TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

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1 TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Ricorso per provvedimento d urgenza ex art. 700 cpc del CODACONS, in persona del Vice Presidente e legale rappresentante p.t. avv. Giuseppe Ursini, e del Comitato per l Appello per il No ai quesiti referendari, in persona di Livio Giuliani entrambi rappresentati e difesi dall avv. prof. Carlo Rienzi, giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato presso l Ufficio Legale Nazionale del Codacons, in Roma, Viale Mazzini 73 contro - MINISTERO DELL INTERNO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso di essa in Roma, via dei Portoghesi n.12. PREMESSO CHE A) Il 12 e 13 giugno 2005 si svolgeranno i referendum popolari sulla c.d. legge sulla fecondazione assistita, B) Il CODACONS è tra le associazioni maggiormente impegnate a livello nazionale in numerose iniziative aventi ad oggetto la salvaguardia, trasparenza e correttezza nei rapporti contrattuali, nonché il rispetto di standard qualitativi nell erogazione dei servizi pubblici, la tutela della salute e degli interessi economici dei consumatori e degli utenti, la sicurezza e la qualità dei prodotti. 1

2 La legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti trova fondamento nella legge sulla Disciplina dei Diritti dei Consumatori e degli Utenti del 30 luglio 1998, n.281. In particolare l art. 3, comma 1, sancisce espressamente che le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell elenco di cui all art. 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente di a) inibire gli atti e i comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate. In virtù del D.M. del Ministero dell Industria del 15 maggio 2000 emanato ai sensi dell art. 5 della legge 30 luglio 1998 n. 281, il CODACONS è stato iscritto nell elenco delle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale. Per quanto detto la succitata associazione fa parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. A seguito dell entrata in vigore dell art. 4, terzo comma, della legge n. 265 del 1999, il Codacons quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, può agire per il risarcimento del danno ambientale in sostituzione dello Stato e dell ente territoriale; C) Il Comitato per l Appello per il No ai quesiti referendari, è una associazione di cittadini sorta in occasione dei celebrandi referendum del giugno 2005 per apportare il proprio contributo nel dibattito politico-sociale che caratterizza tale campagna di opinione, in particolare per il sostegno e la diffusione dell idea di votare no ad uno solo dei 4 referendum (ossia quello sul commercio degli embrioni di vantaggio solo per il business dell industria farmaceutica). 2

3 E in corso una campagna di stampa e di opinione volta a favorire l astensione dal voto ai quesiti referendari, con il fine di procurare il mancato raggiungimento del quorum, così da invalidare la stessa consultazione popolare, D) E preciso dovere, indipendentemente dalle scelte personali in materia, dell Amministrazione consentire che tutti i cittadini italiani siano, comunque, perfettamente informati e consapevoli delle modalità di svolgimento del voto, a favore o contro la c.d. legge sulla procreazione assistita, E) In particolare, come già avvenuto in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo tenutesi lo scorso giugno 2004, il Ministero dell Interno, aveva provveduto ad un ampia campagna informativa sulle modalità e gli orari di svolgimento della consultazione attraverso l invio dei c.d. sms. F) In particolare nel testo del decreto, datato 9 giugno 2004, si sottolineava che "per la prima volta le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di sabato e domenica e non, come nelle precedenti consultazioni, nelle giornate di domenica e lunedì" e che le "operazioni di rilevazione segnalano che, nonostante le misure di comunicazione adottate, parte consistente dell'elettorato non è ancora a conoscenza delle novità introdotte". Inoltre, si evidenziava che "la non sufficiente conoscenza da parte degli elettori delle novità introdotte sulle giornate e gli orari di voto per le prossime elezioni europee ed amministrative, potrebbe realisticamente comportare nella serate di domenica, il verificarsi di affollamenti ai seggi con conseguenti ritardi nella chiusura delle operazioni di voto". "Considerato", proseguiva il testo del decreto, "che tali affollamenti potrebbero provocare, come già accaduto in analoghe circostanze, disagi e 3

