data Geofor S.p.A. -e- aggiudicatario SCRITTURA PRIVATA PER LA VENDITA DI CARTA DA MACERO PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

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1 data Geofor S.p.A. -e- aggiudicatario SCRITTURA PRIVATA PER LA VENDITA DI CARTA DA MACERO PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

2 INDICE: ART 1 Valore delle premesse ART 2 Oggetto del contratto ART 3 Quantitativi ART 4 Caratteristiche del materiale ART 5 Ritiro dei materiali ART 6 Prezzo ART 7 Fatturazione e pagamenti ART 8 Durata ART 9 Penali ART 10 Responsabilità e assicurazioni ART 11 Clausola 231 ART 12 Risoluzione del contratto ART 13 Foro esclusivo TRA Tra GEOFOR S.p.A., con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, 105, capitale sociale i.v., codice fiscale, Partita IVA n , in persona dell Amministratore Delegato Ing. Fabrizio Catarsi, nato a Camaiore (LU) il , C.F. CTRFRZ54C01B455Q, munito dei necessari poteri, (di seguito la Parte cedente ) E con sede legale in..via, capitale sociale, P.IVA- CF n... in persona di legale rappresentante Sig.., nato a il, C.F.., munito dei necessari poteri, (di seguito l acquirente ) la parte cedente e l acquirente potranno essere denominati singolarmente Parte e congiuntamente Parti PREMESSE Geofor Spa in esecuzione della deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione del..ha bandito un asta pubblica avente ad oggetto la vendita, franco proprio impianto, di carta da macero selezionata ed imballata (materia prima seconda) proveniente da raccolta urbana differenziata. L acquirente.come sopra identificato si è aggiudicato l asta di cui sopra;

3 l acquirente a garanzia dei patti contrattuali e dei pagamenti, ha prestato la fideiussione.nr..rilasciata da in data..per l importo complessivo di ; le parti hanno concordato che ogni comunicazione urgente sarà inoltrata utilizzando i seguenti riferimenti: per l acquirente sig.tel..mail per Geofor SpA il sig telefono mail. TUTTO CIO PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 VALORE DELLE PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO Il presente Contratto ha per oggetto la vendita della frazione merceologica similare a base cellulosica, proveniente da raccolta differenziata identificata, nel Listino CCIAA di Milano come segue: carte e cartoni misti selezionati e pressati in balle, di cui alla norma UNI EN 643, classe materie prime per cartiere, riga 130. Art. 3 QUANTITATIVI. Le parti garantiscono, reciprocamente, la cedente il conferimento e l acquirente il ritiro, di un quantitativo complessivo stimato di tonnellate per materiale UNI EN Nell ambito di detto quantitativo annuo, le parti stimano, su base mensile, presuntivamente una media pari a 1100 tonnellate con una tolleranza pari a ± 10%. Qualora sopraggiunte esigenze di carattere produttivo o cause di forza maggiore impedissero a Geofor SpA di cedere, per ciascuna tipologia, il quantitativo di materiale sopra stimato, l acquirente nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento del danno e/o di indennizzo per la mancata vendita.

4 Art. 4 CARATTERISTICHE DEL MATERIALE. 4.1 VERIFICHE. La qualità del materiale oggetto del presente contratto è quella della normativa UNI EN 643- classe 1.02 carte e cartoni misti (selezionati). Qualora il tenore delle impurità sia contestato dall acquirente, si procederà, tramite un accordo tra le parti e in contraddittorio, ad eseguire un analisi merceologica. Ogni eventuale ulteriore verifica ed analisi aggiuntiva alla prima, sarà eseguita con oneri ad esclusivo carico del richiedente. 4.2 PESO RILEVATO Geofor controllerà gli scostamenti tra il peso netto dichiarato sui documenti di uscita dal proprio impianto ed il peso netto rilevato a destino dall Acquirente, essendo quest ultimo definito dalla differenza tra la pesata a pieno e la pesata a vuoto del mezzo di trasporto. I due pesi netti potranno avere uno scostamento massimo di 60 kg. Nel caso in cui lo scostamento tra i pesi netti in uscita rilevato a destino sia superiore a 60 kg., Geofor si riserva di verificare il peso netto di uno o più carichi assunti come peso campione ripetendo le operazioni di pesata sulle quattro pese da 18 mt. del proprio impianto e di assumere la media aritmetica delle pesate come peso netto standard, da confrontarsi con il peso netto rilevato a destino. Della verifica sarà informato con congruo anticipo l Acquirente, per l eventuale conduzione dei rilievi in contraddittorio. Se la differenza tra i due pesi netti così identificati è superiore a 60 kg., questa viene espressa in percentuale rispetto al peso rilevato dall Acquirente e quest ultimo dovrà riconoscere a Geofor i quantitativi riscontrati dalla piattaforma dell Acquirente, maggiorati della suddetta differenza percentuale riscontrata, per ciascuno dei carichi conferiti nel periodo intercorrente tra due pesate campione consecutive e, comunque, per un massimo di 60 (sessanta) giorni antecedenti.(salvo ovviamente i primi 60 giorni di spedizioni) 4.3 PESO ACCETTATO: TENORE DI UMIDITA E PESO MEDIO OTTIMALE Il materiale a base cellulosica oggetto di vendita, è reso disponibile in balle pressate. La parte cedente si impegna a fornire all acquirente una scheda tecnica individuata come Allegato Tecnico nr 1 che riporta le caratteristiche standard di una balla pressata e pertanto definisce: le dimensioni della balla standard, le caratteristiche di compressione della pressa ed il peso medio standard per balla in condizioni

