MINISTERO DELL AMBIENTE AUTORITA SCIENTIFICA CITES

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "MINISTERO DELL AMBIENTE AUTORITA SCIENTIFICA CITES"

Transcript

1 MINISTERO DELL AMBIENTE AUTORITA SCIENTIFICA CITES CRITERI PER IL MANTENIMENTO DI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE VIAGGIANTI Delibera 10 maggio 2000 Ministero dell Ambiente Servizio Conservazione della Natura Autorità Scientifica CITES 1

2 INDICE PREMESSA 3 ELENCO DEI CRITERI PER IL MANTENIMENTO DI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE VIAGGIANTI 4 COMMENTI AI CRITERI GENERALI 6 APPENDICE A: Criteri tecnici specifici per taxa Elefanti Grandi felini Orsi Camelidi Zebre Scimmie Babbuini Scimmie cappuccine

3 Premessa Con la promulgazione dell articolo 6 della Legge n. 150 del febbraio 1992 e successive modificazioni il legislatore ha inteso regolamentare la detenzione, commercializzazione, scambio e cessione di tutti quegli esemplari delle specie di cui all allegato A del decreto interministeriale 19 aprile Ha inoltre inteso rilasciare una idoneità, e quindi derogare da tali divieti, per quei giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti giudicati idonei dalla Commissione Scientifica CITES. Con i criteri generali promossi nell aprile del 1998 la Commissione Scientifica CITES ha inteso, nel rispetto della legge, dotarsi di uno strumento di giudizio oggettivo e qualificato che rispondesse alle esigenze di benessere e corretta sopravvivenza previste per tali animali, con tali criteri la Commissione ha proceduto a valutare le strutture nazionali che avevano fatto richiesta di idoneità al Ministero dell Ambiente, giudicando comunque le strutture circensi itineranti e le mostre viaggianti non rispondenti ai requisiti datisi. Con la promulgazione della legge n, 426 del dicembre 1998 il legislatore ha richiesto alla Commissione Scientifica CITES di indicare specifici criteri di detenzione di tali esemplari da parte di quelle strutture, come circhi e mostre viaggianti, che per la loro natura erratica presentano strutture di contenimento degli esemplari ospitati differenti da quelle di qualsiasi altra struttura fissa che il legislatore abbia voluto considerare nella legge n, 150 e successive modificazioni, richiedendo quindi criteri specifici di giudizio, relativamente a tali strutture di contenimento. Tale richiesta di integrazione, dei criteri precedentemente espressi, nasce difatti dalla considerazione che nella stessa definizione di circo è implicita la sua identificazione come: una struttura permanente, stagionale o temporanea, in cui gli animali, selvatici o domestici, sono mantenuti o introdotti in parte o unicamente allo scopo di compiere esercizi e acrobazie. Tale definizione non è però completamente estendibile alle mostre viaggianti, le quali pure presentando una permanenza, stagionalità o temporaneità, non usano gli esemplari ospitati per compiere esercizi o acrobazie ma solo per essere mostrati ad un pubblico pagante. Resta comunque inteso che la prerogativa unitaria che entrambe le tipologie di strutture presentano è la mancanza di fissità permanente dei luoghi di custodia degli esemplari ospitati con i conseguenti comuni problemi di benessere e corretta sopravvivenza degli stessi esemplari. In considerazione di tutto ciò la Commissione Scientifica ha ritenuto di potere equiparare e trattare unitamente i circhi e le mostre viaggianti. E comunque inteso che i seguenti criteri si rivolgono solo ad esemplari nati ed allevati in cattività, che non siano quindi stati catturati in natura a fini di esibizione in tali strutture. Si ritiene inoltre di dovere precisare che ogni disposizione di legge o norma vigente in materia di salute e sicurezza dei cittadini, o relativa alla custodia di animali, rimane complementare ai seguenti criteri volte in primo luogo alla considerazione del benessere degli esemplari detenuti. 3

4 Elenco dei criteri generali per la detenzione degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti Criterio 1 Ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i criteri di cui a seguire si rivolgono a qualsiasi struttura del genere che entri o che comunque operi in Italia ovvero a qualsiasi attività che preveda l impiego di animali per lo spettacolo. Criterio 2 In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono. Criterio 3 In ciascuna struttura ed in ciascun luogo di spettacolo o mostra devono essere opportunamente indicate le specie e il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati. Criterio 4 Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario. Tale figura professionale avrà cura di: predisporre ed attuare un programma di monitoraggio sanitario ed un piano di medicina preventiva; mantenere una cartella clinica aggiornata di ogni esemplare ospitato; valutare e documentare: a) le caratteristiche degli alloggi e delle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione dei diversi esemplari; b) le diverse necessità nutrizionali degli animali ospitati. Criterio 5 Ogni struttura deve disporre, ed esibire, a richiesta dell Autorità competente, l elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le relative qualifiche professionali e gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati. 4

5 Criterio 6 Per l attività svolta dai circhi e dalle mostre viaggianti non è ritenuta possibile l acquisizione di animali prelevati direttamente in natura per essere utilizzati negli spettacoli. Infatti, tale pratica di prelievo, per scopi ludici e/o di spettacolo, contrasta decisamente con il benessere psicofisico degli animali. In ogni modo non potranno essere ospitate specie che siano difficilmente adattabili alla vita del circo, per gli esemplari ad oggi ospitati dovranno essere garantiti i requisiti minimi di cui all appendice A. Criterio 7 Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività. Criterio 8 Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili; nel registro devono essere indicati i dati relativi all acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, le informazioni relative alla pertinente documentazione CITES e ogni altra documentazione necessaria in conseguenza delle normative vigenti. Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza. Criterio 9 Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica CITES; inoltre, qualora ritenuto opportuno dalle Autorità competenti, il responsabile del circo metterà a disposizione idonei campioni per la promozione della banca del DNA di esemplari di specie di cui agli allegati del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m. Criterio 10 Ogni struttura dovrà predisporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche. Criterio 11 Gli animali dovranno essere mantenuti in strutture, sia fisse che mobili, che permettano agli stessi di potersi liberamente sottrarre alla vista del pubblico. Inoltre, gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse, sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati, 5

6 Criterio 12 Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali, sia di un area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie. Criterio 13 I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore. Criterio 14 Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga degli esemplari ospitati. Criterio 15 Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata la idoneità. 6