4 turbamenti sotto il profilo dell'ordine pubblico; considerato che, in presenza dei richiamati disagi e ritardi, potrebbero pervenire i primi risultati di scrutinio dagli altri Paesi dell'unione Europea mentre in Italia sono ancora in corso le operazioni di voto; considerata altresì, la necessità di evitare che elettori si possano recare ai seggi nella giornata di lunedì, non riuscendo così ad esercitare il loro diritto di voto; ritenuta pertanto le necessità di adottare ogni utile ed idonea misura atta ad evitare il verificarsi di possibili situazioni di turbativa per la tutela dell'ordine pubblico; ritenuto che tali misure indispensabili per una compiuta informazione del corpo elettorale, al fine di evitare le situazioni rilevanti per la tutela dell ordine pubblico, vada prescelta quella dell'invio a tutti gli abbonati e titolari di carte ricaricabili, di un messaggio sms da parte dei fornitori dei servizi di telefonia mobile, al solo fine di confermare le giornate e gli orari nei quali è consentito votare; ritenuto di provvedere in tal senso conformemente al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 marzo 2003, in tema di invio di messaggi sms per conto o da parte di soggetti pubblici per fini di pubblica utilità; valutata la necessita di provvedere con urgenza dal momento che non è differibile l'adozione di misure al riguardo", il documento decretava: "I fornitori di servizi di telefonia mobile sono tenuti ad inviare, anche in deroga alle norme vigenti, a tutti gli abbonati e titolari di carte ricaricabili un messaggio SMS relativo alle giornate e agli orari di svolgimento delle operazioni di voto per le elezioni del 12 e 13 giugno secondo il fac-simile allegato. Il messaggio", concludeva il testo del decreto, "dovrà essere inviato una sola volta entro e non oltre le ore 24 di venerdì 11 giugno". G) Relativamente al provvedimento appena ricordato, il Garante per la Protezione dei dati Personali, ebbe ad aprire uno specifico procedimento istruttorio dato il notevole numero di segnalazioni e 4

5 proteste immediatamente pervenute. Esso culminava con apposito provvedimento (doc. web n ), nel quale 1) premetteva che: Il Garante, con provvedimento generale del 12 marzo 2003, aveva già indicato i presupposti per l'invio degli sms per scopi istituzionali. In tale provvedimento sono specificate le condizioni in presenza delle quali è possibile, per gli operatori di telefonia mobile, inviare messaggi agli utenti prescindendo dal consenso dell'interessato; in particolare si precisa che "tale evenienza potrebbe ricorrere in caso di disastri e calamità naturali nei quali l'invio dei messaggi in deroga alla disciplina della protezione dei dati sia specificamente disposto da un soggetto pubblico centrale o locale che adotti ai sensi di legge un provvedimento d'urgenza, con ordinanza o altro provvedimento contingibile ed urgente emanato da un'autorità centrale o locale, ad esempio ai sensi dell'art. 2 del t.u.l.p.s. (per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica) dell'art. 32 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) o dell'art. 50, comma 5, del d.lg. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)". 2) Proseguiva, poi, richiamando una memoria del Ministero dell Interno del 28 giugno 2004, nella quale si sosteneva che: il Ministero dell'interno si è dichiarato "ben consapevole della delicatezza del provvedimento emanato" e ne ha sottolineato il "carattere eccezionale". Le ragioni d'ordine pubblico e d'urgenza assunte a presupposto del decreto sono state così chiarite dal Ministero: a) novità del calendario previsto per le votazioni; b) insufficiente conoscenza tra i cittadini di tale novità, accertata attraverso "i sondaggi effettuati in tal senso dalla stessa Presidenza del Consiglio", 5

