IL PRONTUARIO DELLA COOPERATIVA

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1 IL PRONTUARIO DELLA COOPERATIVA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE, DELL EDUCAZIONE E DELLO SPIRITO COOPERATIVI (L. R. 15 / 1998) Iniziativa sviluppata con il sostegno di AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL Abteilung 34 - Innovation, Forschung, Entwicklung und Genossenschaft Amt Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE Ripartizione 34 - Innovazione, Ricerca, Sviluppo e Cooperative Ufficio Ufficio sviluppo della cooperazione

2 ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE ALTO ADIGE SÜDTIROL VIA SIEMENS STR BOLZANO / BOZEN TEL FAX info@agci.bz.it Sede Legale Via Siemens, Bolzano TEL FAX info@agci.bz.it P.IVA CF

3 PRESENTAZIONE A.G.C.I. Alto Adige Südtirol, in qualità di ente giuridicamente riconosciuto con delibera della Giunta Provinciale n. 2998, del 28 agosto 2006, ai sensi della Legge Regionale 09 luglio 2008, n. 5 vuole con la presente iniziativa fornire tutte quelle indicazioni necessarie a far conoscere maggiormente la realtà cooperativa fortemente radicata sul territorio e che contribuisce validamente allo sviluppo socio - economico, creando non solo opportunità di lavoro ma fornendo fra l altro alla comunità servizi socio - sanitari ed educativi. A.G.C.I. Alto Adige Südtirol svolge la propria attività di vigilanza nei confronti delle proprie associate, di rappresentanza, tutela e promozione del movimento cooperativo, nonché di assistenza tecnica e amministrativa. A.G.CI. ha predisposto il presente documento come uno strumento utile al fine di conoscere il funzionamento amministrativo, gestionale, legale e fiscale delle società cooperative. Creare una nuova cooperativa dopo avere deciso modalità, scopo e contenuti della stessa diviene una scelta e una prospettiva affascinante, condivisa fra le persone, i soci che avviano l impresa. Vogliamo che sia sempre un impresa gratificante, creativa, che procura lavoro, che assegna protagonismo e dignità ideativa e operativa per tutti i soci. Siamo convinti che questo sussidio possa costituire un buon vademecum gestionale per gli attuali e per i futuri cooperatori. Il Presidente Uff. Dott. Giulio Clamer

4 INDICE PARTE PRIMA...8 L IMPORTANZA DELLE COOPERATIVE NELLA SOCIETA MODERNA - LA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO MUTUALISTICO 1. LE COOPERATIVE DELL ALTO ADIGE - IL REGISTRO PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE I PRINCIPI COOPERATIVI COS E UNA COOPERATIVA 3.1 LO SCOPO MUTUALISTICO I VARI TIPI DI MUTUALITÀ PREVALENTE 3.2 PERCHÈ COSTITUIRE UNA COOPERATIVA 4. COME SI COSTITUISCE UNA COOPERATIVA 4.1 ATTO COSTITUTIVO STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTI Gli altri adempimenti I SOCI Requisiti dei soci e tipologia dei soci Requisiti, ammissione e recessi del socio Quale è la responsabilità del socio IL CAPITALE SOCIALE, LE RISERVE E I FONDI MUTUALISTICI I fondi mutualistici I SISTEMI DI GOVERNANCE DELL IMPRESA COOPERATIVA (SRL E/O SPA) Società cooperativa in forma S.P.A Società cooperativa in forma S.R.L IL CONTROLLO SULL AMMINISTRAZIONE VIGILANZA E CONTROLLI AMMINISTRATIVI (NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE) 5.1 LE REVISIONI DELLE COOPERATIVE I provvedimenti previsti sono

5 PARTE SECONDA...24 LA FISCALITA DELLE COOPERATIVE SINO AL PERIODO D IMPOSTA IN CORSO AL 17 SETTEMBRE 2011 E L ANALISI COMPARATIVA CON LE SOCIETA LUCRATIVE 6. L IMPOSIZIONE FISCALE DIRETTA: L IRES (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA ) I RICHIAMI CIVILISTICI E ALLA LEGGE 31 GENNAIO 1992, N LA DETERMINAZIONE DELLA PREVALENZA DAL CONTO ECONOMICO I REGIMI DI TASSAZIONE SINO AL PERIODO D IMPOSTA IN CORSO AL 17 SETTEMBRE 2011: I RIFERIMENTI FISCALI E LE LEGGI SPECIALI COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE COOPERATIVE A MUTUALITÀ NON PREVALENTE IL RAFFRONTO DELL IMPOSIZIONE IRES TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI SOCIETÀ COOPERATIVE I RISTORNI MUTUALISTICI I RIFERIMENTI CIVILISTICI E DELLE LEGGI SPECIALI LA CONTABILIZZAZIONE DEI RISTORNI GLI ASPETTI FISCALI LA RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE E DELLE AZIONI IL FINANZIAMENTO FRUTTIFERO SOCI...45 LA FISCALITA DELLE COOPERATIVE A DECORRERE DAL PERIODO D IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 17 SETTEMBRE LA REVISIONE DELLE PERCENTUALI DI TASSAZIONE AI FINI IRES DELL UTILE (ex art. 2 C. 36-Bis, del d.l. 138/2011 Per le cooperative a mutualità prevalente) LA TASSAZIONE GENERALIZZATA AI FINI IRES DELL UTILE DESTINATO A RISERVA MINIMA OBBLIGATORIA (ex art. 2 - C. 36-Ter, del d.l. 138/2011 Sia per le cooperative a mutualità prevalente che per le cooperative a mutualità non prevalente) LE COOPERATIVE SOCIALI DI PRODUZIONE E LAVORO LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO IL RAFFRONTO DELL IMPOSIZIONE FISCALE AI FINI IRES TRA VECCHIO E NUOVO REGIME EX D.L. 138/

