PROCEDURA PER IDONEITÀ/INIDONEITÀ PSICO-FISICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA A.S.L. AREA DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA ED SPTA

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1 Pag.1/11 SOMMARIO 1. MODIFICHE. pag OGGETTO E SCOPO pag CAMPO DI APPLICAZIONE pag RESPONSABILITA pag DOCUMENTI DI RIFERIMENTO pag CONTENUTO pag PREMESSA pag MEDICO COMPETENTE pag COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA pag APPLICAZIONE DEI GIUDIZI pag COLLEGIO MEDICO LEGALE PRESSO LA ASL pag AGGRAVAMENTO DELLO STATO DI SALUTE DEL DISABILE pag ATTIVITA CONSULTIVA pag DISPOSIZIONI FINALI pag. 10 Gruppo di lavoro: Dott.ssa Marina Rebori, Sig.ra Maria Luisa Bacigalupo Responsabile di Procedura: Dott.ssa Marina Rebori Redazione Verifica/Approvazione Emissione Data Funzione Visto Data Funzione Visto Data Funzione Visto 20/06/14 Ass. Amm. Bacigalupo 20/06/14 Direttore Rebori 20/06/14 Ass. Amm. Bacigalupo N criterio CHKS 6 N criterio ACCR. A.3 Rev. entro 2017

2 Pag.2/11 1. MODIFICHE Rev. Data Emissione Pagine modificate Tipo-natura della modifica N.B. Quando la pagina è completa passare ad una successiva conservando le precedenti nelle copie obsolete.

3 Pag.3/11 1. OGGETTO E SCOPO La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità di accertamento della idoneità psicofisica dei lavoratori dipendenti da parte delle strutture / enti competenti 2. CAMPO DI APPLICAZIONE La presente procedura si applica al personale del comparto e della dirigenza medica - veterinaria in servizio presso l Asl4 Chiavarese, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 3. RESPONSABILITA Le responsabilità specifiche sono dettagliate all interno della procedura. 4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO L. 20/5/1970 n 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento L. 12/3/1999 n 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili D.lgs 30/3/2001 n 165 Norme generali sull ordinamento del lavoro alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche D.P.R. 29/10/2001 n 461 Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie Decreto 12/2/2004 Criteri organizzativi per l assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di all art. 9 DPR 461/2001 D.lgs 9/4/2008 n 81 Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro CCNL delle tre aree negoziali del comparto sanità. DPR 27 luglio 2011 n. 171 Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell art. 55 octies del D.Lgs. 30 marzo 2001 n CONTENUTO 6.1 PREMESSA Gli accertamenti sono demandati: All interno dell Amministrazione, al Medico competente, alla S.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro ed alla Commissione Medica per la dispensa dal servizio per i dipendenti civili dello Stato e personale equiparato (DPR 3/57 e s.m.i DPR 461/2001), organi tecnico-sanitari che li effettuano sulla base delle diverse competenze loro attribuite dalle norme vigenti

