Copertura Assicurativa Denaro Protetto

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1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA N Copertura Assicurativa Denaro Protetto Edizione Versione Luglio 2015 DENARO PROTETTO Ed. 07/2015 Mod. BU1624/01 Pag. 1

2 GLOSSARIO Assicurato: il soggetto il cui interesse è coperto dall Assicurazione, e cioè tutti i clienti persone fisiche clienti del Contraente, residenti in Italia, titolari o contitolari di un Conto Corrente presso il Contraente, che ha aderito alla Polizza Collettiva sottoscrivendo il Modulo di Adesione. Assicurazione: le coperture assicurative concesse all Assicurato dalla Società in base alla Polizza Collettiva. Beneficiario: il soggetto avente diritto al percepimento dell Indennizzo; Conto Corrente: il contratto di conto corrente, ex articolo 1823 codice civile, in essere tra l Assicurato ed il Contraente, identificato nel Modulo di Adesione, relativo a rapporti monetari (con quindi espressa esclusione dei rapporti in titoli) in divisa italiana (con quindi espressa esclusione dei conti correnti in divisa estera). Contraente: UniCredit S.p.A., con Sede Sociale in Via Alessandro Specchi Roma e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A Milano, che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati. Disoccupazione: lo stato dell Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente Privato, qualora egli: (a) sia incorso in Perdita di Impiego e (b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia o nelle liste di mobilità regionali. Inabilità Totale Temporanea: la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli Infortuni: l'asfissia di origine non morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze nocive; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. Invalidità Totale Permanente: la perdita totale, definitiva ed irrimediabile da parte dell Assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla Normale Attività Lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio, purché indipendente dalla propria volontà ed oggettivamente accertabile. Nel caso di evento provocato da Infortunio, l Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini dell Assicurazione quando il grado percentuale di invalidità permanente dell Assicurato sia pari o superiore al 60% secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R n 1124, denominata Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente INDUSTRIA (tabella allegata alla presente Polizza Collettiva). Intermediario : UniCredit S.p.A., Contraente della presente Polizza Lavoratore Autonomo: la persona fisica che eserciti un attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli artt.29, 49, 51 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n 917 e successive modifiche, e\o di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e che, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente (così come indicato nella definizione di Lavoratore Dipendente) o di pensione. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori, ancorché dipendenti, che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto. Ai fini dell operatività delle garanzie di cui alla Polizza Collettiva, sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori, ancorché dipendenti, inquadrati in base a contratti: a) a tempo determinato; b) di lavoro a progetto c) di inserimento (ex contratto di formazione lavoro); d) di apprendistato; e) di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali); f) di lavoro intermittente; g) di lavoro domestico. h) stipulati all estero (se non regolati dalla legge italiana). Lavoratore Dipendente: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali. Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto sia stipulato all estero (se non regolato dalla legge italiana); Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Versione Luglio 2015 DENARO PROTETTO Ed. 07/2015 Mod. BU1624/01 Pag. 2

3 istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs n 300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L.70/1975. Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente e non rientri nella definizione di Lavoratore Dipendente Pubblico. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Medico: medico abilitato ad esercitare la professione medica in un paese dell Unione Europea. Modulo di Adesione: il documento sottoscritto dall Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce alla Polizza Collettiva Morte: il decesso dell Assicurato accaduto per Infortunio. Non Lavoratore: la persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente, inclusi i pensionati. Normale Attività Lavorativa: l attività lavorativa svolta dall Assicurato, al momento di accadimento del Sinistro, quale Lavoratore Dipendente Privato, Lavoratore Dipendente Pubblico o Lavoratore Autonomo. Perdita di Impiego: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato dell Assicurato che sia Lavoratore Dipendente Privato, riconducibile esclusivamente ad una delle seguenti cause: (a) giustificato motivo oggettivo, cioè un motivo connesso a ragioni inerenti l attività produttiva, l organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa in conformità all art. 3, L. 604/1966; (b) licenziamento che segua ad una procedura di riduzione del personale, ivi inclusa la procedura di mobilità, in conformità alla normativa in materia di licenziamento collettivo. Si precisa che l evento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria non costituisce Perdita di Impiego. Benché vi sia prosecuzione del rapporto di lavoro, la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è invece equiparata alla Perdita d Impiego. Periodo di Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della Data di Decorrenza dell Assicurazione, durante il quale l Assicurazione non ha efficacia e le relative coperture non operano, secondo quanto previsto all Art. 3.4 delle Condizioni di Assicurazione. Periodo di Franchigia Assoluta: periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, l Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo. Periodo di Riqualificazione: è il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Totale Temporanea, di Disoccupazione o di Ricovero Ospedaliero, liquidabili ai sensi della Polizza Collettiva, durante il quale l Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Inabilità Totale Temporanea, Disoccupazione o Ricovero Ospedaliero. Polizza Collettiva: la Polizza Collettiva stipulata tra la Società e il Contraente Premio: la somma in denaro, comprensiva di eventuali imposte, dovuta ogni mese alla Società quale corrispettivo per l Assicurazione. Ricovero Ospedaliero: la degenza corrispondente al numero di pernottamenti in un Istituto di Cura, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali. Per Istituto di Cura si intende ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera; non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. Saldo Liquido di Conto Corrente: in caso di Conti Correnti Passivi (cioè dei conti correnti che, alla data del giorno precedente a quello del Sinistro, presentano un saldo debitorio nei confronti dell Assicurato) si intende il saldo in linea capitale del Conto Corrente, determinato detraendo l'ammontare degli effetti s.b.f. con valuta non ancora scaduta, come risultante dalle evidenze contabili del Contraente alla data del giorno precedente a quello in cui si è verificato il Sinistro; in caso di Conti Correnti Attivi (cioè dei conti correnti che, alla data del giorno precedente a quello del Sinistro, presentano un saldo creditorio nei confronti dell Assicurato) si intende il saldo in linea capitale del Conto Corrente, determinato aggiungendo l'ammontare degli effetti s.b.f. con valuta non ancora scaduta, come risultante dalle evidenze contabili del Contraente alla data del giorno precedente a quello in cui si è verificato il Sinistro. Sinistro: il verificarsi, con riguardo ad un Assicurato, dell evento dannoso per il quale è concessa l Assicurazione, nel corso del periodo di efficacia dell Assicurazione. Società: la Compagnia di assicurazione Incontra Assicurazioni S.p.A. Via Senigallia n. 18/ Milano, impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con D.M. del 22/3/1984 pubblicato sulla GU n. 105 del 14/4/1984; recapiti: info@incontraassicurazioni.it, PEC incontra.assicurazioni@pec.unipol.it Versione Luglio 2015 DENARO PROTETTO Ed. 07/2015 Mod. BU1624/01 Pag. 3

