INTRODUZIONE AL DIRITTO

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1 INTRODUZIONE AL DIRITTO SVIZZERO DELL INFORMATICA E DI INTERNET Avv. Gianni Cattaneo, Lugano Cattaneo & Postizzi Studio legale SA contatto@infodiritto.net

2 Parte 1 Introduzione alle fonti del diritto svizzero di Internet 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 2

3 A) Introduzione Un po di storia e di «tecnica»: la Rete delle reti - Arpanet: decentralizzazione in caso di conflitto nucleare - NSF - TCP / IP - www: Tim BERNERS LEE, Cern (GE), primo sito ( ), architettura client web / http server, hyperlink, IP (fisso e dinamico), conversione grazie a DNS (ICANN / IANA), file HTML in pacchetti marchiati attraverso i routers, trasferimento mediante protocollo HTTP, ricomposizione dal browers del client - cosa importa al giurista? Esempio: framing e diritto d autore; IP quale identificante su Internet; LSCPT (TF: favoreggiamento) 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 3

4 A) Introduzione - Gli attori di Internet: - Access Provider - Content Provider - Service Provider - Hosting Provider - Housing Provider - Carrier - Motori di Ricerca (indexing e caching provider) - Utilizzatori: Stati, privati (web 2.0), aziende - Architettura: DNS, TCP/IP, Standards - Normatori: Stati, Organizzazioni internazionali, Tribunali 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 4

5 A) Introduzione Le fonti del diritto: legge, consuetudine e diritto creato dal Giudice (art. 1 CC) La legge: «atto normativo, generale ed astratto, promulgato dall organo detentore del Potere legislativo (Parlamento)» Legge in senso formale vs legge in senso materiale Diritto pubblico vs diritto privato Diritto domestico vs diritto internazionale» LDIP? Vari livelli: Costituzione, Confederazione, Cantoni e Comuni 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 5

6 A) Introduzione Il diritto dell informatica e di Internet Definizione: «tutte le norme, d ogni genere ed ordine gerarchico, domestiche e sovranazionali, che regolano la diffusione a distanza di dati ed informazioni attraverso i sistemi informatici» - frammentazione (fonti e livelli) - principio di neutralità tecnologica (incertezza) Excursus «storico» a livello internazionale: - humus negativo (cybersquatting, pirateria musicale, pedopornografia, software nocivo, truffe online, privacy); spazio fuori dal diritto e anonimato - reazione: Stati, Lobbies, Autorità civili e penali - reazione (1996): John Perry Barlow e la sua dichiarazione d indipendenza del Cyberspazio 6

7 A) Introduzione - «resa» (2000): Lawrence Lessig: Code and other laws of the Internet: - legge, consuetudine, precedente giurisprudenziale - il mercato - le norme sociali - il «code». Esempio: vanificazione art. 19 LDA : interventismo statale, boom del web commerciale, protezione del diritto d autore (cfr. uso privato e responsabilità intermediari), aumentata sensibilità sul tema della protezione dei dati personali 7

8 B) Il diritto costituzionale - Costituzione federale e 26 Costituzioni cantonali - Diritto pubblico - Funzione della Costituzione federale: - Organizzazione e funzionamento dello Stato (Confederazione) - Rapporto Stato Cittadino (PP / PG): libertà fondamentali - Ripartizione competenza legislativa tra Confederazione (competenza speciale) e Cantoni (competenza generale residuale) 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 8

9 B) Il diritto costituzionale Libertà fondamentali - Fonti: Costituzioni federali e cantonali - valenza: pilastri Stato democratico e liberale - soggetto passivo: Stato (art. 35 Cost. fed.) - effetto verticale (ingerenze statali; obbligo di astensione); - direttamente invocabili segnatamente da PF e PG - effetto orizzontale? No, salvo effetto indiretto : - DTF 130 III 28 c. 4.2: art. 13 (protezione della sfera privata): utile nella determinazione di ciò che è tollerabile nelle relazioni tra privati, i.e. opera quale ausilio di interpretazione del diritto privato - Eccezione: art. 8 cpv. 3 Cost. fed. (uguaglianza salariale) 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 9

10 B) Il diritto costituzionale Libertà fondamentali - Restrizioni possibili, onde promuovere il benessere sociale o beni comuni irrinunciabili. Tre condizioni alla restrizione: - si fonda base legale (legge o ordinanza sulla base di precisa delega legislativa) - è giustificata da un interesse pubblico sufficientemente forte; - è proporzionata: adeguata allo scopo ed è la misura meno invasiva immaginabile - non lede il nocciolo duro della libertà individuale: es. il divieto della censura per la libertà di stampa (FF 1997 I 163) - Eccezione: clausola generale di polizia (art. 36 cpv. 1): ordine pubblico minacciato da un pericolo serio, diretto ed imminente 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 10

11 B) Il diritto costituzionale Libertà fondamentali: controllo dell applicazione - Tutti i Tribunali applicano le norme costituzionali e interpretano il diritto alla luce della Costituzione - Tribunale federale: obbligo di applicare il diritto federale (art. 190); controllo di costituzionalità limitato agli atti ed alle leggi cantonali e comunali - Corte europea dei Diritti dell Uomo (Strasburgo): appellabilità per violazione della Convenzione del Consiglio d Europa per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo; in caso di lesione, la Corte sanziona lo Stato membro e concede una satisfaction equitable alla parte lesa 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 11

12 B) Il diritto costituzionale 1. La protezione della sfera privata (art. 13) 1. Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. 2. Ognuno ha diritto d essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Osservazioni: - cpv. 1: protezione della vita privata - cpv. 2: diritto all autodeterminazione informativa - vita privata in senso lato: diritto di determinare la propria vita personale e professionale al riparo dagli interventi dello Stato e dagli sguardi di terzi; TF: ciò che è privato ingloba tutti i dati che non sono accessibili al pubblico - Caso (CEDU): video sorveglianza luoghi pubblici: se avviene registrazione vi è lesione; se semplice visione non vi è lesione 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 12

13 B) Il diritto costituzionale 2. La libertà d opinione (art. 16) 1. La liberta d opinione e d informazione e garantita. 2. Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. 3. Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. Osservazioni: - generale e sussidiaria - insieme del pensiero umano - solo contenuti di natura ideale (vs commerciale) - diritto a formare liberamente la propria opinione interiore (divieto della propaganda, lavaggio del cervello, informazione manipolata) - diritto di esprimere liberamente la propria opinione - diritto di diffondere liberamente la propria opinione - diritto di non avere un opinione, risp. di non esprimerla o diffonderla 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 13

14 B) Il diritto costituzionale 2. La libertà d informazione (art. 16) 1. La liberta d opinione e d informazione e garantita. 2. Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. 3. Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. Osservazioni: - informazioni: senso lato, incluse notizie e opinioni altrui - diritto di ricevere liberamente informazioni - diritto di informarsi alle fonti accessibili ad ognuno (non fonda un diritto ad ottenere informazioni non destinate alla pubblicazione) - DTF 127 I 152: diritto di diffondere informazioni - diritto di non ricevere informazioni 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 14