7 COMMENTI AI CRITERI GENERALI Criterio 1: ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i criteri di cui a seguire si rivolgono a qualsiasi struttura del genere che entri o che comunque operi in Italia ovvero a qualsiasi attività che preveda l impiego di animali per lo spettacolo. Ad ogni individuo appartenente a specie animali tenute in cattività dall'uomo, qualunque sia il campo in cui vengono utilizzati, devono essere garantite adeguate condizioni di benessere. Pertanto per il rilascio dell'idoneità il rispetto di tali criteri viene estesa a tutte le strutture e singoli cittadini che praticano spettacoli che prevedono l uso di animali vivi. Il rilascio di un certificato di idoneità è condizione necessaria per poter operare in Italia ed è richiesta anche ad ogni spettacolo di cui sopra in visita nel nostro Paese. Ogni circo deve essere identificabile da un nome univoco e non sostituibile. Inoltre è altamente auspicabile che ogni struttura circense che intenda fare richiesta di idoneità prenda parte a un corpo professionale qualificato che può essere, con opportuni impegni, l Ente Nazionale dei Circhi. Questo si impegna a garantire il rispetto ed il mantenimento degli standard e a creare un tramite tra i circhi e le autorità competenti, nonché a promuovere di concerto alla presentazione degli spettacoli la diffusione di messaggi educativi sulla conservazione della fauna e dell ambiente. L Ente Nazionale dei Circhi è invitato in maniera particolare a garantire la diffusione delle normative nazionali, comunitarie e internazionali al fine di un loro adeguato rispetto. Criterio 2: In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono. Ogni struttura deve disporre di un singolo rappresentante legale responsabile della struttura. In pratica il gestore è la figura responsabile delle azioni di tutto lo staff, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, nonché delle condizioni degli animali e delle condizioni dell ambiente in cui vivono. In particolare il gestore è responsabile: 1. Del benessere degli animali nella struttura 2. Della regolarità delle ispezioni sanitarie e di un immediato intervento veterinario qualora necessario 3. Dell igiene e della qualità dell ambiente nelle strutture in cui è ospitato ogni esemplare 4. Della regolarità dei documenti e del rispetto di tutte le normative 5. Dell assunzione, la formazione e la supervisione del personale 6. Del recupero e della diffusione del materiale informativo necessario al personale per la gestione degli animali 7. Della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, della identificazione e della manipolazione degli animali 8. Dell aggiornamento degli archivi, delle statistiche e della stesura di rapporti annuali Criterio 3: In ciascuna struttura ed in ciascun luogo di spettacolo o mostra devono essere opportunamente indicate le specie e il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati. L'idoneità viene rilasciata caso per caso e stabilisce le specie che possono essere ospitate e trasportate nonché le condizioni cui la struttura deve obbligatoriamente adeguarsi. 7

8 Criterio 4: Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario. Tale figura professionale avrà cura di: predisporre ed attuare un programma di monitoraggio sanitario ed un piano di medicina preventiva; mantenere una cartella clinica aggiornata di ogni esemplare ospitato; valutare e documentare: a) le caratteristiche degli alloggi e delle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione dei diversi esemplari; b) le diverse necessità nutrizionali degli animali ospitati. Ogni struttura deve prevedere un contratto con un veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. In particolare il contratto del veterinario deve prevedere: 1. L impostazione di un programma di medicina preventivo 2. La diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi 3. Il pronto soccorso 4. L eventualità di praticare l'eutanasia, se necessario 5. Consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi e delle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali Il veterinario deve impostare e coordinare un programma di monitoraggio sanitario che preveda un piano di medicina preventiva per proteggere tutti gli animali da eventuali malattie. Gli animali di nuova acquisizione, e/o evidentemente malati, e/o il cui status sanitario risulta incerto, devono essere sottoposti a rigorose misure di quarantena. Gli animali feriti o in cura devono essere isolati e protetti dalla vista del pubblico e devono essere visitati dal veterinario almeno con frequenza giornaliera. Il veterinario è responsabile delle pratiche di eutanasia che può praticare a sua discrezione, previa consultazione con il gestore e quanti altri da lui coinvolti. Ogni circo deve mantenere un archivio accurato e aggiornato per tutti gli animali ospitati, tale da consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni individuo, possibilmente strutturato per campi come segue: 1. Specie, sesso, età dell animale e dettagli identificativi 2. Data di acquisizione 3. Origine e provenienza 4. Dettagli sulla natura della malattia o della ferita 5. Dettagli della diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati 6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione 7. Effetti del trattamento 8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole 9. Diagnosi post mortem Gli animali che debbano essere ceduti dal circo devono essere soggetti ad un destino umanamente accettabile. Le autorità locali devono essere messe tempestivamente al corrente di eventuali cedimenti e cambiamenti di proprietà. 8

9 Criterio 5: Ogni struttura deve disporre, ed esibire, a richiesta dell Autorità competente, l elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le relative qualifiche professionali e gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati. Tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità. Gli operatori sono responsabili per conto del gestore: 1. Dell alimentazione e della somministrazione giornaliera di acqua, nonché delle ispezioni su tutti gli animali 2. Delle pulizie giornaliere delle strutture 3. Dell individuazione e la segnalazione di esemplari malati 4. Del mantenimento della qualità dell ambiente in ogni gabbia 5. Del trasporto degli animali Criterio 6: Per l attività svolta dai circhi e dalle mostre viaggianti non è ritenuta possibile l acquisizione di animali selvatici prelevati direttamente in natura per essere utilizzati negli spettacoli. Infatti, tale pratica di prelievo, per scopi ludici e/o di spettacolo, contrasta decisamente con il benessere psicofisico degli animali. In ogni modo non potranno essere ospitate specie che siano difficilmente adattabili alla vita del circo, per gli esemplari ad oggi ospitati dovranno essere garantiti i requisiti minimi di cui all appendice A. 9

10 Le specie e il numero degli animali tenuti negli zoo devono essere regolamentati e limitati. L acquisizione futura di animali selvatici catturati in natura è vietata per tutti i circhi. Inoltre per motivi di conservazione è assolutamente da vietarsi la detenzione di qualsiasi specie particolarmente protetta se non in rari casi. Ciò in considerazione dei limiti relativi alle possibilità di offrire ad alcune specie un livello adeguato di benessere. In considerazione del fatto che molte di queste specie sono attualmente ospitate da molti circhi italiani e che la loro dismissione in massa non è praticabile per mancanza di idonee strutture di accoglienza e della evidente impossibilità di reintroduzione in natura, per alcune di loro si può prevedere una deroga limitata al mantenimento dei soli individui oggi presenti nei circhi fino alla loro morte naturale, purché regolarmente acquisiti, e con l'esplicito divieto di riproduzione. In Appendice A vengono proposte le condizioni di minima per assicurare comunque il miglior benessere possibile a questi animali, che dovranno essere rispettate per ottenere la licenza di idoneità. Criterio 7: il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività. Gli animali devono essere reperiti unicamente attraverso appositi programmi di riproduzione in cattività, ovvero attraverso la compravendita di animali riprodotti in cattività. Ogni nuova acquisizione deve essere comunque tempestivamente comunicata alle autorità competenti che potranno effettuare tutti gli accertamenti del caso. Gli animali che non si è interessati a coinvolgere in programmi di riproduzione devono essere sottoposti a misure di controllo delle nascite che prevedano la sterilizzazione, la separazione dei sessi o la somministrazione di anticoncezionali. Criterio 8: Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili; nel registro devono essere indicati i dati relativi all acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, le informazioni relative alla pertinente documentazione CITES e ogni altra documentazione necessaria in conseguenza delle normative vigenti. Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza. Tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale e permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi: mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip, esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, fotografie. I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione. Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, vanno considerati detenuti illegalmente. Criterio 9: Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica CITES; inoltre, qualora ritenuto opportuno dalle Autorità competenti, il responsabile del circo metterà a disposizione idonei campioni per la promozione della banca del DNA di esemplari di specie di cui agli allegati del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m. 1