4 Pag.4/11 All esterno dell Amministrazione, alla Commissione Medica di Verifica istituita presso il Ministero dell Economia e delle Finanze e con sede a Genova I giudizi possono essere inseriti nelle seguenti categorie: Inabilità permanente assoluta: relativa all impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa Inidoneità relativa: impossibilità permanente o temporanea di svolgere alcune o tutte le mansioni del profilo di appartenenza 6.2 MEDICO COMPETENTE Il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro in relazione alle tipologie di rischi professionali previsti dal D.lgs 81/2008 e come individuate nel documento di valutazione dei rischi. Per quanto riguarda le categorie di personale da sottoporre a visita medica e le tipologie di accertamenti si rimanda alla specifica normativa in materia (D.lgs 81/2008). Inoltre, ai sensi art. 41 comma 2 lett. c) del D.lgs 81/2008, il Medico Competente è tenuto ad effettuare visita medica si richiesta del lavoratore, qualora ritenga sia correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Si elencano di seguito, invece, le tipologie dei giudizi finali emessi dal Medico Competente. TIPOLOGIA DEI GIUDIZI: Il Medico Competente, esprime i seguenti giudizi: - Idoneità - inidoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni lavorative - inidoneità assoluta alla mansione, temporanea o permanente. Nel caso di temporaneità dei suddetti giudizi, il Medico Competente dovrà precisare i limiti temporali di validità degli stessi. Il giudizio viene inviato in copia, per competenza, al responsabile del servizio presso cui opera il dipendente interessato e, per conoscenza alla SC Gestione, oltre che al dipendente stesso. Nel caso di personale sanitario e tecnico sanitario del comparto, il responsabile del servizio è individuato nel Dirigente delle Professioni Sanitarie. In caso di personale dirigente medico ospedaliero una copia sarà inviata al dirigente medico della Direzione Medica di Presidio Ospedaliero. RICORSI Avverso i giudizi espressi dal Medico Competente è ammesso ricorso che può essere inoltrato dal lavoratore alla S.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio al lavoratore ed al responsabile di struttura. La SC suddetta è l organo di vigilanza territorialmente competente. Il responsabile della struttura di appartenenza segnalerà alla Direzione i casi in cui riterrà che detta valutazione debba essere impugnata, per l eventuale predisposizione del ricorso di parte. La S.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, dopo eventuali ulteriori accertamenti, potrà confermare, modificare o revocare il giudizio stesso entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell istanza.

5 Pag.5/11 In attesa di tale giudizio, il lavoratore continuerà ad essere impiegato secondo le eventuali prescrizioni e limitazioni indicate dal Medico Competente. Applicazione dei giudizi: - idoneità parziale Nel dare esecuzione ai giudizi di idoneità parziale, per garantire l osservanza delle limitazioni e prescrizioni impartite e per valutare se sussistono i requisiti per mantenere l interessato nella stessa struttura può essere consultato un gruppo di lavoro costituto da: responsabile del servizio interessato, direttore Gestione Risorse Umane, responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente. La consultazione può essere richiesta da ognuno dei componenti del gruppo. Scopo di tale consultazione, di cui dovrà essere informato il lavoratore, è quello di conoscere la compatibilità delle nuove mansioni con le prescrizioni contenute nel giudizio di idoneità. Nel caso di mancata consultazione del gruppo di lavoro sarà il dirigente di riferimento a provvedere alla allocazione del dipendente, tenuto conto delle limitazioni fisiche riscontrate. Nell ipotesi in cui il responsabile ritenga di non poter adottare le misure indicate dal Medico Competente, deve darne immediata comunicazione ai propri superiori e, nello specifico, al Direttore di Dipartimento od, in ultimo, alle direzioni Sanitaria o Amministrativa affinchè possano compiere analoga valutazione nell ambito organizzativo di competenza. Per quanto riguarda il personale sanitario e tecnico sanitario del comparto, sarà il Dirigente delle Professioni sanitarie a riferire direttamente alla direzione Sanitaria. Le suddette direzioni una volta che, effettuato il percorso sopra descritto, non riescano a trovare una corretta collocazione lavorativa al dipendente, devono verificare se sussista la possibilità di assegnarlo al servizio attivo in altre strutture aziendali, nel rispetto delle prescrizioni impartite. Le determinazioni di cui sopra riguardanti il personale sanitario e tecnico sanitario del comparto devono essere assunte dalla Direzione Sanitaria con il supporto del Dirigente delle Professioni Sanitarie. Nel caso in cui non fosse possibile trovare un adeguata collocazione troverà applicazione il disposto dell articolo successivo - Inidoneità totale temporanea o permanente Il responsabile della SC, in presenza di un giudizio di inidoneità temporanea dovrà individuare una collocazione lavorativa che salvaguardi la salute del lavoratore nel rispetto dell organizzazione del lavoro. In particolare dovrà adibire il predetto a mansioni equivalenti e, ove ciò non sia possibile, a mansioni inferiori. In tale caso verrà comunque garantito il trattamento economico di provenienza (art. 42 D.lgs 81/2008). Laddove il responsabile non possa procedere in tal senso, dovrà essere seguita la procedura sopra descritta per i casi di inidoneità parziale. Il responsabile, in presenza di un giudizio di inidoneità permanente, è tenuto a chiedere, per il tramite della SC Gestione, alla Commissione Medica di Verifica l accertamento sulla idoneità/inidoneità fisica del lavoratore.

