AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) IVA + IRPEF + IRAP 2003

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA DODICESIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: Varalli Domenico - Presidente Teppati Lodovico - Relatore Chiti Alfredo - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA - sull'appello n. (Omissis) depositato il (Omissis)- avverso la sentenza n. (Omissis) emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova proposto dall'ufficio: (Omissis) controparte: (Omissis) difeso da: (Omissis) Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) IVA + IRPEF + IRAP 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: Appello RGA N. (Omissis) avverso la Sentenza N. (Omissis) della CTP di La Spezia, sez. n. 3, depositata il (Omissis) proposto da (Omissis). Controparte: (Omissis), esercente attività di gestione albergo e motel con ristorante denominata (Omissis).

2 Oggetto della Sentenza: avviso accertamento n. (Omissis) IVA+IRPEF+IRAP anno Con la citata sentenza veniva annullato l'accertamento e compensate le spese. Fatto L'Agenzia delle Entrate, in data 22/09/2008, notificava al Signor (Omissis) l'avviso di accertamento in epigrafe col quale ha rettificato induttivamente il reddito d'impresa dichiarato pari a Euro 5.729,00 in Euro ,00 per l'anno d'imposta L'atto impositivo è stato emesso ai sensi degli artt. 39, 1 c., lett. d), 42 e 43 del DPR n. 600/72. Il Signor (Omissis) presentava ricorso alla CTP che con la sentenza in epigrafe annullava l'accertamento. l'ufficio presenta ricorso in appello avverso la sentenza della CTP per i motivi di seguito enunciati: - La sentenza che si impugna merita ampia censura, in quanto emessa in violazione e falsa applicazione dell'art. 132 CPC, dell'art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, nonché dei principi generali in materia di contenzioso tributario, giacché essa si caratterizza per l'inconsistenza delle argomentazioni, risolvendosi in affermazioni apodittiche che generano, in definitiva, una motivazione sostanzialmente omessa, ai limiti della mera apparenza. In diritto/merito: - I Primi Giudici non hanno tenuto in debito conto tutti gli elementi probatori/indiziari posti al vaglio. Fatti che dimostrano invece, inequivocabilmente, la giustezza, anche in punto merito, dell'accertamento legittimamente emesso in capo al contribuente. - Gli accertamenti di cui agli art. 39, primo comma, lettera d), del DPR n. 600/73, e successive modificazioni, e 54 del DPR n. 633/72, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62-bis del DL n. 331/93. - Trattasi di attività di gestione albergo e motel con ristorante situato in (Omissis) ( (Omissis)), rinomata località turistica. Oltre al titolare e ad un dipendente risulta occupato un collaboratore famigliare. La determinazione del numero delle presenze è avvenuta in base ai lavaggi delle lenzuola singole e matrimoniali. Sono state determinate le presenze per l'anno in esame in n tenendo conto di n. 471 presenze nelle camere singole e di n presenze nelle camere matrimoniali per 2,26 giorni di permanenza media degli ospiti calcolata sulla base degli arrivi pari a e delle presenze pari a indicate dal contribuente nello studio di settore TG44U riguardante gli elementi strutturali dell'attività.

3 - Pare altamente pretestuoso e non supportato da prove che buona parte di queste presenze fosse dovuta a maestranze occupate nei lavori del porto di (Omissis), nei confronti dei quali non erano praticabili le stesse tariffe dei turisti estivi. - Anche la percentuale di incidenza sui ricavi dei servizi prestati è stata applicata nella misura indicata dal ricorrente nello studio di settore riguardante gli elementi specifici dell'attività. - In fase istruttoria si è altresì riscontrato che controparte in data 25/03/2004, ha acquistato un'autovettura nuova di cilindrata Chiede: - Di riformare la sentenza, con conseguente conferma dell'avviso di accertamento; - Condannare la parte ricorrente alle spese ed onorari ex art. 15 D.Lgs. n. 546/92, come da nota spese allegata. Il Contribuente nelle controdeduzioni di costituzione in giudizio ribadisce i seguenti fatti e circostanze: - l'agenzia delle Entrate sostiene di aver inviato, con raccomandata atti giudiziari n. (...) del 10/09/2007, invito a comparire per l'instaurazione del contradditorio ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 218/97. Il Signor (Omissis) non ha mai ricevuto tale raccomandata. - Il controllo fiscale era basato su dati completamente errati, con errore altresì riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 2, in quanto nella quantificazione delle presenze in albergo l'ufficio non aveva considerato che ogni letto contiene due lenzuola e quindi il numero dei clienti determinato in base ai lavaggi dei letti singoli e matrimoniali doveva essere dimezzato, con la conseguenza che il reddito dichiarato risultava congruo; - Per l'anno 2003 il Contribuente era "congruo e coerente" con lo Studio di Settore TG44U, allegato al Modello Unico PF 2004; - Dal contratto di locazione risulta che il canone annuo era di Euro ,88 (più aggiornamento annuale ISTAT), con conseguente aggravio e incidenza negativa sul reddito di impresa; - Dalle fatture attive e dalle ricevute fiscali, acquisite dai Funzionari che hanno effettuato l'accesso, si evince che: - vi è l'utilizzo di camere matrimoniali da parte di una sola persona, portando perciò a una riduzione del numero delle presenze; - i bambini al seguito dei genitori non pagano la tariffa piena, portando perciò a una riduzione dei ricavi; - nel periodo invernale le tariffe applicate erano più basse, fino a una percentuale del

