito da questa corte, sezione terza civile, con la sentenza n 8827 del 2003, deve essere inteso non già restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando così, non solo doveri reciproci, ma dando luogo anche a gratificazioni e reciproci diritti. Da tale rapporto interpersonale discende che il fatto lesivo commesso in danno di un soggetto esplica i propri effetti anche nell'ambito del rapporto familiare. A conferma della risarcibilità dei danni subiti da soggetti diversi dalla persona offesa dal reato, si rileva che, più di recente, sempre in materia di reati sessuali, è stata riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali: al Comune di Milano, in quanto finanziatore e diretto erogatore di servizi specificamente rivolti alle vittime di violenza sessuale ed in quanto statutariamente e concretamente impegnato contro la violenza alle donne (Cass /2011); alle organizzazioni sindacali rappresentative degli iscritti vittime di violenza sessuale commessa sul luogo di lavoro (Cass /2008). Alla luce di tutte le suddette considerazioni, i convenuti devono condannati anche al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai genitori di XF, in quanto normale effetto del fatto illecito ai sensi dell art c.c. Quanto alla prova della sussistenza del pregiudizio, si rileva che nel caso di specie i danni non patrimoniali, sia sotto il profilo della sofferenza morale che delle alterazioni della abitudini di vita di XM e XP, possono essere presunti in forza del rapporto qualificato esistente con la persona offesa dal reato: L'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori, il quale danno può essere di natura patrimoniale, allorché ad esempio i genitori devono sostenere spese per terapie psicologiche a favore della vittima, o di natura non patrimoniale per le apprensioni o dolori causati dall'illecito (Cass., sent. n /2007). Nella fattispecie concreta detti danni sono stati univocamente comprovati dall'espletata istruttoria orale. In particolare, nell udienza del , il teste XT dichiarava che, a seguito dell episodio del , i genitori di XF decidevano di trasferirsi al fine di cambiare ambiente e frequentazioni, tanto che negli anni successivi (la comunicazione di cessione fabbricato allegata dagli attori riporta la data del ) vendevano la casa di AAA, ove abitavano al momento dei fatti, e si trasferivano a BBB. Gli eventi verificatisi il , infatti, avevano avuto una grande risonanza, anche mediatica, tanto da diventare di pubblico dominio nel contesto ove gli attori vivevano e da creare nei genitori del minore un profondo senso di vergogna che impediva loro di relazionarsi con il vicinato, nonché una grande preoccupazione per il futuro del figlio, posto che (in un primo momento) si era diffusa la voce che fosse stato lui, insieme ai compagni, a molestare l insegnante. Dall istruttoria orale risulta inoltre che l illecito di cui è causa procurava una profonda sofferenza e senso di vergogna alla madre di XF. Il teste XT - che si recava e rimaneva a casa degli attori per due settimane nel periodo successivo alla scoperta degli atti sessuali subiti da XF- riferiva che la madre del ragazzo si rifiutava di uscire di casa, veniva colta da continui attacchi di collera e pianto e che, per poter dormire, assumeva tranquillanti e farmaci. pagina 8 di 10

9 Tutto ciò considerato, si ritiene che il danno non patrimoniale subito da XP debba essere equitativamente liquidato in complessivi Euro ,00 (somma rivalutata ad oggi) ed il danno di XM in complessivi Euro ,00 (somma rivalutata ad oggi). Su tutti gli importi liquidati devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce degli esposti criteri, i convenuti, in solido, devono essere condannati al pagamento, in favore di XF della complessiva somma di Euro ,00, in favore di XP della complessiva somma di Euro ,00, in favore di XM della complessiva somma di Euro ,00, somme tutte liquidate in moneta attuale, oltre: - interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 1,5% su ciascuna delle predette somme, dalla data del ad oggi; - interessi al tasso legale, sempre sulle suddette somme, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico solidale dei convenuti. Consegue alla soccombenza la condanna dei convenuti, in solido, a rifondere agli attori le spese processuali. Il Tribunale, rilevato: - che, nella fattispecie concreta, sono stati individuati i fatti costitutivi della descritta ipotesi criminosa ai danni dell'attore; - che, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.P.R., n. 131/1986: "si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:... d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato", dovendosi in tal caso indicare "la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito"; dispone che la presente sentenza debba essere registrata a debito, ai sensi delle norme citate, e che l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti dei convenuti, in solido. La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege. - P. Q. M. - Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede: - condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell attore XF, della somma di Euro ,00, oltre interessi, come specificati in motivazione; - condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell attore XP, della somma di Euro ,00, oltre interessi, come specificati in motivazione; - condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell attrice XM, della somma di Euro ,00, oltre interessi, come specificati in motivazione; - pone le spese della consulenza tecnica d ufficio a carico dei convenuti, in solido; - condanna i convenuti, in solido, a rifondere agli attori le spese processuali, che liquida in Euro per spese ed Euro ,00 per compenso di avvocato oltre C.P.A. ed I.V.A.; - dispone che la presente sentenza sia registrata a debito, ai sensi dell'art. 59 lettera d) del D.P.R. n. 131/1986, e che l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti dei convenuti in solido; - dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva; - la presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria. pagina 9 di 10

