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1 Edizione 06/06/2014 Contratto di assicurazione in caso di: - Interventi chirurgici - Invalidità Permanente da malattia - Diaria da ricovero e convalescenza da malattia Il presente fascicolo informativo contenente: a) la Nota Informativa comprensiva del Glossario b) le Condizioni di Assicurazione c) il Modulo di Proposta deve essere consegnato al Contraente prima dell adesione alla proposta di assicurazione. Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. è un prodotto di Distribuito da

2 INDICE NOTA INFORMATIVA A. Informazioni sull impresa di assicurazione.... 1/5 B. Informazioni sul contratto... 1/5 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami... 4/5 - Glossario... 5/5 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.... 1/40 norme specifiche... 2/40 garanzia medico nostop.... 9/40

3 Nautilus Hospital Nautilus Hospital è la polizza di Mediolanum Assicurazioni studiata appositamente per coprire gli eventi legati alla sfera della salute della persona e della famiglia, in particolare in caso di malattia e intervento chirurgico. Nautilus Hospital consente ai sottoscrittori di poter affrontare serenamente questo tipo di problemi e quelli ad essi collegati e prevede le coperture di base per: interventi chirurgici (conseguenti a infortunio o malattia); invalidità permanente da malattia; diaria da ricovero e convalescenza da malattia. Per gli Assicurati è a disposizione il servizio Assistenza Medico Nostop. Formula di sottoscrizione flessibile Al momento della sottoscrizione di Nautilus Hospital il Contraente dovrà scegliere almeno una delle garanzie di base previste per l Assicurato Principale mentre, come opzione per il Nucleo Familiare, è possibile sottoscrivere la garanzia diaria da ricovero e convalescenza da malattia. Parametri tariffari differenziati Per l Assicurato Principale, i premi sono determinati in funzione dell età, delle garanzie e delle somme assicurate scelte. Il premio per il Nucleo Familiare è determinato in funzione della somma assicurata opzionata per la garanzia diaria da ricovero e convalescenza da malattia. Per la Copertura Assistenza Medico Nostop il premio è invece predefinito. Le garanzie, le somme assicurate ed i premi sono definiti e contenuti nel modulo di Proposta contrattuale di Assicurazione. Età dell Assicurato Per l Assicurato Principale, le garanzie assicurative di Nautilus Hospital sono operanti a condizione che lo stesso abbia un età pari o superiore a 1 anno e fino al raggiungimento dei 75 anni di età. Per i componenti il Nucleo Familiare dell Assicurato Principale la garanzia assicurativa diaria da ricovero e convalescenza è operante a condizione che gli Assicurati abbiano almeno 30 giorni di vita. Criterio di indennizzo per gli Assicurati componenti il Nucleo Familiare di età pari o superiore a 75 anni Per i componenti il Nucleo Familiare dell Assicurato Principale che, al momento del sinistro, abbiano un età pari o superiore a 75 anni, l indennizzo ad essi spettante corrisponde al 50% dell importo determinato per la garanzia diaria da ricovero e convalescenza. Patologie e invalidità preesistenti alla data di effetto dell assicurazione Sono escluse dalle prestazioni di polizza: a) le malattie insorte prima della stipulazione del contratto (anche se manifestatesi nel corso di validità dello stesso) e le invalidità permanenti preesistenti alla data di effetto dell assicurazione; b) le conseguenze di infortuni, le malattie ed ogni stato patologico che abbiano dato origine a sintomi e/o esami e/o diagnosi e/o cure anteriori alla data di effetto dell assicurazione. Per conoscere meglio i servizi offerti da questo prodotto leggere attentamente il contratto allegato. Anticipo di indennizzo Nautilus Hospital offre all Assicurato Principale la possibilità di usufruire di un anticipo di indennizzo, in caso di invalidità permanente da malattia, prima che avvenga la liquidazione definitiva del danno.

4 1/5 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale e forma giuridica dell impresa: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., appartenente al Gruppo Mediolanum. L impresa è stabilita nella Repubblica Italiana con - Sede Legale: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza Basiglio (MI) - Recapito telefonico: Sito Internet: - Indirizzo di posta elettronica: info.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it - Posta elettronica certificata: mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it Mediolanum Assicurazioni è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. n del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del ) ed è iscritta al n dell Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa al 31/12/2013 Il patrimonio netto dell impresa è di , di cui: - la parte relativa al capitale sociale è di ; - la parte relativa alle riserve patrimoniali: è di L indice di solvibilità della gestione 3,86. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. AVVERTENZA Gli eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet dell Impresa a far data dal 31 maggio di ogni anno. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto ha durata annuale ed è stipulato con tacito rinnovo. AVVERTENZA: il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno, e così successivamente, sempreché non sia inviata disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. In caso di disdetta, la garanzia cesserà alla scadenza annuale e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall Art. 1901, secondo comma C.C. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione (Artt. 2, 6 e 7). 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni L assicurazione garantisce all Assicurato e, opzionalmente, anche al suo nucleo familiare un insieme di coperture variamente componibile con le prestazioni qui di seguito illustrate (vedi Condizioni di Assicurazione Artt. 12, 14, 19 e 20). A. In caso di ricovero per intervento chirurgico dell Assicurato, anche in day hospital e ambulatorio, un indennizzo di importo riferito all opzione prescelta e alla classe di complessità dell intervento (allegato l elenco degli interventi catalogati in 7 classi); per interventi in struttura privata, l indennizzo è doppio di quello previsto per il SSN. Più interventi nell anno per la stessa patologia sono indennizzati una sola volta; per interventi contemporanei, l indennizzo è quello di importo maggiore. ni 06/06/2014

