In data 20 maggio 2003 le Organizzazioni sindacali, in applicazione di quanto stabilito dal CCNL. Direzione Centrale Sviluppo e Gestione risorse umane

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1 Direzione Centrale Sviluppo e Gestione risorse umane Roma, 25 Giugno 2003 Circolare n. 113 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, OGGETTO: Indennità di trasferta in applicazione del CCNL Al Commissario Straordinario Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali SOMMARIO: 1. Campo di applicazione 2. Principi generali 3. Indennità di trasferta 4. Rimborso spese di viaggio 5. Rimborso spese di alloggio 6. Rimborso spese di vitto 7. Missioni continuative 8. Sospensione e interruzione della missione 9. Straordinario in missione e tempo di viaggio 10. Personale con compiti di collaborazione 11. Assicurazioni 12. Richiesta di liquidazione 13. Uso del mezzo proprio nell ambito della normale località di servizio In data 20 maggio 2003 le Organizzazioni sindacali, in applicazione di quanto stabilito dal CCNL

2 , con particolare riferimento all art. 21 commi 7 e 11, tenuto conto delle proposte formulate dalla Commissione per l applicazione degli istituti contrattuali, hanno firmato l accordo sul trattamento di trasferta. La presente circolare, per quanto attiene la disciplina delle fattispecie di cui al comma 7 dell art. 21 del CCNL , nonché per gli aspetti di dettaglio disciplinati ai sensi del comma 11 dello stesso articolo, innovativi rispetto alla previgente disciplina, entra in vigore dalla firma dell accordo. Con la stessa decorrenza sarà disapplicata la normativa incompatibile con le disposizioni contenute nella presente circolare. 1. Campo di applicazione * * * La presente normativa si applica a tutto il personale destinatario del CCNL del (Aree professionali A, B e C, ruoli ad esaurimento ex art. 15, l. 88/1989, professionisti e medici) e integra la disciplina introdotta in materia dall art. 21 del CCNL Principi generali Il personale per esigenze di servizio può essere inviato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio. I provvedimenti di trasferta sono adottati secondo i seguenti criteri: I Direttori regionali possono disporre provvedimenti di invio in missione concernenti la propria funzione in ambito regionale, nonché il personale delle strutture di propria competenza, per movimenti nell'ambito della Regione stessa per la durata massima di due mesi. I Direttori delle Sedi provinciali e subprovinciali possono disporre provvedimenti di invio in missione concernenti la propria funzione nel rispettivo ambito territoriale, nonché il personale delle strutture di propria competenza, per movimenti nell'ambito territoriale di competenza, per la durata massima di due mesi. Il Direttore Centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane può disporre provvedimenti di invio in missione da una Regione all'altra e presso la Sede centrale, sentito il parere dei Direttori regionali interessati, per una durata non superiore a due mesi. Il Direttore Centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane può disporre provvedimenti di invio in missione concernenti il personale delle strutture della Direzione Generale per la durata massima di due mesi. I Dirigenti preposti a strutture centrali possono disporre provvedimenti di invio in missione concernenti il personale delle strutture di propria competenza per la durata massima di sei giorni. Il Direttore Generale dispone i provvedimenti di invio in missione per tutte le fattispecie non previste ai commi precedenti. E fatta salva la delega ad adottare provvedimenti di missione, conferita dal Direttore Generale al

