PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA
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- Silvano Bellucci
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1 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA INDICE 1. Premessa pag Cosa si intende per trasparenza pag Limiti alla pubblicità dei dati pag Le iniziative per l integrità e la legalità pag Sito web istituzionale pag Sezione Amministrazione Trasparente pag La Bussola della Trasparenza e la qualità del sito internet pag Albo Pretorio online pag Il Piano della Performance pag Giornate della Trasparenza pag Posta elettronica certificata (PEC) pag Il coinvolgimento degli stakeholder pag. 10 1
2 1 - Premessa La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l Integrità delle amministrazioni pubbliche, con la delibera n. 105/2010 ha fornito le Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) Nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, nonché lo sviluppo di interventi a favore della cultura dell integrità (articolo 13, comma 8, del decreto), sono state già adottate alcune prime linee di intervento per la trasparenza e l integrità (delibera n. 6 del 25 febbraio 2010), al fine di verificare il rispetto dei già previsti obblighi di trasparenza, di stabilire un rapporto di informazione e collaborazione con le amministrazioni interessate e di avviare i processi di formazione ed elaborazione degli strumenti generali previsti dalla legge. Le linee guida da ultimo emanate costituiscono, pertanto, una fase ulteriore di attuazione della disciplina della trasparenza, nell ambito di un più ampio e graduale processo, cui seguiranno ulteriori iniziative e interventi. Esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione. Di fondamentale importanza in materia è il decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013, denominato Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il provvedimento, predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall art. 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità della pubblica amministrazione, riordina, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia in argomento. Tra le altre novità, è previsto che divenga obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni l adozione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità, da aggiornare annualmente. Si rappresenta che il Programma triennale per la trasparenza e l integrità è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 16/06/2011 e successivamente integrato con il programma triennale , approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 07/06/2013. Il presente atto ripropone pertanto i medesimi concetti del Programma come sopra adottato, fatte salve le modifiche resesi nel frattempo necessarie, soprattutto dopo l introduzione del D. Lgs. n. 33/2013; pertanto, questo documento costituisce il Programma triennale per la trasparenza e l integrità Cosa si intende per trasparenza La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul persegui- 2
3 mento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. (articolo 1, comma 1, D. Lgs. 33/2013). Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse azionabile dinanzi al giudice (art. 116 cod. proc. amm.) e sottoposto a una specifica e differente disciplina che trova la propria fonte nella richiamata legge n. 241 del 1990, la quale istituisce altresì la Commissione per l accesso ai documenti amministrativi (art. 27, come sostituito dall art. 18 della legge 11 febbraio 2005, n. 15), definendone le attribuzioni. L accessibilità totale presuppone, invece, l accesso da parte dell intera collettività a tutte le informazioni pubbliche, secondo il paradigma della libertà di informazione dell open government di origine statunitense. Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Significativa della richiamata differenza di ratio e di conseguente regolamentazione, tra disciplina della trasparenza e disciplina sull accesso, è la disposizione di cui all articolo 24, comma 3, della l. n. 241 del 1990, secondo cui non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell operato delle pubbliche amministrazioni, laddove, come si è detto, la trasparenza è finalizzata proprio a forme diffuse di controllo sociale dell operato delle pubbliche amministrazioni e delinea, quindi, un diverso regime di accessibilità alle informazioni. Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi agenti, che favorisca un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino. Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati. L individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi normativi, ora ampliati e riordinati compiutamente nel D. Lgs. n. 33/2013. La trasparenza presenta un duplice profilo: in primo luogo, come si è detto e come si preciserà in seguito, un profilo statico, consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti alle pubbliche amministrazioni per finalità di controllo sociale. Il profilo dinamico della trasparenza è invece direttamente correlato alla performance. La pubblicità dei dati inerenti all organizzazione e all erogazione dei servizi al pubblico, infatti, si inserisce strumentalmente nell ottica di fondo del miglioramento continuo dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder). Per quanto attiene al buon andamento dei servizi pubblici e alla corretta gestione delle relative risorse, la pubblicazione on line dei dati consente a tutti i cittadini un effettiva conoscenza dell azione delle pubbliche amministrazioni, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività. In quest ottica, la disciplina della trasparenza costituisce, altresì, una forma di garanzia del cittadino, in qualità sia di destinatario delle generali attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici. 3