5 2/5 B. In caso di invalidità permanente da una malattia dell Assicurato, un indennizzo commisurato alla somma assicurata prescelta e al grado di invalidità, non inferiore al 25%, come da specifica tabella (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 19, punto 06). Ad esempio, il grado d invalidità 37% comporta un indennizzo del 35% della somma assicurata, il grado 20% nessun indennizzo. C. In caso di ricovero per malattia con pernottamento dell Assicurato in istituto di cura, un indennità giornaliera dell importo prescelto con il massimo di 90 giorni per evento e 180 per anno assicurativo; se il ricovero supera 10 notti, è liquidata anche un indennità giornaliera da convalescenza del 50% dell importo prescelto per metà della durata di ricovero. Ad esempio, per un ricovero di 20 giorni, l indennizzo totale è pari alla diaria prescelta per 20 giorni più metà della diaria per 10 giorni. La garanzia può essere estesa al nucleo familiare (prestazione ridotta al 50% per sinistri relativi a familiari maggiori di 75 anni). Sono inoltre sempre prestati i seguenti servizi di assistenza (massimo 3 volte l anno), in collaborazione con Europ Assistance Service S.p.A.: consulenza medica, informazioni sanitarie, invio di medico generico a domicilio, autoambulanza e telefono cellulare a disposizione per ricovero in Italia, rientro sanitario e con familiare, viaggio di familiare, trasferimento in ospedale attrezzato, invio di medicinali urgenti, autista a disposizione, assistenza per convalescenza, rientro della salma (vedi Garanzia Medico Nostop ). AVVERTENZA: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo; per maggior dettagli si rinvia agli Artt. 15, 16, 17 e 18 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: il contratto prevede l applicazione di franchigie e di massimali; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli Artt. 19 e 20 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia si intende la parte di danno che resta a carico dell Assicurato. Può essere espressa in cifra fissa o in percentuale. Esempio: Grado invalidità accertato Somma assicurata Indennizzo corrisposto 20% % (50% della somma assicurata) AVVERTENZA: l assicurazione vale per Assicurati di età da 1 a 75 anni e cessa, alla prima scadenza annuale successiva, al raggiungimento dell età massima; i familiari sono assicurabili se di almeno 30 giorni di vita senza limite di età massima (vedi Condizioni di Assicurazione Artt ). 4. Periodi di carenza contrattuale AVVERTENZA: il contratto prevede alcuni Periodi di carenza, ovvero il periodo di tempo immediatamente successivo alla Data Iniziale durante il quale le coperture assicurative non sono operanti, si rimanda all Art. 22 delle Condizioni di Assicurazione. 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato, su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, con particolare riguardo al questionario sanitario che forma parte integrante del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo e la cessazione della copertura assicurativa (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 1). AVVERTENZA: il questionario sanitario è obbligatorio per l Assicurato, non per suoi familiari, qualora per la garanzia B (invalidità permanente) sia prescelta una somma assicurata superiore a oppure in caso di età pari o superiore a 41 anni (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 13). È necessario rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal questionario sanitario. AVVERTENZA: non sono previsti particolari casi di nullità, se non quelli stabiliti dalla legge. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di aggravamenti e diminuzioni del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale

6 3/5 del diritto all indennizzo e la cessazione della copertura assicurativa (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 4). Nel caso di diminuzione del rischio la Società riduce i premi successivi (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 5). Esempio: L assicurato al momento della sottoscrizione del contratto non è affetto da tossicodipendenza. Se nel corso di contratto ne viene affetto ed omette di darne comunicazione, al momento del sinistro la Compagnia applicherà quanto previsto dall Art del Codice Civile. 7. Premi Il premio annuale può essere frazionato semestralmente senza maggiorazioni ma è comunque dovuto per intero. La prima rata di premio, da versare alla sottoscrizione, può essere pagata mediante bonifico bancario o con assegno non trasferibile all ordine di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Le rate successive saranno versate a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo Sepa Direct Debit- SDD. Per i soli correntisti di Banca Mediolanum il premio può essere frazionato anche mensilmente. In tale caso la prima rata di premio, pari alla prima mensilità, sarà versata tramite addebito diretto sul conto corrente di Banca Mediolanum indicato sul modulo di Proposta. Le mensilità successive saranno versate a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo Sepa Direct Debit- SDD. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Per l Assicurato principale il premio è soggetto ad adeguamento automatico secondo le modalità e i termini indicati nell Art. 28 delle Condizioni di Assicurazione. 9. Diritto di recesso AVVERTENZA: la Compagnia non si avvale del diritto di recesso ma è facoltà delle Parti risolvere il contratto alla scadenza annuale della polizza così come previsto dalla Condizioni di Assicurazione (vedi Art. 6). 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell Art. 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Ai sensi dell Art del Codice Civile, se l Assicurato non adempie dolosamente l obbligo di avviso del sinistro o di salvataggio per evitare o ridurre il danno, decade dal diritto all indennizzo; se l omissione è colposa, la Società ha diritto di ridurre l indennizzo in ragione del pregiudizio subìto. 11. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 12. Regime fiscale 12.1 Imposta sui premi Ai premi è applicata un imposta del 2,5% per le garanzie malattia e infortunio e del 10% per l assistenza Detrazione dei premi versati Alla data di predisposizione del presente Fascicolo la normativa fiscale (Art.15, lett. f), DPR 22/12/86, n.917 e successive modifiche) consente al Contraente di detrarre dall imposta lorda un importo pari al 19% dei premi a favore delle assicurazioni aventi per oggetto esclusivo i rischi di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, versati nell anno solare nel limite massimo definito dal citato articolo di legge. Nel computo del predetto limite si deve tener conto anche dei premi versati per altre polizze che consentono la detrazione alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