6 PARTE PRIMA L IMPORTANZA DELLE COOPERATIVE NELLA SOCIETA MODERNA - LA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO MUTUALISTICO E ormai un dato di fatto che il mondo moderno non è in grado di risolvere le sue contraddizioni. In una società che vede il prepotente affermarsi della cosiddetta economia civile, e che intravede la necessità di nuove forme organizzative per risolvere almeno una parte dei propri problemi economici (disinteresse del mercato nei confronti delle attività non redditizie da un lato, impossibilità di assoluto controllo di tutte le attività da parte del Welfare State dall altro), giocano un ruolo da protagoniste le cooperative. Il movimento cooperativo contribuisce in modo significativo ad affrontare e dare una risposta di soluzione ai diversi problemi della nostra collettività, quali: - lo sviluppo dell occupazione; - la riforma dello stato civile; - il consolidamento del senso di cittadinanza e di collaborazione sinergica tra i diversi soggetti. Spesso il fenomeno cooperativo viene distrattamente ed esclusivamente associato al volontariato, in realtà è un movimento potente capace di produrre ricchezza e lavoro. E fondamentale poi considerare che in molti settori le cooperative offrono ai normali cittadini, la possibilità di partecipare attivamente alla vita economica, assumendo una veste imprenditoriale. Il modello cooperativo, sviluppatosi in risposta alle esigenze proprie di alcuni settori tradizionali (agricolo, bancario e consumo) è oggi sempre più diffuso in molteplici settori di attività. In base alla attività concretamente svolta per la realizzazione del proprio scopo mutualistico, possiamo individuare 3 categorie principali: A COOPERATIVE DI UTENZA La mutualità si realizza attraverso la messa a disposizione dei soci di beni e/o servizi prodotti o commercializzati dalla cooperativa. I soci delle cooperative di utenza sono quindi gli utenti e/o i consumatori che beneficiano direttamente dei beni e/o dei servizi da questi realizzati e offerti. Esempi di questo tipo di cooperative sono le cooperative di consumo e le cooperative edilizie di abitazione. B COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO La mutualità consiste nel procurare occasioni di lavoro ai propri soci a condizioni vantaggiose rispetto al mercato. Le cooperative di produzione e lavoro sono presenti in tutti i settori di attività. Rientrano in questa categoria, anche le cooperative sociali, delle quali si tratterà nei paragrafi successivi. C COOPERATIVE DI SUPPORTO Nelle cooperative di supporto, i soci, imprese e/o singoli imprenditori beneficiano dei vantaggi che l impresa cooperativa consente di realizzare ottimizzando la produzione 8

7 di beni e/o l erogazione di alcuni servizi comuni. Tra queste annoveriamo le cooperative agricole e di trasporto. Una categoria particolare è costituita dai consorzi cooperativi, imprese cooperative di secondo livello, che si ispirano al principio della cooperazione tra cooperative. 1. LE COOPERATIVE DELL ALTO ADIGE - IL REGISTRO PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE L elenco completo delle cooperative esistenti in Provincia di Bolzano è rappresentato dal Registro Provinciale delle cooperative, istituito ai sensi dell art. 12 del Capo I Titolo III della Legge Regionale 09 luglio 2008, n. 5. Il registro si compone di due sezioni. Nella prima sezione sono iscritte le società cooperative a mutualità prevalente (art. 2512), anche di diritto. Nella seconda sezione sono iscritte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. La struttura del registro è la seguente: A B C D E F G H I J K L M N Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento Cooperative di lavoro agricolo; Consorzi agrari; Cooperative di Consumo; Cooperative di dettaglianti; Cooperative di trasporto; Cooperative di Produzione e Lavoro; Cooperative edilizie di abitazione; Cooperative della pesca; Consorzi e cooperative di garanzia e fidi; Consorzi cooperativi; Altre cooperative; Casse Rurali (Raiffeisen); Cooperative sociali: A di tipo A (COOPERATIVE DI GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI CULTURALI ED EDUCATIVE) B di tipo B (COOPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA FINALIZZATE ALL INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE) C di tipo C (CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI) L iscrizione al Registro Provinciale delle Cooperative, costituisce condizione imprescindibile per la costituzione stessa della società. 2. I PRINCIPI COOPERATIVI La società cooperativa, è caratterizzata da seguenti principi fondanti: Porta aperta Tutti coloro che sono interessati ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa, possono aderirvi senza discriminazioni sessuali, sociali, razziali, politiche e religiose. 9

8 Una testa un voto Ogni socio ha un voto indipendentemente dal capitale sottoscritto e tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri. Mutualità Le cooperative perseguono lo scopo di assicurare ai propri soci occasioni di lavoro e consumo o servizi condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato. La società è autogestita dai soci che reinvestono gli utili nell attività stessa al fine di potenziarne lo sviluppo. Autonomia ed indipendenza La cooperativa è un organizzazione autonoma, autosufficiente e controllata dai suoi soci. Educazione, formazione ed informazione Oltre all educazione e alla formazione dei soci, degli amministratori e dei dipendenti, la cooperativa si preoccupa di promuovere all esterno i valori propri della cooperazione. Cooperazione tra cooperative Attraverso il raccordo a livello locale regionale, nazionale ed internazionale le cooperative rafforzano il movimento cooperativo. Interesse verso la comunità La cooperativa persegue il fine di promuovere lo sviluppo sostenibile della propria comunità mediante specifiche politiche stabilite dall assemblea dei soci. 3. COS E UNA COOPERATIVA L Alleanza Cooperativa Internazionale, definisce la società cooperativa come un associazione volontaria di persone che si uniscono per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali nonché le proprie aspirazioni attraverso la creazione di un impresa a proprietà comune controllata democraticamente. L articolo 45 della Costituzione italiana riconosce l importanza della funzione sociale della cooperazione, considerandola uno strumento per l emancipazione delle classi meno abbienti e per la gestione sociale e collettiva di attività economiche. Le cooperative differiscono da tutti gli altri tipi di società per la loro particolare natura e quindi per il loro scopo che è mutualistico e non lucrativo. Rappresentano un modello imprenditoriale alternativo a quelli tradizionali in grado di unire l aspetto economico con la partecipazione, l assenza dello scopo di lucro, l efficienza. Rispetto alle società di capitali che hanno lo scopo di realizzare un profitto per remunerare il capitale investito dei soci le imprese cooperative perseguono lo scopo mutualistico, cioè il soddisfacimento di un bisogno dei soci (il lavoro, la casa, il credito, servizi, beni di consumo) a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato. I soci della cooperativa sono comunque imprenditori della società stessa in quanto assumono in proprio il rischio di impresa e beneficiano dei risultati positivi della sua gestione. Gli utili realizzati non vengono distribuiti in rapporto alla quota di capitale posseduta, se non in minima parte, bensì investiti nello sviluppo dell impresa. Le cooperative operano in modo democratico, garantendo a tutti coloro che sono 10

