Responsabilità civile - percorso operativo Patti Salvatore

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1 Responsabilità professionale - Commercialista di Serra Francesca Responsabilità civile - percorso operativo Patti Salvatore Sommario Nozione 1. Obblighi e competenze del dottore commercialista. 2. La responsabilità contrattuale Inadempimento e oneri probatori. 3. La responsabilità extracontrattuale. 4. La responsabilità penale. Nozione Il d.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 stabilisce i requisiti necessari per ottenere il titolo di dottore commercialista e le attività che costituiscono oggetto della professione. Lo stesso decreto dà disposizioni per la costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti al quale è necessario che si iscriva chi, avendo titolo, voglia esercitare la professione. Il dottore commercialista (iscritto all'albo alla sezione A) e l'esperto contabile (iscritto all'albo alla sezione B), hanno competenza specifica per quanto riguarda le materie economiche, tributarie, finanziarie, societarie ed amministrative, il diritto d'impresa e l'economia aziendale. Alcune attività sono limitate ai soli dottori commercialisti, come le funzioni di sindaco e quelle di componente degli organi di controllo e sorveglianza, in enti o società, e quella di amministratore (se il requisito richiesto è l'indipendenza o l'iscrizione agli albi professionali). L'esercizio della professione di dottore commercialista è incompatibile con la professione di notaio, giornalista professionista, appaltatore di servizi pubblici, mediatore, concessionario della riscossione tributi, promotore finanziario e con l'attività di impresa, in genere. Il Codice deontologico dell'ordine dei dottori commercialisti prescrive tra l'altro che gli iscritti rispettino il segreto professionale, curino il loro aggiornamento e si comportino con correttezza nel confronti dei colleghi. Nell'esecuzione dell'incarico, i dottori commercialisti devono usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto. Prima di accettare l'incarico, devono assicurarsi di essere competenti in materia e di avere un'adeguata organizzazione dello studio. Inoltre, è richiesto che il mandato sia conferito per iscritto in modo da precisarne i limiti e i contenuti e quindi definire l'ambito delle responsabilità e, quando ciò non sia possibile, è necessario dare conferma scritta dell'incarico ricevuto al cliente. E' fatto obbligo al commercialista di illustrare al cliente gli elementi essenziali e i rischi della pratica affidatagli e nel corso del mandato ragguagliarlo sugli avvenimenti principali. Le infrazioni alle norme del codice deontologico sono sanzionate con la censura, la sospensione per un periodo non superiore a due anni e la cancellazione dall'albo. La professione del dottore commercialista rientra tra le professioni intellettuali, in cui si ravvisano i caratteri di personalità, autonomia e discrezionalità. La fiducia che il cliente ripone nel professionista richiede, infatti, che questi svolga personalmente l'incarico che gli viene affidato, ma nell'esecuzione di questo il dottore commercialista deve mantenere la sua autonomia e la discrezionalità. Poiché la sua prestazione si configura come prestazione di mezzi, deve usare tutta la sua competenza e la sua diligenza per far sì che le attese del cliente siano soddisfatte, pur non essendo responsabile del mancato raggiungimento del risultato richiesto. E' responsabile pertanto ex art. 1176, 2 comma, cod. civ., che specifica che la diligenza nelle professioni intellettuali viene valutata in relazione al tipo di attività. Perché non sia considerato inadempiente è necessario che il professionista si comporti come un commercialista medio, cioè che abbia la preparazione necessaria normalmente per svolgere il proprio lavoro e lo svolga con la diligenza e prudenza normalmente richieste. Se questo non avviene egli risponde anche per colpa lieve. Se comunque l'incarico affidatogli presenta difficoltà notevoli, risponde soltanto per colpa grave o dolo ex art cod. civ. Il professionista, comunque, prima di accettare un incarico ha il dovere, come gli prescrive il codice deontologico, di informare il cliente dei rischi connessi alla pratica affidatagli nonché, come detto, degli avvenimenti principali verificatisi nel corso del mandato.