7 4/5 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: l insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. In caso di Sinistro, il Contraente, l Assicurato o gli aventi diritto devono darne comunicazione alla Società entro 5 giorni indicando il momento, luogo e modalità dell evento, nonché le lesioni subite documentandole - come pure il decorso successivo - con certificati medici. L Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti medici che la Società può disporre e fornire alla stessa, a proprie spese, ogni informazione e documentazione sanitaria eventualmente richiesta (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 23). La Società, ricevuta la documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, liquida l indennizzo dovuto per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio riferibili a una persona fisicamente integra e sana (vedi Condizioni di assicurazione Art. 24). I sinistri di assistenza sono gestiti dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A. (vedi Garanzia Medico Nostop ). 14. Reclami I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Sede Legale: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza Basiglio (MI) - fax: ufficioreclami@mediolanum.it oppure ufficioreclami@pec.mediolanum.it. Qualora non sia soddisfatto dall esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, l esponente potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, presentando la documentazione del reclamo trattato dalla Società. I Contraenti non italiani di nazionalità UE possono in alternativa ricorrere al sistema estero competente (individuabile su finservices-retail/finnet/index_en) chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. In caso di disaccordo tra l Assicurato e/o il Contraente e la Società, relativamente all esecuzione della polizza/contratto, ciascuna parte dovrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità in base al D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione iscritto all apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Rimane comunque sempre valida la facoltà di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. 15. Arbitrato AVVERTENZA: qualora insorgano controversie su natura del sinistro o quantificazione dell indennizzo, permanendo comunque la facoltà di ricorrere all Autorità Giudiziaria, la decisione può essere demandata all arbitrato di tre medici, nominati uno per parte (che ne sostiene le relative spese) e il terzo (le cui spese sono sostenute per metà da ciascuna parte) di comune accordo da questi; l arbitrato si svolge nell Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 25). Mediolanum Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A. Il Rappresentante Legale Massimo Grandis

8 5/5 glossario Definizioni generali Assicurato Il fruitore del servizio assicurativo. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Beneficiario Il soggetto od i soggetti ai quali la Società liquida l indennizzo in caso di sinistro. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione. Documento di Polizza Il documento rilasciato dalla Società, in caso di accettazione da parte della stessa della Proposta contrattuale di Assicurazione, che contiene gli elementi essenziali del contratto di assicurazione e che prova l assicurazione stessa. Franchigia è la percentuale o la somma prestabilita che, in caso di Sinistro, l Assicurato tiene a suo carico e per la quale la Società non riconosce l Indennizzo. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Infortunio L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità permanente da malattia La perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile, a seguito di malattia, in misura totale o parziale, della capacità generica dell Assicurato allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. Istituto di cura Istituto universitario, Clinica, Ospedale o Casa di cura regolarmente autorizzati all erogazione dell assistenza ospedaliera. IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che a decorrere dal 1 gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell ISVAP. Malattia Ogni alterazione dello stato di salute che non dipenda da infortunio. Nucleo Familiare Tutte le persone conviventi con l Assicurato Principale, purché abbiano almeno 30 giorni di vita, e tali risultanti dal certificato Stato di Famiglia al momento del Sinistro. A parziale deroga, con esplicita pattuizione contrattuale, l Assicurato Principale potrà: - far rientrare nel Nucleo Familiare un ulteriore soggetto, anche se non iscritto nel suo certificato Stato di Famiglia, purché tale soggetto risulti convivente e domiciliato presso l Assicurato Principale; - escludere dalle prestazioni assicurative un componente del Nucleo Familiare anche se iscritto nel suo certificato Stato di Famiglia. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Proposta contrattuale di Assicurazione è il documento contrattuale di assicurazione sottoscritto dal Contraente e inviato alla Società. Questionario sanitario è il documento che descrive lo stato di salute dell Assicurato Principale e che forma parte integrante del contratto; tale documento debitamente compilato e sottoscritto dall Assicurato Principale, o da chi ne esercita la potestà, deve pervenire alla Società unitamente alla Proposta contrattuale di Assicurazione. Ricovero La permanenza in istituto di cura con pernottamento. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società Mediolanum Assicurazioni S.p.A.. Le suddette Definizioni Generali vengono integrate dalle definizioni specifiche delle prestazioni di Assistenza Medico Nostop. glo 13/05/2013

9 1/40 condizioni di assicurazione Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio La Società presta le garanzie previste dalle garanzie opzionate nella Proposta contrattuale di Assicurazione sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall Assicurato; tali dichiarazioni risultano dalla Proposta e dal Questionario Sanitario la cui compilazione e sottoscrizione è obbligatoria, da parte dell Assicurato Principale, per i casi previsti dall Art. 13. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 - Effetto dell assicurazione - Pagamento del premio Fermo restando: - l accettazione da parte della Società della Proposta contrattuale di Assicurazione; - il buon fine del mezzo di pagamento del premio utilizzato dal Contraente; - il disposto dell Art Periodi di carenza; la copertura assicurativa, nonché tutti gli obblighi e oneri che il contratto di assicurazione pone a carico di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., avranno effetto dalle ore 24 del giorno indicato dalla Società nel Documento di Polizza. L effetto dell assicurazione sarà riportato nel Documento di Polizza che verrà inviato dalla Società al Contraente. Qualora il Contraente non paghi i premi o le rate di premio successive al primo, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell Art del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Art. 3 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell Art del Codice Civile. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio, successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato, ai sensi dell Art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 - Durata dell Assicurazione - Termini di disdetta L assicurazione ha durata annuale. Le Parti possono risolvere il contratto di assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. Art. 7 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza annuale, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo s intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 8 - Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, prima della stipulazione della presente polizza e successivamente, l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni che prevedano le stesse garanzie prestate con il presente contratto. Non sono comprese in questo obbligo le assicurazioni collettive o di gruppo aventi per Contraente una persona diversa dall Assicurato e dal Contraente di questa polizza ed assicuranti una pluralità di persone sconosciute all Assicurato. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti CdA 13/05/2013