9 interessati al suo scopo la possibilità di aderirvi senza discriminazioni e attribuiscono ad ogni soci UN voto indipendentemente dal capitale sottoscritto. Tutti i soci godono dei medesimi diritti e doveri. E evidente che al centro di ogni cooperativa si trovano le persone che la compongono. 3.1 LO SCOPO MUTUALISTICO I VARI TIPI DI MUTUALITA PREVALENTE Il Codice Civile definisce le cooperative come società a capitale variabile con scopo mutualistico (art c.c.). Uno degli elementi caratterizzanti le società cooperative è dunque lo scopo mutualistico. Tale scopo consiste nel fornire ai soci beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato. Le cooperative pertanto, si distinguono in due specie a seconda del perseguimento, prioritario o meno dei fini mutualistici: - LE COOPERATIVE A MUTUALITA PREVALENTE - LE COOPERATIVE A MUTUALITA NON PREVALENTE La disciplina generale sulle cooperative si applica ad ambedue le specie, mentre le agevolazioni sono quasi esclusivamente riservate alle cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative a mutualità prevalente si caratterizzano per il recepimento nello Statuto (art C.C.) di forti vincoli alla distribuzione di profitti tra i soci e per l effettiva prevalenza dello scambio mutualistico con i soci nelle attività svolte che deve essere documentata dagli amministratori all interno della Nota Integrativa al bilancio d esercizio (art C.C.). Sono cooperative a MUTUALITÀ PREVALENTE DI DIRITTO le cooperative sociali, che rispettano le norme di cui alla Legge 381/91, indipendentemente dal rispetto dei requisiti dell attività svolta. Il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2005 pubblicato nella G.U. n. 20 del 25/01/2006 ha stabilito i regimi derogatori al requisito della prevalenza per alcune tipologie di cooperative operanti in determinati contesti socio-economici e di grande rilevanza sociale, come ad esempio le cooperative di consumo operanti esclusivamente in comuni montani, come individuati dalla legislazione vigente, con popolazione non superiore a abitanti, le cooperative di commercio equo-solidale. La perdita di qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, avviene in due ipotesi: 1 Modifiche nelle previsioni statutarie della ripartizione degli Utili; 2 Mancato rispetto per 2 esercizi consecutivi delle condizioni di prevalenza dell attività svolta con i soci. 11

10 3.2 PERCHE COSTITUIRE UNA COOPERATIVA L idea di creare una cooperativa deriva fondamentalmente da un bisogno che possiamo ricondurre alle: ESIGENZE COMUNI AD UN GRUPPO DI PERSONE O DI IMPRESE CHE NON POSSONO ESSERE SODDISFATTE ATTRAVERSO UNA SOCIETÀ COMMERCIALE Il primo passo è quello di definire quale è il tipo di attività che si intende svolgere, dal momento che la cooperativa può operare in tutti i settori. E bene chiarire che la cooperativa non è un associazione e nemmeno una formula societaria che assicura lavoro in quanto sostenuta da contributi pubblici. E invece una impresa sociale che deve stare sul mercato valorizzando la persona rispetto al capitale. Pertanto è fondamentale definire i punti di forza e di debolezza dell idea imprenditoriale, mediante uno studio di fattibilità aziendale in grado di evidenziare: l idea, i protagonisti, il mercato, le strategie di marketing, il piano dei costi fissi e variabili, le aree di business, le fonti di finanziamento sia interne, che esterne, il piano degli investimenti e soprattutto l impatto sociale che la cooperativa deve avere rispetto al territorio e agli interlocutori (stakeholders). Altrettanto importante per il successo della cooperativa è la volontà dei soci di coordinare le azioni verso un unico obiettivo, completandosi a vicenda e superando la logica dell individualismo. Il successo delle cooperativa dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilità di ciascun socio che è chiamato ad essere protagonista, alla pari degli altri nella gestione dell impresa. 4. COME SI COSTITUISCE UNA COOPERATIVA Per la costituzione di una cooperativa è necessario redigere con l assistenza di un Notaio, l Atto Costitutivo e lo Statuto Sociale. L Atto Costitutivo sancisce la nascita della società cooperativa e lo Statuto stabilisce le regole per lo svolgimento dell attività mutualistica come dettato dalle normative civilistiche può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi. Le norme che regolano l attività di amministrazione e controllo della società cooperativa al fine di garantire un sistema di governance efficiente ed efficace possono fare riferimento alla disciplina delle S.p.a., se di rilevanti dimensioni, o alle S.r.l. Qualora il numero dei soci sia inferiore ai 20, oppure l attivo dello Stato Patrimoniale (art C.C.) sia inferiore al milione di Euro, l impresa cooperativa può optare per l applicazione della normativa prevista per le società S.R.L. (art C.C.). Qualora i soci, tutte persone fisiche siano da 3 a 8, è obbligatoria l adozione nello Statuto del modello delle Società a responsabilità limitata. Le nuove norme in materia di società lasciano oggi ampio spazio alla libertà di accordo tra i soci per disciplinare l attività dell impresa sociale. La fase di stesura dello Statuto, presenta quindi un momento molto importante per l intera vita della cooperativa poiché richiede l assunzione di numerose decisioni che condizioneranno il suo sviluppo futuro. 12

