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1 Modifiche al Regolamento Tutela Animali dei Comuni della Valdera Articolo 3 Eliminare i commi 2 e 5 Gli ambiti di esclusione non hanno senso in quanto vi sono già le legge speciali a disciplinare le materie in oggetto. Come dimostra la giurisprudenza, i principi generali del diritto di tutela si applicano però comunque. Articolo 4 Dopo I cuccioli di cane aggiungere e di gatto Dopo ceduti aggiungere a qualsiasi titolo L Accordo Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione del 2013 stabilisce il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati secondo quanto convenuto con il presente Accordo, nonché di cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all anagrafe canina regionale; Link all Accordo: Sostituire il comma 4 con E vietato detenere animali alla catena La detenzione a catena è fonte di stress per gli animali, ne limita il naturale movimento e la possibilità di manifestare le caratteristiche etologiche. Nonostante la legge Regionale 59/2009 non contenga l assoluto divieto, il Regolamento può e deve introdurlo al fine di garantire agli animali effettiva tutela. Tale divieto è contenuto nelle leggi regionali di Emilia Romagna, Abruzzo e Veneto ed è previsto dal Regolamento Tutela Animali frutto di un accordo tra ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente di cui la Lav fa parte. Comma 6 Sostituire il comma 6 con: E vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, ad esclusione dei cani da assistenza. La conduzione al guinzaglio tramite mezzi di locomozione è sempre pericolosa per l animale e per il conducente. Comma 8

2 Sostituire il comma 8 con: E vietata la vendita, la detenzione e l uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l animale all obbedienza o per impedire l abbaiare naturale. La formulazione del comma 8 è vuota di contenuti e gli strumenti e oggetti che possono essere dolorosi e/o irritanti per l'animale costituiscono maltrattamento. Comma 10 Sostituire il comma 10 con: Ai sensi dell articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione. Con l entrata in vigore il 1 novembre 2011 della Convenzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, e ratificata integralmente con la legge n.201 del 2010, il taglio di coda e orecchie sono vietati. L'articolo 10, della Convenzione infatti vieta Gli interventi chirurgici destinati a modificare l aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie ( ). Non sono quindi ammesse deroghe e gli eventuali trasgressori possono incorrere nel reato di maltrattamento di animali, previsto e punito dall articolo 544-ter del Codice penale con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da a euro a meno che non siano effettuati per motivate ragioni di medicina veterinaria e nell interesse di un determinato animale. Ovviamente l attuale formulazione del comma 10 può essere impugnata al TAR. Articolo 5 Dopo alimentarli secondo aggiungere,l età Dopo alla quale appartengono aggiungere e lo stato di salute E chiaro che l alimentazione di un cucciolo non può essere uguale a quella di un animale anziano e quella di un animale con problemi renali ad esempio identica a quella di un animale in perfetto stato di salute. Articolo 6 Comma 2 Sostituire il comma 2 con E vietato tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all interno dell appartamento. L'assenza completa di illuminazione naturale e ricambio di aria sono solo un aspetto del maltrattamento. Articolo 8

3 Sostituire l articolo 8 con Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario Questo è quanto stabilito dalla legislazione vigente (art. 544-bis del codice penale, legge 281/91 e O. M. sulla tutela dell incolumità pubblica dall aggressione dei cani. Quest ultima non contempla la soppressione e prevede un percorso di recupero. Per la sua natura giuridica è superiore alla normativa regionale. Anche questo articolo può essere motivo di impugnativa. Articolo 10 Comma 2 Sostituire il comma 2 con: Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti deve comunicare tempestivamente il loro rinvenimento alla Polizia Municipale. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell animale stesso. L attuale formulazione carica il cittadino di una responsabilità che invece compete alla Polizia Municipale e al Servizio Veterinario Pubblico. E dunque necessaria una riformulazione che conferisca comunque tale possibilità al cittadino. Sostituire il comma 3 con Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito. La formulazione del comma 3 non è chiara. La riformulazione proposta è fedele al dettato del Codice della Strada e in più introduce l obbligo di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso anche per gli animali feriti non per incidente stradale. Ovviamente anche questi ultimi hanno diritto al tempestivo soccorso. Sostituire il comma 4 con E vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione. Se la temperatura è elevata anche l ombra non è sufficiente a preservare gli animali da malori. Inoltre per animali cardiopatici ad esempio essere lasciati chiusi in macchina rappresenta sempre un pericolo. Articolo 12 Sostituire il comma 4 con: Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.

4 Tali attività sono fonte di forte stress per gli animali sia per il trasporto che per le modalità di detenzione. Inoltre possono essere causa di acquisto fatto sull emozione del momento e quindi non ponderato con il conseguente rischio di cattiva detenzione o abbandono. Comma 7 Dopo vetrina togliere alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di esposizione non dovrà comunque superare le cinque ore giornaliere; si potrà derogare a quanto sopra qualora all'interno delle strutture posizionate in vetrina sia presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento. L esposizione in vetrina, già vietata da alcune legge regionali e numerosi regolamenti comunali di tutela animali, è fonte di grave stress per gli animali. Tale divieto come quello che si chiede di introdurre all articolo 12 comma 4 è contenuto anche nel Regolamento Tutela Animali frutto di un accordo tra ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente di cui la Lav fa parte. Articolo 16 Dopo il comma 6 aggiungere il comma 7 Comma 7 Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari. La valutazione è fondamentale per tutelare lo stato psico-fisico degli animali e lo svolgimento in sicurezza delle attività. È inoltre necessario assicurare agli animali a termine della carriera un corretto mantenimento. Articolo 17 Sostituire l articolo 17 con: 1. E fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell accattonaggio. 2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al definitivo dall Ufficio competente per la tutela degli animali ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento. L articolo è estremamente carente tenuto conto che lo sfruttamento di animali per l accattonaggio è diffuso. Molte amministrazioni hanno sviluppato maggiormente la casistica nei propri regolamenti prevedendo peraltro la confisca amministrativa degli animali, unico strumento di repressione del fenomeno, in quanto il detentore senza fissa dimora non sarà mai raggiunto dai provvedimenti sanzionatori individuati. Più in particolare, la formulazione dell articolo è nebulosa e, per gli operatori di vigilanza, può non essere semplice distinguere tra ruolo attivo e ruolo passivo dell animale impiegato e non risolve dunque il problema dell uso strumentale di questi animali. Il divieto tout court è presente anche nel Regolamento