10 2/40 gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell Art del Codice Civile. Art. 9 - Assicurazione per conto di chi spetta Qualora le prestazioni assicurative previste dalla presente polizza fossero state stipulate dal Contraente in nome e nell interesse di chi spetta, resta convenuto che le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato così come disposto dall Art del Codice Civile. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art.10 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. NORME SPECIFICHE Premessa Le prestazioni assicurative previste nella presente polizza, sono vincolate alla condizione che nella Proposta contrattuale di Assicurazione inviata (mod. 673 ed. 5/2013 e successive edizioni) sia garantito l Assicurato Principale. La Proposta contrattuale di assicurazione (mod. 673 ed. 5/2013 e successive edizioni) si intenderà nulla e priva di ogni effetto ed il premio versato alla Società sarà rimborsato al Contraente qualora nella Proposta sia stata opzionata solo la garanzia prevista a favore dei componenti il Nucleo Familiare. La Società si riserva comunque il diritto di rifiutare Proposte contrattuali di assicurazione senza indicarne i motivi, o di accettarle a condizioni particolari sulla base di proprie valutazioni. Art Oggetto dell assicurazione Persone assicurate L assicurazione, fermo restando quanto previsto dall Art. 13, vale per l Assicurato Principale, identificato con Cognome e Nome nella sezione della Proposta contrattuale di Assicurazione mod. 673 ed. 5/2013 e successive edizioni, per le prestazioni di seguito indicate che, per divenire operanti, dovranno essere opportunamente opzionate: intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio; invalidità permanente da malattia; diaria da ricovero e convalescenza resa necessaria da malattia. Qualora fosse stata opzionata, nella Proposta contrattuale di Assicurazione mod. 673 ed. 5/2013 e successive edizioni, anche la sezione Nucleo Familiare, l assicurazione vale per i componenti il Nucleo Familiare dell Assicurato Principale per: diaria da ricovero e convalescenza da malattia. Fermo restando, per tutti gli Assicurati, quanto previsto dagli Artt. 16, 17 e 18. Art Questionario Sanitario - Obbligo di compilazione La compilazione del Questionario Sanitario mod.

11 3/40 675, che forma parte integrante della polizza, è obbligatoria: a) per l Assicurato Principale che abbia opzionato la garanzia invalidità permanente da malattia per una somma assicurata superiore a ; b) indipendentemente dalle somme assicurate e dalle garanzie opzionate, per l Assicurato Principale che abbia un età pari o superiore a 41 anni al momento della sottoscrizione della Proposta contrattuale di assicurazione mod. 673 ed. 5/2013 e successive edizioni. A prescindere da quanto previsto dai punti a) e b) del presente articolo, è tuttavia facoltà dell Assicurato Principale, qualora lo ritenga opportuno, procedere alla compilazione del Questionario Sanitario mod. 675; in tal caso il Questionario Sanitario formerà parte integrante della polizza. Non è richiesta la compilazione del Questionario Sanitario mod. 675 per i componenti il Nucleo Familiare dell Assicurato Principale. Art Determinazione delle garanzie prestate e delle somme assicurate Fermo restando quanto previsto dagli Artt. 16, 17 e 18 l assicurazione è operante: a) per l Assicurato Principale in base alle garanzie e alle somme assicurate previste dalle combinazioni prescelte nella Proposta contrattuale di Assicurazione mod. 673 ed. 5/2013 e successive edizioni; b) per ogni componente il Nucleo Familiare (escludendo l Assicurato Principale), l assicurazione è prestata per la somma scelta (diaria da ricovero e convalescenza) nella Proposta contrattuale di Assicurazione mod. 673 ed. 5/2013 e successive edizioni. Art Rischi esclusi dall assicurazione L assicurazione non è operante per: a) le malattie insorte prima della stipulazione del contratto e le invalidità permanenti preesistenti alla data di effetto dell assicurazione; b) le conseguenze di infortuni, le malattie ed ogni stato patologico, che abbiano dato origine a sintomi e/o esami e/o diagnosi e/o cure anteriori alla data di effetto dell assicurazione; c) gli interventi chirurgici, l invalidità permanente da malattia, la diaria da malattia dovuti a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; d) gli interventi chirurgici resi necessari da infortuni subiti alla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia al momento dell infortunio, i requisiti per il rinnovo; e) i ricoveri e gli interventi chirurgici conseguenti ad intossicazione acuta causata da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti - farmaci) nonché le malattie correlate al consumo di stupefacenti e all abuso di alcool e/o di sostanze psicotrope; f) i delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato (Art. 43 Codice Penale) e gli atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti, nonché gli atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli interventi chirurgici resi necessari da infortuni conseguenti ad atti di legittima difesa o per dovere di umana solidarietà (Art del Codice Civile); g) le conseguenze di guerre, insurrezioni e atti terroristici; di movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche. Le conseguenze di tumulti popolari cui l Assicurato abbia preso parte attiva; h) gli interventi chirurgici resi necessari da infortunio o malattia, le invalidità permanenti ed i ricoveri da malattia causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X) salvo che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili a termini di polizza; i) i ricoveri per soli accertamenti diagnostici in genere; j) i difetti fisici o le malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto e le relative complicanze; k) i ricoveri e gli interventi chirurgici aventi finalità estetica, salvo quelli resi necessari da infortunio indennizzabili a termini di polizza e specificati nell elenco degli interventi chirurgici /gruppo chirurgia plastica ricostruttiva; l) le prestazioni e/o le terapie della fecondità e/o della sterilità e/o dell impotenza; m) le interruzioni volontarie di gravidanza; n) le prestazioni e le terapie in genere con finalità dietologica, nonché prestazioni e terapie non