6 nonostante l'intensificazione delle campagne informative e la reiterata diffusione di comunicati (peraltro sollecitati alla Presidenza medesima con apposita lettera del Ministro dell'interno già in data 21 maggio 2004); c) "timore di situazioni di forte criticità ", analoghe a quelle determinatesi in occasione delle elezioni del 13 maggio 2001, con il rischio di affollamento in prossimità della chiusura dei seggi e conseguente possibilità che "un numero consistente di elettori, scoraggiato o estenuato dalle lunghe file, rinunciasse ad esercitare il diritto di voto", incidendo così "sul regolare svolgimento delle consultazioni"; d) "forti proteste e, in svariati casi, tafferugli e intemperanze" registratisi in occasione della riduzione del 30% delle sezioni elettorali (disposta in occasione delle predette elezioni europee, ma rimasta poi a regime), non compensata dalla successiva normativa che ha istituito, laddove possibile, la quarta cabina; e) riduzione "quasi della metà " del contingente militare posto a presidio dei seggi, "a causa dei molteplici impegni delle FF.AA. sui vari scenari internazionali"; f) impossibilità di ricorrere ad un intervento rimesso in forma coordinata ad organi periferici, e cioè ai prefetti, "che si sarebbe presentato di più complessa attuazione e avrebbe offerto, perciò, minori garanzie sul piano del risultato"; g) preoccupazione per disagi e turbamenti sotto il profilo dell'ordine pubblico, "il cui apprezzamento, ancorché in forma prognostica, è apparso realistico e non meramente congetturale o ipotetico", facendo così ritenere esistente la conformità dell'atto "ai principi di proporzionalità ed adeguatezza rispetto 6

7 all'evento da fronteggiare", e quindi risolvendo in senso positivo lo "scrutinio sulla necessità e l'urgenza del provvedere". Conclusivamente, la nota del Ministero sottolinea che "si è venuta profilando sul piano dell'ordine pubblico una situazione di allarme, da fronteggiare con efficacia ed immediatezza, concretandosi quelle condizioni emergenziali, connotate da uno stato di necessità, a cui il parere del Garante fa riferimento". 3) Il richiamato parere del 12 marzo 2003 [doc. web n ], avente ad oggetto SMS di pubblica utilità: le regole per il corretto uso, in particolare stabiliva che: Gli operatori telefonici possono prescindere dal consenso dell interessato solo in presenza della necessità di rispettare un obbligo normativo. Tale evenienza potrebbe ricorrere in caso di disastri e calamità naturali nei quali l invio dei messaggi in deroga alla disciplina di protezione dei dati sia specificamente disposto da un soggetto pubblico centrale o locale che adotti ai sensi di legge un provvedimento d urgenza, con ordinanza o altro provvedimento contingibile ed urgente emanato da autorità centrale o locale, per ragioni di ordine pubblico, igiene e sanità pubblica, ad esempio ai sensi dell art. 2 del t.u.l.p.s. (per ragioni di tutela dell ordine pubblico e della sicurezza pubblica), dell art. 32 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) o dell art. 50, comma 5, del d.lg. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Nei primi casi esaminati si è potuto constatare che il provvedimento dell ente locale su cui si basava la successiva richiesta rivolta all operatore telefonico si limitava in realtà ad intervenire per una situazione di "emergenza", ad 7

