Comune di Ginosa REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

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1 Comune di Ginosa REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI TITOLO I I PRINCIPI ART. 1 PROFILI ISTITUZIONALI 1. Il Comune di Ginosa, nell ambito dei principi e indirizzi fissatati dalla legge: a) promuove la cura ed il rispetto delle caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche degli animali presenti sul proprio territorio; b) riconosce alle specie animali non umane d affezione il diritto ad un esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e promuove iniziative ed interventi per il benessere e la tutela degli animali esistenti sul proprio territorio; c) il Comune di Ginosa individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi; d) le modifiche degli assetti del territorio terranno conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza. ART. 2 VALORI ETICI E CULTURALI. 1. Il Comune di Ginosa, nell esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute umana ed animale: a) riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità ed in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nella fase dell infanzia e della vecchiaia; b) opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi; c) promuove iniziative a tutela delle condizioni di sopravvivenza di tutte le specie animali d affezione esistenti nel proprio territorio; d) impedisce l uso di animali d affezione che vivono in libertà a scopo di sperimentazione; e) diffonde e promuove quelle garanzie giuridiche attribuite dalla legge agli animali d affezione; f) persegue ogni manifestazione o spettacolo che comporti un maltrattamento degli animali. ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE. 1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le specie di animali che vivono abitualmente o si stabiliscono temporaneamente nel territorio del Comune di Ginosa. ART. 4 COMPETENZE DEL SINDACO. 1. Al Sindaco spetta la vigilanza sull osservanza delle leggi e delle norme relative alla tutela ed al benessere degli animali nonché l attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l adozione di specifici provvedimenti applicativi. 2. Le norme del presente regolamento potranno essere temporaneamente sospese o derogate dal Sindaco, per comprovati motivi d urgenza, mediante l adozione di specifiche ordinanze e sentite le Associazioni animaliste di volontariato locali. pag. 1 di 13

2 ART. 5 ASSOCIAZIONI ED ENTI DI PROTEZIONE ANIMALE. 1. Le associazioni animaliste e le associazioni zoofile regolarmente costituite ed iscritte nell apposito Albo Regionale, nonché tutti gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti in materia di protezione animale, collaborano con il Comune di Ginosa per sviluppare il benessere degli animali ed i rapporti tra uomo e animale. A tal fine: a) possono gestire in convenzione le strutture di ricovero di proprietà del Comune ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale; b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all applicazione del presente regolamento. 2. Il Comune di Ginosa promuove lo sviluppo dell associazionismo e lo sostiene finanziando iniziative, programmi e progetti che mirino alla tutela delle popolazioni animali. TITOLO II DISPOSIZIONI SUGLI ANIMALI IN GENERALE. ART. 6 DETENZIONE DI ANIMALI. 1. Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, un animale, è civilmente e penalmente responsabile di ogni sua azione e deve: a) rispettare le norme dettate per la sua tutela, essendo responsabile della sua cura, della sua riproduzione, nonchè della custodia, salute e benessere della eventuale prole; b) sottoporlo a visita medico veterinaria ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario; c) accudirlo ed alimentarlo secondo la specie e la razza al quale appartiene; d) garantirgli costantemente la possibilità di soddisfare le esigenze fisiologiche in base alle sue caratteristiche anatomiche ed etologiche. ART. 7 MALTRATTAMENTO DI ANIMALI. 1. E vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni di legge. 2. E considerato maltrattamento qualsiasi comportamento nei confronti di animali, derivante da negligenza o dolo, in grado di determinare un alterazione psicofisica del loro stato di salute, come: a) tenere animali in spazi angusti, privarli dell acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute; b) tenere animali all esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare il riparo deve essere adeguato alle dimensioni dell animale, avere il tetto impermeabilizzato, deve essere chiuso su tre lati e non posto in ambienti che possono risultare nocivi per la salute degli animali. La cuccia dei cani, in particolare, deve essere alzata dal suolo; c) è vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie; d) è vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi non compatibili con il loro benessere psicofisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se posti all interno dell appartamento; e) è vietato separare i cuccioli di cane e gatto dalla madre, prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario; pag. 2 di 13

