Garante del contribuente della Regione Liguria
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- Alberta Salvadori
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1 Garante del contribuente della Regione Liguria Provv. n. 3 Provvedimento del Garante del contribuente Il giorno 2 febbraio 2015 in Genova, via Fiume 2, il Garante del contribuente della Regione Liguria, Avv. Giampiero Mancuso, con l assistenza del Segretario, signor Stefano Pianetta, vista la segnalazione pervenuta del dott. Stefano Arezzi per conto del sig. Enrico Tabbò, residente a Cogoleto in via della Pace 11/B/2, c.f. TBBNRC58A09C823H, protocollata in data 29/09/2014 al n. 307, nella quale si espone che: che l'ag. Entrate D.P. di Genova ha in corso di svolgimento un'attività accertativa basata su indagine finanziaria ex art. 32 del DPR n. 600/73 in riferimento all'anno di imposta 2009 sui conti del contribuente, esercente attività di ristorazione, e di tutti i componenti del gruppo famigliare; che analoga istruttoria per l'anno 2008 si è purtroppo conclusa al 24/12/2013 con l'emissione di un avviso di accertamento di rilevante importo, tempestivamente impugnato dal contribuente e tuttora pendente nanti la C.T.P. di Genova - Sezione n. 10 (trattazione avvenuta il giorno 23 settembre 2014, in attesa di sentenza); che, per l'anno 2008, sono altresì state inviate ripetute istanze di autotutela rimaste lettera morta, fino al tautologico diniego del 22 settembre 2014 (vigilia della data fissata per l'udienza nel merito); che per il 2008 l'istante ha chiesto una rateazione all' Agente della Riscossione per gli importi iscritti provvisoriamente a ruolo e che per il 2009, non è ancora stato emesso, fortunatamente, alcun atto impoesattivo; CONSIDERATO che costituisce comunque determinazione dell'ufficio impositore riprendere a tassazione ogni singolo versamento bancario di contante effettuato dall'istante contribuente, indipendentemente dagli importi già contabilizzati e dichiarati per Euro circa,al netto dell'iva.; che è assolutamente fisiologico che un ristoratore versi in banca corrispettivi incassati per contanti; che tale impostazione, violando la lettera e lo spirito dell'art. 32 citato, equipara ingiustamente la posizione dell'istante (che ha contabilizzato e già assoggettato a tassazione i corrispettivi dichiarati) a quella di un evasore totale, per il quale davvero è ragionevolmente presumibile che ogni versamento costituisca ricavo non
2 tassato (cfr. CTP Genova,n. 152/13/2013); che, nel caso di specie, i versamenti di contante (eventualmente sommati a quelli effettuati con bancomat e carta di credito) sono addirittura decisamente inferiori ai corrispettivi dichiarati; che, ripetutamente, è stato fatto presente il macroscopico errore di impostazione, fornendo di ciò i verbali di contraddittorio ampia evidenza; che l'ente impositore non sta ponendo in essere tentativo alcuno di intercettare la reale capacità contributiva dell'istante, In violazione dell' art. 53 Cost.; che anche sulla scorta della giurisprudenza comunitaria in materia, costituisce diritto di ogni contribuente esercitare attraverso tutti gli strumenti di legge il proprio diritto di difesa preventiva, al fine di evitare l'emissione di un atto illegittimo e pregiudizi evo le; CHIEDE La sollecita attivazione del Garante del Contribuente per rilevare, nel caso di specie, la palese e manifesta illegittimità dell'impostazione istruttoria adottata dall'ufficio, diffidando la stessa D.P. di Genova dall'emettere per il 2009 un atto geneticamente viziato e lesivo dei diritti soggettivi dell'istante. Di disporne comunque l'annullamento in autotutela, nella mal augurata ipotesi in cui l'atto fosse già stato emesso al momento dell'interessamento del Garante. vista la nota del 5 novembre 2014 prot. n , dell Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova, nella quale si espone: Al signor Tabbò è stato notificato l anno scorso un accertamento n, TL /2013 per l'anno d imposta 2008 a seguito di indagini finanziarie effettuate per il periodo dall'1/1/2008 al 