10 Milano, Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA pagina 10 di 10

TRIBUNALE DI MILANO TABELLE 2013 liquidazione del danno permanente da lesioni comprensivo del danno non patrimoniale

TRIBUNALE DI MILANO TABELLE 2013 liquidazione del danno permanente da lesioni comprensivo del danno non patrimoniale TRIBUNALE DI MILANO TABELLE 2013 liquidazione del danno permanente da lesioni comprensivo del danno non patrimoniale omaggio di ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE A.N.E.I.S. Presidenza

Dettagli

Con riferimento alle diverse tipologie di risarcimento riconoscibili in favore della persona danneggiata

Con riferimento alle diverse tipologie di risarcimento riconoscibili in favore della persona danneggiata 1 Danno morale: categoria autonoma o componente del danno biologico? Con riferimento alle diverse tipologie di risarcimento riconoscibili in favore della persona danneggiata si è consolidato, nel corso

Dettagli

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore

Dettagli

L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL

L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL QUALI SONO I DIRITTI DEL LAVORATORE VITTIMA DI INFORTUNIO? La prima missione di ANMIL è informare i lavoratori circa i loro diritti. La particolarità

Dettagli

Tribunale di Milano. Sezione V Civile. Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334

Tribunale di Milano. Sezione V Civile. Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334 Tribunale di Milano Sezione V Civile Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE V CIVILE In persona del Giudice Istruttore, in funzione

Dettagli

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA Aspetti sostanziali: con danno da vacanza rovinata s intende: la lesione dell interesse del turista al pieno godimento del proprio tempo libero ed, in particolare, della occasione di svago e di divertimento

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I Tribunale di Verona Sentenza 25.9.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

LE ALTRE CATEGORIE DEL DANNO INGIUSTO Consuela Cigalotti DANNO INGIUSTO Secondo la definizione del codice civile è da considerarsi danno ingiusto,, il danno prodotto non iure,, ( comportamento non giustificato

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

IL DANNO NON PATRIMONIALE ***** Il presente elaborato si pone come naturale conseguenza e. prosecuzione del precedente focus onde completare la

IL DANNO NON PATRIMONIALE ***** Il presente elaborato si pone come naturale conseguenza e. prosecuzione del precedente focus onde completare la IL DANNO NON PATRIMONIALE ***** Il presente elaborato si pone come naturale conseguenza e prosecuzione del precedente focus onde completare la ricognizione sul danno non patrimoniale e mettere un suggello

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa

Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa Lavorare di domenica e non avere riposi compensativi determina il danno da usura psicofisica da risarcire al lavoratore. Così si è espressa

Dettagli

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.) Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

Giampaolo Azzoni. Dolore inutile e danno ingiusto

Giampaolo Azzoni. Dolore inutile e danno ingiusto Giampaolo Azzoni Dolore inutile e danno ingiusto Il diritto di non soffrire inutilmente inutilmente vs. teleologicamente vs. il diritto di non soffrire simpliciter (anche nella Dichiarazione del 1776:

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.). Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 www.studiolaplacagriva.it. www.studiolaplacagriva.it

Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 www.studiolaplacagriva.it. www.studiolaplacagriva.it Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 AMBITO ASSICURARSI COME. CIRCA IL PROBLEMA DELLA COLPA GRAVE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO: PROBLEMI DI COPERTURA ASSICURATIVA. Responsabilità del

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia. Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

MASSIME CIVILE RISARCIMENTO DANNO. Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2012, n 22909 (Pres.

MASSIME CIVILE RISARCIMENTO DANNO. Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2012, n 22909 (Pres. MASSIME CIVILE RISARCIMENTO DANNO Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2012, n 22909 (Pres. M. Finocchiaro; Rel. R. Lanzillo Danno (risarcimento da) Incidente mortale Casalinga Prossimi congiunti

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro

Dettagli

Mobbing e tutela delle condizioni di lavoro

Mobbing e tutela delle condizioni di lavoro Circolare n. 9/09 del 28.settembre.2009* Mobbing e tutela delle condizioni di lavoro Mobbing nei luoghi di lavoro Nozione. Con l espressione mobbing si intende la sequenza di atti o comportamenti posti

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

COMUNICAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO SOCIETA MEDICO LEGALE DEL TRIVENETO

COMUNICAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO SOCIETA MEDICO LEGALE DEL TRIVENETO COMUNICAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO SOCIETA MEDICO LEGALE DEL TRIVENETO Considerazioni interpretative tecniche per la valutazione medico legale del danno biologico per lesioni di lieve entità, ex DL 209/2005,