8 esempio accertando una determinata condizione di inquinamento atmosferico o disponendo una limitazione del traffico urbano, senza però disporre nulla in chiave di contingibilità ed urgenza a norma di legge. Anche nei casi in cui, per particolari disastri, emergenze, calamità naturali o altri pericoli gravi per la popolazione si è adottata un ordinanza contingibile ed urgente nell esercizio di speciali poteri conferiti dalla legge, non risulta, dal contenuto dei provvedimenti, essere stato disposto alcunché, anche indirettamente, in ordine a forme di eccezionale informazione dei cittadini e, quindi, all eventuale esercizio del potere di derogare non solo alle norme che riguardano più da vicino l evento eccezionale, ma anche alla descritta disciplina in tema di utilizzazione dei dati da parte degli operatori telefonici. Per i provvedimenti contingibili ed urgenti una simile ed espressa statuizione è invece indispensabile per derogare al principio del consenso. In questi ultimi casi è quindi necessario che il soggetto pubblico valuti previamente se: a) la norma di legge che prevede l adozione di tali provvedimenti conferisca effettivamente anche il potere di derogare alla disciplina legislativa in materia di trattamento dei dati personali; b) in presenza degli accertati presupposti di pericolosità ed urgenza, la situazione di pericolo grave ed imminente per la popolazione non possa essere fronteggiata con strumenti ordinari, evitando così generici collegamenti con le esigenze tutelate (cfr. Cons. Stato Sez. 5 a n del 9 ottobre 2002; Sez. II n del 2 aprile 2001; Sez. 5 a n. 377 del 30 marzo 1998), ed anche che: Allo stato dell attuale normativa il principio del consenso non è, infine, al momento derogabile per altre comunicazioni istituzionali per ulteriori fini pure di pubblica utilità legati ad eventi culturali, ricorrenze, ecc.. 8

9 4) L Autorità per la protezione dei dati personali affermava ancora che: Al riguardo, il Garante ribadisce che le situazioni, poste a fondamento del provvedimento d'urgenza, debbano presentare effettivamente carattere di eccezionalità e di emergenza, come esplicitamente sottolineato il 12 marzo 2003 Il Garante ricorda anche che alle modalità eccezionali di comunicazione tramite messaggi Sms si può legittimamente ricorrere solo quando siano preventivamente utilizzati tutti gli altri mezzi disponibili. In materia elettorale, ad esempio, l'art. 9, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che "le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali". I) Tuttavia, in maniera del tutto inaspettata, per le ragioni che si andranno immediatamente ad illustrare, il Ministero dell Interno ha deciso di non ripetere tale campagna informativa via sms nella prossima consultazione referendaria. L)Ebbene, per la consultazione referendaria del prossimo giugno 2005, risultano sussistere analoghe condizioni prima di tutto l interesse pubblico al corretto e regolare svolgimento elettorale- a quelle che verificarono per la elezioni c.d. europee del giugno In particolare, come risulta per tabulas (cfr. l allegata pagine relativa ai precedenti referendum stampata dal sito del Ministero dell Interno) per la prima volta la consultazione popolare si terrà in due giorni anziché in uno. Le conseguenze della disinformazione tra l elettorato di tale novità appaiono in 9

10 tutta la loro evidenza in caso di referendum: articolare la consultazione su due giorni può risultare decisivo per permettere il raggiungimento del quorum degli aventi diritto al voto affinché la consultazione referendaria sia valida. La mancata conoscenza, di conseguenza, rischia di apportare un ingiusto vantaggio a coloro i quali propendono per l astensione. Inoltre, vi è il rischio in termini di ordine pubblico di un affollamento dei seggi nelle ore serali della giornata di domenica 12 giugno 05, con la conseguente possibilità che "un numero consistente di elettori, scoraggiato o estenuato dalle lunghe file, rinunciasse ad esercitare il diritto di voto", incidendo così "sul regolare svolgimento delle consultazioni" ed anche in questo caso favorendo il partito dell astensione, poiché la maggioranza assoluta degli elettori ignora che si potrà votare anche lunedì 13 giugno non essendosi mai verificato nei precedenti referendum che si potesse votare per due giorni!! Esattamente come avvenuto per le Europee. La possibilità che vi siano proteste ed anche addirittura tafferugli e intemperanze, poiché l ormai definitiva riduzione del 30% delle sezioni elettorali non è mai stata compensata dalla successiva normativa che ha istituito, laddove possibile, la quarta cabina; la certezza che una grande parte dei possibili elettori che non potranno o non vorranno andare di domenica a votare non si presenteranno alle urne il lunedì essendo del tutto all oscuro di tale possibilità e o si affolleranno la domenica sera al ritorno dal mare o perderanno così il loro diritto 10