12 4/40 riconosciute dalla medicina ufficiale (D.M. del 8/11/1991 pubblicato sulla G.U. 262) quali, per esempio, le omeopatiche e fitoterapiche; o) i ricoveri per malattie croniche in istituzioni sanitarie di lunga permanenza ancorché qualificate come cliniche o istituti di cura; p) le cure conservative, endodontiche e parodontali, le protesi dentarie, l implantologia e l ortodonzia quando non siano rese necessarie da infortunio ed allo stesso causalmente riferibili in modo diretto ed esclusivo; q) le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; r) la pratica di sport costituenti per l Assicurato attività professionale, principale o secondaria intendendosi per tale l attività per la quale l Assicurato percepisce un compenso che costituisce il suo reddito primario; s) sport comportanti l uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; t) sport comportanti l uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerea compresi deltaplano, paracadute, parapendio, kitesurfing e elibike; u) la partecipazione a competizioni sportive e relativi allenamenti, salvo che le stesse siano di pratica comune e siano svolte a carattere ricreativo. Dalle competizioni sportive di pratica comune sono comunque espressamente escluse le seguenti, anche se svolte a carattere ricreativo: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3 grado, free climbing, canoa fluviale oltre il 3 grado, rafting, speleologia, salto dal trampolino con sci ed idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, sci estremo, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), hockey, bungee jumping, torrentismo, motocross, trial, hydrospeed, canyoning, freestyle sky, supermotard. Art Limiti di età dell Assicurato Principale L assicurazione vale per persone di età pari o superiore a 1 anno ma non superiore a 75 anni e cessa per quelle che raggiungono tale limite di età. Qualora l Assicurato Principale raggiunga il limite massimo di età sopra indicato nel corso dell annualità assicurativa, le prestazioni assicurative cesseranno comunque alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75 anno per tutte le persone assicurate (Assicurato Principale e, se previste, anche per i componenti il Nucleo Familiare). L eventuale incasso dei premi da parte della Società, scaduti successivamente al compimento dell età sopraindicata, dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione. Art. 17- Limite di età per gli Assicurati componenti il Nucleo Familiare dell Assicurato Principale - Criterio di indennizzo La garanzia diaria da ricovero e convalescenza da malattia vale per persone che abbiano almeno 30 giorni di vita, senza alcuna limitazione di età massima. Resta comunque espressamente convenuto che, qualora alla data di effetto della polizza, o durante il corso di validità del contratto, uno o più componenti il Nucleo Familiare dell Assicurato Principale abbia, al momento del sinistro, un età pari o superiore a 75 anni, la Società corrisponderà il 50% di quanto risultante dal calcolo dell indennizzo spettante a termini di polizza. Art. 18- Persone non assicurabili e cessazione dell assicurazione Non sono assicurabili, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute rilevato dal questionario sanitario, le persone affette da: - dipendenza da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti - farmaci); - infezione da HIV; - psicosi croniche prive di causalità organica. La sopravvenienza in corso di polizza delle predette situazioni a carico dell Assicurato costituisce, per lo stesso, causa di cessazione dell assicurazione, senza obbligo per la Società di corrispondere alcun Indennizzo. Qualora le predette situazioni riguardino l Assicurato Principale oppure, qualora riguardino un Assicurato garantito con la prestazione prevista per il Nucleo Familiare che risulta composto da un unica persona, la Società restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, già pagato per le prestazioni assicurative inerenti alla persona non assicurabile. La parte di premio da rimborsare è relativo

13 5/40 al tempo che intercorre dal momento in cui la Società ha ricevuto comunicazione, o ne è comunque venuta a conoscenza, della situazione di Non assicurabilità e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. Art Garanzie opzionabili per l Assicurato Principale A) Intervento chirurgico.01 Rischio assicurato La Società, trascorsi i periodi di carenza previsti nell Art. 22, corrisponde l Indennizzo, determinato secondo i successivi punti.02 e.03 ed indipendentemente dall ammontare delle spese effettivamente sostenute, a seguito di ricovero in Istituto di Cura per intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio o da ricovero per parto. Si considera Intervento Chirurgico il parto indipendentemente dalle modalità con cui questo viene effettuato. L assicurazione è operante anche per gli interventi chirurgici effettuati in regime di day hospital od in ambulatorio..02 Prestazioni per intervento chirurgico La Società, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, corrisponde all Assicurato Principale, l importo dell indennizzo determinato in funzione: - della Tabella Indennizzi A o B opzionata nella Proposta contrattuale di Assicurazione mod. 673 ed. 5/2013 e successive edizioni, di cui al successivo punto 03; - alla classe nella quale l Intervento Chirurgico è stato catalogato; la classe è rilevabile nell Elenco degli interventi chirurgici (vedi pag. 21); - al tipo di struttura sanitaria nella quale l intervento è stato eseguito..03 Classificazione degli interventi chirurgici Gli interventi chirurgici sono identificati e classificati in 7 (sette) classi, secondo complessità, ed indicati nell Elenco Interventi Chirurgici (vedi pag. 21). In caso di intervento chirurgico non specificatamente indicato nell Elenco Interventi Chirurgici, la classe a cui attribuire l intervento, per cui è richiesto l Indennizzo, verrà stabilita con criterio analogico in riferimento al più simile per tipo di patologia e di tecnica chirurgica degli interventi elencati. Per Interventi Chirurgici effettuati a causa della stessa patologia ed allo stesso organo e/o tessuto, l indennizzo previsto viene corrisposto dalla Società un unica volta nell anno assicurativo cui il sinistro è attribuibile. Relativamente al Parto è prevista una specifica prestazione in funzione della tabella opzionata. Classe di intervento Tabella Indennizzi OPZIONE A Intervento Chirurgico eseguito a carico del Servizio Sanitario Nazionale Intervento Chirurgico eseguito in struttura privata (non a carico del Servizio Sanitario Nazionale) I II III IV V VI VII Parto Classe di intervento Tabella Indennizzi OPZIONE B Intervento Chirurgico eseguito a carico del Servizio Sanitario Nazionale Intervento Chirurgico eseguito in struttura privata (non a carico del Servizio Sanitario Nazionale) I II III IV V VI VII Parto Interventi chirurgici effettuati contemporaneamente su più organi Se nella stessa seduta operatoria si procede a due o più interventi chirurgici, la Società corrisponde all Assicurato Principale l indennizzo come previsto nella Tabella Indennizzi, con riferimento all intervento con l importo più elevato e con i criteri di Indennizzo definiti al punto.02.

