COMUNE DI VILLA DI SERIO Provincia di Bergamo

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1 COMUNE DI VILLA DI SERIO Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI (art. 49 D. lgs. n 22 del ) Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2002 modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28/06/2010 1

2 INDICE Art. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA DEL SISTEMA TARIFFARIO Art. 2 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA TARIFFARIO Art. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA, SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSIONI Art. 4 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE Art. 5 - SUPERFICIE UTILE Art. 6 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA Art. 7 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA FISSA DELLA TARIFFA Art. 8 - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI Art. 9 - DELIBERAZIONI DI TARIFFA Art. 10 DENUNCE Art TARIFFA RIFIUTI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE Art FUNZIONARIO RESPONSABILE Art RISCOSSIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI Art. 14 RIMBORSI Art. 15 ATTIVITA DI ACCERTAMENTO Art SANZIONI Art MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI Art IL TRATTAMENTO DEI DATI TUTELA DELLA PRIVACY 2

3 Art. 1 ISTITUZIONE E FINALITA DEL SISTEMA TARIFFARIO 1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonchè dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico. 2. Il sistema tariffario è basato sul principio chi inquina paga, di cui all art. 130 R.A.U.E. e all art. 130 R del Trattato dell Unione Europea, con l intento di promuovere tra i cittadini, anche attraverso l incentivo economico, la riduzione dei rifiuti prodotti, mediante la loro differenziazione finalizzata al recupero e al riciclaggio dei materiali riutilizzabili. 3. Le tariffe sono articolate per categorie di utenza e si distinguono in tariffe - quota fissa e tariffe - quota variabile. La quota variabile della tariffa consente di addebitare a ciascun utente i costi relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti effettivamente prodotti dallo stesso. Art. 2 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA TARIFFARIO 1. I costi globali della gestione dei rifiuti comprendono le spese di raccolta, trasporto, smaltimento, i costi del personale, dell area ecologica e dell automezzo (manutenzione, gestione, attrezzature e materiali) e dei servizi complementari: pulizia area mercato, svuotamento cestini, raccolta di rifiuti abbandonati, raccolta a domicilio di materiali riciclabili, servizio di raccolta presso uffici pubblici e scuole. 2. Il criterio del rimborso della spesa, in misura proporzionale alla quantità di rifiuti da ciascun utente prodotta, è garantito dall obbligo che l utente stesso ha di conferire i rifiuti non riciclabili in appositi sacchi per i quali verrà addebitata una tariffa corrispondente ai costi sostenuti dal Comune e, per i rifiuti ingombranti, non inseribili negli appositi sacchi, portati presso l area comunale attrezzata, dall obbligo di corrispondere una tariffa proporzionata al peso ed alla tipologia del rifiuto non riciclabile conferito, che tenga conto dei relativi costi sostenuti dal Comune. 3. L applicazione del criterio di cui al precedente comma assolve l obbligo di prevedere sia la modulazione della tariffa e la gradualità degli adeguamenti di cui al comma 10, sia i coefficienti di riduzione proporzionale di cui al comma 14 dell art. 49 del D.legislativo , n I costi per i servizi relativi alle raccolte differenziate dei materiali destinati al riciclo o al riutilizzo, così come quelli per i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico sono sostenuti da tutti gli utenti dei servizi mediante l applicazione di una tariffa annuale, la cui misura è determinata dalla Giunta, sentita la commissione ecologia, secondo i criteri di cui al presente sistema tariffario. 3

