Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali"

Transcript

1 Comune di Livorno Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali Approvato con Delibera del C.C. n. 133 del 16/07/2007 Modificato e Integrato con Delibera del C.C. n. 54 del 15/04/2009 U. Comunicazione ed Editoria - Maggio 2009

2 REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI (Del. C.C. n. 133 del 16/07/2007 modificato e integrato con Del. C.C. n. 54 del ) TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, promuovendo politiche che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione uomo-animale. Art. 2 - Principi e finalità 1. Il Comune di Livorno, secondo il dettato dell art. 2 della Costituzione, riconosce il diritto di ogni individuo, singolo o in Associazioni, di provvedere alla cura degli animali presenti sul territorio cittadino, nelle forme e limiti stabiliti dal presente Regolamento e contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori e detentori di animali che ostacoli la serena convivenza interspecifica. 2. Il Comune di Livorno, nel rispetto della propria tradizione di tolleranza ed integrazione con soggetti di culture e linguaggi diversi dal proprio, riconosce nello sviluppo di una corretta interazione uomo-animale uno strumento che educa alla convivenza nella diversità e favorisce lo sviluppo della personalità, soprattutto nelle fasi dell infanzia, adolescenza e terza età. 3. Il Comune di Livorno, in base alla Legge 281/1991, alla L.R. 43/1995 e successive modifiche L.R. 90/1998, 41/2002 e 10/2004 ed alla Legge 189/2004, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono e, nell osservanza dei principi contenuti nelle Convenzioni internazionali in materia, promuove campagne per informare, sensibilizzare ed educare la cittadinanza, fornendo strumenti di conoscenza relativi alle problematiche che scaturiscono dalla presenza animale nel contesto urbano, in modo da prevenire l insorgere di conflittualità intraspecifiche ed interspecifiche. 4. Il Comune di Livorno, riconoscendo che il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale è un valore sociale, può promuovere iniziative affinché le fasce deboli della popolazione, ed in particolare gli anziani, possano continuare a vivere o comunque avere contatti col proprio animale. 5. Il Comune di Livorno promuove, sostiene e disciplina le attività di Pet Therapy pubbliche e private, svolte da personale qualificato e con la collaborazione di animali idonei allo scopo, come da successivo art Per le finalità sopra indicate, il Comune di Livorno collabora con le Associazioni per la protezione degli animali iscritte nei Pubblici Albi presenti nel territorio, sia nell organizzazione di iniziative di sensibilizzazione che nelle azioni di contrasto al maltrattamento. Art. 3 - Competenze del Sindaco 1. Il Sindaco, sulla base di quanto disposto dagli artt. 823 e 826 del C.C., esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. 2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31/03/79, spetta la vigilanza sull osservanza delle Leggi e delle norme relative alla protezione degli animali. Per l attuazione delle disposizioni e la 1

3 realizzazione dei programmi previsti nel presente Regolamento, il Sindaco potrà adottare specifici provvedimenti applicativi ed organizzativi, anche avvalendosi della collaborazione di : a) altre strutture comunali ; b) la Consulta Affari Animali; c) personale esterno con comprovate competenze specifiche. 3. Per lo svolgimento delle attività di controllo il Sindaco opera tramite la Polizia Municipale, le altre Forze dell Ordine ed altri organismi eventualmente delegati allo scopo. TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 4 - Definizioni ed esclusioni 1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali d affezione di cui alla Legge 281/91 ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semi libertà. 2. La definizione generica di animale si applica, inoltre, nell interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle Leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato come specificato dagli artt. 1 e 2 della Legge 157/ La definizione di cucciolo si applica ad animali fino a 4 mesi di vita, lattanti o non. 4. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Livorno. 5. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano: a) Alle attività economiche inerenti l allevamento di animali da reddito, vietando comunque sia l allevamento di animali da pelliccia che di animali per sperimentazioni; b) Alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l esercizio della caccia e della pesca come ben delineato dalla Legge quadro nazionale 157/1992 e dalla L.R.T. n 3/1994 e loro successive modifiche; c) Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; d) Alla attività di disinfestazione e derattizzazione. Art. 5 - Tutela degli animali - Divieti 1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni. 2. E' vietato tenere animali in isolamento, privi dell acqua o del cibo necessario e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, in luoghi umidi o insalubri, sprovvisti di idoneo riparo o in spazi insufficienti rispetto alle fisiologiche necessità di movimento. E altresì vietato impedire il normale sviluppo delle caratteristiche etologiche e comportamentali specie-specifiche, pur nella salvaguardia delle esigenze di convivenza non conflittuale intraspecifica ed interspecifica. 3. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario. I cuccioli di cane non possono essere venduti o ceduti se non identificati con l inserimento del microchip, fatto salvo quanto stabilito dalla L.R. 8/4/95 n. 43 art. 5, commi 4 e 5. 2

4 4. E vietato tenere i cani legati o alla catena se non secondo le disposizioni dettate all art. 7 comma 4 del presente Regolamento e salvo casi di assoluta necessità dettati da pericolo per l incolumità dell animale stesso, di altri animali o di persone, o laddove ci siano limitazioni urbanistiche o igieniche. 5. E vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza o danni fisici anche solo temporanei. 6. E vietato condurre animali al guinzaglio nelle strade con veicoli in movimento; ciò è consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi, a condizione di non sottoporre l animale ad affaticamento o sforzo, utilizzando la pettorina al posto del collare. E comunque vietato l utilizzo del collare a strozzo. 7. E' vietato utilizzare animali vivi per alimentare altri animali, tranne che ciò sia assolutamente indispensabile per il mantenimento delle condizioni di benessere ed il rispetto degli schemi comportamentali e nutrizionali degli animali stessi. 8. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di strumenti ed oggetti che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire la naturale espressione vocale o che causino anche il minimo danno psico-fisico all animale. 9. E vietato per i cani l uso di museruole stringi-bocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attestino la necessità. 10. Ai sensi dell'art. 10 della Convenzione ETS n 125 del Consiglio d'europa per la protezione degli animali da compagnia, è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia ed operare la devocalizzazione. 11. E vietata, su tutto il territorio comunale, la colorazione degli animali per qualsiasi scopo; è altresì vietato detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente. 12. Ai sensi della normativa vigente in materia di caccia, e vietato ricorrere all addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche. 13. E' vietato l'uso e la detenzione di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli. 14. E vietato l'allevamento di animali al fine di ottenerne pellicce o destinati alla sperimentazione. 15. E vietato allevare, detenere ed addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o di combattimenti od offesa alle persone o ad altri animali. 16. E vietato effettuare accoppiamenti o utilizzare metodi di istruzione ed addestramento tesi ad esaltare la naturale aggressività dei cani e comunque degli animali in genere. 17. E vietato aizzare i cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l incolumità di persone, di altri animali o provocare il danneggiamento di cose. Art. 6 - Tutela degli animali - Obblighi e facoltà 1. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici, detenuti in cattività, di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, ottimali per evitare stress psico-fisico e di non condurli in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico. 2. E permessa la liberazione, in ambienti adatti, di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi della normativa vigente. 3. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici, devono prevedere, in fase di 3

