Assunzioni Essere o non essere

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1 Mensile on-line di informazione per gli Enti Locali Gen./Feb Anno 3 - N. 1 Dopo un po' di attesa, ecco le prime indicazioni della Funzione Pubblica sul tema del momento... Assunzioni Essere o non essere Sembra proprio "non essere". No utilizzo graduatorie. No mobilità. No nuovi concorsi. La Circolare 1/2015, spiegando le nuove norme della legge di stabilità, sembra porre fine alle speranze degli enti, che con il Dl 90/2014 avevano visto dopo anni allentati i rigidi vincoli assunzionali... Infatti la legge di stabilità prevede disposizioni stringenti che vogliono conciliare gli obiettivi di razionalizzazione della spesa e di non avere effetti traumatici di licenziamento per dipendenti pubblici provinciali. Per dare forza a queste disposizioni si dispone duramente che le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. E questa una sanzione che travolge l assunzione e fa maturare gravi responsabilità in capo ai soggetti che la hanno realizzata. Tra l'altro, le stesse disposizioni si applicano, sostanzialmente, anche alle assunzioni nelle amministrazioni statali. Tralasciando per ora le indicazioni dirette alla province e città metropolitane, la circolare tocca tutti i punti principali in dubbio per gli enti territoriali. La disciplina del comma 424 riguarda regioni (strutture di tutta l'amministrazione regionale, nonché enti da queste dipendenti) e tutti gli enti locali come definiti dal Tuel che devono destinare il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 per ricollocare il personale delle province. Le regioni valutano se estendere l'obbligo anche agli enti del Servizio sanitario regionale in relazione al loro fabbisogno. Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e ENTI SOGGETTI AL PATTO. Il regime previsto dalla normativa vigente prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità (articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014) una percentuale di turn over pari al 60% per l'anno 2015 e dell'80% per l'anno La percentuale è fissata al 100% per gli enti sottoposti al patto la cui spesa di personale in rapporto a quella corrente è pari o inferiore al 25% (articolo 3, 5-quater, del d.l. 90/2014).

2 Quindi tale percentuale deve essere destinata in primis all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1 gennaio Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta. In sostanza il legislatore vincola gli enti a destinare il 100% del turn over alla mobilità del personale degli enti di area vasta, salvaguardando l'assunzione dei vincitori esclusivamente a valere sulle facoltà ordinarie di assunzione. Sono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 101, della legge 244/2007, che considera la trasformazione in full time nuova assunzione e quindi con le nuove norme non consentita. Le assunzioni sono ovviamente consentite soltanto per gli enti che sono in regola con i vincoli del patto di stabilità interno e che in generale hanno sostenibilità finanziaria di bilancio. ENTI NON SOGGETTI AL PAT- TO Il vincolo descritto si applica anche agli enti non sottoposti al patto nel rispetto del regime delle assunzioni previsto: limite di spesa 2008 e cessazioni dell'anno precedente. Se l'osservatorio nazionale rileva che il bacino del personale da ricollocare è completamente assorbito, verranno eventualmente adottati appositi atti per ripristinare le ordinarie facoltà di assunzione alle amministrazioni interessate. Le spese per il personale assorbito in mobilità dalle provincie e città metropolitane non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e si ritiene anche di cui al comma 562. La possibilità di superamento della spesa di cui al comma 557 citato è consentita, al netto delle assunzioni fatte per i vincitori in applicazione del comma 424, per assorbire soltanto il personale in mobilità. Tale incremento va quantificato e si decurta gradualmente in coerenza con la disciplina prevista per il turn over. In sostanza rimane permanente nella misura in cui le facoltà ad assumere a tempo indeterminato lo consentono. Nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 AGLI ENTI LOCALI E

3 ALLE REGIONI è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e Le assunzioni effettuate in violazione sono NULLE! Rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali. Per quanto riguarda l'assunzione delle categorie protette resta fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva. A tale obbligo si può adempiere anche attraverso l'acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette. Le procedure concorsuali avviate, anche se finanziate su una programmazione che prevedeva l'utilizzo dei budget 2015 e 2016, possono essere proseguite ove l'amministrazione possa vincolare risorse relative ad anni successivi. Lo stesso dicasi per le procedure di avviamento mediante collocamento. Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità. Sono perciò legittimi soltanto nuovi concorsi a valere su budget assunzionale Le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1 gennaio 2015 possono essere concluse. Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta. Per il personale infungibile come il personale educativo e docente degli enti locali, l'eventuale assunzione anche di idonei, nel rispetto delle procedure di autorizzazione previsti dalla normativa vigente, non può superare la percentuale di turn over consentita secondo il regime ordinario. STABILIZZAZIONI La norma proroga al 31 dicembre 2018 il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016 per l'espletamento delle procedure previste dall'art. 4, commi 6 e 8 del D.L. n. 101 del 2013, che reintrodotto la possibilità di "stabilizzare" il personale precario della PA, si prevede altresì che si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire l'adeguato accesso dall'esterno, alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e In poche parole si potranno avviare tali percorsi solo dal Le graduatorie definite in esito alle previste procedure di reclutamento speciale transitorio sono utilizzabili per assunzioni fino al 31 dicembre I contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogabili, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 9, del d.l. 101/2013 fino al 31 dicembre ROBERTO MASTROFINI

