ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

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1 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO a) Criteri generali di orario e organizzazione del lavoro In occasione del rinnovo del presente C.I., avvenuto in un momento di profonda crisi economica con rilevanti impatti anche occupazionali sia a livello nazionale che regionale, le parti hanno realizzato un approfondito confronto sia sulle problematiche e difficoltà sempre più connesse alla gestione del mercato del lavoro in momenti di difficoltà economica che sulla profonda situazione di incertezza che affligge, in ragione dell attuale condizione economica e sociale, soprattutto i lavoratori con redditi da lavoro più bassi. Si è pertanto convenuto anche sulla necessità di sviluppare politiche occupazionali ancor più sensibili verso le categorie di lavoratori socialmente più deboli. All esito della discussione svolta le parti hanno inteso, con le previsioni del presente capitolo, individuare e concordare gli elementi del percorso che -nell ambito di un processo partecipativo di reciproca responsabilizzazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi individuati-, consenta di perseguire e raggiungere i migliori risultati gestionali e livelli di servizio offerti associati ai possibili miglioramenti delle complessive condizioni di lavoro. Suddetti obiettivi condivisi dalle parti stipulanti possono essere così schematizzati: - decentramento del confronto - centralità del tempo pieno nella costruzione degli organici al fine di incrementare il numero dei tempi pieni rispetto a quelli parziali - pianificazione dell organizzazione del lavoro in risposta alle esigenze specifiche della singola unità produttiva - ripartizione equa dei carichi di lavoro fra tutti i lavoratori dell unità produttiva, al fine di migliorare complessivamente la qualità dell attività lavorativa e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti Le parti convengono che suddetto percorso dovrà inoltre consentire, dalla sottoscrizione del presente C.I. e per la sua vigenza, il miglioramento della qualità dell occupazione mediante la trasformazione a tempo pieno di 250 lavoratori oggi impiegati con orario a tempo parziale. Tali trasformazioni saranno convenute in funzione sia delle soluzioni organizzative di flessibilità dell orario di lavoro concretamente convenute nei singoli Canali che delle loro condizioni economiche di redditività, all esito di confronti fra le parti -cui espressamente si rinvia- per il raggiungimento di intese da realizzare a livello di singola unità produttiva, anche modificative dei criteri di seguito disciplinati. Gli assetti organizzativi, nel conseguire un rapporto diverso fra lavoratori full-time e part-time nonché fra le varie tipologie di part-time, si avvalgono di strumenti Pagina 1 di 10

2 e modalità di equa ripartizione fra tutti i lavoratori dei carichi, dei ritmi di lavoro, della flessibilità necessaria all organizzazione per garantire efficienza e competitività, un adeguato presidio dell Unità produttiva anche in presenza di situazioni non prevedibili, il complessivo miglioramento del servizio a Soci e consumatori. Durante la vigenza del presente C.I. le parti concordano inoltre di dare corso a modelli sperimentali di organizzazione del lavoro incentrati sulla partecipazione diretta dei lavoratori al fine di migliorare la condivisione delle necessità produttive anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi della Cooperativa nonché la conciliazione fra i tempi di vita e di lavoro. Le parti convengono inoltre che il percorso così individuato, considerato in particolare lo scenario economico e produttivo in cui temporalmente si colloca, abbia carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica periodica (minimo annuale) e complessiva dei risultati prodotti e i relativi effetti. b) Confronto su organici e organizzazione del lavoro In ragione delle finalità ivi condivise, la distribuzione dell orario di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale avverrà in risposta alle esigenze tecniche, organizzative, produttive delle diverse unità produttive considerate, in armonia con quanto previsto dal CCNL e dal presente C.I. A livello decentrato, secondo i criteri e le modalità di seguito condivisi, saranno pertanto attivati confronti con le RSU finalizzati al raggiungimento di intese su modelli organizzativi idonei a tradurre in concreto gli obiettivi qui convenuti, in relazione ai risultati economici e all andamento delle varie attività, al fine di migliorare la redditività del negozio incrementando nel contempo la partecipazione dei lavoratori agli obiettivi della Cooperativa. Nell ambito del modello partecipativo previsto dal presente C.I. si conviene che l organico e il modello organizzativo di ciascuna Unità Produttiva - articolato indicando i livelli di organico per reparto o unità produttiva in ragione della tipologia del negozio/canale di riferimento- saranno oggetto di confronto e verifica tra il Direttore e la R.S.U. Sarà inoltre oggetto di confronto fra le parti le soluzioni organizzative utili a garantire, in ragione delle peculiarità del singolo negozio, un adeguato presidio dell Unità produttiva anche in presenza di situazioni non prevedibili. Le parti si impegnano ad aprire il confronto previsto a livello di singola unità produttiva entro 5 giorni dalla data della richiesta di una delle parti e a chiudere lo stesso entro 10 giorni o con i tempi che le parti riterranno necessari per perfezionare le intese. Trascorso tale termine senza esiti positivi, le parti saranno libere di intraprendere le azioni loro proprie. Pagina 2 di 10