4 1.2 - Limiti alla pubblicità dei dati La pubblicazione sui siti istituzionali di alcune tipologie di dati, come evidenziato, rappresenta la principale forma di attuazione della trasparenza. Tuttavia, la pubblicazione on line delle informazioni deve rispettare alcuni limiti posti dalla legge. È necessario, innanzitutto, delimitare le sfere di possibile interferenza tra disciplina della trasparenza e protezione dei dati personali, in modo da realizzare un punto di equilibrio tra i valori che esse riflettono in sede di concreta applicazione. Con riferimento all impianto normativo nazionale, rileva l articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice ), che statuisce: Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale. L esigenza di assicurare una lettura orientata della citata disposizione sul piano costituzionale e comunitario induce a ritenere che il diritto dei cittadini di conoscere l assetto strutturale e il modo di operare delle amministrazioni pubbliche e dei suoi agenti, finalizzato al conseguente controllo sociale sulla res publica, debba essere, comunque, conformato al rispetto del principio di proporzionalità (previsto dagli articoli 3 e 11 del Codice). Tale principio è volto a garantire che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge (paragrafo 4.2), nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati, anche alla luce delle delibere del Garante in materia di protezione dei dati personali, e comporta altresì la necessità di provvedere all archiviazione dei dati non più aggiornati, con particolare riguardo ai dati informativi inerenti al personale (paragrafo 4.1.1). Nella gestione dell Albo pretorio online è particolarmente attento al rispetto di alcuni provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali, quale ad esempio quello del 02/03/2011 recante le Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web. Attualmente, è l art. 4 del D. Lgs n. 33/2013 che disciplina i limiti alla trasparenza. 2. Le iniziative per l integrità e la legalità Con riferimento alla legalità e alla cultura dell integrità, la pubblicazione di determinate informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. In questo senso, è riconoscibile un legame di tipo funzionale tra la disciplina della trasparenza e quella della lotta alla corruzione La trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, scoprire situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune tipologie di dati relativi, da un lato, ai dirigenti pubblici, al personale non dirigenziale e ai soggetti che, a vario titolo, lavorano nell ambito delle pubbliche amministrazioni, dall altro, a sovvenzioni e benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché agli acquisti di beni e servizi. Si segnala a questo proposito la determinazione del Responsabile dell Area Amministrativa e Finanziaria n. 40 del 31/03/2013, che ha provveduto alla pubblicazione dell aggiornamento dell albo dei be- 4
5 neficiari di provvidenze di natura economica erogate nell anno Il servizio di controllo tecnico interno avviene attraverso un approfondito esame dell operato dei responsabili degli uffici, svolto dal Segretario comunale e dai Responsabili di Area, come previsto dal vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi, che dovrà inoltre garantire il sostanziale rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell azione amministrativa. Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità, la Giunta ed il Consiglio comunale si faranno carico di promuovere apposite occasioni di confronto che possano contribuire a far crescere nella società civile una consapevolezza ed una cultura di legalità sostanziale. 3. Sito web istituzionale I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui la Pubblica Amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale. Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Comune ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità. Sul sito istituzionale sono già presenti tutti i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente. Sono altresì presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il cittadino (ai sensi dei principi e delle attività di comunicazione disciplinati dalla Legge 150/2000). Inoltre, sul sito vengono pubblicate molteplici altre informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere dal Comune. In ragione di ciò il Comune di Capriolo continuerà a promuovere l utilizzo e la conoscenza delle diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini quale presupposto indispensabile per il pieno esercizi dei loro diritti civili e politici. In particolare, attraverso la piena applicazione dell art. 18 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 (cd. Decreto Sviluppo) Amministrazione aperta si procederà alla pubblicazione in rete alla piena e immediata disponibilità del pubblico dei dati e delle informazioni relative agli incentivi di qualunque tipo, nonché i finanziamenti erogati alle imprese e ad altri soggetti per prestazioni, consulenze, servizi e appalti, al fine di garantire la migliore e più efficiente ed imparziale utilizzazione di fondi pubblici. Nella realizzazione e conduzione del sito sono state tenute presenti le Linee Guida per i siti web della PA (aggiornamento del 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l innovazione nonché le misure a tutela della privacy richiamate al paragrafo 3.2 della citata delibera n.105/2010 e nella n. 2/2012 della CiVIT. Si conferma l obiettivo di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di omogeneità prevalentemente nella sezione Amministrazione Trasparente, che diventerà un altro mini-sito dell ente. Per l usabilità dei dati, i settori dell Ente devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. In particolare, come da Delibera CiVIT n. 2/2012, i dati devono cioè corrispondere al feno- 5
6 meno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni. Al fine del benchmarking e del riuso, le informazioni e i documenti è opportuno siano pubblicati in formato aperto, unitamente ai dati quali fonte anch essi in formato aperto, raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate. Da tempo il Comune di Capriolo, allo scopo di rendere immediatamente accessibili le informazioni ai cittadini e per promuovere la trasparenza amministrativa, pubblica sul proprio sito le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale Sezione Amministrazione Trasparente Di particolare rilevanza è la sezione Amministrazione Trasparente, già Trasparenza, valutazione e merito che dovrà essere presente in ogni sito internet istituzionale. Tale sezione, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, dovrà contenere i seguenti argomenti: Denominazione sottosezione 1 livello Denominazione sottosezione 2 livello Contenuti Disposizioni generali Programma per la Trasparenza e l Integrità Art. 10, c. 8, lett. a Atti generali Art. 12, c. 1,2 Oneri informativi per cittadini e imprese Art. 34, c. 1,2 Organizzazione Organi di indirizzo politico amministrativo Art. 13, c. 1, lett. a Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Art. 47 Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali Art. 28, c. 1 Articolazione degli uffici Art. 13, c. 1, lett. b, Telefono e posta elettronica Art. 13, c. 1, lett. d Consulenti e collaboratori Art. 15, c. 1,2 Personale Incarichi amministrativi di vertice Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2, 3 Dirigenti Posizioni organizzative Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3 Art. 10, c. 8, lett. d Dotazione organica Art. 16, c. 1,2 Personale non a tempo indeterminato Art. 17, c. 1,2 Tassi di assenza Art. 16, c. 3 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Art. 18, c. 1 Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1 Contrattazione integrativa Art. 21, c. 2 OIV Art. 10, c. 8, lett. c Bandi di concorso Art. 19 Performance Piano della Performance Art. 10, c. 8, lett. b Relazione sulla Performance Art. 10, c. 8, lett. b Ammontare complessivo dei premi Art. 20, c. 1 Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2 Benessere organizzativo Art. 20, c. 3 Enti controllati Enti pubblici vigilati Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3 Società partecipate Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 2, 3 6
7 Enti di diritto privato controllati Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2, 3 Art. 22, c. 1, lett. d Attività e procedimenti Dati aggregati attività amministrativa Art. 24, c. 1 Tipologie di procedimento Art. 35, c. 1,2 Monitoraggio tempi procedimentali Art. 24, c. 2 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d ufficio dati Art. 35, c. 3 Provvedimenti Provvedimenti organi indirizzo politico Art. 23 Provvedimenti dirigenti Art. 23 Controlli sulle imprese Art. 25 Bandi di gara e contratti Art. 37, c. 1,2 Sovvenzioni, contributi, sussidi, Criteri e modalità Art. 26, c. 1 vantaggi economici Atti di concessione Art. 26, c. 2 Art. 27 Bilanci Bilancio preventivo e consuntivo Art. 29, c. 1 Beni immobili e gestione patrimonio Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Art. 29, c. 2 Patrimonio immobiliare Art. 30 Canoni di locazione o affitto Art. 30 Controlli e rilievi Art. 31, c. 1 Servizi erogati Carta dei servizi e standard di qualità Art. 32, c. 1 Costi contabilizzati Tempi medi di erogazione dei servizi Art. 32, c. 