4 Art. 3 PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA, SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSIONI 1. E soggetto alla tariffa chiunque, nel territorio comunale, occupa oppure detiene locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, compresi i posteggi occupati dagli operatori del commercio su aree pubbliche. 2. In caso di alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tariffa è dovuta dal proprietario dell immobile. 3. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati: - quelli riservati ai soli praticanti l'esercizio dell'attività sportiva vera e propria (es.palestre); sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili; - vani caldaia, vani ascensori, cabine elettriche, solai e scale; - porticati esterni, tettoie, cantine, garage ed intercapedini purchè non utilizzati a scopi commerciali, produttivi, artigianali o a stoccaggio/deposito merci riferite a tali attività. Non sono altresì soggetti alla tariffa: a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzabili, nonchè le aree di pertinenza delle stesse, semprechè anche queste ultime risultino inutilizzabili; b) i locali predisposti per uso diverso da quello di abitazione privata che risultino inutilizzabili/inutilizzati, vuoti e chiusi; c) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti. 4. Le circostanze di cui ai punti a), b) e c) del comma precedente comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili e da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale e dell'autorizzazione tali da impedire l esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. L'allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas costituisce presunzione di occupazione e, pertanto, lo stato di non utilizzo deve essere comprovato con apposita auto certificazione. Ferma restando la validità dell'autocertificazione, gli organi competenti si riservano la possibilità di verificare quanto dichiarato. 5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle normative vigenti. Non sono pertanto soggette alla tariffa: a) le porzioni di superficie di insediamenti industriali, sulle quali si svolgono lavorazioni industriali vere e proprie con presenza di impianti, macchinari ed attrezzature specifiche per l attività esercitata. Sono invece soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti, anche qualora tali superfici siano situate all'interno dei locali in cui si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie. b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali non pericolosi che non rientrano nella tabella A allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n 23 del c) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze. Sono invece soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni nonchè dei 4

5 locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorchè ubicati sul fondo agricolo; d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 del D.P.R. n 915 del 1982 e successive modificazioni. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alle precedenti lettere a), b) e d) devono presentare all'ufficio Tributi del Comune dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti solidi urbani, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n 23 del , oppure che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti tossici o nocivi. Detta dichiarazione deve contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con: - fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi; - fotocopia integrale dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione Lombardia e/o alla Provincia (MUD). Nel caso di inizio dell'attività, quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva. 6. Nelle unità immobiliari adibite ad abitazione civile in cui sia svolta un'attività economica o professionale la tariffa è dovuta in base alla specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Art. 4 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE 1. La tariffa è corrisposta per anno solare. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. 2. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, nel corso dell'anno, dà diritto allo sgravio della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. 3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che non ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. 4. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le variazioni delle condizioni di cui all art. 3, producono i loro effetti dal primo giorno del mese successivo. Art. 5 SUPERFICIE UTILE 1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. 2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore a mezzo mq. 5

6 Art. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA 1. Ciascun utente, compresi gli ambulanti, è obbligato a conferire i rifiuti non riciclabili utilizzando esclusivamente appositi sacchi da ritirare presso soggetti convenzionati con il Comune. 2. La tariffa da addebitare per ciascun sacco ritirato è determinata dalla Giunta, sentita la commissione ecologia, in relazione alle spese che il Comune sostiene sia per raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti conferiti nei sacchi stessi, sia per le eventuali spese di investimento relative al servizio. Dalla spesa complessiva, divisa per il peso dei rifiuti prodotti, si ottiene la spesa unitaria che, moltiplicata per le unità di misura mediamente contenute nei sacchi, a seconda della loro capacità, determina la tariffa di addebito del sacco stesso. La tariffa copre integralmente i costi di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione secca non riciclabile. 3. Gli utenti, compresi gli ambulanti, i quali portano presso l area ecologica rifiuti ingombranti non riciclabili o recuperabili, che per la loro natura o dimensione non sono inseribili nei sacchi appositi, devono corrispondere una tariffa proporzionata al peso e alla tipologia del rifiuto o del materiale conferito. Questa tariffa viene determinata dalla Giunta, sentita la commissione ecologia, dividendo i costi globali di trasporto e di smaltimento, per il loro peso complessivo. Art. 7 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA FISSA DELLA TARIFFA 1. I costi relativi agli investimenti e all esercizio dei servizi concernenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento della forsu nonché le raccolte differenziate dei rifiuti destinati al riutilizzo o al riciclo, compreso il materiale proveniente dal riassetto dei giardini e dei parchi, nonchè i costi sostenuti per lo spazzamento stradale e la pulizia delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico vengono ripartiti dalla Giunta, sentita la commissione ecologia, in una fascia a carico di coloro che occupano o conducono nel territorio comunale locali adibiti ad abitazione (compresi alberghi, locande, convitti per la sola superficie destinata ad alloggio) e per la restante fascia a carico delle unità produttive. 2. Al fine di stabilire la tariffa dovuta dalle utenze domestiche, i costi annuali vengono ripartiti in due quote: la prima, pari ad una percentuale del 40%, rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare. La seconda, pari ad una percentuale del 60%, rapportata alla superficie dell alloggio occupato o condotto. 3. Agli utenti che domandano e dimostrano di ricorrere al compostaggio domestico verrà applicata una riduzione sulla quota procapite pari alla frazione dei costi rappresentata dallo smaltimento dei rifiuti organici. Questa componente di costo, divisa per il numero degli abitanti che conferiscono la frazione organica dà la relativa tariffa a persona, da moltiplicare per il numero dei componenti dei nuclei familiari che richiedono la riduzione al fine di definirne l ammontare. 4. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso, tenuto conto della specificità delle categorie economiche sotto elencate. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee (il D.P.R n.158 art.8 comma 1 e art. 13 del regolamento dell osservatorio nazionale dei rifiuti), secondo la tabella sottoindicata. 6