3 La definizione dell organico di Unità produttiva sarà basata sul metodo dell organico complessivo (numero totale dipendenti, divisi fra full-time e part-time), individuato in ragione dei seguenti parametri: tipologia strutturale, livelli di servizio, preventivi di budget, esigenze di incremento di produttività, carichi e ritmi di lavoro. Esso dovrà inoltre consentire la corretta applicazione degli istituti contrattuali, il rispetto delle leggi, nonché di sopperire a momentanee carenze di organico dovute al normale tasso di assenze per ferie, malattie, infortuni, aspettative. Il dato complessivo sarà di norma articolato, a livello di singola unità produttiva, indicando i livelli di organico per reparto o unità organizzativa, nonché i livelli di riferimento di organico netto (ore lavoro), totale o di reparto. I livelli di riferimento di organico netto, totale e di reparto, dovranno essere tali da garantire: lo svolgimento della normale attività la gestione efficace ed efficiente dell unità produttiva e dei singoli reparti il rispetto dei criteri di distribuzione dell orario In generale gli organici netti, come definiti, potranno essere temporaneamente modificati nel caso di variazioni significative dei flussi delle vendite, nel confronto preventivo con la RSU del Unità produttiva. L organico dell unità produttiva così definito sarà oggetto di confronto e di verifiche periodiche fra le parti in relazione all andamento delle attività, dei processi di ristrutturazione e dello sviluppo del contesto commerciale di riferimento. La distribuzione dell orario contrattuale sarà realizzata presso ciascuna Unità Produttiva nell ambito dei principi definiti dal CCNL e dal presente accordo come qui condivisi fra le parti. La normale distribuzione dell orario prevederà di norma un minimo di 192 riposi medi annui. Allo scopo di favorire la pianificazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a livello di singola unità produttiva potranno essere adottate anche soluzioni favorevoli diverse, purché in linea con gli obiettivi che precedono. La costruzione dei modelli di organizzazione del lavoro avverrà in linea con i seguenti criteri di distribuzione dell orario, in ragione del Canale di appartenenza: nastro orario giornaliero massimo Canale Supermercati e Grandi superfici: 12 ore per gli orari con entrata dopo le ore 8.00 e 11 ore per gli orari con entrata prima delle ore 8.00 nastro orario giornaliero massimo Canale Minimercati : 12 ore limite minimo del normale orario giornaliero Canale Supermercati e Grandi superfici: nel caso di turno unico 4 ore, nel caso di turno spezzato 6 ore e mezza con 2 ore e mezza di rientro minimo Pagina 3 di 10