15 B) Il diritto costituzionale 3. La libertà dei media (art. 17) 1. La liberta della stampa, della radio e della televisione nonche di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni e garantita. 2. La censura e vietata. 3. Il segreto redazionale e garantito. Osservazioni sulla libertà di stampa: - diritto di diffondere liberamente informazioni ed opinioni - diritto del lettore di ricevere i prodotti di stampa a lui destinati - diritto di informarsi dalla fonti accessibili ad ognuno - tutela ogni interveniente nel campo della stampa, lettore incluso - prodotto cartaceo ma anche CD, DVD, blog, sito - periodico o non periodico - qualsiasi scopo: ideale, commerciale (CEDU), politico, religioso ecc - corollario necessario: segreto redazionale: cade obbligo di testimonianza, perquisizione, sequestro e sorveglianza della posta e delle telecomunicazioni sono esclusi 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 15

16 B) Il diritto costituzionale 3. La libertà delle telecomunicazioni (art. 13 e 17) Art Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. 2. Ognuno ha diritto d essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Art La liberta della stampa, della radio e della televisione nonche di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni e garantita. 2. La censura e vietata. 3. Il segreto redazionale e garantito. Osservazioni sulla libertà delle telecomunicazioni: - nozione: art. 2 e 3 lett. c LTC; comprende: telegrafo, telefono, fax, posta elettronica, internet, pay TV, videotex, teletext - diritto degli operatori di ricercare opinioni ed informazioni - diritto degli operatori di trasmettere opinioni ed informazioni - divieto di esigere controllo o filtraggio su dati che trasportano; secondo il TF una responsabilità è data solo se omettono di intervenire dopo notifica delle attività illecite (DTF 121 IV 124) - diritto degli utilizzatori di ricevere le informazioni e le opinioni a loro destinate - art. 92: competenza legislativa della Confederazione - base legale: art. 17 (TC pubbliche) e art. 13 cpv. 1 e 92 cpv. 2 (TC private) - segreto delle telecomunicazioni (art. 43 LTC): tutela contro la curiosità di terzi, inclusi Stato, operatori telecom, l amministrazione, la Giustizia civile e la Polizia; tutela penale: art. 321ter CP; eccezione: inchiesta penale alle condizioni restrittive dell art. 269 CPP agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate.

17 C) Diritto federale Basi costituzionali: - art. 92: poste e telecomunicazioni - art. 93: radiotelevisione - art. 122: diritto civile e procedura civile - art. 123 : diritto penale e procedura penale - art. 13 : protezione dei dati personali (privati e autorità federali) - art. 96: concorrenza sleale e cartelli 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 17

18 C) Diritto federale A. Legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) (RS ) L art. 1 LTC definisce lo scopo della legge, che consiste nell offrire alla popolazione e all economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competitivi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenienti (cpv. 1), onde, in particolare: (a) garantire a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili; (b) assicurare un traffico delle telecomunicazioni esente da interferenze e rispettoso dei diritti della personalità e della proprietà immateriale; (c) rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione; (d) proteggere gli utenti di servizi di telecomunicazione dalla pubblicità di massa effettuata in modo sleale e dall abuso di servizi a valore aggiunto (cpv. 2). Campo di applicazione: la legge disciplina la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione, inclusa la trasmissione di programmi radiotelevisivi per quanto la legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) non disponga altrimenti (art. 2 LTC). 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 18

19 C) Diritto federale B. Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) (RS ) Giusta l art. 1, la LRTV disciplina l emittenza, la preparazione tecnica, la trasmissione e la ricezione di programmi radiotelevisivi (programmi); riservate eventuali norme divergenti, la LRTV non si applica alla trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, attività che rientra nel campo di applicazione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) (cpv. 1); la legge non è altresì applicabile alle offerte che hanno una portata editoriale limitata (cpv. 2). Sono tali, secondo l art. 1 dell Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV), le offerte che possono essere captate simultaneamente da meno di 1000 apparecchi con una qualità corrispondente allo stato della tecnica (cpv. 1), come pure le offerte che: (a) si limitano alla riproduzione, a titolo oneroso o gratuito, senza trattamento redazionale, in particolare dei seguenti dati: 1. segnali orari e dati metrologici sull ambiente, 2. immagini meteorologiche fisse o animate, 3. numeri di chiamata d emergenza, 4. indicazioni relative ai servizi o alle manifestazioni dell amministrazione pubblica, 5. orari dei trasporti pubblici; e (b) non contengono né pubblicità né sponsorizzazioni (cpv. 2). 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 19

20 C) Diritto federale C. Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d autore, LDA) (RS 231.1) Giusta l art. 1, la LDA disciplina: (i) la protezione dell autore di opere letterarie o artistiche, (ii) la protezione dell artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi, nonché degli organismi di diffusione e (iii) la sorveglianza federale sulle società di gestione. 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 20

21 C) Diritto federale D. Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) (RS 241) La LCSl mira a garantire una concorrenza leale e inalterata nell interesse di tutte le parti interessate (art. 1). La LCSl ha un campo di applicazione molto esteso, funzionale alla concorrenza quale bene tutelato; ne consegue che la LCSl si applica non solo nei rapporti tra attori del mercato in regime concorrenziale, bensì anche nei rapporti tra tali attori e gli acquirenti, quando gli interessi dei medesimi sono lesi o semplicemente messi in pericolo da comportamenti atti ad alterare negativamente la concorrenza. 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 21

22 C) Diritto federale E. Legge Federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD) (RS 235.1) L art. 1 LPD definisce lo scopo della legge, che consiste nel proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento. Per quanto concerne il campo di applicazione della LPD, lo stesso comprende il trattamento di dati di persone fisiche e giuridiche da parte di persone private e organi federali (art. 2 cpv. 1 LPD); per contro, la LPD non si applica: (a) ai dati personali trattati da una persona fisica per uso esclusivamente personale e che non vengono comunicati a estranei, (b) ai dibattiti delle Camere federali e delle commissioni parlamentari, (c) ai procedimenti civili, penali e di assistenza giudiziaria internazionale pendenti, come pure a quelli di diritto pubblico e di diritto amministrativo, eccettuate le procedure amministrative di prima istanza, (d) ai registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, (e) ai dati personali trattati dal Comitato internazionale della Croce Rossa (art. 2 cpv. 2 LPD). 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 22

23 C) Diritto federale F. Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) (RS ) Scopo della legge è la tutela dei marchi, intesi quali segni atti a distinguere i prodotti o i servizi di un azienda da quelli di un altra azienda (art. 1 cpv. 1 LPM). In applicazione del principio di territorialità, la legge si applica unicamente ai marchi svizzeri (o candidati tali), nonché ai conflitti tra segni utilizzati quali marchi sul territorio svizzero. 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 23

24 C) Diritto federale G. Art. 27 e segg. del Codice civile svizzero (CC) (RS 210) Gli art. 27 e segg. CC hanno per oggetto la tutela dei diritti della personalità. Essi determinano la legittimità di atti e di comportamenti che influiscono sulla sfera privata, sulla dignità e sulla personalità delle persone fisiche e giuridiche. 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 24