6 Pag.6/11 Nell eventualità che il lavoratore venga giudicato inidoneo temporaneamente a svolgere qualsiasi prestazione lavorativa, tale accertamento verrà considerato equipollente a quello risultante da un certificato di malattia e, conseguentemente l assenza dal servizio verrà disciplina alla stessa stregua. 6.3 COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA La Commissione medica di verifica istituita presso il Ministero dell Economia e della Finanze sede di Genova è deputata ad effettuare gli accertamenti sanitari finalizzati al riscontro della condizione di idoneità/inidoneità psico-fisica del lavoratore al profilo ricoperto ed alle relative mansioni, ovvero alla condizione di inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro, derivanti da infermità non dipendenti da causa di servizio. La valutazione della Commissione viene effettuata in relazione allo stato di salute del lavoratore e, nell ambito di tale accertamento, possono essere previste delle limitazioni alle prestazioni lavorative, nel caso in cui vengano riscontrate, nei confronti del dipendente, ridotte capacità lavorative. L accertamento medico-legale può essere richiesto nei confronti di tutti i lavoratori a prescindere che gli stessi siano o meno esposti ai rischi professionali previsti dalla sorveglianza sanitaria. ISTANZA DI PARTE L istanza per l avvio della procedura presso la Commissione Medica di Verifica, finalizzata all accertamento dell idoneità/inidoneità al servizio, può essere disposta ad iniziativa di parte, ad opera del dipendente interessato ovvero d ufficio, da parte dell Amministrazione di appartenenza. Il dipendente, purchè non sia in prova, può presentare istanza, per il tramite della SC Gestione, per l accertamento delle seguenti condizioni: - Idoneità/inidoneità al profilo professionale rivestito - Inabilità totale e permanente a qualsiasi proficuo lavoro. La verifica sulla richiesta di cambio mansioni nell ambito della stessa posizione funzionale è di competenza esclusiva del Medico Competente aziendale, mentre il passaggio da una posizione funzionale all altra è di competenza della Commissione Medica di Verifica. Qualora la commissione valuti positivamente tale passaggio, il lavoratore deve essere inviato a visita di sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente ai sensi del D.lgs 81/2008 art. 41 comma 2 lettera d). Al lavoratore è attribuita la facoltà di richiedere all amministrazione, prima del superamento del periodo di comporto ed in casi di particolare gravità, l autorizzazione ad assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, oppure di essere sottoposto a visita medico-collegiale per l accertamento di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. ISTANZA D UFFICIO L Amministrazione, di norma, non può richiedere alla Commissione Medica di effettuare accertamenti sanitari nei confronti del dipendente assente per malattia e per la durata del periodo di comporto. Resta salva comunque la facoltà dell amministrazione di richiedere l accertamento dell idoneità psico-fisica del lavoratore, ai sensi dell art. 5 L.300/70, nonché dall art. 55 octies Dlgs n 165/2001, per le seguenti motivazioni:

7 Pag.7/11 Nell interesse del lavoratore, per prevenire l affidamento di compiti dannosi per la sua salute, ovvero per salvaguardare la salute dei compagni di lavoro; Per tutelare un interesse pubblico quale la salute e l integrità fisica di terzi con cui il lavoratore entri in contatto nell espletamento della prestazione lavorativa Per verificare la persistenza dell idoneità alle mansioni di cui al relativo profilo, ove si siano riscontrati abnormi elementi di fatto che inducano a ritenere alterata la situazione rispetto a quella rilevata in occasione della visita pre-assuntiva od in successivi accertamenti medico-legali Disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l esistenza dell inidoneità psichica permanente assoluta o relativa Condizioni fisiche che facciano presumere l inidoneità fisica permanente assoluta o relativa Un altra ipotesi di istanza d ufficio è quella che prevede in capo all Amministrazione la possibilità di avviare la procedura dell accertamento dell idoneità al servizio ancorchè il dipendente, superato il primo periodo di conservazione del posto per malattia, ne abbia richiesto la prosecuzione. L accertamento medico legale viene, comunque, richiesto d ufficio ogni qual volta il lavoratore sia in procinto di superare il periodo massimo di conservazione del posto (36 mesi), nei casi di malattia generica, malattia dovuta a grave patologia, causa di servizio e infortuni sul lavoro.. PROCEDURA ISTANZA D UFFICIO Il responsabile della struttura, presidio o distretto di appartenenza del lavoratore, potrà avviare la procedura diretta ad ottenere la visita medico collegiale attraverso apposita richiesta da far pervenire alla SC Gestione. Detta richiesta dovrà essere motivata e corredata di tutti i dati afferenti il dipendente interessato e la sua attività lavorativa, le circostanze e motivazioni circa la congruità ed opportunità della visita stessa. La documentazione concernente i dati relativi alle condizioni di salute del dipendente nonché la richiesta di accertamenti sanitari dovrà essere inviata alla SC Gestione, in maniera riservata, sia che venga inviata in forma cartacea che telematica. La documentazione verrà poi trasmessa dalla SC Gestione, integrata con i dati di propria pertinenza, alla Commissione Medica di Verifica. MANCATA PRESENTAZIONE A VISITA Il dipendente ha l obbligo di sottoporsi alle visite mediche periodiche da parte del medico competente nonché di recarsi a visita collegiale qualora ciò sia richiesto dal datore di lavoro nei casi precedentemente esposti. In caso di mancata presentazione del dipendente alla visita medica, sia essa disposta dal medico Competente che dalla Commissione Medica, e senza giustificato motivo, verrà attivato il relativo procedimento disciplinare. L amministrazione si attiverà comunque per disporre un nuovo accertamento. TIPOLOGIA DEI GIUDIZI

8 Pag.8/11 La Commissione Medica di verifica esprime i seguenti giudizi: - Idoneità/inidoneità temporanea alla posizione funzionale rivestita - Inidoneità permanente alle mansioni afferenti la posizione funzionale rivestita - Inabilità totale e permanente a qualsiasi proficuo lavoro. La Commissione medica, nell ambito degli accertamenti sopra descritti, può giudicare il dipendente idoneo, ma con delle limitazioni lavorative che incidono sulle attribuzioni conferite dal datore di lavoro al lavoratore. Nel caso in cui venga espresso un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi prestazione lavorativa, tale accertamento verrà considerato equipollente a quello risultante da un certificato di malattia. Il ricorso avverso il giudizio della Commissione Medica di Verifica è ammesso nanti la Commissione Medica Interforze di II istanza con sede a Roma via dei Santi Quattro n 19 bis (provvedimento Ministero della Difesa 19/12/2013). 6.4 APPLICAZIONE DEI GIUDIZI INIDONEITA PERMANENTE ALLE MANSIONI DELLA PROPRIA POSIZIONE FUNZIONALE COMPARTO L azienda, qualora il dipendente sia giudicato inidoneo permanentemente alle mansioni della propria posizione funzionale, deve, preliminarmente, porre in atto ogni utile tentativo al fine di recuperarlo al servizio attivo e quindi adibirlo a mansioni equivalenti riferite alla posizione economica ed al profilo professionale di appartenenza. Nell ipotesi in cui si verifichi l impossibilità di rinvenire mansioni equivalenti all interno del servizio di riferimento od in altre sedi, il lavoratore può essere collocato in un diverso profilo, anche immediatamente inferiore rispetto a quello di appartenenza. A tal fine i contratti collettivi nazionali in vigore hanno previsto che debbano sussistere i seguenti presupposti: disponibilità del posto consenso del lavoratore possesso dei titoli necessari per ricoprire il nuovo profilo Se il dipendente viene collocato in un profilo professionale corrispondente ad una posizione economica inferiore, il medesimo ha diritto alla conservazione del più favorevole trattamento economico corrispondente alla categoria di provenienza, mediante la corresponsione di un assegno ad personam non riassorbibile (che pertanto permarrà nella stessa misura per tutto il resto della carriera lavorativa). Dalla data del nuovo inquadramento verranno, comunque, attribuite le voci retributive della nuova posizione funzionale acquisita. DIRIGENZA Nel caso di inidoneità permanente alle mansioni relative al profilo di inquadramento, espresso nei confronti del personale della dirigenza, l amministrazione deve porre in atto ogni tentativo di recupero al servizio attivo del dipendente interessato. In particolare, si deve provvedere a ricollocare il dipendente in altro profilo, preferibilmente di livello dirigenziale, purchè lo stesso sia in possesso dei titoli e dei requisiti necessari per tale variazione e risulti disponibile un corrispondente posto in dotazione organica.