3 f) è vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori e di quelli detenuti in Bioparchi; g) è vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; h) è vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche; i) è vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali; j) è vietato colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti; k) è vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi; l) è vietato condurre animali al guinzaglio, tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale o a mano; m) è vietato esporre animali un luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L effettuazione di giochi pirotecnici all interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo all Ufficio Igiene del Comune, al fine di escludere possibili danni agli animali; n) è vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione, al sole; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente, anche se all ombra e con i finestrini aperti. È altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi; o) è vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data di inizio e fine del trattamento; p) è vietato trasportare o porre animali nel baule dell autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt uno con l abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori; q) è vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d inizio e fine del trattamento; r) è vietato stabulare animali in gabbia con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere degli animali; s) è vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l obbligo di indicare la data di inizio e fine del trattamento; t) è vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell uomo; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia ; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto; u) è fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, ottimali per evitare stress psico-fisico e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico; v) è vietato l uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata all Ufficio Igiene del Comune, con l indicazione pag. 3 di 13

4 dei rivenditori dove si acquistano o ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l alimentazione; w) se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento di Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni ed è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. Di questo devono tener conto i Regolamenti di condominio; x) è vietato sul territorio comunale l allevamento di animali al fine di ottenere pelliccie; y) è vietata la vendita, la detenzione e l uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l animale all obbedienza o per impedire l abbaiare naturale; z) ai sensi dell art. 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d Europa per la protezione degli animali da compagnia, e come previsto dall ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009, è fatto divieto di tagliare o modificare code e orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti, ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione. Per il taglio della coda, fanno eccezione i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale. È vietata la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici vietati. 3. Il mancato rispetto di queste indicazioni, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa, salvo se il fatto non configuri il reato di maltrattamento di animali previsto e punito dal codice penale. ART. 8 CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA. 1. E fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie. ART. 9 ABBANDONO DI ANIMALI. 1. E vietato abbandonare qualsiasi specie di animali, sia domestici che selvatici, appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi parchi, giardini e qualsiasi tipologia di tronco idrico. 2. chiunque sia stato sanzionato o condannato penalmente per abbandono di un animale, non può detenere animali a qualsiasi titolo. 3. E fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti. ART. 10 AVVELENAMENTO DI ANIMALI. 1. E vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo la operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali. 2. I medici veterinari operanti sul territorio comunale sono tenuti a segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamenti di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati. pag. 4 di 13