4 Utenze: si intende esclusivamente le utenze relative ai contratti per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, teleriscaldamento, tv satellitare o via cavo nonché le Utenze Telefoniche, tutte domiciliate sul Conto Corrente (con quindi espressa esclusione delle Utenze non domiciliate, il cui pagamento avvenga mediante altri strumenti quali carte di credito o di debito o prepagate, ecc.). Per Utenze Telefoniche si intendono quelle relative al contratto di telefonia rete-fissa, al contratto di telefonia mobile e al contratto per linea ADSL., con espressa esclusione delle ricariche prepagate domiciliate sul Conto Corrente. Informativa Home Insurance La Società, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, ha attivato nella home page del proprio sito internet ( un apposita Area Riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale (più precisamente: le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze), riferita alla data di aggiornamento specificata. Il Contraente ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di auto registrazione, le credenziali personali identificative necessarie per l accesso seguendo le istruzioni riportate nell Area Riservata stessa. Versione Luglio 2015 DENARO PROTETTO Ed. 07/2015 Mod. BU1624/01 Pag. 4

5 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE I termini impiegati in maiuscolo nelle seguenti condizioni generali e condizioni particolari di assicurazione ( Condizioni di Assicurazione ) hanno il significato indicato nel Glossario, da intendersi qui integralmente richiamato, e da considerarsi parte integrante e sostanziale delle stesse. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (applicabili a tutte le coperture) ART. 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO 1.1 Il Contraente stipula la Polizza Collettiva con la Società al fine di procurare ad ogni Assicurato, al verificarsi di uno degli eventi di cui al successivo articolo 1.2, l Indennizzo previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione, entro i limiti ed i massimali ivi previsti. 1.2 La Società riconosce all Assicurato le coperture Morte ed Invalidità Totale Permanente (esclusivamente derivanti da Infortunio), nonché le coperture Inabilità Totale Temporanea, Ricovero Ospedaliero e Perdita di Impiego, obbligandosi a corrispondere l Indennizzo, sulla base di quanto indicato nella seguente tabella: Copertura Indennizzo Tutti gli Assicurati indipendentemente dalla Normale Morte da Infortunio Invalidità Totale Permanente (da Previsto all Art. 19 Previsto all Art. 21 Attività Lavorativa Infortunio) Le seguenti coperture si applicano in VIA ALTERNATIVA: Normale Attività Lavorativa dell Assicurato al momento del Sinistro Copertura Indennizzo Lavoratore Autonomo (o parificato al Lavoratore Autonomo, come da definizione nel Glossario) Inabilità Totale Temporanea (da Infortunio o Malattia) Previsto all Art. 23 Lavoratore Dipendente Privato Perdita di Impiego Previsto all Art. 26 Lavoratore Dipendente Pubblico Inabilità Totale Temporanea Previsto all Art. 23 (da Infortunio o Malattia) Non Lavoratore Ricovero Ospedaliero (da Infortunio o Malattia) Previsto all Art Le predette coperture fanno parte di un unico pacchetto assicurativo e sono offerte solo congiuntamente ai clienti del Contraente, i quali potranno aderire all Assicurazione mediante la sottoscrizione di un unico Modulo di Adesione. 1.4 Le coperture Inabilità Totale Temporanea, Perdita di Impiego e Ricovero Ospedaliero operano in via alternativa in ragione della Normale Attività Lavorativa svolta dall Assicurato al momento del Sinistro e non sono pertanto cumulabili; ossia, nel momento in cui l Assicurato presenta una richiesta di Indennizzo in base ad una di queste coperture, e la Società versa il relativo Indennizzo, l Assicurato, nel corso dello stesso periodo temporale, non potrà presentare una richiesta di Indennizzo in base ad una delle altre. 1.5 Per le garanzie Perdita d Impiego, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero per ciascun Assicurato non potranno essere complessivamente corrisposti più di quattro Indennizzi nella medesima annualità assicurativa. ART. 2 PERSONE ASSICURABILI DELIMITAZIONE DELLA COPERTURA MODALITÀ DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA 2.1 L Assicurazione è esclusivamente riservata alla persona fisica, residente in Italia e intestatario o cointestatario di un Conto Corrente presso il Contraente che: a. abbia aderito alla Polizza Collettiva sottoscrivendo il Modulo di Adesione, dando atto della sussistenza di tutti i requisiti in essa indicati (ivi compreso lo stato di buona salute); e Versione Luglio 2015 DENARO PROTETTO Ed. 07/2015 Mod. BU1624/01 Pag. 5