5 progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici eventualmente presenti. A tal fine dovranno acquisire, preventivamente alla richiesta denuncia di inizio attività (D.I.A.) o permesso a costruire, l assenso del competente Ufficio Tutela Animali del Comune di Livorno, che potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le Associazioni di volontariato, presenti sul territorio, per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita al referente della colonia la possibilità di continuare ad alimentare tali animali. 4. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza e del rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune di Livorno con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare ed eventuali divieti normativi in vigore. 5. Chiunque detiene ed utilizza animali deve accudirli ed alimentarli secondo la specie, la razza alla quale appartengono e le loro condizioni di salute. In particolar modo, gli animali dovranno avere sempre a disposizione acqua da bere. Art. 7 - Modalità di detenzione 1. E' vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere. 2. In particolare, è vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazzi e balconi in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni: a) illuminazione naturale assente o insufficiente; b) ventilazione assente o insufficiente; c) temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali; d) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una adeguata attività motoria. 3. E' vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena. 4. La detenzione dei cani alla catena è consentita alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne e comunque per un periodo di tempo non superiore ad otto ore nell arco della giornata, a condizione che la catena sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Qualora, a causa della condizione dei luoghi, ciò non sia possibile, è consentito detenere cani con catena fissa di almeno quattro metri, che sia ancorata ad altezza da terra inferiore al metro. 5. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua ed il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte ai commi precedenti, nonché, se tenuti a catena nelle ore diurne, una zona d'ombra esterna, al riparo, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno. 6. E' vietato altresì l'uso delle cinghie sottopancia con punte. 7. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati. 8. La detenzione di animali domestici nelle abitazioni dovrà essere effettuata con modalità tali da non determinare inconvenienti igienici, né recare danno, turbative e/o molestie alle persone. E 4

6 vietata la detenzione di cani, gatti ed altri animali entro le abitazioni o altri locali quando, per l angustia di questi o per il numero degli animali, possa venirne pregiudizio alla salute o alla tranquillità degli abitanti e degli animali stessi. Art. 8 - Abbandono di animali E' vietato abbandonare qualsiasi tipo d animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica. Art. 9 - Avvelenamento di animali 1. In osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alla Legge Regionale n. 39/2001, alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, è vietato detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escluse le operazioni di derattizzazione o disinfezione, che devono essere eseguite in rispetto della normativa vigente. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose lo segnala, oltre che ai soggetti previsti dalla Legge, all Amministrazione Comunale indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati. 2. Il Comune di Livorno, quando è di propria competenza, determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o del luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario. Art Divieto di soppressione immotivata degli animali Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, previo parere del medico veterinario, o di comprovata pericolosità, a meno che la soppressione non venga imposta in ottemperanza a quanto prescritto dalle Leggi vigenti o dalle stesse consentita per usi alimentari. Per quanto riguarda gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, la soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari dipendenti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali o da liberi professionisti che devono rilasciare, al proprietario/detentore dell'animale o al gestore del canile o della struttura, un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. La soppressione è effettuata in modo eutanasico. Art Smarrimento e abbandono di animali 1. In caso di smarrimento di un cane il proprietario o detentore a qualsiasi titolo, oltre gli adempimenti di cui alla L.R. 43/95, dovrà fare denuncia dell accaduto, entro il terzo giorno dall evento, all Azienda USL competente territorialmente, che adotterà le procedure del caso. Art Soccorso di animali randagi, abbandonati e vaganti Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento all Amministrazione Comunale o agli altri soggetti pubblici abilitati al soccorso degli animali. Il Comune di Livorno stanzia, ogni anno, una cifra destinata a far fronte alle spese per interventi in soccorso degli animali rinvenuti in situazioni siffatte, da propri organi di 5

7 Vigilanza, se del caso avvalendosi di apposite Convenzioni con Associazioni ed organismi preposti alla cura e tutela degli animali. Art Conduzione e trasporto di animali 1. E' vietato trasportare o condurre al guinzaglio animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. 2. Per il trasporto degli animali d affezione sui veicoli, fatto salvo quanto previsto dal Reg. 1/2005/CEE, si applicano le specifiche norme previste dall'art. 169, comma 6, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n 285 e successivi aggiornamenti. 3. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentano la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. E' vietato lasciarli cadere o rovesciarli. 4. E' consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autoveicolo solo per un periodo massimo di 1 ora, a condizione che oltre all'apertura dei finestrini sia garantita la circolazione dell'aria all'interno dell autoveicolo, nel quale deve sussistere il microclima adeguato. Durante il periodo estivo tale possibilità è limitata solo se l autoveicolo rimane all'ombra per la durata di 30 minuti. Art Commercio al dettaglio di animali 1. L'esercizio del commercio al dettaglio di animali su aree private in sede fissa è soggetto al rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento Comunale fatte salve le normative regionali e nazionali. In ogni caso cani e gatti possono essere custoditi dentro le gabbie soltanto durante l'orario di vendita, negli intervalli tra l'apertura della mattina e quella pomeridiana e durante il trasporto. 2. La detenzione di animali in funzione della loro vendita deve avvenire nel rispetto dei fondamentali parametri microclimatici in grado di assicurare il loro benessere. In particolare, devono essere garantite condizioni confortevoli per quanto riguarda ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità ambientale. Lo spazio a disposizione degli animali accolti in gabbie, box o in altri contenitori non deve essere inferiore a quello previsto dal D. Lgs. 116/92 (attuazione della Direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici) per le specie in esso contemplate e comunque deve essere tale da non comprometterne il benessere ed evitare situazioni di stress e di sovraffollamento. Tutti gli animali devono disporre con continuità di acqua potabile rinnovata quotidianamente e di adeguate quantità di cibo adatto alle specifiche esigenze. Le mangiatoie, gli abbeveratoi e gli altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono essere regolarmente ripuliti e le deiezioni tempestivamente rimosse. Gli animali devono essere accuditi e manipolati da persone in possesso delle cognizioni fondamentali per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo. 3. Non sono consentite le attività commerciali itineranti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali. 4. Entro il 31 dicembre 2009 coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio di animali dovranno presentare al Servizio Veterinaria dell Azienda USL competente territorialmente, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (S.U.A.P.), la seguente documentazione: 6

8 - planimetria - relazione tecnica, in forma di autocertificazione (secondo lo schema di Modello A, allegato al presente Regolamento), riguardante le modalità di detenzione degli animali, degli spazi a loro destinati, della loro custodia e trasporto, nonché dei requisiti necessari attestanti il possesso delle cognizioni fondamentali per la cura e la manipolazione degli animali stessi. 5. Per le attività iniziate dopo l entrata in vigore delle norme di cui al presente articolo, il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma precedente è di 90 giorni dall inizio dell attività. 6. Ai fini della prevenzione del randagismo gli esercenti, oltre a comunicare il passaggio di proprietà ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8 aprile 1995 n.43, devono tenere un registro di carico e scarico per cani, gatti e furetti (secondo lo schema di Modello B, allegato al presente Regolamento). Per gli altri animali si deve mantenere la documentazione d acquisto. Il registro dovrà contenere l'elenco degli animali detenuti e per ognuno dovrà essere indicata la razza, il sesso, la data di nascita, la provenienza e le generalità della persona a cui viene ceduto o restituito nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti. I registri dovranno essere consegnati dagli esercenti all Azienda USL competente territorialmente con cadenza annuale, corredati dalla documentazione d acquisto. I registri dovranno essere preventivamente vidimati dall Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria. 7. Per altri animali, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, è ammessa una forma di certificazione complessiva per l intera partita d acquisto. 8. E' vietato esporre animali all'esterno dei negozi o nelle vetrine, fatta eccezione per gli animali acquatici. 9. E vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo e non aperto al pubblico. Art Toelettatura animali 1. L esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria, al rispetto delle normative sul commercio e da quanto stabilito dal presente Regolamento, fatte salve la normativa regionale e nazionale. L eventuale attività complementare di vendita di articoli per animali è soggetta al rispetto della normativa sul commercio. Entro il 31 dicembre 2009 coloro che svolgono attività di toelettatura dovranno presentare al Servizio Veterinaria dell Azienda USL competente territorialmente, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (S.U.A.P.), una relazione tecnica in forma di autocertificazione (secondo lo schema di Modello C, allegato al presente Regolamento). 2. Per le attività iniziate dopo l entrata in vigore delle norme di cui al presente articolo, il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma precedente è di 90 giorni dall inizio dell attività. 3. I locali devono: essere correttamente aerati ed illuminati; essere igienicamente idonei allo scopo; disporre di pareti lavabili e disinfettabili; disporre di adeguata dotazione idrica e relativi scarichi fognari; 4. Nei locali di toelettatura gli animali devono sostare per il solo tempo necessario alle operazioni con espresso divieto di sosta al di fuori dell orario di apertura dell esercizio. 5. E vietato l esercizio di attività di toelettatura, anche a carattere privato, in aree pubbliche o private ma aperte a pubblico transito. 7