11 Il Ministro degli Interni ha già negato l invio degli sms richiesti da molti e anche dai ricorrenti con telegramma del 4 giugno 2005 motivando tale rifiuto con il fatto che essendo una delle opzioni quella della astensione non si poteva forzare la volontà.risposta del tutto assurda visto che per astenersi occorre avere la consapevolezza della possibilità di votare Ossia come faccio ad esercitare il diritto ad astenermi se ignoro che si vota? Anzi, proprio sapendo che posso v otare l astensione ha senso altrimenti il Ministro persegue non il diritto di astensione ma l ignoranza e, di conseguenza, l astensione per ignoranza, che sarebbe la negazione di qualsiasi regola civile. La risposta negativa del Ministro è stata comunicata attraverso la stampa (vedi all. Repubblica) M) i fatti suesposti rendono evidente la gravissima lesione, da parte del Ministero dell Interno della normativa vigente in tema di diritto di voto in occasione delle campagne referendarie e, soprattutto, rendono probabile, secondo un giudizio di prognosi, la vittoria di coloro che sostengono l astensione del voto con conseguente LESIONE GRAVISSIMA E IRRIMEDIABILE dei diritti costituzionalmente garantiti sia per i Comitati promotori di Referendum sia per quelli che sostengono la propria contrarietà ai quesiti proposti con il voto negativo. N) In particolare vengono lesi l art. 3 della Costituzione, che prevede come compito della Repubblica il rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la liberta e l uguaglianza dei cittadini, impendendo, nella fattispecie, l effettiva partecipazione all organizzazione politica, economica e sociale del Paese, l art. 21, che prevede il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e 11

12 ogni altro mezzo di diffusione, e gli artt. 48 e 49, che disciplinano il diritto di voto e il diritto di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale e, da ultimo, l art. 75 della Costituzione O) I pochi giorni che separano la data odierna dalla chiusura della campagna elettorale, l 11 giugno, rendono purtroppo EVIDENTE L ESIGENZA DI UNA TUTELA CONCRETA E IMMEDIATA, in presenza di un evidente pregiudizio imminente e irreparabile, ex art. 700 cpc: E questo un danno certamente irreparabile, che potrebbe portare, con il non raggiungimento del quorum minimo ad una vittoria ingiusta del partito dell astensione. P) Infine, si rappresenta l interesse delle odierne ricorrenti alla concessione di uno specifico urgente strumento cautelare atipico, il quale consenta di tutelare nella presente fase, prodromica all instaurazione di un giudizio di merito, la lesione anzitutto dei propri diritti costituzionali, nonché l eventuale risarcimento del danno -patrimoniale ed extra patrimoniale- provocato dalla denunciata condotta omissiva dell amministrazione. Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Codacons ed il Comitato per l Appello per il No ai quesiti referendari, come sopra rappresentati e difesi, CHIEDONO che l Ecc.mo Tribunale di Roma, ex artt. 669 bis e seguenti cpc, in particolare ex art. 669 sexies secondo paragrafo, che 12

13 consente l emissione di un decreto motivato immediato e inaudita altera parte quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l attuazione del provvedimento, voglia emettere un provvedimento d urgenza, ex art. 700 c.p.c., che condanni in via cautelare il Ministero dell Interno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a far provvedere IMMEDIATAMENTE alla diffusione -mediante sms- delle modalità di svolgimento della consultazione referendaria c.d. sulla fecondazione assistita prevista per i giorni giugno Con vittoria di spese, competenze e onorari. Si allegano: 1) Statuto CODACONS 2) Statuto Comitato 3) Articolo da Repubblica del 3 giugno ) Copia del telegramma del 4 giugno ) Provvedimenti dell Autorità per la protezione dei dati personali. Roma, 6 giugno 2005 Avv. Carlo Rienzi 13

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