4 Il Codice etico di Logos PA Negli ultimi anni le pubbliche amministrazioni si sono aggiornate in tema di strumenti volti al contrasto della corruzione attraverso documenti quali il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, il Piano Triennale di Trasparenza ed Integrità ed ultimi, in ordine di tempo, i codici di comportamento dei dipendenti pubblici. In particolare i codici di comportamento sono stati i documenti che più hanno impattato nella quotidianità dei singoli dipendenti, poiché per la loro natura sia strutturale - i codici sono composti da circa 15 articoli strutturati in modo chiaro e definito nei contenuti e nella individuazione dei destinatari- che contenutistico poiché disciplinano i comportamenti in servizio e non del dipendente pubblico. I codici di comportamento sono una realtà consolidata nel settore privatistico, e sono strumenti largamente accettati positivamente per la loro funzione preventiva. Analogamente ai codici di comportamento nel settore privatistico sono frequenti le sottoscrizioni di documenti quali i patti di legalità, protocolli di intesa ed accordi a vario titolo che le aziende che sottoscrivono al fine di sottolineare il loro impegno a favorire condotte improntate alla legalità ed al contrasto di condotte illegali e/o di violazione della concorrenza. Prendendo spunto da questi documenti, che si stanno pian piano diffondendo anche nelle pubbliche amministrazioni, la Fondazione Logos PA ha scelto di redigere un proprio codice etico di comportamento volto a promuovere, nei limiti delle proprie competenze, l integrità e la trasparenza della macchina amministrativa. Lavorando a stretto contatto con le PA, la Fondazione ha adottato un documento, firmato e sottoscritto da tutti coloro che gravitano nell orbita della struttura quali dipendenti, professionisti, associati e docenti, ma soprattutto da quelle pubbliche amministrazioni che entrate nel network LogosPA usufruiscono del supporto e dell attività di supporto offerte dalla struttura. Il codice, che può essere consultato e scaricato sul sito internet della Fondazione è la vision di quest anno della LogosPA, un punto cruciale per il cammino già intrapreso dalla Fondazione Logos PA in tema di promozione della legalità come ad esempio con la sottoscrizione della Carta di Pisa e che, come sottolinea il presidente Roberto Mastrofini in un recente intervento, è specchio di un agire più forte e consapevole: E necessario un nuovo inizio, sotto una Luce rinnovata, per rompere con gli schemi di un sistema complesso ( vischioso ) fatto di compromessi che ti fa perdere serenità, ottimismo, entusiasmo, energia, forza propulsiva che rischia di spegnere a poco a poco quella Luce che sta dentro noi che invece dovrebbe essere la nostra guida. CHIARA BURGIO

5 E partito il 1 gennaio 2015, dopo tre anni di sperimentazione, il nuovo sistema contabile armonizzato che obbliga gli enti locali non soltanto a rinnovare profondamente le metodologie fino ad ora utilizzate nella gestione delle proprie scritture contabili ma che soprattutto impone un vero e proprio cambio di mentalità contabile. Questo grande processo di riforma iniziato con il DLgs 118/2011 e conclusosi con il recente DLgs 126/2014 ha l obiettivo di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. Logos PA al fine di supportare gli enti locali in questo particolare e delicato processo di trasformazione ha ideato una proposta di assistenza web grazie alla quale gli addetti del settore, con il semplice accesso alla piattaforma E-learning sviluppata dalla nostra struttura, potranno usufruire di: - documentazione di studio ed approfondimento con particolare attenzione ai casi pratici - uno strumentario: ovvero un data base contenente schemi di atti, delibere e determine sull argomento e di estrema utilità, tra cui elenchiamo: Linee di indirizzo per accertamenti ed impegni Determinazione di accertamento e di impegno Delibera di riaccertamento straordinario Determinazione per la ridefinizione dell importo della cassa vincolata Regolamento di contabilità Delibera di programmazione dei fabbisogni Parere organo di Revisione sul Bilancio 2015 Delibera Piano fabbisogno personale File excell su simulazione FSC Tale documentazione verrà costantemente integrata in coerenza con gli aggiornamenti normativi/operativi che ne verranno e le relative scadenze. - quesiti online: un reale help desk che consente di avere risposte nell arco di 48 ore. L ente, inoltre, u- sufruirà dell opportunità di accedere all archivio dei quesiti online, ove poter reperire soluzioni a problematiche emerse nella redazione degli atti. - assistenza telefonica: un servizio pensato per fornire risposte concrete dai nostri consulenti nel minor tempo possibile. Il costo del servizio è di IVA Per maggiori informazioni scrivi a info@logospa.it oppure chiama il numero

