NUOVI MODELLI INTRASTAT per cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi

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1 CIRCOLARE N. 1/2010 NUOVI MODELLI INTRASTAT per cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi Con ritardo e non senza problemi è entrato in vigore il decreto che disciplina il nuovo regime degli scambi intracomunitari che dal 1 Gennaio 2010 interessa anche i servizi. La nuova struttura dei modelli Rinviando per gli approfondimenti e i dettagli compilativi ad un prossimo contributo, ci basti, in questa sede, evidenziare, pur sinteticamente, la nuova struttura dei modelli: Intra 1 Intra 2 per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni si servizi rese per gli acquisti intracomunitari di beni e i servizi ricevuti

2 Sezione / modello Novità/contenuto È stata completamente riformulata, considerate le novità al riguardo, la sezione dedicata all indicazione del periodo di riferimento dell elenco, nonché la sezione dedicata ai dati riassuntivi dell elenco. Frontespizio Intra 1 e Intra 2 I dati riepilogativi del frontespizio tengono conto anche delle nuove sezioni 3 e 4 dedicate ai servizi. Sezione 1 Intra 1-bis e intra 2-bis Sezione 2 Intra 1-ter e Intra 2 ter Sezione 3 Intra 1- quater e Intra 2 quater Per le cessioni intracomunitarie (Intra 1 bis) epergliacquisti intracomunitari (Intra 2-bis) di beni, le regole sono rimaste sostanzialmente immutate (comprese quelle che esonerano la compilazione delle caselle valore statistico, condizioni di consegna e modo di trasporto per i soggetti che hanno realizzato nell anno precedente, o presumono di realizzare nell anno in corso, un valore di spedizioni o di arrivi non superiore ad Come in passato, i soggetti con periodicità mensile, dovranno utilizzare questa sezione per compilare le informazioni statistiche relative alle lavorazioni (rimane, invece, l esonero per le riparazioni). I modelli ter rimangono destinati alla gestione delle rettifiche di righe della sezione 1 di elenchi di periodi precedenti già presentati e non presentano novità. Trattasi di modelli di nuova istituzione destinati ad accogliere i servizi per i quali trova applicazione la nuova regola generale, in vigore dal 1/01/10, che, nei rapporti tra operatori di due diversi Paesi comunitari (B2B), individua la territorialità del servizio nel Paese del committente soggetto passivo. Rimangono esonerati dall indicazione in questa sezione quei servizi riconducibili alle deroghe assolute disciplinate dal nuovo art.7-quater e 7-quinquies del DPR n.633/72, nonché i servizi per i quali non è dovuta l imposta nello stato membro in cui è stabilito il committente (art.50, co.6, del D.L. n.331/93 nonché art.5, co.4, del decreto MEF 22/02/10). Le informazioni richieste in questo quadro vanno ben oltre la semplice indicazione della partita Iva comunitaria della controparte e del corrispettivo del servizio (unici dati imposti dalla Direttiva), ma si spingono ad una serie di informazioni di non sempre agevole e tempestiva reperibilità. Al riguardo, le scorse settimane, era stata annunciata dalla stampa

