TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
|
|
- Federico Valle
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Ricorso per provvedimento d urgenza ex art. 700 cpc del CODACONS, in persona del Vice Presidente e legale rappresentante p.t. avv. Giuseppe Ursini, e del Comitato per l Appello per il No ai quesiti referendari, in persona di Livio Giuliani entrambi rappresentati e difesi dall avv. prof. Carlo Rienzi, giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato presso l Ufficio Legale Nazionale del Codacons, in Roma, Viale Mazzini 73 contro - MINISTERO DELL INTERNO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso di essa in Roma, via dei Portoghesi n.12. PREMESSO CHE A) Il 12 e 13 giugno 2005 si svolgeranno i referendum popolari sulla c.d. legge sulla fecondazione assistita, B) Il CODACONS è tra le associazioni maggiormente impegnate a livello nazionale in numerose iniziative aventi ad oggetto la salvaguardia, trasparenza e correttezza nei rapporti contrattuali, nonché il rispetto di standard qualitativi nell erogazione dei servizi pubblici, la tutela della salute e degli interessi economici dei consumatori e degli utenti, la sicurezza e la qualità dei prodotti. 1
2 La legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti trova fondamento nella legge sulla Disciplina dei Diritti dei Consumatori e degli Utenti del 30 luglio 1998, n.281. In particolare l art. 3, comma 1, sancisce espressamente che le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell elenco di cui all art. 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente di a) inibire gli atti e i comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate. In virtù del D.M. del Ministero dell Industria del 15 maggio 2000 emanato ai sensi dell art. 5 della legge 30 luglio 1998 n. 281, il CODACONS è stato iscritto nell elenco delle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale. Per quanto detto la succitata associazione fa parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. A seguito dell entrata in vigore dell art. 4, terzo comma, della legge n. 265 del 1999, il Codacons quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, può agire per il risarcimento del danno ambientale in sostituzione dello Stato e dell ente territoriale; C) Il Comitato per l Appello per il No ai quesiti referendari, è una associazione di cittadini sorta in occasione dei celebrandi referendum del giugno 2005 per apportare il proprio contributo nel dibattito politico-sociale che caratterizza tale campagna di opinione, in particolare per il sostegno e la diffusione dell idea di votare no ad uno solo dei 4 referendum (ossia quello sul commercio degli embrioni di vantaggio solo per il business dell industria farmaceutica). 2
3 E in corso una campagna di stampa e di opinione volta a favorire l astensione dal voto ai quesiti referendari, con il fine di procurare il mancato raggiungimento del quorum, così da invalidare la stessa consultazione popolare, D) E preciso dovere, indipendentemente dalle scelte personali in materia, dell Amministrazione consentire che tutti i cittadini italiani siano, comunque, perfettamente informati e consapevoli delle modalità di svolgimento del voto, a favore o contro la c.d. legge sulla procreazione assistita, E) In particolare, come già avvenuto in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo tenutesi lo scorso giugno 2004, il Ministero dell Interno, aveva provveduto ad un ampia campagna informativa sulle modalità e gli orari di svolgimento della consultazione attraverso l invio dei c.d. sms. F) In particolare nel testo del decreto, datato 9 giugno 2004, si sottolineava che "per la prima volta le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di sabato e domenica e non, come nelle precedenti consultazioni, nelle giornate di domenica e lunedì" e che le "operazioni di rilevazione segnalano che, nonostante le misure di comunicazione adottate, parte consistente dell'elettorato non è ancora a conoscenza delle novità introdotte". Inoltre, si evidenziava che "la non sufficiente conoscenza da parte degli elettori delle novità introdotte sulle giornate e gli orari di voto per le prossime elezioni europee ed amministrative, potrebbe realisticamente comportare nella serate di domenica, il verificarsi di affollamenti ai seggi con conseguenti ritardi nella chiusura delle operazioni di voto". "Considerato", proseguiva il testo del decreto, "che tali affollamenti potrebbero provocare, come già accaduto in analoghe circostanze, disagi e 3
