Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche. Indice
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- Antonella Pozzi
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1 INSEGNAMENTO DI ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LEZIONE III BILANCIO DI PREVISIONE PROF. GAVINO NUZZO
2 II Indice 1 La strutture delle entrate Titoli Categorie Risorse Capitoli La struttura delle spese Titoli Funzioni Servizi Interventi Le fasi di gestione delle entrate Le fasi di gestione della spesa Gestione dei residui Debiti fuori bilancio
3 II 1 La strutture delle entrate Le entrate sono suddivise in: titoli, in relazione alla fonte di provenienza (es. Entrate Tributarie); categorie, in relazione alla tipologia individuata nell ambito della fonte di provenienza (es. nel titolo Entrate Tributarie, la categoria Imposte); risorse, in relazione alla specifica individuazione dell oggetto dell entrata nell ambito della tipologia della categoria (es. nella categoria Imposte, la risorsa ICI). Come si vedrà, l ente possiede ampi margini di discrezionalità nel definire la denominazione e la numerazione delle risorse; ciò al fine di adattare la loro classificazione al proprio modello organizzativo. La risorsa costituisce l unità elementare del bilancio. Nelle entrate per servizi per conto terzi non risulta no presenti né categorie né risorse. L unità elementare del bilancio, in questo caso, è rappresentata dal capitolo. 1.1 Titoli I titoli dell entrata presenti nel bilancio dell ente locale sono sei. Unica eccezione il bilancio delle comunità montane; trattandosi infatti di una forma di autonomia a cui l ordinamento non riconosce capacità impositiva autonoma, è assente il primo titolo dell entrata. I primi tre titoli dell entrata sono relativi al bilancio di parte corrente, mentre il quarto e il quinto sono riconducibili alla parte investimenti. L ultimo titolo è destinato ai servizi per conto terzi. Procediamo di seguito all analisi dei singoli titoli. Titolo I: Entrate tributarie Esso accoglie tutte le voci di natura tributaria, derivanti dai tributi autonomi, da quelli non autonomi, dai tributi speciali e dalle altre entrate assimilabili ai tributi. Tra i primi vengono classificate le imposte (es. ICI, imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni) e le tasse (es. TOSAP, TARSU). I tributi non autonomi contengono quelle forme di entrata derivanti da addizionali poste su tributi applicati da altri enti (es. addizionale comunale sul consumo dell energia elettrica, addizionale comunale all IRPEF.
4 II I tributi speciali comprendono le sanzioni amministrative pecuniarie in materia tributaria e i canoni per la raccolta, l allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto e compensi per danni provocati da complessi produttivi. Le entrate assimilabili ai tributi sono costituite dai contributi per il rilascio di concessione edilizia, i diritti di pesa e di misura pubblica, i diritti di affitto di banchi pubblici, la tassa di posteggio. Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all esercizio di funzioni delegate dalla Regione. In questo caso la fonte di provenienza è costituita da trasferimenti di parte corrente ricevuti da enti pubblici di varia natura, distinguendo in particolare i trasferimenti ricevuti dalla Regione per lo svolgimento di funzioni da esse delegate e non trasferite. Titolo III: Entrate extratributarie Si tratta di somme che l ente percepisce a fronte dell attività di erogazione di servizi pubblici, gestione del patrimonio, gestione di aziende speciali, partecipazione al capitale di società. Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti La fonte di provenienza è costituita da entrate di natura straordinaria, riferite in prevalenza alle componenti patrimoniali dell ente (trasferimenti di capitale, riscossione di crediti derivanti dalla vendita di beni patrimoniali). Titolo V: Entrate derivanti da accensione di prestiti Le somme provengono da attività di ricorso al mercato finanziario a fronte di anticipazioni di cassa, finanziamenti a breve, mutui e prestiti obbligazionari. Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi Si tratta di entrate di natura compensativa, che corrispondono per oggetto e importo alle correlate voci di spesa, per le quali l ente iscrive contemporaneamente un debito e un credito. L equivalenza delle entrate con le spese si realizza sia in fase previsionale, sia durante la gestione (accertamenti = impegni).