3 specializzata una probabile compilazione semplificata nei primi mesi. Di tutto questo, però, nulla è ancora stato ufficializzato nei provvedimenti emanati fino 25/02/2010. Sezione 4 Intra 1- quinquies e Intra 2- quinquie I nuovi modelli quinquies sono destinati alla gestione delle rettifiche di righe della sezione 3 di elenchi di periodi precedenti già presentati. Le nuove periodicità dal 2010 Uno dei primi nodi che gli operatori devono affrontare è quello di stabilire la periodicità di presentazione degli elenchi. Tale aspetto, che non è stato disciplinato né dal D.Lgs. n.18/10 né in seno alla Determinazione congiunta del Direttore dell Agenzia delle Dogane, delle Entrate e dell Istat, firmata e pubblicata sul sito delle Dogane in data 22/02/10, è stato normato con l art.2 del Decreto MEF del 22/02/02. Questo quanto emerge dalla non agevole lettura dei co.1 e 4 della citata disposizione. Intra 1 Periodicità trimestrale Periodicità mensile Solo a condizione che nel trimestre in corso (art. 2, co.4) e nei quattro precedenti (art. 2, co.1) non venga superata né per le cessioni intracomunitarie di beni né per i servizi resi un ammontare totale trimestrale di Esempi: cessioni < = servizi < = servizi In tutti gli altri casi. Esempi: cessioni servizi cessioni servizi cessioni servizi + 0 cessioni 0 servizi Intra 2 Periodicità trimestrale Periodicità mensile Come sopra, ma con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti. Come si può evincere dalla tabella: uno stesso contribuente può, a seconda della propria situazione, risultare trimestrale per gli intra 2 e mensile per gli intra 1 (o viceversa), così come ricadere nella stessa periodicità trimestrale o mensile per entrambi gli elenchi; per il contribuente che supera anche in uno solo dei 4 trimestri precedenti la soglia delle cessioni o dei servizi resi, scatta la periodicità mensile dell intra 1 (idem per l intra 2 con riguardo ad acquisti e servizi ricevuti).

4 Sulla base di quanto sopra evidenziato, appare evidente che, nell ipotesi di effettuazione anche in uno solo dei trimestri del 2009 di cessioni (o acquisti) superiori alla soglia di , il contribuente si dovrà collocare dal 2010 nella periodicità mensile. Allo stesso modo, se il superamento della soglia di cessioni (o acquisti) o servizi si verifica semplicemente su gennaio Un aspetto poco chiaro riguarda, invece, la rilevanza o meno nei trimestri 2009 dei servizi. Per quest ultimi gli operatori non dispongono di dati storicizzati, trattandosi di operazioni rilevanti solo da quest anno. Sulla base di questa considerazione, e cioè che l intra dei servizi è in vigore solo dal 2010, in dottrina sono state già formulate apprezzabili posizioni che sposano la tesi dell irrilevanza dei servizi 2009 ai fini del computo della periodicità Purtroppo l esperienza insegna che in passato il ricalcolo è stato preteso (si pensi all allargamento dei Paesi aderenti) e quindi appare opportuno attendere chiarimenti sulla questione. La norma precisa, infine, che: i soggetti che hanno iniziato l attività da meno di quattro trimestri presentano gli elenchi riepilogativi trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di non aver superato le soglie di cui sopra nei trimestri già trascorsi; art.2, co.2 i soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l intero anno solare; art.2, co.3 i soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di cui sopra, presentano l elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi; art.2,co.4 i soggetti che presentano l elenco riepilogativo con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l anno solare; art.2,co.5 i soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d urgenza in Regioni sinistrate presentano comunque gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile. art.2, co.6 Modalità e scadenze di presentazione dal 2010 La Direttiva comunitaria (art.263) non impone, ma autorizza agli Stati membri ad esigere che l elenco riepilogativo sia presentato mediante trasmissione elettronica di file. L Italia (art.50, co.6, del D.L. n.331/93, versione aggiornata) ha introdotto, quale unica modalità di presentazione, quella telematica. In forza del rinvio contenuto nell art.50, co.6- bis, del D.L. n.331/93, il Decreto MEF (art.3) ha fissato tale scadenza per il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (il 25 vale quindi tanto per chi si ritrova nella periodicità mensile che in quella trimestrale).