11 Anche in ottemperanza di quanto previsto per legge è obbligatorio che ogni esemplare sia marcato individualmente e quindi identificabile in modo univoco da parte di qualsiasi organo di vigilanza o verifica. Criterio 10: Ogni struttura dovrà predisporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche. La base teorica su cui impostare dei criteri per il benessere degli animali nei circhi deve essere fondata sull impegno a rispettare il principio delle 5 LIBERTÀ: 1. libertà dalla sete, dalla fame e dalla malnutrizione 2. libertà dai disagi fisici e climatici 3. libertà dalla paura 4. libertà dalle malattie e dalle ferite 5. libertà di agire secondo il proprio normale comportamento Tutte le gabbie e le recinzioni, anche quelle relative ai quartieri invernali, devono rispettare i criteri specifici di cui all'appendice A. Deve inoltre essere garantita un adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, da mantenerli in buona salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie. Tale cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali. Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc.) per l alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quelle specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili. Criterio 11: Gli animali dovranno essere mantenuti in strutture, sia fisse che mobili, che permettano agli stessi di potersi liberamente sottrarre alla vista del pubblico. Inoltre, gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse, sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. 1

12 La salute ed il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall uomo. È importante la conoscenza approfondita delle specie ospitate riguardo le loro esigenze e la loro biologia, anche in merito agli aspetti eco-etologici nell ambiente selvatico. Gli animali nel corso del viaggio o dello spettacolo devono essere tenuti in maniera tale da essere al sicuro da altri animali o dal pubblico. L arricchimento ambientale deve essere considerata una componente essenziale. Ciò è legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Criterio 12: Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali, sia di un area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie. Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio. Criterio 13: I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore. Particolare attenzione deve essere posta a non imporre la vicinanza di specie per loro natura non compatibili (a causa di delicati rapporti di competizione e/o predazione). La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc. Inoltre gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l interesse del pubblico. Il pubblico deve a sua volta evitare ogni contatto diretto con gli animali e ha il divieto assoluto di fornire loro del cibo. Per maggiori dettagli consultare i criteri specifici di cui all'appendice A. Criterio 14: Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga degli esemplari ospitati. Criterio 15: Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata la idoneità. 1

13 APPENDICE A: Criteri tecnici specifici per taxa Sulla base delle attuali conoscenze sulla biologia e sul comportamento delle singole specie, sono stati indicati dei criteri per il mantenimento degli animali nei circhi, sia per quanto riguarda le strutture interne che quelle esterne. Di seguito sono dunque elencati i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche) necessari a soddisfare, per quanto possibile, le necessità dei singoli individui secondo la loro specie. Tali requisiti tengono conto della necessità di garantire agli animali il principio delle 5 libertà e consentire loro la possibilità di muoversi per quanto possibile liberamente in accordo con le peculiari modalità biologiche e comportamentali delle singole specie. Il rispetto dei requisiti minimi suggeriti è considerato peraltro una condizione necessaria ad evitare il reato di maltrattamento degli animali, contemplato dall Articolo 727 del Codice Penale, modificato dalla legge n.473 del 22 novembre 1993 che detta "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali". Le indicazioni sui requisiti minimi indicate di seguito non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a tenere queste specie nei circhi. 1

14 1. Elefanti Entrambe le specie, l'elefante africano (Loxodonta africana) e l'elefante indiano (Elephas maximus), considerate le dimensioni e la forza, elefanti sono generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti in queste specie i comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Tali ragioni, unitamente alle peculiarità del loro comportamento sociale, particolarmente sviluppato, rendono impossibile qualsiasi sforzo teso a mantenerli in maniera compatibile con le loro esigenze. Inoltre entrambe le specie sono minacciate dal commercio e di conseguenza incluse nell allegato A del Regolamento (CE) n.338/97. Si ribadisce che le indicazioni sui requisiti minimi indicate di seguito non devono pertanto essere considerate come una giustificazione o un invito a tenere queste specie nei circhi. Dimensioni 3 m x 5 m per ogni individuo Clima Temperatura superiore a 15 C; umidità tra il 40 ed il 60% Terreno Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina N.B. L'uso di catene è consentito solo per brevi periodi durante il trasporto, ma in linea di principio è da evitare. Le catene devono essere rivestite di materiale morbido, devono consentire all animale di sdraiarsi su un lato e di poter restare in questa posizione; inoltre non devono impedirgli di rialzarsi autonomamente. Gli animali, pur con le catene, devono poter disporre liberamente di tutto lo spazio loro concesso per effettuare i loro movimenti. Le zampe cui sono assicurate le catene devono essere cambiate a rotazione ogni giorno. Strutture esterne Dimensioni 100 m 2 per ogni individuo o almeno 400 m 2 Clima Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo Terreno Terreno naturale, con sabbia ed erba, da cambiare se necessario. Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell acqua e sguazzare, fare bagni di fango e giocare con rami N.B. Le catene non sono accettabili in esterni Altri fattori ed esterne Spettacoli Cura e gestione In caso di temperature esterne inferiori ai 15 C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un area riparata dal vento e da altre condizioni meteorologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15 C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati (almeno 20 C), privi di correnti d aria, grandi abbastanza da permetterne la permanenza a tutti gli esemplari pur garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento. Ad eccezione delle giornate di maltempo, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno. Tutte le forme di addestramento devono essere adattate alle preferenze e alle capacità individuali di ogni singolo individuo. Questo è valido in particolar modo per tutti quegli esercizi a corpo libero o che prevedono l uso di attrezzi che comportano sforzi tali da poter causare lesioni e ferite. La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata 1

15 degli animali essenziale. L alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere rami con foglie. È necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non è possibile gli animali devono essere annaffiati con un tubo per l acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre devono avere la possibilità di fare dei bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive. 1