5 Le entrate da servizi per conto di terzi, e quindi in modo speculare le spese ad esse correlate, sono le seguenti: - ritenute previdenziali e assistenziali al personale; - ritenute erariali; - altre ritenute al personale per conto terzi; - depositi cauzionali; - rimborso spese per servizi per conto di terzi; - rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato; - depositi per spese contrattuali 1.2 Categorie All interno di ciascun titolo vi è un ulteriore classificazione dei valori in sottoclassi omogenee in funzione della tipologia dell entrata individuata nell ambito della fonte di provenienza. 1.3 Risorse L art. 164, 1 comma, del TUEL conferisce alla risorsa la caratteristica di unità elementare per le entrate. L ordinamento riconosce all ente ampia discrezionalità in merito alla numerazione e denominazione delle risorse contenute nel bilancio, al fine di rendere possibile il loro adattamento alle caratteristiche dimensionali ed organizzative dell ente stesso. La corretta definizione delle risorse da parte dell ente è argomento riconducibile alla corretta impostazione del piano dei conti e dunque alla esigenza di rendere più o meno analitica l esposizione in bilancio dei vari oggetti dell entrata. Chiaramente, tale esigenza varia in relazione soprattutto alla dimensione dell ente. Negli enti di piccole dimensioni, la necessità di procedere ad una semplificazione delle classificazioni dell entrata condurrà ad un accorpamento di oggetti in un numero ridotto di risorse. Tale semplificazione potrebbe tuttavia generare una scarsa trasparenza nella esposizione delle varie voci di entrata. Negli enti di maggiori dimensioni, invece, si tenderà ad adottare una esposizione analitica dei vari oggetti dell entrata, dunque a disaggregare le varie categorie in un numero elevato di risorse.
6 1.4 Capitoli Il capitolo rappresenta l unità elementare delle entrate per servizi per conto terzi (titolo VI), giacché per esse la norma non prevede alcuna suddivisione in categorie e risorse. 6 di 19
7 2 La struttura delle spese Le spese sono ordinate gradualmente in (art. 165, c. 5, TUEL): titoli, in relazione ai principali aggregati economici (es. spese correnti ); funzioni, in relazione alle funzioni degli enti (es. nel titolo spese correnti, la funzione territorio e ambiente ); servizi, in relazione ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività (es. nella funzione territorio e ambiente, il servizio raccolta rifiuti ); interventi, in relazione alla natura dei fattori produttivi impiegati nell ambito di ciascun servizio (es. nel servizio raccolta rifiuti, l intervento personale ). La parte spesa è leggibile anche per programmi, la cui illustrazione è contenuta in un apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica. Nelle spese per servizi per conto terzi, analogamente alla corrispondente voce delle entrate, non risulta alcuna suddivisione in funzioni, servizi e interventi. L unità elementare del bilancio, anche in questo caso, è rappresentata dal capitolo. 2.1 Titoli I titoli della spesa sono complessivamente quattro e sono correlati alla natura della spesa e alla sua destinazione. I titoli I e III trovano allocazione nel bilancio di parte corrente, mentre il II è riconducibile alla parte investimenti. L ultimo titolo è destinato ai servizi per conto terzi. Procediamo di seguito all analisi dei singoli titoli. Titolo I Accoglie le spese correnti, relative alla gestione ordinaria dell ente (retribuzioni al personale, acquisto di beni e servizi, ecc.) e a trasferimenti a favore di enti locali minori e di enti previdenziali per scopi sociali. Titolo II In esso sono classificate le spese effettuate a fronte di investimenti, anche finanziari. 7 di 19
8 Titolo III Comprende le spese sostenute per il rimborso del valore capitale dei mutui e prestiti. I relativi interessi vanno invece riportati al titolo I tra le spese correnti. Titolo IV Si tratta di spese di natura compensativa, che corrispondono per oggetto e importo alle correlate voci di entrata, per le quali l ente iscrive contemporaneamente un debito e un credito (ritenute fiscali e previdenziali, depositi cauzionali, ecc.). 2.2 Funzioni Nell ambito di ciascun titolo, le funzioni evidenziano le varie tipologie di attività da svolgere per il soddisfacimento dei bisogni della collettività. In particolare, viene assegnata una posizione privilegiata a quelle attività che consentiranno di raggiungere l obiettivo del perseguimento delle finalità collettive. 2.3 Servizi Ciascuna funzione viene a sua volta suddivisa in servizi, costituiti da singoli uffici che gestiscono un complesso di attività. Il servizio è il fulcro attorno a cui ruota la classificazione delle spese, così come disciplinata dal D.Lgs. n. 77/95 e recentemente dal testo unico in materia di enti locali. A ciascun servizio è correlato un reparto operativo, semplice o complesso, composto da risorse umane, strumentali e finanziarie, cui è preposto un responsabile. 2.4 Interventi L intervento rappresenta l unità elementare della struttura della spesa nel bilancio. Unica eccezione è data dai servizi per conto terzi per i quali, analogamente a quanto osservato per la corrispondente voce delle entrate, l unità elementare è costituita dal capitolo. A differenza di quanto stabilito per le risorse nella parte entrate, il legislatore non ha concesso alcun margine di discrezionalità all ente nel definire la numerazione e la denominazione degli interventi, riservando tali aspetti al regolamento emanato con DPR n. 194/96 (si veda l art. 2 c.6 ). 8 di 19