4 turbamenti sotto il profilo dell'ordine pubblico; considerato che, in presenza dei richiamati disagi e ritardi, potrebbero pervenire i primi risultati di scrutinio dagli altri Paesi dell'unione Europea mentre in Italia sono ancora in corso le operazioni di voto; considerata altresì, la necessità di evitare che elettori si possano recare ai seggi nella giornata di lunedì, non riuscendo così ad esercitare il loro diritto di voto; ritenuta pertanto le necessità di adottare ogni utile ed idonea misura atta ad evitare il verificarsi di possibili situazioni di turbativa per la tutela dell'ordine pubblico; ritenuto che tali misure indispensabili per una compiuta informazione del corpo elettorale, al fine di evitare le situazioni rilevanti per la tutela dell ordine pubblico, vada prescelta quella dell'invio a tutti gli abbonati e titolari di carte ricaricabili, di un messaggio sms da parte dei fornitori dei servizi di telefonia mobile, al solo fine di confermare le giornate e gli orari nei quali è consentito votare; ritenuto di provvedere in tal senso conformemente al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 marzo 2003, in tema di invio di messaggi sms per conto o da parte di soggetti pubblici per fini di pubblica utilità; valutata la necessita di provvedere con urgenza dal momento che non è differibile l'adozione di misure al riguardo", il documento decretava: "I fornitori di servizi di telefonia mobile sono tenuti ad inviare, anche in deroga alle norme vigenti, a tutti gli abbonati e titolari di carte ricaricabili un messaggio SMS relativo alle giornate e agli orari di svolgimento delle operazioni di voto per le elezioni del 12 e 13 giugno secondo il fac-simile allegato. Il messaggio", concludeva il testo del decreto, "dovrà essere inviato una sola volta entro e non oltre le ore 24 di venerdì 11 giugno". G) Relativamente al provvedimento appena ricordato, il Garante per la Protezione dei dati Personali, ebbe ad aprire uno specifico procedimento istruttorio dato il notevole numero di segnalazioni e 4
5 proteste immediatamente pervenute. Esso culminava con apposito provvedimento (doc. web n ), nel quale 1) premetteva che: Il Garante, con provvedimento generale del 12 marzo 2003, aveva già indicato i presupposti per l'invio degli sms per scopi istituzionali. In tale provvedimento sono specificate le condizioni in presenza delle quali è possibile, per gli operatori di telefonia mobile, inviare messaggi agli utenti prescindendo dal consenso dell'interessato; in particolare si precisa che "tale evenienza potrebbe ricorrere in caso di disastri e calamità naturali nei quali l'invio dei messaggi in deroga alla disciplina della protezione dei dati sia specificamente disposto da un soggetto pubblico centrale o locale che adotti ai sensi di legge un provvedimento d'urgenza, con ordinanza o altro provvedimento contingibile ed urgente emanato da un'autorità centrale o locale, ad esempio ai sensi dell'art. 2 del t.u.l.p.s. (per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica) dell'art. 32 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) o dell'art. 50, comma 5, del d.lg. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)". 2) Proseguiva, poi, richiamando una memoria del Ministero dell Interno del 28 giugno 2004, nella quale si sosteneva che: il Ministero dell'interno si è dichiarato "ben consapevole della delicatezza del provvedimento emanato" e ne ha sottolineato il "carattere eccezionale". Le ragioni d'ordine pubblico e d'urgenza assunte a presupposto del decreto sono state così chiarite dal Ministero: a) novità del calendario previsto per le votazioni; b) insufficiente conoscenza tra i cittadini di tale novità, accertata attraverso "i sondaggi effettuati in tal senso dalla stessa Presidenza del Consiglio", 5
6 nonostante l'intensificazione delle campagne informative e la reiterata diffusione di comunicati (peraltro sollecitati alla Presidenza medesima con apposita lettera del Ministro dell'interno già in data 21 maggio 2004); c) "timore di situazioni di forte criticità ", analoghe a quelle determinatesi in occasione delle elezioni del 13 maggio 2001, con il rischio di affollamento in prossimità della chiusura dei seggi e conseguente possibilità che "un numero consistente di elettori, scoraggiato o estenuato dalle lunghe file, rinunciasse ad esercitare il diritto di voto", incidendo così "sul regolare svolgimento delle consultazioni"; d) "forti proteste e, in svariati casi, tafferugli e intemperanze" registratisi in occasione della riduzione del 30% delle sezioni elettorali (disposta in occasione delle predette elezioni europee, ma rimasta poi a regime), non compensata dalla successiva normativa che ha istituito, laddove possibile, la quarta cabina; e) riduzione "quasi della metà " del contingente militare posto a presidio dei seggi, "a causa dei molteplici impegni delle FF.AA. sui vari scenari internazionali"; f) impossibilità di ricorrere ad un intervento rimesso in forma coordinata ad organi periferici, e cioè ai prefetti, "che si sarebbe presentato di più complessa attuazione e avrebbe offerto, perciò, minori garanzie sul piano del risultato"; g) preoccupazione per disagi e turbamenti sotto il profilo dell'ordine pubblico, "il cui apprezzamento, ancorché in forma prognostica, è apparso realistico e non meramente congetturale o ipotetico", facendo così ritenere esistente la conformità dell'atto "ai principi di proporzionalità ed adeguatezza rispetto 6
