Condizioni Contrattuali CHIARAImprevisti. CHIARAImprevisti. Condizioni Contrattuali. Mod. INF01 - Ed. 04/2007

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1 CHIARAImprevisti Condizioni Contrattuali Mod. INF01 - Ed. 04/2007 Chiara Assicurazioni SpA - Gruppo Banco Desio, Via Rovagnati, DESIO Milano, Società per Azioni - Cap. Soc. Euro ,00 i.v. CF e PIVA Reg. Imprese Milano Numero REA della CCIIAA di Milano Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni Danni con Provvedimento ISVAP N del 26 Ottobre 2006 G.U. N. 256 del 3 novembre 2006 Pag. 1 di 19

2 Gentile Cliente, grazie per avere aderito alla polizza CHIARAImprevisti, sviluppata esclusivamente per i titolari di un Conto Corrente con le Banche del Gruppo Banco Desio. Questa Tutela assicurativa è per tutti coloro che vogliono disporre di una risorsa economica aggiuntiva in un momento di difficoltà e che vogliono anche proteggere la propria famiglia mettendo a disposizione un capitale importante, in caso di infortunio molto grave. CHIARAImprevisti mette, infatti, a disposizione: in conseguenza di un infortunio accaduto nella vita di relazione o nel tempo libero e in ogni altra attività che non abbia carattere professionale un indennizzo commisurato all Invalidità permanente accertata per la parte eccedente la franchigia prevista. iin conseguenza di un infortunio accaduto nello svolgimento della propria attività professionale un indennizzo commisurato all Invalidità permanente accertata, per la parte eccedente il 5%, il 6% o il 7% (franchigie), in relazione all attività lavorativa svolta; un capitale pari all importo assicurato in caso di morte conseguente ad infortunio. Di seguito sono riportate le Condizioni Contrattuali, che le suggeriamo di leggere con attenzione. In ogni caso per qualsiasi ulteriore informazione e qualora si verificassero gli eventi previsti dalla Sua polizza è a Sua disposizione il numero verde : Le Vostre richieste troveranno un adeguato ascolto e Vi verranno fornite le necessarie informazioni per poter denunciare quanto accaduto. Pag. 2 di 19

3 INDICE NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEFINIZIONI CONDIZIONI GENERALI CHI E COSA ASSICURIAMO GARANZIE ASSICURATE GARANZIAE AGGIUNTIVE COSA NON ASSICURIAMO COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO Pag. 3 di 19

4 NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE (redatta secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e nelle Circolari dell Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni private (I.S.V.A.P.) in materia) 1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ Chiara Assicurazioni S.p.A. è una società che fa parte del Gruppo Banco Desio, e ha sede legale in Italia, Via Rovagnati Desio (Milano) Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n 2470 del 26 ottobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n 256 del 3 novembre ) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO Legislazione Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Chiara Assicurazioni S.p.A. Via Rovagnati n Desio (Milano). Tel: Fax: infochiaraassicurazioni@bancodesio.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Termini di prescrizione I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art del Codice Civile. 3) INFORMAZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL CONTRATTO Detrazione fiscale I premi assicurativi che hanno per oggetto il rischio di Invalidità Permanente da Infortunio non inferiore al 5% e il rischio di Morte da Infortunio secondo la normativa fiscale vigente prevedono una detrazione d imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) nella misura del 19% dei premi versati su base annua. Ai fini del calcolo della predetta detrazione d imposta, tali premi non possono eccedere l importo massimo di 1.291,14. Pag. 4 di 19

5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell articolo 13 del D.L. 30/6/2003 n 196) 1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (6). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. 2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano in Italia o all estero come autonomi titolari (7) : il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati. 3) Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (8) dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando dati vengono comunicati in Italia o all estero per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Pag. 5 di 19