6 Legge di stabilità Il comando tra obbligo delle gestioni associate ed il congelamento delle assunzioni Con le recenti indicazioni della Circolare 1/2015 del Ministro Madia i responsabili degli uffici personale degli enti si trovano difronte a molteplici interrogativi sugli istituti ancora utilizzabili. In particolare i piccoli comuni peri quali l obbligatoria gestione associata delle funzioni fondamentali ha suscitato un rinnovato interesse verso due istituti: il comando ed il distacco (o utilizzo temporaneo secondo alcuni) del proprio dipendente presso altri enti. In base al comma 424 della Legge di Stabilità 2015, come interpretato dalla FP,agli enti locali è fatto divieto di - effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016 (possono essere conclusi o avviati nuovi concorsi sl budget 2017) - avviare nuove procedure di mobilità. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle. Restano pertanto ammesse le assunzioni cd flessibili ai sensi dell art. 36 del dlgs 165/2001 (tempo determinato, lavoro interinale) e a parere di chi scrive anche il comando e il distacco, che quindi potranno essere utilizzati dei comuni nell ambito delle gestioni associate o della CUC, attraverso apposita convenzione (art. 14 CCNL e 30 del TUEL).

7 Per comprendere meglio, analizziamo sinteticamente l istituto. Il comando trova la sua disciplina originaria proprio nel pubblico impiego e precisamente nell art. 56 del T.U. n. 3 del 1957 che dispone: L'impiegato può esser comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza." Tuttavia, considerato che il DPR 3 del 1957 non è più applicabile ai dipendenti pubblici per l'istituto del comando ed anche del distacco, le fonti principali sono rappresentate dalla prassi e dalla giurisprudenza. Distacco e comando costituiscono quindi due istituti caratterizzati dalla loro temporaneità attraverso i quali la prestazione lavorativa è resa, non in favore del proprio datore di lavoro, ma dell ente utilizzatore, in cui il trattamento è quello applicato dal datore di lavoro titolare del rapporto, che ne rimane interamente responsabile. Secondo l ARAN, le differenze tra distacco e comando sono da ricercarsi nel diverso interesse all utilizzo della prestazione lavorativa (del datore nel caso del distacco e dell utilizzatore nel caso del comando) e nella conseguente diversa ripartizione degli oneri economici. Infatti, qualora il lavoratore venga assegnato ad altro ente in posizione di comando il datore di lavoro che ne utilizza le prestazioni: a) è tenuta a rimborsare all amministrazione di appartenenza del personale il trattamento fondamentale; b) è tenuta ad erogare direttamente al personale il trattamento economico accessorio. Ferma restando la possibilità per gli enti di regolare il rapporto in modo diverso in via convenzionale. In conclusione, se il comando o distacco sono caratterizzati dalla utilizzazione della prestazione lavorativa e dalla temporaneità della stessa, si comprende chiaramente come esso sia profondamente diverso (oltre che dal concetto di assunzione) anche dalla mobilità che si configura anche nella attuale disciplina come una cessione di contratto tra due amministrazioni e quindi risulti escluso dai divieti dei commi 424 e 425 della Legge di Stabilità ROBERTO MASTROFINI