7 all'evento da fronteggiare", e quindi risolvendo in senso positivo lo "scrutinio sulla necessità e l'urgenza del provvedere". Conclusivamente, la nota del Ministero sottolinea che "si è venuta profilando sul piano dell'ordine pubblico una situazione di allarme, da fronteggiare con efficacia ed immediatezza, concretandosi quelle condizioni emergenziali, connotate da uno stato di necessità, a cui il parere del Garante fa riferimento". 3) Il richiamato parere del 12 marzo 2003 [doc. web n ], avente ad oggetto SMS di pubblica utilità: le regole per il corretto uso, in particolare stabiliva che: Gli operatori telefonici possono prescindere dal consenso dell interessato solo in presenza della necessità di rispettare un obbligo normativo. Tale evenienza potrebbe ricorrere in caso di disastri e calamità naturali nei quali l invio dei messaggi in deroga alla disciplina di protezione dei dati sia specificamente disposto da un soggetto pubblico centrale o locale che adotti ai sensi di legge un provvedimento d urgenza, con ordinanza o altro provvedimento contingibile ed urgente emanato da autorità centrale o locale, per ragioni di ordine pubblico, igiene e sanità pubblica, ad esempio ai sensi dell art. 2 del t.u.l.p.s. (per ragioni di tutela dell ordine pubblico e della sicurezza pubblica), dell art. 32 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) o dell art. 50, comma 5, del d.lg. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Nei primi casi esaminati si è potuto constatare che il provvedimento dell ente locale su cui si basava la successiva richiesta rivolta all operatore telefonico si limitava in realtà ad intervenire per una situazione di "emergenza", ad 7
8 esempio accertando una determinata condizione di inquinamento atmosferico o disponendo una limitazione del traffico urbano, senza però disporre nulla in chiave di contingibilità ed urgenza a norma di legge. Anche nei casi in cui, per particolari disastri, emergenze, calamità naturali o altri pericoli gravi per la popolazione si è adottata un ordinanza contingibile ed urgente nell esercizio di speciali poteri conferiti dalla legge, non risulta, dal contenuto dei provvedimenti, essere stato disposto alcunché, anche indirettamente, in ordine a forme di eccezionale informazione dei cittadini e, quindi, all eventuale esercizio del potere di derogare non solo alle norme che riguardano più da vicino l evento eccezionale, ma anche alla descritta disciplina in tema di utilizzazione dei dati da parte degli operatori telefonici. Per i provvedimenti contingibili ed urgenti una simile ed espressa statuizione è invece indispensabile per derogare al principio del consenso. In questi ultimi casi è quindi necessario che il soggetto pubblico valuti previamente se: a) la norma di legge che prevede l adozione di tali provvedimenti conferisca effettivamente anche il potere di derogare alla disciplina legislativa in materia di trattamento dei dati personali; b) in presenza degli accertati presupposti di pericolosità ed urgenza, la situazione di pericolo grave ed imminente per la popolazione non possa essere fronteggiata con strumenti ordinari, evitando così generici collegamenti con le esigenze tutelate (cfr. Cons. Stato Sez. 5 a n del 9 ottobre 2002; Sez. II n del 2 aprile 2001; Sez. 5 a n. 377 del 30 marzo 1998), ed anche che: Allo stato dell attuale normativa il principio del consenso non è, infine, al momento derogabile per altre comunicazioni istituzionali per ulteriori fini pure di pubblica utilità legati ad eventi culturali, ricorrenze, ecc.. 8
9 4) L Autorità per la protezione dei dati personali affermava ancora che: Al riguardo, il Garante ribadisce che le situazioni, poste a fondamento del provvedimento d'urgenza, debbano presentare effettivamente carattere di eccezionalità e di emergenza, come esplicitamente sottolineato il 12 marzo 2003 Il Garante ricorda anche che alle modalità eccezionali di comunicazione tramite messaggi Sms si può legittimamente ricorrere solo quando siano preventivamente utilizzati tutti gli altri mezzi disponibili. In materia elettorale, ad esempio, l'art. 9, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che "le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali". I) Tuttavia, in maniera del tutto inaspettata, per le ragioni che si andranno immediatamente ad illustrare, il Ministero dell Interno ha deciso di non ripetere tale campagna informativa via sms nella prossima consultazione referendaria. L)Ebbene, per la consultazione referendaria del prossimo giugno 2005, risultano sussistere analoghe condizioni prima di tutto l interesse pubblico al corretto e regolare svolgimento elettorale- a quelle che verificarono per la elezioni c.d. europee del giugno In particolare, come risulta per tabulas (cfr. l allegata pagine relativa ai precedenti referendum stampata dal sito del Ministero dell Interno) per la prima volta la consultazione popolare si terrà in due giorni anziché in uno. Le conseguenze della disinformazione tra l elettorato di tale novità appaiono in 9