6 Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti talvolta anche all estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (9) ; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. 4) Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (10). Per l esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Chiara Assicurazioni S.p.A., Responsabile Rapporti Clientela, Via Rovagnati 1, Desio (Milano), tel , fax , infochiaraassicurazioni@bancodesio.it (11). NOTE (1) La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. (2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici. (3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. (4) Cioè dati di cui all art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. (5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. (6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell invito); autofficine (indicate nell invito o scelte dall interessato); centri di demolizione di autoveicoli; - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); - ANIA Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all esercizio dell attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche, CIAA; Concordato Cauzione Credito 1994; ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori; Pool Italiano per l Assicurazione dei Rischi Atomici; Pool per l Assicurazione R.C. Inquinamento; Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l.; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi; Consorzio Italiano per l Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma); nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Ministero del lavoro e della previdenza sociale;enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell ordine P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. (7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa. Pag. 6 di 19

7 (8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l operazione di diffusione di dati. (9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa. (10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l integrazione occorre vantare un interesse. L opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l opposizione presuppone un motivo legittimo. (11) L elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet Pag. 7 di 19

8 DEFINIZIONI Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il significato di seguito precisato. Tali termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali. ASSICURATO ASSICURAZIONE ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI ATTIVITÀ PROFESSIONALI CHIARA CONTRAENTE FRANCHIGIA FILIALE INDENNIZZO INFORTUNIO INVALIDITÀ PERMANENTE MALATTIA MASSIMALE MODULO DI POLIZZA POLIZZA PREMIO RICOVERO SINISTRO il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione il contratto di assicurazione ogni attività esercitata non professionalmente purché inerente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno, nonché alla pratica di hobby anche se a carattere continuativo l attività lavorativa svolta dall Assicurato in modo continuativo e abituale con la quale produce un reddito o percepisce una retribuzione. Chiara Assicurazioni S.p.A.: la compagnia che presta le coperture assicurative il soggetto che stipula il contratto con Chiara e che paga il relativo premio la parte di indennizzo che rimane a carico dell assicurato l agenzia della banca dove è stata sottoscritta la polizza la somma dovuta da Chiara in caso di sinistro ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili l incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio la somma fino alla concorrenza della quale Chiara presta la garanzia il documento, sottoscritto dal contraente e da Chiara, che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto l insieme dei documenti che comprovano l assicurazione la somma dovuta dal contraente a Chiara la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura pubblico o privato regolarmente autorizzato all erogazione dell assistenza ospedaliera (esclusi gli stabilimenti termali) il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione Pag. 8 di 19

9 CONDIZIONI GENERALI Art. 1 APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI Le presenti condizioni contrattuali si applicano esclusivamente ai titolari di conto corrente delle Banche, distributrici del prodotto, del Gruppo Banco di Desio e della Brianza. Pertanto, in caso di estinzione del conto bancario sul quale viene addebitato il premio del contratto, la polizza viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta e senza l applicazione del termine di tolleranza di cui all art.1901, 2 comma del Codice Civile. In tale circostanza saranno addebitate le rate residue di premio fino alla scadenza del periodo annuo in corso. Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del contratto, all addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale di una delle Banche, del Gruppo Banco di Desio e della Brianza distributrici del prodotto. Il premio sarà addebitato secondo la rateizzazione indicata nel modulo di polizza. Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Se alle successive scadenze indicate nel modulo di polizza i premi non vengono pagati, la garanzia si intende sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno posteriore a detta scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Chiara ai premi scaduti e non versati. Art. 3 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro successivo al primo, purché almeno uno dei sinistri verificatisi sia risultato indennizzabile e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Chiara o il contraente, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato da Chiara, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 4 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta data dal contraente o da Chiara, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 5 ALTRE ASSICURAZIONI Il contraente è esonerato dal comunicare a Chiara l esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni, fermo l obbligo - in caso di sinistro - di darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del C.C. Art. 6 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente. Art. 7 FORO COMPETENTE Foro competente è quello dove il contraente risiede o ha il suo domicilio. Art. 8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Pag. 9 di 19