9 Art Impianti per animali da compagnia 1. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia è soggetta al rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento Comunale fatte salve normative regionali, nazionali e sulla caccia. 2. ll canile, o rifugio pubblico o privato, deve disporre di un'adeguata area di sgambatura per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto. 3. Entro il 31 dicembre 2009 coloro che gestiscono impianti per animali da compagnia dovranno presentare al Servizio Veterinaria dell Azienda USL competente territorialmente, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (S.U.A.P.), la seguente documentazione: - planimetria; - relazione tecnica, in forma di autocertificazione (secondo lo schema di Modello D, allegato al presente Regolamento), riguardante le modalità di detenzione degli animali, degli spazi a loro destinati, della loro custodia e trasporto, nonché dei requisiti necessari attestanti il possesso delle cognizioni fondamentali per la cura e la manipolazione degli animali stessi; - numero ed individuazione degli addestratori (secondo lo schema di Modello D, allegato al presente Regolamento). 4. Per le attività iniziate dopo l entrata in vigore delle norme di cui al presente articolo, il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma precedente è di 90 giorni dall inizio dell attività. 5. E' fatto obbligo, per le attività di addestramento, della tenuta di un registro, vidimato dall Unità Funzionale di Sanità Pubblica, dal quale risulti la registrazione di ogni animale in addestramento e per ogni soggetto: estremi della identificazione ufficiale per l'iscrizione all'anagrafe canina; generalità del conduttore; finalità dell'addestramento; modalità e durata dell'addestramento. Il registro deve essere conservato presso la sede operativa per 5 anni. 6. Per le attività di custodia dei cani è previsto il registro di cui al comma 5. Art Addestramento di animali E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o con le modalità vietate di cui all art. 5, in ambienti inadatti, angusti e poveri di stimoli, che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché privazioni del cibo e dell'acqua. Art Pet Therapy 1. Il Comune di Livorno promuove sul suo territorio le attività di cura, riabilitazione ed assistenza con l'impiego di animali. 2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio confacente allo scopo. 3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali. 4. Entro il 31 dicembre 2009 coloro che gestiscono attività di Pet Therapy dovranno presentare al Servizio Veterinaria dell Azienda USL competente territorialmente, tramite lo Sportello Unico 8

10 Attività Produttive del Comune (S.U.A.P.), un autocertificazione (utilizzando lo schema di Modello E, allegato al presente Regolamento). 5. Per le attività iniziate dopo l entrata in vigore delle norme di cui al presente articolo, il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma precedente è di 90 giorni dall inizio dell attività. 6. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di terapie assistite dagli animali (T.A.A.) è vietata l'utilizzazione di cuccioli di età inferiore a 3 mesi, di animali selvatici ed esotici. 7. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali, in particolare, la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di A.A.A. e di T.A.A. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero lo sfruttamento. 8. Gli animali impiegati in programmi di A.A.A. e di T.A.A. sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute ed in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di A.A.A. e di T.A.A. e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari. 9. Gli animali impiegati in programmi di A.A.A. e T.A.A. devono provenire da canili o rifugi pubblici o privati gestiti da Onlus, o da maneggi, o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma La verifica ed il controllo dei requisiti di cui ai commi 7,8,9 verrà effettuato dall Amministrazione Comunale, che potrà avvalersi dei servizi dell Azienda USL6 Veterinaria. Art Animali in premio, in omaggio o in esibizione 1. E' vietato offrire animali in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. 2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell' attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all art. 38 del presente Regolamento. 3. La norma di cui al comma 1 non si applica alle Associazioni animaliste ed ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate all'ufficio competente per la tutela degli animali. 4. Per la pratica dell'accattonaggio è altresì vietato esibire madri con cuccioli lattanti o da svezzare, cuccioli, animali selvatici, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute o sofferenti, con il preciso scopo di suscitare l'altrui pietà. 5 Ai detentori degli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno applicate le sanzioni amministrative di cui all art. 38 del presente Regolamento. 9

11 Art Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali 1. Sono vietate le mostre temporanee, gli spettacoli e gli intrattenimenti con utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. E' fatta eccezione per i circhi autorizzati e per le mostre faunistiche, al seguito dei circhi, autorizzate ai sensi della normativa vigente ed in possesso della dichiarazione di idoneità prevista dall'art. 6 della Legge 150/92. Sulla base di quanto disposto dalla Circolare del Ministero degli Interni n 5960 del 22/02/2002, recante disposizioni applicative delle Leggi 150/92 e 426/98, per le mostre a seguito di circhi già muniti di attestato di idoneità ai sensi dell'art. 6 comma 6 della Legge 150/92, si dovrà procedere alla riverifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente qualora siano intervenute variazioni nel numero e nella specie dei soggetti detenuti o nelle strutture destinate alla loro custodia. 2. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi. 3. Tutti gli altri spettacoli, intrattenimenti o manifestazioni con utilizzo di animali domestici possono essere autorizzati dal Comune, su parere della preposta Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della AUSL, previa verifica della tipologia delle attività richieste agli animali e delle modalità di svolgimento ed a condizione che siano rispettate le disposizioni per la detenzione e l'utilizzo degli stessi, già indicate nei precedenti articoli del presente Regolamento. 4. Non possono essere oggetto di esposizione i cani ed i gatti di età inferiore a dodici mesi. Il divieto di esporre cani/gatti al di sotto dei dodici mesi vale soltanto per gli animali non al seguito dei proprietari e/o comunque di una persona fisica che si assume la responsabilità del benessere dell animale. Resta comunque il divieto di esporre cani/gatti minori dei 90 gg., indipendentemente dalla presenza o meno dell accompagnatore. 5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata e definitiva dell attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all art. 38 del presente Regolamento. Art Destinazione di cibo per animali Anche ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 " Norme in materia ambientale ", le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'albo Regionale ed i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di Amministrazioni Pubbliche ed aziende private o esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline. Art Scelte alimentari Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Livorno viene garantita, a chiunque ne faccia espressa richiesta scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (che non comprende prodotti derivanti dall uccisione di animali e che utilizza il misto uovo biologico pastorizzato 1 ), oppure vegan (nessun prodotto di origine animale). Nota 1: Nel caso di utilizzo di misto uovo biologico pastorizzato le galline sono alimentate con mangime proveniente da agricoltura biologica e vivono in allevamenti di tipo biologico ovvero all aperto e con nidi a disposizione, in osservanza del Reg. CE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni (Reg. CE 834/2007). 10