2 Oltre alla responsabilità contrattuale, sorge in capo al dottore commercialista la responsabilità extracontrattuale ex art cod. civ., quando procura nello svolgimento del suo lavoro un danno ingiusto a terzi o al cliente stesso. Risponde penalmente quando è responsabile di un illecito penale. Riferimenti normativi - Codice civile: artt. 1176, 2043, Decreto legislativo 28 giugno 2005, n (Sommario) 1.Obblighi e competenze del dottore commercialista. Il dottore commercialista ha l'obbligo di rispettare le norme del codice deontologico dell'ordine cui è iscritto e di non svolgere le attività che sono incompatibili con la sua professione. Il d.lgs. n. 139/2005 elenca le attività di competenza dei dottori commercialisti e specifica comunque che è consentito al professionista esercitare tutte quelle attività che le leggi e/o i regolamenti attribuiscono alla categoria, fatte salve le prerogative attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi. Focus giurisprudenziale La giurisprudenza interviene per affermare l'incompatibilità della carica di giudice tributario con l'attività di consulente tributario esercitata continuativamente dal commercialista. Si esprime in tema di sanzioni disciplinari inflitte dall'ordine; sulla definizione di "commercialista" e sull'uso che del termine viene fatto; sulla funzione di vigilanza esercitata dall'autorità ministeriale sull'esercizio della professione. Afferma la competenza del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto le deliberazioni del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti. TAR Sicilia Palermo, Sezione I, Sentenza 5 novembre 2006, n Commercialista - Giudice tributario - Attività di consulente tributario - Incompatibilità E' incompatibile con la carica di giudice tributario l'attività di consulenza tributaria del commercialista che non abbia carattere di occasionalità, ma risulti essere continuativa dalla tenuta di numerosi libri contabili. Corte di Cassazione, Sezione III civile, Sentenza 14 luglio 2006, n Albo professionale - Dottore commercialista - Requisiti per l'iscrizione - Caducazione titolo di studio - Cancellazione dall'albo professionale - Legittimità. E' legittima la cancellazione dall'albo dei dottori commercialisti quando, a causa dell'annullamento di alcuni esami di profitto e dell'esame di laurea, viene meno il requisito del titolo di studio, dal momento che per l'iscrizione all'albo è necessario non solo il possesso di detto titolo ma anche la sua validità. A nulla rileva il fatto che nell'art. 34 del codice di riferimento non è richiamata questa ipotesi tra quelle previste per la cancellazione dall'albo. Tar Firenze Toscana, Sezione I, Sentenza 13 luglio 2006, n Commissioni tributarie - Giudici tributari - Incompatibilità ex art. 8, 1 comma, lett. i), d.lgs. n. 545 del Attività di consulenza - Ratio del divieto. La ratio dell'incompatibilità della carica di giudice tributario, prevista dall'art. 8, 1 comma, lett. i), d.lgs. n. 545 del 1992 è da ravvisarsi nel fatto che gli atti compiuti dal commercialista possono creare un contenzioso sul quale egli stesso, in qualità di giudice, potrebbe essere competente a pronunciarsi. Ne consegue che egli potrebbe privilegiare e anche formare linee interpretative conformi agli atti compiuti nell'esercizio della professione. Appare plausibile, pertanto, che i clienti prediligano il ricorso all'opera di uno studio professionale tenuto da un commercialista che sia anche giudice tributario. Corte di Cassazione, Sezione III civile, Sentenza 18 febbraio 2005, n Disciplina delle professioni - Dottori Commercialisti - L. n. 173/ Ragionieri - Conformità ai principi costituzionali - Competenza professionale In base alla legislazione attuale e, in particolare, a quanto disposto con L. n. 173 del 2002 l'uso dell'aggettivo "commercialista" spetta esclusivamente ai dottori commercialisti. Questo rappresenta difatti parte integrante del loro titolo professionale. Conseguentemente, i ragionieri non possono aggiungerlo al loro titolo professionale, sostituendolo a quello di periti commerciali. Tale assetto normativo non contrasta con i principi costituzionali dal momento che la diversificazione del titolo professionale corrisponde alla competenza tecnica acquisita e pertanto non è in contrasto con i principi di ragionevolezza ed eguaglianza (art. 2 e 3 Cost.), costituendone al contrario attuazione. Inoltre, sussiste conformità anche ai principi di diritto comunitario sull'idoneità professionale corrispondente alla competenza professionale posseduta, espressi oltretutto dall'art. 33, comma 5, Cost., sia perché l'inibizione dell'uso del suddetto aggettivo in aggiunta alla qualifica di ragioniere non può in alcun modo incidere sulla libertà di scelta del lavoro autonomo (considerato che, tanto