4 limite minimo del normale orario giornaliero Canale Minimercati: nel caso di turno unico 3 ore minime, nel caso di turno spezzato 6 ore e mezza con 2 ore e mezza di rientro minimo limite massimo del normale orario giornaliero: nel caso di turno unico: 7 ore, nel caso di turno spezzato: 8 ore limite massimo di uscita per i turni unici mattutini: ore limite minimo di entrata per i turni unici pomeridiani: ore Per gli orari giornalieri che prevedono l ingresso a lavoro entro le ore 6.00, o l orario di uscita oltre le ore 22.00, sarà di norma previsto il turno unico. c) Lavoro domenicale e festivo Unicoop Firenze ritiene di dover ribadire, anche per il tramite del presente C.I., la posizione già da tempo assunta dai propri organismi dirigenti in merito alle aperture domenicali e festive. Si ritiene infatti che, nel confronto fra le diverse istanze degli attori coinvolti -Amministrazione Regionale, Comuni, Associazioni di rappresentanza di Imprese, Sindacati e dei Consumatorisia possibile individuare e concertare un numero di aperture domenicali e festive in grado di offrire un servizio adeguato ai Soci e consumatori, salvaguardando nel contempo la peculiarità delle esigenze locali nonché degli usi e delle abitudini dei luoghi interessati e la qualità di vita e di lavoro dei dipendenti. Al contrario, una liberalizzazione senza limiti e dunque criteri, corre il rischio di impattare negativamente proprio su coloro che dovrebbero esserne avvantaggiati, costringendoli tutti a sostenere in prospettiva costi più alti a compensazione del maggior servizio offerto. Ciò posto, e ferma restando l impossibilità reale della Cooperativa di concedere vantaggi competitivi di alcun genere alla concorrenza, al fine di tutelare le quote di mercato e - conseguentemente- i livelli occupazionali raggiunti a maggior ragione in un momento di generale crisi economica com è quello in atto, Unicoop Firenze in linea con i suoi principi, obiettivi e valori si è detta disponibile a favorire, ove possibile, l utile svolgimento e conclusione delle attività di concertazione locale, impegnandosi al rispetto delle decisioni eventualmente così assunte. In caso di mancanza di delibere locali, la Cooperativa aprirà i suoi Punti Vendita secondo criteri di ragionevolezza e buon senso, cercando di rispondere anche sinergicamente alle esigenze di servizio dei Soci e consumatori e massimizzando nel contempo i risultati economici così prodotti, al fine di tutelare la redditività delle sue unità produttive. Pagina 4 di 10

5 In linea con quanto sopra definito e condiviso dalle parti e nonostante le recenti normative in atto, Unicoop Firenze conferma l esclusione dal calendario di apertura le seguenti festività: 1 Gennaio, Pasqua, Lunedì dell Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 25 e 26 Dicembre. Le parti condividono, in ragione dei presupposti indicati, la necessità di garantire le necessarie presenze in occasione delle aperture domenicali e festive al fine di favorire adeguati livelli di servizio per i Soci e consumatori così tutelando le attuali quote di mercato e concordano sull adozione del modello organizzativo qui descritto al fine di garantire condizioni e ritmi di lavoro corretti facilitando la conciliazione dei turni di lavoro domenicale con la vita privata dei lavoratori. La Direzione dell Unità produttiva presenterà il calendario annuo delle aperture domenicali e festive alla R.S.U. con il più ampio preavviso e la più lunga durata che siano consentiti in ragione della forte variabilità della materia considerata anche rispetto ai singoli territori o comuni considerati. Tale calendario sarà tempestivamente integrato, con le stesse modalità di informazione, nel caso della necessità di variazioni successivamente sopravvenute. Allo scopo di favorire l'adesione volontaria al lavoro domenicale e festivo la Direzione dell unità produttiva definirà, sulla base delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio necessarie a garantire l apertura e previo confronto con la R.S.U., una pianificazione di norma trimestrale dell organizzazione del lavoro con l indicazione delle necessità di presenza nei vari reparti dell unità produttiva, tenendo conto di una quota aggiuntiva di lavoratori, rispetto alle effettive esigenze, per la gestione di eventuali assenze impreviste. Suddetta pianificazione potrà subire variazione in caso di integrazione di modifiche successivamente sopravvenute. I lavoratori parteciperanno a tale modello organizzativo registrando su base volontaria la loro presenza nella pianificazione per coprire le postazioni di lavoro ivi individuate, in questo modo garantendo le presenze necessarie al corretto svolgimento delle attività dell Unità produttiva. Allo scopo di facilitare il funzionamento del modello suddetto si farà ricorso ai seguenti strumenti: 1) pianificazione presso l unità produttiva per singolo reparto in modo puntuale e il più possibile anticipato in base al calendario delle aperture 2) gestione del lavoro domenicale part-time nei termini di quanto previsto in seguito 3) adesione volontaria di lavoratori provenienti da altri reparti dell unità produttiva interessata, qualora i reparti cedenti risultino già coperti 4) adesione volontaria di lavoratori provenienti da altre unità produttive limitrofe per le quali non siano previste aperture domenicali Pagina 5 di 10