3 Direttore Centrale Formazione e Sviluppo Competenze, al Direttore Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa e al Direttore Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni. Nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicati la finalità della trasferta, il giorno di partenza e quello di rientro, la località di destinazione, il mezzo di trasporto utilizzato e, sulla base di tali elementi, l importo eventualmente richiesto a titolo di anticipazione. In particolare, il personale inviato in missione ha diritto ad un anticipazione sulle spese da sostenere per un importo pari al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. Sarà cura del Dirigente responsabile valutare, sulla base di esigenze oggettive, la congruità della corresponsione di anticipazioni in misura superiore al 75%. L uso del mezzo proprio di trasporto è da considerarsi escluso in termini generali, salvi i casi di svolgimento dell attività di vigilanza, nonché di indisponibilità di adeguati mezzi pubblici o di comprovati ed eccezionali motivi di urgenza. La valutazione e la conseguente autorizzazione in ordine alla richiesta dell uso del mezzo proprio di trasporto competono al Direttore della struttura, centrale o periferica, di appartenenza del dipendente. In caso di attività ispettiva l eventuale autorizzazione all uso del mezzo proprio è rilasciata per la durata di un anno. In ogni caso è fatto obbligo all ispettore autorizzato di comunicare ogni variazione degli elementi utili all autorizzazione medesima. In relazione all utilizzo delle vetture di servizio con relativo personale al di fuori della residenza di lavoro, per il trasporto di dirigenti, funzionari e componenti degli organi collegiali, va tenuto conto che, oltre a rispettare i principi generali suesposti, occorre aver riguardo ai seguenti criteri: 1- Impossibilità di disporre del tempo tecnico necessario all organizzazione della missione secondo i criteri illustrati in precedenza. 2- Assolvimento di più impegni istituzionali concentrati in tempi ristretti. 3- Obbiettive difficoltà di utilizzo dei mezzi pubblici e/o di viabilità. 4- Quando, comunque, l utilizzo della vettura di servizio realizzi un effettivo risparmio in termini di spesa. In ogni caso andranno sempre rispettati i criteri di maggiore economicità. 3. Indennità di trasferta Al personale inviato in trasferta in un Comune diverso da quello ove si trova la sede di servizio, la dimora abituale o la residenza, distante da questi non meno di 10 chilometri, compete un indennità di trasferta. L indennità di trasferta spetta anche nei seguenti casi:

4 1- al personale inviato in trasferta in località dello stesso Comune, distanti non meno di 20 chilometri dalla sede di servizio. 2- al personale ispettivo per gli accessi presso aziende, cantieri o per altre esigenze connesse con gli accertamenti, ubicati nelle località tabellate o propaggini del comune in cui si trova la sede di servizio, oppure in località dello stesso Comune, distanti non meno di 10 chilometri dalla sede di servizio. Nei casi previsti dal comma precedente spetta il rimborso dei pasti, con l esclusione in ogni caso del rimborso delle spese d alloggio. L indennità di trasferta, avente natura non retributiva, è corrisposta su base giornaliera per ogni periodo di 24 ore di trasferta secondo gli importi descritti nell allegata tabella, che costituiscono trattamenti di maggior favore rispetto a quelli del CCNL e che sono mantenuti per tutto il personale, ai sensi della Dichiarazione congiunta n. 3 in calce al CCNL Per le trasferte di durata inferiore o superiore a 24 ore, l indennità è dovuta in termini proporzionali su base oraria. Le frazioni di ora inferiori a trenta minuti non sono considerate, quelle superiori sono arrotondate ad ora intera. Per le trasferte di durata inferiore ad otto ore, per le quali non è ammesso il rimborso delle spese di vitto, compete in ragione delle ore l indennità in misura intera. Per le trasferte di durata non inferiore a otto ore compete l indennità in misura pari al 30% di quella intera. L indennità di trasferta compete anche nei seguenti casi: - partecipazione a convegni e corsi di formazione, interni od esterni, espressamente autorizzati dall Amministrazione, nonché a concorsi interni, eccettuati i casi in cui il dipendente sia espulso dalle prove o non si presenti senza giustificato motivo; - convocazione dell ufficio competente per i procedimenti disciplinari o del collegio arbitrale di disciplina per la difesa nell ambito del procedimento disciplinare con relativo proscioglimento; - per rendere testimonianza davanti l Autorità giudiziaria su fatti inerenti alle funzioni d ufficio, previa detrazione fino a concorrenza delle eventuali somme corrisposte dalla stessa Autorità a titolo di indennità e rimborso spese. Qualora la trasferta sia effettuata nella località di residenza o di abituale dimora del dipendente, al medesimo spetta la sola indennità di trasferta, in misura proporzionale alla durata del viaggio, fermo restando il rimborso delle spese connesse allo stesso. Anche in tal caso l indennità è corrisposta in misura intera per viaggi di durata inferiore a 8 ore e in misura pari al 30% per i viaggi di durata superiore. Per le trasferte di cui al comma precedente è escluso il rimborso delle spese sostenute per i pasti e l alloggio. Ai soli fini del calcolo della durata della missione, nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio. Pertanto, si considera quale orario di inizio e di fine della missione l orario di partenza/rientro dalla/nella sede di servizio o dalla/nella propria abitazione secondo la fattispecie rispondente al principio di economicità.

