REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI PARTE PRIMA: NOZIONI GENERALI PREMESSA

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1 ALLEGATO AL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 7 DEL AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CENTALLO APPROVAZIONE. REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI PARTE PRIMA: NOZIONI GENERALI PREMESSA Com è noto, il tema del risparmio energetico sta avendo in questi anni una rapida diffusione ed è al centro di numerosi dibattiti. Per risparmio energetico, in senso stretto, si intende il risparmio di fonti energetiche non rinnovabili, ossia il risparmio di petrolio, metano, combustibili solidi e materiali fossili in genere. L utilizzo delle fonti rinnovabili può essere un mezzo di risparmio energetico, riducendo il consumo delle fonti energetiche tradizionali tra i sistemi utilizzati per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, sta avendo sempre più diffusione il ricorso alla posa, sopra le coperture dei fabbricati, di collettori solari, per la produzione di acqua calda sanitaria, o di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. In quest ottica, tenendo anche presente il tessuto storico-artistico che caratterizza molte città italiane è opportuno che il Comune detti alcune prescrizioni al fine di contemplare l esigenza di favorire la diffusione di tali sistemi alternativi di produzione di energia con la tutela del contesto urbano e paesaggistico esistente. La norma principale in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è l art. 12 D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e in particolare (per quelle che interessa al nostro caso), il comma 7, la quale prevede che tali impianti possano essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici; nell ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale, del paesaggio rurale, con particolare riferimento alle produzioni di pregio esistenti sul territorio, in particolare IGP Fagiolo Cuneo e le denominazioni in corso Mela Rossa Cuneo, Peperone Cuneo e actinidia. Disciplinano la materia anche: - il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione del sopraccitato D.Lgs 387/2003 e Legge n. 99/2009 Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - il Decreto del Ministero delle Attività Produttive criteri per l incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. Come è facile evincere dalle fonti normative, la legge intende incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili come quella solare, prevedendo espressamente che tali impianti 1

2 possano essere ubicati anche in zone classificate agricole, nonché, per impianti superiori a 20 Kw, che l autorizzazione alla costruzione e all esercizio costituisca di per sé variante allo strumento urbanistico. L interesse di politica ambientale perseguito dal legislatore viene quindi delineato in modo prevalente rispetto a ogni altro tipo di interesse, con il solo limite di essere contemperato solo e soltanto con quelli relativi alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Viene quindi da chiedersi in che modo debba risolversi un giudizio di comparazione tra i citati interessi contrapposti, dal momento che nessuna norma rende attuabile in concreto quanto affermato dalla legge in modo generico. La Regione Piemonte si è limitata ad adottare, con deliberazione di Giunta Regionale n del , la Relazione Programmatica sull energia. Tale relazione non è stata recepita in Legge Regionale, e pertanto non ha carattere vincolante, ma propone ai Comuni criteri per armonizzare l esigenza di realizzare gli impianti con quella di salvaguardare gli interessi concorrenti; da qui la raccomandazione di escludere dalla destinazione a campo fotovoltaico (tra gli altri casi) i terreni a uso agricolo in classe prima e seconda di capacità di uso del suolo (facendo riferimento alla carta d uso del suolo regionale). Ma, si ripete, si tratta soltanto di primi indirizzi forniti ai Comuni, assolutamente NON vincolanti, in quanto non dotati di alcuna forza normativa. Del resto sembra difficile pensare a un ruolo più significativo della Regione in questa materia, in quanto la Corte Costituzionale (sent. 282/2009), nel dichiarare costituzionalmente illegittima (e quindi abrogando) una legge della Regione Molise, ha chiarito che, trattandosi di materia devoluta alla legislazione concorrente Stato Regione, non si consente alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa», senza previa emanazione in sede di Conferenza Unificata delle necessarie linee guida (art. 117/3 Costituzione, il quale riserva alla legislazione dello stato la determinazione dei principi fondamentali). Sgombrato il campo da ogni possibilità di intervento da parte della Regione, in assenza di specifici principi statali, occorre considerare se possono invece essere i Comuni a giocare un ruolo attivo nella disciplina dell uso del territorio. Sicuramente (lo afferma la Giurisprudenza amministrativa) i Comuni hanno la possibilità di disciplinare con regolamento l organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite (lo dice la Costituzione art. 117, comma 6, oltre al testo Unico sugli enti locali art. 7), così come possono (anzi devono) pianificare l attività urbanistica con il Piano regolatore. Tali strumenti (regolamenti e piani regolatori) diventano allora l unico mezzo per contemperare gli interessi che la legge nazionale, abbiamo visto, indica quali unici e soli che possano essere presi in considerazione; ricordiamoli: - Incentivazione alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; - Valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, tutela della biodiversità, tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, con particolare riferimento alle produzioni di pregio esistenti sul territorio, in particolare IGP Fagiolo Cuneo e le denominazioni in corso Mela Rossa Cuneo, Peperone Cuneo e actinidia. 2