5 3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle aree destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell attività venatoria, della pesca e/o delle altre attività ad essa collegate, in accordo con i competenti uffici dell Amministrazione Provinciale. ART. 11 RINUNCIA ALLA PROPRIETA DI ANIMALI. 1. Gli animali in cattività oggetto di rinuncia alla proprietà da parte del proprietario non vengono presi in carico dal Comune di Ginosa. Per effettuare la rinuncia il proprietario deve pertanto provvedere alla futura collocazione dell animale presso un altro privato o presso strutture di accoglienza che possano garantirne il benessere. Ogni eventuale onere conseguente al passaggio di proprietà o al successivo mantenimento dell animale, fatti salvi accordi di diversa natura o contesti sociali particolari, sarà a carico del proprietario o di eredi che intendono avvalersi del diritto di rinuncia. Qualora la rinuncia riguardi un cane, si applica l art. 11 della legge regionale n. 12/1995. ART. 12 ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO. 1. Gli Enti gestori dei servizi di trasporto pubblico dovranno consentire l accesso degli animali, in particolare di quelli d affezione, sui mezzi operanti nel Comune di Ginosa. 2. Gli animali dovranno essere sempre accompagnati dal proprietario o dal detentore; per i cani è obbligatorio l uso contemporaneo del guinzaglio e della museruola, mentre tutti gli altri animali devono essere collocati all interno di un mezzo idoneo a contenerli. 3. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà aver cura che non sporchino e non arrechino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. 4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi e/o noleggio da rimessa, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto. I gatti dovranno comunque essere collocati all interno di un trasportino. 5. I cani che accompagnano le persone non vedenti dovranno essere sempre ammessi sui mezzi di trasporto pubblico, taxi e noleggio da rimessa compresi. 6. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie di comprovata pericolosità. ART. 13 DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI. 1. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere utilizzati od esposti per l accattonaggio. 2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze potranno essere sequestrati a cura degli organi di vigilanza e, se si tratta di cani, ricoverati presso il canile comunale o altra struttura di ricovero. ART. 14 OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI E POSSESSORI DI ANIMALI A SCOPO DI COMMERCIO. 1. Gli allevatori, i possessori di animali a scopo di commercio, oltre alle eventuali disposizioni in materia di autorizzazione, devono garantire adeguate condizioni di benessere degli animali allevati o custoditi. 2. E vietato ai soggetti di cui al comma 1 vendere o esporre animali che non si presentano in buono stato di salute. pag. 5 di 13

6 3. E fatto divieto agli esercenti di attività commerciali in sede fissa di esporre animali in vetrina o all esterno dell esercizio commerciale. 4. Tutti i cani all interno dei negozi di animali e articoli per animali, sia destinati alla vendita che ad essere regalati, dovranno essere regolarmente microchippati e iscritti all anagrafe canina e l esercente dovrà possedere un Registro di carico e scarico degli animali e comunicare al settore veterinario della ASL, competente per territorio, il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente, entro trenta giorni dalla vendita dell'animale. 5. È vietato vendere o regalare animali ai minorenni. 6. È vietato vendere o regalare cani e gatti di età inferiore ai 60 giorni 7. Gli animali in esposizione all interno di un esercizio commerciale dovranno sempre essere custoditi in condizioni igieniche corrette ed in condizioni ambientali rispettose delle esigenze fisiologiche tipiche della specie e dovranno essere alimentati ed abbeverati secondo le necessità. 5. Gli esercenti di attività commerciale ambulante ed occasionale hanno l obbligo di tenere gli animali in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro l acqua ed il cibo necessari ed utilizzando contenitori che consentano a ciascun animale la stazione eretta e la possibilità di muoversi e rigirarsi. ART. 15 MANIFESTAZIONI CON ANIMALI. 1. Gli spettacoli o gli intrattenimenti pubblici o privati non vietati con animali, effettuati a scopo di lucro o gratuiti, sono soggetti alle autorizzazioni commerciali e sanitarie previste per legge. 2. Sono consentite le manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità animaliste o zoofile, di volontariato e di promozione sociale, organizzate al fine di favorire l adozione di animali ospiti di strutture di ricovero o per sensibilizzare i cittadini alle problematiche relative alla difesa ed alla tutela degli animali. 3. Per lo svolgimento di tali iniziative, le associazioni interessate dovranno richiedere al Comune di Ginosa la necessaria autorizzazione. 4. Sono consentite le mostre, esposizioni, manifestazioni di bellezza di cani e gatti secondo le disposizioni dell art Gli animali non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, lotterie, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell ambito di attività commerciali, giochi o spettacoli. ART. 16 CIMITERI PER ANIMALI D AFFEZIONE 1. sul territorio del Comune di Ginosa è possibile edificare cimiteri per animali d affezione. In assenza di norme specifiche, si ritiene il cimitero per animali assimilabile a quello degli esseri umani, per quanto riguarda le norme igienico sanitarie. TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE AI CANI. ART. 17 DEFINIZIONI. 1. Per detentore si intende chiunque detenga un cane, a qualsiasi titolo, o accetti di occuparsene. Per accompagnatore si intende la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani durante il loro transito o permanenza su di un area pubblica. Per area pubblica e/o aperta al pubblico si intendono, a titolo esemplificativo, le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, i percorsi pedonali, le aree verdi ed ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini. pag. 6 di 13