12 Art Associazioni animaliste e zoofile 1. Le Associazioni animaliste e zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonchè gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, collaborano col Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati ed i rapporti tra uomo ed animale. A tal fine: possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale; collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all applicazione del presente Regolamento. 2. Il Comune promuove lo sviluppo dell associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative ed i programmi di cui al presente Regolamento, eventualmente anche attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, qualora questi siano redatti e gestiti da persone in possesso di comprovate competenze in materia, oppure opportunamente formate. Art Commissione comunale Ambiente e Consulta Affari animali 1. Al fine di valutare lo stato di attuazione delle norme del presente Regolamento e delle Leggi Statali e Regionali relative alla protezione degli animali viene convocata, almeno una volta all'anno, la Commissione Consiliare competente sulle questioni animali. 2. Vengono invitati a partecipare alla riunione della Commissione: a) Assessore all'ambiente ove previsto e Responsabile per l'ufficio comunale che segue le questioni di tutela degli animali; b) un rappresentante dell'unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della AUSL; c) un veterinario designato dall'ordine dei medici veterinari; d) un rappresentante per ogni Associazione di protezione e di soccorso degli animali operante nel territorio comunale e/o nazionale da almeno tre anni; e) un rappresentante per ogni Associazione ambientalista operante sul territorio comunale e/o nazionale da almeno tre anni; f) un rappresentante della Polizia Municipale; g) un rappresentante di ciascuno dei Corpi di Polizia cui all art. 40. h) un medico veterinario comportamentalista ed un educatore cinofilo qualora l ordine del giorno preveda problematiche attinenti alla gestione del cane nel contesto urbano. 3. I soggetti individuati al comma 2, costituiscono altresì la Consulta Affari Animali che, su convocazione dell'assessore competente o del Sindaco, potrà essere incaricata, in pieno accordo con la Commissione Consiliare competente, di approfondire tematiche relative alla tutela degli animali a supporto dell'operato del Comune. 4. La Consulta si riunisce ogni 6 mesi e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. TITOLO III - CANI Art Definizione dei bisogni 1. In considerazione della specificità della relazione tra gli esseri umani ed i cani, a questi ultimi vengono riconosciute precise necessità che attengono alle attività quotidiane, con particolare riferimento a quelle ludiche, motorie e relazionali. 2. Chi detiene un cane è tenuto ad assicurare il soddisfacimento di tali esigenze. 11

13 Art. 26 Custodia, a titolo privato, dei cani in recinto 1. Il cane custodito in recinto deve avere a disposizione una superficie utile non inferiore a 8 mq. Fanno eccezione i cani di taglia piccola, i quali potranno essere custoditi in recinti di superficie non inferiore a 6 mq. 2. All'interno dello stesso recinto, ove sia già presente un cane, ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie utile di 2 mq. Per i cani di taglia piccola di cui al punto precedente l'incremento di superficie è ridotto a 1 mq. per ogni soggetto in più. 3. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età inferiore a quattro mesi. 4. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e non dar luogo a ristagni d'acqua. 5. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, ecc.), che deve essere: a) coperto su almeno tre lati od in maniera tale che l'accesso risulti al riparo, orientato in modo tale da evitare il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 7, comma 5; b) con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici; c) rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno; d) di altezza superiore a quella del cane di almeno 15 cm.; e) di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno. 6. Lo spazio recintato ed il riparo devono essere puliti con regolarità e garantire almeno le minime condizioni igieniche. 7. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario, deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dall 1 giugno al 30 settembre di ogni anno. 8. Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui vengono detenuti i cani. E' comunque vietato custodire abitualmente i cani, per lunghi periodi, in ambienti separati dai locali di abitazione o di lavoro (di cui all art. 7), quali soffitte, cantine, rimesse, garages, box, casotti, se non nelle ore notturne. Art Cucciolate I proprietari di cani hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate (utilizzando lo schema di Modello F, allegato al presente Regolamento) entro trenta giorni all'unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della AUSL. I proprietari hanno l obbligo entro lo stesso termine di denunciare la scomparsa, la morte o la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli, anche se non iscritti alla competente anagrafe canina territoriale. Art Nulla osta per detenzione di cani Chi intende detenere nel medesimo luogo più di cinque cani di età superiore a sei mesi deve ottemperare a quanto previsto dall art. 16 del presente Regolamento. Art Accesso dei cani nelle aree pubbliche 1. E' vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree a verde pubblico, ad eccezione di quanto stabilito al comma 3 del presente articolo. Essi devono essere condotti al guinzaglio e/o muniti di idonea museruola, come da normativa vigente. 12

14 2. Il Sindaco, con proprio Decreto, per garantire la sicurezza dei bambini nelle aree attrezzate con giochi, o per altri motivi, potrà vietare l'accesso ai cani in determinate aree a verde pubblico. 3. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico sono individuati, autorizzati e realizzati dal competente Ufficio Comunale, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature per le deiezioni. Sono altresì individuate zone di litorale destinate alla balneazione dei cani. 4. Negli spazi a loro destinati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di cani pericolosi ed aggressivi. Gli animali non dovranno arrecare danni alle strutture presenti. 5. Chi accompagna cani nelle zone pedonali e nelle aree verdi, comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi. I proprietari sono obbligati a mostrare gli strumenti per la raccolta o rimozione degli escrementi su richiesta di un Pubblico Ufficiale (vedi art. 23, comma 2 del Regolamento per gestione rifiuti urbani e assimilati, approvato dal C.C. con Atto n 217 del 14/12/2005). 6. Chi non rimuove le deiezioni solide dai suddetti luoghi e dagli spazi pubblici adibiti a passaggio pedonale e stradale, o risulti sprovvisto degli strumenti idonei alla rimozione delle stesse, è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 19, comma 4, della L.R. 8 aprile 1995 n 43. Art Accesso ai cani negli esercizi, uffici e mezzi pubblici e commerciali 1. I cani condotti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, hanno libero accesso in tutti gli Uffici ed esercizi pubblici e commerciali, salvo quelli nei quali vengono venduti prodotti alimentari, nonché sui mezzi pubblici di trasporto. 2. L'esercente ha facoltà di non ammettere cani all'interno del proprio esercizio. 3. II divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con apposita indicazione (scritta o disegno). 4. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso i cani a supporto di persone disabili e quelli della Protezione Civile, salvo il caso di esercizi che espongono derrate alimentari direttamente contaminabili dagli animali. Art Affidamento e adozione di cani - Prevenzione del randagismo 1. Il Comune di Livorno riconosce la funzione sociale dell affidamento/adozione di cani abbandonati o randagi da parte dei soggetti privati. Gli obiettivi principali sono il turn-over dei cani presenti nelle strutture comunali e/o convenzionate, il loro adeguato inserimento nelle famiglie ed il benessere psico-fisico di quelli che, per vari motivi, non potranno essere adottati. Per raggiungere tali risultati il Comune di Livorno potrà avvalersi della collaborazione di medici veterinari comportamentalisti ed Associazioni iscritte nei Pubblici Albi. 2. Al fine di prevenire il fenomeno del randagismo il Comune di Livorno, tramite una serie di controlli, si propone di effettuare un censimento della popolazione canina presente sul proprio territorio, che potrà essere affidato alle Guardie Zoofile. I controlli saranno tesi a verificare che tutti i cani abbiano tatuaggio o micro-chip (e che quindi siano iscritti all anagrafe canina). 3. I tatuaggi non più decifrabili dovranno essere sostituiti con applicazione del micro-chip entro due mesi dal controllo o per iniziativa del proprietario. A tal fine, il Comune di Livorno potrà 13