6 Nell ipotesi in cui non si riesca comunque a coprire tutte le postazioni di lavoro previste nell ambito della pianificazione trimestrale, anche al fine di evitare il ricorso strutturale a forme di lavoro precario per garantire i necessari livelli di servizio, si conviene che la parte rimanente del personale necessario sarà individuata nella pianificazione settimanale dell orario di lavoro come da CCNL e normativa vigente. Resta fermo che, in attuazione di criteri di equità e di salvaguardia dei carichi di lavoro condivisi con la RSU, i lavoratori potranno essere chiamati per un massimo di un turno di lavoro domenicale ogni quattro settimane, escluso il periodo natalizio. Nella partecipazione ai turni di lavoro domenicali sarà posta particolare attenzione ai lavoratori interessati dalla legge 104, ai genitori di bambini sotto i 3 anni ed a situazioni di evidente gravità personale. Saranno inoltre agevolate, quando richieste, le sostituzioni fra i lavoratori. L organizzazione del lavoro settimanale conseguente alle necessità derivanti dalla prestazione domenicale potrà subire variazioni e si rinvia al confronto con la RSU presso l unità produttiva la definizione dei criteri organizzativi di gestione della prestazione domenicale, anche al fine di consentire benefici individuali di natura organizzativa derivanti dalla pianificazione delle presenze e dei riposi compatibili con le esigenze organizzative complessive dell unità produttiva oggetto di confronto. In generale, la definizione degli orari di lavoro potrà seguire, tra gli altri, i seguenti criteri organizzativi: a) il lavoratore potrà richiedere di recuperare nella stessa settimana le ore effettuate la domenica, con pagamento della sola maggiorazione prevista per il lavoro festivo b) il lavoratore potrà richiedere di recuperare le ore effettuate la domenica, con il pagamento della sola maggiorazione, nelle settimane successive anche in forma cumulata compatibilmente con le concrete esigenze organizzative dell'unità produttiva. c) il lavoratore potrà richiedere il pagamento delle ore straordinarie effettuate. Sarà comunque possibile per i lavoratori scegliere di non recuperare la prestazione domenicale nella settimana successiva, ottenendone, in questo caso, il pagamento integrale. Le preferenze espresse in questo senso da parte dei lavoratori, dovranno essere esplicitate nella fase della pianificazione trimestrale. Resta inteso che la prestazione lavorativa resa in regime di straordinario è da considerarsi volontaria. Si concorda infine che le prestazioni lavorative comunque rese a titolo di lavoro domenicale e festivo comprese fra l ultima domenica di novembre e il 7 gennaio saranno compensate con una maggiorazione, comprensiva di quella prevista dal CCNL, pari al 100%. Tali prestazioni, negli altri periodi dell anno, saranno compensate con la maggiorazione complessiva del 50% ivi Pagina 6 di 10