5 atmosferiche ottimali di umidità, assumendo come valore massimo il 10% (dieci per cento) in peso. L indicazione del peso standard per balla sarà utilizzato in esecuzione del presente contratto e pertanto per determinare il peso accettato. L acquirente, entro 24 ore dall accettazione di ogni singolo carico, dà comunicazione scritta alla parte cedente relativamente al peso accettato in arrivo. Art. 5 RITIRO DEI MATERIALI 5.1 LUOGO DI CONFERIMENTO DEL MATERIALE Il materiale conferito dalla parte cedente sarà reso dalla stessa disponibile in balle pressate franco Impianto Carta, nel sito GEOFOR sita in Pontedera, Viale America nr 105. L acquirente si obbliga a trasmettere a Geofor SpA l elenco delle targhe degli automezzi adibiti al ritiro del materiale, comprese quelle di eventuali trasportatori terzi dal medesimo incaricati, con 48 ore di anticipo rispetto all esecuzione del primo ritiro. Unitamente alle targhe l acquirente dovrà trasmettere anche le autorizzazioni al trasporto di ogni automezzo designato al ritiro ed ogni altro documento fosse ritenuto necessario dalla Geofor SpA per consentirne l accesso presso la propria sede. E altresì obbligo dell acquirente comunicare a Geofor SpA, con le medesime tempistiche di cui sopra, ogni variazione che dovesse nel tempo verificarsi in relazione a quanto precedentemente comunicato. 5.2 AUTOMEZZI L acquirente si impegna a ritirare i materiali utilizzando semirimorchi a tre assi, telonati e dotati di sistema di alzata delle centine, idonei ad essere caricati lateralmente. Il carico laterale del semirimorchio, unito all alzata delle centine, consente di massimizzare il carico che, per semirimorchi lunghi 13,6 metri, è di 40 presse. Si precisa che qualora il semirimorchio con le caratteristiche di cui sopra (a carico laterale e centinato e comunque di lunghezza pari a 13,6 metri) non sia dotato di struttura telescopica, il carico non sarà di 40 ma di 32 presse. Non è ammesso al carico nessun altro tipo di semirimorchio. I suddetti semirimorchi al momento del ritiro del materiale devono avere il piano di carico completamente libero da pancali od imballaggi recuperabili.

6 Il caricamento degli automezzi è eseguito a cura di Geofor o terzi dalla medesima incaricati ed in possesso dei requisiti di legge ed è svolto tramite l utilizzo di un carrello elevatore dotato di pinze laterali. Geofor Spa esegue il caricamento degli automezzi entro i limiti di carico stabiliti dal Codice della Strada per ciascun mezzo. L acquirente manleva Geofor da contestazioni inerenti il minor peso caricato. I ritiri del materiale dovranno essere eseguiti direttamente dall acquirente o da terzi dal medesimo incaricati ed in possesso delle autorizzazioni al trasporto previste dalla normativa vigente. 5.3 PROGRAMMAZIONE Entro il venerdì della settimana precedente, Geofor SpA trasmetterà all acquirente via mail o fax, il programma settimanale dei ritiri da effettuare, salvo variazioni che saranno comunicate tra le parti con un anticipo di almeno 24 ore rispetto al programma concordato. Il programma diventa definitivo allorché l acquirente trasmette a Geofor SpA la propria accettazione agli indirizzi indicati in premessa. Il carico degli automezzi deve avvenire dal lunedì al venerdì il mattino dalle ore 8.00 e alle ore ed il pomeriggio dalle alle L acquirente si obbliga a provvedere al ritiro dei quantitativi resi disponibili da Geofor SpA nella data stabilita, salvo diversi accordi tra le parti o cause di forza maggiore, delle quali dovrà darne preventiva ed immediata comunicazione scritta a Geofor SpA. Ulteriori eventuali carichi non previsti nella comunicazione del programma settimanale dovranno essere ritirati entro due giorni lavorativi dalla richiesta inviata dalla parte cedente tramite fax o , salvo cause di forza maggiore, di cui l acquirente ne darà immediata comunicazione scritta. 5.4 TRACCIABILITA DEI FLUSSI L acquirente si obbliga a trasmettere per ogni carico, entro 24 ore, copia del tagliando di pesatura rilasciato dall impianto di destinazione dal quale si ricavi il peso riscontrato a destino. L acquirente dichiara che il materiale oggetto di vendita sarà destinato ad impianti che eseguono il recupero finale della materia secondo le prescrizioni di legge. L acquirente si obbliga a comunicare a Geofor SpA, dietro richiesta di quest ultima, i riferimenti degli impianti cui il materiale è destinato.