16 2. Grandi felini La maggior parte delle specie di grandi felini, ed in maniera particolare la Tigre (Panthera tigris), il Leopardo (Panthera pardus) ed il Giaguaro (Panthera onca), per menzionare solo le specie più comunemente ospitate nei circhi, sono considerate minacciate, e questo rappresenta di per se un motivo sufficiente a controllarne la detenzione nei circhi e mostre viaggianti. Risultano infatti incluse nell allegato A del Regolamento (CE) n.338/97. Inoltre dal punto di vista della protezione degli animali le strutture circensi non sono adeguate a soddisfare le esigenze vitali di queste specie, soprattutto in quanto a spazio, che deve essere considerato anche nella sua componente verticale. Per quanto riguarda giaguaro, leopardo e tigre sono esclusi dal divieto di detenzione i soli esemplari già in possesso dei circhi, purché in regola con le normative vigenti. Si ritiene che debba essere vietata ogni successiva e ulteriore acquisizione di esemplari di grossi felini da destinarsi alle attività circensi o di spettacolo con la sola eccezione degli esemplari nati ed allevati in cattività. Si ribadisce che le indicazioni sui requisiti minimi indicate di seguito non devono pertanto essere considerate come una giustificazione o un invito a tenere queste specie nei circhi. Dimensioni 2 m x 4 m per individuo, o almeno 15 m 2 ; altezza minima 2,5 m; massimo 4 animali per gabbia. Tutti gli individui devono poter usufruire di ogni parte della struttura contemporaneamente. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente. Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente. Clima Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d aria e dall esposizione diretta al sole. Terreno Lettiera di paglia, isolata dal freddo, tavole termicamente isolate per riposare, pali per lo sfregamento e l affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e il gioco. Strutture esterne Dimensioni Clima Terreno Almeno 80 m 2 per 1-4 individui; massimo 4 individui per gabbia. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno. Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra. Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia; devono essere presenti elementi in grado di sottrarre l animale dalla vista del pubblico e pali per lo sfregamento e l affilatura delle unghie, anche in posizione eretta, nonchè per la marcatura del territorio e il gioco. Inoltre devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc.). Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2-3 animali, se questi sono tenuti in gruppo. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell acqua e farsi il bagno. Sempre i giaguari necessitano inoltre strutture su cui arrampicarsi Altri fattori ed esterne Spettacoli Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di almeno 15 C. A seconda delle loro origini, i leopardi possono sopportare bene anche temperature molto basse, così come la Tigre della Siberia. Gli spettacoli combinati insieme a prede potenziali non sono assolutamente 1

17 Alimentazione accettabili, così come l uso dei cerchi infuocati. Per i suddetti motivi il leopardo non può essere utilizzato in spettacoli combinati con leoni e tigri, suoi potenziali nemici. Carne e animali morti, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre all occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l alimentazione simultanea. 1

18 3. Orsi Gli orsi sono dei predatori di grosse dimensioni, dalle abitudini principalmente solitarie, assai robusti, dotati di artigli pericolosi, il che li rende poco adatti alla vita del circo. Infatti è impossibile mantenere degli orsi nei circhi in maniera compatibile con le loro caratteristiche biologiche e con i peculiari comportamenti sociali di ogni individuo. Ad esempio bisogna ricordare che diverse specie originarie delle regioni più settentrionali trascorrono i mesi più freddi riducendo il loro metabolismo e andando in letargo. Inoltre diverse specie sono minacciate di estinzione e sono tutte incluse nelle appendici della CITES. Oltre alle considerazioni in merito al benessere degli animali, i circhi non sono adatti ad ospitare le diverse specie di orsi anche per ragioni legate alla sicurezza del pubblico e degli operatori. Per quanto riguarda queste specie sono temporaneamente esclusi dal divieto di detenzione i soli esemplari già in possesso dei circhi, purché in regola con le normative vigenti. È vietata ogni successiva e ulteriore acquisizione di esemplari da destinarsi alle attività circensi o di spettacolo se di origine selvatica. Si ribadisce che le indicazioni sui requisiti minimi indicate di seguito non devono pertanto essere considerate come una giustificazione o un invito a tenere queste specie nei circhi o mostre viaggianti. Considerata l assoluta impossibilità di detenere nei circhi l Orso polare (Ursus maritimus), i requisiti seguenti non si riferiscono a questa specie. Dimensioni Clima Terreno 2 m x 4 m, almeno 15 m 2 ; altezza minima 2,5 m (anche maggiore in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori). Tutti gli individui devono poter usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico. Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d aria e dall esposizione diretta al sole. Per l orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 C. Lettiera con oggetti che possano stimolare l interesse degli animali. Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l orso nero, l orso dal collare e l orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente. Strutture esterne Dimensioni Clima Terreno Per l orso bruno, l orso nero e l orso dal collare: almeno 100 m 2 per 1-2 animali, e 20 m 2 per ogni esemplare in più. Per l orso malese, l orso dagli occhiali e l orso labiato: almeno 70 m 2 per 1-2 animali, e 20 m 2 per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate. Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali. Inoltre devono essere presenti oggetti in grado di catturare l interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico. Altri fattori ed esterne Deve essere possibile installare gabbie individuali. 1

19 Cure generali Devono poter essere messi in condizione di esercitare i loro comportamenti naturali per molte ore al giorno. 1

20 4. Camelidi Questa famiglia comprende nella Regione Paleartica il Cammello (Camelus bactrianus) ed il Dromedario (Camelus dromedarius), mentre in quella Neotropica la Vigogna (Vicugna vicugna) ed il Guanaco (Lama guanicoe), capostipite dell Alpaca (Lama pacos) e del Lama (Lama glama) che sono forme domestiche. Dimensioni Terreno 3 m x 4 m per ogni individuo Lettiera e oggetti che possano catturare l attenzione degli animali Strutture esterne Dimensioni Terreno Lo spazio minimo deve essere di 300 m 2 per 2-3 esemplari (50 m 2 per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 m 2 per 2-3 esemplari (25 m 2 per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno. Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un area protetta dal vento e dalle intemperie. Altri fattori ed esterne Spettacoli Alimentazione Gli animali non devono essere legati a pali. Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all esterno per tutto l anno. I ricoveri e i ripari, non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente. I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme. In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini. Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere. Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati. 2

21 5. Zebre Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli. Dimensioni Clima Terreno 12 m 2 per animale Protezione dalle correnti d aria e temperatura stabile sempre sopra i 12 C. Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l interesse degli animali. Strutture esterne Dimensioni Clima Terreno 150 m 2 per 1-3 esemplari (25 m 2 per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno. Gli animali devono poter accedere ad un area protetta dal vento e dalle intemperie. Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia. Devono essere presenti rami per stimolare l interesse degli animali. Altri fattori ed esterne Gli animali non devono essere legati a pali. Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 12 C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 C o meno, a secondo delle zone di origine degli animali. 2