7 compresa la maggiorazione del CCNL. L apertura al pubblico per la festività del Patrono sarà invece retribuita con la sola maggiorazione prevista dal CCNL. Le maggiorazioni come sopra indicate sono erogate in ragione degli incrementi di produttività e degli efficientamenti organizzativi connessi con l apertura delle unità produttive in giornate domenicali e festive. Eventuali determinazioni economiche diverse da quelle attuali definite dal CCNL comporteranno il riassorbimento fino a concorrenza dei miglioramenti previsti dal presente accordo. Le parti si impegnano, entro il mese di novembre 2012, a verificare i risultati delle aperture domenicali e festive fino a quel momento effettuate, al fine di valutare il contenuto del presente accordo. d) Riposo giornaliero e settimanale In ragione dei principi espressi dal presente accordo e dei criteri ivi stabiliti in tema di organizzazione del lavoro, le parti si danno atto che la distribuzione dell orario non comporta nel suo complesso condizioni pregiudizievoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, favorendo il recupero delle energie psico-fisiche già nell arco della settimana in ragione sia della quantità di ore lavorate, sia della pianificazione delle presenze e dei riposi riconosciuti al lavoratore. In attuazione di quanto previsto dall art. 115 CCNL le parti concordano, per esigenze organizzative, la possibilità di frazionare le 11 ore di riposo giornaliero e dispongono che l organizzazione del lavoro, potrà anche stabilmente prevedere, nel confronto con la RSU, per rispondere ad esigenze specifiche come il cambio turno, anche 9 ore minime consecutive di riposo tra la fine di una prestazione giornaliera e l'inizio di quella successiva, ugualmente nelle ipotesi di cumulo con il riposo settimanale. A fronte di ulteriori esigenze specifiche, a livello di singola unità produttiva potranno essere raggiunti fra le parti ulteriori accordi che dispongano ulteriori frazionabilità. e) Pause I lavoratori hanno diritto, per il ristoro sul posto di lavoro, ad una sosta non retribuita di 15 minuti giornalieri. I lavoratori che effettuano un orario di lavoro giornaliero pari o inferiore a sei ore e che decidessero di non effettuare detta sosta dovranno comunicarlo alla Direzione dell Unità Produttiva. Tale decisione dovrà avere la durata minima di un anno. I lavoratori che effettuano detta sosta recuperano i quindici minuti su base giornaliera a inizio o fine turno di lavoro. A livello di Unità produttiva potranno essere concordate modalità diverse di recupero della pausa su base settimanale. Pagina 7 di 10

8 Nel caso di turni di lavoro superiori alle sei ore continuative la pausa dovrà comunque essere effettuata, al fine di ottemperare alle prescrizioni normative vigenti in materia. f) INVENTARI Anche in ragione dei benefici economici che il presente accordo prevede, a beneficio dei lavoratori che abbiano concretamente operato per il contenimento delle rotture/avarie e delle differenze inventariali, le parti convengono sulla necessità di effettuare inventari periodici per un corretto monitoraggio delle merci nell interesse comune di tutela del patrimonio aziendale ed in ottemperanza alle disposizioni fiscali vigenti. Essi si svolgeranno con modalità tali da non pregiudicare la qualità del servizio complessivamente offerto a Soci e clienti. Al fine di favorire la pianificazione delle presenze necessarie, la Cooperativa s impegna a fornire alla RSU, a livello di singola unità produttiva, una pianificazione degli inventari nonché, in forma preventiva, l informazione relativa alla necessità di svolgere eventuali inventari di controllo non programmati. 4. FERIE Le ferie sono godute per periodi di norma pari a una settimana anche frazionabili, in accordo con le esigenze organizzative dell unità produttiva e preventiva autorizzazione del diretto Responsabile. Al fine di agevolare il godimento da parte dei lavoratori delle ferie la Cooperativa ricorre alle attività di pianificazione per facilitarne la fruizione. Ciò avviene entro l anno ed eventuali residui dovranno essere fruiti entro il 30 giugno dell anno successivo. Oltre tale data non saranno di norma consentiti cumuli di ferie arretrate. Il Responsabile dell unità produttiva, ascoltate le istanze dei lavoratori, in attuazione dei criteri generali predispone entro il 15 marzo di ciascun anno un piano ferie estive, tenuto conto delle esigenze organizzative, degli usi e consuetudini locali ed applicando un equo criterio di rotazione fra i lavoratori. Suddetto piano sarà presentato entro il 31 marzo di ciascun anno alla R.S.U. interessata, al fine di approntare gli interventi necessari a mantenere, anche durante il periodo estivo, il normale standard di servizio definito dalla Direzione dell Unità produttiva. Durante il periodo estivo i lavoratori hanno diritto di fruire di quindici giorni di calendario o due settimane consecutive di ferie. Compatibilmente con l'organizzazione del lavoro delle singole unità produttive si potranno inoltre predisporre scaglioni utili per il godimento di tre settimane di ferie (o 21 giorni) anche consecutivi. Pagina 8 di 10