7 Art.6 PREZZO Il prezzo di vendita relativo al materiale ceduto, comprensivo delle spese di selezione, pressatura, stoccaggio temporaneo e carico del materiale sui mezzi, è determinato, di volta in volta e al netto d iva, secondo la seguente formula : P= (P CCIAA + 21,00) +P OFF dove: P CCIAA è la quotazione minima della CCIAA di Milano (materie prime per cartiere) materiale UNI EN 643 classe voce 530, riga 130. Per la determinazione del prezzo su base mensile si farà riferimento alla quotazione della CCIAA di Milano del mese precedente a quello in cui avviene la spedizione del materiale. il valore 21,00 è una costante determinata in funzione di precedenti contratti di vendita del predetto materiale. P OFF è il prezzo offerto dall acquirente in sede di asta. Il prezzo riconosciuto a Geofor SpA, indipendentemente dalla quotazione come sopra definita, non può essere comunque inferiore a 42,00 (quarantadue) euro/t. Il prezzo come sopra definito è da intendersi franco impianto dell acquirente facendo riferimento ai pesi riscontrati in partenza, salvo quanto stabilito al precedente punto 4.2. Art. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI La parte cedente provvede ad emettere fattura con cadenza mensile, indicando le tipologie di materiale e i relativi quantitativi conferiti nel periodo di riferimento e applicando quanto previsto nell art 74 comma 8 s.s. DPR 633/1972. Il pagamento è effettuato dall acquirente a 60 giorni data fattura fine mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Geofor SpA presso la Banca di Pisa e Fornacette - Credito Cooperativo - sede di Fornacette ed avente le seguenti coordinate: IT 79K Il mancato rispetto del termine di pagamento sopra indicato comporta l applicazione degli interessi di mora di cui all art. 5 del D.lgs 231/2002. Art. 8 DURATA. Il presente contratto ha validità 24 MESI.

8 L acquirente è edotto della possibilità di risoluzione anticipata del contratto qualora per qualsivoglia motivo, compresi interventi normativi o provvedimenti delle amministrazioni competenti, Geofor S.p.A. non sia più gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Si specifica sin d ora che in tali rappresentate ipotesi il rapporto si intenderà automaticamente risolto, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti. Art. 9 PENALI In caso di inosservanza delle disposizioni del presente contratto Geofor SpA può applicare le seguenti penali: (a) nel caso non fossero rispettati i tempi di ritiro indicati nel programma settimanale di cui al precedente articolo 5.3, Geofor SpA si riserva di applicare all acquirente la penale di 200,00 per ogni giorno di ritardo; in caso di reiterato ritardo da parte dell acquirente, Geofor SpA al fine di rispettare i propri limiti autorizzativi di stoccaggio, si riserva la facoltà di provvedere alla vendita del materiale ad altro acquirente idoneo e di rivalersi sull acquirente per tutte le minori entrate e/o le maggiori spese, dirette o indirette dalla medesima sostenute in funzione di detto inadempimento; (b) nel caso non fosse rispettato il termine di 48 ore previsto al punto 5.1 del presente contratto relativo alla comunicazione anticipata della targa e dell autorizzazione dell automezzo che esegue il trasporto del materiale, Geofor, previa comunicazione scritta all acquirente, applica nei suoi confronti una penale di 70/evento. Sono ad esclusivo carico dell acquirente gli oneri connessi ai tempi di attesa degli automezzi presso gli impianti di Geofor SpA, che dipendono dai tempi di verifica delle autorizzazioni ed inserimento dei dati a sistema. Nel caso di cui alla lettera (a), Geofor SpA procederà alla formale contestazione dell inadempienza, ai recapiti stabiliti nelle premesse del presente contratto, entro 5 (cinque) giorni solari e continuativi dalla sua rilevazione. L acquirente avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni solari e continuativi dal ricevimento della contestazione. Geofor Spa a suo insindacabile giudizio valuta le