3 per i dottori commercialisti, quanto per i ragionieri e periti commerciali, l'oggetto della relativa professione non pregiudica l'eventuale esercizio di ogni altra attività professionale anche se non contenuta nel non tassativo elenco ex art. 1, ult. cpv., d.p.r. n del 1953), sia perché quella inibizione non si risolve in una prestazione imposta che violi la riserva di legge, di cui all'art. 23 Cost., dal momento che lo status professionale delle due categorie è regolato in modo diverso dalla legge stessa. Tar Roma Lazio, Sezione I, Sentenza 6 ottobre 2004, n Professionisti - Disciplina delle professioni - Ordini professionali - art. 4, 2 comma, d.p.r. n. 1067/ Commercialista - Ministero della giustizia L' art. 4, 2 comma, D.P.R. n del 1953 demandando all'autorità ministeriale una funzione di alta vigilanza sull'esercizio della professione di commercialista, permette al Ministero della giustizia di verificare che l'istituzione di nuovi ordini professionali avvenga nel rispetto della normativa regolatrice della materia, pur non abilitando il Ministero stesso ad assumere le determinazioni definitive in merito. Tar Roma Lazio, Sezione III, Sentenza 20 gennaio 2004, n. 471 Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorità giudiziaria ordinaria - Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti - Deliberazioni disciplinari Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto le deliberazioni dei Consigli dell'ordine dei dottori commercialisti in materia disciplinare, poiché in tale ambito sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ex art. 28 del d.p.r. 27 ottobre 1953 n (Ordinamento della professione di dottore commercialista). Corte di Cassazione, Sezione III civile, Sentenza 8 marzo 2001, n Professionisti - Disciplina delle professioni - Dottori Commercialisti - Violazione del segreto professionale - art. 622 c.p. Il commercialista che, essendo venuto a conoscenza di fatti penalmente rilevanti nello svolgimento del suo mandato, denunci il proprio cliente, commette violazione del segreto professionale. Non può trovare applicazione l'esimente della giusta causa di cui all'art. 622 c.p., consistente nella necessità vera o presunta di non incorrere nel pericolo di essere considerato correo del cliente, dal momento che la ratio della norma disciplinare differisce da quella della norma penale, essendo questa diretta all'inviolabilità del segreto mentre la prima alla tutela della professione, e perché sussiste la possibilità per il professionista di sottrarsi al temuto danno con la rinuncia al mandato in caso di commissione di reati da parte del cliente. E non è ravvisabile giusta causa per la rivelazione del segreto nemmeno nell'esigenza di assicurare la scoperta e la punizione dei reati in assenza di una norma che obblighi il depositario del segreto a renderlo noto (come nel caso, previsto dall'art. 364 c.p., della denuncia obbligatoria per i delitti contro la personalità dello Stato). Tribunale di Roma, Sentenza 28 febbraio 2001 Professionisti - Disciplina delle professioni - Dottori Commercialisti - Lesione dell'identità personale - Iscrizione all'albo commercialisti L'attribuzione, operata da mezzi di comunicazione di massa, della qualifica di commercialista a un soggetto notoriamente non iscritto all'albo della categoria professionale e implicato in gravi fatti di corruzione, costituisce lesione del diritto all'identità personale di un ordine rappresentativo della categoria, ma non della reputazione dello stesso, Corte di Appello di Perugia, Sentenza 26 luglio 1999 Professionisti - Disciplina delle professioni - Dottori Commercialisti - Violazione