15 avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale, delle Guardie Zoofile, di medici veterinari e di Associazioni iscritte nei Pubblici Albi. Art Interventi per la prevenzione di comportamenti aggressivi 1. Il Comune di Livorno, anche avvalendosi della collaborazione degli Enti competenti ed in ottemperanza alla normativa vigente, promuove iniziative e studi volti a prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani, che possano procurare danno all incolumità pubblica, attraverso: - monitoraggio delle aggressioni avvenute sul territorio comunale, anche avvalendosi dei dati in possesso degli Enti preposti; - definizione di un protocollo per la valutazione, nel rispetto del benessere psicofisico del cane, del livello di aggressività dei cani coinvolti; - individuazione di un protocollo di rieducazione comportamentale che coinvolga anche il proprietario o detentore; - definizione di idonei strumenti (pubblici registri, corsi con rilascio di relativo attestato, etc.) finalizzati a responsabilizzare i detentori di cani appartenenti a categorie potenzialmente pericolose, tenendo conto anche di quanto disposto dalla normativa vigente; - individuazione di programmi ed iniziative rivolti alla popolazione e finalizzati a prevenire le cause che generano l aggressività nel cane. TITOLO IV - GATTI ED ALTRE SPECIE ANIMALI Art Colonie Feline 1. I cittadini che accudiscono i gatti che vivono in libertà devono provvedere al mantenimento igienico del luogo, in particolare non gettando direttamente il cibo sul suolo ed asportando dopo ogni pasto gli avanzi del cibo ed i contenitori dello stesso. 2. Si configura come colonia felina un gruppo di almeno cinque gatti randagi (non di proprietà), di cui almeno due femmine, che vivono in libertà e stabilmente in un determinato territorio. La classificazione di colonia felina ed il censimento della stessa avvengono a seguito di accertamenti eseguiti dal Comune di Livorno, che potrà avvalersi della collaborazione della U.F. di Sanità Pubblica Veterinaria della AUSL, delle Associazioni iscritte all apposito Albo e dei singoli cittadini, che volontariamente si occupano della colonia e che hanno ottenuto il riconoscimento come "referenti". Ad essi viene rilasciato un apposito tesserino di riconoscimento. 3. Per la cattura dei gatti liberi, necessaria alla cura ed alla sterilizzazione degli stessi, il Comune di Livorno garantisce la fornitura di idonea strumentazione da utilizzare, da parte dei referenti, in collaborazione con le Associazioni di volontariato e/o con l A.U.S.L. competente. 4. Ai referenti delle colonie feline è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, presso qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione, ad esclusione delle zone di proprietà privata, per le quali l accesso è subordinato al consenso del proprietario. 5. I referenti che accudiscono le colonie portando loro il cibo provvederanno alla rimozione dei contenitori e degli eventuali avanzi di cibo, contribuendo al mantenimento igienico del luogo. Collaboreranno altresì con l'ausl per la dislocazione delle gabbie di cattura (utilizzate per il trasferimento in ambulatorio per la sterilizzazione) e per segnalare ogni problema inerente lo stato di salute e la conduzione della colonia. 14

16 6. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il servizio veterinario della AUSL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone, o gli stessi animali, o comprovate motivazioni di interesse pubblico. 7. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Livorno che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal Codice Penale. Art Detenzione di volatili 1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia. 2. Per i volatili detenuti in gabbia, gli stessi non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo, all'interno della gabbia, dovranno essere sempre riforniti. Art Dimensioni delle gabbie per volatili 1. Fatte salve le disposizioni regionali inerenti i richiami vivi di specie selvatiche utilizzati a fini venatori, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono. Per uno e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande; per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di viaggi a seguito del proprietario o di trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie. Art Detenzione di specie animali acquatiche Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia. Art Dimensioni e caratteristiche degli acquari 1. II volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua. 2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente. 3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI Art Sanzioni 1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, rispetto alle quali non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi del D.Lgs. n. 267/

REGOLAMENTO COMUNALE DI TUTELA DEGLI ANIMALI E DI POLIZIA VETERINARIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI TUTELA DEGLI ANIMALI E DI POLIZIA VETERINARIA REGOLAMENTO COMUNALE DI TUTELA DEGLI ANIMALI E DI POLIZIA VETERINARIA (Testo approvato dal C.C. del 29 ottobre 2001) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Principi generali e finalità 1. Il Comune di...,

Dettagli

Comune di Cesano Boscone. provincia di milano REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Comune di Cesano Boscone. provincia di milano REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA provincia di milano REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA TITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI Regolamento di Polizia Urbana 1 Art. 54 Tutela degli animali domestici 1. In ogni luogo e circostanza

Dettagli

REGOLAMENTO DI TUTELA DEGLI ANIMALI E DI POLIZIA VETERINARIA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. Articolo 1. Principi generali e finalità

REGOLAMENTO DI TUTELA DEGLI ANIMALI E DI POLIZIA VETERINARIA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. Articolo 1. Principi generali e finalità REGOLAMENTO DI TUTELA DEGLI ANIMALI E DI POLIZIA VETERINARIA APPROVATO CON DELIBERA C.C.N 50 DEL 26.4.2005 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Principi generali e finalità 1. Il Comune di Pistoia,

Dettagli

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE Provincia di Pistoia PRONTUARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI SETTORE VETERINARIO

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE Provincia di Pistoia PRONTUARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI SETTORE VETERINARIO TABELLA A PRONTUARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI SETTORE VETERINARIO NORMA VIOLATA SANZIONE COMPETENZE REGOLAMENTO COMUNALE TUTELA DEGLI ANIMALI COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE Tenere animali all esterno

Dettagli

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Provincia di Pistoia)

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Provincia di Pistoia) COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Provincia di Pistoia) REGOLAMENTO DI TUTELA DEGLI ANIMALI E DI POLIZIA VETERINARIA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 18 DEL 07/06/2006 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo

Dettagli

Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005

Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005 Deliberazione legislativa n. 58/2013 2 Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005 1. L articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEI CANI

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEI CANI COMUNE DI TORINO DI SANGRO C.A.P. 66020 PROVINCIA DI CHIETI REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEI CANI (Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 12.11.2013) Art. 1 OGGETTO DEL

Dettagli

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI ACCALAPPIATURA CANI E GESTIONE DEL CANILE COMUNALE. INDICE TITOLO I FINALITA E OGGETTO TITOLO II CATTURA CANI VAGANTI

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI ACCALAPPIATURA CANI E GESTIONE DEL CANILE COMUNALE. INDICE TITOLO I FINALITA E OGGETTO TITOLO II CATTURA CANI VAGANTI REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI ACCALAPPIATURA CANI E GESTIONE DEL CANILE COMUNALE. INDICE TITOLO I FINALITA E OGGETTO Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Oggetto del Regolamento. Art. 3 - Definizioni e principi generali.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BIENNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BIENNO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BIENNO -TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI... 3 Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento... 3 Art. 2 Definizioni e Normativa

Dettagli

Comune di Bagnolo San Vito Via Roma, 29 46031 Bagnolo San Vito

Comune di Bagnolo San Vito Via Roma, 29 46031 Bagnolo San Vito Comune di Bagnolo San Vito Via Roma, 29 46031 Bagnolo San Vito REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BAGNOLO SAN VITO Art. 1 La

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DETENZIONE E TUTELA RAZZA CANINA

REGOLAMENTO COMUNALE DETENZIONE E TUTELA RAZZA CANINA COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA PROVINCIA DI CREMONA POLIZIA LOCALE Via Ponte Rino n. 9 Tel. 0373/74325 Fax 0373/74036 REGOLAMENTO COMUNALE DETENZIONE E TUTELA RAZZA CANINA Approvato con Delibera del Consiglio

Dettagli

Art. 1. Oggetto. 1. La presente legge detta norme sulla detenzione e sul commercio degli animali esotici.

Art. 1. Oggetto. 1. La presente legge detta norme sulla detenzione e sul commercio degli animali esotici. L.R. 24 luglio 2002, n. 12 ( 1). Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici. (giurisprudenza) (1) Pubblicata nel B.U. Marche 1 agosto 2002, n. 87. Art. 1 Oggetto. 1. La presente legge detta

Dettagli

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELL AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI DI PARCO CESARE TOSCHI

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELL AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI DI PARCO CESARE TOSCHI 2015 REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELL AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI DI PARCO CESARE TOSCHI APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOMAGGIORE N 45 DEL 05.11.2015 SOMMARIO ART. 1 OGGETTO... 2

Dettagli

COMUNE DI GIOIOSA IONICA 89042 (Provincia di Reggio Calabria )

COMUNE DI GIOIOSA IONICA 89042 (Provincia di Reggio Calabria ) COMUNE DI GIOIOSA IONICA 89042 (Provincia di Reggio Calabria ) Partita IVA 00288960800 - (0964) 51536 - Fax (0964) 410520 DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALL ADOZIONE DEI CANI CUSTODITI PRESSO

Dettagli

Linee guida regionali per l organizzazione dei percorsi formativi per i proprietari dei cani

Linee guida regionali per l organizzazione dei percorsi formativi per i proprietari dei cani Linee guida regionali per l organizzazione dei percorsi formativi per i proprietari dei cani Con la Delibera Regionale 647/2007 la Regione Emilia-Romagna ha approvato i criteri per la classificazione del

Dettagli

Comune di Busto Arsizio

Comune di Busto Arsizio Comune di Busto Arsizio REGOLAMENTO COMUNALE DI TUTELA DEGLI ANIMALI E DI POLIZIA VETERINARIA Redatto in collaborazione con il Responsabile dell Area Distrettuale di Medicina Veterinaria di Busto Arsizio,

Dettagli

COMUNE DI PALMARIGGI Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE

COMUNE DI PALMARIGGI Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE COMUNE DI PALMARIGGI Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.12.2015 1 INDICE

Dettagli

Città di Vigevano REGOLAMENTO DI TUTELA DEGLI ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 78 DEL 12/12/2005.