5 In via transitoria il decreto citato dispone altresì che fino al 30 aprile, gli elenchi riepilogativi possono essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. La situazione può essere sintetizzata nella tabella che segue. Modalità Scadenza Efficacia Telematica con firma digitale Elettronica (fdsk o cd/dvd) (*) Presentazione cartacea o spedizione postale Entro io giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. Entro il giorno 20 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento Modalità non prevista A regime (art.50, co.6, D.L. n.331/93 e art.3 Decreto MEF 22/02/10) Ammessa solo fino al 30/04/10 (art.3 Decreto MEF 22/02/10) Verranno comunque acquisiti dagli uffici solo i modelli cartacei presentati prima del 19/02/10 (data pubblicazione del D.Lgs n.18). Per quelli inviati su cartaceo successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, l Ufficio inviterà il contribuente a ripresentare i modelli entro 10 giorni. (*) In tal caso dovranno essere esibiti anche gli stampati Intra-1 e/o Intra-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato (Agenzia Dogane - nota n.24265/ru del 19/02/10). Modelli cartacei già presentati È bene osservare che la normativa nazionale non contempla più (diversamente dal passato) la modalità di presentazione cartacea dei modelli. La presentazione cartacea dei modelli non è quindi più ammessa. Ciò è emerso anche dalle risposte fornite nelle scorse settimane dagli sportelli degli Uffici doganali. Al riguardo, considerato il ritardo nell emanazione della nuova modulistica, il fatto che molti contribuenti nei giorni scorsi avevano già presentato i modelli in modalità cartacea, al fine di garantire uniformità di comportamenti da parte di tutti gli uffici doganali, l Agenzia delle Dogane, con nota 19/02/10 n.24265/ru, ha fornito ai propri uffici le seguenti istruzioni sul trattamento dei modelli cartacei già pervenuti. Riteniamo utile riportare il testo puntuale, considerato il non inequivocabile tenore usato nell individuare la data spartiacque. Nell ipotesi in cui gli elenchi riepilogativi siano stati presentati in formato cartaceo o spediti per posta a mezzo raccomandata (ai fini della data farà fede il timbro postale) prima della pubblicazione del suddetto Decreto Legislativo di recepimento delle Direttive comunitarie, non vigendo ancora l obbligo di presentazione dei Modelli INTRA in via telematica o in formato elettronico, l Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA. Dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia e fino al 30 aprile 2010, invece, i Modelli INTRA eventualmente presentati agli Uffici doganali secondo modalità non conformi alle previsioni di legge, dovranno essere gestiti come segue:

6 - per quelli redatti in forma cartacea e spediti per posta (con raccomandata), il soggetto obbligato deve essere invitato (a mezzo raccomandata) ad inviarli per via telematica o in formato elettronico, predisposto utilizzando intra web, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell avviso, precisando che non sarà più accettato per il futuro l invio dell elenco riepilogativo a mezzo posta; - per quelli presentati su supporto magnetico e spediti per posta (con raccomandata), l Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA, comunicando al soggetto obbligato che non sarà più accettato per il futuro l invio dell elenco riepilogativo a mezzo posta. Ad avviso di chi scrive non è chiaro se per data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia cui fa riferimento la citata nota, sia il 20/02/10 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del D.Lgs. n.18/10) oppure debba essere la data di pubblicazione in G.U. del Decreto MEF che fissa le nuove scadenze. Appare ragionevole ritenere che la data debba essere la seconda anche perché, diversamente, vorrebbe dire che l intenzione delle Dogane è, letteralmente, quella di richiedere la ripresentazione (telematica o elettronica) di tutti i modelli cartacei presentati o spediti per raccomandata lo stesso sabato 20 febbraio 2010 (giorno in cui, si veda il comunicato delle Dogane del 18/02/10 n.24179/ru, tutti gli uffici doganali sono rimasti aperti). Integrazione entro il 20/07/10 degli elenchi errati o incompleti Forse l intento dell Agenzia delle Entrate, con la C.M. n.5/e/10, era quello di tranquillizzare gli operatori sulla non sanzionabilità delle violazioni legate all evidente 11 obiettiva incertezza creata dal notevole ritardo con il quale sono stati rilasciati i software e sono stati recepiti nell ordinamento nazionale i provvedimenti di attuazione della Direttiva n.8 e 117 o forse, come vedremo, l intento era un altro. In ogni caso, l Agenzia, non ha escluso la sanzionabilità dei modelli che verranno inevitabilmente presentati in ritardo (omessi), ma si è limitata a precisare che: in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali ed il tutto a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi. Ed è così che, al fine di scongiurare rischi sanzionatori, complice la contestuale pubblicazione sul sito dell Agenzia delle Dogane dello scadenziario di febbraio, nonché del Comunicato del 18/02 (che annunciava l apertura per sabato 20/02/10 degli sportelli 12 doganali), molti contribuenti si sono messi in coda sabato 20 per presentare (chi su carta, chi su floppy) elenchi di fortuna contenenti almeno le cessioni e gli acquisti di beni. Elenchi che dovranno essere prossimamente integrati con i dati relativi ai servizi che non era possibile indicare né sui vecchi modelli cartacei né sulla versione 2009 del software (l unica disponibile fino a poche ore prima). La cosa più bizzarra e, al contempo, pericolosa è comunque un altra. Con la C.M. n.5, l Agenzia delle Entrate ha: - da una parte, precisato che non saranno sanzionate situazioni per le quali la norma non prevede sanzioni (gli elenchi errati); - dall altra, ha fissato dei termine entro il quale dover rimediare agli errori di compilazione dei modelli già presentati, al fine di non incorrere in sanzioni.