del segreto professionale - Stato di necessità Incorre nel reato di violazione del segreto professionale il commercialista che denuncia penalmente il proprio cliente per i fatti appresi durante lo svolgimento del proprio mandato. Non è applicabile l'esimente prevista dall'art. 622 c.p., perché questa trova applicazione solo nell'ipotesi che chi ha commesso il reato non aveva altra scelta che compiere l'illecito (il professionista poteva sottrarsi al pericolo della chiamata in correità rinunciando al mandato). Tribunale di Verona, Sentenza 22 febbraio 1999 Professionisti - Disciplina delle professioni - Dottori Commercialisti - Ragioniere L'aggettivo "commercialista", qualora non sia preceduto dal sostantivo "dottore", non è giuridicamente attribuito in via esclusiva agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti. Pertanto, ne è lecita l'utilizzazione nei rapporti professionali da parte di qualunque soggetto che abbia competenza specifica in materia commerciale (in particolare i ragionieri iscritti al relativo albo professionale, che sono "commercialisti" in senso stretto). Tuttavia, nell'ipotesi in cui si adottasse una diversa interpretazione della normativa vigente in tema, non sarebbe affatto trascurabile la q.l.c. della normativa medesima, alla luce del parametro di razionalità (ex art. 3 Cost.), per contrasto con il principio di libertà nelle qualificazioni professionali, deducibile implicitamente dal sistema costituzionale, ai sensi degli art. 2 e 4 Cost. (Sommario)

4 2. La responsabilità contrattuale. Il professionista è responsabile dell'adempimento dell'obbligazione assunta sottoscrivendo il contratto. Poiché la sua è un'obbligazione di mezzi, egli è responsabile solo del modo in cui svolge il suo incarico e della sua preparazione professionale. Il parametro cui deve attenersi è quello del dottore commercialista medio, ex art. 1176, 2 comma, cod. civ., secondo cui la diligenza nelle professioni intellettuali deve essere valutata con riguardo all'attività svolta. Quindi sarà necessario per il professionista rispettare il codice deontologico della sua categoria e in particolare verificare la propria competenza e la possibilità effettiva di svolgere l'incarico, informare il cliente delle difficoltà e dei rischi che la pratica presenta, sia prima del conferimento del mandato sia nel corso dello stesso, svolgere l'incarico con cura e perizia professionale. Rientra senz'altro nella diligenza del dottore commercialista l'aggiornamento della sua preparazione, necessario per fornire al cliente una prestazione valida. Da parte sua il cliente si obbliga a corrispondere al professionista il compenso pattuito o dovuto per la sua prestazione. (Sommario) 2.1. Inadempimento e oneri probatori. Ex art. 1176, 2 comma, cod. civ., il dottore commercialista è inadempiente, come detto, quando non usa la diligenza e la perizia del dottore commercialista medio nello svolgimento del suo incarico. Risponde anche per colpa lieve quando la prestazione non presenta difficoltà, mentre risponde solo per colpa grave o dolo quando è chiamato a svolgere un incarico che presenta problemi di particolare difficoltà (art cod. civ.). L'accertamento dell'inadempimento del professionista è rimesso al giudice di merito, che deve valutare in concreto sia la difficoltà della prestazione sia il comportamento del debitore. Ex art cod. civ., secondo il quale chi vuol far valere i suoi diritti in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, spetta al cliente dimostrare che il professionista è venuto meno all'obbligazione sottoscritta, fornendo la prova dell'esistenza del contratto, del danno subito e dell'entità di questo; deve provare inoltre che il danno è stato causato direttamente dal comportamento del professionista. Dato che si tratta di un'obbligazione di mezzi, il creditore non può lamentarsi della mancanza del risultato sperato, ma solo del modo in cui il debitore ha svolto il suo compito, addebitandogli l'eventuale negligenza e imperizia nell'eseguire l'incarico affidatogli. Al professionista spetta l'onere di dimostrare di aver svolto l'incarico con la necessaria diligenza e la necessaria perizia. Fondamentale risulta, per il creditore, riuscire