7 ART. 18 MICROCHIP E ANAGRAFE CANINA. 1. Tutti i cani devono essere iscritti all Anagrafe canina, già dal secondo mese di vita a cura del proprietario o detentore. I proprietari o detentori di cani di età superiore ai due mesi sono tenuti ad effettuare il predetto adempimento entro trenta giorni da quando iniziano a detenerlo o dall entrata in vigore del presente regolamento. All atto dell iscrizione viene rilasciata specifica scheda del cane che va debitamente custodita e che deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e/o di detenzione. Al cane, a seguito dell iscrizione, viene impresso, mediante inoculazione, un microprocessore sottocutaneo al fine della identificazione. Tutti i cani devono essere dotati di microchip. 2. L apposizione del microchip può essere effettuata, oltre che dal Servizio veterinario pubblico, anche da veterinari liberi professionisti abilitati ad accedere all Anagrafe canina regionale. I veterinari che provvedono all apposizione del microchip, devono contestualmente effettuare la registrazione nell anagrafe canina degli animali identificati. 3. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane, devono segnalare al Sevizio veterinario della A.S.L. di competenza ed al Comune i mutamenti nella titolarità della proprietà, o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell animale. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni da detti eventi. 4. I controlli sui cani per la verifica dei microchips avvengono anche nella proprietà del detentore, alla presenza dello stesso o di un familiare maggiorenne. Opporsi o rinviare il controllo del microchip sui propri cani e/o rifiutarsi di esibire la scheda del cane attestante l avvenuta iscrizione all Anagrafe canina, equivale a un ammissione di inadempienza nei confronti della legge, per cui si provvederà all applicazione delle sanzioni previste. ART.19 ABBANDONO DI CANI. 1. Chiunque abbandona i cani custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con sanzione amministrativa. 2. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento dell animale, può chiedere all Ufficio Igiene del Comune di essere autorizzato a consegnare l animale al Canile comunale. 3. La Giunta Comunale può adottare iniziative per l adozione, da parte degli interessati, dei cani di proprietà comunale custoditi presso il canile comunale o altre strutture di ricovero. ART. 20 CANI LIBERI ACCUDITI (CANI DI QUARTIERE). 1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della normativa regionale che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministero della Sanità 14 maggio 2001 n.5, il Comune di Ginosa riconosce e promuove la figura del cane libero accudito. 2. Le Associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono all Ufficio Igiene del Comune e al Servizio veterinario della Asl territorialmente competente, il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l onere della gestione, per garantire all animale i parametri minimi di sostentamento dei cani. 3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Asl territorialmente competente o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con la Asl, o con il Comune, o indicato dalle Associazioni Animaliste di volontariato regolarmente iscritte all Albo Regionale. pag. 7 di 13