6 b. abbia età compresa tra i 18 anni e 69 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Nel caso in cui la persona che ha stipulato l Assicurazione non presenti tutti i requisiti di cui sopra, la stessa non assumerà la qualifica di Assicurato e nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società. 2.2 L adesione alla Polizza Collettiva avviene mediante sottoscrizione, da parte dell assicurando, di un Modulo di Adesione redatta in duplice copia (rispettivamente una per l Assicurato e una per il Contraente/Società). Ogni Modulo di Adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: a) n di Conto Corrente; b) dati anagrafici dell Assicurato; c) data di adesione; d) Premio finito mensile, comprensivo di imposte. 2.3 All Assicurato dovranno essere consegnati i seguenti documenti: a) Modulo di Adesione; b) Informativa privacy (consenso al trattamento dei dati sensibili); c) Condizioni di Assicurazione. Una copia del Modulo di Adesione e dell Informativa privacy, entrambe sottoscritte dall Assicurato, dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Società qualora ne faccia richiesta. Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà nulla e quindi inoperante la garanzia di cui al Modulo di Adesione. 2.4 La Società accetta per ogni Assicurato una sola adesione alla Polizza, relativa al conto corrente indicato nel Modulo di adesione; per il medesimo Assicurato non sono pertanto consentite adesioni volte ad assicurare più conti correnti a lui intestati. 2.5 L Assicurazione può cumularsi con altre coperture assicurative, senza che l Assicurato sia tenuto a dare avviso alla Società dell esistenza di queste ultime, ferme le altre disposizioni di cui all art del codice civile (c.c.). ART. 3 DECORRENZA E DURATA DELL ASSICURAZIONE PER CIASCUN ASSICURATO. DIRITTO DI RECESSO DELL ASSICURATO - PERIODO DI CARENZA 3.1 Per ciascun Assicurato l Assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui il primo Premio ricorrente mensile viene addebitato all Assicurato e ha durata pari ad un anno. In mancanza di disdetta inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, dall Assicurato mediante ricorso all apposito Modulo disponibile presso la Filiale della Contraente o dalla Società mediante lettera raccomandata, l Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. 3.2 È comunque facoltà dell Assicurato recedere dall Assicurazione, anche prima della scadenza annuale, utilizzando l apposito Modulo disponibile presso la Filiale della Contraente che provvederà a trasmettere l informazione alla Società a far data dalla prima scadenza mensile successiva alla data in cui la disdetta è stata formulata. 3.3 In ogni caso, l Assicurazione cessa altresì al verificarsi delle seguenti ipotesi: a. alla scadenza anniversaria della singola Assicurazione nell anno di compimento del 70 anno di età dell Assicurato; b. in caso di pagamento dell Indennizzo per il caso di Morte o Invalidità Totale Permanente; c. in caso di mancato pagamento del Premio entro 35 giorni dalla relativa scadenza; d. in caso di cessazione del rapporto di conto corrente tra l Assicurato e il Contraente, a far data dalla prima scadenza mensile successiva alla data in cui si è verificata la cessazione medesima. e. in caso di disdetta della Polizza Collettiva da parte della Società o del Contraente, per ciascun Assicurato la garanzia cessa a far data dalla prima scadenza annuale di ogni singola adesione. 3.4 Fermo quanto sopra, resta inteso che, in ogni caso: a. la garanzia per il caso Inabilità Totale Temporanea è soggetta - in caso di Inabilità Totale Temporanea dovuta a Malattia - ad un Periodo di Carenza di 60 giorni; b. la garanzia per il caso Ricovero Ospedaliero è soggetta in caso di Ricovero Ospedaliero dovuto a Malattia - ad un Periodo di Carenza di 60 giorni; c. la garanzia per il caso di Perdita di Impiego è soggetta ad un Periodo di Carenza di 60 giorni. ART. 4 DURATA ED EFFETTO DELLA POLIZZA COLLETTIVA La Polizza Collettiva ha la durata stabilita tra le parti (Contraente e Società) nell ambito delle loro pattuizioni contrattuali. Versione Luglio 2015 DENARO PROTETTO Ed. 07/2015 Mod. BU1624/01 Pag. 6