5 Qualora la partenza abbia luogo nel corso di una giornata lavorativa, all interno dell orario di lavoro, la trasferta decorre dall ora di uscita dalla sede di servizio. L orario di inizio/fine della missione non può risultare anteriore/posteriore di oltre un ora rispetto all orario di partenza/arrivo del treno o dell autobus e di due ore rispetto a quello dell aereo o della nave. Ai fini dell orario di inizio/fine della missione si considerano il primo/ultimo di più mezzi eventualmente necessari. 4. Rimborso spese di viaggio Al personale inviato in trasferta compete il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate. La valutazione e la conseguente autorizzazione in ordine alle modalità di effettuazione del viaggio, competono al Direttore della struttura di appartenenza del dipendente sulla base di una valutazione complessiva in termini di economicità e brevità della trasferta. Per i viaggi in treno compete il rimborso del biglietto di 1 a classe (comprensivo degli eventuali supplementi e prenotazioni). Spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute per l uso di un posto letto in compartimento doppio. In caso di indisponibilità di tale sistemazione, spetta il rimborso delle spese sostenute per l uso di un posto letto in compartimento singolo, sulla base di apposita documentazione in tal senso rilasciata al dipendente o, in mancanza, su preventiva autorizzazione del Dirigente responsabile. Per i viaggi in nave (compresi aliscafo e nave veloce) compete il rimborso del biglietto di 1 a classe (comprensivo degli eventuali supplementi e prenotazioni), nonché dell eventuale spesa sostenuta per un posto letto in compartimento doppio. In caso di indisponibilità di tale sistemazione, spetta il rimborso delle spese sostenute per l uso di un posto letto in compartimento singolo, sulla base di apposita documentazione in tal senso rilasciata al dipendente o, in mancanza, su preventiva autorizzazione del Dirigente responsabile. Per i viaggi aerei compete il rimborso del biglietto di classe economica ovvero di classe più elevata per i viaggi intercontinentali che abbiano una durata di almeno cinque ore senza scalo. In aggiunta al rimborso delle suddette spese è dovuta un indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% di quello per treno, autobus o nave. Al personale compete altresì il rimborso delle spese sostenute e documentate per l uso di mezzi di trasporto pubblico che, nella località in cui è svolta la missione, si rendano strettamente necessari per l espletamento dell incarico, nonché l eventuale rimborso delle spese di taxi in base ai criteri di seguito indicati. L uso del taxi, da autorizzare a cura del dirigente della struttura di appartenenza, è consentito eccezionalmente nei seguenti casi: - arrivo o partenza nella/dalla località di svolgimento della missione tra le ore 20 e le ore 7; - trasporto di materiale o strumenti occorrenti per l espletamento dell incarico particolarmente pesanti o ingombranti; - raggiungimento di destinazioni non servite da mezzi di trasporto pubblici o collegate in modo non