25 C) Diritto federale H. Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP) (RS 311.0) Nell ambito dell informatica e delle nuove tecnologie sono da tenere in particolare considerazione le norme istituenti i reati informatici: - art. 143: acquisizione illecita di dati - 143bis: accesso indebito a un sistema per l elaborazione di dati - 144bis: danneggiamento di dati - 147: abuso di un impianto per l elaborazione di dati - 150bis: fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l illecita decodificazione di offerte in codice - 179septies: abuso di impianti di telecomunicazioni - 179novies CP: sottrazione di dati personali 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 25

26 C) Diritto federale I. Art. 319 e segg. del Codice delle obbligazioni (CO) (RS 220) Tali disposizioni stabiliscono gli obblighi e i doveri di pertinenza del datore di lavoro e del dipendente in quanto parti ad un contratto di lavoro (diritto privato del lavoro). 22 agosto avv. Gianni Cattaneo, Lugano 2013 Riproduzione e diffusione vietate. 26

27 C) Diritto federale L. Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell industria, nell artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) (RS ) Si tratta della principale normativa a carattere pubblico avente per oggetto la protezione dei lavoratori di aziende pubbliche e private dai danni alla salute collegati alle condizioni di lavoro (diritto pubblico del lavoro). Diversamente dal diritto privato del lavoro, la responsabilità per il controllo del rispetto della LL riviene alle autorità pubbliche, le quali intervengono d ufficio. La legge sul lavoro impone al datore di lavoro obblighi e condizioni in tema di tutela dei lavoratori attraverso prescrizioni minime imperative, alle quali è generalmente permesso derogare solo a vantaggio dei lavoratori. 27

28 C) Diritto federale M. Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar) (RS 151.1) La legge mira a promuovere l uguaglianza effettiva tra donna e uomo nell ambito dei rapporti di lavoro disciplinati dal CO e dal diritto pubblico federale, cantonale e comunale (cfr. artt. 1 e 2 LPar). Essa afferma, in particolare, il divieto di discriminazione basata sul sesso e il divieto delle molestie sessuali. 28

29 C) Diritto federale N. Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP) (RS 312.0) Nell ambito delle nuove tecnologie sono rilevanti, in particolare, le disposizioni sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art CPP) e quelle sulla sorveglianza mediante apparecchi tecnici (art CPP). L art. 269 CPP specifica le condizioni che devono essere cumulativamente adempiute perché possa essere ordinata la sorveglianza nell ambito di un procedimento penale, ossia: (a) sussiste il grave sospetto che sia commesso un reato di cui al cpv. 2 dell art. 269 CPP (lista esaustiva), (b) la gravita del reato giustifica la sorveglianza e (c) le operazioni d inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili. L art. 277 CPP regola le conseguenze sull utilizzabilità dei risultati provenienti da una sorveglianza non approvata: i documenti e i supporti di dati raccolti devono essere distrutti immediatamente e gli invii postali devono essere immediatamente rimessi ai destinatari (cpv. 1), ritenuto che le informazioni ottenute mediante la sorveglianza non possono essere utilizzate (cpv. 2). 29

30 C) Diritto federale O. Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) (RS 780.1) Giusta l art.1, la LSCPT si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, qualora sia ordinata ed effettuata: (a) nell ambito di un procedimento penale della Confederazione o di un Cantone, (b) in vista dell esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria secondo la legge del 20 marzo 1981 sull assistenza in materia penale, (c) nell ambito della ricerca e del salvataggio di persone disperse (cpv. 1). La LSCPT si applica a tutti gli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione, statali, concessionari o soggetti all obbligo di notificazione, nonché agli offerenti Internet (cpv. 2), essendo inteso che gli esercenti di reti di telecomunicazioni interne e di centralini privati debbono tollerare la sorveglianza (cpv. 4). Giusta l art. 12 LCSPT, gli offerenti di servizi postali sono tenuti, entro i limiti previsti dall ordine di sorveglianza, a rimettere all autorità che ha ordinato la sorveglianza gli invii postali e gli altri dati relativi al traffico e alla fatturazione. Su richiesta, forniscono all autorità che ha ordinato la sorveglianza ulteriori informazioni in merito alla corrispondenza postale di una persona (cpv. 1); inoltre, sono tenuti a conservare per sei mesi almeno i dati che consentono l identificazione degli utenti, nonché i dati relativi al traffico e alla fatturazione (cpv. 2). L art. 15 LSCPT specifica quali sono gli obblighi in capo agli offerenti di prestazioni di servizi telecomunicazioni, fra i quali riteniamo utile menzionare i seguenti: trasmettere al servizio, su richiesta, il traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata, come pure i dati d identificazione degli utenti e quelli relativi al traffico e alla fatturazione (cpv. 1); conservare, per sei mesi, i dati necessari all identificazione degli utenti come anche i dati relativi al traffico e alla fatturazione (cpv. 3); fornire il più presto possibile i dati d identificazione degli utenti e quelli relativi al traffico e alla fatturazione richiesti e, laddove possibile in tempo reale, il traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata, nonché ad eliminare le codificazioni da loro introdotte (cpv. 4); per i proprietari di reti interne alle aziende e di centralini privati, garantire l accesso alle persone incaricate dal servizio e rilasciare loro le necessarie informazioni (cpv. 8). 30

31 D) Diritto cantonale Riferimenti costituzionali federali: - art. 122 cpv. 2: organizzazione dei tribunali e l amministrazione della giustizia in materia civile - art. 123 cpv. 2: organizzazione dei tribunali e l amministrazione della giustizia in materia penale Leggi cantonali rilevanti per le nuove tecnologie: - Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RS cantonale ) Protegge i diritti fondamentali, in particolare la personalità e la sfera privata, delle persone i cui dati vengono elaborati da organi pubblici (art. 1 LPDP). Alla legge sottostanno il Cantone, i Comuni, le altre corporazioni e istituti di diritto pubblico e i loro organi, ritenuto che a questi sono parificate le persone fisiche e giuridiche di diritto privato cui sono demandati compiti pubblici. 31

32 E) Diritto comunale Leggi e atti comunali rilevanti per le nuove tecnologie (es. Lugano): - Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano - Ordinanza municipale concernente la videsorveglianza - Regolamento dell Istituto scolastico Comunale di Lugano (cfr. art. 128: L'uso del telefono cellulare e di apparecchi elettronici è vietato durante l'orario scolastico, la scuola fuori sede e le uscite di studio ) - Ordinanza municipale sull'uso e la gestione della posta elettronica 32

33 F) Giurisprudenza del TF - Suprema Corte svizzera - Legge sul Tribunale federale (LTF; RS ) - controllo di costituzionalità degli atti e delle decisioni comunali e cantonali - obbligo di applicare il diritto federale - sentenze che violano la CEDU: revisione possibile a certe condizioni (art. 122 LTF); controllo di costituzionalità del diritto federale è in tal modo possibile - si compone attualmente di 7 corti: due corti di diritto civile, due corti di diritto pubblico, una corte di diritto penale e due corti di diritto sociale; Losanna è la sede del Tribunale federale; le due corti di diritto sociale sono a Lucerna - ricerca sentenze 33