10 tutta la loro evidenza in caso di referendum: articolare la consultazione su due giorni può risultare decisivo per permettere il raggiungimento del quorum degli aventi diritto al voto affinché la consultazione referendaria sia valida. La mancata conoscenza, di conseguenza, rischia di apportare un ingiusto vantaggio a coloro i quali propendono per l astensione. Inoltre, vi è il rischio in termini di ordine pubblico di un affollamento dei seggi nelle ore serali della giornata di domenica 12 giugno 05, con la conseguente possibilità che "un numero consistente di elettori, scoraggiato o estenuato dalle lunghe file, rinunciasse ad esercitare il diritto di voto", incidendo così "sul regolare svolgimento delle consultazioni" ed anche in questo caso favorendo il partito dell astensione, poiché la maggioranza assoluta degli elettori ignora che si potrà votare anche lunedì 13 giugno non essendosi mai verificato nei precedenti referendum che si potesse votare per due giorni!! Esattamente come avvenuto per le Europee. La possibilità che vi siano proteste ed anche addirittura tafferugli e intemperanze, poiché l ormai definitiva riduzione del 30% delle sezioni elettorali non è mai stata compensata dalla successiva normativa che ha istituito, laddove possibile, la quarta cabina; la certezza che una grande parte dei possibili elettori che non potranno o non vorranno andare di domenica a votare non si presenteranno alle urne il lunedì essendo del tutto all oscuro di tale possibilità e o si affolleranno la domenica sera al ritorno dal mare o perderanno così il loro diritto 10
11 Il Ministro degli Interni ha già negato l invio degli sms richiesti da molti e anche dai ricorrenti con telegramma del 4 giugno 2005 motivando tale rifiuto con il fatto che essendo una delle opzioni quella della astensione non si poteva forzare la volontà.risposta del tutto assurda visto che per astenersi occorre avere la consapevolezza della possibilità di votare Ossia come faccio ad esercitare il diritto ad astenermi se ignoro che si vota? Anzi, proprio sapendo che posso v otare l astensione ha senso altrimenti il Ministro persegue non il diritto di astensione ma l ignoranza e, di conseguenza, l astensione per ignoranza, che sarebbe la negazione di qualsiasi regola civile. La risposta negativa del Ministro è stata comunicata attraverso la stampa (vedi all. Repubblica) M) i fatti suesposti rendono evidente la gravissima lesione, da parte del Ministero dell Interno della normativa vigente in tema di diritto di voto in occasione delle campagne referendarie e, soprattutto, rendono probabile, secondo un giudizio di prognosi, la vittoria di coloro che sostengono l astensione del voto con conseguente LESIONE GRAVISSIMA E IRRIMEDIABILE dei diritti costituzionalmente garantiti sia per i Comitati promotori di Referendum sia per quelli che sostengono la propria contrarietà ai quesiti proposti con il voto negativo. N) In particolare vengono lesi l art. 3 della Costituzione, che prevede come compito della Repubblica il rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la liberta e l uguaglianza dei cittadini, impendendo, nella fattispecie, l effettiva partecipazione all organizzazione politica, economica e sociale del Paese, l art. 21, che prevede il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e 11
12 ogni altro mezzo di diffusione, e gli artt. 48 e 49, che disciplinano il diritto di voto e il diritto di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale e, da ultimo, l art. 75 della Costituzione O) I pochi giorni che separano la data odierna dalla chiusura della campagna elettorale, l 11 giugno, rendono purtroppo EVIDENTE L ESIGENZA DI UNA TUTELA CONCRETA E IMMEDIATA, in presenza di un evidente pregiudizio imminente e irreparabile, ex art. 700 cpc: E questo un danno certamente irreparabile, che potrebbe portare, con il non raggiungimento del quorum minimo ad una vittoria ingiusta del partito dell astensione. P) Infine, si rappresenta l interesse delle odierne ricorrenti alla concessione di uno specifico urgente strumento cautelare atipico, il quale consenta di tutelare nella presente fase, prodromica all instaurazione di un giudizio di merito, la lesione anzitutto dei propri diritti costituzionali, nonché l eventuale risarcimento del danno -patrimoniale ed extra patrimoniale- provocato dalla denunciata condotta omissiva dell amministrazione. Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Codacons ed il Comitato per l Appello per il No ai quesiti referendari, come sopra rappresentati e difesi, CHIEDONO che l Ecc.mo Tribunale di Roma, ex artt. 669 bis e seguenti cpc, in particolare ex art. 669 sexies secondo paragrafo, che 12