6 agevole in relazione alla durata del tragitto, al numero di mezzi pubblici da utilizzare e allo svolgimento dell attività lavorativa o ad altri motivi oggettivi (orario di convocazione di una riunione, imprevisti ritardi nel viaggio, comprovata impossibilità di rispettare l orario di partenza, protrarsi dell incarico da svolgere). Ove autorizzato all utilizzo del mezzo proprio, al dipendente viene corrisposta un indennità chilometrica a titolo di rimborso forfettario delle spese di viaggio ragguagliata ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro. Ai fini del computo delle distanze per la corresponsione dell indennità suddetta dovrà farsi riferimento alla località di partenza ed ai dati ricavabili da pubblicazioni ufficiali A.C.I., secondo i criteri già vigenti. In relazione alle specifiche modalità di svolgimento dell attività ispettiva, ai fini del computo delle distanze per la corresponsione dell indennità chilometrica agli Ispettori, si farà riferimento agli effettivi chilometri percorsi tra la sede di servizio, o il luogo di residenza se più vicino, e il luogo ove si svolge l ispezione. Al dipendente spetta, inoltre, il rimborso debitamente documentato di: - pedaggio autostradale; - spese di parcheggio, nel limite di spesa giornaliera di 7,75 (Lire ); - eventuali spese di custodia del mezzo in garage convenzionato con l albergo ove il dipendente alloggia durante la missione nel limite di spesa giornaliera di 15,49 (Lire ). Il rimborso delle spese di parcheggio nelle aree aeroportuali è consentito previa specifica autorizzazione del dirigente della struttura di appartenenza nei predetti casi in cui è autorizzato l uso del taxi, secondo il principio di economicità. La rimborsabilità delle spese di trasporto effettivamente sostenute è inderogabilmente subordinata alla esibizione dei relativi titoli di viaggio, salvo quanto previsto al successivo capitolo 13. Agli ispettori di vigilanza che usano il mezzo proprio è riconosciuta un indennità risarcitoria chilometrica pari al 40% del citato rimborso chilometrico per il trasporto del materiale, degli strumenti di lavoro e delle dotazioni di sicurezza utili ai fini dell attività, ai sensi del comma 7 dell art. 21 del CCNL In ogni caso tale indennità non potrà superare l importo previsto dalle tabelle ACI. 5. Rimborso spese di alloggio Il personale in missione per un periodo di durata superiore alle dodici ore ha diritto al rimborso della spesa effettivamente sostenuta e documentata per il pernottamento in alberghi fino a quattro stelle in stanza singola o doppia ad uso singolo, in caso di mancanza della singola e sulla base di apposita dichiarazione in tal senso rilasciata dal dipendente in calce alla richiesta di liquidazione della missione. La spesa sostenuta per la prima colazione può essere ammessa al rimborso esclusivamente nei casi in cui sia compresa nel prezzo della camera. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l albergo, sempre che risulti economicamente più conveniente

7 rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località. Qualora il dipendente utilizzi l alloggio per motivi non riconducibili alla missione (ferie, malattia di durata superiore a sei giorni) i relativi costi saranno allo stesso addebitati. La documentazione da produrre per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l alloggio deve essere conforme alle disposizioni in materia fiscale ed essere idonea ad identificare il soggetto erogatore della prestazione, il dipendente beneficiario, la durata e l importo della prestazione resa. La mancata presentazione delle fatture o ricevute fiscali o la loro incompletezza impediscono il rimborso, ferma restando la corresponsione della diaria in misura ridotta e salvo quanto previsto al successivo capitolo Rimborso spese di vitto Al personale inviato in missione per un periodo di durata superiore a dodici ore compete il rimborso della spesa documentata per vitto nel limite giornaliero di 22,26 ( ) per un pasto e di complessivi 44,26 ( ) per due pasti. Qualora la missione abbia una durata non inferiore a 8 ore e non superiore a 12 ore compete il rimborso di un solo pasto nel limite di 22,26 ( ). Nei casi di missioni di durata inferiore a 8 ore, al dipendente è erogato il buono pasto secondo le vigenti modalità. I dipendenti in missione hanno facoltà di avvalersi del servizio di mensa o di ristorazione eventualmente previsti per il personale che presta attività lavorativa nella località dove si svolge la missione, fermo restando il limite dell importo giornaliero stabilito cumulativamente per il rimborso delle spese di vitto. Nell ipotesi di utilizzo del servizio di mensa o di ristorazione per un solo pasto giornaliero, la somma residua disponibile per il secondo pasto, ove spettante, sarà determinata tenendo conto del valore intero del buono pasto nonché dell ulteriore somma eventualmente pagata dal dipendente e documentata. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto è subordinato alla presentazione di: - fatture; - ricevute fiscali; - scontrini fiscali dettagliati o comunque rilasciati da pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. di: Ai fini del rimborso è ammessa e riconosciuta idonea la documentazione fiscale recante l indicazione - pasto unico; - menù turistico; - menù a prezzo fisso - altre espressioni equivalenti. L inidoneità della documentazione prodotta non consentirà il rimborso dell importo speso.