10 CHI E COSA ASSICURIAMO Art. 9 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Chiara tutela l'assicurato contro gli infortuni subiti sia durante lo svolgimento della sua attività professionale che di ogni altra attività extraprofessionale, fermo restando quanto stabilito nella sezione CHI E COSA NON ASSICURIAMO. Art. 10 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE Sono compresi in garanzia anche: a) gli infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da ebbrezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene; b) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato; c) gli infortuni causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, aggressioni o rapine, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; d) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e) i colpi di sole o di calore; f) l assideramento o congelamento; g) le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria; h) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; i) l asfissia di origine non dipendente da malattia; j) l annegamento; k) la folgorazione; l) gli infortuni causati da franamenti, cedimenti o smottamenti del terreno; m) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto punti h) e i) dell Art. 21 DELIMITAZIONI. Art. 11 RISCHI SPORTIVI La garanzia vale altresì durante: a) la pratica di attività sportive a carattere ricreativo o che prevedono la partecipazione a gare competitive aziendali e interaziendali compresi i relativi allenamenti; b) la partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti di: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennis da tavolo, tiro, windsurf e vela. La garanzia non vale per gli infortuni derivanti da: c) corse e gare (e relative prove) comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura; d) la pratica dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala U.I.A.A., sci d alpinismo, guidoslitta, arrampicata libera (free climbing), paracadutismo, deltaplano, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, slittino, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football americano, immersioni subacquee con autorespiratore, canoa fluviale oltre il 3 grado, salto con l elastico (bungee jumping), rafting, hydrospeed; e) partecipazione a corse in genere o gare - e relative prove ed allenamenti - sciistiche, calcistiche, di pallacanestro e di arti marziali, organizzate dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali o partecipazione a gare - e relative prove e allenamenti -ippiche e ciclistiche da chiunque organizzate. Pag. 10 di 19

11 Art. 12 RISCHIO VOLO La garanzia vale per gli infortuni che l'assicurato subisce in qualità di passeggero durante i voli di linea regolari. Art. 13 RISCHIO GUERRA La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno stato estero. Art. 14 ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale in tutto il mondo. Art. 15 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA Chiara rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi eredi, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell'infortunio. Pag. 11 di 19

12 GARANZIE ASSICURATE Art. 16 MORTE Se l assicurato muore a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, Chiara liquida il capitale assicurato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell assicurato. L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio. Art. 17 MORTE PRESUNTA Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, Chiara liquiderà ai beneficiari o eredi il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Artt. 60 e 62 C.C. Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato risultasse in vita, Chiara avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita. Art. 18 INVALIDITÀ PERMANENTE Se l infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente superiore al 5% e questa, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, Chiara liquida, per tale titolo, l indennità calcolandola sulla somma assicurata secondo le modalità di seguito indicate: A) se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, Chiara corrisponde la somma assicurata; B) se l invalidità permanente accertato è di grado pari o superiore al 60% del totale, l indennità verrà corrisposta nella misura del 100% della somma assicurata; C) se l'infortunio ha come conseguenza un invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertato, applicando una franchigia assoluta secondo le modalità di seguito indicate: per le attività extraprofessionali: 5%; per le attività professionali classificate secondo le classi di rischio riportate nell Appendice B: 1) 5% se appartenenti alla classe di rischio 1; 2) 6% se appartenenti alla classe di rischio 2; 3) 7% se appartenenti alla classe di rischio 3. La percentuale di invalidità permanente è determinata facendo riferimento ai valori delle menomazioni riportati nell Appendice A. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Chiara paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Pag. 12 di 19

13 GARANZIE AGGIUNTIVE Art. 19 DANNI ESTETICI In caso di infortunio che determini una invalidità permanente indennizzabile a termini di polizza e che abbia per conseguenza sfregi (deturpazioni) al viso di carattere estetico, Chiara corrisponde all assicurato una indennità aggiuntiva di euro. Art. 20 COMMORIENZA DEI GENITORI In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, determinato dal medesimo evento, che provochi la morte dell'assicurato e del suo coniuge non legalmente separato, Chiara corrisponde un indennizzo supplementare pari al 50% della somma assicurata per il caso morte. L'indennizzo supplementare verrà corrisposto unicamente ai figli minorenni o portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% della totale, in parti uguali. Tale indennizzo supplementare non vale per il "RISCHIO VOLO" di cui all'art. 12. Pag. 13 di 19