2, lett. a Art. 10, c. 5 Art. 32, c. 2, lett. b Liste di attesa Art. 41, c. 6 Pagamenti dell amministrazione Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33 IBAN e pagamenti informatici Art. 36 Opere pubbliche Art. 38 Pianificazione e governo del territorio Art. 39 Informazioni ambientali Art. 40 Strutture sanitarie private accreditate Art. 41, c. 4 Interventi straordinari e di emergenza Art. 42 Altri contenuti 3.2 La Bussola della Trasparenza e la qualità del sito internet La Bussola della Trasparenza ( è uno strumento operativo ideato dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione Dipartimento della Funzione Pubblica per consentire alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l'analisi e il monitoraggio dei siti web istituzionali. Il principale obiettivo della Bussola è quello di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni online e dei servizi digitali. La Bussola della Trasparenza consente di: 1. verificare i siti web istituzionali (utilizzando la funzionalità verifica sito web ); 2. analizzare i risultati della verifica (controllando le eventuali faccine rosse e i suggerimenti elencati); 7
8 3. intraprendere le correzioni necessarie: a. azioni tecniche (adeguare il codice, la nomenclatura e i contenuti nella home page) b. azioni organizzative/redazionali (coinvolgere gli eventuali altri responsabili, per la realizzazione delle sezioni e dei contenuti mancanti e necessari per legge). 4. Dopo aver effettuato i cambiamenti è possibile verificare nuovamente il sito web, riprendendo, se necessario, il ciclo di miglioramento continuo. Lo strumento è pubblico e accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare verifiche sui siti web delle pubbliche amministrazioni e inviare segnalazioni. Il monitoraggio dei siti web delle PA ideato avviene attraverso un processo automatico di verifica (crawling) che analizza i vari siti web e permette di verificarne la rispondenza con le "Linee guida dei siti web delle PA" nelle versioni 2010 e 2011, ovviamente in termini di aderenza e compliance (conformità). In particolare, per ciascun contenuto minimo previsto dalla linee guida, sono state individuati una serie di indicatori con le relative modalità di misurazione, che permettono di verificarne il rispetto con la sua esistenza. Il processo di crawling, che viene automaticamente avviato a intervalli di tempo regolari, scansiona ciascun sito e verifica che siano soddisfatti gli indicatori per ciascun contenuto minimo e determina una classificazione dei siti. La verifica è condotta sui siti di tutte le pubbliche amministrazioni, prendendo in esame n 42 obiettivi. Per il sito del Comune di Capriolo gli esiti della verifica hanno fatto rilevare il raggiungimento di n 42 obiettivi su 42, pari al 100%.. 4. Albo Pretorio online La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l obiettivo di modernizzare l azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. L art. 32, comma 1, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha infatti sancito che A far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Il Comune di Capriolo ha adempiuto all attivazione dell Albo Pretorio online nei termini di legge, in particolare rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche Linee guida e le recenti norme del Garante della Privacy (c.d. diritto all oblio ). Come deliberato dalla Commissione CiVIT, che opera ai sensi della Legge 190 del 2012 quale Autorità nazionale anticorruzione, nella delibera n. 33 del 18/12/2012, per gli atti soggetti alla pubblicità legale all albo pretorio on line rimane, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l obbligo è previsto dalla legge, anche l obbligo di pubblicazione su altre sezioni del sito istituzionale nonché nell apposita sezione Amministrazione Trasparente. Dello stesso avviso anche ANCI che nelle linee guida agli Enti locali del 7/11/2012, che così riporta: la pubblicazione degli atti sull albo pretorio, secondo il vigente ordinamento, non è rilevante ai fini dell assolvimento degli ulteriori obblighi in materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria 8
9 dei dati indicati nell allegato. 5. Il Piano delle performance La pubblicazione di determinate informazioni, infine, è un importante spia dell andamento della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance. Con riferimento a quest ultimo, occorre sottolineare che il Programma della trasparenza, da un lato, rappresenta uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all interno del ciclo della performance, dall altro, permette di rendere pubblici agli stakeholder di riferimento, con particolare attenzione agli outcome e ai risultati desiderati/conseguiti, i contenuti del Piano e della Relazione sulla performance. Il Programma triennale della trasparenza, pertanto, deve porsi in relazione al ciclo di gestione della performance e deve di conseguenza consentire la piena conoscibilità di ogni componente del Piano e dello stato della sua attuazione. Soprattutto a questi fini rileva la pubblicazione dei Piani