a provare il nesso di causalità esistente tra la condotta inadempiente del professionista e il danno subito. Il professionista è responsabile del danno solo allorché si dimostri che con una condotta diversa, e corretta, da parte sua il danno non si sarebbe verificato. Non essendo possibile un vero e proprio accertamento di responsabilità, si può solo verificare se è statisticamente rilevante la possibilità che con una condotta diversa il cliente non sarebbe stato danneggiato. Focus giurisprudenziale. La giurisprudenza è concorde nel ritenere la prestazione del commercialista una prestazione di mezzi e nell'attribuire al cliente che si ritenga danneggiato dalla condotta del professionista l'onere della prova del danno subito. Non c'è contrasto nel ritenere nullo un contratto sottoscritto da soggetti non iscritti all'albo dei dottori commercialisti. Sulla responsabilità contrattuale: Corte di Cassazione, Sezione II civile, Sentenza 10 ottobre 2007, n Lavoro autonomo - Professioni intellettuali - Compenso - Patti in deroga ai minimi di tariffa - Nullità - Limiti - Condizioni - Motivazione L'onerosità non è un carattere essenziale del contratto d'opera professionale. E' facoltà delle parti prevedere la gratuità per vari motivi (affectio, benevolentia, convenienza, ragioni d'ordine sociale, vantaggio personale indiretto). E' nullo il patto in deroga ai minimi della tariffa professionale solo al di fuori di queste ipotesi (nella specie si conferma la sentenza di merito che aveva giudicato valido il contratto sottoscritto da un dottore commercialista che si impegnava a titolo gratuito a fornire pareri su quesiti fiscali in una trasmissione televisiva, durante la quale si pubblicizzava la sua attività). Tribunale di Roma, Sezione XIII, Sentenza 14 gennaio 2006 Mandato e rappresentanza - Contratto - Commercialista Il rapporto tra il commercialista e il cliente si configura come un contratto col quale il primo si obbliga dietro corrispettivo a fornire la sua prestazione al secondo il quale gli fornisce dati attinenti alla propria situazione finanziaria per permettergli di eseguire l'incarico. Nel caso di scioglimento, il commercialista è tenuto a restituire tutta la documentazione da lui detenuta e il cliente è obbligato al pagamento del corrispettivo. Tali obblighi non presentano il carattere della sinallagmaticità e pertanto non possono essere disattesi in caso di inadempimento dell'altro. Ne consegue che il professionista è onerato in ogni caso alla restituzione di quanto detenuto sine titulo.

5 Tribunale di Milano, Sentenza 4 giugno 1998 Lavoro autonomo - Professioni intellettuali - Società tra professionisti L'iscrizione del professionista all'albo e il carattere strettamente personale della prestazione sono requisiti essenziali della prestazione stessa. E' affetto da nullità, quindi, il contratto di appalto che abbia ad oggetto l'obbligazione, a carico di una società, di prestazioni professionali proprie del commercialista e del consulente del lavoro. Sull'inadempimento e sugli oneri probatori: Tribunale di Roma, Sezione XIII, Sentenza 20 marzo 2007, n Lavoro autonomo - Professioni intellettuali - Obbligo di risultato o di mezzi nella soluzione di problemi di speciale difficoltà E' da rigettare la domanda del cliente intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta negligente del commercialista, il quale abbia fatto decorrere inutilmente il termine di impugnazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria, non essendo stata prodotta dalla parte alcuna prova che l'impugnazione stessa sarebbe stata giudicata fondata se proposta tempestivamente. Inquadrandosi le obbligazioni inerenti all'esercizio professionale nelle obbligazioni di mezzi e non di risultato, il loro inadempimento non realizza di per sé il danno. Questo va comunque provato dal cliente. Ne consegue che il presupposto per l'accoglimento della domanda di risarcimento risiede nel fatto che sulla base degli elementi di prova prodotti dalla parte attrice si possa pervenire - quand'anche su giudizio probabilistico - al convincimento che in assenza del comportamento omissivo del professionista il risultato sarebbe stato conseguito. Tribunale di Roma, Sezione