Città di Vigevano REGOLAMENTO DI TUTELA DEGLI ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 78 DEL 12/12/2005. Città di Vigevano REGOLAMENTO DI TUTELA DEGLI ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 78 DEL 12/12/2005. 1 Art. 1: definizioni 1. La definizione generica di animale, quando non

Dettagli

Regolamento comunale sulla tutela degli animali

Regolamento comunale sulla tutela degli animali COMUNE DI VILLABATE Provincia di Palermo ASSESSORATO IGIENE E SANITA Regolamento comunale sulla tutela degli animali APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N 7 DEL 27/01/2009 Titolo I - I PRINCIPI Art. 1

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SBROLLINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SBROLLINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5106 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato SBROLLINI Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato e norme per favorire

Dettagli

COMUNE DI MOGORO PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO PROVINCIA DI ORISTANO COMUNE DI MOGORO PROVINCIA DI ORISTANO CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO REGALA UNA CASA A UN AMICO A 4 ZAMPE Approvato con deliberazione della G.C. n. 32 del 05.04.2016 1/5 Art.1 - Finalità La

Dettagli

COMUNE DI COMABBIO R E G O L A M E N T O C O M U N A L E PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

COMUNE DI COMABBIO R E G O L A M E N T O C O M U N A L E PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI COMUNE DI COMABBIO R E G O L A M E N T O C O M U N A L E PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34 DEL 24/12/13 INDICE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Principi

Dettagli

Regolamento per l'accesso, l'uso e la gestione delle aree di sgambatura per cani.

Regolamento per l'accesso, l'uso e la gestione delle aree di sgambatura per cani. Città di Lecce Regolamento per l'accesso, l'uso e la gestione delle aree di sgambatura per cani. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 29 ottobre 2012 COMUNE DI LECCE Regolamento

Dettagli

REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE n. 34 DEL 26-07-1993 Tutela e controllo degli animali da affezione

REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE n. 34 DEL 26-07-1993 Tutela e controllo degli animali da affezione REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE n. 34 DEL 26-07-1993 Tutela e controllo degli animali da affezione Art. 1. (Finalità della legge) 1. La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e

Dettagli

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE 5 ALLEGATO A Criteri e modalità di istituzione, autorizzazione e gestione delle Zone per l allenamento e l addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile (ZAC) (art. 33, l.r. 7/1995) Principi

Dettagli

COMUNE DI GHILARZA. Provincia di Oristano

COMUNE DI GHILARZA. Provincia di Oristano COMUNE DI GHILARZA Provincia di Oristano Regolamento Comunale per la tutela del benessere della popolazione canina domestica e la disciplina della convivenza tra l uomo e l animale Approvato con deliberazione

Dettagli

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE (ai sensi delle Leggi 281/1991, L.R. 25 gennaio 1993 n. 6, O.M. 3 marzo 2009) Approvato con Delibera

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI Il comune di Coredo, al fine di proteggere gli animali e di tutelare la salute pubblica e l ambiente, promuove un corretto rapporto dell uomo con gli animali

Dettagli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Prot. n. (VET/07/86072) LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamate: la legge 20 luglio 2004, n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,nonché di impiego degli stessi

Dettagli

COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALLE AREE DI BENESSERE PER CANI (APPROVATO CON DELIBERA C.C. NR. 111 DEL 10/10/2013)

COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALLE AREE DI BENESSERE PER CANI (APPROVATO CON DELIBERA C.C. NR. 111 DEL 10/10/2013) COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALLE AREE DI BENESSERE PER CANI (APPROVATO CON DELIBERA C.C. NR. 111 DEL 10/10/2013) I N D I C E Art. 1 Oggetto del Regolamento, definizioni,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE Art. 1 (Istituzione del servizio) Il Comune di Fossalto promuove il benessere dei propri cittadini, con il fine di inserire ed integrare socialmente

Dettagli

REGOLAMENTO E LINEE GUIDA ALL'INCENTIVAZIONE AI PRIVATI CITTADINI CHE ADOTTANO CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI

REGOLAMENTO E LINEE GUIDA ALL'INCENTIVAZIONE AI PRIVATI CITTADINI CHE ADOTTANO CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI REGOLAMENTO E LINEE GUIDA ALL'INCENTIVAZIONE AI PRIVATI CITTADINI CHE ADOTTANO CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI ART.1-FINALITA'... ART.2-REQUISITI E DOMANDA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI (Approvato con deliberazione consiliare n. 63/04) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Principi generali e finalità 1) Il Comune di Agliana, al fine

Dettagli

I problemi legati agli animali sono tanti, soprattutto in una società che si sta solo ora mettendo al passo con le loro esigenze.

I problemi legati agli animali sono tanti, soprattutto in una società che si sta solo ora mettendo al passo con le loro esigenze. I problemi legati agli animali sono tanti, soprattutto in una società che si sta solo ora mettendo al passo con le loro esigenze. È quindi fondamentale portare le persone che posseggono animali, o vorrebbero

Dettagli

INDICE DEGLI ARTICOLI

INDICE DEGLI ARTICOLI COMUNE DI VALDIDENTRO Regolamento PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14 del 06.06.2011 INDICE

Dettagli

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA ( PROVINCIA DI CATANIA )

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA ( PROVINCIA DI CATANIA ) ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 3 SERVIZIO N. 168 DEL 02/07/2013 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L AFFIDAMENTO DEFINITIVO DI CANI RANDAGI DI PROPRIETA DEL COMUNE. Art. 1 FINALITA

Dettagli

COMUNE DI CAMPODIPIETRA PROVINCIA DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO PER L ADOZIONE DEI CANI RANDAGI

COMUNE DI CAMPODIPIETRA PROVINCIA DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO PER L ADOZIONE DEI CANI RANDAGI COMUNE DI CAMPODIPIETRA PROVINCIA DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO PER L ADOZIONE DEI CANI RANDAGI APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 45 del 29.09.2009 INDICE ART. 1 OGGETTO ART. 2 MODALITA DI ADESIONE

Dettagli

C O M U N E D I S A L T A R A REGOLAMENTO

C O M U N E D I S A L T A R A REGOLAMENTO C O M U N E D I S A L T A R A PROVINCIA DI PESARO E URBINO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI Approvato con delibera C.C. n. 9/2010 INDICE Art. 1 - Finalità

Dettagli

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 15742 DEL 29.12.2008 ANAGRAFE CANINA REGIONALE: MODALITA' D'ACCESSO E AGGIORNAMENTO.-

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 15742 DEL 29.12.2008 ANAGRAFE CANINA REGIONALE: MODALITA' D'ACCESSO E AGGIORNAMENTO.- DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 15742 DEL 29.12.2008 Identificativo Atto n. 1345 Oggetto: ANAGRAFE CANINA REGIONALE: MODALITA' D'ACCESSO E AGGIORNAMENTO.- IL DIRIGENTE UNITA ORGANIZZATIVA VETERINARIA

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE Art. 1 Oggetto del Regolamento. 1. Il Comune di Nereto, nell ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi

Dettagli

Città di Maratea REGOLAMENTO COMUNALE PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE

Città di Maratea REGOLAMENTO COMUNALE PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE Città di Maratea REGOLAMENTO COMUNALE PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 23.10.2015 1 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art.