e delle Relazioni sulla performance, dello stesso Programma triennale per la trasparenza e l integrità, nonché dei dati sull organizzazione, sui procedimenti e sulla gestione delle risorse strumentali, sulla gestione dei servizi pubblici, sullo stato dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e sulle buone prassi. Il piano della performance del Comune è costituito dall'insieme dei documenti programmatori attualmente vigenti ed obbligatori ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 e precisamente: - Relazione previsionale e programmatica; - Bilancio pluriennale; - Bilancio annuale di previsione; - Programma triennale dei lavori pubblici; - Programmazione triennale del fabbisogno di personale; - Piano esecutivo di gestione / Piano degli Obiettivi. Si ricorda che il ciclo di gestione della performance di cui al Titolo II del D.lgs. 150/2009 prevede: a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori; b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai soggetti interessati, ai vertici delle amministrazioni nonchè ai competenti organi esterni, agli utenti destinatari dei servizi, ai cittadini. 6. Giornate della trasparenza Ai sensi dell articolo 11, comma 6, del d. lg. n. 150 del 2009, ogni amministrazione ha l obbligo di presentare il Piano e la Relazione sulla performance, di cui all articolo 10, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto, alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro 9
10 osservatore qualificato, nell ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Programma triennale per la trasparenza e l integrità dovrà, pertanto, contenere la previsione di un agenda di incontri, ai fini della presentazione del Piano e della Relazione sulla performance. Sarebbe quindi opportuno programmare per il 2013 una giornata pubblica nel corso della quale il sindaco ed il consiglio comunale possano illustrare e discutere, insieme alla cittadinanza, i risultati da raggiungere nel 2013, nonché gli obiettivi prioritari per l anno successivo. Non si può comunque nascondere che il concreto svolgimento di questa giornata pubblica presenti difficoltà organizzative. Non sono infatti direttamente applicabili all ente locale le disposizioni che prevedono il diretto coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale degli utenti e dei consumatori: pertanto, in attesa di definire i criteri sulla base dei quali individuare interlocutori effettivamente significativi per la nostra realtà locale, sembra comunque importante avviare un iter partecipativo che pur nella sua semplicità, costituisca senza dubbio un importante apertura di spazi di collaborazione e confronto con la società civile sui principali temi dell agenda politica cittadina. Oltre a ciò, gli uffici comunali saranno a disposizione per raccogliere eventuali segnalazioni degli utenti in merito alla valutazione del livello di effettivo interesse che le informazioni pubblicate rivestono per gli utenti stessi, in modo da garantire la massima aderenza tra le azioni promosse in questo senso dall ente e l effettivo interesse dei cittadini. 7. Posta elettronica certificata (PEC) Il Comune è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e dal 13/01/2010 la casella istituzionale, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009) è pubblicizzata sulla home page, nonché censita nell IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). Attualmente il servizio è utilizzato sia da Pubbliche Amministrazioni che da cittadini privati. Una scelta strategica fondamentale sarà comunque quella di orientarsi verso l informatizzazione di tutti i procedimenti, piuttosto che verso l informatizzazione del solo mezzo di trasmissione. 8. Il coinvolgimento degli stakeholder Per fare partecipi i soggetti portatori di interesse è importante strutturare azioni di coinvolgimento mirate, specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio definire gli obiettivi di performance dell ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione. Sin da subito è peraltro possibile implementare strumenti di interazione che possano restituire con immediatezza all ente il feedback circa l operato svolto, in diretta connessione con la trasparenza e con il ciclo delle performance. Parimenti, gli uffici comunali saranno a disposizione con funzioni di ascolto, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, che in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza. A tale scopo, ai fini del coinvolgimento come sopra descritto, viene garantita la possibilità di contatti con l Ente innanzitutto attraverso la possibilità presente sulla home page del sito internet di scrivere al 10
11 Comune, e secondariamente attraverso l utilizzo dei moderni sistemi di informazione elettronica rappresentati dalla Newsletter (con l invio periodico di informazioni su iniziative, scadenze e appuntamenti riguardanti l attività del Comune), per coloro che si iscrivono attraverso l apposita maschera presente nella home page del sito internet. 11
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