14 6/40 B) Invalidità permanente da malattia.05 Rischio assicurato Per l Assicurato Principale, la presente assicurazione vale sino al limite della somma assicurata opzionata nella Proposta contrattuale di Assicurazione mod. 673 ed. 5/2013 e successive edizioni, secondo quanto previsto dal successivo punto.06, per il caso di invalidità permanente conseguente a malattia: a) insorta successivamente alla data di effetto dell assicurazione e purché siano trascorsi i periodi di carenza previsti nell Art. 22; b) insorta durante l efficacia della polizza e manifestatasi non oltre un anno dopo la cessazione della stessa..06 Delimitazione della garanzia. In caso di malattia dell Assicurato Principale, che abbia per conseguenza un invalidità permanente non inferiore al 25%, la Società liquida un indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente da malattia, secondo le seguenti percentuali: Percentuale Percentuale di invalidità di indennizzo sulla Somma Assicurata dal 38 al 65 pari a quella accertata dal 66 al Nessun indennizzo è dovuto nel caso di invalidità permanente da malattia di grado pari o inferiore al 24% (ventiquattro percento). La valutazione dell invalidità permanente da malattia viene effettuata dalla Società: a) adottando la Tabella (vedi pag. 45) delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. del 30/6/1965 n 1124 e successive modifiche e/o integrazioni, relative al settore Industria, con rinuncia della Società alla franchigia ivi prevista (fermo quanto sopra indicato) e con l intesa che sarà liquidato il capitale anziché la rendita; b) calcolando per ogni singola malattia la percentuale di invalidità permanente. La percentuale di invalidità permanente viene valutata per la singola malattia denunciata e non può essere sommata con eventuali altre invalidità permanenti conseguenti ad altre malattie. L indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato Principale a una qualsiasi attività lavorativa indipendentemente dalla sua professione. La valutazione dell invalidità permanente da malattia sarà effettuata non prima che sia trascorso un anno dalla data della denuncia della malattia; tale termine temporale consente di poter definire con maggior precisione la percentuale di invalidità permanente che la malattia ha causato. Si conviene che saranno valutati dalla Società solo i postumi presenti all atto dell accertamento indipendentemente da ogni considerazione prognostica. Il diritto all indennità per invalidità permanente da malattia è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l Assicurato Principale muore dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società corrisponde agli aventi diritto l importo liquidato o offerto. C - Diaria da ricovero e convalescenza.07 Rischio assicurato In caso di ricovero con pernottamento dell Assicurato Principale in un Istituto di cura, reso necessario da malattia indennizzabile a termini di polizza, la Società, purché siano trascorsi i periodi di carenza previsti nell Art. 22, corrisponde l indennità giornaliera corrispondente all opzione scelta nella Proposta contrattuale di Assicurazione mod. 673 ed. 5/2013 e successive edizioni, per ogni notte di degenza trascorsa nell Istituto di cura con il massimo di 90 (novanta) giorni per sinistro e di 180 (centottanta) giorni per più sinistri avvenuti nel corso dell anno assicurativo. Qualora il ricovero fosse di durata superiore a 10 (dieci) notti, la Società corrisponde una ulteriore indennità giornaliera da convalescenza per un periodo pari al 50% (cinquanta percento)

