2. GENERALITÀ DEI CONTRAENTI
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- Antonina Antonucci
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1 LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DI UN CONTRATTO DI GARANZIA SULLA DURABILITA DEI CICLI DI VERNICIATURA PER SERRAMENTI IN LEGNO E MATERIALI LEGNOSI PER ESTERNI (1) 1. DEFINIZIONI Serramento: manufatto in legno che serve alla chiusura delle aperture verso l esterno presenti negli edifici civili o industriali. Può essere, per esempio, il telaio o le parti mobili di una finestra, il telaio di una porta-finestra, una porta, uno schermo oscurante. (2) Prodotto: vernice trasparente, incolore o colorata, oppure pittura pigmentata, fornita per la verniciatura dei serramenti. Può essere un singolo prodotto, oppure l insieme dei prodotti che costituiscono il sistema (detto anche ciclo ) di verniciatura. Produttore: l organizzazione che produce il prodotto. È responsabile della sua qualità. Serramentista: l organizzazione che acquista il prodotto e lo applica su serramenti di sua produzione, o lo fa applicare a un verniciatore in conto terzi. È responsabile della fabbricazione del serramento e dell applicazione del prodotto. Garanzia: l atto con il quale un produttore assicura che il suo prodotto offre determinate prestazioni, e si impegna a corrispondere un indennizzo qualora il prodotto non soddisfi i requisiti garantiti (l indennizzo può essere in denaro o in altre forme). Può essere prestabilito, o concordato caso per caso. Durata della garanzia: il periodo di tempo durante il quale il garante fornisce il prodotto oggetto della garanzia. Durabilità della verniciatura: il periodo di tempo durante il quale è garantita la conformità delle prestazioni del prodotto applicato ai requisiti specificati (la durabilità non significa vita utile della verniciatura, che di solito ne è nettamente superiore). Garante: l organizzazione o persona che concede una garanzia. Beneficiario: l organizzazione o persona a favore della quale è concessa la garanzia. Contraenti: le parti che stipulano o hanno stipulato una garanzia. Materiale legnoso: qualsiasi materiale che contenga del legno. Comprende anche il truciolare, l MDF, l impiallacciato, eccetera. Legno: qualsiasi materiale formato esclusivamente da legno, con quantità molto modeste di adesivi o materiali estranei. Comprende anche il multistrato, il compensato, il legno lamellare. Legno massiccio: materiale ricavato da un albero e sottoposto a lavorazioni puramente meccaniche, senza alcuna modifica alla sua composizione. 2. GENERALITÀ DEI CONTRAENTI Questo contratto di garanzia è stipulato fra la società (nome, indirizzo, ecc.), di seguito denominata garante, che concede una garanzia alle condizioni di seguito precisate, e la società (nome, indirizzo, ecc.), di seguito denominata beneficiario, che accetta la garanzia alle condizioni di seguito precisate. 3. OGGETTO DELLA GARANZIA (3) Il garante garantisce al beneficiario che la verniciatura dei serramenti avrà la durabilità definita nel successivo punto 4.1, purché siano state rispettate le seguenti condizioni: 3.1) la verniciatura sia stata effettuata utilizzando esclusivamente i prodotti elencati al punto 6; 3.2) tutti i prodotti siano stati forniti dal garante facendo riferimento alle condizioni di garanzia riportate nel presente documento; 3.3) l applicazione sia stata eseguita secondo le prescrizioni trasmesse per iscritto dal garante sotto forma di schede tecniche conformi al M. U. 1633, accettate dal beneficiario. Le schede tecniche possono essere sostituite da documenti analoghi, che forniscano le medesime infor- 1
2 mazioni; 3.4) il serramento sia stato costruito secondo le prescrizioni trasmesse per iscritto dal garante e accettate dal beneficiario. 