34 G) Organizzazione giudiziaria cantonale (Ticino) La Giustizia nel Canton Ticino: - Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (RL ): disciplina l organizzazione e il funzionamento delle autorità giudiziarie; - ricerca di sentenze: www. sentenze. ti.ch - giustizia civile: decide le vertenze e i litigi tra privati cittadini per rapporti di diritto privato (contratti di compravendita, locazione, assicurazione privata, lavoro, ecc.) e disciplinano il diritto delle persone e della famiglia (filiazione, riconoscimento o disconoscimento di paternità, successioni, divorzi, protezione degli adulti e protezione dei minori) - giustizia penale: concerne la punizione dei reati commessi dagli individui. È la funzione dello Stato preposta all'attuazione delle norme penali, ossia di quelle disposizioni che tutelano beni ed interessi fondamentali dei singoli e della collettività, mediante l'irrogazione, in caso di loro violazione (reato), di sanzioni (la pena) incidenti, direttamente o indirettamente, sulla libertà personale - giustizia amministrativa: si occupa di decidere le controversie di natura giuridica che sorgono tra una parte (che può essere un cittadino, ma anche una persona giuridica, oppure un soggetto di diritto pubblico, come ad esempio un comune) e le autorità pubbliche (cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali o altri enti analoghi) 34

35 G) Organizzazione giudiziaria cantonale (Ticino) Giustizia civile - prima istanza: Giudice di Pace (istanza unica; fino a CHF ), Pretore / Pretore aggiunto (cause non patrimoniali; superiori a CHF ; volontaria giurisdizione; competenza generale residuale) e Terza camera civile del Tribunale di appello (proprietà intellettuale, cartelli, uso ditta commerciale, concorrenza sleale di valore superiore a fr. 30'000.-) - seconda istanza: - nel corso della procedura giudiziaria: reclamo contro decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza alla Terza camera civile del Tribunale di appello - contro le sentenze finali del giudice di pace e del Pretore / Pretore aggiunto: Camera civile dei reclami del Tribunale di appello con un reclamo (per valori litigiosi fino a fr. 10'000.-); alla Prima o alla Seconda Camera civile del Tribunale di appello, secondo la materia, con un appello (per cause di natura non patrimoniale o con valore superiore a fr. 10'000.-). La Camera di esecuzione è fallimenti è competente per trattare gli appelli e i reclami nelle cause proposte a norma della LEF - Tribunale d Appello quale ultima istanza cantonale (Ticino) Si compone di 22 giudici e di 12 giudici supplenti, eletti dal Gran Consiglio per un periodo di dieci anni. È suddiviso in tre Sezioni: la Sezione di diritto civile, la Sezione di diritto pubblico e il Tribunale penale cantonale e comprende inoltre la Camera dei ricorsi penali, la Corte di appello e di revisione penale, la Camera per l avvocatura e il notariato e il Consiglio di moderazione. - Tribunale d Appello quale Tribunale d istanza unica La Terza Camera civile del Tribunale di appello decide come istanza unica cantonale, in via cautelare e nel merito, le vertenze in materia di o in cui è parte la Confederazione. 35

36 G) Organizzazione giudiziaria cantonale (Ticino) Giustizia penale In materia di contravvenzioni, come pure per i delitti e i crimini, nei casi di lieve entità, quando il procuratore pubblico ritiene adeguata la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore, competente è la Pretura penale. Negli altri casi, a dipendenza della gravità del reato, sarà competente la Corte correzionale del Tribunale penale cantonale (che giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone la pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede 2 anni, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore (art. 50 cpv. 3 e 4 LOG) o la Corte criminale del Tribunale penale cantonale, che giudica i crimini per i quali il procuratore pubblico propone la pena detentiva superiore a due anni (art. 50 cpv. 2 LOG). Contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento, può essere proposto l'appello alla Corte di appello e di revisione penale. I Giudici dei provvedimenti coercitivi sono competenti per disporre la carcerazione preventiva, la carcerazione di sicurezza e per disporre o approvare ulteriori provvedimenti coercitivi previsti dal CPP (ad es. la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, le inchieste mascherate). Gli stessi fungono da giudici dell'applicazione della pena, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone. La Corte dei reclami penali giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili dei tribunali di primo grado (decreti, ordinanze), della polizia (ad es. arresto provvisorio), del ministero pubblico e delle autorità penali delle contravvenzioni e del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal CPP. 36

37 G) Organizzazione giudiziaria cantonale (Ticino) Giustizia amministrativa In Ticino due tribunali si occupano della giustizia amministrativa: il Tribunale di appello e il Tribunale di espropriazione. Il Tribunale di appello si occupa della giustizia amministrativa attraverso la propria Sezione di diritto pubblico (art. 49 LOG). In linea di principio, salvo alcune eccezioni, il Tribunale d'appello decide in seguito a un ricorso contro una decisione amministrativa. La Sezione di diritto pubblico del Tribunale d'appello è suddivisa in tre distinte Camere: Tribunale cantonale amministrativo, Tribunale cantonale delle assicurazioni e Camera di diritto tributario. Le principali leggi che regolano la procedura davanti alle Camere della Sezione di diritto pubblico del Tribunale d'appello sono: la Legge di procedura per le cause amministrative, la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni e la Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT, RL ). Il Tribunale di espropriazione (art. 35 della legge di espropriazione) si occupa di diverse materie legate alla proprietà immobiliare: espropriazioni, contributi di miglioria, accertamento dei valori di stima della sostanza immobiliare, ritrovamento di reperti archeologici, ecc. A seconda dell'argomento agisce come prima istanza o come istanza unica di ricorso a livello cantonale. 37

38 Parte 2: Stabilire il Giudice competente e il diritto applicabile in Internet 38

39 A) Stabilire il Giudice competente e diritto applicabile Nozioni di base (1): Competenza giurisdizionale Definizione Perché è cruciale una valutazione per tempo? Non è vero che: Ditta svizzera = causa in Svizzera Rischio da gestire: competenza Tribunale estero Clausola di proroga di foro, clausola arbitrale Diritto applicabile Definizione Non è vero che: Ditta svizzera = diritto svizzero Rischio da gestire: applicabilità norme di diritto estero Le norme poste a tutela dei consumatori? Il diritto pubblico? La legge contro la concorrenza sleale? Il codice penale? Clausola di scelta del diritto applicabile 39

40 A) Stabilire il Giudice competente e diritto applicabile Nozioni di base (2): B2B / B2C Definizioni Regole di principio: B2B: libertà di scegliere il diritto applicabile e il foro prima che sorga il litigio B2C: protezione del consumatore: diritto del paese di dimora abituale del consumatore; se diritto svizzero applicabile: applicabilità norme di diritto imperativo estere?; la definizione anticipata del diritto applicabile e/o del foro è esclusa Il ragionamento del giurista: le parti hanno validamente regolato questo aspetto in via contrattuale? NO: la questione è regolata da una Convenzione internazionale? NO: si applica la Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) 40