11 4.1 ATTO COSTITUTIVO La costituzione della società cooperativa avviene per atto pubblico, davanti al notaio, a pena di nullità. L atto costitutivo, comprensivo dello Statuto, stabilisce le regole per lo svolgimento dell attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi. A norma dell art c.c. l atto costitutivo deve indicare: - l indicazione specifica dell oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci; - l oggetto sociale consiste nell indicazione dell attività economica che la cooperativa si propone di esercitare (l oggetto sociale può anche comprendere più attività diversificate ed eterogenee, purché siano conciliabili e determinate); - i requisiti e le condizioni per l ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti; - le condizioni per l eventuale recesso e per l esclusione dei soci. Tra gli elementi da indicare obbligatoriamente nell atto costitutivo, rientrano inoltre, ai sensi dell art del C.C., le clausole in materia di limitazione della devoluzione degli utili, il divieto delle distribuzione delle riserve, la devoluzione, in caso di scioglimento del patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e quelle necessarie per l acquisizione della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. 4.2 STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTI Lo statuto contenente le norme sul funzionamento della società, può essere inserito nell atto costitutivo o formare oggetto di atto separato. Costituisce comunque parte integrante dell atto costitutivo stesso. I rapporti tra la società e i soci, possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti sono predisposti dagli amministratori e approvati dall assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Per quanto riguarda i regolamenti più significativi, si ricordano: - Il Regolamento Socio Lavoratore (art. 6 Legge 142/01); - Il Regolamento Prestito Soci; - Il Regolamento del Ristorno; - Il Regolamento dei soci sovventori Gli altri adempimenti Successivamente alla redazione dell Atto Costitutivo, comprensivo dello Statuto, redatto innanzi al Notaio, la creazione della nuova impresa avviene poi tramite la Comunicazione Unica (COMUNICA), presso il Registro delle Imprese che permette di ottemperare agli obblighi di legge, verso: - CCIAA; - INPS; - INAL; - AGENZIA DELLE ENTRATE; - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE COOPERATIVE. 13

12 4.3 I SOCI A seconda della tipologia della cooperativa è previsto un minimo di soci per la costituzione e il mantenimento della società: TIPOLOGIA DI COOPERATIVA numero minimo soci Cooperative in genere 9 Cooperative con soci solo persone fisiche 3 Consorzi di cooperative 3 Cooperative di consumo 50 1 Cooperative di Produzione e Lavoro che possono partecipare ad appalti pubblici 15 Cooperative edilizie di abitazione 3 2 Banche di credito Cooperativo 200 Cooperative Agricole costituite da soci persone fisiche e/o soc. semplici Requisiti dei soci e tipologia dei soci L art del C.C. precisa che l atto costitutivo deve stabilire i requisiti per l ammissione dei nuovi socie e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l attività economica svolta. Non possono comunque essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa. Inoltre, possono essere soci anche le persone giuridiche, sempre che sia previsto dallo Statuto. A differenza delle persone fisiche, per i soci persone giuridiche non sono previsti limiti massimi nel possesso di quote e/o azioni. La base sociale delle imprese cooperative, può articolarsi in diverse categorie, in relazione sia alla modalità di partecipazione al capitale sociale, sia alla modalità di partecipazione al rapporto di scambio mutualistico: A B SOCI COOPERATORI SOCI FINANZIATORI 14 1 A norma dell art. 49, primo comma della Legge Regionale 09 luglio 2008, n. 5, le cooperative di consumo, possono avere un numero di soci inferiore a 50 se la loro sede sociale si trova in località con meno di 500 abitanti o se ciò è giustificato dalla particolare natura dei beni e/o servizi offerti ai loro soci. 2 A norma dell art. 49, secondo comma della Legge Regionale 09 luglio 2008, n. 5, le cooperative edilizie di abitazione, che intendono fruire delle agevolazioni previste in materia di edilizia abitativa, devono avere almeno 9 soci destinatari di unità abitative indipendenti. Tale n. di soci è ridotto a 3 se operano in località con meno di 3000 abitanti.

13 Tra i soci cooperatori si annoverano: - I Soci prestatori (prestano la loro opera in adempimento del patto associativo); - I Soci lavoratori svantaggiati (sono tutti i lavoratori diversamente abili di cui alla Legge 381/91); - I Soci fruitori (sono coloro che usufruiscono direttamente e/o indirettamente dei servizi della cooperativa); - I Soci tecnici e amministrativi (sono presenti nelle cooperative di produzione e lavoro in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell ente); - I Soci volontari (sono persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, all interno delle cooperative sociali, nella misura massima del 50% del totale dei soci); - I Soci in prova Art C.C. (soci in prova per un periodo massimo di 5 anni e comunque non eleggibili a cariche sociali). I soci finanziatori si suddividono invece in 2 tipologie: - I Soci sovventori 3 sono caratterizzati dal perseguimento di uno scopo lucrativo e godono dei diritti amministrativi; non possono essere presenti nelle cooperative di edilizia abitativa; - I Soci di partecipazione cooperativa, che non hanno lo scopo di partecipare direttamente alla gestione dell impresa, ma ricercano tramite l apporto di finanziamenti, l esclusivo risultato economico Requisiti, ammissione e recessi del socio L ammissione dei soci si basa sul principio della porta aperta, che prevede l ammissione per chiunque possiede i requisiti richiesti. Il capitale sociale è variabile, senza necessità di modificare l Atto Costitutivo in conseguenza dell ammissione dei soci. L Atto Costitutivo specifica i requisiti necessari per l ammissione; tali requisiti non devono essere discriminatori e devono essere coerenti con lo scopo mutualistico dell attività svolta. L ammissione del nuovo socio è fatta con deliberazione del CDA, su domanda dell interessato, che dichiara di accettare le regole della cooperativa. Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dalla legge e dall Atto Costitutivo; il recesso non può essere parziale e la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il recesso, che è disciplinato dall art del C.C., ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento che accoglie la domanda. Se la legge e/o lo Statuto non prevedono diversamente, il recesso ha effetto con la chiusura dell esercizio in corso se comunicato 3 mesi prima e in caso contrario con la chiusura dell esercizio successivo. Mentre, a norma dell art del C.C. l esclusione del socio può avere luogo: nei casi previsti dallo Statuto; per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; 3 Art. 4 Legge 59 del 31 gennaio