13 consente l emissione di un decreto motivato immediato e inaudita altera parte quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l attuazione del provvedimento, voglia emettere un provvedimento d urgenza, ex art. 700 c.p.c., che condanni in via cautelare il Ministero dell Interno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a far provvedere IMMEDIATAMENTE alla diffusione -mediante sms- delle modalità di svolgimento della consultazione referendaria c.d. sulla fecondazione assistita prevista per i giorni giugno Con vittoria di spese, competenze e onorari. Si allegano: 1) Statuto CODACONS 2) Statuto Comitato 3) Articolo da Repubblica del 3 giugno ) Copia del telegramma del 4 giugno ) Provvedimenti dell Autorità per la protezione dei dati personali. Roma, 6 giugno 2005 Avv. Carlo Rienzi 13
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PAESE PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 L AUTORITÀ NELLA riunione di Consiglio
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliREGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO (D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469) SOMMARIO TITOLO I - Norme di organizzazione ART. 1 Ambito di applicazione ART. 2 Finalità ART.
DettagliUfficio Territoriale del Governo. Prot. 2014-003782/Area II Torino, 31 marzo 2014
Prot. 2014-003782/Area II Torino, 31 marzo 2014 Ai Signori Sindaci e Commissari Straordinari, Signori Segretari Comunali e Signori Ufficiali Elettorali dei Comuni della provincia LORO SEDI Ai Signori Presidenti
DettagliPROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000
PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 SEDUTA DEL GIORNO 21/12/2007 Commissario: Segretario Generale: SPAGNUL dott.
DettagliSETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che
SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19
DettagliS E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4369 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore PASSIGLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 o DICEMBRE 1999 Norme in materia
DettagliDETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BERCETO PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 L AUTORITÀ NELLA riunione di Consiglio
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA. ULSS n. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA ULSS n. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 55 DEL
DettagliCITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente
CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
Dettagli2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Chiarimenti 2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo soggetto della prevenzione
DettagliRoma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede
\ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale
DettagliTracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco
Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti
DettagliAutorità Nazionale Anticorruzione Presidente
Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell Autorità Nazionale Anticorruzione per l omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
DettagliOrganizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Sede operativa via Ricasoli, 9-50122 Firenze Sede Legale via de' Martelli 8-50129 Firenze Tel. 055 271731 - Fax 055 214720 http://www.cesvot.it Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti
DettagliCircolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA
Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata
DettagliCamfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie
Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede
DettagliSMS di pubblica utilità: le regole per il corretto uso
SMS di pubblica utilità: le regole per il corretto uso GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano
DettagliCARTA DEI SERVIZI. Premessa:
CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards
DettagliRoma, 19 novembre 2014
RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliRACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA
RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale
DettagliAzienda Ulss 12 Veneziana RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA
Azienda Ulss 12 Veneziana RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA ULSS 12 VENEZIANA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DettagliDeliberazione n. 6/2008/Par.