Dettagli

COMUNE di TRIUGGIO. Regolamento Comunale di Polizia Urbana

COMUNE di TRIUGGIO. Regolamento Comunale di Polizia Urbana COMUNE di TRIUGGIO Regolamento Comunale di Polizia Urbana Approvato con Delibera di C.C. n 41 del 29/11/2006 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO V CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI Art. 36 Diritti

Dettagli

Approvato con deliberazione del CC n. 50 in data 28/11/2003.

Approvato con deliberazione del CC n. 50 in data 28/11/2003. COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI Provincia di Cuneo Approvato con deliberazione del CC n. 50 in data 28/11/2003. 1 ART. 1 BENESSERE DEGLI ANIMALI 1. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque

Dettagli

"Norme contro il maltrattamento, sulla detenzione e la tenuta degli animali"

Norme contro il maltrattamento, sulla detenzione e la tenuta degli animali TESTO DI ORDINANZA MODELLO DA PROPORRE AI SINDACI DEI COMUNI AI SENSI DEL D.P.R.31/03/79 "Norme contro il maltrattamento, sulla detenzione e la tenuta degli animali" IL SINDACO Considerato che il rispetto

Dettagli

Le strutture per il controllo e la tutela dei cani

Le strutture per il controllo e la tutela dei cani Le strutture per il controllo e la tutela dei cani piacenza, 25 gennaio 2012 1988 CATTURA ABBATTIME NTO dopo 3 gg L.R. nr. 5 del 25 febbraio 1988 CATTUR A RICOVE RO IN CANILE LEGGE 14 agosto 1991, nr.

Dettagli

Città di Troia Provincia di Foggia

Città di Troia Provincia di Foggia Città di Troia Provincia di Foggia REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE ART. 1 (OGGETTO E FINALITÀ) Il presente regolamento disciplina l'adozione da parte di privati

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

SCHEMA TIPO DI DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI DEL CONTADINO AUTORIZZATI DAL COMUNE DI JESI RISERVATI ALLA VENDITA DIR

SCHEMA TIPO DI DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI DEL CONTADINO AUTORIZZATI DAL COMUNE DI JESI RISERVATI ALLA VENDITA DIR SCHEMA TIPO DI DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI DEL CONTADINO AUTORIZZATI DAL COMUNE DI JESI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI ai sensi dell art. 4 comma 3 del

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

COMUNE DI SPILAMBERTO. P.zza Caduti della Libertà, n. 3 41057 Spilamberto Provincia di Modena

COMUNE DI SPILAMBERTO. P.zza Caduti della Libertà, n. 3 41057 Spilamberto Provincia di Modena COMUNE DI SPILAMBERTO P.zza Caduti della Libertà, n. 3 41057 Spilamberto Provincia di Modena ****************** REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RINUNCE DI PROPRIETA DEI CANI NON RANDAGI E PER LE RICONSEGNE

Dettagli

Normativa in materia di affezione e prevenzione del randagismo

Normativa in materia di affezione e prevenzione del randagismo Normativa in materia di affezione e prevenzione del randagismo Dott.ssa Annalisa Lombardini AUSL Modena L EGGE 14 agosto 1991 n. 281 Legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo 1

Dettagli

COMUNE DI MONTICELLO D ALBA - Provincia di Cuneo- REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

COMUNE DI MONTICELLO D ALBA - Provincia di Cuneo- REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNE DI MONTICELLO D ALBA - Provincia di Cuneo- REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 22/12/2010 MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO

Dettagli

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

Comune di Cattolica Provincia di Rimini Comune di Cattolica Provincia di Rimini DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE N. 36 DEL 31/01/2015 CONVENZIONE PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA CON L'ASSOCIAZIONE K LORENZ DEL CANILE INTERCOMUNALE DI

Dettagli

La detenzione di animali esotici

La detenzione di animali esotici La detenzione di animali esotici La Legge regionale n. 89/1990, all articolo 1, definisce gli animali esotici: tutte le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica

Dettagli

Il Comune di Mede è proprietario del canile sito in località Castelletto.

Il Comune di Mede è proprietario del canile sito in località Castelletto. &2081(',0('( 3URYLQFLDGL3DYLD!#"%$ &!' ' $$ 5(*2/$0(172 &$1,/(&2081$/( $577LWRODULWj Il Comune di Mede è proprietario del canile sito in località Castelletto. $57*HVWLRQH Il canile è gestito di norma dal

Dettagli

Tutela degli animali da compagnia - aggiornamenti normativi e strumenti operativi per il controllo. Ferrara, 16 maggio 2012

Tutela degli animali da compagnia - aggiornamenti normativi e strumenti operativi per il controllo. Ferrara, 16 maggio 2012 Tutela degli animali da compagnia - aggiornamenti normativi e strumenti operativi per il controllo Ferrara, 16 maggio 2012 Legge regionale 17.02.05, n. 5 Norme a tutela del benessere animale Finalità La

Dettagli

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 255

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 255 Legislatura 16º - Disegno di legge N. 255 d iniziativa dei senatori AMATI, BASSOLI, CASSON, DELLA SETA, DONAGGIO, GRANAIOLA, MAGISTRELLI, PASSONI, PEGORER, Anna Maria SERAFINI e ZAVOLI COMUNICATO ALLA

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 Norme a tutela del benessere animale

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 Norme a tutela del benessere animale Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 Norme a tutela del benessere animale Art 4, comma 1 punto b) criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata, parametri

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6

Dettagli

Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. 6 febbraio 2003. Articolo 1) Finalità e definizioni

Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. 6 febbraio 2003. Articolo 1) Finalità e definizioni Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy 6 febbraio 2003 Articolo 1) Finalità e definizioni 1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.

Dettagli

POLIZIA MUNICIPALE FANO NUCLEO OPERATIVO POLIZIA AMBIENTALE

POLIZIA MUNICIPALE FANO NUCLEO OPERATIVO POLIZIA AMBIENTALE POLIZIA MUNICIPALE FANO NUCLEO OPERATIVO POLIZIA AMBIENTALE NUCLEO OPERATIVO POLIZIA AMBIENTALE PROGRAMMA: «LA SCUOLA ADOTTA UN CANILE» 2011 ATTIVITA DI CONTROLLO E INTERVENTO NORME Legge Regionale n 10

Dettagli

Procedure operative animali d affezione

Procedure operative animali d affezione Procedure operative animali d affezione Marta Anello CELVA Convenzione relativa alle modalità di controllo del randagismo e protezione degli animali da affezione Durata: periodo compreso tra il 1 ottobre

Dettagli

REGIONE BASILICATA LEGGE REGIONALE N. 6 DEL

REGIONE BASILICATA LEGGE REGIONALE N. 6 DEL REGIONE BASILICATA LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 25-01-1993 Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo.istituzione anagrafica canina e protezione degli animali di affezione BOLLETTINO UFFICIALE

Dettagli

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 3 maggio 2011 ARTICOLO 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento

Dettagli

COMUNE DI SCIARA. 1 Settore POLIZIA MUNICIPALE e AMMINISTRATIVO

COMUNE DI SCIARA. 1 Settore POLIZIA MUNICIPALE e AMMINISTRATIVO COMUNE DI SCIARA L i b e r o C o n s o r z i o C o m u n a l e d i P a l e r m o 1 Settore POLIZIA MUNICIPALE e AMMINISTRATIVO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, VITTO E MANTENIMENTO IN

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA CORRESPONSIONE DI INCENTIVI AI PRIVATI CITTADINI CHE ADOTTANO I CANI RANDAGI.

