Art. 1 Disposizioni generali

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1 Allegato alla Delib.G.R. n. 21/12 del Disposizioni regionali per l attivazione di tirocini rivolti ai cittadini di Paesi terzi residenti all estero. Recepimento dell Accordo del 5 agosto 2014 tra il governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all estero Art. 1 Disposizioni generali 1. La presente disciplina si applica ai tirocini svolti dagli stranieri residenti nel loro Paese di origine o, comunque, fuori dall Unione europea (art. 40, comma 9, lett. a) e comma 10 del D.P.R. n. 394/1999 di attuazione dell art. 27, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 286/1998) finalizzati al completamento di un percorso di formazione iniziato nel paese di origine. 2. I destinatari sono coloro che attestano un percorso di formazione da completare con il tirocinio in Italia, inclusi i disoccupati e gli inoccupati. 3. Ai tirocini da attivare a favore di cittadini comunitari e di paesi terzi già regolarmente soggiornanti in Italia si applicano le disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 44/11 del Il tirocinio non può riguardare attività per le quali non sia necessario un precedente percorso formale di istruzione o formazione né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, o attività riconducibili alla sfera privata. 5. Il Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale dell Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è competente all apposizione del visto regionale sui progetti di tirocinio e allo svolgimento delle attività connesse. Art. 2 Durata 1. Il tirocinio deve avere una durata minima di 3 mesi, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni che ne giustifichino una durata inferiore da valutare caso per caso dal Servizio competente. 2. La durata massima è stabilita in 12 mesi, comprese eventuali proroghe. 3. Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno. Art. 3 Soggetto promotore e soggetto ospitante 1. Sono soggetti promotori i soggetti di cui all art. 5 della deliberazione della Giunta regionale n. 1/5

2 44/11 del I soggetti promotori non aventi una sede operativa nel territorio sardo e non accreditati dalla Regione autonoma della Sardegna possono svolgere le attività di cui alle presenti disposizioni per un periodo transitorio di sei mesi dalla pubblicazione delle presenti disposizioni. 3. Il soggetto promotore comunica al Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale dell'assessorato regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale il rilascio del visto di ingresso o l'eventuale diniego della Rappresentanza diplomatica consolare, l'arrivo in Italia del tirocinante, pena la revoca del visto e l'impossibilità di presentare progetti di tirocinio per ventiquattro mesi. 4. Il soggetto promotore, salvo diverso accordo col soggetto ospitante, ha la responsabilità di informare il tirocinante dell'avvenuta apposizione del visto sul progetto di tirocinio, trasmettendogli la documentazione necessaria al rilascio del visto di ingresso. 5. Sono soggetti ospitanti i soggetti indicati all art. 6 della deliberazione della Giunta regionale n. 44/11 del In aggiunta agli obblighi ordinari, il soggetto ospitante ha anche quello di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto secondo la regolamentazione nazionale, nonché l obbligo nei confronti dello Stato di pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo col soggetto promotore. 7. Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile non inferiore a euro 400 (art. 14, comma 2, Delib.G.R. n. 44/11). 8. Il soggetto promotore è responsabile in solido con il soggetto promotore per l adempimento degli obblighi di cui ai commi 6 e 7, pena la revoca del visto e l impossibilità di partecipare a progetti di tirocinio per 5 anni, sia per il soggetto promotore sia per il soggetto ospitante. Art. 4 Progetto formativo individuale 1. Il progetto è sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante ed è redatto secondo lo schema approvato dal Direttore del Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale. 2. Il progetto formativo deve contenere i dati del tirocinante e del soggetto ospitante, la sede di svolgimento, la durata del tirocinio e i tempi di accesso ai locali aziendali; il nominativo del tutor didattico-organizzativo e del tutor aziendale. 3. Il progetto deve inoltre indicare, a pena di inammissibilità: a) gli obiettivi specifici del percorso di formazione e addestramento cui il tirocinio è finalizzato, con riferimento ad una o più figure professionali, espressi in termini di competenze da acquisire, sulla base del Repertorio delle figure professionali della Regione Sardegna o di altri repertori regionali; 2/5