31/12/2009. In data 09/09/2013 gli è stato notificato apposito invito a comparire n. I01325/2013 per provvedere alla giustificazione analitica delle movimentazioni allegate all atto, riguardanti l anno d'imposta 2009, specificando come tale giustificazione, ai sensi della normativa di riferimento, dovesse essere analitica ed esaustiva. Nel corso della fase istruttoria relativa all anno d imposta 2009, svoltasi in un arco temporale prolungato (circa 5 mesi), come da verbali di contraddittorio del 21/05/2014 prot , del 05/06/2014 prot , del 28/05/2014 prot , del 20/06/2014 prot , del 16/09/2014 prot in possesso di entrambe le Parti che qui si intendono integralmente riportati la parte ha presentato istanza di autotutela sull avviso di accertamento emesso per l anno precedente quando questo era giù in fase di contenzioso. L'Ufficio Legale dì questa DP ha provveduto a rispondere negativamente a tale richiesta, non ravvisando alcun presupposto per l esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione. In data 23/09/2014 è stato emesso l'avviso di accertamento n, TL /2014 per l anno d imposta 2009, notificato il 29/09/2014
3 nel quale venivano recuperati i versamenti in contanti, in quanto la parte non aveva dato prova né indicazione alcuna circa il transito in contabilità degli importi versati o la loro natura di redditi esenti, come espressamente previsto dalla normativa di riferimento. SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE La parte, nel corso dei contraddittori, ha più volte evidenziato come non ritenesse di dover procedere a giustificare ogni singolo versamento periodico di contante (a cadenza irregolare e di importi notevoli), trovando gli stessi giustificazione nel fatturato attivo contabilizzato e dichiarato e precisando che "ai sensi dell art. 32 D.P.R. 600/73 l Ufficio ai fini dell inversione dell onere probatorio dovrebbe preventivamente dimostrare che tali versamenti o accrediti non corrispondono a proventi contabilizzati e dichiarati" (cfr. pv del 21/5/14). Il rifiuto del contribuente di operare l'analitica riconciliazione tra i versamenti e gli incassi transitati in contabilità che devono essere considerati al netto delle spese - ha come conseguenza l'illegittima e ingiustificata inversione dell'onere probatorio imposto dalla normativa, che esplicitamente pone a carico del contribuente dimostrare "che ne ha tenuto conto per la determinazione dei reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine. L'Ufficio ha più volte invitato la parte, proprio per evitare di considerare come non giustificati tutti i versamenti in contante, a procedere a una riconciliazione analitica dei versamenti effettuati - peraltro a scadenze irregolari e per importi notevoli - con i corrispettivi registrati nel periodo intercorrente tra un versamento e l'altro, ovviamente al netto delle spese pagate in contanti (la cui presenza è dimostrata dal fatto che i costi per acquisti complessivi sono molto superiori ai pagamenti per assegno o bonifico) e delle trattenute per esigenze personali o familiari, risultando inverosimile la circostanza che tutto quanto incassato sia stato "congelato" in un cassetto, senza essere toccato fino al versamento dell intero importo in banca (cfr. PV del 16/9/14). Nell impossibilità di ritenere giustificati i versamenti di contante per il solo fatto che esisterebbe capienza rispetto a quanto contabilizzato su base annuale (capienza peraltro non dimostrata dalla parte), l'ufficio non ha ritenuto di poter ritenere giustificato alcun versamento di contante (trattasi di importi mediamente compresi tra 5 e i 10mila euro) - per lo meno in fase di istruttoria pre-accertamento - in quanto, se è vero che non è pensabile che tutto il versato sia ricavo"in nero",è altrettanto inverosimile che tutto l incassato venga versato in banca: il discrimine sta dunque inevitabilmente nell onere probatorio, che è posto a carico non dell Ufficio bensì del contribuente. L'asserita equiparazione del contribuente a un evasore totale implica un ingiustificata ingerenza della parte nelle scelte istruttorie ed esecutive dell Amministrazione e non corrisponde peraltro al reale operato dell'ufficio, dal momento che, nel caso di un evasore totale. potrebbe