8 In caso di missioni di durata superiore a 12 ore per lo svolgimento di talune attività - di seguito indicate laddove particolari situazioni oggettive (ragioni ambientali, mancanza di strutture e servizi di ristorazione, impossibilità di interrompere il servizio, necessità o inopportunità di interrompere l ispezione, etc.) non consentano di fruire dei pasti o del pernottamento, è prevista la corresponsione della somma forfettaria lorda di 25,82 ( ). In caso di missioni di durata compresa tra le 8 e le 12 oppure di impossibilità di consumare uno dei pasti per le missioni di durata superiore, tale somma è ridotta a 22,26 ( ). Le predette attività concernono: - i geometri che effettuano l accesso ai cantieri o le perizie; - gli impiegati incaricati di collaudi di opere e forniture; - gli ingegneri per gli accessi in cantiere; - gli autisti di automezzi in dotazione dell Amministrazione in occasione di missioni; - gli ispettori di vigilanza anche nel caso d impossibilità d interruzione dell azione ispettiva. La liquidazione del compenso forfettario deve essere richiesta specificandone la motivazione - dal dipendente ed autorizzata al rientro dalla missione. Tale importo sostituisce il rimborso forfettario di nette di cui all art. 20 del D.P.R. n. 43/ Missioni continuative Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi si superino complessivamente 240 ore. Per missione continuativa nella medesima località deve intendersi anche quella interrotta da periodi non superiori a 120 giorni di effettiva presenza in servizio presso la struttura di appartenenza. Il cambiamento di località nell espletamento di una missione rinnova la missione stessa sempre che le due località distino almeno 30 chilometri. Le missioni a carattere continuativo hanno natura eccezionale in relazione a comprovate motivazioni e sono autorizzate dal Direttore Generale. Le Direzioni centrali o periferiche che intendano utilizzare personale in missione continuativa per specifiche attività, dovranno inoltrare richiesta alla Direzione Centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane, corredandola di un piano delle attività e dei costi. Tale richiesta sarà quindi sottoposta al Direttore Generale per l autorizzazione ed il relativo provvedimento, per una durata massima della missione nella medesima località pari a 120 giorni, eventualmente prorogabili per un massimo di ulteriori 120 giorni con nuova autorizzazione del Direttore Generale. Pertanto l indennità di trasferta, ai sensi dell art. 21, comma 9, del CCNL cessa, comunque, di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.

9 Ai fini del computo dei 240 giorni sono inclusi anche i giorni non lavorativi che vi risultano compresi, fatta eccezione per il caso in cui i predetti giorni siano immediatamente preceduti o seguiti da almeno un giorno di effettivo servizio presso la struttura di appartenenza. 8. Sospensione e interruzione della missione Lo stato di malattia continuativa di durata superiore a sei giorni insorto nel corso della missione sospende la missione stessa. In tal caso sarà cura dell Amministrazione adottare le misure ritenute idonee. L astensione dal lavoro per sciopero per l intero orario giornaliero di servizio sospende la missione. In tal caso non spettano l indennità di trasferta giornaliera ed il rimborso delle spese; è tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese di vitto e alloggio nel caso in cui ciò risulti economicamente e/o funzionalmente più vantaggioso per l Amministrazione rispetto ad un rientro del dipendente presso la località di residenza. L astensione per periodi inferiori comporta la riduzione dell indennità di un ventiquattresimo per ogni ora di sciopero. Il periodo di missione può essere interrotto qualora il dipendente sia preventivamente autorizzato a fruire di periodi prolungati di ferie o di altre assenze previste dalla normativa contrattuale o dalle leggi vigenti a fronte di gravi motivi personali e familiari. 9. Straordinario in missione e tempo di viaggio Il personale inviato in trasferta può effettuare prestazioni di lavoro straordinario laddove l espletamento dell incarico comporti un eccedenza dell impegno lavorativo rispetto al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Ai predetti fini si considera utile il solo tempo effettivamente lavorato, escluso quindi il tempo relativo al viaggio per raggiungere il luogo della missione e quello per il rientro presso la località di provenienza. Fa eccezione l attività degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. Qualora, in relazione a specifiche esigenze di servizio, il personale inviato in missione effettui il viaggio di andata o di ritorno in giorno festivo/feriale non lavorativo, potrà usufruire di equivalenti permessi orari da fruire, secondo le esigenze di servizio, possibilmente entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Resta fermo che tali eccezionali circostanze nelle quali si renda necessaria la partenza anticipata al giorno precedente l inizio dell attività lavorativa in trasferta, dovranno essere preventivamente autorizzate all atto del provvedimento di missione. 10. Personale con compiti di collaborazione Ai sensi del comma 6 del citato art. 21, il personale delle diverse aree professionali inviato in trasferta al seguito e per collaborare con personale di area dirigenziale o facente parte di delegazione ufficiale dell Istituto, può fruire dei rimborsi e dei trattamenti spettanti alla dirigenza o ai componenti