41 A) Stabilire il Giudice competente e diritto applicabile La competenza giurisdizionale in materia contrattuale secondo la CLug La Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale stabilisce le competenze internazionali dei Tribunali degli Stati contraenti (CLug; RS ) Principi di base: competenza generale: giudici dello Stato di domicilio del convenuto deroghe solo in base alle norme convenzionali (sezioni 2-7 del Titolo II) Competenze speciali: art. 5: luogo di esecuzione dell obbligazione; per i beni: luogo di consegna; per i servizi: luogo della prestazione art. 16: foro del domicilio del consumatore, qualora si tratti di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale e il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato vincolato dalla convenzione in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato o verso una pluralità di Stati comprendente tale Stato, purché il contratto rientri nell ambito di dette attività (art. 15) art : proroga di foro; valida se in forma scritta; invalida nei contratti con i consumatori se preventiva al sorgere della lite e se priva il consumatore del foro del domicilio 41

42 A) Stabilire il Giudice competente e diritto applicabile Approfondimento: quando le attività di un imprenditore sono dirette verso lo Stato in cui è domiciliato il consumatore? È sufficiente forse disporre di un un sito web, essendo lo stesso accessibile worldwide? A. La posizione del Consiglio federale Attività diretta verso uno Stato se il territorio mirato non risulta in qualche modo escluso (disclaimer, lingua, cctld/gtld, metatags, pubblicità, annuari esteri ecc.), a condizione che l utenza abbia la possibilità di stipulare un contratto a distanza (modulo web; ; fax; telefono) 42

43 A) Stabilire il Giudice competente e diritto applicabile B. Sentenza Corte di Giustizia dell UE 1... occorre verificare se, prima dell eventuale conclusione di un contratto con il consumatore, risulti da tali siti Internet e dall attività complessiva del commerciante che quest ultimo intendeva commerciare con consumatori domiciliati in uno o più Stati membri, tra i quali quello di domicilio del consumatore stesso, nel senso che era disposto a concludere contratti con i medesimi i seguenti elementi possono costituire indizi: la natura internazionale dell attività, l indicazione di itinerari a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il commerciante è stabilito, l utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua, l indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale, il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l accesso al sito del commerciante ovvero a quello del suo intermediario, l utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito e la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti... 43

44 A) Stabilire il Giudice competente e diritto applicabile Il diritto applicabile secondo la LDIP Art. 116 LDIP: un contratto è regolato dal diritto scelto dalle parti. Art. 117 LDIP: in caso di omessa scelta del diritto applicabile, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale esso è più strettamente connesso. Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica ha la dimora abituale o, se ha concluso il contratto in base a un attività professionale o commerciale, in cui ha la stabile organizzazione. È segnatamente prestazione caratteristica: a. nei contratti di alienazione: la prestazione dell alienante; b. nei contratti di cessione d uso: la prestazione della parte che cede l uso di una cosa o di un diritto; c. nel mandato, nell appalto o in analoghi contratti di prestazione di servizi: la prestazione del servizio. Art. 118 LDIP: la compravendita di cose mobili corporee è regolata dalla convenzione dell Aia del 15 giugno 1955 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee. Attenzione: (i) cede il passo all art. 120 LDIP, (ii) nel contratto di compravendita rinvia al diritto della dimora del venditore se questi ha assunto l ordinazione in tale Stato. Art. 122 LDIP: i contratti concernenti i diritti immateriali sono regolati dal diritto dello Stato di dimora abituale di colui che trasferisce il diritto immateriale o ne conferisce l uso. 44

45 A) Stabilire il Giudice competente e diritto applicabile Il diritto applicabile secondo la LDIP Art. 120 LDIP: Nei contratti con i consumatori è esclusa la scelta del diritto applicabile; Si applica il diritto dello Stato di dimora del consumatore, se si tratta di: (i) (ii) (iii) una prestazione di consumo corrente destinata all uso personale o familiare del consumatore; una prestazione non connessa con l attività professionale o commerciale di costui; e il fornitore ha ricevuto l ordinazione nello Stato di dimora abituale del consumatore; o la stipulazione del contratto è stata preceduta in questo Stato da un offerta o da una pubblicità e il consumatore vi ha compiuto gli atti giuridici necessari per la stipulazione medesima; o il fornitore ha indotto il consumatore a recarsi all estero per fare l ordinazione. Conclusione: le imprese che puntano ad un determinato mercato devono sempre conformarsi al diritto locale se si rivolgono a dei consumatori. Si tratta di un principio di diritto internazionale privato valido ovunque in Europa! Excursus: l art. 120 LDIP non si applica nel commercio C2C; si ritiene in effetti che in tale situazione non vi sia una disparità di peso e dunque la necessità di tutelare una parte nei confronti dell altra. 45

46 A) Stabilire il Giudice competente e diritto applicabile Tutela consumatore in Svizzera Tutela consumatore UE (minimi) Diritto di recesso. Il diritto svizzero non prevede alcun diritto alla rinuncia o di rinvio una volta inviato l'ordine. Il venditore può prevedere tale clausola, ma non è sottoposto a nessun obbligo in materia. Tempi di consegna. Il diritto svizzero non prevede un tempo limite di consegna. Per rassicurare i clienti, il venditore può prevederlo nel contratto. Informazioni chiare. I negozi on-line hanno l'obbligo di fornire le informazioni prescritte dalla Legge federale contro la concorrenza sleale entrata in vigore nel Garanzia. Se il prodotto si rivela essere difettoso o non conforme alla sua descrizione, il compratore ha una garanzia di due anni. Questa durata può essere ridotta solo per le cose usate (ad un anno) ma la garanzia stessa può essere soppressa dal venditore nelle condizioni contrattuali. Diritto di recesso. Per qualsiasi motivo, il cliente può rinviare un prodotto nei sette giorni successivi alla sua ricezione. Esistono però delle eccezioni, in particolare per la vendita all'asta. Tempi di consegna. Si elevano a un massimo di 30 giorni, riservato un diverso accordo col venditore. Informazioni chiare. Delle informazioni dettagliate, come gli indirizzi, le principali caratteristiche del prodotto o del servizio e il suo prezzo totale, tasse e spese di consegna incluse, devono essere messe a disposizione del cliente. Garanzia. Il compratore ha diritto a una garanzia di un minimo di due anni. Protezione più ampia? Dipende da Stati. Esempio: Germania e Legge del bottone! 46

47 A) Stabilire il Giudice competente e diritto applicabile Caso spettacolare: lingua: it «La banca è tradizionalmente orientata alla clientela italiana ed internazionale con particolari esigenze di riservatezza. Offriamo alla nostra clientela sofisticati strumenti di private banking e asset protection. Per contattarci utilizzate la seguente clientelaitaliana@banca.ch oppure telefonateci per fissare un appuntamento presso il vostro domicilio o in banca allo Indicazioni stradali da Milano:...» Conseguenze: - attività «diretta» verso il mercato italiano; - foro imperativo del consumatore in Italia (art. 16 della Convenzione di Lugano); - Ia conseguenza: clausola di proroga di foro nulla - Il Giudice italiano applica lo standard MiFid quale norma imperativa interna - IIa conseguenza: clausola sul diritto applicabile inefficace 47