8 4. I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e sterilizzazione, devono essere iscritti all Anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell Associazione animalista di riferimento, o del privato cittadino, o del competente Ufficio comunale per la tutela degli animali e portare una medaglietta con la dicitura cane libero accudito, recapito telefonico e dati di chi si prende cura dell animale. 5. I cani liberi accuditi sono reimmmessi sul territorio e sono seguiti a titolo gratuito dal Servizio veterinario della Asl competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con la Asl, o con il Comune, o indicato dalle Associazioni Animaliste di volontariato regolarmente iscritte all Albo Regionale e dall Ufficio comunale competente per la tutela degli animali. 6. L eventuale Assicurazione del Comune di Ginosa per danni cagionati dai cani randagi a persone, animali o cose, copre anche i cani liberi accuditi. ART. 21 RACCOLTA DELLE DEIEZIONI. 1. Sulle aree aperte al pubblico i proprietari o detentori dei cani sono sempre tenuti: a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento; b) a fare uso, per l asportazione, di idonea attrezzatura che deve essere sempre portata al seguito. 2. Sono esclusi dall applicazione del presente articolo i non vedenti con cane a seguito. 3. I proprietari e i detentori dei cani hanno l obbligo di mantenere gli spazi privati o condominiali frequentati dai propri cani in condizioni igieniche corrette. A tal fine dovranno rimuovere le deiezioni prodotte dagli animali giornalmente, qualora determinassero cattivi odori e inconvenienti igienici dannosi per i vicini o la per la collettività. ART. 22 MUSERUOLE E GUINZAGLI. 1. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure: a) i cani di proprietà circolanti nei luoghi pubblici e in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché negli spazi comuni dei condomini, devono essere condotti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,5 mt, o indossare la museruola. I soggetti di indole aggressiva (a prescindere dalla razza) sono condotti con entrambi i dispositivi. Fanno eccezione i cani quando sono utilizzati dalle Forze dell Ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy; b) il proprietario deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l incolumità di persone o animali o su richiesta della Autorità competenti; c) temporanei esoneri possono essere concessi all obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche e patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore; d) il cane può circolare in luoghi o spazi pubblici, se affidato a persone in grado di gestirlo correttamente; e) nelle aree e percorsi destinati dal Comune ai cani o in luoghi deserti, i cani di proprietà possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza cagionare danni alle strutture presenti e senza aggredire gli altri animali. I proprietari raccolgono comunque le deiezioni del proprio animale; f) i cani, condotti al guinzaglio o con la museruola, possono accedere ai bar, ristoranti, supermercati e simili pubblici esercizi e a tutti i negozi situati nel territorio del Comune di Ginosa, salvo che il proprietario dell esercizio non esponga il divieto d accesso ai cani. Tale divieto decade pag. 8 di 13

9 qualora contrasti con la normativa nazionale o regionale. Sono esentati dal divieto i cani dei non vedenti e quelli impiegati dalle Forze dell Ordine e Forze Armate. Il proprietario o detentore del cane dovrà avere cura che il cane non sporchi e non crei disturbo o danno ad alcuno. 2. Sono esentati da tali obblighi i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili ed i cani a guardia e a conduzione delle greggi. ART. 23 DETENZIONE DI CANI. 1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane, deve sempre lasciargli a disposizione acqua pulita, nutrirlo con cibo idoneo e in quantità idonea, e provvedere alla quotidiana pulizia degli spazi. 2. I cani che vivono all aperto devono disporre di un idoneo riparo coperto, impermeabile all acqua e al vento, chiuso su tre lati e rialzato dal suolo, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto. È severamente vietato offrire ai cani bidoni di ferro come riparo. 3. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane, dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o in recinto, devono poter effettuare regolari uscite giornaliere, sotto il controllo e la responsabilità del proprietario. L obbligo di uscite giornaliere non sussiste qualora i cani vivano in una proprietà recintata sufficientemente grande, con superficie di almeno 8 volte superiore a quella minima richiesta al punto All interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente recintate, i cani di proprietà non possono essere tenuti liberi senza che il proprietario possa controllarne i movimenti. 5. per i cani custoditi in recinti, la superficie di base non dovrà essere inferiore a 20 mq; ogni recinto non potrà contenere più di 2 cani adulti con gli eventuali cuccioli in fase di allattamento, ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di 6mq. Restano comunque gli obblighi di cui al punto per i cani custoditi in box, la superficie di base non dovrà essere inferiore a 6 mq per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di 4 mq. Restano comunque gli obblighi di cui al punto la recinzione per i cani non deve essere facilmente scavalcabile e deve avere una consistenza tale da non permettere la fuoriuscita del muso del cane. Nella costruzione della recinzione, bisogna prevenire la possibilità che il cane scavi al di sotto di essa e scappi. 8. È vietato detenere in maniera permanente i cani legati o a catena. È permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno sei metri a scorrere su un cavo della lunghezza di almeno cinque metri, possibilmente aereo, situato a due metri d altezza dal terreno. La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Gli animali tenuti legati o a catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la cuccia ed i contenitori dell acqua e del cibo e devono disporre di tutto lo spazio consentito dalla lunghezza del cavo e della catena senza alcun impedimento. In tal senso l area di pertinenza dovrà essere sgomberata da ogni ostacolo che possa rappresentare un pericolo per il libero movimento dell animale. I cuccioli di età inferiore a 4 mesi non possono in alcun modo essere tenuti legati o a catena. 9. Ai cani tenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere assicurato l accudimento e l opportuna attività motoria controllata almeno una volta al giorno da parte del proprietario o altra persona dal medesimo incaricata. 10. È vietato tenere cani in luoghi isolati o presso case disabitate, senza la compagnia di almeno un consimile. 11. è vietato tenere cagne non sterilizzate in spazi aperti privi di recinto. Le cagne randage che stazionano nella proprietà, devono essere segnalate all Ufficio Igiene del Comune, che provvederà a farle sterilizzare gratuitamente. pag. 9 di 13