10 della predetta delegazione. 11. Assicurazioni Ai sensi dell art. 23, comma 2, del CCNL , in favore del personale autorizzato a servirsi del mezzo proprio di trasporto in occasione di missioni o adempimenti di servizio fuori dall ufficio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l esecuzione delle prestazioni stesse, è operativa un apposita polizza assicurativa. La polizza è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi dall assicurazione obbligatoria RCA, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo. Si fa riserva di comunicare l avvenuta estensione della copertura assicurativa dei rischi di lesioni o decesso anche del dipendente trasportato, nonché la copertura dei rischi per atti vandalici connessi all attività ispettiva. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alla polizza stipulata dall Istituto sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. La copertura assicurativa opera nei casi in cui il mezzo utilizzato sia intestato allo stesso dipendente o al coniuge in regime di comunione di beni. Per mezzo proprio deve intendersi l autovettura ad uso privato, dovendosi escludere l utilizzo di motoveicoli o di autoveicoli di trasporto cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose o uso speciale. L autorizzazione all uso del mezzo proprio di trasporto può quindi essere concessa ove risulti verificata tale condizione di proprietà e previo rilascio di una dichiarazione, da parte del dipendente stesso, di esonero dell Istituto da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, causati o subiti nell utilizzo del veicolo nel corso della missione. A garanzia dei rischi aerei è prevista una copertura assicurativa per la durata del volo, il cui massimale, per i casi di morte o di invalidità permanente, è complessivamente pari a dieci volte la retribuzione annua lorda (desunta dall imponibile fiscale del modello CUD relativo all anno precedente). 12. Richiesta di liquidazione La richiesta di liquidazione delle spese sostenute e dell indennità di missione deve essere presentata entro trenta giorni dal termine della trasferta, allegando alla stessa la documentazione in originale. Scaduto detto termine, si procederà al recupero dell anticipazione eventualmente corrisposta. La cura nella custodia della documentazione relativa alla trasferta rientra comunque nell ambito delle responsabilità e dei doveri di diligenza richiesti al lavoratore dalle vigenti norme contrattuali. Ciò premesso, in caso di smarrimento o furto della documentazione relativa alle spese sostenute, l Amministrazione provvede al rimborso nei seguenti casi: a) presentazione della documentazione in copia conforme in caso di smarrimento o furto; b) presentazione della denuncia alle competenti autorità in caso di furto, nelle ipotesi in cui non sia oggettivamente ottenibile una copia conforme della documentazione.

11 Resta fermo che in caso di rimborso di spese non documentate le stesse saranno assoggettate alle ritenute di legge. 13. Uso del mezzo proprio nell ambito della normale località di servizio Al personale chiamato a svolgere attività di servizio nell ambito del Comune della sede di lavoro spetta il solo rimborso delle spese dei mezzi pubblici di trasporto, del taxi o del mezzo proprio, secondo le modalità previste dalla normativa sul trattamento di trasferta. Per quanto qui non previsto, si fa rinvio alla normativa di legge e contrattuale, nonché ad eventuali successive precisazioni. E disapplicata la normativa incompatibile con le presenti disposizioni. Il DIRETTORE GENERALE F.F. PRAUSCELLO

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