9 Per periodo estivo s intende quello compreso fra la metà del mese di giugno e la metà del mese di settembre, per un totale complessivo di dodici settimane. E fatta salva la possibilità, in ragione del calendario, di anticipare o posticipare di una settimana rispettivamente l inizio o la fine del suddetto periodo, mantenendo fermo a dodici il numero delle settimane in esso comprese, previo confronto con la RSU interessata. I restanti giorni maturati saranno goduti dai lavoratori negli altri mesi; allo scopo il Responsabile di Unità produttiva predispone, con le modalità sopra individuate, ulteriori programmazioni scritte, in attuazione dei criteri definiti. La Cooperativa s impegna a rispettare la programmazione preventivamente comunicata, fatte salve le modifiche necessarie per far fronte a situazioni impreviste o imprevedibili tali da incidere negativamente sul livello di servizio e, comunque, informandone tempestivamente il lavoratore interessato e la RSU. Di norma, in ragione delle particolari esigenze organizzative, non saranno accordati periodi di ferie in occasione delle festività natalizie e pasquali. La cooperativa predisporrà apposita modulistica per la gestione delle richieste delle ferie. 5. PERMESSI INDIVIDUALI E ORE IN CONTO RECUPERO Compatibilmente con le esigenze organizzative dell unità produttiva di appartenenza, il lavoratore potrà richiedere di imputare in conto recupero le ore di supplementare e straordinario comunque prestate, che dovranno però essere fruite prioritariamente rispetto ai permessi individuali. Le ore in conto recupero dovranno essere fruite entro l anno solare di maturazione, venendo altrimenti liquidate con la mensilità immediatamente successiva. Nel caso di ore di permesso individuale o in conto recupero, il lavoratore ne farà richiesta al suo Responsabile diretto con congruo anticipo e comunque con almeno 24 ore di preavviso, sincerandosi che questa sia stata autorizzata. La cooperativa predisporrà apposita modulistica per la gestione delle richieste dei permessi. 6. PERMESSI PER GRAVI MOTIVI Ai sensi dell art. 4, c.1, Legge n. 53/2000, in caso di decesso o di documentata grave infermità di familiari legati da un vincolo di parentela fino al 2 grado, sia in linea retta che collaterale, e di affinità di 1 grado, nonché del coniuge o del conv ivente purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito pari a tre giorni lavorativi all anno. In caso di ulteriori decessi nell arco dell anno, il lavoratore avrà diritto ad Pagina 9 di 10

10 ulteriori due giorni di congedo retribuito. Resta fermo quanto previsto, in relazione ai casi di documentata grave infermità, dal secondo periodo dell art. 4, c. 1 Legge n. 53/2000. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al punto che precede dovranno inoltrare alla Direzione Risorse Umane apposita richiesta scritta corredata da certificazione anagrafica e da certificazione medica rilasciata ai sensi della predetta legge ed attestante i requisiti di cui all art. 4, c. 1 Legge n. 53/2000 e del D.M. n. 278/2000. Pagina 10 di 10

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