9 L intervento consente di individuare e qualificare le dotazioni finanziarie che costituiscono parte del budget complessivo del servizio. Inoltre, l introduzione e l impiego dei fattori produttivi consente di definire all interno di ogni servizio centri di responsabilità verticali, ma anche centri di responsabilità orizzontali (es. acquisti effettuati per la generalità dei servizi, i nteressi passivi, personale impiegato in più servizi). L analisi relativa all impiego dei fattori produttivi e ai risultati che da esso derivano deve essere effettuata su base tridimensionale, esaminando cioè le informazioni di natura finanziaria (che affluiscono al conto del bilancio), le valutazioni economiche (che affluiscono al conto economico) e le valutazioni di natura patrimoniale (che affluiscono al conto del patrimonio). 9 di 19
10 3 Le fasi di gestione delle entrate Il Capo I del Titolo III del D.Lgs.267/00, disciplina la gestione delle entrate; in particolare gli articoli 179, 180 e 181 si riferiscono rispettivamente alle seguenti fasi: accertamento, riscossione e versamento. Accertamento Riscossione Versamento Accertamento La fase dell accertamento è quella in cui, sulla base di idonea documentazione, si verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, si identifica il soggetto debitore e viene quantificato l importo del credito che viene a scadere. Pertanto gli elementi che, adeguatamente documentati e verificati, costituiscono il presupposto giuridico dell accertamento, sono i seguenti: - esistenza della ragione del credito; - esistenza di un idoneo titolo giuridico; - individuazione del debitore; - quantificazione della somma da incassare; - fissazione della data di scadenza del credito. Ai sensi dell art.179 del D.Lgs.267/00, l accertamento delle entrate avviene: 1. per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o di altre forme stabilite per legge. 2. per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico. 3. per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell assunzione del relativo impegno di spesa; 10 di 19
11 4. per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. Il Responsabile del procedimento con cui si accerta l entrata provvede alla trasmissione dell idonea documentazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini della registrazione nelle scritture contabili, nei modi e termini prescritti dal regolamento di contabilità dell ente. Riscossione L art.180 disciplina la fase successiva del procedimento di entrata definita riscossione, che consiste nel materiale introito delle somme, dovute all ente, da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati. La riscossione avviene per mezzo del cosiddetto ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere secondo le modalità e i tempi definiti nella convenzione stipulata con l ente e sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità. L ordinativo che deve contenere almeno: 1. l indicazione del debitore; 2. l ammontare della somma da riscuotere; 3. la causale; 4. gli eventuali vincoli di destinazione delle somme; 5. l indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l entrate, distintamente per residui o competenza; 6. la codifica; 7. il numero progressivo; 8. l esercizio finanziario; 9. la data di emissione. Il tesoriere deve accettare la riscossione di ogni somma versata all ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo di incasso, dandone immediata comunicazione all ente richiedendone la regolarizzazione. 11 di 19
12 Versamento L ultima fase della gestione delle entrate è quella del versamento, disciplinata dall art.181 del D.Lgs.267/00. Tale fase consiste nel trasferimento da parte degli incaricati della riscossione, sia interni che esterni, delle somme riscosse nelle casse dell ente. Gli incaricati della riscossione versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali. Gli incaricati interni versano le somme riscosse presso la tesoreria dell ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità. 12 di 19
13 4 Le fasi di gestione della spesa Il Capo II Titolo III del D.Lgs.267/00 è dedicato alla gestione della spesa. L art.182 individua a riguardo le seguenti fasi: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, disciplinate dai successivi articoli 183, 184 e 185. Impegno Liquidazione Ordinazione Pagamento Impegno Ai sensi dell art.183, l impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore, indicata la ragione e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell ambito della disponibilità finanziaria accertata dal responsabile del servizio finanziario. Per alcune tipologie di spesa il legislatore ha previsto impegni automatici, per i quali non sono necessari altri atti se non quello di approvazione del bilancio di previsione. Le tipologie di spesa in questione sono: 1. trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; 2. rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori; 3. spese dovute nell esercizio in base a contratti o disposizioni di legge. La fase dell impegno comporta il vincolo di tutta o parte della disponibilità dell intervento del bilancio. I provvedimenti di impegno devono essere adottati entro il termine dell esercizio finanziario cui l impegno si riferisce. Nel corso della gestione, inoltre, possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. 13 di 19