4 30%, rispetto alle tariffe minime indicate nello studio di settore, portando perciò a una riduzione dei ricavi; - le lenzuola venivano lavate con una media di 1,608 giorni rispetto alla media di 2,26 di permanenza degli ospiti; - l'autovettura acquistata nel mese di marzo 2004 è stata pagata a rate in 4 anni e con i soldi provenienti da una cessione di immobili da parte del genitore; - con la cessione dell'azienda avvenuta nel mese di maggio 2008, per un importo pari a Euro ,00, si è rientrati esclusivamente degli investimenti che erano stati effettuati: - per acquisto di Azienda (all. 2) nel mese di ottobre 1997, per un importo pari ad Euro ,20; - per le spese di ristrutturazione dell'albergo (all. 3), per un importo pari ad Euro ,20; - l'avviso di accertamento n. (Omissis), per l'anno d'imposta 2003, si basa su dati errati in quanto dalle tariffe utilizzate, per determinare i maggiori ricavi presunti, non è stata scorporata l'iva; Chiede: alla CTR di voler respingere il ricorso - con vittoria per l'appello delle spese di giudizio - e pertanto confermare totalmente la sentenza della CTP di Genova n. 172/01/09, depositata il 27/05/2009; si richiede inoltre la discussione in pubblica udienza ex art. 34 D.Lgs. n. 546/92. MOTIVI DELLA SENTENZA: La Commissione, analizzati gli atti, motiva il giudizio sulla base di quanto di seguito esposto: - per l'anno d'imposta 2003 il Contribuente era "congruo e coerente" con lo studio di Settore TG44U, allegato al Modello Unico PF 2004; - l'accertamento doveva tener in maggior conto quanto rilevabile dalle fatture attive e dalle ricevute fiscali, dalle quali risultava l'utilizzo di camere matrimoniali anche da parte di persone singole, che i bambini al seguito dei genitori non pagavano la tariffa piena e che nel periodo invernale le tariffe applicate erano più basse, rispetto alle tariffe minime indicate nello studio di settore. Tali elementi hanno determinato una riduzione dei ricavi; - sulla bassa redditività dell'esercizio ha inciso anche l'elevato importo del canone di locazione che ammontava a Euro ,88 più aggiornamento annuale ISTAT, come rilevabile dal contratto di locazione in atti ed inoltre sono state sostenute spese di ristrutturazione dell'albergo per Lire ,02; - il contribuente contesta anche una diversa frequenza del cambio delle lenzuola

5 rispetto a quello ipotizzato dai verificatori. Evidenzia anche il fatto che, nell'avviso di accertamento, per la determinazione dei maggiori ricavi presunti sono state utilizzate le tariffe dalle quali non è stata scorporata l'iva; - va inoltre tenuto conto del fatto che l'azienda alberghiera era stata posta in vendita già dall'anno 2004, indizio questo di non soddisfacente economicità della gestione. Sulla base di quanto esposto e considerato, risulta che l'accertamento effettuato dall'ufficio non si basa su "presunzioni gravi, precise e concordanti" tali da costituire prove valide a sostegno dell'accertamento stesso che di fatto presenta incongruenze che non lo rendono applicabile. La Commissione pertanto rigetta l'appello dell'ufficio e conferma la sentenza impugnata. Considera che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali fra le parti ai sensi del primo comma dell'art. 15 del D.Lgs. n.546/92 e secondo comma dell'art. 92 del CPC. P.Q.M. Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Così deciso in Genova, il 30 novembre Depositata in Segreteria il 15 marzo 2013.

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