4. DURATA DEL CONTRATTO DI GARANZIA Questo contratto di garanzia entra in vigore alla data riportata in calce al presente contratto e, a partire da tale data, ha una durata di anni.. Durante tale periodo il garante si impegna a fornire al beneficiario il prodotto per la verniciatura dei serramenti, della quale è garantita la durabilità, come è definita al punto 4.1. (4) 4.1 Durabilità della verniciatura La durabilità garantita della verniciatura è di a) anni. per le vernici trasparenti incolori; b) anni per le vernici trasparenti colorate; c) anni per le pitture colorate chiare (ossia con un valore della componente colorimetrica L del sistema CIELab, > 75); d) anni per le pitture colorate non chiare (ossia con un valore della componente colorimetrica L del sistema CIELab, L < 75); (5) TABELLA 1 - REQUISITI MINIMI (6) CARATTERISTICA DOCUMENTO DI REQUISITO RIFERIMENTO O NORMA Permeabilità all acqua EN < 175 g/m 2 Resistenza ai liquidi freddi UNI EN Classe A (secondo norma UNI 10944) (solo acqua) Invecchiamento Naturale (EN 927-3) Classe A Artificiale UV+CON, o Nessun difetto (bolle, crepe, sfarinamento, UV+Spray (2024 h), (pren 927-6) sfogliamento e adesione) UNI EN ISO 2813 Variazione colore: deltae < 12 Calo di brillantezza: < 70 % Blocking EN ISO 4622 (24 ore a Nessun difetto 50 C e 50% di U.R.) Sicurezza dei lavoratori e Scheda di sicurezza del Nessun contrassegno di pericolosità protezione ambientale fornitore Nessun componente tossico Nessun componente cancerogeno Nessun componente mutageno Monomeri residui < 0,05 % in peso Conservanti < 0,5 % in peso Formaldeide < 10 mg/kg in peso Pb Cr Cd < 0,01 % in peso Sostanze organiche volatili < 10 % in peso Efficacia protettiva contro UNI EN 113 Conformità facoltativa funghi basidiomiceti xilofagi Efficacia protettiva contro l azzurramento UNI EN 152 Conformità facoltativa 2
3 Il garante garantisce che, per tutta la durabilità, se sono state rispettate le condizioni precisate al punto 3, anche nelle condizioni di massima esposizione e senza alcuna manutenzione, la verniciatura manterrà i requisiti minimi indicati nella tabella 1 (che rappresenta solo un esempio). Sia le norme da utilizzare per le prove, sia i requisiti, non possono essere variati per tutta la durata della garanzia, salvo accordo fra le parti. Tuttavia si precisa che le norme sono soggette a modifiche, sia nel testo, sia nel loro status, per decisione degli enti normatori nazionali o internazionali. Per esempio quasi tutte le norme ISO sono destinate a diventare entro qualche anno norme europee adottate anche dall Italia, ossia norme UNI EN ISO. In tutti i casi previsti dal presente contratto si deve sempre utilizzare l edizione più recente. 5. TIPO DI SERRAMENTO Le modalità di costruzione del serramento, il tipo di materiale legnoso da utilizzare o da non utilizzare (7), le modalità di verniciatura, devono essere quelle riportate dal documento trasmesso dal garante, come indicato al punto 3.4 (8), concordato con il beneficiario, preparato e consegnato dal garante, che costituisce parte integrante del presente contratto. Ogni scostamento rispetto a quanto stabilito dal documento deve essere approvato per iscritto dal garante e accettato dal beneficiario. 6. PRODOTTI DA UTILIZZARE PER LA VERNICIATURA La garanzia è valida se sono utilizzati i prodotti indicati nella tabella 2 (9). 7. OBBLIGHI DEL GARANTE 7.1 Il garante ha l obbligo di comunicare al serramentista, oltre alla scheda di sicurezza conforme alla legislazione vigente, tutte le informazioni sulle caratteristiche del prodotto e quelle necessarie per il corretto impiego del prodotto, tramite le schede tecniche come detto al punto Il garante ha l obbligo di comunicare per iscritto al beneficiario qualunque variazione nelle prestazioni del prodotto, dovuta a modifica della sua formulazione. Questa variazione non costituisce motivo di recesso dal contratto da parte del beneficiario se la qualità del prodotto e delle sue prestazioni non è peggiorato, e ciò può essere dimostrato. 7.3 La garanzia deve precisare qual è l indennizzo al quale il garante è tenuto, qualora il prodotto fornito non soddisfi ai requisiti minimi specificati nel paragrafo 4.1. Tale obbligo decade se il prodotto non soddisfa ai requisiti specificati per cause fuori dal controllo del garante, come ad esempio eventi atmosferici di eccezionale intensità, inondazioni, incendi, atti di guerra, atti di vandalismo, danneggiamenti accidentali di origine chimica o meccanica. 7.4 A richiesta del beneficiario, il garante deve dimostrare la conformità del prodotto alle norme citate mediante rapporti di prova effettuati da laboratori qualificati, concordati fra le parti, oppure Impregnante AA.11 Fondo intermedio BB.22 Vernice trasparente incolore CC.33 Vernice trasparente colorata DD.44 Vernice trasparente colorata EE.55 Pittura lucida colorata FF.66 Pittura lucida bianca GG.77 Induritore HH.88 Diluente II.99 Prodotti vari, accessori TABELLA 2 - ELENCO PRODOTTI 3