7 La disciplina del periodo transitorio del nuovo regime Iva scaturito dal recepimento del Vat Package ha trovato una definizione, seppur non completa, nella circolare 14/E del 18 marzo 2010, con cui l Agenzia delle Entrate detta disposizioni per gestire le conseguenze del tardivo recepimento delle direttive 2008/8 e 2008/117 (dopo la circolare 5/E del 17 febbraio). Va segnalato che la scadenza per la presentazione dei modelli di gennaio può contare sulla proroga di 60 giorni prevista dall articolo dello Statuto del contribuente. In questo modo, i soggetti che non hanno provveduto alla presentazione entro il 25 febbraio scorso, beneficiano della dilazione da calcolare a partire dal 5 marzo, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 22 febbraio di attuazione della nuova disciplina in tema di elenchi riepilogativi. In sostanza, l obbligo può essere adempiuto entro il 4 maggio prossimo senza che possano essere applicate sanzioni per la presentazione tardiva. Non è chiaro tuttavia perché della proroga non possano beneficiare gli elenchi relativi al mese di febbraio, che dovranno essere presentati entro il 20 marzo o il 25 marzo se trasmessi con sistema telematico. Il motivo potrebbe essere legato agli obblighi comunitari che lo Stato italiano è tenuto a rispettare per conformarsi alle regole relative allo scambio di informazioni. Quanto alla periodicità di presentazione, considerato che il 2010 è il primo anno per il quale sono obbligatori gli Intrastat sui servizi, ed è altresì il periodo di prima applicazione delle nuove regole in tema di territorialità Iva, le Entrate hanno opportunamente stabilito che non si debba aver riguardo alle prestazioni rese o ricevute anteriormente al 1 gennaio Pertanto, ai contribuenti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi relativi ai servizi (resi e ricevuti), si applica il principio (desumibile dall articolo 2, comma 2, del decreto) che stabilisce la presentazione degli elenchi stessi con periodicità trimestrale per coloro che iniziano l attività da meno di quattro trimestri. In sostanza, chi rientra nel solo obbligo di presentazione intrastat servizi è considerato come un soggetto che inizia la propria attività a partire da quest anno. Ne deriva che, per questi operatori, la prima scadenza per la presentazione degli elenchi cade, in teoria, nel corso del mese di aprile 2010, tuttavia, se i medesimi contribuenti superano la soglia di 50mila euro di servizi resi o ricevuti (limite che segna il discrimine tra periodicità trimestrale e mensile) nel corso dei mesi di gennaio, febbraio o marzo 2010, saranno tenuto alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile. In merito a queste soglie, l Amministrazione ricorda che il superamento o meno dei 50mila euro va accertato distintamente per l elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, da un lato, e per l elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute, dall altro; di qui la possibilità che il medesimo soggetto sia tenuto a periodicità diverse per l elenco relativo agli acquisti e per quello relativo alle cessioni di beni e servizi. Molto importante è anche il chiarimento in tema di compilazione dei modelli. Con riferimento ai servizi intracomunitari ricevuti, viene specificato che il numero e la data della fattura da indicare nello specifico campo dell elenco sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità e non i riferimenti della fattura emessa dal prestatore non residente. E ciò vale sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto all auto-fatturazione, ai sensi dell articolo 17, secondo comma, del Dpr 633/72, che nell ipotesi in cui abbia integrato la fattura ricevuta dal contribuente estero, così come ammesso dalle Entrate nella recente circolare 12/E/2010 (circolare Telefisco).