VI, Sentenza 1 marzo 2006 Obbligazioni e contratti - Inadempimento in genere - Prestazione professionale Qualora la prestazione professionale fornita da un commercialista risulti non conforme alle incombenze sulla stessa gravanti è configurabile una ipotesi di inadempimento contrattuale, con conseguente diritto del danneggiato al risarcimento, solo nel caso in cui fornisca la prova del quantum debeatur, vale a dire l'entità delle spese sostenute a causa delle inadempienze del professionista. Tribunale di Roma, Sezione XIII, Sentenza 3 novembre 2005 Obbligazioni e contratti - Inadempimento in genere - Prestazione professionale - Risarcimento del danno - Onere della prova Nel giudizio di risarcimento del danno instauratosi a seguito di inadempimento contrattuale, l'attore ha l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto fornire la prova di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa. Corte di Cassazione, Sezione III civile, Sentenza 9 giugno 2004, n Lavoro autonomo - Professioni intellettuali - Responsabilità - Obbligazione di risultato o di mezzi nella soluzione di problemi di speciale difficoltà Con riferimento alla responsabilità professionale, la valutazione relativa all'esistenza e all'entità della colpa del professionista è rimessa al giudice di merito, il quale deve adeguatamente motivare la sua decisione. Questa è sindacabile in Cassazione solo relativamente all'esistenza di una motivazione completa ed adeguata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito nella quale si affermava la responsabilità professionale del commercialista che non aveva esaminato accuratamente gli atti consegnatigli dal cliente e pertanto aveva fatto decorrere i tempi per proporre l'opposizione dinanzi al competente giudice tributario, considerando anche il fatto che, all'epoca, non era prevista dal rito tributario la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali e che si prevedeva un imminente condono). Corte di Cassazione, Sezione I civile, Sentenza 5 luglio 1997, n Professionisti - Disciplina delle professioni - Albi professionali - Libri contabili - Ragioniere - Perito contabile - Commercialista Le attività di tenuta dei libri contabili, registrazione di fatture, predisposizione della modulistica per la dichiarazione dei redditi, chiusura della contabilità e assistenza nell'atto di cessione dell'azienda, formano oggetto delle professioni di ragioniere, perito commerciale e di dottore commercialista. Per il loro esercizio è necessaria l'iscrizione all'albo, ex art. 1, lett. a) e b) del d.p.r. 27 ottobre 1953 n e n Pertanto, ai sensi dell'art c.c., il professionista che abbia esercitato le suddette attività privo della necessaria iscrizione all'albo della categoria non può chiedere alcun compenso, neppure in base all'azione generale di arricchimento senza causa. Corte di Cassazione, Sezione III civile, Sentenza 5 giugno 1996, n Professioni intellettuali - Responsabilità - Obbligazione di risultato o di mezzi nella soluzione di problemi di speciale difficoltà - Condotta omissiva - Danno

6 L'affermazione della responsabilità professionale per condotta omissiva e la determinazione del danno in concreto subito dal cliente presuppongono che sia stato accertato il sicuro fondamento dell'attività oggetto del mandato conferito al professionista e che ci sia la certezza morale che l'attività che il professionista avrebbe dovuto svolgere, se svolta, avrebbe prodotto, con ragionevole probabilità, effetti vantaggiosi per il cliente. (Sommario) 3. La responsabilità extracontrattuale. Ex art cod. civ., il dottore commercialista è responsabile dei danni causati, nello svolgimento del suo lavoro, a terzi o allo stesso cliente. In base all'art cod. civ. spetta al danneggiato provare il danno subito e l'entità dello stesso e dimostrare che esso è conseguenza della condotta del dottore commercialista e che non si sarebbe verificato in assenza dell'azione o dell'omissione del professionista. Focus giurisprudenziale II dottore commercialista inadempiente nei riguardi dell'obbligazione assunta col cliente deve rispondere anche del danno ingiusto causato al cliente con la sua condotta dolosa. Nella sua veste di revisore ha responsabilità nei