48 B) Check-list in tema di foro e diritto applicabile 1. determinare in maniera prudenziale i mercati di riferimento, escludendo gli Stati in cui l interesse commerciale non giustifica la presa di rischio; 2. determinare il regime giuridico applicabile all'attività economica prospettata nei mercati di riferimento (in particolare: diritto dei consumatori e diritto della protezione dei dati personali); nel contempo, identificare i propri concorrenti su tali mercati; 3. modulare di conseguenza i beni / servizi offerti, i contenuti del sito e la documentazione legale (Terms of use, Privacy Policy, Condizioni Generali Contrattuali, Disclaimers, contratti di licenza, restrizioni all'accesso, Impressum ecc.); 4. disporre delle eventuali autorizzazioni amministrative, rispettivamente procedere alle notifiche necessarie secondo gli ordinamenti giuridici in vigore nei mercati di riferimento; 5. conoscere eventuali restrizioni nazionali e/o internazionali all esportazione dei propri beni / servizi; 6. verificare che il sito, per contenuti, funzionamento e configurazione, non violi diritti di terzi (con particolare riferimento alla proprietà intellettuale: diritto d autore e diritto dei marchi) nei territori corrispondenti ai mercati di riferimento; 7. verificare se sussistono obblighi di natura tributaria nei mercati di riferimento (ad esempio IVA); 48

49 B) Check-list in tema di foro e diritto applicabile 8. verificare che l attività commerciale (prodotti e / o servizi) non violi diritti di terzi (con particolare riferimento alla proprietà intellettuale: diritto d autore e dei marchi) nei territori corrispondenti ai mercati di riferimento; 9. impedire l'accesso al sito, rispettivamente la conclusione di transazioni, con clienti estranei ai mercati di riferimento, previa implementazione di misure tecniche e/o giuridiche di limitazione dell'accesso al sito; chiedere al cliente di selezionare da un elenco lo Stato di residenza e bloccare la transazione / l accesso se il territorio così identificato non rientra nell interesse aziendale; 10. includere clausole di proroga di foro e di scelta del diritto applicabile nei contratti online (la cui validità/portata va attentamente esaminata alla luce del diritto applicabile, con particolare riferimento alle norme estere poste a tutela dei consumatori); 11. nella misura in cui una procedura di accettazione esplicita non sia praticabile, porre in particolare evidenza i links attraverso i quali l'utente può visualizzare la Privacy Policy, i Terms of use e le condizioni generali contrattuali di vendita / di fornitura; 12. astenersi dall'effettuare qualsiasi attività pubblicitaria, online e offline, promozionale o avente scopi analoghi (sponsoring, conferenze, eventi) al di fuori dei mercati di riferimento; 49

50 B) Check-list in tema di foro e diritto applicabile 13. inviare offerte commerciali e / o pubblicità via solo se è conosciuto il luogo di domicilio / dimora abituale del destinatario e se il corrispondente Stato rientra nei mercati di riferimento; 14. verificare la liceità di banner / messaggi pubblicitari inseriti sul sito alla luce delle norme svizzere e di quelle in vigore nei mercati di riferimento; 15. adottare misure lecite di protezione del patrimonio personale dal rischio imprenditoriale; 16. accertarsi che l assicurazione aziendale copra anche i contenziosi esteri. 50

51 Parte 3: Il diritto d autore 51

52 Indice tematico A) Introduzione B) Il diritto d autore C) I diritti affini al diritto d autore D) Le società di gestione E) Norme di diritto penale F) Il diritto d autore e Internet G) Definizione di App H) SO Android I) Free Software J) Licenza Apache K) La distribuzione L) Licenze gratuite (o quasi) M) Check-list 52

53 A) Introduzione Fonti normative Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini (LDA; RS 231.1) oggetto (art. 1 LDA): disciplinare: (i) la protezione dell autore di opere letterarie o artistiche (attraverso il diritto d autore; (ii) la protezione dell artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi, nonché degli organismi di diffusione (attraverso i diritti affini al diritto d autore) e (iii) la sorveglianza federale sulle società di gestione art. 380 e segg. del Codice delle obbligazioni: contratto di edizione diritto assoluto: effetto «erga omnes» implicazioni: opere liberamente «disponibili» su internet? 53

54 B) Diritto d autore L insorgere del diritto d autore art. 29 LDA: Un opera, fissa o meno, è protetta dal diritto d autore dal momento in cui è creata. significato del segno : art. III della Convenzione universale sul diritto d autore del 24 luglio 1971 (RS ) raccomandazioni in caso di pubblicazione di opere mediante Internet: segno / autore / anno di pubblicazione su ogni esemplare deposito ufficiale / lettera raccomandata / attestazione o deposito notarile 54

55 B) Diritto d autore L opera protetta art. 2 LDA: 1. Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni dell ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale 2. Sono in particolare opere: a. le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche b. le opere musicali e altre opere acustiche c. le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica d. le opere di contenuto scientifico o tecnico quali disegni, piani, carte o opere plastiche e. le opere architettoniche f. le opere delle arti applicate g. le opere fotografiche, cinematografiche e le altre opere visive o audiovisive h. le opere coreografiche e le pantomime 3. I programmi per computer sono pure considerati opere 4. Sono altresì protetti i progetti, i titoli e le parti di opere, in quanto costituiscano creazioni dell ingegno che presentano un carattere originale 55

56 B) Diritto d autore requisiti: creazione dell intelletto umano: Brano random? Asino pittore? opera letteraria o artistica: teoria della presentazione Manifestazioni sportive? Profumo? Cibi? Manufatti d uso quotidiano? Riprese webcam o CCtv? opera originale: distinzione rispetto a ciò che appartiene al dominio pubblico all atto della creazione; test di banalità (asticella relativamente bassa) Fotografia (DTF 134 III 166) espressa esteriormente / percettibile Pensiero? Necessariamente su supporto? Musica improvvisata? 56

57 B) Diritto d autore L «opera» non protetta distinzione tra idee / concetti e la forma in cui questi sono espressi art. 5 LDA: 1. Non sono protette dal diritto d autore: a. le leggi, le ordinanze, gli accordi internazionali e gli altri atti ufficiali b. i mezzi di pagamento c. le decisioni, i verbali e i rapporti delle autorità o delle amministrazioni pubbliche d. i fascicoli di brevetti e le domande di brevetto pubblicate 2. Parimenti non protette sono le traduzioni e le raccolte ufficiali o richieste dalla legge delle opere di cui nel capoverso 1 57