14 CHI E COSA NON ASSICURIAMO Art. 21 DELIMITAZIONI L'assicurazione non comprende gli infortuni: a) avvenuti alla guida di veicoli che richiedono alla data di stipulazione del contratto una patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole e operatrici, di natanti a motore per uso non privato. E' compreso l'infortunio subito dall'assicurato con patente di guida scaduta se rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro ma a condizione che l'assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; b) derivanti da ubriachezza occasionale, alcoolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di allucinogeni e/o di psicofarmaci e/o di sostanze stupefacenti; c) avvenuti durante il richiamo al servizio militare per mobilitazione per motivi di carattere eccezionale; d) conseguenza di azioni delittuose compiute o tentate dall'assicurato; e) conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e di accelerazione artificiale di particelle atomiche (ad esempio fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X); f) conseguenze di guerre o insurrezioni, salvo quanto previsto dall' Art "RISCHIO GUERRA"; g) conseguenza di uragani, inondazioni, alluvioni allagamenti, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti. Sono inoltre esclusi: h) gli infarti e le ernie; i) le rotture sottocutanee di tendini; j) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). Art. 22 PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili le persone affette da intossicazione cronico alcolica, tossicodipendenza, epilessìa e sintomi epilettoìdi, sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, immunodeficienza acquisita (HIV). L'assicurazione cessa di conseguenza al manifestarsi di tali affezioni. Non sono inoltre assicurabili i soggetti appartenenti a corpi militari o a corpi paramilitari o comunque soggetti che svolgono attività di vigilanza e/o di ordine pubblico. Art. 23 LIMITI DI ETÀ L età massima per l adesione alla presente assicurazione è fissata nel 79 anno di età compiuto. Qualora si verifichi il raggiungimento del 80 anno di età nel corso di un periodo annuale di assicurazione, l'assicurazione resterà pienamente operante fino alla scadenza del periodo assicurativo in corso. Pag. 14 di 19

15 COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO Art. 24 DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI In caso di sinistro, il contraente, l assicurato o i suoi aventi diritto devono fare denuncia scritta compilando l apposito modulo, reperibile chiamando il numero verde , entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. La denuncia dell infortunio deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire a Chiara le indagini e gli accertamenti necessari. L assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti da Chiara, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 relativo al trattamento dei dati personali. Art. 25 CRITERI GENERALI DI INDENNIZZABILITÀ Chiara corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art "INVALIDITÀ PERMANENTE" e all Appendice A sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art. 26 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti dei caso, Chiara liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente. Art. 27 CONTROVERSIE ARBITRATO IRRITUALE Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, sulla durata dell'inabilità, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede dell'istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà ai Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Pag. 15 di 19

16 Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso. Art CUMULO DI INDENNITÀ Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi dell assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. Art ANTICIPO INDENNIZZO SULLA INVALIDITÀ PERMANENTE Trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'assicurato, Chiara anticiperà il 50% del presumibile ammontare dell'indennizzo per invalidità permanente da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro a condizione che: a) non esistano contestazioni sull'indennizzabilità dell'infortunio, b) il grado di invalidità permanente stimato da Chiara non sia inferiore al 25%. Quanto sopra senza che l'anticipo venga considerato impegno definitivo da Chiara sul grado percentuale di invalidità permanente da liquidarsi. Pag. 16 di 19