15 7/40 della durata di ricovero indennizzabile e per un importo pari al 50% (cinquanta percento) dell indennità giornaliera convenuta in polizza. Art Garanzie opzionabili per il Nucleo Familiare Rischio assicurato: Diaria da ricovero e convalescenza da malattia In caso di ricovero con pernottamento in un Istituto di cura, di uno dei componenti del Nucleo Familiare dell Assicurato Principale, reso necessario da malattia indennizzabile a termini di polizza, la Società, purché siano trascorsi i periodi di carenza previsti nell Art. 22, corrisponde una indennità giornaliera per ogni notte di degenza trascorsa nell Istituto di cura con il massimo di 90 (novanta) giorni per sinistro e di 180 (centottanta) giorni per più sinistri avvenuti nel corso dell anno assicurativo: tali limiti valgono per ogni componente il Nucleo Familiare. Qualora il ricovero fosse di durata superiore a 10 (dieci) notti, la Società corrisponde una ulteriore indennità giornaliera da convalescenza per un periodo pari al 50% (cinquanta percento) della durata di ricovero indennizzabile e per un importo pari al 50% (cinquanta percento) dell indennità giornaliera convenuta in polizza. Art Estensione territoriale La presente assicurazione vale per il mondo intero. Comunque gli indennizzi spettanti a termini di polizza verranno pagati in Italia in valuta corrente. Art. 22 Periodi di carenza L assicurazione ha effetto dopo che siano trascorsi: a) le ore 24 (ventiquattro) del giorno di effetto della polizza per gli interventi chirurgici conseguenti ad infortunio; b) 30 (trenta) giorni dalla data di effetto della polizza per malattie insorte dopo la stipulazione del contratto, relativamente alle garanzie diaria da ricovero e convalescenza ed intervento chirurgico conseguente a malattia; c) 60 (sessanta) giorni dalla data di effetto della polizza per le malattie insorte dopo la stipulazione del contratto, relativamente alla garanzia di invalidità permanente da malattia e per le malattie dipendenti da gravidanza; per quest ultima la garanzia è operante a condizione che la gravidanza stessa abbia avuto inizio successivamente alla data di effetto della polizza; d) 300 (trecento) giorni dalla data di effetto della polizza per il parto e per le malattie del puerperio. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza emessa dalla Società, riguardante gli stessi Assicurati e le identiche garanzie, i termini di carenza di cui sopra operano: e) dal giorno di effetto dell assicurazione della polizza sostituita, per le prestazioni e le somme assicurate da quest ultima; f) dal giorno di effetto dell assicurazione della nuova polizza, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente polizza, i termini di carenza suddetti operano dal giorno di effetto della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate. Art Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente e/o dell Assicurato In caso di sinistro, il Contraente e/o l Assicurato, o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne hanno avuta la possibilità (a parziale deroga dell Art.1913 del Codice Civile). L Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari; a tal fine l Assicurato deve sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell Art del Codice Civile. Art Criteri di liquidazione La Società, ricevuta la documentazione indicata all articolo precedente e compiuti gli accertamenti del caso, liquida l indennizzo dovuto. Art Procedura per la valutazione del danno - Controversie - Arbitrato irrituale La quantificazione dell indennizzo definitivo spettante all Assicurato a seguito del sinistro, può essere demandato dalle Parti a due medici, nominati uno per parte.

16 8/40 Qualora i due medici non raggiungano l accordo, le divergenze di natura medica su quanto sopra indicato, nonché sui criteri di indennizzabilità previsti dall articolo 24, possono essere demandate, per iscritto, a un Collegio di tre medici, composto dai due medici già nominati dalle Parti e da un terzo, nominato di comune accordo dai medici stessi o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. è data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo, fermo quanto disposto all Art. 26. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore, o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. L Assicurato deve trasmettere la documentazione completa relativa al sinistro prima dell inizio dell arbitrato. In caso contrario, qualora nel corso dell arbitrato stesso l Assicurato proceda all esibizione di ulteriore documentazione che possa influire sull esito, è data facoltà al Collegio di rinviare la riunione per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, per consentire alla Società il riesame del sinistro alla luce dei nuovi elementi di giudizio. Nel momento in cui la documentazione risulti influente ai fini della valutazione del sinistro, sono a carico dell Assicurato le eventuali maggiori spese conseguenti alla ritardata esibizione dei documenti. Art Anticipo indennizzo per invalidità permanente da malattia L Assicurato Principale ha la facoltà, dopo 6 (sei) mesi dalla denuncia della malattia, di richiedere alla Società un anticipo indennizzo da computarsi nella liquidazione definitiva del danno che avverrà non prima che sia trascorso un anno dalla denuncia. Detto anticipo sarà corrisposto dopo valutazione sanitaria da parte della Società ed a condizione che non sorgano contestazioni sull indennizzabilità della malattia e nella misura non superiore al 50% (cinquanta percento) del presumibile indennizzo definitivo, con il massimo di euro Art Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all Art del Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio che ha causato intervento chirurgico. Art Adeguamento automatico del premio per l Assicurato Principale Si conviene che i premi relativi alle garanzie da interventi chirurgici, invalidità permanente e diaria da ricovero e convalescenza, essendo determinati in base alla fascia di età a cui appartiene l Assicurato Principale al momento della stipulazione del contratto, verranno automaticamente adeguati nel momento in cui la variazione di età determinerà il passaggio da una fascia di età all altra: detto adeguamento sarà operante a partire dalla scadenza annuale successiva al compimento degli anni da parte dell Assicurato Principale e verrà effettuato applicando i premi relativi all età raggiunta indicati nella Proposta contrattuale di Assicurazione mod. 673 ed. 5/2013 e successive edizioni.

17 9/40 GARANZIA MEDICO NOSTOP Servizio di assistenza in collaborazione con Europ Assistance Service S.p.A. Definizioni specifiche Estensione territoriale Mondo. Malattia improvvisa Malattia di acuta insorgenza di cui l Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all Assicurato. Prestazioni Sono le assistenze fornite dalla Struttura Organizzativa all Assicurato. Ciascuna prestazione non è fornita più di tre volte per anno di validità del servizio. Sinistro Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell assicurazione che determina la richiesta di assistenza dell assicurato e che rientra nei termini di polizza. Struttura Organizzativa La struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l Assicurato, all organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società. Validità Le prestazioni di cui ai punti D, E, F e I sono operanti quando, in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato, determinano la richiesta di assistenza da parte dell Assicurato dalla medesima località ove si è determinato il sinistro. Premessa Il servizio di assistenza Medico Nostop per effetto dell accordo stipulato fra Mediolanum Assicurazioni S.p.A. ed Europ Assistance Service S.p.A., è prestato dalla Struttura Organizzativa. Art Prestazioni Medico Nostop. A) Consulenza medica Qualora a seguito di malattia o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, l Assicurato necessiti di un consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. B) Invio di un medico generico al domicilio in Italia Qualora a seguito di malattia o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, l Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Società uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare, in via sostitutiva, il trasferimento dell Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza. C) Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora a seguito di malattia o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, l Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, dopo il ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). D) Rientro sanitario Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato. Qualora a seguito di malattia improvvisa o di