14 per interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporta l interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; in caso di fallimento. L esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o dall assemblea se lo prevede lo Statuto. Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorrere a un Collegio Arbitrale, se espressamente previsto dallo Statuto Quale è la responsabilità del socio Ai sensi dell art del C.C., nelle società cooperative per le obbligazioni sociali, risponde solo la società con il suo patrimonio. Il rischio del socio è limitato esclusivamente all ammontare del capitale sottoscritto durante la permanenza nella società. Pertanto, anche in caso di fallimento e/o di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa ex art terdecies del C.C., il rischio del socio è limitato esclusivamente all ammontare del capitale sottoscritto. 4.4 IL CAPITALE SOCIALE, LE RISERVE E I FONDI MUTUALISTICI Nelle cooperative, il valore di ciascuna quota o azione non può essere inferiore ad 25,00 ne superiore ad 500,00. Nessun socio, può sottoscrivere una quota superiore ad ,00, ne tante azioni di cui il valore nominale superi tale importo. Tale limite, non vale nel caso di: - soci persone giuridiche; - sottoscrittori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione; - aumento del capitale mediante distribuzione di riserve divisibili e ristorni; - conferimento di beni in natura e/o crediti. Le riserve si distinguono tra riserve legali, che non sono mai divisibili e altre riserve, siano esse obbligatorie in quanto previste dallo Statuto, ovvero volontarie. In ogni caso nelle cooperative a mutualità prevalente, le riserve, di qualunque tipo, sono sempre indivisibili tra i soci cooperatori (art C.C.). Tutte le cooperative siano esse a mutualità prevalente o no, sono tenute annualmente a destinare il 30% degli Utili a riserva legale indivisibile (art quater C.C.) e il 3% degli Utili netti annuali ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 43 della Legge Regionale 05 del 09 luglio 2008) I fondi mutualistici I Fondi Mutualistici (di cui alla Legge 59/92, art. 11) promossi dalle Associazioni di rappresentanza, promuovono e finanziano nuove imprese e iniziative di sviluppo della cooperazione, incentivando la costituzione di nuove cooperative, assumendo partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate, finanziando specifici programmi di sviluppo, di società cooperative, organizzando e gestendo corsi di formazione professionale e promuovendo studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il mondo cooperativo. Ai fondi mutualistici, spetta anche la devoluzione dell intero patrimonio sociale, in caso di scioglimento della cooperativa o di modifica volontaria della clausole Statutarie in tema di mutualità prevalente (art octies). 16

15 4.5 I SISTEMI DI GOVERNANCE DELL IMPREA COOPERATIVA (SRL E/O SPA) Il D.Lgs. 06/2003 ha abbandonato la tradizionale distinzione tra società cooperative a responsabilità limitata e società cooperative a responsabilità illimitata, stabilendo che per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (art C.C.). Premesso che la maggioranza dei soci devono essere soci della cooperativa e/o rappresentanti di persone giuridiche socie, di seguito, riportiamo le caratteristiche principali dei due sistemi di governance previsti dal legislatore: S.P.A. S.R.L. La disciplina degli organi sociali, varia in modo considerevole a seconda che si faccia riferimento alla disciplina delle S.P.A. piuttosto che a quella delle S.R.L Società cooperativa in forma s.p.a. Sono possibili 3 sistemi di amministrazione: Sistema ordinario: L assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale (se obbligatorio) e l organo di Controllo Legale dei Conti. Sistema dualistico: L assemblea nomina il Consiglio di Sorveglianza, a cui sono attribuiti poteri di controllo sull operato del Consiglio di Gestione da esso nominato e altre funzioni normalmente di competenza dell assemblea (come l approvazione del Bilancio). L assemblea nomina il revisore contabile. Sistema monistico: L assemblea nomina il revisore contabile e il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione nomina a sua volta, tra i suoi membri il Comitato di Controllo sulla Gestione. Le competenze attribuite all assemblea dei soci in sessione ordinaria, nel modello ordinario, sono le seguenti: approvazione del Bilancio d Esercizio; nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile; determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci; delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; delibera sull approvazione di eventuali regolamenti interni, con le maggioranze previste dall assemblea straordinarie; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di determinati atti degli amministratori. Mentre l assemblea in sessione straordinaria delibera: delibera sulle modificazioni statutarie; delibera sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori; 17

16 delibera sull attribuzione all organo amministrativo di particolari deleghe, oltre a quelle già previste dalla legge; delibera su ogni altra materia espressamente attribuite dalla legge sulla sua competenza. Il Codice Civile prevede lo svolgimento di almeno una assemblea dei soci all anno, d altra parte il maggior ricorso all organo assembleare come momento di determinazione delle politiche societarie e un elevato livello di partecipazione, rappresentano 2 importanti indicatori del perseguimento dello scopo mutualistico da parte dell impresa cooperativa La gestione dell impresa, nel modello ordinario, spetta esclusivamente ad uno o più amministratori, scegli in maggioranza tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori sono tenuti a: compiere le operazioni necessarie per l attuazione dell oggetto sociale, dare notizia nella relazione sulla gestione, circa il carattere mutualistico dell ente cooperativo, deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci, accettare il recesso del socio, escludere il socio, autorizzare i soci a cedere le proprie quote e/o azioni a terzi, intimare al socio moroso il pagamento di quanto ancora dovuto alla società. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società e i singoli soci per gli atti compiuti e per l inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto, in base alla natura dell incarico e loro specifiche competenze professionali, anche quando questi atti sono stati preventivamente autorizzati dall assemblea dei soci. Rispondono anche verso i creditori sociali per le inosservanze degli obblighi relativi alla conservazione dell integrità del patrimonio sociale Società cooperativa in forma s.r.l. Le società cooperative costituite in forma di Società a Responsabilità Limitata, prevedono i seguenti organi sociali: - L Assemblea; - L Organo Amministrativo; - Il Collegio Sindacale. Le competenze attribuite all assemblea dei soci in sessione ordinaria, sono le seguenti: approvazione del Bilancio d Esercizio; nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile; determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci; delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; delibera sull approvazione di eventuali regolamenti interni, con le maggioranze previste dall assemblea straordinarie; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di determinati atti degli amministratori; 18