Deliberazione n. 6/2008/Par. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE nell adunanza del 30 aprile 2008 composta da: Giuseppe Ranucci Fabio Gaetano Galeffi Andrea
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliIl Presidente del Consiglio dei Ministri
Direttiva del 28 settembre 2009 Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell
DettagliPubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007
Delibera n. 126/07/CONS Misure a tutela dell utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell
DettagliRoma, 09 settembre 2003
RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati
15 Febbraio 2013, ore 12:22 La circolare n. 5 di Assonime Consorzi per l internazionalizzazione: le regole per IVA e imposte dirette Il D.L. n. 83/2012 ha istituito la figura dei consorzi per l internazionalizzazione,
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliPirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013
Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell
DettagliRisoluzione n. 153829 del 10.6.2011
Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande
DettagliMITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.
MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. 58/1998 (PROCEDURA INTERNAL DEALING ) Premessa Tenuto conto: - che dal
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
DettagliAi Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.
Direzione Area Contabile Servizio Affari Fiscali Viale Gallipoli 49-73100 Lecce Tel. 0832/293392 - Fax. 0832/293042 Lecce, lì 18 luglio 2003 Prot. 15971 Ai Direttori dei Centri di Spesa Ai Responsabili
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789
14812 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 18-05-2011 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789 Accordi/Intese Stato-Regioni in materia sanitaria. Anno 2010. Recepimento.
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma
DettagliComune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI
Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18 marzo 2014 1 TITOLO
DettagliREGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai
DettagliPROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016 -
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016-1 1. Introduzione: organizzazione e funzioni del Comune. Con l approvazione del presente Programma Triennale della Trasparenza e dell
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina l attività del Comitato Unico
DettagliL adempimento della notificazione al Garante per la Privacy
L adempimento della notificazione al Garante per la Privacy Una delle principali semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 riguarda l adempimento della notificazione al Garante, ovvero
DettagliIn particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:
CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con
DettagliD. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di
DettagliVigilanza bancaria e finanziaria
Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
DettagliRISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi
DettagliREGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA
COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.
DettagliControlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti.
ARPA EMILIA-ROMAGNA Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti. Sicurezza sul lavoro e certificazioni ambientali: lo scenario delle responsabilità Bologna 16 ottobre
DettagliREGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA
REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA - 1 - INDICE REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA 3 ART. 1 3 ART. 2 3 ART. 3 3 ART. 4 4 ART. 5 4 ART. 6 4 ART. 7 4 ART.8 4 ART. 9 4 ART.
DettagliPROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2012-2014. (Art. 11, D. Lgs. 27 ottobre 2009, nr. 150)
COMUNE DI SANT ANGELO A SCALA Provincia di Avellino PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2012-2014 (Art. 11, D. Lgs. 27 ottobre 2009, nr. 150) Cod. SAS-PTI01 Data: 30/04/2012 Adottato con
Dettagli2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;
Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,
DettagliCircolare N.26 del 12 Febbraio 2013. Permessi elettorali. Guida alle elezioni del 24-25 febbraio 2013
Circolare N.26 del 12 Febbraio 2013 Permessi elettorali. Guida alle elezioni del 24-25 febbraio 2013 Permessi elettorali: guida alle elezioni del 24-25 febbraio 2013 Gentile cliente, con la presente desideriamo
DettagliPresidenza del Consiglio dei Ministri
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del d.lgs.30 marzo 2001, n 165 Circolare n. 1/2010/DDI Oggetto:Uso della Posta Elettronica Certificata nelle amministrazioni pubbliche. Aumentare
DettagliAvvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di
DettagliREGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO
Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento
DettagliCircolare Informativa n 21/2013
Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento
DettagliRelazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno:
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell autorizzazione
DettagliLa legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due
La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliIL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO:
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dellõing.
DettagliServizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliNOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA
NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA 1. Premessa Il Garante per la radiodiffusione e l editoria determina con propri provvedimenti
DettagliREGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI
REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI Approvato con D.C.C. n. 2 in data 12-02-2015 Art.1 Il Comune di Roncaro volendo garantire nell ambito del proprio territorio attività
DettagliRichiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e
Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. Con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, giungerà a scadenza l autorizzazione
DettagliInterventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali.