14 La prenotazione tiene ferma la disponibilità dello stanziamento dell intervento, pur non costituendo un preciso vincolo di destinazione, per il periodo di tempo necessario a completare la procedura indispensabile ai fini dell attuazione della spesa programmata. La prenotazione di impegno, peraltro, perde qualsiasi tipo di efficacia nel caso in cui alla chiusura dell esercizio non si sia provveduto all assunzione dell impegno. Conseguentemente, le relative somme andranno in economia. Liquidazione L art.184 prevede la successiva fase del procedimento di spesa, definita liquidazione, attraverso la quale viene determinata la somma certa e liquida da pagare secondo l ammontare dell impegno definitivo assunto, tutto ciò in base ai documenti ed ai titoli che provano il diritto acquisito del creditore. Al fine di assicurare la regolarità e la speditezza della procedura di liquidazione è previsto che questa fase competa al medesimo ufficio che ha eseguito il provvedimento di spesa previo controllo circa la regolarità della fornitura o della prestazione. Al servizio finanziario, che deve effettuare un riscontro sulla regolarità della liquidazione da parte del responsabile del servizio proponente, deve essere data comunicazione dell atto di liquidazione. Ordinazione e pagamento La fase dell ordinazione, disciplinata dall art.185, si concretizza con l emissione del mandato di pagamento diretto al tesoriere dell ente locale che provvede al pagamento materiale delle spese nei confronti del creditore. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi: il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario - la data di emissione; - l intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza e residui; - la codifica; - l indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, il codice fiscale o la partita IVA; 14 di 19
15 - l ammontare della somma dovuta e la relativa scadenza; - la causale e gli estremi dell atto esecutivo che legittima la spesa; - le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore; - il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione. Il tesoriere può provvedere direttamente, anche in assenza del preventivo mandato, al pagamento dei tributi, delle somme iscritte a ruolo e delle delegazioni di pagamento. In tale ipotesi tuttavia, l ente è tenuto a regolarizzare l operazione mediante emissione del relativo mandato entro 15 giorni e comunque entro il termine del mese in corso. Assunzione di impegni ed effettuazione di spese L assunzione degli impegni di spesa è affidata ai responsabili dei servizi e si effettua attraverso le determinazioni, da emanare nel rispetto delle modalità previste dal regolamento di contabilità. L esecutività delle determinazioni è subordinata all apposizione del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, attestante la relativa copertura finanziaria; quanto alla loro pubblicità, la legge non prevede alcun obbligo di affissione all albo pretorio e si fa dunque riferimento alle disposizioni regolamentari dell ente. Le spese possono essere sostenute soltanto se precedute dall impegno contabile sul relativo intervento del bilancio di previsione. L attestazione di copertura finanziaria apposta dal responsabile del servizio finanziario ha lo scopo di verificare l effettiva disponibilità finanziaria sui capitoli e le eventuali correlazioni con entrate a specifica destinazione. Una volta acquisita l esecutività del provvedimento, il responsabile del servizio competente comunica al fornitore, contestualmente all ordinazione, il numero di impegno e la copertura finanziaria, con l avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi contenuti nella comunicazione ricevuta. In mancanza di comunicazione, il fornitore ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati; tale comportamento non origina alcuna responsabilità per inadempimento. Nel caso in cui la fornitura di beni e servizi sia avvenuta in violazione delle procedure sopra esposte, disciplinate dai commi 1, 2 e 3 dell art. 191, il rapporto obbligatorio sorgerà tra il fornitore e l amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per forniture reiterate o continuative, l obbligazione si estende anche a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni. 15 di 19
16 5 Gestione dei residui La definizione e disciplina dei residui è prevista dagli articoli 189 e 190 del D.Lgs.267/00. I residui attivi sono costituiti dalle somme accertate ma non riscosse entro l anno finanziario di competenza. Tra i residui attivi si mantengono esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l ente locale creditore della corrispondente entrata. Sono residui attivi anche i mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti ovvero la stipula del contratto per i mutui concessi con altri Istituti di Credito. Costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni, e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, le somme iscritte tra le entrate di competenza ma non accertate entro il termine dell esercizio. I residui passivi sono le somme impegnate e non pagate entro l esercizio finanziario di competenza. Costituiscono economia di spesa, e quindi concorrono a determinare i risultati finali della gestione, le somme non impegnate entro i termini dell esercizio. 