58 B) Diritto d autore L opera di seconda mano Art. 3 LDA: 1. Sono opere di seconda mano le creazioni dell ingegno di carattere originale, ideate utilizzando una o più opere preesistenti in modo tale che resti riconoscibile il loro carattere originale 2. Sono in particolare opere di seconda mano le traduzioni, gli adattamenti audiovisivi e gli altri adattamenti 3. Le opere di seconda mano sono protette in quanto tali 4. È salva la protezione delle opere utilizzate Esempi: le traduzioni, gli adattamenti audiovisivi, la sincronizzazione, l inserimento dei sottotitoli, la trasposizione scenografica di un opera letteraria o drammatico-musicale (pièce teatrale, opera), l adattamento di un romanzo per il teatro, la descrizione di un immagine, la fotografia di una scultura (DTF 67 II 59), il seguito di un romanzo, l aggiornamento di un software, sempre che sia data un impronta creatrice propria opera derivata vs opera «ispirata» opera derivata vs opera eseguita diritti dell autore dell opera preesistente: art. 11 cpv. 1 lett. b LDA opere «a catena»: es. Harry Potter: romanzo - sceneggiatura - film 58

59 B) Diritto d autore La collezione art. 4 LDA: 1. Le collezioni sono protette in quanto tali, se costituiscono creazioni dell ingegno che presentano un carattere originale per la scelta o la disposizione del contenuto 2. È salva la protezione delle opere riunite nella collezione Esempi: riviste di moda, database giuridici, siti web, giornali e prodotti multimediali L opera contenuta nella collezione deve essere protetta dal diritto d autore? Art. 11 cpv. 1 lett. b LDA: se, quando e in qual modo l opera possa essere utilizzata per la creazione di un opera di seconda mano o essere incorporata in una raccolta 59

60 B) Diritto d autore L autore art. 6 LDA: È autore la persona fisica che ha creato l opera eccezione: art. 393 cpv. 2 CO (contratto di edizione): Il diritto dell autore sull intiera opera spetta all editore art. 17 LDA (contratto di lavoro): Il diritto esclusivo di utilizzazione su programmi per computer, creati dal lavoratore nell esercizio delle sue attività di servizio e nell adempimento degli obblighi contrattuali, spetta unicamente al datore di lavoro cessione possibile componente economica; atto informale (art. 11 CO) art. 16 cpv. 3 LDA: Il trasferimento della proprietà di un esemplare dell opera, anche se si tratta dell originale, non implica il trasferimento di facoltà d utilizzazione inerenti al diritto d autore opere comuni: art. 7 LDA: 1. Se più persone hanno concorso in qualità di autori alla creazione di un opera, il diritto d autore spetta loro in comune 2. Salvo patto contrario, esse possono utilizzare l opera solo di comune accordo; nessun coautore può tuttavia rifiutare l accordo contro i principi della buona fede 3. In caso di violazione del diritto d autore, ogni coautore è legittimato ad agire in giudizio, ma soltanto a favore di tutti 4. Se i contributi rispettivi degli autori possono essere disgiunti, ogni autore può, salvo patto contrario, utilizzare separatamente il proprio, purché non sia pregiudicata l utilizzazione dell opera comune il produttore di un film è coautore? 60

61 B) Diritto d autore I diritti morali successibili non cedibili, riservati i diritti di modifica e di prima pubblicazione cedibile esercizio (es. pubblicità) art. 9 cpv. 1 LDA (diritto di paternità): L autore ha il diritto esclusivo sull opera e il diritto di far riconoscere la sua qualità di autore art. 9 cpv. 2-3 LDA (diritto di prima pubblicazione): 2. L autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando, in qual modo e sotto quale nome la sua opera sarà pubblicata per la prima volta 3. Un opera è pubblicata quando sia stata resa accessibile per la prima volta, dall autore o con il suo consenso, a un numero rilevante di persone non appartenenti alla sua cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) art. 11 cpv. 1-2 LDA: 1. L autore ha il diritto esclusivo di decidere: a. se, quando e in qual modo l opera possa essere modificata b. se, quando e in qual modo l opera possa essere utilizzata per la creazione di un opera di seconda mano o essere incorporata in una raccolta 2. Anche se un terzo è autorizzato in virtù della legge o di un contratto a modificare l opera o a utilizzarla per creare un opera di seconda mano, l autore può opporsi ad ogni alterazione dell opera che leda la sua personalità 61

62 B) Diritto d autore art. 14 LDA: 1. L autore può esigere dal proprietario o dal possessore di un esemplare dell opera che gli venga consentito l accesso all esemplare, in quanto ciò sia indispensabile all esercizio del suo diritto d autore e non vi si oppongano interessi legittimi del proprietario o del possessore 2. L autore che desidera esporre un opera in Svizzera può esigere dal proprietario o dal possessore che l esemplare gli sia consegnato, qualora provi di avere un interesse preponderante 3. Il proprietario o il possessore può far dipendere la consegna dell opera dalla prestazione di una garanzia per la restituzione dell esemplare intatto. Se l esemplare non può essere restituito intatto, l autore è responsabile anche senza sua colpa art. 15 LDA: 1. Il proprietario di un opera di cui esiste un solo esemplare originale, se deve ammettere che l autore abbia un interesse legittimo alla conservazione di detto esemplare, non può distruggerlo senza prima proporre all autore di riprenderlo. In questo caso, non può pretendere più del valore del materiale 2. Qualora l autore non possa riprendere l opera, il proprietario deve permettergli di riprodurre in modo adeguato l esemplare originale 3. In caso di opere architettoniche, l autore ha unicamente il diritto di fotografarle e di esigere che gli siano fornite a sue spese copie dei piani 62

63 B) Diritto d autore I diritti patrimoniali diritto soggettivo assoluto; fascio di prerogative (tipo d uso, durata, territorio ecc.) diritto esclusivo : monopolio giuridico sull opera art. 10 LDA: 1. L autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata 2. Egli ha in particolare il diritto di: a. allestire esemplari dell opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati: diritto di riproduzione b. offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell opera: diritto di prima alienazione c. recitare, rappresentare o eseguire l opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta: diritto di esecuzione e di messa a disposizione d. diffondere l opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti: diritto di diffusione e. ritrasmettere l opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l organismo di diffusione d origine, in particolare anche mediante circuiti: diritto di ritrasmissione f. far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse 3. L autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione 63

64 B) Diritto d autore Le eccezioni al diritto esclusivo: diritto di ritrasmissione: gestione obbligatoria di una società autorizzata (art. 22 LDA) diritto di mostrare opere messe a disposizione / diffuse / ritrasmesse: gestione obbligatoria di una società autorizzata (art. 22 LDA) licenze legali con obbligo di compenso (principio) o senza (solo uso privato in senso stretto): uso privato (art LDA), locazione (art. 13 LDA), accessibilità ai disabili (art. 24 c LDA) 64

65 B) Diritto d autore L uso privato (art. 19 LDA) art. 19 LDA: 1. L uso privato di un opera pubblicata è consentito. Per uso privato s intende: a. qualsiasi utilizzazione nell ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici b. qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici c. la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi 2. Chi ha diritto di utilizzare l opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti 3. Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: a. la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d opera disponibili in commercio b. la riproduzione di opere delle arti figurative c. la riproduzione di spartiti di opere musicali d. la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati 3bis. Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all articolo Il presente articolo non si applica ai programmi per computer 65