4 accreditati dal SINAL per le specifiche prove da eseguire. 7.5 Il garante riconosce al beneficiario, a sua richiesta, facoltà e possibilità di prelevare presso il proprio stabilimento di produzione (quello del beneficiario), ragionevoli quantità del prodotto oggetto della garanzia. Il beneficiario potrà effettuare campionature dei prodotti ricevuti dal garante e destinati alla verniciatura, con la supervisione del garante (tutto ciò allo scopo di verificare la conformità ai requisiti minimi indicati al punto 4.1). 8. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 8.1 Il beneficiario deve dare al garante, a sua richiesta, facoltà e possibilità di effettuare ispezioni ai suoi impianti di verniciatura; di assistere alla verniciatura dei manufatti, di effettuare le misurazioni e i controlli che ritiene opportuni, compatibilmente al normale svolgimento dei lavori. Scopo di queste ispezioni del garante deve essere solo quello di controllare se il tipo di serramento, di verniciatura, di prodotti utilizzati, soddisfa quanto specificato dal garante, come detto ai paragrafi 5 e Il beneficiario deve comunicare al garante, con ragionevole anticipo, tutte le informazioni circa un eventuale impiego anomalo dei serramenti, come ad esempio (ma non solamente) l impiego in ambiente industriale particolarmente aggressivo. In questi casi deve attendere il benestare del garante, o sue istruzioni, che devono pervenire in tempo per permettere l esecuzione della verniciatura, se approvata. 8.3 Il beneficiario deve comunicare al garante con ragionevole anticipo, l eventuale necessità, qualsiasi ne sia il motivo, di utilizzare prodotti diversi da quelli indicati al paragrafo 6, o processi di fabbricazione e/o di verniciatura diversi da quelli prescritti dal garante come detto al paragrafo 5. In questi casi deve attendere il benestare del garante, che deve pervenire in tempo per permettere l esecuzione della verniciatura, se approvata. 8.4 Il beneficiario deve: segnalare prontamente al garante ogni eventuale anomalia riscontrata nel prodotto, che possa compromettere il raggiungimento dei requisiti minimi specificati al paragrafo 4.1; compiere ogni azione per facilitare il raggiungimento dei requisiti specificati e limitare ogni eventuale onere per il garante; prendere prontamente in considerazione ogni comunicazione di tipo tecnico ricevuta dal garante in modo formale, finalizzata ad un migliore utilizzo dl prodotto. 9. ALLEGATI ALLA GARANZIA Come parte integrante della presente garanzia, in ottemperanza ai punti 3.3) e 3.4) il garante trasmette al beneficiario: 9.1) schede tecniche conformi al M. U. 1633, identificate dal codice. ed emesse in data.., che riportano tutte le informazioni necessarie e utili per la corretta applicazione dei prodotti; 9.2) il documento identificato dal codice, emesso in data.., che riporta le prescrizioni richieste dal garante circa la costruzione del serramento. In segno di ricevuta ed accettazione, il beneficiario restituisce una copia firmata di ogni documento. Questi allegati devono essere contraddistinti da un codice identificativo e dalla data di emissione. Codice e data di emissione devono essere citati nel contratto. Questi allegati sono validi per tutta la durata della garanzia. Ogni modifica, che venga proposta da una delle due parti, deve essere approvata per iscritto dall altra parte. 10. DIRITTO DI RECESSO Il garante ha il diritto di recesso dalla garanzia qualora il beneficiario non rispetti uno degli obblighi stabiliti da questa garanzia. In particolare (ma non solamente) ha diritto di recesso se in occasione di una sua ispezione all impianto di verniciatura del beneficiario, come detto al punto 8.1, riscontrasse la presenza presso il beneficiario di prodotti diversi da quelli spe- 4