22 6. Scimmie Numerose considerazioni di ordine biologico, comportamentale e conservazionistico rendono assolutamente inaccettabile ed inopportuna la detenzione di tutte le specie appartenenti all ordine dei Primati nei circhi in particolar modo per tutte le scimmie antropomorfe. Si ribadisce che le indicazioni sui requisiti minimi indicate di seguito non devono pertanto essere considerate come una giustificazione o un invito a tenere queste specie nei circhi. 6.1 Babbuini Dimensioni Clima Terreno 30 m 2 per massimo 5 esemplari (1,5 m 2 per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. I babbuini possono essere tenuti all esterno durante tutto l anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5-8 C). Lettiera di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi. Strutture esterne Dimensioni 30 m 2 per 1-5 esemplari (2 m 2 per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno. Terreno Strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi. Altri fattori ed esterne Alimentazione Gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Si raccomanda di non tenere gruppi composti di soli maschi. Ad ogni modo gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso. Gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc. 2

23 6.2 Scimmie cappuccine Dimensioni 20 m 2 per 2-5 esemplari (3 m 2 per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. Clima Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d aria e dall esposizione diretta al sole. Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15 C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l ambiente a una temperatura di 22 C. Terreno Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte alta della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache. Strutture esterne Dimensioni 20 m 2 per 2-5 esemplari (3 m 2 per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno. Clima Terreno Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte alta della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache. Altri fattori ed esterne Alimentazione Gli animali non devono essere legati a pali o altre strutture (costituirebbe infatti reato di maltrattamento degli animali). Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l ambiente a una temperatura di 22 C. Gli animale devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli. Per assicurare un adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, ecc. 2

COMMISSIONE SCIENTIFICA CITES

COMMISSIONE SCIENTIFICA CITES COMMISSIONE SCIENTIFICA CITES CRITERI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE VIAGGIANTI. A cura del servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'ambiente è stato approvato

Dettagli

ORDINANZA SULL'UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE ED ESOTICHE IN SPETTACOLI ED ALTRI INTRATTENIMENTI IL SINDACO

ORDINANZA SULL'UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE ED ESOTICHE IN SPETTACOLI ED ALTRI INTRATTENIMENTI IL SINDACO Settore 04 Servizio Sviluppo Economico e SUAP ORDINANZA SULL'UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE ED ESOTICHE IN SPETTACOLI ED ALTRI INTRATTENIMENTI IL SINDACO Ravvisata la necessità di

Dettagli

Città di Vignola (Provincia di Modena)

Città di Vignola (Provincia di Modena) Città di Vignola (Provincia di Modena) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DEI CIRCHI E DELLE MOSTRE FAUNISTICHE VIAGGIANTI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.3.2010,

Dettagli

LINEE GUIDA PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI

LINEE GUIDA PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI Commissione Scientifica CITES LINEE GUIDA PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI PREMESSA Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica ha emanato le prime linee guida di

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

La detenzione di animali esotici

La detenzione di animali esotici La detenzione di animali esotici La Legge regionale n. 89/1990, all articolo 1, definisce gli animali esotici: tutte le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica

Dettagli

O R D I N A N Z A Registro Generale n. 248

O R D I N A N Z A Registro Generale n. 248 CITTÀ DI NARNI Provincia di Terni O R D I N A N Z A Registro Generale n. 248 ORIGINALE Ufficio: AREA BENI CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO N. 44 DEL 30-11-2012 Oggetto: Norme comportamentali sull'utilizzo

Dettagli

LA CERTIFICAZIONE. Dr.ssa Eletta Cavedoni Responsabile Qualità Cosmolab srl Tortona

LA CERTIFICAZIONE. Dr.ssa Eletta Cavedoni Responsabile Qualità Cosmolab srl Tortona LA CERTIFICAZIONE Dr.ssa Eletta Cavedoni Responsabile Qualità Cosmolab srl Tortona Qualità Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti (UNI EN ISO 9000/00) Requisito Esigenza

Dettagli

Allegato A LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALL ATTIVITA DI MACELLAZIONE DI ANIMALI EFFETTUATA PER IL CONSUMO DOMESTICO PRIVATO DELLE CARNI

Allegato A LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALL ATTIVITA DI MACELLAZIONE DI ANIMALI EFFETTUATA PER IL CONSUMO DOMESTICO PRIVATO DELLE CARNI Allegato A LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALL ATTIVITA DI MACELLAZIONE DI ANIMALI EFFETTUATA PER IL CONSUMO DOMESTICO PRIVATO DELLE CARNI INDICE Capo 1. Macellazione di ovini secondo rito religioso presso

Dettagli

Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005

Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005 Deliberazione legislativa n. 58/2013 2 Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005 1. L articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere

Dettagli

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: OHSAS 18001 AV2/07/11 ARTEMIDE.

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: OHSAS 18001 AV2/07/11 ARTEMIDE. I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: OHSAS 18001 AV2/07/11 ARTEMIDE. 1 Nel panorama legislativo italiano la Salute e la Sicurezza sul Lavoro sono regolamentate da un gran numero di

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

La formazione degli addetti alle attività che comportano esposizione ad amianto

La formazione degli addetti alle attività che comportano esposizione ad amianto La formazione degli addetti alle attività che comportano esposizione ad amianto 1 Riferimenti normativi Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 capo VI Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 Decreto

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

Vigilanza sugli spettacoli circensi con animali, lo stato attuale della normativa e le prospettive future.

Vigilanza sugli spettacoli circensi con animali, lo stato attuale della normativa e le prospettive future. Vigilanza sugli spettacoli circensi con animali, lo stato attuale della normativa e le prospettive future. Laura Gemello ASL 1 TORINO Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Area C 17 novembre2011

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

7.2 Controlli e prove

7.2 Controlli e prove 7.2 Controlli e prove Lo scopo dei controlli e delle verifiche è quello di: assicurare che l ascensore sia stato installato in modo corretto e che il suo utilizzo avvenga in modo sicuro; tenere sotto controllo

Dettagli

La valutazione del rischio chimico

La valutazione del rischio chimico La valutazione del rischio chimico Introduzione Per sua stessa definizione, l agente chimico è una sostanza o un preparato di natura chimica. L agente chimico può presentarsi sotto forma di gas, vapore,

Dettagli

CENTRI RECUPERO ANIMALI SELVATICI (C.R.A.S.) IN PIEMONTE : SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE

CENTRI RECUPERO ANIMALI SELVATICI (C.R.A.S.) IN PIEMONTE : SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE IV WORKSHOP REGIONALE CENTRI RECUPERO ANIMALI SELVATICI (C.R.A.S.) IN PIEMONTE : SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE CRAS E BENESSERE Alessandro Bianchi Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia

Dettagli

A.O. MELLINO MELLINI CHIARI (BS) GESTIONE DELLE RISORSE 1. MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE...2 2. RISORSE UMANE...2 3. INFRASTRUTTURE...