riguardi dei terzi in concorso con la società. Tribunale di Venezia, Sentenza 23 aprile 2007 Responsabilità civile - Amministrazione pubblica in genere - Commercialista - Inadempimento - Condotta dolosa del professionista Ha diritto al risarcimento dei danni colui che si sia avvalso dell'opera di un commercialista, il quale a causa della sua inadempienza ha determinato una complessa e annosa vicenda tributaria, aggiunta ad una condotta della p.a. non conforme ai dettami di buon andamento e imparzialità. Tribunale di Torino, Sentenza 18 settembre 1993 Società di revisione - Revisore - Obblighi - Responsabilità concorrente Per l'art. 12 del D.P.R. n. 136 del 1975, si configura in astratto, accanto alla responsabilità contrattuale, responsabilità concorrente extracontrattuale dei revisori nei riguardi dei terzi estranei (nella specie, in relazione all'obbligo della società di revisione di evidenziare in bilancio i rischi patrimoniali connessi ad un evento probabile). (Sommario) 4. La responsabilità penale. Nell'esercizio della sua professione il dottore commercialista può incorrere in illeciti penali, compiendo reati in concorso col cliente o ai danni dello stesso o di terzi. Le tipologie sono varie e dipendono dal tipo di attività svolto. Focus giurisprudenziale Sono penalmente sanzionate le condotte di soggetti non abilitati che esercitano abusivamente la professione di dottore commercialista e gli illeciti (truffa, falsificazione di documenti ecc.) commessi da professionisti nell'esercizio legittimo della loro attività. Non è invece penalmente perseguibile il commercialista che suggerisca l'inserimento di una partita ad una voce di bilancio piuttosto che ad un'altra purché si limiti al mero suggerimento ed è lecito per un consulente del lavoro esercitare l'attività di consulenza tributaria di pertinenza dei dottori commercialisti, non essendo in nessun modo la materia riservata esclusivamente alla categoria dei dottori commercialisti. Corte di Cassazione, Sezione VI penale, Sentenza 9 novembre 2006, n Truffa - Circostanze aggravanti in genere - Commercialista - Studio professionale Il reato di truffa commesso costituendo una parvenza di studio professionale (nella specie, di commercialista), che esisteva e operava come legittimamente costituito e a cui i clienti si affidavano con una "minorata cautela", è aggravato dall'abuso della relazione qualificata di prestazione d'opera professionale (art. 61, n. 11, c.p.), al di là dell'invalidità del contratto di prestazione professionale. Corte di Cassazione, Sezione V penale, Sentenza 26 gennaio 2003, n Falsità in atti - Reati - Falsità materiale in genere - Valore probatorio delle ricevute Integra il reato di falsità materiale in atto pubblico, di cui agli artt. 476 e 482 c.p., la falsificazione delle ricevute bancarie di delega ai

7 versamenti tributari e delle ricevute di versamenti postali, in quanto secondo le disposizioni che dettano la disciplina di tali modalità di versamento, presso le banche delegate per la riscossione delle imposte o presso gli uffici postali, dette ricevute hanno una valenza probatoria privilegiata, anche nei confronti dei terzi, fino al riconoscimento della falsità dell'atto stesso (nella specie, falsificazione di versamenti fiscali da parte di un commercialista a danno dei suoi clienti). Corte di Cassazione, Sezione VI penale, Sentenza 8 gennaio 2003, n. 49 Professionisti - Disciplina delle professioni - Consulenti del lavoro - Art. 348 c.p. - Consulente del lavoro - Ragioniere - Commercialista Incorre nel reato di esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro o ragioniere commercialista, ex art. 348 c.p., il soggetto che compie, pur se a titolo gratuito, anche un solo atto riservato a tale professione, nonché colui che compie in modo abituale e retribuito atti caratteristici della professione, benché non riservati alla professione medesima. Corte di Cassazione, Sezione V penale, Sentenza 19 novembre 2001, n Professione - Esercizio abusivo della professione - Art. 348 c.p. - D.P.R. 27 ottobre 1953, n Il compimento di atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, insuscettibili di estensione in via analogica e riservati ad essa in via