5.1 Debiti fuori bilancio Sono da considerarsi debiti fuori bilancio quelle spese assunte in maniera irregolare senza cioè l assunzione preventiva dell impegno di spesa o comunque in modo difforme dalle regole ordinarie previste dall art.191 del TUEL (D.Lgs. 267/2000). Tale norma prevede che gli EE.LL. possono effettuare spese solo se sussiste l impegno contabile e la relativa attestazione della copertura finanziara da parte del responsabile del servizio finanziario. L articolo 191 prevede altresì, al quarto comma, il caso in cui vi sia stata violazione dell obbligo della preventiva assunzione dell impegno di spesa, statuendo che per la parte non riconoscibile come debito fuori bilancio, il rapporto obbligatorio sorto con l acquisto di beni o di servizi, intercorre tra il privato fornitore e l amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni. Sono inoltre da considerare debiti fuori bilancio quelle spese per le quali non era possibile effettuare la necessaria previsione in bilancio ed assumere il relativo impegno di spesa in quanto 16 di 19
17 legate a fatti straordinari e imprevisti, come ad es. modifiche legislative, disavanzi di gestione di organizzazioni dell ente, o da contenzioso civile. La problematica dei debiti fuori bilancio è di grande rilevanza nelle amministrazioni locali ed ha più volte costretto legislatore e Ministero competente ad intervenire per modificarne, integrarne e chiarirne la disciplina. Verso la metà degli anni ottanta, quando iniziarono ad affiorare i primi segnali sulla reale consistenza dell indebitamento sommerso, il legislatore intervenne con dei provvedimenti che miravano a porre rimedio a tale situazione attraverso una generale sanatoria che, in realtà, ha prodotto un ulteriore proliferare di contenzioso. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio Con l entrata in vigore del D.Lg s.77/95, novellato dal D.Lgs. n. 342/97, ed oggi trasfuso nel D.Lgs.267/00, il legislatore ha operato nell intento di legalizzare il fenomeno dei debiti fuori bilancio prevedendo la possibilità di riconoscere quei debiti derivanti da (art.194 del TUEL, lett. e): acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell art.191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l ente, nell ambito dell espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza L arricchimento, che può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa, va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base di indicazioni e delle rilevazioni di mercato e tariffe approvati da enti pubblici e dagli ordini. Legittimità Tale norma consente di riconoscere come legittimi tutti i debiti conseguenti all acquisto di beni e servizi: - connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni; - nei limiti dell accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l ente; - ordinati da chiunque (politici o tecnici, anche al di fuori di qualsiasi competenza); - prescindendo dall aspetto autorizzatorio del bilancio e dalle regole che presiedono alla regolare tenuta della contabilità; - al di fuori di qualsiasi valutazione economica, in quanto l utilità e l arricchimento non assicurano la razionalità economica. 17 di 19
18 La procedura di riconoscimento prevede l adozione di una deliberazione consiliare che si inquadra nell ambito della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, da realizzarsi entro il 30 settembre di ogni anno o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità e comunque ogni qualvolta si renda necessario. Con tale deliberazione gli enti riconoscono la legittimità dei debiti derivanti da: a) sentenze esecutive; (non sono ricompresi nella fattispecie i decreti ingiuntivi per i quali l ente non ha proposto opposizione. In questo caso, infatti, non c è un giudizio di cognizione piena). b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l obbligo di pareggio del bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d urgenza per opere di pubblica utilità: e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dal legislatore contabile nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l ente, nell ambito dell espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzate, per l anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili (art.194, comma 3, TUEL). Ove non possa provvedersi in tal senso, l ente può far ricorso a mutui (art.202 e ss. TUEL). Nella relativa deliberazione consiliare deve essere dettagliatamente motivata l impossibilità di utilizzare altre risorse. Allo stesso fine può essere utilizzato l avanzo di amministrazione, ancorché presunto ed in qualsiasi momento nel corso dell esercizio (art.187, TUEL). 18 di 19
19 La situazione è nuovamente cambiata con l entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/01 che ha introdotto all articolo 119 cost. una disposizione per la quale gli enti locali possono ricorrere all indebitamento soltanto per finanziare le spese di investimento. A risolvere parzialmente il non piccolo problema è intervenuto l art. 41, comma 4 della legge finanziaria 2002 (l. n. 448/01) che prevede la possibilità di contrarre mutui per la copertura di debiti fuori bilancio relativi a spese correnti, ma soltanto relativamente ai debiti maturati prima dell entrata in vigore della suddetta legge costituzionale. 19 di 19
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