18 10/40 intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, le condizioni dell Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente: - aereo sanitario; - aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi Europi. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alle prestazioni: - le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all Assicurato di proseguire il viaggio; - le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazioni di norme sanitarie nazionali o internazionali. E) Rientro con un familiare Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato. Qualora si provveda al rientro sanitario dell Assicurato, in base alle condizioni della prestazione Rientro sanitario di cui al punto D) precedente, ed i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare anche il viaggio di rientro di un familiare presente sul posto, utilizzando lo stesso mezzo di trasporto previsto per l Assicurato. La Società terrà a proprio carico il relativo costo. La Società ha il diritto di richiedere al familiare dell Assicurato, qualora ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, o altri documenti di viaggio non utilizzati. F) Viaggio di un familiare Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato. Qualora a seguito di malattia improvvisa o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, l Assicurato necessiti di un ricovero in un Istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 500 euro per sinistro. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. G) Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora l Assicurato a seguito di malattia improvvisa o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell ambito dell organizzazione ospedaliera della regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà: - ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell Assicurato; - ad organizzare il trasporto dell Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: - aereo sanitario; - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - autoambulanza, senza limiti di percorso. La Struttura Organizzativa utilizzerà l aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi europi; - ad assistere l Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.

19 11/40 La presente prestazione non sarà fornita quando la valutazione, da parte dei medici curanti, della patologia da cui è affetto l Assicurato e la non curabilità nell ambito della struttura ospedaliera della regione di residenza dello stesso sia dovuta a deficienze strutturali e/o organizzative della struttura ospedaliera stessa. Non danno inoltre luogo alla prestazione le terapie riabilitative e le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali. H) Autista a disposizione Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 chilometri dal comune di residenza dell Assicurato. Qualora l Assicurato, a seguito di malattia improvvisa o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, che comporti il ricovero presso una struttura ospedaliera o istituto di cura, non sia in condizioni di guidare il proprio veicolo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo stesso, ed eventualmente i passeggeri trasportati, fino alla città di residenza dell Assicurato secondo l itinerario più breve. Oppure, a scelta dell Assicurato, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un biglietto aereo in classe economica o ferroviario di prima classe, per permettergli di andare a recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa. Rimangono a carico dell Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.). L Assicurato deve comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare. Nel caso in cui l Assicurato rientrasse senza attendere l autista, deve specificare il luogo dove è in custodia il veicolo da ritirare e lasciare sul posto le chiavi, il libretto di circolazione, l autorizzazione alla guida del veicolo, e, se si trova all estero, la carta verde. I) Assistenza per cure di convalescenza Qualora l Assicurato, a seguito di malattia o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, che abbia comportato il ricovero presso una struttura ospedaliera o istituto di cura, abbia bisogno di essere assistito da: - un accompagnatore per recarsi dal proprio domicilio presso le strutture sanitarie pubbliche o private per indagini diagnostiche e/o cure ambulatoriali; - un infermiere a domicilio. La Struttura Organizzativa, riscontrati giustificati motivi, d intesa con il medico curante dell Assicurato, procurerà direttamente all Assicurato un accompagnatore o un infermiere a tariffa controllata, assumendone la Società i costi fino ad un massimo di euro 260. L Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il nome del proprio medico curante ed il suo recapito telefonico. L) Rientro della salma Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato. Qualora a seguito di malattia improvvisa o di intervento chirurgico reso necessario da malattia improvvisa o da infortunio, l Assicurato sia deceduto,la Struttura Organizzativa provvede ad organizzare e ad effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l eventuale recupero della salma. Art Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni Ogni prestazione non è fornita più di tre volte per ogni anno di validità della polizza. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all estero nel corso di ciascun anno di validità del servizio è di 60 giorni. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo, radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

20 12/40 c) dolo dell Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; e) malattie nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie già conosciute dall Assicurato (malattie preesistenti) ed insorte anteriormente alla stipulazione della polizza;malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; f) l espianto e/o il trapianto di organi. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. L Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto questa polizza, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti delle persone o enti eventualmente investiti dall esame del sinistro stesso. Qualora l Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Mediolanum non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell Art del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana. Il diritto alle assistenze decade qualora l Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. Art Istruzioni per la richiesta di Assistenza - Modalità di intervento Ogni intervento deve essere richiesto a «Medico Nostop» che interverrà direttamente o ne darà esplicita autorizzazione per l effettuazione. Tutti gli utenti hanno a disposizione 24 ore su 24 la Struttura Organizzativa alla quale ciascuno si potrà rivolgere: - telefonando al Numero Verde per le chiamate dall Italia. Per telefonate dall estero comporre il numero preceduto dal prefisso per chiamate dall Estero; - inviando un fax al numero ; - inviando un telegramma a Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, Milano. In ogni caso di richiesta di intervento è necessario che l utente comunichi con precisione: 1) indirizzo e numero telefonico del luogo da dove chiama per consentire alla Struttura Organizzativa di richiamare nel corso dell assistenza. Le spese telefoniche sono a carico della Struttura Organizzativa; 2) il tipo di assistenza che necessita; 3) nome e cognome; 4) numero di polizza preceduto dalla sigla LAMA. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all Utente - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell assistenza; in caso contrario l utente perderà il diritto a ottenere il rimborso. Per quanto riguarda le spese rimborsabili secondo le norme del servizio, è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese anticipate dall utente, a: Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, Milano. In ogni caso l intervento, dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione.

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