5 cificati al paragrafo 6. (10) 11. RILEVAZIONE DELLA NON CONFORMITÀ Se il prodotto risulta non conforme alla specifica, il beneficiario deve trasmettere al garante reclamo scritto, corredato dal risultato delle misurazioni o delle osservazioni effettuate. Il garante ha il diritto di esaminare il prodotto e/o i manufatti verniciati, ed effettuare, entro i tempi tecnici ragionevolmente necessari, i controlli e le misurazioni che riterrà opportune. 12. OBBLIGO DI SEGRETEZZA Ciascuna delle due parti è tenuta a mantenere la più assoluta segretezza, e a vincolare i dipendenti a tale segretezza, su qualsiasi informazione che abbia ricevuto dall altra parte, volutamente o per caso. Tale obbligo permane per 2 anni dopo il termine della garanzia. Tale obbligo non si applica: a qualsiasi informazione di cui la parte già disponesse prima della firma del contratto di garanzia, nel caso in cui sia in grado di dimostrarlo; a qualsiasi informazione che sia o che sia diventata di pubblico dominio senza colpa della parte interessata; a qualsiasi informazione che la parte abbia ricevuto in buona fede da una terza parte, che abbia legittima facoltà di divulgarla. 13. CESSIONE DI DIRITTI E DOVERI Nel caso in cui il garante cedesse l azienda, o vi fosse una sensibile variazione della proprietà, il subentrante avrà l obbligo di rispettare quanto stabilito con la presente garanzia, fino al suo termine naturale. Nel caso che il beneficiario cedesse l azienda, o vi fosse una sensibile variazione della proprietà, cesserà ogni diritto del subentrante a godere dei diritti previsti dalla presente garanzia. Le due clausole precedenti sono valide salvo diverso accordo scritto fra le parti. 14. CONTENZIOSO Per qualunque controversia che sorga fra le parti, e che non possa essere risolta amichevolmente, si farà ricorso alla seguente procedura:... (11) Per tutto quanto non indicato nel presente documento, devono essere fatte salve le disposizioni di cui all art del codice civile, all art. 4 del D.L. n. 74 del 25/1/1992 ( Trasparenza della pubblicità ) e del D.L. n. 24, 2/2/2002 ( Garanzia ai consumatori ). 5
6 ISTRUZIONI PER L USO DELLE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DI UN CONTRATTO DI GARANZIA SULLA DURABILITA DEI CICLI DI VERNICIATURA PER SERRAMENTI IN LEGNO PER ESTERNI (1) Il documento definisce le linee guida di un contratto con il quale il fabbricante di prodotti vernicianti garantisce al serramentista una determinata prestazione dei prodotti applicati. Ogni garante deve inserire le proprie condizioni nelle clausole pertinenti. Con poche modifiche questo documento può essere utilizzato anche come contratto fra fabbricante di prodotti vernicianti e serramentista, per dare una garanzia congiunta all acquirente dei serramenti. (2) Il garante può includere altri tipi di serramenti. Oppure può escluderne alcuni, per esempio i serramenti inclinati rivolti verso il cielo, come le aperture sui tetti per mansarde e sottotetti o su facciate costruite inclinate verso l alto per ragioni estetiche. (3) Questo è il punto più importante e delicato di tutto il documento: deve essere redatto con particolare attenzione, in modo completo e non equivoco. (4) Si ricorda che la durata minima di una garanzia, stabilita dal Decreto Legislativo n. 24, 2 febbraio 2002, è di 2 anni. (5) Facciamo qualche esempio di combinazione durata/durabilità, tenendo conto che il Contratto di Garanzia funziona come le polizze assicurative, che hanno una durata di un anno e sono rinnovabili di anno in anno. Nell anno in cui la polizza è in vigore, sono fissate le condizioni di validità del Contratto di Garanzia ed è fissato il periodo di Durabilità Garantita (che va oltre l anno di validità del Contratto di Garanzia) del ciclo di verniciatura di tutti i manufatti prodotti (lotti, commesse, clienti serviti con il prodotto verniciatura ). Se il Contratto di Garanzia non viene rinnovato per il successivo anno, tutta la produzione verniciata dopo la scadenza non sarà coperta dalla polizza, mentre continuerà ad essere garantita per l intero periodo di Durabilità Garantita tutta la produzione verniciata nell anno di validità del contratto. Ipotizziamo ad esempio che per tutto il 2004 il serramentista stipuli con il fornitore di vernici un contratto di garanzia (della durata di 1 anno) per una durabilità garantita di 5 anni: tutti i manufatti verniciati nel corso del 2004 godranno di una durabilità garantita fino a tutto il Se al termine del 2004 si rinnoverà il contratto di garanzia tra le parti per tutto il 2005, tutti i manufatti verniciati nel corso del 2005 godranno di una durabilità garantita fino a tutto il Se invece al termine del 2004 non venisse rinnovato il contratto di garanzia tra le parti, tutti i manufatti verniciati a partire dal 2005 non sarebbero coperti dal contratto di garanzia e non godrebbero di una durabilità garantita. Il contratto della durata di 1 anno (2004) rimarrebbe comunque valido per garantire i 5 anni di durabilità fino al Restano aperti due problemi: come può il garante verificare che il prodotto contestato sia uno di quelli da lui forniti, e verificare che il serramento è stato verniciato nel periodo della durata (secondo il punto 4 delle linee guida)? Per stabilire quando un serramento è stato verniciato e poter controllare se rientra o no nella garanzia, in assenza di efficaci sistemi traccianti si può (se fattibile e accettabile) punzonare in una parte non esposta del serramento il codice della data di verniciatura: per esempio 06/03, dove 06 indica il mese di giugno e 03 l anno. I contraenti devono concordare la soluzione scelta, e inserirla nel contratto. 6