3 Art. 1 Definizioni Nell ambito del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono: Impianto solare fotovoltaico: impianto per la produzione diretta di energia elettrica mediante la conversione della energia irradiata dal disco solare, comprensivo di moduli fotovoltaici, gruppo di conversione (inverter), cavi di collegamento, quadri elettrici, cabine di trasformazione, piste di accesso e servizio, ed, in generale, tutti i componenti e le infrastrutture necessarie ad una installazione a regola d arte, alla corretta manutenzione ed immissione nel punto di connessione dell'energia prodotta nella rete elettrica o nel punto di connessione e smistamento alle singole utenze elettriche da essi alimentate, ivi comprese le strutture di vettoriamento della stessa; Campo fotovoltaico: impianto solare fotovoltaico poggiante direttamente sul suolo tramite appositi supporti o strutture, compresi gli impianti ad inseguimento; Potenza nominale o di picco: massima potenza erogabile dal generatore fotovoltaico in condizioni di funzionamento standard (STC: irraggiamento 1kW/m2 e temperatura di 25 C); Art. 2 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le installazioni e ristrutturazioni, sul territorio comunale, di impianti solari fotovoltaici e di campi fotovoltaici la cui potenza di picco è superiore a 20KWp o il cui utilizzo è diverso dall uso proprio; 2. Sono fatte salve tutte le normative applicabili in materia di beni culturali, paesaggio ed edilizia. PARTE SECONDA: IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI Art. 3 Norme di inserimento degli elementi degli impianti fotovoltaici e solari termici 1) I pannelli solari termici e fotovoltaici dovranno essere collocati o integrati sulle coperture. 2) I serbatoi di accumulo necessari per gli impianti solari termici dovranno essere posizionati esclusivamente all interno dei fabbricati. 3) La posa di pannelli fotovoltaici e solari termici non comporta incremento della superficie coperta dell area ai fini degli standards urbanistici e non riduce il coefficiente di permeabilità dei suoli. Art. 4 Localizzazione degli impianti fotovoltaici e solari termici 1) Interventi su fabbricati individuati quali beni culturali. a) non è consentito installare impianti solari termici e fotovoltaici su fabbricati individuati quali beni culturali. b) non è consentito altresì posizionare i pannelli in facciata sui fabbricati del centro storico come delimitato dal P.R.G.C.. 3

4 2) Aree residenziali, di completamento e di nuovo impianto: è consentita la posa di pannelli solari termici e fotovoltaici sul tetto o aderenti alla copertura inclinata della falda. 3) Aree produttive. E consentita la posa di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati e nelle aree libere quale attività produttiva a tutti gli effetti. 4) Zone agricole. E consentita la posa di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati o aderenti alla copertura inclinata della falda. L eventuale posa nelle aree pertinenziali degli edifici dovrà essere documentata graficamente a dimostrazione di un inserimento armonico ed equilibrato. PARTE TERZA: CAMPI FOTOVOLTAICI Art. 5 - Norme di inserimento degli elementi dei campi fotovoltaici 1. I campi fotovoltaici possono essere, in linea generale, consentiti nelle seguenti zone urbanistiche così come definite dal PRGC: a) Aree produttive; b) Aree per impianti speciali urbani territoriali; c) Aree per parcheggi pubblici (compatibilmente con soluzioni che mantengano la possibilità di destinare il sito a parcheggio); d) Aree agricole. 2. L installazione di campi fotovoltaici non è comunque consentita nelle seguenti zone di esclusione: a) Aree caratterizzate da frane attive, conoidi attivi e pericolosità molto elevata; aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio a pericolosità elevata; b ) Terreni ad uso agricolo qualora in classe 1 e 2 di capacità d uso del suolo, ed in ogni caso con il limite di occupazione massima di suolo cumulata su tutto il territorio comunale pari al 2 % della Superficie Territoriale totale del Comune. A tal fine, presso l ufficio tecnico comunale sarà tenuta apposita contabilità di utilizzo dei suoli. Al raggiungimento di tale limite non saranno più accolte ulteriori richieste d impianto, fatte salve le disponibilità derivanti da cessazione di attività b ) espressamente manifestate dai proponenti. In deroga al punto b precedente gli imprenditori agricoli a titolo principale possono installare campi fotovoltaici di potenza complessiva di picco non superiore a 200 kw sui terreni di proprietà dell azienda stessa indipendentemente dalla classe di capacità d uso del suolo con il limite di occupazione massima di suolo cumulata su tutto il territorio comunale pari al 2 % della Superficie Territoriale totale del Comune. c) Aree in fascia A del PAI; d) Terreni ad uso agricolo qualora distanti meno di mt. 100 da aree urbanizzate o urbanizzande. 3. L installazione di campi fotovoltaici in aree agricole insistenti su beni paesaggistici di notevole interesse pubblico ai sensi del d.lgs. 42/2004 dovrà essere conseguita previa 4