8 SUPPORTO OPERATIVO RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE L approvazione della Legge di Stabilità per il 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), cambia completamente la filosofia sostanziale della politica economica dell Esecutivo nei confronti del fenomeno delle società partecipate dagli enti locali. Tra le maggiori novità : il calendario della razionalizzazione ed il Piano Cottarelli Enti locali, Camere di commercio, università, istituti di istruzione universitaria pubblici e autorità portuali dovranno avviare il processo dal 1 gennaio 2015 in modo da conseguire la riduzione delle società e delle partecipazioni societarie possedute entro il 31 dicembre La Legge di Stabilità indica il 31 marzo 2015 come termine ultimo entro cui governatori, presidenti delle province, sindaci e organi di vertice delle amministrazioni a cui fanno capo società partecipate dovranno approvare un piano operativo con dettagli su modalità e tempi di attuazione dello sfoltimento e risparmi previsti. L obiettivo principale che si intende raggiungere attraverso la realizzazione del nostro piano operativo è quello di arrivare a definire una metodologia gestionale basata sulle reali esigenze e caratteristiche specifiche delle Società del Comune. 1. Censi mento delle società partecipate e analisi della documentazione agli atti degli uffici: statuti, atti fondamentali, bilanci, convenzioni, contrattati di servizio, carte dei servizi, ecc. 2. Analisi delle attività esternalizzate o che si ritiene di esternalizzare (in accordo con le previsioni normative vigenti), anche in considerazione delle analisi economico aziendalistiche effettuate, al fine di definire gli strumenti giuridici ed economici idonei a garantire un efficace Governance; 3. Valutazione e ricognizione delle partecipate con l attribuzione alle stesse di una valenza strategica o non strategica ; 4. Responsabilità ex art CC dell Ente socio; 5. Valutazione sull opportunità del mantenimento della partecipazione strumentale basata sulla sua reale capacità di perseguire l'interesse pubblico; 6. Definizione ed individuazione del modello organizzativo più idoneo al fine di garantire all amministrazione il massimo potere di indirizzo e controllo sulla società e per poter effettivamente esercitare il controllo analogo alla luce dei nuovi sviluppi giurisprudenziali e normativi (patti parasociali; contratti; carta dei servizi; sistema informativi;struttura, anche esterna, addetta al controllo societario); 7. Redazione del piano di razionalizzazione e della relazione tecnica nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa e sopra descritte; 8. Redazione degli schemi degli atti deliberativi necessari. Per maggiori informazioni scrivi a info@logospa.it oppure chiama il numero

9 Civic crowdfunding, un'innovativa opportunità per le Pubbliche Amministrazioni locali Nell'ambito dell'iniziativa economico-privata, lo strumento del crowdfunding (letteralmente: raccolta fondi) rappresenta un modo innovativo ed immediato per raccogliere finanziamenti per dare avvio a progetti imprenditoriali innovativi. Tuttavia, questa modalità di raccolta di risorse economiche dell'impresa può essere utilizzata dalla Pubblica Amministrazione con lo scopo di raccogliere fondi per la realizzazione di progetti, opere e servizi di pubblico interesse (quali, a mero titolo d'esempio, restauro di monumenti e aree pubbliche, la realizzazione di iniziative e/o eventi, lo sviluppo di servizi innovativi per il trasporto pubblico e il miglioramento della vita cittadina). Invero, le attuali norme in materia di bilanci pubblici e di contenimento della spesa rendono sempre più problematico per le Amministrazioni, soprattutto locali, mettere a disposizioni risorse per lo sviluppo di progetti ed opere rivolte alla collettiva. Pertanto, l'individuazione di forme di finanziamento alternative per le Pubbliche Amministrazioni rap- presenta un tema di stretta attualità in quanto - sempre più spesso - la capacità o meno di reperire risorse economiche si pone quale elemento dirimente per il successo dell'azione amministrativa e per garantire ai cittadini un miglioramento dei servizi e/o politiche di sviluppo innovative. In quest'ottica, il citato strumento del crowdfunding si pone come una delle opportunità in capo agli Enti Locali per finanziare progetti ed opere pubbliche ovvero proporre servizi innovativi alla cittadinanza, divenendo strumento locale e sociale di sviluppo umano e

10 civico. Infatti il crowdfunding applicato alle esigenze di una comunità di cittadini dovrà prevedere la massima partecipazione della stessa comunità ad un percorso comune di miglioramento degli spazi sociali e civili (fisici o virtuali). Il civic crowdfunding si pone come strumento di collaborazione e di partecipazione fra cittadini ed Amministrazione che, non riuscendo per carenze di natura finanziaria a dare una risposta ed una soluzione ad un problema, avvia un percorso virtuoso ed etico nel quale coinvolge la propria comunità mediante la condivisione di un progetto comune e la richiesta di risorse economiche mediante una campagna di raccolta fondi per la realizzazione degli obiettivi. Un esempio di tale partecipazione Amministrazione/cittadini è dato dalla campagna avviata dal Comune di Napoli per la ricostruzione della Città della Scienza all'indomani dell'incendio doloso che ha seriamente colpito la struttura. Tale campagna di crowdfunding ha permesso la raccolta di oltre un milione di Euro messi a disposizione da 2000 finanziatori per avviare i lavori di recupero degli edifici. Tale esempio rappresenta una best practice che può (e deve) essere seguita anche da altri Enti Locali mediante l'avvio di percorsi di partecipazione e condivisione progettuale con la loro comunità di riferimento i quali consentiranno, da un lato, la realizzazione di opere e/o di servizi, dall'altro, la maggiore responsabilizzazione delle Amministrazioni mediante la costante verifica dell'andamento degli stessi da parte dei cittadini quali effettivi protagonisti, artefici e destinatari delle opere e/o attività. FABIANO CROVETTI