8 Le regole di compilazione dei nuovi modelli Intrastat per i servizi casi pratici Premessa Il D.Lgs. n.18 dell 11 febbraio 2010 ha introdotto rilevanti novità alla normativa Iva nazionale, in particolare, al DPR n.633/73 e al D.L. n.331/93, tra cui: - l amplia riformulazione delle disposizioni riguardanti l individuazione del requisito di territorialità dei servizi; - l estensione dell obbligo di presentare il modello Intrastat anche ai servizi, tanto per quelli resi a committenti soggetti passivi di altri paesi UE (servizi in uscita) che per quelli resi da fornitori soggetti passivi di altri paesi Ue (servizi in entrata). Con Decreto del Ministro delle Finanze, firmato in data 22 febbraio 2010 e pubblicato sulla G.U. n.53 del 5 marzo 2010, sono state stabilite le modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi. Con Provvedimento direttoriale del 22 febbraio 2010, pubblicato in medesima data sul sito dell Agenzia delle Dogane, sono stati approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonché le procedure ed i termini per l invio dei dati all Istituto nazionale di statistica. In questo articolo concentreremo l analisi sui rapporti Business to business (c.d. BtoB), gli unici interessati dalla compilazione dei modelli intrastat. La territorialità dei servizi nei rapporti BtoB Dal 2010, nei rapporti fra soggetti passivi, la regola generale contenuta nel nuovo art.7-ter, co.1, lett.a) del DPR n.633/72 individua la territorialità Iva del servizio nel Paese del committente soggetto passivo. In tale contesto, la regola generale risulta derogata solamente nei casi individuati dai nuovi artt.7-quater e 7-quinquies. È importante individuare tali deroghe, poiché i casi contemplati, oltre a seguire regole territoriali basate su criteri speciali, non sono oggetto, come vedremo, di compilazione dei modelli Intrastat. Territorialità dei servizi nei rapporti business to businnes Ð Regola generale Ð Deroghe Territorialità nello Stato in cui è stabilito il destinatario soggetto passivo Nuovo art.7-ter, co.1/a, DPR n.633/72 (art. 44 Direttiva 2006/112/CE) Ð Sono interessati dalla compilazione del modello Intra quater (tranne le ipotesi nelle quali non è dovuta l imposta nel Paese del destinatario) Servizi disciplinati dalle seguenti disposizioni del DPR n.633/72: art. 7-quater art. 7-quinquies Ð Sono esonerati dalla compilazione