7 ART. 5 IMPORTO E PAGAMENTO DEL PREMIO 5.1 Il Premio in favore della Società è a carico dell Assicurato, è ricorrente mensile ed è addebitato ogni mese sul Conto Corrente dell Assicurato per il tramite del Contraente. 5.2 Il Premio mensile al lordo delle imposte, applicabili nella misura del 2,5%, è di importo fisso pari a Euro 4 (quattro). 5.3 A sua volta, il Contraente dovrà corrispondere alla Società i Premi per ciascuna Assicurazione attivata e/o rinnovata, in conformità agli accordi contrattuali intercorsi. 5.4 Nel caso di più intestatari per uno stesso Conto Corrente, ciascun intestatario potrà aderire individualmente alla Polizza Collettiva. In tal caso il premio mensile relativo a ciascun Assicurato e le eventuali prestazioni saranno corrisposti per intero. ART. 6 VARIAZIONE DELLA NORMALE ATTIVITA' LAVORATIVA Qualora, durante il periodo di efficacia dell Assicurazione: a. l Assicurato Lavoratore Dipendente Privato o Non Lavoratore che diventi Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente Pubblico, l Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea sarà dovuto solo se il Sinistro si è verificato dopo che sia trascorso un periodo di almeno 30 giorni consecutivi dal momento in cui l Assicurato ha iniziato la propria Normale Attività Lavorativa come Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente Pubblico; b. l Assicurato che sia Lavoratore Dipendente Privato, Lavoratore Dipendente Pubblico o Lavoratore Autonomo e, in pendenza dell Assicurazione diventi Non Lavoratore, ha diritto all Indennizzo per Ricovero Ospedaliero solo se il Sinistro si è verificato dopo che sia trascorso un periodo di almeno 30 giorni consecutivi dal momento in cui l Assicurato è diventato Non Lavoratore; ART. 7 ONERI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 7.1 Per dare avviso di Sinistro, l Assicurato deve debitamente compilare l apposito modulo reperibile presso la Filiale della Contraente oppure contattando la Società al numero telefonico operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 - e inviare lo stesso entro e non oltre 60 giorni dalla data di accadimento del Sinistro - a Incontra Assicurazioni s.p.a. c/o Financial Insurance Company Limited Ufficio Sinistri Via San Gregorio, Milano, con lettera raccomandata A.R. unitamente alla seguente documentazione: a. Sinistro per Morte da Infortunio: copia della carta di identità; certificato di morte rilasciato dal comune; relazione medica sulle cause del decesso; nel caso il Sinistro sia imputabile a morte violenta devono inoltre essere prodotti i seguenti documenti: copia del verbale dell Arma dei Carabinieri o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall Autorità Giudiziaria competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso; copia di eventuale referto autoptico; b. Sinistro per Invalidità Totale Permanente da Infortunio: copia della carta d identità; notifica di Invalidità Totale Permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.), o, in difetto, di relazione del medico legale attestante l Invalidità Totale Permanente e il relativo grado, nonché i dettagli dell evento che l ha generata. c. Sinistro per Inabilità Totale Temporanea: fotocopia della carta di identità o altro documento valido attestante la data di Nascita; certificato medico rilasciato dal Medico o dagli enti preposti (INSP, INAIL) attestante l Inabilità al lavoro; copia di un documento che attesti lo stato del lavoratore al momento del sinistro (es. Partita Iva); In caso di infortunio documentazione medica attestante le dinamiche (rapporto del 118, pronto soccorso) o delle Autorità se intervenute (polizia, carabinieri); In caso di malattia, copia della cartella clinica completa con la diagnosi; i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente; d. Sinistro per Perdita di Impiego: fotocopia della carta di identità o altro documento valido attestante la data di nascita; copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro riportante la causa del licenziamento; scheda professionale da richiedere al Centro per l impiego; documento comprovante l iscrizione presso il Centro per l Impiego negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia; in caso di Cassa integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.) dichiarazione del datore di lavoro attestante la durata della C.I.G.S. e. Sinistro per Ricovero Ospedaliero: copia di un documento di identità, o altro documento per attestazione della data di nascita; documentazione attestante lo stato di Non Lavoratore, certificato medico di Ricovero in ospedale e copia della cartella clinica; ogni documentazione inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesta. 7.2 Una volta avvenuto il pagamento di un Indennizzo per Perdita di Impiego, e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, Versione Luglio 2015 DENARO PROTETTO Ed. 07/2015 Mod. BU1624/01 Pag. 7