A.O. MELLINO MELLINI CHIARI (BS) GESTIONE DELLE RISORSE 1. MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE...2 2. RISORSE UMANE...2 3. INFRASTRUTTURE... Pagina 1 di 6 INDICE 1. MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE...2 2. RISORSE UMANE...2 2.1. GENERALITÀ... 2 2.2. COMPETENZA, CONSAPEVOLEZZA E ADDESTRAMENTO... 2 3. INFRASTRUTTURE...3 4. AMBIENTE DI LAVORO...6

Dettagli

VERSIONE DIMOSTRATIVA

VERSIONE DIMOSTRATIVA per l esercizio normale di lavoro di manutenzione Manovre di esercizio Controlli funzionali Fuori tensione Sotto tensione In prossimità Riparazione Sostituzione Misure Prove Ispezione Figure introdotte

Dettagli

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo. L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono

Dettagli

REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con delibera consiglio comunale n. 175 del 22/11/2006 Modificato con delibera consiglio comunale n. 36 DEL 14/03/2013

Dettagli

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute

Dettagli

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare 1 Premessa e quadro normativo Il Contratto sottoscritto da Equitalia S.p.A. e ha ad oggetto l affidamento dei servizi di implementazione e manutenzione del nuovo Sistema Informativo Corporate - Sistema

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

Codice Ambientale. Scopo e campo di applicazione. Definizioni

Codice Ambientale. Scopo e campo di applicazione. Definizioni Codice Ambientale Scopo e campo di applicazione Il presente documento, regola le norme che il personale della Società Nava deve rispettare nell esecuzione dei servizi di pulizia in merito alle modalità

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. ASPETTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDANO LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. ASPETTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDANO LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. ASPETTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDANO LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Dettagli

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso SORVEGLIANZA E CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso Pagina 1 di 10 INTRODUZIONE La Norma UNI EN ISO 9001:2008 fa parte delle norme Internazionali

Dettagli

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) All. 5 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI NELLA SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO SERVIZIO

Dettagli

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento di Roma

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento di Roma ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento di Roma CORSO di FORMAZIONE per RSPP e ASPP Modulo A D.LGS. 81/08 I dispositivi di protezione individuale (Ing.. Ugo Romano)

Dettagli

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Lezione 6 La riunione periodica (art 35) La riunione periodica è un momento di discussione sui temi della prevenzione e della tutela della salute e dell integrità psicofisica dei lavoratori, prevista per

Dettagli

Prevenzione e protezione incendi nelle attività industriali

Prevenzione e protezione incendi nelle attività industriali Prevenzione e protezione incendi nelle attività industriali Scopo della prevenzione incendi è il conseguimento della sicurezza contro gli incendi mediante la determinazione degli strumenti idonei ad ottenere:

Dettagli

ISTRUZIONI PER LE INSEGNANTI DI SOSTEGNO

ISTRUZIONI PER LE INSEGNANTI DI SOSTEGNO Pag 1/5 INCONTRI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO Al più presto il docente di sostegno, non appena assegnato a nuovi casi, dovrà curare alcuni incontri: Con il gruppo docente dell anno precedente Con i genitori

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE D.Lgs.81 - Introduzione D.Lgs.81 - Introduzione TITOLO I: PRINCIPI COMUNI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1: Finalità; Art. 2: Definizioni; Art. 3: Campo di

Dettagli

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 Convenzione 161 CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale

Dettagli

Interpretazione Normativa. Lavori elettrici sotto tensione - requisiti imprese autorizzate

Interpretazione Normativa. Lavori elettrici sotto tensione - requisiti imprese autorizzate Ti trovi in: CNA Interpreta / Ambiente e sicurezza / Sicurezza / Impianti elettro-termo-idraulici / Aspetti generali per Impianti elettro-termo-idraulici Torna all'elenco 15/7/2011 Lavori elettrici sotto

Dettagli

Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Sede operativa via Ricasoli, 9-50122 Firenze Sede Legale via de' Martelli 8-50129 Firenze Tel. 055 271731 - Fax 055 214720 http://www.cesvot.it Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti

Dettagli

LA REALTA PIEMONTESE

LA REALTA PIEMONTESE LA REALTA PIEMONTESE Annalisa Lantermo S.Pre.S.A.L. TO1 Convegno Nazionale DIAGNOSI DELLA INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE: LUCI E OMBRE Torino, 20-21 settembre 2012 CAMPO DI APPLICAZIONE D.Lgs. 81/08 (art.

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

Regolamento del Settore Attività Giovanile. Approvato dal Consiglio Federale Del 13 aprile 2013 con delibera n. 124

Regolamento del Settore Attività Giovanile. Approvato dal Consiglio Federale Del 13 aprile 2013 con delibera n. 124 Regolamento del Settore Attività Giovanile Approvato dal Consiglio Federale Del 13 aprile 2013 con delibera n. 124 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 - L Attività Giovanile 1- Per organizzare e coordinare

Dettagli

ALLEGATO H VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI COMUNE DI CINISI Prov. Palermo

ALLEGATO H VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI COMUNE DI CINISI Prov. Palermo SCHEDA di 3 II Fattore di Valutazione: Comportamenti professionali e organizzativi e competenze Anno Settore Servizio Dipendente Categoria Profilo professionale Responsabilità assegnate DECLARATORIA DELLA

Dettagli

ISPEZIONE E CONTROLLO SELVAGGINA CACCIATA E ALLEVATA. Cenni di legislazione venatoria relativa agli aspetti sanitari

ISPEZIONE E CONTROLLO SELVAGGINA CACCIATA E ALLEVATA. Cenni di legislazione venatoria relativa agli aspetti sanitari ISPEZIONE E CONTROLLO SELVAGGINA CACCIATA E ALLEVATA Cenni di legislazione venatoria relativa agli aspetti sanitari Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma

Dettagli

ELENCO ED ISTRUZIONI OPERATIVE PER L UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

ELENCO ED ISTRUZIONI OPERATIVE PER L UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) Data 01-03-2010 Rev. N. 00 Pagina 1 di 8 ELENCO ED ISTRUZIONI OPERATIVE PER L UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) Documento unico formato da 8 pagine Ddl RSPP RLS MC INDICE ISTITUTO

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA GALBUSERA ASSICURAZIONI S.A.S.