9 Servizi interessati dalla compilazione dei modelli quater L art.50, co.6 del D.L. n.331/93 esclude dalla compilazione dei modelli Intrastat le seguenti casistiche: 1. i servizi disciplinati dagli artt.7-quater e 7 quinquies del DPR n. 633/72; 2. i servizi che, ancorché territoriali nello Stato del destinatario, non sono ivi soggetti ad Iva. Se l individuazione delle casistiche indicate al punto 1 risulta relativamente agevole, decisamente più problematica è invece l individuazione delle esclusioni di cui al punto 2, con riferimento ai servizi in uscita (Intra 1). Per quest ultimi, infatti, non è sufficiente conoscere la disciplina nazionale, ma diventa necessario sapere anche le disposizioni applicate nel Paese del committente soggetto passivo. In questa sede, ci limitiamo ad evidenziare, molto sinteticamente, quanto previsto a tal riguardo dalla Direttiva comunitaria 2006/112/CE. L art.262 impone l obbligo di indicare negli elenchi riepilogativi i servizi, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione è imponibile, per i quali il destinatario dei servizi è debitore dell imposta conformemente all art.196. I servizi esenti rintracciabili dalle seguenti disposizioni (non sempre inderogabili) della Direttiva: artt. da 132 a 134 Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico artt. da 135 a 137 Esenzioni a favore di altre attività art. 142 art. 148 Esenzione di talune prestazioni di trasporto Esenzioni connesse ai trasporti internazionali art. 151 Esenzione di talune operazioni assimilate alle esportazioni art. 153 Esenzione delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari artt. da 154 a 165 Esenzioni connesse con il traffico internazionale di beni Va da sé che, in mancanza di informazioni sufficientemente dettagliate ed attendibili, molti operatori preferiranno indicare comunque tali operazioni nei modelli Intrastat. Le deroghe nel business to business La regola che, nei rapporti BtoB, fissa la territorialità del servizio nel Paese del committente soggetto passivo, subisce delle deroghe nei casi sotto elencati disciplinati dai nuovi artt.7-quater e 7-quinquies del DPR n.633/72. Per tali servizi, come retro evidenziato, è previsto l esonero dagli obblighi Intrastat (art. 50, co.6, D.L. n.331/93).

10 Norma Prestazioni Criterio territorialità Servizi relativi beni immobili ai art.7-quater co.1/a DPR n.633/72 (art.47 Direttiva) Trasporto passegger art.7-quater co.1/b DPR n.633/72 (art.48 Direttiva) Servizi di ristorazione e catering a bordo art.7-quater co.1/d DPR n.633/72 (art.55 Direttiva) Altri servizi di ristorazione e catering art.7-quater co.1/c DPR n.633/72 (art.57 Direttiva) Noleggio a breve di mezzi di trasporto art.7-quater co.1/e DPR n.633/72 (art.56 e 59-bis Direttiva) Manifestazioni eventi art.7-quinquies DPR n.633/72 (art. 53 Direttiva) ed la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari Prestazioni di trasporto di passeggeri Prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui sopra Prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine (1), di mezzi di trasporto Le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti. Prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie Rilevano territorialmente in Italia quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato Rilevano in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (il resto è non territoriale) Rileva il luogo di partenza del trasporto passeggeri. N.B. Nel trasporto andata e ritorno, il ritorno è considerato un trasporto distinto Rilevano nel luogo di materiale esecuzione Rilevano territorialmente in Italia quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzati all'interno del territorio della Comunità. Rilevano altresì in Italia quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato Si considerano effettuate in Italia quando le attività sono ivi materialmente svolte N.B. Dal 2011 tale criterio troverà applicazione solo per le prestazioni di servizi per l accesso alle manifestazioni e per i servizi accessori connessi con l accesso (2)