9 Pag.9/11 All assegnazione ad altra attività e/o funzioni conseguirà l attivazione delle procedure finalizzate all attribuzione di incarico differente, anche per tipologia e valore, sempre che ciò sia compatibile con lo stato di salute del dipendente. Qualora non sia possibile ricollocare il dipendente in altro profilo dirigenziale, si devono esperire ulteriori tentativi per inquadrarlo nell area del comparto, sempre che l interessato ne possieda i requisiti. L amministrazione provvederà a risolvere il rapporto di lavoro, come previsto dalle norme contrattuali vigenti, se il dirigente risultasse non recuperabile al servizio attivo. INABILITA ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO Qualora il dipendente, appartenente sia al comparto che alla Dirigenza, venga dichiarato dalla Commissione Medica di Verifica non idoneo in maniera assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, l amministrazione attraverso la SC Gestione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e corrisponde, qualora dovuta, l indennità sostitutiva del preavviso. Nell ambito della risoluzione del rapporto di lavoro trova applicazione il trattamento pensionistico in presenza dei requisiti di anzianità previsti (15 anni di servizio per inidoneità assoluta o 20 anni per inidoneità relativa al profilo) La Commissione Medica di Verifica presso il Ministero dell Economia e delle Finanze è competente ad: - effettuare altresì accertamenti sanitari per stabilire lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendenti da causa di servizio (art. 2 comma 12 L. 335/1995 e DM Tesoro n 187/1997) e - verificare la condizione di inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro, per infermità dipendenti da causa di servizio (DPR 461/2001 e Decreto MEF 12/2/2004) relativo a dipendenti con causa di servizio già riconosciuta prima della soppressione di tale beneficio con L. 214/2011. La SC Gestione in presenza dei giudizi sopra indicati procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e corrisponderà, se dovuta, l indennità sostitutiva del preavviso. 6.5 COLLEGIO MEDICO LEGALE PRESSO LA ASL Resta in capo al Collegio Medico Legale dell Asl (c.d. Commissione Medica per la dispensa dal servizio per i dipendenti civili dello stato e personale equiparato) l attività di accertamento di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro verificata, su espressa richiesta del dipendente, ai soli fini del trattamento pensionistico (art. 13 L. 274/1991) e per i soli dipendenti iscritti all ex Inpdap. 6.6 AGGRAVAMENTO DELLA SALUTE DEL DISABILE Per il personale dipendente assunto tramite la Legge 68/1999, come stabilito dall art. 10 della stessa, qualora insorgano difficoltà che pregiudichino la prosecuzione dell integrazione lavorativa, la persona con disabilità o il legale rappresentante dell azienda presso la quale è inserito hanno la facoltà di richiedere al Comitato Tecnico (previsto dal D.lgs. 469/97 e successive modifiche) la visita di accertamento della compatibilità delle mansioni affidate con le condizioni di salute. Le richieste devono essere inoltrate alla provincia di Genova - Servizio per l Occupazione dei Disabili Nella richiesta dovranno essere specificate le seguenti informazioni ed allegati i documenti indicati: 1. dati anagrafici del lavoratore e dell azienda;