17 delibera inoltre sulle materie che gli amministratori o almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto, sottopongono all organo assembleare; qualora consentito dallo Statuto e nei casi non esclusi dalla legge i soci possono assumere le proprie decisioni mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto. I soci che nel sistema S.R.L., non partecipano all amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sugli affari sociali e a consultare anche tramite professionisti di fiducia, tutti i libri sociali e i documenti amministrativi. Nel paragrafo successivo, riportiamo una tabella comparativa degli organi di controllo, distinti per tipo di forma giuridica. 4.6 IL CONTROLLO SULL AMMINISTRAZIONE In attesa dei chiarimento dei cui all art. 14 della L. 183/2011 che ha innovato, principalmente, gli articoli 2397 e 2477 del Codice Civile sulla disciplina dei collegi sindacali delle S.P.A e delle S.R.L. (in sintesi è previsto il sindaco unico qualora la società abbia ricavi o patrimonio netto inferiore ad un milione di euro), si evidenzia che il controllo contabile di cui all art bis e ter, è previsto solo per le società che adottano la forma giuridica per le società per azioni, queste sono le particolari distinzioni del controllo interno, rispetto alle 2 forme cooperative: TIPO FORMA GIURIDICA CONTROLLO CONTABILE COLLEGIO SINDACALE S.R.L. NO SE NON PREVISTO STATUTO Inoltre, qualora fosse obbligatorio il Collegio Sindacale, quest ultimo svolge anche le funzioni di controllo contabile 1) SI SE PREVISTO DA STATUTO 2) SE IL CAP. SOCIALE E PARI O SUPERIORE A ) SE VIENE REDATTO IL BILANCIO IN FORMA ESTESA ART BIS C.C. S.P.A. SI - SEMPRE SI OBBLIGATORIO SOLO SE SI SUPERANO I PARAMETRI: - Se il cap. Sociale e pari o superiore a o - Se viene redatto il bilancio in forma estesa - art Bis c.c. o - Vengono emessi strumenti finanziari non partecipativi art In base alla Legge Regionale 09 luglio 2008, n. 5, il controllo contabile, ovvero la revisione contabile, ovvero la certificazione del bilancio, corrispondono all attività di cui all art ter, comma 1 del Codice Civile, revisione legale dei conti, e salvo diversa determinazione dei soci, viene demandata alle Associazioni di rappresentanza e categoria del movimento cooperativo. 19

18 La revisione legale dei conti 4 è obbligatoria solo per le società cooperative disciplinate dalle norme sulle SPA, qualora PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI, abbiamo superato DUE dei seguenti limiti: Totale dell attivo dello Stato Patrimoniale Ricavi delle vendite e delle prestazioni Dipendenti occupati in media durante l esercizio = = = 10 Unità L Associazione di rappresentanza può assumere l incarico di Revisore Legale dei Conti degli enti cooperativi ad essa aderenti e può avvalersi in tutto o in parte di revisori legali dei conti ad essa estranei. L incaricato della revisione legale dei conti è tenuto a comunicare all Autorità di revisione gli atti o i fatti che possono pregiudicare la continuità dell impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio d esercizio. Essa può illustrare l attività svolta durante l assemblea dei soci convocata per approvare il progetto di bilancio d esercizio. 5. VIGILANZA E CONTROLLI AMMINISTRATIVI (NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE) La vigilanza sulle società cooperative consiste in una serie di attività amministrative previste da leggi regionali e nazionali in attuazione dell art. 45 della Costituzione secondo il quale la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e ne favorisce l incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. Compito istituzionale della vigilanza è quello di assicurare che le società e gli enti che si dicono mutualistici, perseguano effettivamente tali finalità. In tal modo, si evita che i benefici (agevolazioni fiscali e di altra natura) previsti dall ordinamento per gli enti a carattere mutualistico, possano favorire soggetti privi di tali requisiti. Oltre alla verifica dei requisiti fissati dal Codice civile e dalle normative regolanti le diverse tipologie di cooperativa, l attività di vigilanza ha per oggetto un più complessivo controllo della situazione economica finanziaria patrimoniale e gestionale della cooperative. Mentre a livello nazionale l attività di vigilanza è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, a livello locale la materia rientra fra quelle assegnate dallo Statuto d autonomia alla Regione Trentino-Alto Adige Südtirol. Con la legge regionale 17 aprile 2003 n. 7, le competenze amministrative in materia di cooperazione sono state trasferite dalla Regione alle due Province autonome di Bolzano e Trento con decorrenza 1 febbraio Le relative attribuzioni vengono esercitate dalla Ripartizione provinciale 34 Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative, e più specificamente dall Ufficio per lo sviluppo della cooperazione. La disciplina della vigilanza sulle cooperative è stata per oltre 50 anni regolata dalla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modifiche. 4 Art. 40, comma 1, delle Legge Regionale 09 luglio 2008, n