8 l Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti inoltre ad inviare alla Società copia di un documento che attesti l iscrizione all elenco anagrafico comprovante il permanere dello stato di disoccupato, con le stesse modalità di cui al precedente punto 7.1 ed entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro. In caso di Cassa integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.), l Assicurato è tenuto ad inviare ogni 30 giorni la dichiarazione del datore di lavoro attestante il perdurare della C.I.G.S. Una volta avvenuto il pagamento dell Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea o per Ricovero Ospedaliero, e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, la Società potrà richiedere all Assicurato la compilazione di un questionario medico ai fini dell accertamento del perdurante diritto al percepimento dell Indennizzo. La Società potrà, in ogni momento, richiedere all Assicurato o agli aventi causa di fornire ulteriori prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui alla presente Polizza. 7.3 Ai fini della valutazione dell operatività della copertura di cui all Assicurazione, l Assicurato dovrà inoltre autorizzare i propri medici curanti affinché forniscano tutte le informazioni e consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società. In caso di mancato adempimento dell onere di cui al presente paragrafo, la Società non sarà tenuta a corrispondere l Indennizzo. ART. 8 ESCLUSIONI 8.1 L Assicurazione non opera e nessun Indennizzo è dovuto ove il Sinistro si sia verificato durante il Periodo di Carenza di cui al precedente articolo L Assicurazione non opera e nessun Indennizzo è dovuto ove il Sinistro sia conseguenza di: a. malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatesi o insorte prima della data di decorrenza dell Assicurazione; b. malattie tropicali o epidemiche; c. etilismo, stato di ebbrezza, uso di stupefacenti o allucinogeni, abuso di psicofarmaci; non si considera abuso l utilizzo a scopo terapeutico nei limiti di prescrizione da parte di un Medico e sempre che tale utilizzo non sia collegabile a stati di dipendenza dell Assicurato; d. stato patologico o malattia direttamente o indirettamente collegata a HIV o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); e. partecipazione attiva dell Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari; f. incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o di deltaplano, o ultraleggero ed in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; g. interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell Assicurazione; h. effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoici, inclusi gli stati di stress; i. atti di autolesionismo dell Assicurato, posti in essere volontariamente o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere (anche transitoria) da esso procurato; j. connessione con l uso o produzione di esplosivi; k. trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); l. guerra anche non dichiarata, insurrezioni ed atti di terrorismo; m. partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi. 8.3 Si specifica infine che le esclusioni di cui al precedente articolo 8.2 non operano per il caso di Perdita di Impiego. ART. 9 - BENEFICIARIO DELL INDENNIZZO 9.1 Beneficiario dell Indennizzo è l Assicurato. 9.2 In caso di decesso dell'assicurato l Indennizzo sarà riconosciuto agli eredi testamentari o, in mancanza, legittimi oppure ai Beneficiari specificatamente designati dall Assicurato nel Modulo di Adesione Versione Luglio 2015 DENARO PROTETTO Ed. 07/2015 Mod. BU1624/01 Pag. 8

9 L'Assicurato può revocare o modificare tale designazione in qualsiasi momento. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art.1921 del Codice Civile): a) dopo che il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Società l accettazione del beneficio; b) dopo che, verificatosi l evento previsto per la liquidazione dell Indennizzo, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Non è consentito designare quale Beneficiario l Intermediario. Ai sensi dell art.1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell Assicurato non rientrano nell asse ereditario. La Società provvede al pagamento dell Indennizzo nei confronti dei Beneficiari in un unica soluzione entro trenta giorni dalla data di pervenimento della documentazione completa richiesta comprovante il Sinistro. ART DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché le conseguenze di cui agli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. ART ONERI FISCALI Le imposte e le tasse relative o discendenti dalla Polizza sono a carico del Contraente. ART. 12 CESSIONE DEI DIRITTI L Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dall Assicurazione di cui alla Polizza Collettiva. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE La Polizza Collettiva, e così ciascuna Assicurazione, è regolata dalla legge italiana, che vale anche a disciplinare tutto quanto non è qui diversamente regolato. ART PRESCRIZIONE I diritti derivanti dall Assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art c.c. ART. 15 COMUNICAZIONI E RECLAMI 15.1 Tutte le comunicazioni da parte dell Assicurato alla Società o al Contraente, con riferimento alla Polizza Collettiva e all Assicurazione, dovranno essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R. o telefax Reclami alla Società Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, dell effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, San Donato Milanese (MI) Fax: reclami@unipolsai.it Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) dell Assicurato, specificando per iscritto le ragioni dei fatti invocati. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale Roma, telefono Versione Luglio 2015 DENARO PROTETTO Ed. 07/2015 Mod. BU1624/01 Pag. 9

10 I reclami indirizzati per iscritto all IVASS, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami alla Società ed all IVASS (e relative procedure) sul sito internet sezione Per il consumatore Come presentare un reclamo, ove sono disponibili anche un facsimile di reclamo da scaricare per l invio dei reclami alle imprese ed un facsimile di reclamo da scaricare per l invio dei reclami all IVASS. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione. ART. 16 RECESSO DELLA SOCIETA IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di Sinistro, e sino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo, la Società può recedere dall Assicurazione, nei confronti di ogni singolo Assicurato, con preavviso di 60 giorni. ART. 17 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 17.1 La Polizza Collettiva e ciascuna Assicurazione sono regolate dalla legge italiana Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, la Società e il Contraente e, dall altra parte, l Assicurato, relativa alla Polizza Collettiva e/o all Assicurazione, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell Assicurato. ART. 18 CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA Qualora tra l Assicurato o i suoi aventi causa e la Società insorgano eventuali controversie di natura medica sull indennizzabilità dell Infortunio o della Malattia e sulla misura dell indennizzabilità dell Infortunio o della Malattia, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici. L incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere Versione Luglio 2015 DENARO PROTETTO Ed. 07/2015 Mod. BU1624/01 Pag. 10