esclusiva, sulla base di un apposito provvedimento normativo che, per la professione di dottore commercialista e ragioniere, è costituito dall'art. 1 del d.p.r. 27 ottobre 1953, n. 1067, integra gli estremi della condotta sanzionabile ex art. 348 c.p. Corte di Cassazione, Sezione III penale, Sentenza 8 marzo 2001, n Professionisti - Disciplina delle professioni - Dottori Commercialisti - Violazione del segreto professionale - Inapplicabilità dell'art. 622 c.p. Il commercialista che denuncia penalmente il cliente in relazione a fatti appresi nello svolgimento del suo mandato commette violazione del segreto professionale. Non può applicarsi l'esimente della giusta causa, di cui all'art.622 c.p., consistente nella necessità vera o presunta di non incorrere nel pericolo di essere considerato correo del cliente, poiché differente è la ratio della norma disciplinare rispetto a quella penale, essendo questa diretta all'inviolabilità del segreto e quella alla tutela della professione, e perché sussiste la possibilità per il professionista di sottrarsi al temuto danno con la rinuncia al mandato in caso di commissione di reati da parte del cliente. Né una giusta causa di rivelazione del segreto può ravvisarsi nell'esigenza di assicurare la scoperta e la punizione dei reati dal momento che non esiste una norma che obblighi il depositario del segreto a renderlo noto (come nell'ipotesi prevista dall'art. 364 c.p.). Corte di Cassazione, Sezione V penale, Sentenza 18 dicembre 2000, n Fallimento - Disposizioni penali - Reati commessi dal fallito bancarotta fraudolenta in genere - Commercialista Il commercialista che omette la verifica della corrispondenza alla documentazione dei dati comunicati dagli amministratori, ai fini delle annotazioni nelle scritture contabili e della successiva redazione del bilancio fallimentare, commette il reato di bancarotta fraudolenta in qualità di extraneus in concorso con gli amministratori della società fallita. Corte di Appello di Perugia, Sentenza 26 luglio 1999 Professionisti - Disciplina delle professioni - Dottori commercialisti - Violazione del segreto professionale Incorre nel reato di violazione del segreto professionale il commercialista che denuncia penalmente il proprio cliente per fatti appresi durante lo svolgimento del proprio mandato. Non è applicabile l'esimente prevista dall'art. 622 c.p., poiché questa trova applicazione solo nell'ipotesi in cui non ci sia altro modo per sottrarsi al pericolo temuto che quello di compiere l'illecito (il professionista poteva sottrarsi al pericolo della chiamata in correità rinunciando al mandato). Corte di Cassazione, Sezione V penale, Sentenza 3 dicembre 1998, n Fallimento - Disposizioni penali - Reati commessi dal fallito bancarotta fraudolenta in genere - Commercialista E' lecito ad un commercialista suggerire l'attribuzione di una partita ad una voce di bilancio piuttosto che ad un'altra, purché egli non adotti direttamente un espediente illecito o indichi concretamente la via per adottarlo.(nella specie: la voce "usato automobilistico" imputata a "crediti" anziché a quella "magazzino"). Corte di Cassazione, Sezione VI penale, Sentenza 23 aprile 1996, n Esercizio abusivo di un professione - Responsabilità penale - Cause di esclusione - Consulente del lavoro - Materie riservate Non incorre in responsabilità penale per esercizio abusivo della professione, nella specie dottore commercialista, il consulente del lavoro che presti attività di consulenza tributaria e curi la redazione e il controllo dei bilanci di imprese. Difatti, perché si configuri l'illecito descritto nell'art. 348 c.p., che ha natura di norma penale in bianco, è necessario che la condotta dell'agente si ponga in contrasto con altra disposizione legislativa che riservi espressamente ed esclusivamente determinate attività professionali a soggetti iscritti in albi

8 speciali. L'art. 1 d.p.r. n. 1067/53 si limita a indicare ed elencare le competenze tecniche tipiche della professione dei dottori commercialisti senza peraltro che in qualsiasi modo ne derivi che solo a questi sia riservata la possibilità di agire nelle materie in esso enumerate. (Sommario)

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