11 Split Payment. Il nuovo meccanismo dell assolvimento dell IVA. Tutti gli aspetti punto per punto Una delle novità più importanti in materia di contrasto all evasione riguardo l Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)all interno della Legge di Stabilità 2015 è il meccanismo del cosiddetto split payment. L art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 ha inserito nel d.p.r. n. 633/1972 il nuovo articolo 17 termediante il quale si introduce un particolare meccanismo di assolvimento dell Iva per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di enti pubblici. Dal 1 gennaio 2015, l imposta, regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio non dovrà essere pagata dal cessionario o committente (ente pubblico) il quale dovrà effettuare il pagamento solo dell imponibile, mentre l Iva dovuta verrà trattenuta e versata poi dir ettam ente nelle cass e dell erario (ovvero prelevata direttamente da un conto corrente vincolato). Va ricordato che la nuova disciplina circoscrive l ambito applicativo alle operazioni, cessioni di beni e per le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti: dello Stato; degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del T.U.E.L.n. 267/2000; Delle CCIAA; degli istituti universitari; Delle ASL; degli enti ospedalieri; degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

12 L IVA, comunque, non esce dal calcolo della fattura, ma continua ad essere addebitata (salva l applicazione del reverse charge), proprio come si è sempre fatto sino ad oggi. La novità consiste solo nel fatto che la PA non pagherà più l imposta al fornitore o al prestatore, ma la verserà direttamente allo Stato secondo le modalità operative e i termini di versamento stabilite dall articolo 4 del Decreto del MEF che recita : 1) Il versamento dell IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità: A) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d Italia, tramite modello F24 Enti pubblici approvato con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013; B) per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; C) per le pubbliche amministrazioni diverse dal quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all entrata del bilancio dello Stato con imputazione in un articolo di nuova istituzione del capitolo ) Le pubbliche amministrazioni possono, in ogni caso, effettuare, entro la scadenza indicata al comma 1 del presente articolo, distinti versamenti per l IVA dovuta così come segue: A) n ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l imposta è divenuta esigibile in tale giorno; B) relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile. Si desume che l imposta risulta esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura, mentre il versamento dell imposta potrà essere effettuato, sempre a scelta del-

13 della singola pubblica Amministrazione, alternativamente: utilizzando un distinto versamento dell Iva dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile; in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l imposta è divenuta esigibile in tale giorno; entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Assumono importanza rilevante le deroghe previste in base alle quali il meccanismo dello split payment non trova applicazione, ovvero: nel caso in cui l ente pubblico sia debitore d imposta (in attesa di chiarimenti, si tratterebbe delle operazioni soggette a reverse charge ai sensi dell art. 17, comma 6 del d.p.r. n. 633/1972); per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, quali ad esempio le prestazioni rese da professionisti o da agenti. Essenziale l aspetto legato all accesso privilegiato ai rimborsi nel caso di credito Iva determinato in conseguenza alle operazioni di cui all art. 17-ter: in virtù della nuova disciplina, infatti, i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di enti pubblici potrebbero trovarsi in una posizione di costante credito Iva, poiché non più soggetti al versamento dell Iva sulle fatture emesse. Per limitare gli effetti negativi descritti, il legislatore ha previsto che tali soggetti possano chiedere il rimborso dell eccedenza detraibile con periodicità annuale o trimestrale ai sensi dell art. 30, comma 3 del d.p.r n. 633/1972. Inoltre, ai sensi dell art. 38-bis, comma 10 del d.p.r. n.

14 633/1972, tale rimborso sarà eseguito in via prioritaria; a tal fine si prevede che il MEF, con un decreto attuativo da emanare, dovrà individuare modalità e termini per ottenere il rimborso delle eccedenze detraibili, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni di cui all art. 17-ter. Un altro aspetto controverso e di non poca importanza è quello relativo all efficacia della disposizione. Essa è subordinata al rilascio, ai sensi dell'art. 395 della Direttiva n. 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'unione europea; tuttavia, come previsto dal comma 632 della Legge di Stabilità, nelle more del rilascio le norme sullo split payment trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1º gennaio In caso di mancato rilascio delle misure di deroga si prevede che, in luogo dell applicazione dello split payment, con provvedimento del direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il , sarà disposto l aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante. Come segnalato anche da Confindustria nella circolare di commento alla Legge di stabilità 2015 la scelta di rendere efficace la norma a decorrere dal 1 gennaio 2015, oltre a suscitare qualche dubbio sul piano della sua compatibilità con il diritto comunitario, potrebbe produrre complicazioni anche sotto il profilo operativo. Sempre secondo Confindustria,difatti, la decorrenza della disposizione non si riferisce al momento di effettuazione dell operazione ma a quello di esigibilità dell imposta, con la conseguenza che potrebbe riguardare operazioni effettuate anteriormente alla data del 1 gennaio 2015, ma la cui esigibilità si manifesta successivamente a tale data, per effetto del meccanismo di esigibilità differita dell imposta, che caratterizza tipicamente le operazioni effettuate