5 Tutela Animali frutto di un accordo tra ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente di cui la Lav fa parte. Articolo 18 Comma 1 Eliminare Non è consentito utilizzare i residui di mensa per alimentare animali da compagnia Tale possibilità è espressamente prevista dagli articoli 16 comma 1 lettera g) e 18 comma 1 lettera e) del Regolamento CE n. 1069/2009 Impieghi speciali nei mangimi che consentono la raccolta e l utilizzo di sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano classificati materiali di categoria 3 in base all articolo 10 del citato Regolamento e che nel rispetto di condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali, l autorità competente può consentirne la raccolta e l uso per l alimentazione di cani e gatti in asili, da intendersi nel senso di strutture di ricovero e custodia; previa autorizzazione di cui all articolo 16 comma 1 lettera g) del Regolamento CE n. 1069/2009 da parte del Comune è consentito quindi il riutilizzo degli avanzi delle mense pubbliche e private per l alimentazione di cani e gatti. Articolo 23 Comma 2 Sostituire possono essere individuati, autorizzati e realizzati, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature per il deposito delle deiezioni. con sono individuati, autorizzati e realizzati spazi destinati ai cani. Tali spazi sono segnalati con appositi cartelli e, ove possibile, saranno poste delimitazioni fisiche. Tali spazi saranno dotati delle opportune attrezzature per il deposito delle deiezioni. Conferendo solo la possibilità di istituire spazi destinati ai cani non cambierebbe niente rispetto alla situazione vigente in quanto ovviamente tale possibilità e già prevista. Per rendere il territorio fruibile anche agli animali occorre realizzare tali aree e non lasciarne la realizzazione alla discrezionalità. Articolo 24 Eliminare Ove le modalità regolamentari previste dai gestori di ogni specifico servizio non consentano l'accesso o lo lascino alla discrezionalità del conducente, dovrà esserne data preventiva comunicazione al Sindaco del Comune interessato e pubblicizzazione, anche con apposizione di relativa segnalazione di divieto. Renderebbe vano il diritto di accesso sui mezzi di trasporto e non muterebbe niente rispetto alla situazione attuale. Articolo 25 Comma 1 (ultimo punto) Dopo la valutazione rliminare della irrecuperabilità

6 La legislazione vigente prevede una valutazione comportamentale, non una valutazione dell irrecuperabilità. La valutazione serve per definire se il cane abbia bisogno di un percorso di recupero e le modalità di detenzione più appropriate. Articolo 27 Comma 1 Sostituire il comma 1 con: Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello. Definire colonia felina un gruppo di gatti non inferiore a tre con la presenza sia di femmine che di maschi, non solo è sbagliato dal punto di vista concettuale ma è anche dannoso poiché anche in presenza di una sola femmina fertile o di due femmine fertili o di un maschio o una femmina fertile in poco tempo potrebbe formarsi una colonia più nutrita. Per contrastare il randagismo e contenere le spese di sterilizzazione è indispensabile agire da subito anche in presenza di due soli gatti e indipendentemente dal loro sesso al riconoscimento della colonia e alla sterilizzazione. Eliminare il comma 2 Chi alimenta i gatti senza proprietario non ne diviene detentore neppure se li alimenta sulla su proprietà privata. I gatti vaganti se nati sul territorio e non afferibili a un proprietario, sono semplicemente dei randagi cui qualcuno provvede e non diventano automaticamente di proprietà per la ragione di essere accuditi e alimentati, ma in qualità di animali senza un proprietario, in base al Codice Civile, sono e rimangono del Sindaco, il cittadino, pertanto, non ne diventa il detentore solo per il fatto di prendersene cura. L alimentazione sulla proprietà privata è inoltre un modo per far si che tali operazioni rechino il minor disturbo possibile. Sostituire il comma 3 con Al gattaro/a è permesso l accesso, al fine dell alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione. Il gatto ha diritto al territorio indipendentemente dal fatto che si trovi su un territorio pubblico o privato. Prendiamo le aree condominiali ad esempio il Tribunale Civile di Milano con le sentenza n del 30 settembre 2009 che, richiamandosi alla Legge 281/91, riconosce come i gatti siano animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio radunandosi in gruppi denominati colonie feline, pur vivendo in libertà sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, creandosi così un loro habitat ovvero quel territorio, o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e non, nel quale vivono stabilmente. Nessuna norma di legge né nazionale, né regionale proibisce di alimentare i gatti randagi nel loro habitat. Secondo detta normativa, i gatti che stazionano e/o vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo.

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