11 scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici della città ove ha sede l istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE (applicabili, in aggiunta alle Condizioni Generali, in relazione a ciascuna specifica copertura) SEZIONE A ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE DA INFORTUNIO (copertura attiva per tutti gli Assicurati) ART INDENNIZZO PER IL CASO DI MORTE E MASSIMALI 19.1 In caso di Morte, l Indennizzo è pari al Saldo Liquido del Conto Corrente al momento del Sinistro L Indennizzo massimo che la Società è obbligata a corrispondere al verificarsi di un Sinistro per il caso di Morte dell Assicurato è pari ad Euro ,00 (cinquantamila) con il minimo di 2.500,00 (duemilacinquecento). ART. 20 ESCLUSIONI SPECIFICHE PER IL CASO DI MORTE In aggiunta a quanto previsto dall Art. 8 che precede, il diritto dell Assicurato alla corresponsione di qualsiasi Indennizzo è escluso nei casi in cui la Morte sia stata causata da o conseguente a: a. suicidio dell Assicurato; b. un Sinistro costituente Invalidità Totale Permanente per il quale la Società abbia già versato il relativo Indennizzo (o sia tenuta a versarlo). SEZIONE B ASSICURAZIONE PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO (copertura attiva per tutti gli Assicurati) ART INDENNIZZO PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE E MASSIMALI 21.1 In caso di Invalidità Totale Permanente, l Indennizzo è pari al Saldo Liquido del Conto Corrente alla data del Sinistro (da intendersi come data di accadimento dell Infortunio) L Indennizzo massimo che la Società è obbligata a corrispondere al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Totale Permanente è pari ad Euro ,00 (cinquantamila) con il minimo di 2.500,00 (duemilacinquecento). ART. 22 ESCLUSIONI SPECIFICHE PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE In aggiunta a quanto previsto dall Art. 8 che precede, il diritto dell Assicurato alla corresponsione di qualsiasi Indennizzo è escluso nei casi in cui l Invalidità Totale Permanente sia stata causata da o conseguente a: a. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione; b. pratica da parte dell Assicurato di sport estremi o attività sportive, e relative prove, esposte a particolari rischi (ad esempio, sport da combattimento; immersioni subacquee; volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere; automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero; alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio; atletica pesante; speleologia; salto dal trampolino; sci o idrosci; bob; rugby, football americano, ecc.); Versione Luglio 2015 DENARO PROTETTO Ed. 07/2015 Mod. BU1624/01 Pag. 11

12 c. partecipazione dell Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo. SEZIONE C ASSICURAZIONE PER IL CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA (copertura attiva solo per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti Pubblici) ART INDENNIZZO PER IL CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA E MASSIMALI 23.1 Fermo restando il Periodo di Carenza, l Indennizzo previsto in caso di Inabilità Totale Temporanea consiste, per ogni periodo consecutivo ed ininterrotto di 30 giorni di durata del Sinistro: a) in un indennità forfettaria pari ad Euro 300,00; ed inoltre b) in un indennità corrispondente ad un importo pari alla somma di tutte le Utenze che sono state addebitate all Assicurato sul Conto Corrente nel mese solare coincidente a quello della data di inizio del Sinistro e, in caso di continuazione del Sinistro, nei mesi solari successivi (di seguito, l Indennità Protezione Utenze ) L Indennità Protezione Utenze che la Società è obbligata a corrispondere all Assicurato al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea è soggetta ad un massimale mensile di Euro 200,00 (duecento) In ogni caso, qualora il medesimo Sinistro per Inabilità Totale Temporanea dovesse protrarsi ininterrottamente per più periodi, ciascuno dei quali di complessivi 30 giorni, verranno liquidati fino ad un massimo di 4 (quattro) Indennizzi per anno assicurativo. ART. 24 ESCLUSIONI SPECIFICHE PER IL CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA In aggiunta a quanto previsto dall Art. 8 che precede, il diritto dell Assicurato alla corresponsione di qualsiasi Indennizzo è escluso nei casi in cui la Inabilità Totale Temporanea sia stata causata da o conseguente a: a. le conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dal territorio della Repubblica Italiana, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo inferiore a 30 giorni; b. lombalgia e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Totale Temporanea; c. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione; d. pratica da parte dell Assicurato di sport estremi o attività sportive, e relative prove, esposte a particolari rischi (ad esempio, sport da combattimento; immersioni subacquee; volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere; automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero; alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio; atletica pesante; speleologia; salto dal trampolino; sci o idroscì; bob; rugby, football americano, ecc.); e. partecipazione dell Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; f. parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi. ART. 25 PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE Dopo la cessazione di un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea o dopo la denuncia di un Sinistro durante l iniziale Periodo di Carenza, deve trascorrere un periodo consecutivo ed ininterrotto di 30 giorni durante il quale l Assicurato abbia ripreso la propria Normale Attività Lavorativa, prima che l Assicurato possa richiedere un ulteriore Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea. SEZIONE D ASSICURAZIONE PER IL CASO DI PERDITA DI IMPIEGO (copertura attiva solo per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati a tempo indeterminato) Versione Luglio 2015 DENARO PROTETTO Ed. 07/2015 Mod. BU1624/01 Pag. 12