7 La Giunta Comunale, nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe determinerà i coefficienti da applicare a ciascuna categoria al fine della ripartizione dei costi per la determinazione della quota fissa. CATEGORIE DESCRIZIONE COEFFICIENTI CAT. 04 Negozi non alimentari, uffici, studi professionali, 1 banche, aree produttive di rifiuti assimilati CAT. 05 Ortofrutta, pescherie, supermercati e discount oltre 2 mq 350 CAT. 06 Bar, paninoteche, birrerie, pasticcerie 1,5 CAT. 07 Negozi alimentari (diversi dagli ortofrutta, pescherie 1,25 e nei limiti di superficie di mq350) e farmacie CAT. 08 Ristoranti, pizzerie, mense, rosticcerie, gastronomie, 1,63 floricolture CAT. 09 Magazzini senza vendita diretta ed esposizioni 0,74 CAT. 10 Scuole, Biblioteca, Palazzo Comunale, Centro 0,25 Giovanile, Centro Sociale,Oratorio, Cineteatro, Locali Polisportiva, Palestre (locali accessori) CAT. 11 Banchi di mercato di qualsiasi genere alimentare 0,63 CAT. 12 Banchi di mercato di generi non alimentari 0,44 5. Per le utenze non domestiche produttrici di rifiuti organici (bar, ristoranti, tavole calde, mense, attività commerciali che li producono) la tariffa sarà aumentata di una percentuale pari all incidenza dei costi di gestione della frazione umida sul totale dei costi. 6. Ai fini della ripartizione tra le unità produttrici di rifiuti organici del costo di cui al comma 5 si utilizzano i seguenti coefficienti: Esercizi commerciali del settore alimentare 1 Bar, ristoranti, pasticcerie, mense, 2 birrerie, vendita di fiori e piante Ortofrutta, pescherie 3 Art. 8 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 1. Musei e luoghi di culto sono esonerati dal pagamento della quota fissa della tariffa. 2. Per agevolare i nuclei familiari più numerosi, la quota della tariffa da commisurare sulla base del numero dei componenti il nucleo viene rapportata ad un massimo di cinque persone, anche nel caso di famiglie con sei o più membri. Art. 9 DELIBERAZIONI DI TARIFFA 1. Entro il 31 dicembre ovvero entro il diverso termine previsto per legge ai fini dell approvazione del Bilancio di previsione, la Giunta Comunale delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, le tariffe da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso. 2. La deliberazione di cui sopra deve indicare i dati previsionali relativi ai costi del servizio raggruppati in base alla loro classificazione economica. 7

8 Art. 10 DENUNCE 1. Tutti i soggetti che occupano o detengono locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, devono presentare la relativa denuncia al Comune entro trenta giorni dall inizio dell occupazione o detenzione, indicando le superfici occupate e la relativa destinazione d uso. Analogo obbligo vige in caso di variazione delle superfici e/o della destinazione d uso già dichiarate. 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ed entro lo stesso termine di 30 giorni ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior o diverso ammontare della tariffa. 3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche l'indicazione: a) del codice fiscale e dei dati identificativi del soggetto che la sottoscrive; b) degli elementi identificativi delle persone fisiche che occupano o detengono l immobile costituendo nucleo familiare o convivenza; c) degli identificativi catastali delle unità immobiliari interessate, ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione e del relativo titolo La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche l'indicazione : a) dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la sottoscrive (rappresentate legale od altro); b) dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni (denominazione e scopo sociale o istituzionale) nonchè della loro sede legale; c) degli identificativi catastali delle unità immobiliari interessate, ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonchè della data di inizio dell'occupazione o detenzione e del relativo titolo 4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale. 5. L'Ufficio Tributi del Comune deve rilasciare ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax o posta elettronica, nel giorno di suo ricevimento. 6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli Uffici comunali invitano l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo della denuncia di cui al comma La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con autocertificazione appena intervenuta e, comunque, entro 30 giorni dal suo verificarsi. 8. In caso di omissione della denuncia di cui al comma 1, dalla data di presentazione della cessione di fabbricato si presume l'occupazione da parte del cessionario (acquirente, locatario, ecc..). 8