5 autorizzazione da parte dell Ente competente e dovranno essere messe in atto le relative eventuali prescrizioni. 4. I vincoli evidenziati nei precedenti punti non sono applicati per i terreni degli enti pubblici. Art. 6 - Distanze e parametri dimensionali I campi fotovoltaici devono osservare le seguenti prescrizioni: - distanza dai confini con altre proprietà private: mt. 5,00; - distanza dalla viabilità pubblica: si applicano le disposizioni stabilite dalle norme di P.R.G.C. per la nuova edificazione; - distanza da fabbricati:mt. 50,00 salvo accordi fra le parti; - altezza massima (calcolata al culmine del pannello) di installazione dal suolo: mt. 5,50. Tipologia e modalità di ancoraggio al suolo Pannellatura fissa, disposta a filari; Struttura di sostegno metallica in tinta brunita consona non riflettente; Fondazioni: Ammissibili, compatibilmente con i calcoli strutturali, gli ancoraggi al suolo mediante avvitamento in piena terra (escluse le cabine elettriche), comunque non ammesse fondazioni a vista fuori terra. Art. 7 - Manutenzione e arredo area d intervento. L area d intervento deve essere mantenuta ad uso agricolo, con divieto per ogni tipo di pavimentazione. Il lotto dovrà essere recintato, con tipologia di recinzione consona per l ambiente rurale ed interposizione di siepe continua su tutto il perimetro. Qualora siano indispensabili nuovi tratti viari di accesso all impianto, questi dovranno essere adattati sul suolo esistente, seguendone le altimetrie (pista in terra), con divieto per ogni tipo di pavimentazione o rilevato stradale. Art. 8 - Dismissione e ripristino dei luoghi Atto unilaterale d obbligo Polizza fidejussoria di garanzia. Le condizioni d impianto, nel rispetto del vigente regolamento, dovranno essere sottoscritte in apposito atto unilaterale d obbligo, da presentare in bozza agli uffici tecnici comunali, al momento del deposito dell istanza di titolo abilitativo edilizio. 5

6 L atto dovrà contenere gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione e dovrà essere sottoscritto prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio (caso di permesso di costruire) oppure, entro i 30 giorni dal deposito della D.I.A. A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, a cessazione dell attività, richiesta polizza fidejusssoria bancaria/assicurativa da valutarsi in base al probabile anno di dismissione dell impianto e comunque non inferiore a 100,00 per ogni Kwp autorizzato, da aggiornare ogni 5 anni con rivalutazione annua del 1,5%. La polizza fidejussoria potrà essere svincolata successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall impianto, attestato dagli uffici tecnici comunali. I proponenti sono tenuti a comunicare all Amministrazione Comunale la cessazione dell attività dell impianto, fornendo indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste. Nel caso di trasferimento dell impianto ad altri soggetti, questi subentreranno in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al primitivo gestore nei confronti del Comune. L atto preliminare di cessione e/o di modifica della compagine sociale del primitivo titolare d impianto, dovrà contenere i medesimi impegni assunti verso il Comune ed a questo dovrà essere trasmesso per la ratifica da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione, ad opera della Giunta Comunale. La mancata comunicazione degli atti per la ratifica comporterà l applicazione di sanzione pecuniaria di entità pari al 50% della somma versata a compensazione, come di seguito computata all art. 11 del presente regolamento. Art. 9 - Documentazione a corredo dell istanza di titolo abilitativo edilizio. L istanza di titolo abilitativo edilizio dovrà contenere la seguente documentazione: - Planimetria generale con i piani quotati ed individuazione dei punti di consegna dell energia elettrica prodotta, posizionando cartograficamente le cabine elettriche ed eventuali accessori pertinenziali richiesti dall ente gestore della rete elettrica; - Viabilità di accesso, esistente ed in progetto; - Collocazione dell impianto con distanze dai confini, dalla viabilità e da fabbricati esistenti. Individuazione delle opere di recinzione, con particolari esecutivi, ivi comprese le siepi di schermatura; - Piante, sezioni e prospetti della pennellatura fotovoltaica proposta e degli accessori pertinenziali previsti; Art.10 - Accatastamento. Gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici sono da accatastarsi nella categoria D/1 (opifici) o comunque in quella prevista dalle norme vigenti. 6

7 Art Misure di compensazione A compensazione delle criticità ambientali conseguenti all impianto di attività fotovoltaica in ambito agricolo, dovrà essere versato un contributo una tantum computato in base alla potenza come di seguito specificato: - Impianti fino a 200 Kwp 10,00 (dieci) per ogni Kwp di potenza installata. - Impianti oltre 200 Kwp 35,00 (trentacinque) per ogni Kwp di potenza installata. Art Diritti tecnici di segreteria Il soggetto proponente, stante la particolare complessità dell istruttoria ad opera anche di differenti settori dell Amministrazione Comunale, dovrà versare all atto del deposito della istanza di titolo abilitativo, i diritti tecnici di segreteria, come di seguito computati: a. Impianti fino a 20 kwp 100,00 b. Impianti da 20 a 100 kwp 300,00 c. Impianti da 100 a 200 kwp 500,00 d. Impianti da 201 a 500 kwp 3.000,00 e. Impianti da 501 a kwp 4.500,00 f. Impianti da a kwp 6.000,00 g. Impianti da a kwp 7.000,00 h. Impianti da a kwp 8.500,00 i Impianti oltre kwp ,00 Tali proventi saranno destinati all ambiente del territorio comunale. *** *** 7

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