19 Tale legge è stata recentemente sostituita dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, che regola ora in modo organico tutta la materia. Il regolamento attuativo della legge è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione del 16 dicembre 2008, n. 11/L. La legge regionale prevede un ruolo fondamentale per le Associazioni di rappresentanza, tutela e promozione della cooperazione, alle quali sono demandate alcune funzioni pubbliche in materia di vigilanza. In particolare la legge assegna alle Associazioni legalmente riconosciute l esecuzione delle revisioni per le cooperative ad esse aderenti. Pertanto A.G.C.I. Alto Adige Südtirol, in qualità di ente giuridicamente riconosciuto (delibera Giunta Provinciale 28/08/06) ai sensi della Legge Regionale 09 luglio 2008, n. 5, svolge la propria attività di vigilanza nei confronti delle propri associate ed in particolare: - revisione ordinaria biennale; - revisione straordinaria; - revisione legale dei conti (controllo contabile, revisione contabile e certificazione di bilancio); per mezzo dei propri revisori, incaricati di pubblico servizio, indipendenti e iscritti sia presso l Albo tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico che presso l elenco dei revisori della Provincia Autonoma di Bolzano. L attività di revisione ordinaria delle nostre associate è rivolta a conseguire molteplici obiettivi: Fornire agli Organi di direzione e di amministrazione dell Ente cooperativo, suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, il perseguimento dello scopo mutualistico e la democrazia interna e per la rimozione, possibilmente immediata, di eventuali irregolarità rilevate; Svolgere attività di consulenza; Accertare la mutualità, il carattere aperto e democratico dell Ente revisionato; Verificare l effettività dei diversi scambi mutualistici tra l Ente e i suoi partecipanti; Accertare che l Ente cooperativo possa accedere ai benefici e alle agevolazioni previste per legge (fiscali e/o previdenziali); Esprimere un giudizio sulla situazione economica e finanziaria dell Ente cooperativo sottoposto a revisione. 5.1 LE REVISIONI DELLE COOPERATIVE Tutte le società cooperative sono soggette a dei controlli periodici (revisioni ordinarie biennali) e a dei controlli non periodici (revisioni straordinarie). Le revisioni non sono soltanto un momento di controllo, ma anche di supporto e consulenza ai responsabili della cooperativa riguardo a tutti gli aspetti della gestione. Secondo quanto previsto dalla nuova disciplina sulla vigilanza, la revisione ordinaria è senza ombra di dubbio diretta a fornire agli organi di amministrazione, direzione e 21

20 controllo della cooperativa, suggerimenti e consigli per il perseguimento dello scopo sociale e la democrazia interna della cooperativa, accertare il carattere aperto e democratico dell ente, il rispetto delle regole, dello Statuto e dei patti collegati e il suo scopo mutualistico, e comunque ad esprimere un giudizio sulla situazione economico e finanziaria (a meno che l ente non è già soggetto alla revisione legale dei conti), nonché patrimoniale dell ente. Se nell ambito dell attività di revisione vengono riscontrate delle gravi irregolarità nella gestione della cooperativa, la Ripartizione provinciale competente o la Giunta provinciale, sentita l Associazione di categoria che ha eseguito la revisione e/o il revisore, possono assumere dei provvedimenti sanzionatori mirati a rimuovere le irregolarità accertate. Mentre, per quanto concerne la revisione straordinaria, quest ultima è disposta quando l autorità di revisione la ritiene opportuno ed in particolare sul fondato sospetto di eventuali gravi irregolarità I provvedimenti previsti sono: Il commissariamento E la rimozione d autorità dell organo amministrativo della cooperativa (ed eventualmente anche del collegio sindacale) e la sostituzione del medesimo con un commissario nominato dall autorità di vigilanza. La gestione della società passa in capo al commissario che, per gli atti più importanti, deve essere autorizzato dall autorità di vigilanza. Al termine del periodo di tre mesi, prorogabile per altri tre, il commissario redige una relazione circa la situazione, proponendo il ripristino dell amministrazione ordinaria della cooperativa ovvero ulteriori provvedimenti sanzionatori. I costi del commissariamento sono a carico della cooperativa. La sostituzione del liquidatore Quando una cooperativa in liquidazione presenta dei ritardi ingiustificati o delle irregolarità imputabili al liquidatore e questi non è sostituito dall assemblea dei soci, l autorità di vigilanza può sostituire il liquidatore con un commissario fino alla conclusione della liquidazione. Al termine del suo operato, il liquidatore deve relazionare in merito a quanto da esso compiuto. L autorità di vigilanza ne approva l operato e ne liquida il compenso. La cancellazione dal Registro delle cooperative Se dalla revisione emergono gravi irregolarità che nonostante diffida dell autorità di vigilanza non vengono rimosse, questa può disporre la cancellazione della cooperativa dal Registro provinciale. Dato che l iscrizione è un requisito fondamentale delle cooperative e il regime delle cooperative cancellate è quindi poco chiaro, la cancellazione viene di norma disposta soltanto quale conclusione di uno dei provvedimenti successivamente elencati. Lo scioglimento per atto dell autorità Le cooperative che si trovino impossibilitate a raggiungere gli scopi per i quali sono state costituite o comunque presentino delle irregolarità gravi possono essere sciolte d autorità da parte dell autorità di vigilanza (articolo 2545-septiesdecies codice civile). Lo scioglimento avviene con delibare della Giunta provinciale su proposta della Ripartizione competente. Lo scioglimento può essere con o senza nomina di un commissario liquidatore a seconda vi siano o meno rapporti patrimoniali da definire. 22

21 La liquidazione coatta amministrativa La liquidazione coatta amministrativa è l ipotesi di liquidazione d autorità di una cooperativa per insolvenza, quando cioè le risorse della società non sono sufficienti a far fronte ai debiti sociali (articolo 2545-terdecies codice civile). La liquidazione coatta è disposta dalla Giunta provinciale su proposta della Ripartizione competente. Con la deliberazione della liquidazione coatta ha luogo anche la nomina del commissario liquidatore, che gestirà da quel momento in poi la cooperativa e provvederà alla definizione dei rapporti patrimoniali. La liquidazione coatta amministrativa ho luogo secondo le disposizioni della legge fallimentare. Mentre nel caso di procedura fallimentare è il Tribunale a fungere da autorità di vigilanza, nel caso della liquidazione coatta sono il commissario liquidatore e la Ripartizione provinciale competente. La dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa esclude la possibilità di procedura fallimentare, e viceversa. 23