3 b) le attività previste per l acquisizione delle competenze di cui alla precedente lett. a) e delle relative modalità di svolgimento; c) il precedente percorso formale di istruzione o formazione che col tirocinio si intende completare; d) la realizzazione di moduli finalizzati alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non già posseduta; e) la realizzazione di moduli finalizzati all acquisizione di competenze relative all organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese; Art. 5 Procedure per il visto regionale sui progetti formativi 1. Il soggetto promotore presenta al Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, unitamente alla richiesta di visto, due originali del progetto formativo e due originali della convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, utilizzando i moduli approvati dal Direttore del Servizio. Alla richiesta di visto devono inoltre essere allegati i seguenti documenti: a) copia del passaporto del tirocinante in corso di validità e con scadenza di almeno tre mesi successiva al termine del tirocinio; b) titoli di studio del tirocinante, legalmente tradotti, e/o curriculum vitae; c) documentazione comprovante la formazione svolta nel paese di origine, legalmente tradotta; d) copia della visura camerale del soggetto ospitante. 2. Nel caso di documentazione mancante o incompleta il Servizio competente richiede le necessarie integrazioni, fissando un termine congruo per la loro trasmissione, pena l archiviazione della domanda. 3. Non sono ammissibili i progetti per i quali: a) l attività oggetto di tirocinio sia manifestamente incongruente con l oggetto sociale del soggetto ospitante; b) i tirocinanti abbiano già svolto un tirocinio ai sensi dell art. 27, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 286/1998; c) in favore del tirocinante sia già stato approvato presso il medesimo soggetto ospitante un progetto formativo e non sia stato avviato per decorrenza dei termini di validità del visto regionale o per revoca dello stesso; 4. Il Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale approva il progetto entro 60 giorni con Determinazione del Direttore del Servizio, salvo richieste di integrazioni o chiarimenti che interrompono tale termine. 3/5

4 5. In caso di diniego del visto, il Servizio ne dà comunicazione al soggetto promotore. 6. Ai fini del rilascio del visto di ingresso alla rappresentanza diplomatico-consolare competente, il visto apposto dalla Regione è valido per 6 mesi. 7. Qualora il soggetto ospitante non si trovi più nelle condizioni di far svolgere il tirocinio nella propria sede operativa, ne dà comunicazione al soggetto promotore, il quale informa il Servizio competente per la revoca del visto apposto sul progetto di tirocinio. Art. 6 Comunicazioni sullo svolgimento del tirocinio 1. L attivazione, la cessazione e la proroga del tirocinio sono soggette alla comunicazione obbligatoria prevista dall art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 e successive modifiche e integrazioni. 2. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente al Servizio competente, pena la revoca del visto e l impossibilità di partecipare a progetti di tirocinio per 24 mesi, eventuali variazioni riguardanti la sede di svolgimento, la durata del tirocinio e i tempi di accesso ai locali aziendali, nonché qualsiasi altra variazione rispetto a quanto dichiarato nel progetto formativo e nella richiesta apposizione del visto regionale. 3. Il soggetto promotore comunica al Servizio competente la data di inizio tirocinio, e, entro 45 giorni dalla sua conclusione, presenta una relazione finale, redatta dal soggetto ospitante, sull andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi espressi in termini di competenze acquisite. 4. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3 determina l impossibilità, per entrambi i soggetti, di partecipare a progetti di tirocinio per ventiquattro mesi. Art. 7 Vigilanza, controllo ispettivo 1. La Regione autonoma della Sardegna, anche attraverso apposite intese con gli organi competenti alla vigilanza in materia di lavoro, effettua dei controlli, anche presso i soggetti promotori, per garantire la corretta applicazione delle norme sui tirocini. 2. Per facilitare le attività di vigilanza e controllo, il soggetto promotore invia ai servizi ispettivi delle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e del progetto di tirocinio. Qualora l inizio del tirocinio vari rispetto alla data indicata nel progetto o in caso di rinuncia del tirocinante, il soggetto promotore ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio. 3. Il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 1 comporta il ritiro del visto e l impossibilità di partecipare ad altri progetti per ventiquattro mesi. 4/5

5 Art. 8 Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto espressamente nelle presenti disposizioni si rinvia alle disposizioni regionali vigenti in materia di tirocini di cui alle deliberazione della Giunta regionale n. 44/11 del /5

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