13 ART INDENNIZZO PER IL CASO DI PERDITA DI IMPIEGO E MASSIMALI 26.1 Fermo restando il Periodo di Carenza, l Indennizzo previsto in caso di Perdita di Impiego consiste, per ogni periodo consecutivo ed ininterrotto di 30 giorni di durata del Sinistro: a) in un indennità forfettaria pari ad Euro 300,00; ed inoltre b) in un indennità corrispondente ad un importo pari alla somma di tutte le Utenze che sono state addebitate all Assicurato sul Conto Corrente nel mese solare coincidente a quello del termine del Periodo di Franchigia Assoluta e, nel caso di continuazione del Sinistro, nei mesi solari successivi (di seguito, l Indennità Protezione Utenze ) L Indennizzo per il caso di Perdita di Impiego è sottoposto ad un Periodo di Franchigia Assoluta di 30 giorni, decorrente dal primo giorno di Disoccupazione. Al termine di tale Periodo di Franchigia Assoluta, la Società decorso il periodo consecutivo e ininterrotto di 30 giorni di durata del sinistro, corrisponderà il primo Indennizzo (pari ad una indennità forfettaria e ad una Indennità Protezione Utenze); pertanto, il primo indennizzo sarà liquidato trascorsi almeno 60 giorni consecutivi di Disoccupazione. Gli Indennizzi successivi per il medesimo Sinistro saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione L Indennità Protezione Utenze che la Società è obbligata a corrispondere all Assicurato al verificarsi di un Sinistro per Perdita d Impiego è soggetta ad un massimale mensile pari ad Euro 200,00 (duecento) In ogni caso, qualora il medesimo Sinistro per Perdita d Impiego dovesse protrarsi ininterrottamente per più periodi, ciascuno dei quali di complessivi 30 giorni, verranno liquidati fino ad un massimo di 4 (quattro) Indennizzi per anno assicurativo. ART ESCLUSIONI SPECIFICHE PER IL CASO DI PERDITA DI IMPIEGO 27.1 Nessun Indennizzo verrà corrisposto dalla Società per il caso di Perdita di Impiego se: a. l'assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa, come Lavoratore Dipendente Privato, in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro; b. l'assicurato non si è iscritto nell elenco anagrafico con lo status di disoccupato in Italia, ad eccezione dei casi di regolare iscrizione nelle liste di Mobilità ovvero di messa in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (casi per cui l Assicurazione è operante); c. al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l'assicurato era a conoscenza della prossima Perdita di Impiego, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato; d. alla Perdita di Impiego faccia immediatamente seguito il pensionamento o pre-pensionamento; e. al momento del Sinistro l Assicurato stava svolgendo la propria Normale Attività Lavorativa all estero, salvo che ciò stesse avvenendo nell ambito di un contratto di lavoro subordinato regolato dalla legge italiana; f. l Assicurato, al momento dell evento, era in periodo di prova; g. il licenziamento è dovuto a giusta causa, a motivi disciplinari o professionali; h. la Perdita di Impiego è dovuta a dimissioni, od ad altre cause riconducibili a volontà dell Assicurato; i. risoluzioni del rapporto di lavoro anche consensuali avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; j. la perdita di d impiego è relativa a contratti di lavoro a tempo determinato; a progetto; di inserimento (ex contratto di formazione lavoro); di apprendistato; di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali); intermittente; domestico; a chiamata; accessorio o occasionale; k. il licenziamento avviene tra congiunti, anche ascendenti e discendenti Si precisa, inoltre, che in caso di Sinistro occorso a lavoratori con contratto a tempo determinato, di inserimento (ossia ex contratto di formazione lavoro), di apprendistato, di somministrazione lavoro (ossia ex lavoratori interinali), di lavoro intermittente, il diritto al percepimento dell Indennizzo cessa alla data di scadenza del contratto di lavoro originariamente prevista e, conseguentemente, non verranno indennizzate le Rate relative Versione Luglio 2015 DENARO PROTETTO Ed. 07/2015 Mod. BU1624/01 Pag. 13