17 APPENDICE A Tabella INAIL delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente ( D.P.R. 30/6/65 n 1124 ) DESCRIZIONE PERCENTUALI D. - S. Sordità completa di un orecchio 15% Sordità completa bilaterale 60% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi 100% Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di 40% protesi Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria : a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25% Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio 5% Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50% 40% Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40% 30% Perdita del braccio : a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore 85% 80% 75% 70% Perdita del braccio al terzo medio o totale dell avambraccio 75% 65% Perdita dell avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60% Perdita di tutte le dita della mano 65% 55% Perdita del pollice e del primo metacarpo 35% 30% Perdita totale del pollice 28% 23% Perdita totale dell indice 15% 13% Perdita totale del medio 12% Perdita totale dell anulare 8% Perdita totale del mignolo 12% Perdita della falange ungueale del pollice 15% 12% Perdita della falange ungueale dell indice 7% 6% Perdita della falange ungueale del medio 5% Perdita della falange ungueale dell anulare 3% Perdita della falange ungueale del mignolo 5% Perdita delle due ultime falangi dell indice 11% 9% Perdita delle due ultime falangi del medio 8% Perdita delle due ultime falangi dell anulare 6% Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8% Anchilosi totale dell articolazione del gomito con angolazione tra gradi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione 30% 35% 45% 25% 25% 30% 40% 20% Anchilosi totale dell articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55% 50% 11% 30% Pag. 17 di 19

18 DESCRIZIONE PERCENTUALI D. - S. Anchilosi totale dell articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione 40% 45% 55% 35% 35% 40% 50% 30% Anchilosi completa dell articolazione radio-carpica in estensione rettilinea: 18% 15% Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione 22% 25% 35% Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole 45% Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l applicazione di un apparecchio articolato 80% Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70% Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 65% Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l applicazione di un 55% apparecchio articolato Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50% Perdita dell avampiede alla linea tarso-metatarso 30% Perdita dell alluce corrispondente metatarso 16% Perdita totale del solo alluce 7% Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il 3% Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35% Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20% Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11% 18% 22% 30% In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l arto superiore destro si intendono applicate all arto sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti il grado di invalidità viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione fino ad un limite massimo del 100%. La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell alluce e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, il grado di invalidità è stabilito con riferimento alle percentuali previste alla suesposta tabella, tenendo conto della misura nella quale è diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla attività svolta dall Assicurato. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente. In qualsiasi caso, relativamente ai postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo, l indennizzo verrà effettuato facendo riferimento ad un valore massimo fissato nel 3%. Pag. 18 di 19

19 APPENDICE B - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER CLASSI DI RISCHIO NON AUTONOMI (A) CLASSE DI RISCHIO Insegnanti, Appartenenti al settore ecclesiastico 1 Studenti 2 Casalinghe, lavoratori domestici 2 Non lavoratori (pensionati, disoccupati e benestanti) 1 Commessi, impiegati, quadri, funzionari, diligenti (settori pubblici e privati) 1 Operai imprese settore edilizia 3 Operai imprese settore lavorazione vetro, legno 3 Operai imprese settore marittimo (pesca, costruzione navi,... ), marinai 3 Operai imprese settore agricolo (agricoltura, allevamenti, ) 3 Operai imprese settore trasporti (autisti, corrieri, pony express, ) 3 Operai altri settori industriali, addetti alle cooperative, assistenti sociali 2 Altro 3 AUTONOMI (B) CLASSE DI RISCHIO Commercianti - Negozianti 2 Rappresentanti, consulenti, agenti di commercio, promotori finanziari, mediatori creditizi 2 Libero professionista (avvocato, commercialista, dentista, medico, architetto, attore,...) 2 Agricoltori, allevatoli, boscaioli, pescatori 3 Imprenditore o artigiano settore edile, decoratori 3 Idraulici, elettricisti, falegnami, vetrai 3 Autotrasportatori, pony express, corrieri 3 Fabbri, tornitori 3 Altri artigiani o altri imprenditori rispetto alle voci precedenti 2 Altro 3 Note: (A) Nella voce rientrano i lavoratori dipendenti pensionati, studenti casalinghe e i non-lavora tori in genere; (B) Nella voce rientrano i lavoratori autonomi imprenditori e professionisti Pag. 19 di 19

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