9 giustificazioni presentate e in caso di esito negativo procede all applicazione della penale come sopra determinata. Geofor SpA procede al recupero delle penalità comminate all acquirente mediante ritenuta diretta sugli eventuali crediti della stessa e, ove occorre, mediante prelievo sulla garanzia definitiva che, in tal caso, deve essere ricostituita per il valore iniziale. Geofor SpA si riserva in ogni caso di chiedere e/o agire per il risarcimento dell eventuale maggior danno. Art. 10 RESPONSABILITA E ASSICURAZIONI L acquirente risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali, cose in dipendenza dell esecuzione del presente contratto e risponde pienamente dell operato del personale da esso individuato e delle ditte terze eventualmente incaricate del trasporto. Al fine di garantire l attività di cooperazione e coordinamento ai sensi del D.Lgs 81/2008 smi, l acquirente si obbliga a trasmettere ai trasportatori incaricati di eseguire i ritiri dei materiali oggetto di vendita, le informazioni contenute nel DuVRI- informativa rischi sito di Pontedera, comprendente i disciplinari di conferimento, che costituisce allegato alla documentazione di gara, affinché ne prendano preventiva visione e siano edotti dei rischi e delle procedure presenti nel sito di Geofor SpA. L acquirente si obbliga a trasmettere a Geofor SpA, prima di dare esecuzione al contratto, il documento che attesta la presa visione, da parte di ciascun trasportatore, del documento di cui sopra. Le parti si obbligano reciprocamente a predisporre quanto necessario in ottemperanza dell art. 26 D.Lgs 81/2008 smi. Art. 11 D.LGS 231/2001 Con la sottoscrizione del contratto l acquirente dichiara di essere a conoscenza che Geofor S.p.A. ha adottato un Codice Etico aziendale e un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 e che entrambi i documenti sono stati pubblicati sul sito internet della Società, il primo in forma integrale ed il secondo con un estratto. A tal proposito l acquirente dichiara altresì: - di essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue possibili implicazioni per la società GEOFOR S.p.A.; - che il legale Rappresentante non è mai stato rinviato a giudizio per i reati contemplati nel D.Lgs 231/2001;

10 - di impegnarsi al rispetto assoluto del D.Lgs. 231/2001 e dei principi e valori stabiliti nel codice etico della società GEOFOR S.p.A.; - di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili e di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall art.15 dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro); - di promuovere la tutela e la salvaguardia dell ambiente come valori imprescindibili; - di assicurare il rispetto dei principi statuiti dal D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e dalle altre norme in materia ambientale; - di non porre in essere, nell ambito dell espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente per la stessa gli eventi delittuosi di cui al D.Lgs. 231/01. L inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Geofor S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all art del codice civile, fermo restando il risarcimento del danno. Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Oltre alle ipotesi espressamente contenute nel presente contratto e fermo restando il risarcimento del maggior danno, Geofor SpA può procedere alla risoluzione del medesimo ex art 1456 c.c. nei seguenti casi: a. qualora l acquirente versi in stato di fallimento, liquidazione o altre procedure concorsuali; b. ponga in essere gravi inadempienze o comportamenti non conformi a norme imperative di legge e di contratto che compromettono gravemente la prosecuzione del rapporto contrattuale; c. applicazione delle penali, nell arco di un trimestre, per un importo che complessivamente supera il 10% dell importo contrattuale riferito al trimestre stesso; d. ritardo nel pagamento della fattura superiore a 15 giorni dalla data di scadenza della stessa. In ogni caso di risoluzione per inadempimento Geofor SpA procede ad incamerare la cauzione definitiva prestata dall acquirente.

11 Art.13 FORO ESCLUSIVO Per ogni eventuale controversia derivante o connessa all esecuzione e/o all interpretazione del presente contratto il Foro competente in via esclusiva è quello dell autorità Giudiziaria Ordinaria di Pisa. E pertanto escluso l arbitrato. Pontedera,.. Geofor Spa L acquirente Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. l acquirente approva in forma specifica gli articoli: Art. 5) Automezzi; Art. 8) Durata e risoluzione; Art. 9) Penali; Art. 10) Responsabilità e assicurazioni Art. 11) Clausola 231/2001 Art. 12) Risoluzione del contratto Art. 13) Foro esclusivo. Geofor Spa L acquirente

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