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA GALBUSERA ASSICURAZIONI S.A.S. CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA GALBUSERA ASSICURAZIONI S.A.S. E DEI PROPRI COLLABORATORI 1. CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA GALBUSERA ASSICURAZIONI s.a.s. VERSO IL CLIENTE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA

Dettagli

Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi

Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi La sicurezza sui luoghi di lavoro Norme di sicurezza per costruzione e gestione impianti sportivi Ing. Luca Magnelli Firenze 19 ottobre 2010 D.M. 18 marzo

Dettagli

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Titolo del pag. 1 di 6 Titolo del I N D I C E 1. SCOPO 2. GENERALITÀ 3. CAMPO DI APPLICAZIONE 4. LISTA DI DISTRIBUZIONE 5. DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO 6. SELEZIONE DEL PERSONALE 7. ITER DI INSERIMENTO

Dettagli

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

Dettagli

La gestionedella cartella sanitaria e di rischio ai sensi del dlgs 81/08. HSR Resnati spa

La gestionedella cartella sanitaria e di rischio ai sensi del dlgs 81/08. HSR Resnati spa La gestionedella cartella sanitaria e di rischio ai sensi del dlgs 81/08 HSR Resnati spa dott. Rino Donghi 29 novembre 2008 Premessa Il dlgs 81/08 del 29 aprile 08, in particolare agli artt. 25, 38 e 41,

Dettagli

Egr. Via. Mod Delega Delega delle funzioni. Oggetto: Delega delle funzioni (art 16 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Egr. Via. Mod Delega Delega delle funzioni. Oggetto: Delega delle funzioni (art 16 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) Egr. Via Oggetto: Delega delle funzioni (art 16 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) Il sottoscritto C.F. in qualità di Datore di Lavoro della Ditta con sede in al fine di provvedere agli incombenti posti dalla

Dettagli

RSPP - CARATTERISTICHE

RSPP - CARATTERISTICHE RSPP - CARATTERISTICHE Figura obbligatoria Consulente del Datore di Lavoro La designazione deve essere scritta ed accettata Deve aver frequentato corsi di formazione professionale specifici per il macro-settore

Dettagli

La sicurezza sul lavoro. Concetti di base e accenni alla normativa vigente

La sicurezza sul lavoro. Concetti di base e accenni alla normativa vigente La sicurezza sul lavoro Concetti di base e accenni alla normativa vigente BENVENUTI! Contenuti: - Cenni storici; - Concetti di base: Infortunio e Malattia lavoro-corr. Pericolo Rischio Valutazione dei

Dettagli

Le regole del parlamento europeo per garantire qualità e sicurezza nel trattamento di cellule e tessuti umani (Direttiva 2004/23/CE) E stata recentemente recepita anche dall Italia, la direttiva europea

Dettagli

CARATTERISTICHE DEL PERSONALE DEFINITO DALLA NORMA CEI EN 50110-1.

CARATTERISTICHE DEL PERSONALE DEFINITO DALLA NORMA CEI EN 50110-1. CERTIFICAZIONE PEI-PES-PAV NORMA CEI-11-27/1 Requisiti minimi di formazione per lavori non sotto tensione su sistemi di categoria 0,I,II,III e lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I PREMESSA

Dettagli

BASILE PETROLI S.p.A. Dichiarazione Politica qualità, ambiente e sicurezza

BASILE PETROLI S.p.A. Dichiarazione Politica qualità, ambiente e sicurezza BASILE PETROLI S.p.A. Dichiarazione Politica qualità, ambiente e sicurezza Rev. 03 del 27 maggio 2008 La BASILE PETROLI S.p.A., nell ambito delle proprie attività di stoccaggio e commercializzazione di

Dettagli

OBBLIGHI SICUREZZA SUL LAVORO 81/08

OBBLIGHI SICUREZZA SUL LAVORO 81/08 OBBLIGHI SICUREZZA SUL LAVORO 81/08 Obblighi Datore di Lavoro - Misure generali di tutela (D.Lgs. 81/08, art. 15)...1 Obblighi Datore di Lavoro - Delega di funzioni (D.Lgs. 81/08, art. 16)...1 Obblighi

Dettagli

CARTA INTESTATA PREMESSA

CARTA INTESTATA PREMESSA REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA AI FINI DI SICUREZZA, TUTELA DEL PATRIMONIO, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI, AI FINI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI

Dettagli

COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania. Regolamento per l affidamento familiare dei minori

COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania. Regolamento per l affidamento familiare dei minori COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania Regolamento per l affidamento familiare dei minori Adottato con deliberazione consiliare n 41 del 16/03/2000 COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania Regolamento per

Dettagli

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI Articolo 1 (Campo di applicazione) Il presente decreto si

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Esposizione ad agenti biologici

Esposizione ad agenti biologici Esposizione ad agenti biologici Il Titolo X corrisponde al Titolo VIII del D.Lgs. 626/94 di attuazione della direttiva 90/679/CEE, relativa alla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall

Dettagli

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO Pag. 1 / 6 1 MODIFICHE 2 PREMESSA 3 DEFINIZIONI SOMMARIO 4 PRINCPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 5 MESSA IN SERVIZIO E UTILIZZO 6 INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO 7 SICUREZZA E MARCATURA CE 8 PROTOTIPI

Dettagli

CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI CAPO IV - PROTEZIONE DEI AVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI EETTROMAGNETICI Articolo 206 - Campo di applicazione 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori

Dettagli

Regolamento per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio

Regolamento per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio Regolamento per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio ARTICOLO 1 FINALITA Le finalità che la Città di Desio intende perseguire con il progetto di videosorveglianza

Dettagli

Alto livello igienico

Alto livello igienico La separazione fra aree che necessitano livelli igienici diversi viene definita zoning. Lo studio del zoning diventa molto importante nella prevenzione contro l entrata di potenziali contaminanti in specifiche

Dettagli

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni CONVEGNO CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni Pordenone, 14 settembre 2013 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze

Dettagli

GUIDA ALLA PREDISPOSIZIONE E ALLA GESTIONE DELLA NOTA INFORMATIVA SUI RISCHI (NIR) DEL CENTRO DI RACCOLTA

GUIDA ALLA PREDISPOSIZIONE E ALLA GESTIONE DELLA NOTA INFORMATIVA SUI RISCHI (NIR) DEL CENTRO DI RACCOLTA QUADERNO RAEE 5 GUIDA ALLA PREDISPOSIZIONE E ALLA GESTIONE DELLA NOTA INFORMATIVA SUI RISCHI (NIR) DEL CENTRO DI RACCOLTA Ai sensi dell Accordo di Programma tra ANCI e CdC RAEE del 28 marzo 2012, modificato

Dettagli

Sistema di Gestione Integrata Qualità/Ambiente/Sicurezza Doc.3 Politiche aziendale. Qualità/Ambiente

Sistema di Gestione Integrata Qualità/Ambiente/Sicurezza Doc.3 Politiche aziendale. Qualità/Ambiente Pag. 1 di 5 Qualità/Ambiente L azienda Di Leo Nobile S.p.A. è nata nel 1956 a Castel San Giorgio (Sa) ed è uno stabilimento di circa m² 16.591 di cui 10.000 m² coperti, nel quale è concentrata l attività

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato

Dettagli

Dott.ssa Riu Raffaela

Dott.ssa Riu Raffaela Dott.ssa Riu Raffaela MINISTERO DELLA SALUTE Il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, e quindi portatori di diritto, è uno dei Europea La sicurezza della catena alimentare è indirettamente

Dettagli

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A. INDICE 1 GENERALITA... 2 2 RESPONSABILITA... 2 3 MODALITA DI GESTIONE DELLA... 2 3.1 DEI NEOASSUNTI... 3 3.2 MANSIONI SPECIFICHE... 4 3.3 PREPOSTI... 4 3.4 ALTRI INTERVENTI FORMATIVI... 4 3.5 DOCUMENTAZIONE

Dettagli

COMUNE DI CASTELLAR (Provincia di Cuneo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014/2016.