22 PARTE SECONDA LA FISCALITA DELLE COOPERATIVE SINO AL PERIODO D IMPOSTA IN CORSO AL 17 SETTEMBRE 2011 E L ANALISI COMPARATIVA CON LE SOCIETA LUCRATIVE Dopo l inquadramento giuridico, organizzativo, dei sistemi di governance e le forme di controllo, si affronta ora la tematica fiscale delle società cooperative in comparazione alle società lucrative. Pertanto facendo richiami al codice civile e alla Legge 31 gennaio 1992, n. 59, vengono indicate le tipologie di mutualità, nonché i requisiti mutualistici e affrontati i criteri per la definizione della prevalenza. Successivamente, sulla base dell inquadramento civilistico e dell attività svolta dalle società cooperative, si indicano le modalità per la determinazione della prevalenza dal conto economico, per analizzare poi i particolari regimi agevolativi di tassazione rispetto alle imprese di capitali (SPA e SRL). Inoltre viene esaminato lo strumento del ristorno mutualistico, nonché il finanziamento fruttifero soci finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali. Sempre nella seconda parte del presente manuale, viene data evidenza degli effetti fiscali della manovra d estate (D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/11) e queste sono le principali novità introdotte: - aumento della quota parte di Utile imponibile, da sottoporre a tassazione; - la tassazione del 10% dell accantonamento a riserva obbligatoria; - aumento al 20% della ritenuta sugli interessi corrisposti ai soci persone fisiche, sui prestiti sociali (art. 13 del D.P.R. 61/73). Il sopra citato decreto è diventato definitivamente efficace con la Legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata in G.U. 216 del 16/09/2011 e quindi entrata in vigore il 17 settembre 2011 (giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale). La data del 17 settembre 2011 farà quindi da spartiacque fra vecchio regime e nuovo regime, e pertanto: - - per le società cooperative con il periodo d imposta coincidente con l anno solare (01/01/ /12/2011) il nuovo regime di tassazione verrà applicato a partire dall esercizio 2012; per le cooperative con periodo d imposta a cavallo, sarà da verificare caso per caso; ad esempio la società cooperativa con esercizio 01/10/ /09/2012 applicherà da subito le disposizione del D.L. 13 agosto

23 6. L IMPOSIZIONE FISCALE DIRETTA: L IRES (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA ) 6.1 I RICHIAMI CIVILISTICI E ALLA LEGGE 31 GENNAIO 1992, N. 59 La prerogativa delle società cooperative è il carattere mutualistico dell attività esercitata poiché esse perseguono lo scopo di fornire beni o servizi, oppure occasioni di lavoro ai soci, ovvero valorizzazione dei beni o servizi apportati dai soci a condizioni maggiormente vantaggiose rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Tale finalità si contrappone al carattere lucrativo delle altre tipologie di società il cui obiettivo è il conseguimento di utili e il loro riparto. Il rispetto delle norme riguardanti il riconoscimento di status di società cooperativa, ed in particolare la sussistenza dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente, implica contestualmente il diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali, potendo quindi beneficiare di un maggior autofinanziamento in conseguenza del raggiungimento di maggiori utili netti d esercizio. Cooperative a mutualità prevalente sono attive in prevalenza verso soci consumatori o utenti di beni o servizi si avvalgono prevalentemente del lavoro dei soci si avvalgono prevalentemente dell apporto di beni o servizi da parte dei soci la condizione di prevalenza va documentata in Nota Integrativa del Bilancio d Esercizio possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali Per le società cooperative l imposizione fiscale diretta IRES (Imposta sul Reddito delle Società) è strettamente correlata alle disposizioni statuarie, che richiamano le norme del Codice Civile e della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, nonché alla tipologia di attività svolta. In sintesi gli elementi che individuano la mutualità prevalente sono la presenza nello statuto di clausole che: - limitino la distribuzione di utili ai soci; - vietino la distribuzione delle riserve; - richiedano la prevalenza dell attività di scambio con i soci. 25

24 Pertanto solamente con il rispetto delle prescrizioni sopra citate, e che saranno in seguito esplicitate, la società cooperativa potrà avvalersi delle agevolazioni fiscali in materia di imposizione fiscale diretta IRES. La riforma del diritto societario del D.Lgs. n.6/2003 ha infatti distinto le due differenti tipologie di società cooperative: - - cooperative a mutualità prevalente ; cooperative diverse. Le cooperative a mutualità prevalente sono disciplinate dagli artt. 2512, 2513 e 2514 Codice Civile. Art C.C. (Cooperative a mutualità prevalente) Sono società cooperative a mutualità prevalente quelle che: 1 svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi (trattasi delle cosiddette cooperative di consumo o di servizio; ne sono un esempio le cooperative di consumatori di generi alimentari ed extralimentari di largo consumo, i gruppi di acquisto collettivo, le cooperative dei tassisti, le cooperative edilizie di abitazione, le banche di credito cooperativo); 2 si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci (cooperative di produzione e lavoro che danno occupazione lavorativa ai propri soci, come ad esempio le cooperative di produzione di beni, le cooperative di servizi di trasporto, facchinaggio, di pulizia, di servizi amministrativi e tecnici); 3 si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci (come le cooperative agricole ove i soci conferiscono i propri prodotti agricoli). Le cooperative sociali, che rispettano le norme di cui alla Legge 381/91, indipendentemente dal rispetto dei requisiti dell attività svolta, sono di diritto cooperative a mutualità prevalente, per espressa previsione contenuta nell articolo 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile. Trattasi delle cooperative sociali che gestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi e di quelle che hanno per oggetto attività diverse finalizzate all inserimento lavorativo di persone diversamente abili che devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa. Art C.C. (Criteri per la definizione della prevalenza) Le condizioni della prevalenza devono essere documentate dagli amministratori nella Nota Integrativa al Bilancio d Esercizio (ed eventualmente dai sindaci nella propria relazione), evidenziando contabilmente i seguenti parametri: a) ricavi dalle vendite dei beni e dalla prestazione dei servizi verso soci superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; b) costo del lavoro dei soci superiore al 50% del costo totale del lavoro; c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci superiore al 50% del totale dei costi per servizi ovvero al 50% del costo delle merci o materie prime acquistate e conferite. Nell eventualità di realizzo contestuale di più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza si documenta in riferimento alla media ponderata. 26

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