DISCIPLINARE PER LA CORRESPONSIONE DI INCENTIVI AI PRIVATI CITTADINI CHE ADOTTANO I CANI RANDAGI. DISCIPLINARE PER LA CORRESPONSIONE DI INCENTIVI AI PRIVATI CITTADINI CHE ADOTTANO I CANI RANDAGI. Approvato con Delibera di G.C. n. 148 del 7 agosto 2014 INDICE Art. 1 Finalità Art. 2 Domanda per l affidamento

Dettagli

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10 NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10 NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 14 APRILE 2015, N. 193 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N.

Dettagli

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO. Regolamento della manifestazione Mercatino dell usato non professionale

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO. Regolamento della manifestazione Mercatino dell usato non professionale COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO Regolamento della manifestazione Mercatino dell usato non professionale Approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2012 Art. 1 OGGETTO

Dettagli

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 27 novembre 2013, n. 8 Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente

Dettagli

COMUNE DI MARTIGNACCO Provincia di Udine REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA PALESTRA DEL CENTRO SCOLASTICO INTEGRATO DI VIA UDINE

COMUNE DI MARTIGNACCO Provincia di Udine REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA PALESTRA DEL CENTRO SCOLASTICO INTEGRATO DI VIA UDINE COMUNE DI MARTIGNACCO Provincia di Udine REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA PALESTRA DEL CENTRO SCOLASTICO INTEGRATO DI VIA UDINE Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 30.11.2012 INDICE

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2

Dettagli

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera: Proposta di legge Norme per l emergenza idrica e per la prevenzione della crisi idropotabile Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Dettagli

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute

Dettagli

Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei

Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei Centri di Telefonia Internazionale Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30/06/2006 ART. 1 Oggetto e finalità Il presente regolamento

Dettagli

Qui proteggiamo Natura e Cultura 1

Qui proteggiamo Natura e Cultura 1 REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E IL TRASPORTO DI ARMI E DI QUALSIASI MEZZO DISTRUTTIVO E/O DI CATTURA DELLA FAUNA NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO Approvato con Delibera di Consiglio Direttivo

Dettagli

N. 100. COMUNE DI FLORIDIA Provincia di Siracusa REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI VAGANTI RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE

N. 100. COMUNE DI FLORIDIA Provincia di Siracusa REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI VAGANTI RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE COMUNE DI FLORIDIA Provincia di Siracusa REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI VAGANTI RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VERBALE N. 75 DEL 15/11/2012 N. 100 ARTICOLO

Dettagli

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO

Dettagli

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.N. 09 DEL 26.03.2007. COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.N. 09 DEL 26.03.2007. COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.N. 09 DEL 26.03.2007 COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL CANE Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il regolamento è finalizzato

Dettagli

COMUNE DI COLORINA Provincia di Sondrio REGOLAMENTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI CANI E RELATIVE SANZIONI

COMUNE DI COLORINA Provincia di Sondrio REGOLAMENTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI CANI E RELATIVE SANZIONI COMUNE DI COLORINA Provincia di Sondrio REGOLAMENTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI CANI E RELATIVE SANZIONI Allegato A) alla delibera C.C. n. 7 del 29.04.2010 INDICE Articolo 1 Articolo 2 Articolo

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE Pagina 1 di 7 INDICE Art. 1 Oggetto e finalità.... pag. 3 Art. 2 Ambito di applicazione...... pag. 3 Art. 3 Requisiti richiesti... pag. 4 Art. 4 Formazione

Dettagli

COMUNE DI DAONE PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI NEL COMUNE DI DAONE

COMUNE DI DAONE PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI NEL COMUNE DI DAONE COMUNE DI DAONE PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI NEL COMUNE DI DAONE Allegato alla deliberazione consigliare n.29 del 10.05.2001 PARTE PRIMA - NORME GENERALI

Dettagli

Regolamento sulla tutela degli animali

Regolamento sulla tutela degli animali All. A alla deliberazione consiliare n 100 del 2/10/2001 COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania Regolamento sulla tutela degli animali Regolamento sulla tutela degli animali 1 COMUNE DI RIPOSTO Provincia

Dettagli

Comune di Gissi Provincia di Chieti

Comune di Gissi Provincia di Chieti Comune di Gissi Provincia di Chieti AVVISO PUBBLICO CAMPAGNA PER L ADOZIONE DEI CANI ABBANDONATI ANNO 2014 ADOTTA UN AMICO A QUATTRO ZAMPE! Premesso: che presso il canile Abruzzo Servizi S.r.l. servizio

Dettagli

Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE approvato dal Consiglio nazionale di lega il 4 ottobre 2007 Premessa: Per i candidati Operatori Sportivi Volontari sono previsti i seguenti momenti corsuali:

Dettagli

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI Approvato con D.C.C. n. 2 in data 12-02-2015 Art.1 Il Comune di Roncaro volendo garantire nell ambito del proprio territorio attività

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI COM UNE DI SIENA Assessorato all Ambiente REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 189 del 14/07/2009) Sommario Titolo I Principi generali

Dettagli

Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO

Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO INDICE DEGLI ARTICOLI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11

Dettagli

COMUNE DI SAN MARCELLINO (Provincia di Caserta)

COMUNE DI SAN MARCELLINO (Provincia di Caserta) COMUNE DI SAN MARCELLINO (Provincia di Caserta) 1. Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune e a disciplinare la convivenza

Dettagli

Comune di Giano dell Umbria

Comune di Giano dell Umbria Comune di Giano dell Umbria Provincia di Perugia REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI (Approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 15.03.2011) (Modificato con deliberazione consiliare

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIA KENNEDY

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIA KENNEDY CITTA DI CONEGLIANO PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIA KENNEDY - Approvato con del. C.C. n. 80-640 del 26.10.1993 (CO.RE.CO. prot. n. 8555 del 15.11.1993)

Dettagli

Regolamento per l attuazione del servizio di Mensa Scolastica

Regolamento per l attuazione del servizio di Mensa Scolastica www.comune.bottanuco.bg.it Regolamento per l attuazione del servizio di Mensa Scolastica (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 29.9.2005 e modificato con deliberazione di Consiglio

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 9-03-1988 REGIONE SARDEGNA Tutela dell' etnia e della cultura dei nomadi.

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 9-03-1988 REGIONE SARDEGNA Tutela dell' etnia e della cultura dei nomadi. LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 9-03-1988 REGIONE SARDEGNA Tutela dell' etnia e della cultura dei nomadi. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 11 del 14 marzo 1988 Il Consiglio Regionale ha approvato

Dettagli

CITTÀ DI MONDOVÌ Provincia di Cuneo DIPARTIMENTO TECNICO AVVISO PUBBLICO

CITTÀ DI MONDOVÌ Provincia di Cuneo DIPARTIMENTO TECNICO AVVISO PUBBLICO Allegato A CITTÀ DI MONDOVÌ Provincia di Cuneo DIPARTIMENTO TECNICO AVVISO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ADOZIONE DEI

REGOLAMENTO PER L ADOZIONE DEI Allegato alla deliberazione della C.S. n. 74 del 21/06/2011 COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA REGOLAMENTO PER L ADOZIONE DEI CANI PROGETTO ADOTTA UN AMICO Progetto adotta un amico 1 Indice Articolo 1 Oggetto...

Dettagli

lavorativo di persone con provvedimenti penali detentivi e/o in esecuzione penale esterna.

lavorativo di persone con provvedimenti penali detentivi e/o in esecuzione penale esterna. Allegato alla Delib.G.R. n.32/ 45 del 15.9.2010 L.R. n. 1 del 24.2.2006, art 9, comma 11. L.R. n. 2 del 29.5.2007, art 33, comma 11. Finanziamento di un programma di attività finalizzate al recupero e

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO

Dettagli

COMUNE DI COGGIOLA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE DEI CANI E ALTRI ANIMALI

COMUNE DI COGGIOLA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE DEI CANI E ALTRI ANIMALI REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA COMUNE DI COGGIOLA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE DEI CANI E ALTRI ANIMALI Approvato con C.C. n. 4 in data 26/03/2007 INDICE Articolo 1 Articolo 2 Articolo

Dettagli