10 12. Il mancato rispetto dei punti del presente articolo, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non configuri il reato di maltrattamento di animali previsto e punito dal codice penale. ART.24 - RESPONSABILITA. 1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall animale, sia che rimanga sotto la sua custodia, sia che si smarrisca o che fugga. E altresì responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata. ART. 25 REGISTRO CANI MORSICATORI E AGGRESSIVI. 1. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui all art.3, comma 2, dell Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. 2. E fatto divieto di acquistare, possedere o detenere cani inseriti nel registro di cui al comma 1: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544- quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall art. 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189; d) ai minori di diciotto anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente. ART. 26 CENSIMENTO LOCALE E CUSTODIA DEI CANI PERICOLOSI. 1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel cane che, nonostante non provocato, lede o minaccia in maniera inequivocabile l integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore. Il comune istituirà un elenco di cani morsicatori, di cani con aggressività non controllata, da comunicare periodicamente ai servizi veterinari. 2. Spetta al Servizio Veterinario dell A.S.L., a seguito di segnalazione e/o denuncia di cane con aggressività non controllata o di cane morsicatore, ai sensi degli articoli 86 e 87 del DPR 320/54, attraverso opportune valutazioni, giudicare le modalità di custodia da parte del proprietario dell animale che presenti un rischio potenziale elevato per l incolumità pubblica e proporre al Sindaco, ove occorra, l adozione di un atto ordinatorio per stabilire un percorso di controllo dell animale. 3. In base alla gravità del potenziale rischio di cui al comma precedente e del grado di disponibilità e di collaborazione del proprietario, tale percorso può prevedere: a) diagnosi, corso di educazione comportamentale del cane condotto in stretta collaborazione con il proprietario e valutazione finale dei risultati da parte del servizio Veterinario; b) allontanamento temporaneo presso una struttura, pubblica o privata, che garantisca una detenzione ed una terapia comportamentale adeguata; c) proposta di abbattimento esclusivamente nei casi previsti dalla vigente normativa. 4. Nel caso in cui il proprietario dell animale rifiuti di adeguarsi al provvedimento, il Sindaco dispone la confisca amministrativa del cane ed il divieto di detenzione di cani. pag. 10 di 13