Circolare 10 febbraio 2016 n. 101 Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali. (G.U. 18 febbraio 2016, n. 40) Emanata
DettagliRISCHIO INQUINAMENTO & SOLUZIONI ASSICURATIVE
RISCHIO INQUINAMENTO & SOLUZIONI ASSICURATIVE Sala delle Colonne BPM Milano 29 aprile 2010 Francesco G. Paparella Presidente AIBA PERCHE IL BROKER Nel 2009 i broker: hanno intermediato il 46,1% dei rami
DettagliBANCA POPOLARE DI SPOLETO
BANCA POPOLARE DI SPOLETO REGOLAMENTO INTERNAL DEALING 1 - Definizioni Nel presente Regolamento sono utilizzati, tra gli altri, i seguenti termini: "Soggetto Rilevante", in base all art.152-sexies del
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliGLI APPROFONDIMENTI DELL UFFICIO UNICO PER I CONTROLLI INTERNI Aprile 2011
GLI APPROFONDIMENTI DELL UFFICIO UNICO PER I CONTROLLI INTERNI Aprile 2011 In relazione alla pubblicazione di dati personali nei siti web delle pubbliche amministrazioni, in particolare per ciò che concerne
DettagliComune di Bracciano. Regolamento per la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul sito Internet Istituzionale
Comune di Bracciano Regolamento per la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul sito Internet Istituzionale (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del ) Indice Art. 1 Oggetto...
DettagliREGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi
REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi ASSEMBLEA LEGISLATIVA Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n 280 del 14/05/2015 Proposta: DAL/2015/291 del 13/05/2015 Struttura proponente: Oggetto:
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 367 Prot. n. 22/MaF/ls VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Approvazione dei criteri generali e delle modalità per la concessione di
DettagliOggetto: Mittente: Data:
Oggetto: inarcassa - gestione separata Mittente: "Nicola Busin" Data: 11.51 A: indirizzata a un centinaio di delegati Vicenza 28 luglio 2011 Cari colleghi sono un architetto /docente
DettagliCircolare N. 68 del 7 Maggio 2015
Circolare N. 68 del 7 Maggio 2015 La gestione dei permessi elettorali in vista delle elezioni amministrative 2015 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, durante il corrente mese di
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato
DettagliCIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef
CIRCOLARE N. 56/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef 2 INDICE PREMESSA
DettagliOggetto: Interpello 954-189/2001-Art.11, Legge 27-7-2000, N. 212 - Art. 108, comma 2-bis, lettera b) del TUIR
RISOLUZIONE N. 70/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 4 marzo 2002 Oggetto: Interpello 954-189/2001-Art.11, Legge 27-7-2000, N. 212 - Art. 108, comma 2-bis, lettera b) del TUIR Con l istanza
DettagliNewsletter. Notiziario settimanale 2-8 settembre 2002. Banche e finanziarie: maggiore privacy sui prestiti non concessi
Newsletter Notiziario settimanale Banche e finanziarie: maggiore privacy sui prestiti non concessi Sistemi informatici: Ocse, promuovere una cultura della sicurezza 1 Newsletter 2002 BANCHE E FINANZIARIE
DettagliFisco & Contabilità La guida pratica contabile
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno
DettagliOGGETTO: Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 Chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria.
ISTITUTO Roma, 17 maggio 2006 NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Generale Direzione Centrale Pensioni Ufficio I - Normativa e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI.
Comune di Roè Volciano Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI. Approvato
DettagliIl Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale. Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011
Il Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011 udita la relazione del Segretario Generale; esaminato l art.3 del d.l. 138/2011, convertito
DettagliRISOLUZIONE N. 308/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
DettagliBollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134
Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 958 Prot. n. U192 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: "Disciplina della formazione del personale operante nel Sistema di emergenza
DettagliAll Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma Palazzo di Giustizia DENUNCIA QUERELA
All Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma Palazzo di Giustizia DENUNCIA QUERELA dei Signori Davide BARILLARI, nato a Milano il 26.02.1974, Devid PORRELLO, nato a Civitavecchia
Dettagli