7 Il beneficiario deve evitare, per tutta la durata della garanzia, di servirsi anche da produttori diversi dal garante. Possono essere concordati i casi in cui il beneficiario ha il diritto di servirsi da altro fornitore. Per esempio quando il garante, per qualsiasi motivo, non è in grado di fornire il prodotto o la quantità richiesta, malgrado che l ordine di acquisto sia stato trasmesso con l anticipo previsto. Oppure se il prezzo richiesto subisce un aumento superiore per esempio al prezzo medio dei prodotti chimici calcolato dall ISTAT, o rispetto ad altro indice. Per un soddisfacente svolgimento di un contratto di garanzia è sempre indispensabile la fiducia reciproca fra i contraenti. (6) Alcuni requisiti devono essere variati secondo la durabilità. Per esempio per una durabilità inferiore si può aumentare il calo percentuale di brillantezza e diminuire la variazione di colore. Ovviamente, se il beneficiario richiede una prolungamento della durabilità, occorre rivedere questi valori. (7) Il fatto che certi materiali non siano utilizzati nelle fabbricazione di serramenti non significa che non convenga escluderli con una definizione precisa di quello ammesso (o di quelli ammessi), perché potrebbe sempre accadere che in futuro qualcuno li utilizzi. (8) Questo documento deve descrivere in ogni dettaglio il processo di costruzione e verniciatura del serramento. In pratica esso costituisce un codice di buona pratica per la costruzione e la verniciatura di un serramento, secondo la migliore esperienza del fabbricante e del serramentista. Per esempio deve precisare, (ma non solo): l inclinazione minima dei profili orizzontali sulla parte esterna del serramento; l umidità massima ammissibile al momento della verniciatura; l eventuale preparazione della superficie; gli accorgimenti per la protezione delle teste dei montanti. (9) L elenco è riportato a solo titolo di esempio. Le voci AA.11, BB.22, eccetera, vogliono indicare i codici dei prodotti, o comunque i numeri identificativi, che devono essere uguali a quelli riportati su tutti i documenti di vendita (offerte, bolle di consegna, fatture). (10) La clausola della non presenza di prodotti di altro fornitore può essere eliminata qualora si possa dimostrare la paternità del prodotto applicato sui serramenti, per tutto il periodo di cui è garantita la durabilità, mediante un metodo di tracciabilità del prodotto. (11) La garanzia deve indicare la procedura da seguire per risolvere l eventuale contenzioso. Può essere il ricorso ad un tribunale (indicando quale), oppure ad un arbitro, o a un collegio di tre arbitri (ciascuna delle due parti ne nomina uno, e i due arbitri nominano il terzo, che sarà il presidente del collegio arbitrale con voto doppio in caso di parità). Ovviamente la procedura da seguire dipende anche dall entità del danno subito e dell indennizzo richiesto, e potrà essere diversa da quella stabilita, se concordata fra le parti. Si ricorda che, al di là di quanto stabilito dalla garanzia, il produttore, in forza della legge sulla responsabilità di prodotto, deve comunque rispondere per qualsiasi non conformità del prodotto, se tale non conformità è provata ed è dimostrato essere stata la causa di danno. DOCUMENTO APPROVATO DA: AITIVA (Associazione Italiana Tecnici Industrie Vernici e Affini), Bruno Barolo (Presidente Commissione Prodotti Vernicianti Unichim), Cormo, CE.R.TO. (Centro Ricerche Toscana), Confartigianato Legno-Arredo, Consorzio Legnolegno, Edilegno/Federlegno-Arredo, FNALA-CNA (Associazione Nazionale Artigiani del legno e arredamento, Confederazione Nazionale dell'artigianato), Pierluigi Offredi (Professione Verniciatore), Unital-Confapi. 7
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