4 andare ben oltre le risultanze di eventuali indagini finanziarie. Allo stesso modo e per le ragioni ampiamente argomentate in precedenza, non pare fondata l'accusa di una mancanza di volontà dell Ufficio di intercettare l effettiva capacità contributiva del contribuente. Considerato che, in linea di principio, le affermazioni dell'ufficio sono corrette; che per l art. 32 d.p.r. 600/73 si considerano ricavi sia i prelevamenti che i versamenti su depositi bancari, salvo che il contribuente provi: a) che i versamenti sono registrati in contabilità; b) che i prelevamenti sono serviti per pagare beneficiari ben individuati; c) che le operazioni effettuate sono estranee a fatti imponibili; che, in particolare, dunque, è corretto che sia il contribuente a provvedere alla giustificazione delle movimentazioni bancarie riguardanti l anno d'imposta soggetto ad accertamento; che, peraltro, nel caso di specie, il contribuente ha adempiuto a tale onere allegando che le somme via via versate in conto corrente trovano giustificazione nel fatturato attivo regolarmente contabilizzato e dichiarato; che infatti, nel caso di specie, le somme versate dall'imprenditore sono inferiori a quanto dichiarato e fatturato (per la verità, al riguardo, l'ufficio eccepisce che tale circostanza non sia stata provata dal contribuente, ma tale eccezione non appare fondata, posto che, semmai, sarebbe spettato all'ufficio verificarla sulla base della documentazione bancaria acquisita ed eventualmente contestarla); che, del resto, è del tutto normale che un imprenditore versi in banca il contante che via via percepisce dalla propria clientela, mentre è irrilevante la frequenza di detti versamenti e l'entità degli stessi se complessivamente compatibili con quanto via via percepito nell'esercizio della sua attività; che, in particolare, non è condivisibile l'affermazione fatta dall'ufficio ove si afferma: L'Ufficio ha più volte invitato la parte, proprio per evitare di considerare come non giustificati tutti i versamenti in contante, a procedere a una riconciliazione analitica dei versamenti effettuati - peraltro a scadenze irregolari e per importi notevoli - con i corrispettivi registrati nel periodo intercorrente tra un versamento e l'altro, ovviamente al netto delle spese pagate in contanti... e delle trattenute per esigenze personali o familiari, risultando inverosimile la circostanza che tutto quanto incassato sia stato "congelato" in un cassetto, senza essere toccato fino al versamento dell intero importo in banca (cfr. PV del 16/9/14) ; che a tal proposito si deve considerare che, in via di principio, la Agenzia delle entrate non può imporre ai contribuenti adempimenti non previsti dalla già oppressiva normativa vigente e che nessuna norma vieta ai contribuenti di trattenere in un cassetto o, magari, nella proprie
5 cassaforte, quantità di denaro via via accumulato per la propria attività e di provvedere ai versamenti in banca se e quando lo desideri. che, in altre parole la legge non prevede alcun limite massimo temporale per detti versamenti e che ciascuno è libero di regolarsi come meglio crede. visto l art. 13 della legge 27/07/2000, n. 212; delibera procedersi in autotutela all annullamento dell'avviso di accertamento n, TL /2014, emesso in data 23/09/2014 per l anno d imposta 2009 e notificato il 29/09/2014 (con il quale sono stati recuperati i versamenti in contanti, con la motivazione che il contribuente non ha dato prova né indicazione alcuna circa il transito in contabilità degli importi versati o la loro natura di redditi esenti); Manda la segreteria di comunicare il provvedimento all Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Liguria e Direzione Provinciale di Genova e al sig. Enrico Tabbò presso il dott. Stefano Arezzi. Il Garante del contribuente Avv. Giampiero Mancuso
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