11 Note (1) Sono considerati a breve le locazioni, noleggi e simili di mezzi di trasporto che prevedono il possesso o l uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiori a 30 giorni elevati a 90 per i natanti. Per i noleggi non brevi, nel BtoB, trova applicazione la regola generale (territorialità nel Paese del committente soggetto passivo). (2) Dal 2011 i servizi resi a committenti soggetti passivi (BtoB) abbandonano l art.7-quinquies per essere disciplinati dalla nuova regola generale del Paese del committente soggetto passivo, tranne per i servizi relativi all accesso alle manifestazioni, comprese le prestazioni si servizi accessorie connesse con l accesso che rimangono invece legate al luogo della manifestazione. Operazioni non imponibili Verificato che il servizio è territorialmente rilevante in Italia, fermo restando l obbligo per il committente soggetto passivo assolvere agli adempimenti Iva mediante l autofatturazione o l integrazione della fattura emessa dal fornitore UE, non necessariamente il servizio va assoggettato ad Iva. La disciplina nazionale prevede, infatti, situazioni nelle quali le operazioni sono considerate non imponibili o esenti dall imposta. Con riguardo ai servizi non imponibili, si ritiene utile riportare l elenco aggiornato dei servizi internazionali disciplinati dall art.9 del DPR n.633/72. Trasporto persone internazionale Trasporti internazionali di beni Noleggi 1) trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; 2) trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del co.1 dell'art.69 (1); 3) noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, connessi ai cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. trasporti internazionali Spedizioni relative ai 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell art.69 (1); 4) servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n.1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione trasporti internazionali Servizi accessori ai nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell art.69 (1); i servizi relativi alle operazioni doganali 5) servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e trasporti internazionali simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell art. 69 (1); Servizi portuali e 6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di degli agenti confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli marittimi impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari; Intermediazioni 7) servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o relative ad in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle operazioni internazionali locazioni di cui al n.3), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità; le cessioni di licenze all'esportazione; Intermediazioni rese ad agenzie di viaggio Manipolazioni nei depositi doganali 7 bis) servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all art. 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea; 8) manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art.152, primo comma, del Testo unico approvato con DPR n.43/73; Lavorazioni su 9) trattamenti di cui all'art.176 del Testo unico approvato con DPR n.43/73, beni in regime di perfezionamento o da esportare eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato. Note (1) Trattasi di corrispettivi che hanno concorso a formare la base imponibile nella bolletta d importazione della merce.

12 I modelli Intra quater I dati dei servizi interessati dalla compilazione dei modelli Intrastat dovranno essere indicati nella sezione 3 (modello Intra-quater) dei nuovi elenchi riepilogativi approvati con Provvedimento del 22/02/10. Il numero totale delle righe compilate, nonché l ammontare complessivo in euro dovrà essere altresì indicato nei dati riassuntivi del frontespizio. L art.5 del Decreto Ministeriale precisa che il contenuto della parte fiscale degli elenchi (alla quale appartengono anche i modelli quater) riguarda le operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, nel periodo di riferimento dell elenco. Con riferimento alle operazioni passive (servizi in entrata), si evidenzia che: - la normativa aggiornata non contempla più la tecnica dell integrazione (art.46, co.1, D.Lgs n.331/93) e, pertanto, il reverse charge andrebbe applicato in base alle tecnica dell autofattura emessa ai sensi dell art.17, co.2, e 21, co.5 del DPR n.633/72; - nella C.M. n.12/e del 12/03/10, par.3.2, l Agenzia delle Entrate ha precisato che nonostante la norma faccia riferimento all autofattura, il committente conserva la facoltà di integrare il documento ricevuto dal prestatore con l Iva relativa, fermo restando l obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell operazione. Sulla base di quest ultima precisazione: nel caso di fattura emessa da operatore UE verso committente soggetto passivo nazionale, non è quindi necessario emettere autofattura ai sensi dell'art. 17, ma risulta sufficiente integrare con Iva (o, a seconda dei casi, con il titolo di non imponibilità o esenzione) quella. emessa dal fornitore comunitario. L unica cosa a cui fare attenzione è il momento di effettuazione dell operazione e, nel caso in cui la fattura non sia arrivata entro lo stesso mese in cui si considera effettuata l operazione, sarà comunque necessario adottare la tecnica dell autofattura al fini di assolvere tempestivamente l imposta. Attualmente l art.6, co.3, del DPR n.633 aggiornato, prevede che le operazioni si considerano effettuate: - in linea generale (come in passato) nel momento del pagamento della prestazione; - al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime, le prestazioni di cui all artt.7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell arco di un periodo superiore a un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo.