11 5. Le spese per le attività di cui al secondo comma sono a carico del proprietario del cane. 6. Il Comando di Polizia Municipale ed il Servizio Veterinario della A.S.L. vigilano al fine di individuare la presenza di cani con aggressività non controllata. TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVA AI GATTI. ART. 27 DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO. 1. Per gatto libero si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti. 2. Per colonia felina si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello. 3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata gattaro o gattara. ART. 28 TUTELA DEI GATTI LIBERI 1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune. ART. 29 COMPITI DELLA ASL. 1. L Azienda ASL provvede, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito, anche tramite gattari/e o associazioni animaliste all interno della colonia di provenienza. ART. 30 COLONIE FELINE. 1. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo in cui abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti dovranno essere autorizzati dal Comune, previo parere del competente Servizio Veterinario della ASL, e potranno avvenire esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico. 2. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Ginosa che, in caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale. 3. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata, esclusivamente per motivi sanitari, per gli interventi di limitazione delle nascite e per altra causa di forza maggiore, dal Servizio Veterinario della ASL, dai gattari/e o, su incarico del Comune, da personale appartenente ad associazioni animaliste. ART. 31 CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEI/DELLE GATTARI/E. 1. Il Comune di Ginosa riconosce l attività benemerita dei gattari e delle gattare che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e può promuovere corsi di formazione in collaborazione con la ASL e con le associazioni di volontariato animaliste. 2. Chi intende accudire una colonia felina deve farne richiesta al servizio Veterinario della ASL. 3. Al cittadino gattaro/a è permesso l accesso, ai fini dell alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell intero territorio comunale. L accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. pag. 11 di 13

12 4. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all alimentazione dei gatti, nel rispetto della vigente normativa in materia di alimentazione animale, oppure ad altre forme di approvvigionamento che potranno essere istituite allo stesso scopo. 5. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona nella quale i gatti sono alimentati, dopo ogni pasto. TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI. 32. VIGILANZA. 1. Il controllo del rispetto del presente regolamento e l applicazione delle sanzioni previste, spetta agli appartenenti al Comando di Polizia Municipale, ai soggetti volontari addetti alla vigilanza (Guardie zoofile, Guardie Ecologiche Volontarie, ecc..) convenzionati con il Comune di Ginosa, ed a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. ART. 33 SANZIONI. 1. Fatta salva la denuncia all Autorità giudiziaria nei casi previsti come reato dalla legge, chiunque commette una violazione del presente regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da 25,00 ad 200,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n Chiunque commette una violazione degli articoli 7, 8, 9, 10, 14, 15(commi 4 e 5), 18 e 19 del presente regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da 200,00 ad 500,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n Per gli stessi articoli, la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni. 4. Ove non sia diversamente disposto dalla vigente normativa e dalle convenzioni stipulate con soggetti volontari addetti alla vigilanza, gli importi delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono acquisiti al bilancio comunale, con destinazione finalizzata ad interventi per la tutela di animali. 5. Ove prescritto o comunque ritenuto necessario, si procede al sequestro dell animale oggetto della violazione. L animale sequestrato viene affidato in custodia ad una apposita struttura d accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell animale. 6. Si fa riferimento sempre alla legge 24 novembre 1981, n. 689 per l eventuale confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, con procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982 n la violazione compiuta nell esercizio di un attività commerciale (allevamento, vendita, trasporto, addestramento e simili) subordinata al rilascio di un autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l obbligo di sospensione dell attività, fino a che non venga rimossa l inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativi, qualora l infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di 2 volte. 8. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, il Comune di Ginosa, in collaborazione con la Polizia Municipale, provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con pag. 12 di 13

13 periodicità almeno annuale di campagne informative, anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevatori, cacciatori, ambulatori veterinari. ART. 34 RIMANDO AD ALTRE NORME. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme previste dalla L. 14 agosto 1991 n. 281 e s.m.i., dalla L.R. 03 aprile 1995 n. 12 e s.m.i., dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954, dalle Ordinanze del Ministero della Salute emesse in tale materia, dal Codice Civile e dal Codice Penale. ART. 35 ENTRATA IN VIGORE. 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all albo pretorio della deliberazione di approvazione. 2. Sono abrogate tutte le norme contenute in atti o regolamenti comunali recanti disposizioni in contrasto con quelle del presente regolamento. pag. 13 di 13

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