COMUNE DI CASTELLAR (Provincia di Cuneo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014/2016. COMUNE DI CASTELLAR (Provincia di Cuneo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014/2016. Indice: Premessa 1. FONTI NORMATIVE 2. STRUMENTI 3. DATI DA PUBBLICARE 4. INIZIATIVE DI

Dettagli

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP004 0.1 DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP004 0.1 DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO SCHEMA per la certificazione del controllo della produzione in fabbrica ai fini della marcatura CE dei profilati cavi di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali di cui alle norme UNI

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson; LA GIUNTA REGIONALE Richiamato il decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992 recante Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano ; richiamato il decreto

Dettagli

ORDINANZA SULL UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE ESOTICHE E DOMESTICHE NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE VIAGGIANTI

ORDINANZA SULL UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE ESOTICHE E DOMESTICHE NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE VIAGGIANTI ORDINANZA SULL UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE ESOTICHE E DOMESTICHE NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE VIAGGIANTI IL SINDACO VISTO l'art.3 del D.P.R. 31.3.1979 che attribuisce ai Comuni funzione

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo

Dettagli

OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato dei produttori agricoli biologici. IL SINDACO

OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato dei produttori agricoli biologici. IL SINDACO Comune di Modena Politiche Economiche, Società Partecipate e Sportello Unico L Assessore 22 settembre 2005 Prot. Gen. 2005/125195 IE 11299 OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1079 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI Istituzione del Registro nazionale delle guardie particolari

Dettagli

Sistemi di certificazione e accreditamento

Sistemi di certificazione e accreditamento Sistemi di certificazione e accreditamento Beniamino Cenci Goga L accreditamento riduce i rischi delle imprese e dei clienti poiché garantisce che gli organismi accreditati sono in grado di portare a termine

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, 17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle

Dettagli

Formazione Particolare Aggiuntiva Preposti Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011

Formazione Particolare Aggiuntiva Preposti Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 Formazione Particolare Aggiuntiva Preposti Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 Modalità d esercizio della funzione di preposto Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione

Dettagli

DOMANDA DI INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER SPETTACOLO VIAGGIANTE (Art.

DOMANDA DI INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER SPETTACOLO VIAGGIANTE (Art. Bollo ( 14,62) DOMANDA DI INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE Al Comune di Seravezza Ufficio SUAP RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER SPETTACOLO VIAGGIANTE (Art. 68, 69 TULPS) Il richiedente

Dettagli

Scheda informativa gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro

Scheda informativa gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro Scheda informativa gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro Questa scheda informativa offre indicazioni generali per le persone che gestiscono un azienda o un iniziativa imprenditoriale

Dettagli

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO: CASTELLO DI CARTE O CASSETTA DEGLI ATTREZZI PER UNA GESTIONE EFFICACE?

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO: CASTELLO DI CARTE O CASSETTA DEGLI ATTREZZI PER UNA GESTIONE EFFICACE? 13 Salone della qualità e sicurezza sul lavoro REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO: CASTELLO DI CARTE O CASSETTA DEGLI ATTREZZI PER UNA GESTIONE EFFICACE? Dott. Ing. Massimo

Dettagli

SORVEGLIANZA SANITARIA E DATI TECNOPATICI

SORVEGLIANZA SANITARIA E DATI TECNOPATICI comparto edilizia movimentazione manuale dei carichi SORVEGLIANZA SANITARIA E DATI TECNOPATICI Lodi, 30/06/2015 Dr. Valerio Stori ASL LODI Requisiti del MC (laurea e specializzazione) Laurea in Medicina

Dettagli

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E LA TENUTA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 25/11/2009 versione 3 03/11/2009 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito

Dettagli

PROGETTO TECNICO SISTEMA DI GESTIONE QUALITA IN CONFORMITÀ ALLA NORMA. UNI EN ISO 9001 (ed. 2008) n. 03 del 31/01/09 Salvatore Ragusa

PROGETTO TECNICO SISTEMA DI GESTIONE QUALITA IN CONFORMITÀ ALLA NORMA. UNI EN ISO 9001 (ed. 2008) n. 03 del 31/01/09 Salvatore Ragusa PROGETTO TECNICO SISTEMA DI GESTIONE QUALITA IN CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN ISO 9001 (ed. 2008) Revisione Approvazione n. 03 del 31/01/09 Salvatore Ragusa PROGETTO TECNICO SISTEMA QUALITA Il nostro progetto

Dettagli

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ing. Davide Musiani Modena- Mercoledì 8 Ottobre 2008 L art. 30 del D.Lgs 81/08 suggerisce due modelli organizzativi e di controllo considerati idonei ad avere efficacia

Dettagli

DEFINIZIONI INDISPENSABILI

DEFINIZIONI INDISPENSABILI 1 DEFINIZIONI INDISPENSABILI Preimballaggio Per imballaggio preconfezionato, o preimballaggio, si intende l insieme del prodotto e dell imballaggio nel quale è confezionato. Possiamo affermare quindi che

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato

Dettagli

RSPP & RIR. Ovvero: 81 & 105. FR Bologna 14 ottobre 2015 1

RSPP & RIR. Ovvero: 81 & 105. FR Bologna 14 ottobre 2015 1 RSPP & RIR Ovvero: 81 & 105 FR Bologna 14 ottobre 2015 1 RLS citato almeno 7 volte RSPP 2 volte (scarse)! FR Bologna 14 ottobre 2015 2 Esempio RLS Art. 14 comma 5 Il sistema di gestione della sicurezza

Dettagli

Seminario su D.Lgs.81/08

Seminario su D.Lgs.81/08 Seminario su D.Lgs.81/08 La Valutazione del Rischio Per individuare le Misure di Prevenzione e Protezione a tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori Piacenza, 17/11/2010 Anna Bosi Dipartimento Sanità

Dettagli

Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi

Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi La sicurezza sui luoghi di lavoro Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Ing. Luca Magnelli Firenze 19 ottobre 2010 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.

Dettagli

Allegato I. Parte A Obiettivi formativi

Allegato I. Parte A Obiettivi formativi Allegato I Parte A Obiettivi formativi Tenuto conto dei contenuti formativi riportati nell Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, si riportano di seguito i contenuti comuni degli specifici corsi

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 30.6.2010

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 30.6.2010 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 30.6.2010 Art. 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si

Dettagli