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il

Dettagli

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul

Dettagli

Fondazione Luca Pacioli

Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli DI CAPITALI TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE ALL INTERNO DELLO STESSO COMUNE Documento n. 30 del 18 novembre 2005 La variazione dell indirizzo della sede della società non comporta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma, Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione

Dettagli

Le principali domande sulla tabella in approvazione

Le principali domande sulla tabella in approvazione Le principali domande sulla tabella in approvazione D. Cosa regolamenta la tabella in approvazione? R. La tabella definisce i criteri per valutare il c.d. danno biologico permanente (si veda lo schema

Dettagli

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione

Dettagli

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno)

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) 1 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) Passiamo alla trattazione della: ITR/1037/QT, in data 19 novembre 2010, a firma dei Consiglieri Spreafico, Pizzul,

Dettagli

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 O G G E T T O Riconoscimento debito fuori bilancio per la liquidazione delle

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

RISOLUZIONE N. 52 /E

RISOLUZIONE N. 52 /E RISOLUZIONE N. 52 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 maggio 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica Disciplina IVA delle prestazioni, rese alle imprese assicuratrici, di gestione degli attivi a copertura

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / Cont. / Cron. Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

Dettagli

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010. Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010. Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010 Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi IL QUESITO Il giudice, a conclusione di una causa tra me ed

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009 RISOLUZIONE N. 126/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2009 Oggetto: Acquisto di aeromobili e di altri beni e servizi destinati ad attività di trasporto aereo a prevalente carattere

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

STUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012

STUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012 A VV. I TALO PARTENZA IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012 Il lontano passato: responsabilità extracontrattuale Il paziente che si riteneva danneggiato

Dettagli

Risoluzione n. 106/E. Oggetto: Istanza d interpello Imposta sulle assicurazioni Assicurazioni per rischio annullamento viaggio Legge n. 1216 del 1961.

Risoluzione n. 106/E. Oggetto: Istanza d interpello Imposta sulle assicurazioni Assicurazioni per rischio annullamento viaggio Legge n. 1216 del 1961. Risoluzione n. 106/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2004 Oggetto: Istanza d interpello Imposta sulle assicurazioni Assicurazioni per rischio annullamento viaggio Legge n. 1216

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 09 settembre 2003 RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei

Dettagli

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori

SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori È necessario un titolo abilitativo per installare condizionatori e climatizzatori e, nel caso, un'autorizzazione

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno

Dettagli

La sanzione prevista per chi ha commesso un reato è LA PENA. Essa può essere pecuniaria (tipo multa, denaro) o detentiva (reclusione in carcere).

La sanzione prevista per chi ha commesso un reato è LA PENA. Essa può essere pecuniaria (tipo multa, denaro) o detentiva (reclusione in carcere). Breve percorso sulla Magistratura La Magistratura La funzione giurisdizionale è la funzione dello stato diretta all applicazione delle norme giuridiche per la risoluzione delle controverse tra cittadini

Dettagli

LA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO OPINIONI A CONFRONTO

LA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO OPINIONI A CONFRONTO PISA, 13.04.2013 LA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO OPINIONI A CONFRONTO IL PUNTO DI VISTA DEL BROKER ASSICURATIVO 1 Il contratto individuato dalla Corte di Cassazione quale fondamento della struttura

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3384 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GRILLINI Disposizioni per la formazione delle figure professionali di esperto in educazione

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 L amministrazione comunale attua l affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori

Dettagli

LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA. Responsabilità civile: cenni generali. - L art 2043 del codice civile dispone che

LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA. Responsabilità civile: cenni generali. - L art 2043 del codice civile dispone che LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA Responsabilità civile: cenni generali. - L art 2043 del codice civile dispone che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui

Dettagli

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni CONVEGNO CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni Pordenone, 14 settembre 2013 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA

Dettagli

Servizio di trasporto pubblico locale di linea nel territorio comunale

Servizio di trasporto pubblico locale di linea nel territorio comunale Comune di Monterotondo (RM) Servizio di trasporto pubblico locale di linea nel territorio comunale Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO IL

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO IL VALSUGANA SPORT SRL Sede sociale: Borgo Valsugana (TN) Piazza Degasperi n. 20 Capitale sociale: 10.000,00 interamente versato. Registro Imprese di Trento N. 02206830222 C.C.I.A.A. di Trento R.E.A TN -

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 154/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 trattamento fiscale dei compensi percepiti in Italia

Dettagli

fra questi in particolare sono da ricordare

fra questi in particolare sono da ricordare La responsabilità penale è quella in cui incorre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che compia uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, fra questi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco

Dettagli

SCUOLA PRIMARIA STATALE 3 CIRCOLO G. CAIATI

SCUOLA PRIMARIA STATALE 3 CIRCOLO G. CAIATI SCUOLA PRIMARIA STATALE 3 CIRCOLO G. CAIATI Analisi dei dati relativi al questionario di valutazione sulla qualità dell integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Progetto ICF Dal modello ICF

Dettagli

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa

Dettagli