13 Esempi Servizio pagato in febbraio con fattura arrivata entro il mese di febbraio Servizio pagato a febbraio con fattura arrivata ad aprile Servizio di durata superiore all anno che non prevede pagamenti in corso d anno può essere integrata la fattura ricevuta oppure emessa autofattura; è necessario emettere autofattura entro febbraio; è necessario cristallizzare l imposta al 31/12 di ogni anno in base alla quota maturata (autofattura oppure integrazione se la fattura viene emessa dal fornitore). Ciò premesso, le istruzioni compilative delle varie colonne dei modelli possono essere sintetizzate come segue. N. colonna Intra 1 quater N. colonna Intra 2 quater Significato 1 1 Progressivo di riga del modello. 2 2 Codice Iso del Paese della controparte (DE = Germania; FR = Francia, ecc) / 5 Partita Iva della controparte (cliente nel modello intra 1; fornitore nel modello intra 2) Ammontare dei servizi resi, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Ammontare dei servizi ricevuti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore. La colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno adottato l euro. Indicare il numero della fattura relativa al servizio reso (intra 1) 5 6 oricevuto (Intra 2) Indicare la data della fattura relativa al servizio reso (intra 1) o ricevuto (Intra 2). Indicare il codice (a 6 cifre) del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività). La tabella CPA 2008 è disponibile sul sito Intrastat. Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione. Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese.

14 Indicare il codice: B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario; A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario; X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti precedenti. Indicare il Codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso (Intra 1) o del Paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto (Intra 2). I modelli intra bis Oltre ad essere indicati nei nuovi modelli Intra quater, i servizi di lavorazione, laddove la periodicità naturale del contribuente sia, per il singolo elenco, mensile, dovranno, come in passato, essere indicati, per la parte statistica, anche nei modelli Intra bis: 1-bis T per le spedizioni 2 bis T per gli arrivi Rimangono esclusi dalla compilazione di tali modelli i soggetti con periodicità trimestrale e quelli mensili per opzione. È confermato come in passato (art.6, co.4, del nuovo Decreto) che la compilazione delle colonne relative al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto è obbligatoria solo per i soggetti con spedizioni (Intra 1) o arrivi (Intra 2) che nell anno precedente (o in via presuntiva nel caso di inizio attività) superano la soglia di In deroga a quanto affermato va, tuttavia, precisato che, per le lavorazioni, la compilazione della colonna dedicata al valore statistico è comunque obbligatoria, indicando il valore. Come conferma l allegato XI al Provvedimento del 22 febbraio, rimangono, invece, esclusi dalla rilevazione statistica nel modello Intra bis: i beni destinati ad essere riparati e restituiti in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi sostituiti. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni. Considerate le rilevanti novità introdotte in materia di intrastat ma, sopratutto, di integrazione di fatture di servizi e quindi dell intrastat servizi (prima inesistente) consigliamo la Spettabile Clientela di rivolgersi allo Studio in caso di chiarimenti o per la risoluzione di casi specifici. Lo Studio è già in grado di predisporre e inviare con il nuovo programma delle Dogane sia l intrastat per beni e merci che quello per i servizi. Vogliate inoltre porre particolare attenzione al limite dei Euro sia in acquisto che in vendita, superato il quale la periodicità intrastat diventa mensile. Da quest anno (2010) infatti sia per i beni che per i servizi è stato abolito l intrastat annuale, pertanto tutti i contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie saranno assoggettati o al regime trimestrale (30 aprile / 31 Luglio / 31 Ottobre 31 Gennaio) o a quello mensile (25 del mese successivo) solo in via telematica.

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