15 nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell art. 6, co. 5, secondo periodo del DPR n. 633/72. Perciò anche per le fatture emesse nel 2014 ed incassate nel 2015, soggette al regime Iva di esigibilità differita di cui all art. 6 comma 5 del d.p.r. n. 633/1972, troverebbe applicazione il nuovo meccanismo dello split payment, con la conseguenza, anche da un punto di vista contabile, che il mancato incasso dell Iva dovrà trovare riscontro anche da un punto di vista contabile con una scrittura di rettifica dell Iva a debito, anche se sospesa, contabilizzata nel momento di registrazione della fattura. L applicazione di tale metodica comporterà non pochi disguidi a livello contabile, in quanto la fattura deve essere emessa con Iva, ma l Iva non deve concorrere al debito della liquidazione. Nel comunicato stampa del MEF del 9 gennaio 2015, precorrendo il contenuto del decreto di attuazione, si precisa che il meccanismo dello split payment si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015 per le quali l esigibilità dell imposta si verifichi successivamente alla stessa data. Ulteriormente si prevede che, riguardo tali operazioni, l IVA diventi esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero al momento di ricezione della fattura. MASSIMILIANO CARPENTIERI Brevi note sul riaccertamento straordinario Da un paio di giorni è presente sul sito ARCONET della RGS una sezione specifica sul riaccertamento. Si ricorda che il riaccertamento straordinario dei residui, previsto dall art. 3 comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche, è l attività diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 1 gennaio 2015, per gli enti che non han

16 -no partecipato alla sperimentazione, alla configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria la così detta competenza finanziaria potenziata. Gli enti, per il rientro dall extra deficit potranno utilizzare entrate straordinarie per gli equilibri di parte corrente (disavanzo), come le entrate da alienazione di beni immobili disponibili (anche se bisognerà rigorosamente intendere realizzati i proventi accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria) e le quote di avanzo di amministrazione vincolato e destinato a investimenti generici. Il riaccertamento straordinario dei residui deve essere effettuato, con riferimento al 1 gennaio 2015, in una unica soluzione, e adottato con delibera di Giunta, previo parere dell organo di revisione, contestualmente alla approvazione del rendiconto La delibera dovrà essere quindi tempestivamente al Consiglio per la definizione delle deliberazioni conseguenti, con particolare attenzione all eventuale extra deficit (vedi il decreto del MEF e del Ministero dell Interno in corso di approvazione). Infatti le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario chiesto dalla riforma saranno definite con un piano di recupero da approvare con delibera consiliare, da fare non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, indicando l'importo minimo del recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi, fino al completo recupero in non più di 30 esercizi a quote costanti. Le indicazioni su ARCONET ricordano che il riaccertamento straordinario dei residui è un unico atto deliberativo, obbligatorio e deve essere effettuato nel rigoroso rispetto delle modalità e della tempistica di cui al principio contabile applicato della contabilità finanziaria punto 9.3 (nella stessa giornata di approvazione del rendiconto 2014) e la stessa delibera provvede anche alle variazioni di bilancio se già approvato, o al bilancio provvisorio in corso di gestione, compresi gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione e l ammontare dei residui. Alla delibera di Giunta devono essere allegati i prospetti di cui agli allegati n. 5/1 e n. 5/2 riguardanti la determinazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione all 1 gennaio Esempio n. 6 Relazione tra il bilancio di previsione, il riaccertamento straordinario dei residui e il fondo pluriennale vincolato Si riportano alcuni passaggi particolarmente significativi dell e- sempio 6 presente nel sito. Nel primo esercizio di adozione del principio della competenza finanziaria potenziata:

17 a. non è possibile iscrivere il fondo pluriennale vincolato in entrata del primo esercizio del bilancio del bilancio di previsione fino a quando non si provvede al riaccertamento straordinario dei residui, effettuato con riferimento alla data del 1 gennaio. b. E, invece, necessario iscrivere il fondo pluriennale vincolato nell entrata degli esercizi del bilancio di previsione successivi al primo, per un importo corrispondente agli stanziamenti di spesa relativi al fondo pluriennale vincolato degli esercizi precedenti. L importo del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa del primo esercizio del bilancio di previsione è pari all importo degli impegni che si prevede di assumere nell esercizio 2015 e imputare agli esercizi successivi, con copertura a valere di entrate che si prevede di accertare nell esercizio Se il bilancio di previsione è approvato prima del riaccertamento straordinario dei residui, nella colonna riguardante i residui del bilancio previsione armonizzato, è indicato l importo dei residui al 31 dicembre 2014 (trattasi di un dato previsionale se il bilancio di previsione è approvato prima del 31 dicembre 2014) come risultano definiti sulla base dei precedenti principi. La procedura del riaccertamento straordinario dei residui prevede la necessità di procedere anche ad una variazione di bilancio di previsione al fine di consentire: a) l assestamento dell importo dei residui attivi e passivi indicati nel bilancio armonizzato all importo risultante dal riaccertamento dei residui; b) l incremento degli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, necessari per consentire le reimputazioni degli accertamenti e degli impegni individuate dalla delibera di riaccertamento dei residui, c) l iscrizione del fondo pluriennale vincolato tra le entrate del primo esercizio del bilancio di previsione; d) l incremento degli stanziamenti di spesa del primo esercizio del bilancio di previsione riguardanti il fondo pluriennale vincolato per tenere conto degli effetti della delibera di riaccertamento dei residui e, conseguentemente, l incremento del fondo pluriennale iscritto in entrata del secondo esercizio del bilancio riguardante il fondo pluriennale vincolato, l incremento delle voci di spesa del fondo pluriennale stanziato in spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato, l incremento del fondo pluriennale iscritto in entrata del terzo esercizio del bilancio riguardante il fondo pluriennale vincolato, e così via. Pertanto, la prima componente della delibera di riaccertamento straordinario dei residui è quella che individua i residui attivi e passivi da cancellare, indicandone gli esercizi in cui sono esigibili, ai fini della reimputazione. La secondo componente della delibera di riaccertamento straordinario dei residui dispone le variazioni degli stanziamenti di bilancio, necessari alle re imputazioni, determina l importo del fondo pluriennale vincolato di entrata dell esercizio 2015 (attraverso la compilazione dell allegato n.5) e incrementa gli stanziamenti di spesa e di entrata del fondo pluriennale vincolato 2015 e successivi. L importo del fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate del 2015 del bilancio di previsione corrisponde alla differenza tra l ammontare complessivo dei residui passivi che sono stati cancellati e reimputati e l ammontare complessivo dei residui attivi che sono stati cancellati e reimputati, mentre tra le spese del primo e- sercizio del bilancio di previsione , si provvede ad integrare gli stanziamenti esistenti del fondo pluriennale vincolato, per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati agli esercizi successivi al In conclusione il riaccertamento straordinario (contestuale alla approvazione del rendiconto 2014) si può articolare nelle seguenti fasi: 1. Cancellazione residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute (liquidate e liquidabili al 1

18 2. Determinazione del FPV in entrata sul Bilancio 2015 (e successivi). 3. Rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio Variazione Bilancio 2015 e del pluriennale autorizzatorio e del bilancio di previsione armonizzato con funzione conoscitiva; 5. Re imputazione delle entrate e spese cancellate al punto 1) a ciascuno degli esercizi in cui l obbligazione diventa esigibile; 6. Accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1/1/2015, come rideterminato dopo il punto 2), al fondo crediti dubbia esigibilità; 7. Definizione entro 45 gg del piano di rientro dell eventuale maggiore disavanzo. ROBERTO MASTROFINI L articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabiliva il blocco per tre anni consecutivi degli incrementi stipendiali dei dipendenti pubblici sia per le progressioni di carriera(ex progressioni verticali), sia per le progressioni orizzontali. Blocco poi rinnovato ancora di un anno dal decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n La legge di stabilità 2015 pone fine a questo meccanismo, almeno in parte, e sblocca la contrattazione decentrata, le risorse del trattamento accessorio e le progressioni economiche orizzontali, nel rispetto dei limiti complessivi in tema di spese del personale e della disponibilità di risorse parte stabile del fondo. Vengono prorogate fino al 31 dicembre 2015, infatti, solamente le disposizione recate dall articolo 9,comma 21, primo e secondo periodo del DL 78/2010, ovvero il blocco del rinnovo della contrattazione collettiva nazionale e l aumento dell indennità di vacanza contrattuale. In questo contesto, gli enti si trovano a dover riattivare le consuete procedure e verificare se e come procedere per effettuare nuove progressioni orizzontali nel LA SOLUZIONE DI LOGOS PA L'obiettivo che la nostra proposta di assistenza si pone è la progettazione, definizione ed erogazione di servizi di assistenza tecnica e formativa per la gestione di un mini concorso interno all ente finalizzato alla progressione professionale del personale già inserito. In tale ambito sono messe a punto procedure, metodologie e strumenti per la riqualificazione e implementazione delle competenze professionali interne all ente. Per maggiori informazioni scrivi a info@logospa.it o contatta il numero