14 al periodo successivo alla originaria data di scadenza del contratto di lavoro, anche in caso di persistenza, oltre tale data, del Sinistro denunciato. ART DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI L Assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il datore di lavoro dell Assicurato a fornire alla Società le informazioni relative all ultimo impiego che la Società ritiene necessarie ai fini della valutazione dell applicabilità della copertura di cui all Assicurazione. L Assicurato dovrà anche consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi anche tramite persone di fiducia della Società. Il mancato adempimento dell obbligo di cui al presente Art. 28 comporterà il diritto per la Società di non corrispondere (o, ove del caso, trattenere fino all avvenuto adempimento e senza alcun onere o maturazione di interessi) l Indennizzo. ART. 29 PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE Dopo la cessazione di un Indennizzo per Perdita di Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l iniziale Periodo di Carenza, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri costituiti da Perdita di Impiego se, tra la data del successivo Sinistro e la cessazione dello stato di Disoccupazione di cui al Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 180 giorni consecutivi nel corso dei quali l Assicurato sia tornato ad essere Lavoratore Dipendente Privato ed abbia superato il relativo periodo di prova. SEZIONE E ASSICURAZIONE PER IL CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO O MALATTIA (copertura attiva solo per gli Assicurati che al momento del Sinistro siano Non Lavoratori) ART INDENNIZZO PER IL CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO E MASSIMALI 30.1 Fermo restando il Periodo di Carenza, l Indennizzo previsto in caso di Ricovero Ospedaliero consiste: a) in un indennità forfettaria pari ad Euro 300,00; ed inoltre b) in un indennità corrispondente ad un importo pari alla somma di tutte le Utenze che sono state addebitate all Assicurato sul Conto Corrente nel mese solare coincidente a quello della data di inizio del Sinistro e, nel caso di continuazione del Sinistro, nei mesi solari successivi (di seguito, l Indennità Protezione Utenze ) Per ogni Sinistro il primo Indennizzo sarà liquidato se sia trascorso un periodo di 7 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero; gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero L Indennità Protezione Utenze che la Società è obbligata a corrispondere all Assicurato al verificarsi di un Sinistro per Ricovero Ospedaliero è soggetto ad un massimale mensile pari ad Euro 200,00 (duecento) In ogni caso, qualora il medesimo Sinistro per Ricovero Ospedaliero dovesse protrarsi ininterrottamente per più periodi, ciascuno dei quali di complessivi 30 giorni, verranno liquidati fino ad un massimo di 4 (quattro) Indennizzi per anno assicurativo. ART. 31 ESCLUSIONI SPECIFICHE PER IL CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO In aggiunta a quanto previsto dall Art. 8 che precede, si applicano tutte le esclusioni di cui all articolo 23 che precede - Sezione C - Esclusioni Specifiche per il caso di Inabilità Totale Temporanea. ART. 32 PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE Dopo la cessazione di un Sinistro per Ricovero Ospedaliero o dopo la denuncia di un Sinistro durante l iniziale Periodo di Carenza, deve trascorrere un periodo consecutivo ed ininterrotto di 30 giorni prima che l Assicurato possa richiedere un ulteriore Indennizzo per Ricovero Ospedaliero. Versione Luglio 2015 DENARO PROTETTO Ed. 07/2015 Mod. BU1624/01 Pag. 14

15 Allegato alla Polizza Collettiva Tabella INAIL delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente ( D.P.R. 30/6/65 n 1124 ) DESCRIZIONE PERCENTUALI D. - S. Sordità completa di un orecchio 15% Sordità completa bilaterale 60% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi 100% Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40% Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25% Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio 5% Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50% 40% Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40% 30% Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore 85% 80% 75% 70% Perdita del braccio al terzo medio o totale dell avambraccio 75% 65% Perdita dell avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60% Perdita di tutte le dita della mano 65% 55% Perdita del pollice e del primo metacarpo 35% 30% Perdita totale del pollice 28% 23% Perdita totale dell indice 15% 13% Perdita totale del medio 12% Perdita totale dell anulare 8% Perdita totale del mignolo 12% Perdita della falange ungueale del pollice 15% 12% Perdita della falange ungueale dell indice 7% 6% Perdita della falange ungueale del medio 5% Perdita della falange ungueale dell anulare 3% Perdita della falange ungueale del mignolo 5% Perdita delle due ultime falangi dell indice 11% 9% Perdita delle due ultime falangi del medio 8% Perdita delle due ultime falangi dell anulare 6% Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8% Anchilosi totale dell articolazione del gomito con angolazione tra gradi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione 30% 35% 45% 25% 25% 30% 40% 20% Anchilosi totale dell articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55% 50% Anchilosi totale dell articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione 40% 45% 55% 35% 35% 40% 50% 30% Anchilosi completa dell articolazione radio-carpica in estensione rettilinea: 18% 15% Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole 45% Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l applicazione di un apparecchio articolato 80% Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70% Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 65% Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 55% Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50% Perdita dell avampiede alla linea tarso-metatarso 30% Perdita dell alluce corrispondente metatarso 16% Perdita totale del solo alluce 7% Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il 3% Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35% Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20% Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11% In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l arto superiore destro si intendono applicate all arto sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti il grado di invalidità viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione fino ad un limite massimo del 100%. La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell alluce e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, il grado di invalidità è stabilito con riferimento alle percentuali previste alla suesposta tabella, tenendo conto della misura nella quale è diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla attività svolta dall Assicurato. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente. 22% 25% 35% 11% 30% 18% 22% 30% Versione Luglio 2015 DENARO PROTETTO Ed. 07/2015 Mod. BU1624/01 Pag. 15

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