10 Pag.10/11 2. descrizione sintetica dell attività dell impresa e relativo numero di addetti, presenza dove previsto del medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria (art.2 comma 1 lettere e h m, art.15 comma1 lettera l, art.25 del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.); 3. descrizione sintetica delle mansioni svolte dal disabile; 4. posizione lavorativa/assicurativa del lavoratore (anno di assunzione, anzianità lavorativa complessiva, anni contributi, periodi assenza malattie, eventuali infortuni denunciati); 5. documentazione sanitaria eventualmente presentata dal lavoratore; 6. difficoltà insorte a causa di eventuale aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore e/o di variazioni dell organizzazione del lavoro intervenute e soluzioni eventualmente già adottate (art.10 comma 3 L. 68/99); 7. presenza di mansioni lavorative compatibili con lo stato di salute del soggetto e/o di altri compiti alternativi già svolti e/o che egli può svolgere(art.10 comma 2 L.68/99); 8. relazione del medico competente, dove previsto, sui giudizi di idoneità rilasciati, esiti significativi di accertamenti sanitari eventualmente svolti, difficoltà insorte nel corso dell integrazione lavorativa, giudizio su eventuali provvedimenti adottabili: mansioni alternative interventi ergonomici sull ambiente/postazione di lavoro e sull organizzazione del lavoro al fine di rendere compatibili il lavoro e lo stato della persona con disabilità (art.10 comma 2 L. 68/99); 9. altro (es. fattori di rischio correlati al luogo/postazione di lavoro e alla organizzazione del lavoro, evidenziati dalla Valutazione dei Rischi e nel relativo Documento (art. 2 comma 1 lettera q art.15 comma 1 lettera a art. 28 e art. 29 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4 l. 68/99, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda. In relazione a tutte le procedure previste dal presente regolamento rimane salva la vigente disciplina in materia di ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale. 6.7 ATTIVITA CONSULTIVA Sia il Medico Competente che il Collegio Medico, su richiesta della SC Gestione nonché dei responsabili e/o dirigenti delle varie strutture, dovranno svolgere attività consultiva sui giudizi emessi, al fine di fornire chiarimenti e delucidazioni in merito. 6.8 DISPOSIZIONI FINALI L Asl 4 Chiavarese è titolare del trattamento dei dati personali relativo alle procedure di cui al presente regolamento.

11 Pag.11/11 Il trattamento dei dati è finalizzato all attivazione della procedure per la valutazione dell idoneità al servizio del personale dipendente. Il trattamento dei dati è effettuato con modalità informatiche e cartacee da parte dei responsabili del procedimento incaricati del trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. I dati sono trattati rispettando i principi di necessità ed indispensabilità valutando specificatamente il rapporto tra i dati sensibili e gli adempimenti derivanti da compiti ed obblighi previsti dalla legge. Il lavoratore potrà far valere i diritti di cui all art. 7 del d.lgs 196/2003 provvedendo ad effettuare formale richiesta. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sarà fatto riferimento alla normativa vigente in materia. Resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità. Resta salva la disciplina legislativa e contrattuale di maggior favore per le situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico, nonché di gravi patologie in stato terminale del dipendente. Resta salva la disciplina di maggior favore della L. 68/1999 per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità. In relazione a tutte le procedure previste dal presente regolamento rimane salva la vigente disciplina in materia di ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale.

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