19 La proroga delle gestioni associate dei comuni. Ancora un occasione persa E notizia dell ultima ora dell approvazione, da parte della commissione Commissione parlamentare che sta preparando il testo del Milleproroghe che dovrà essere votato nei prossimi giorni in Aula, circa il rinvio e quindi la proroga della gestione associata delle c.d nove funzioni al 31 dicembre E pensare che il provvedimento aveva trovato le sue radici nel 2010 nel decreto legge 78 con l obiettivo del contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni. Cerchiamo di capire gli effetti e i risvolti. La norma che individua le funzioni fondamentali dei Comuni è l articolo 19 della legge 7 agosto 2012 n. 135di conversione del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 che apporta modifiche all articolo 14 del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n L articolo sopracitato enuclea le Funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Con queste previsioni vengono sancite le funzioni fondamentali che sono: a) organizzazione generale dell amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali (e statistici vedi l bis), nell esercizio delle funzioni di competenza statale(per la quale non esiste obbligo di associazionismo); l bis) i servizi in materia statistica. Il quadro normativo va letto con riferimento alle novità introdotte dall art. 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 (legge Delrio), contenente Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni e novità introdotte dall art. 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56. L art. 1 della legge Delrio ha profondamente innovato la materia associativa nell ottica della maggiore semplificazione dei percorsi di gestione intercomunale di servizi e funzioni, secondo alcuni razionalizzando la materia, secondo altri rendendola più complicata. Cerchiamo di vedere i principali contenuti nell ottica del nostro articolo. Innanzitutto incide sulle Unioni di comuni che sono definite tali se costituiti da due o più Comuni per l esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza, abrogando il modello di Unione Speciale previsto dall art.

20 16 della legge 148/2011 per i piccoli Comuni fino a abitanti. Per tutti i Comuni fino a abitanti resta la facoltà di avvalersi della convenzione e/o dell Unione di Comuni per l esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali secondo le modalità indicate dal TUEL 267/2000 per il quale viene novellato l articolo 32 esaltando il valore dello statuto per i riferimenti al Consiglio dell Unione, la rappresentanza delle minoranze, la figura del Presidente dell Unione e del segretario comunale. Si ribadisce il limite demografico minimo di abitanti per le Unioni di Comuni e le Convenzioni, stabilito in abitanti se trattasi di Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane. La legge, poi, interviene in ordine al trattamento economico dei titolari delle cariche negli organi delle Unioni di, in materia di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità, sul ruolo del responsabile anticorruzione e di responsabile per la trasparenza, e del revisore unico. Riconosce, infine, un ruolo peculiare al Presidente dell Unione a cui possono essere attribuite le funzioni di polizia municipale e quelle di protezione civile Ebbene è vero ci si trova di fronte ad un quadro ordinamentale complesso, ad una articolazione territoriale variegata, ma di fronte a numerosi comuni italiani che a malapena raggiungono i 3000 o peggio i 1000 abitanti, allo spopolamento di questi luoghi costante e inarrestabile, all esigenza di offrire servizi adeguati ed efficienti, alla necessità di offrire una i- dentità al territorio, un ulteriore rinvio ci appare dannoso. E poi che dire circa il ruolo delle Regioni che non hanno ancora definito le proprie leggi regionali. Cosa occorre fare! Sfruttiamo i numerosi studi, indagini, analisi compiute sui nostro comuni per accompagnare fin d ora, abbiamo circa 10 mesi, gli enti al cambiamento. Partiamo dalla conoscenza dei diversi livelli di governo territoriale, comprendiamo quanti comuni si avvalgono delle Unioni e quanti delle convenzioni, per approntare un quadro di semplificazione istituzionale. Da qui prepariamoci con l adozione di strumenti normativi (statuto) e regolamentari aggiornati, definiamo i percorsi operativi per conseguire obiettivi di contenimento delle spese e razionalizzazione ed ottimizzazione delle funzioni. Prezioso sarà il confronto con altre realtà che sono già partite Una fase centrale sarà quella del rilevamento dei dati e le prime e l a b o r a z i o n i e c o n o m i c o - finanziarie avendo poi riguardo alle informazioni relative al personale, alle piante organiche e alle contrattazioni integrative. Costruire in questi dieci mesi scarsi un percorso che risulterà determinante circa la definizione delle migliori formule aggregative e interistituzionali e che potrà consentire, dato il lasso di tempo, di far maturare anche presso le comunità locali, spesso dimenticate, un processo di cambiamento proteso alla condivisione di strumenti e decisioni insieme ad altre comunità nell ottica di contenere le spese, migliorare i servizi e soprattutto rispondere al dettato normativo. Solo così saremo pronti realmente a nuove sfide evitando ancora di far apparire il nostro paese come quello delle deroghe e delle proroghe. Speriamo che questi mesi servano per essere pronti alla sfida che sappiamo essere, prima che economica o istituzionale, culturale. MASSIMO FIERAMONTI

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