9 Art. 11 TARIFFA RIFIUTI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE 1. In occasione di occupazioni temporanee di suolo pubblico la tariffa rifiuti è assolta tramite l utilizzo di sacchi da ritirarsi presso i soggetti convenzionati o presso l ufficio tributi/ecologia, per i quali verrà addebitata la corrispondente tariffa deliberata. Art. 12 FUNZIONARIO RESPONSABILE 1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati. 2. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi di pagamento, gli avvisi di accertamento, dispone sgravi e rimborsi, appone il visto di esecutività sui ruoli. Art. 13 RISCOSSIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI 1. La tariffa è riscossa dal Comune che gestisce il servizio mediante versamento su apposito conto corrente postale. 2. L avviso di pagamento dovrà prevedere la possibilità di effettuare il pagamento in un unica soluzione o in due rate. La scadenza delle rate verrà stabilita annualmente con determina del responsabile del servizio garantendo la spedizione degli avvisi almeno 20 giorni prima della scadenza della rata I/rata unica. 3. L avviso di pagamento non verrà emesso qualora l importo del tributo comunale sia inferiore o pari ad 10,00. Il totale dovuto sarà arrotondato all euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 4. Qualora il contribuente non provveda spontaneamente al pagamento della tariffa, il Comune attiverà, nelle forme previste dalla legge, la procedura per la riscossione coattiva, entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il relativo avviso di accertamento è divenuto definitivo. 5. E fatta salva l applicazione del tributo ambientale di cui all art. 19 del decreto legislativo , n. 504 (Art.2, comma 44, D Lgs n.4/2008) Art. 14 RIMBORSI 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso, lo sgravio o il discarico delle somme iscritte a ruolo entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 2. Per motivi di economicità dell'azione amministrativa, non si fa luogo a sgravio o a rimborso per importi inferiori o pari ad 10,00. 9

10 Art. 15 ATTIVITA DI ACCERTAMENTO 1. Il funzionario responsabile del tributo procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 2. Per motivi di economicità dell'azione amministrativa, il funzionario responsabile non procederà all'emissione di avvisi di accertamento quando l'importo del tributo oggetto di contestazione è inferiore o pari ad 10, Gli avvisi di accertamento devono essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la loro emanazione; devono, inoltre, conformarsi al disposto dell'art. 7 della L.212 del ed, in particolare, i singoli atti, notificati nel rispetto del diritto alla privacy, devono sempre indicare: a) il responsabile del procedimento e l' ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto spedito o notificato; b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere. d) il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Art. 16 SANZIONI 1. Fatti salvi i principi generali e le disposizioni normative vigenti in materia di sanzioni amministrative tributarie, per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento comunale, comprese quelle relative all omessa o infedele dichiarazione, si rende applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 ad 500,00, ai sensi dell art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo regolamento attuativo. Art. 17 MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI 1. Sulle somme contestate per tariffa rifiuti si applicano gli interessi legali, come determinati con apposito decreto ministeriale, ed essi sono calcolati secondo il criterio della maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui dette somme sono divenute esigibili. 2. Sulle somme dovute a titolo di rimborso devono essere corrisposti al contribuente interessi nella stessa misura indicata al comma 1, con maturazione dalla data dell eseguito versamento. 10

11 Art. 18 IL TRATTAMENTO DEI DATI TUTELA DELLA PRIVACY 1. Il trattamento dei dati relativi ai contribuenti, così come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., è indispensabile per la gestione dell entrata e per le relative elaborazioni statistiche; esso viene effettuato dal comune quale soggetto gestore della tariffa o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata agli incaricati. 11

Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio

Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio TITOLO II Gestione, costo, tariffe TITOLO II Gestione, costo, tariffe ART. 3 Gestione e costo del servizio 3. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare alla Giunta Comunale, entro il mese di settembre

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