66 B) Diritto d autore art. 24 LDA: 1. Per assicurare la conservazione di un opera, è lecito allestirne una copia. Un esemplare dev essere depositato in un archivio non accessibile al pubblico e designato come esemplare d archivio 1bis. Le biblioteche, gli istituti d insegnamento, i musei e gli archivi accessibili al pubblico possono allestire gli esemplari dell opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali copie non perseguano uno scopo economico o commerciale 2. La persona che ha il diritto di usare un programma per computer può farne una copia di sicurezza; non sono ammesse deroghe per contratto a tale facoltà 66

67 B) Diritto d autore Altre licenze legali: art. 25 LDA: 1. Sono lecite le citazioni tratte da opere pubblicate, nella misura in cui servano da commento, riferimento o dimostrazione e se la portata della citazione è giustificata dall impiego fatto 2. La citazione dev essere indicata in quanto tale; la fonte, come l autore, se vi è designato, devono essere menzionati art. 26 LDA: riprodurre opere art. 27 LDA: Nel catalogo pubblicato dall amministrazione di una collezione accessibile al pubblico è lecito 1. È lecito riprodurre un opera che, in modo permanente, sia situata o si affacci su suolo accessibile al pubblico; la riproduzione può essere offerta al pubblico, alienata, diffusa o altrimenti messa in circolazione 2. La riproduzione non può essere tridimensionale e non deve essere utilizzabile agli stessi fini dell originale art. 28 LDA: 1. Per i rendiconti sugli avvenimenti d attualità è lecito registrare, riprodurre, presentare, diffondere e mettere in circolazione o altrimenti far vedere o udire le opere viste o udite in occasione dell avvenimento, nella misura in cui lo scopo informativo lo giustifichi 2. A scopo informativo su questioni d attualità è lecito riprodurre, mettere in circolazione e diffondere o ritrasmettere brevi estratti di articoli di giornale o di relazioni radiofoniche o televisive; l estratto dev essere indicato; la fonte e l autore, se vi è designato, devono essere menzionati art. 11 cpv. 3 LDA: È lecita l utilizzazione di opere esistenti per la creazione di parodie o di imitazioni analoghe 67

68 B) Diritto d autore Durata della protezione: art. 29 LDA: 1. Un opera, fissa o meno, è protetta dal diritto d autore dal momento in cui è creata 2. La protezione si estingue: a. 50 anni dopo la morte dell autore per i programmi per computer b. 70 anni dopo la morte dell autore per ogni altro genere di opere 3. La protezione si estingue quando deve presumersi che l autore è deceduto da più di 50, rispettivamente 70 anni art. 30 LDA: 1. Se l opera è stata creata da più persone (art. 7), la protezione si estingue a. 50 anni dopo la morte dell ultimo coautore superstite per i programmi per computer b. 70 anni dopo la morte dell ultimo coautore superstite per ogni altro genere di opere 2. Se i singoli contributi possono essere disgiunti, la protezione dei contributi utilizzabili singolarmente si estingue 50, rispettivamente 70 anni dopo la morte dell autore 3. Per calcolare la durata di protezione delle pellicole cinematografiche e di altre opere audiovisive è presa in considerazione soltanto la data di morte del regista 68

69 B) Diritto d autore Protezione dei provvedimenti tecnici art. 39 a LDA: 1. I provvedimenti tecnici efficaci destinati alla protezione delle opere e di altri oggetti protetti non devono essere elusi 2. Sono considerati provvedimenti tecnici efficaci ai sensi del capoverso 1 le tecnologie e i dispositivi quali i controlli relativi all accesso e alle copie, i sistemi di criptaggio, i sistemi di distorsione e altri sistemi di trasformazione destinati e atti a impedire o limitare impieghi non autorizzati di opere e di altri oggetti protetti 3. È vietato produrre, importare, offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione, dare in locazione, lasciare in uso, pubblicizzare o possedere a scopo di lucro dispositivi, prodotti o componenti e fornire servizi che: a. sono oggetto di un azione promozionale, pubblicitaria o commerciale volta a eludere i provvedimenti tecnici efficaci b. a prescindere dall elusione dei provvedimenti tecnici efficaci, hanno solo una finalità o utilità commerciale limitata c. sono progettati, prodotti, adattati o forniti principalmente allo scopo di consentire o facilitare l elusione dei provvedimenti tecnici efficaci 4. Il divieto di elusione non può essere fatto valere nei confronti di chi elude i provvedimenti tecnici efficaci esclusivamente allo scopo di procedere a un utilizzazione legalmente autorizzata 69

70 B) Diritto d autore Protezione delle informazioni sulla gestione dei diritti art. 39 c LDA: 1. Le informazioni sulla gestione dei diritti d autore e dei diritti di protezione affini non devono essere rimosse o alterate 2. Le informazioni elettroniche che consentono di identificare opere e altri oggetti protetti o che spiegano le modalità e le condizioni della loro utilizzazione, nonché i numeri o i codici che rappresentano tali informazioni sono protetti se l elemento d informazione: a. è apposto su supporti audio, audiovisivi o supporti di dati b. appare in relazione con una comunicazione senza supporto fisico di un opera o di un altro oggetto protetto 3. Le opere o altri oggetti protetti le cui informazioni sulla gestione dei diritti d autore e dei diritti di protezione affini sono state rimosse o alterate non possono essere riprodotte, importate, offerte al pubblico, alienate o messe altrimenti in circolazione, né essere diffuse, fatte vedere o udire o essere messe a disposizione in questa forma 70

71 C) I diritti affini al diritto d autore Nozione e natura diritto assoluto al pari del diritto d autore oggetto: esecuzione di una prestazione I titolari artista ed interprete (art. 33 LDA) produttore di supporti audio e audiovisivi (art. 36 LDA) organismo di diffusione (art. 37 LDA) 71

72 C) I diritti affini al diritto d autore Artisti ed interpreti art. 33 cpv. 1 LDA: È artista interprete la persona fisica che esegue un opera o un espressione del folclore o che partecipa sul piano artistico a tale esecuzione art. 33 cpv. 2 LDA: 2. L artista interprete ha il diritto esclusivo di: a. far vedere o udire altrove la sua prestazione, o la relativa fissazione, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta b. trasmettere la sua prestazione per radio, televisione o mediante procedimenti analoghi, anche mediante circuiti, o ritrasmettere la prestazione trasmessa per mezzo di installazioni tecniche il cui titolare non è l organismo di diffusione d origine c. registrare la sua prestazione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati e riprodurre tali registrazioni d. offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari riprodotti della sua prestazione e. far vedere o udire la sua prestazione, o la relativa fissazione, quando è diffusa, ritrasmessa o messa a disposizione 72

73 C) I diritti affini al diritto d autore Artisti ed interpreti art. 35 LDA: 1. L artista interprete ha diritto a un compenso qualora supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio siano utilizzati ai fini di diffusione, ritrasmissione, ricezione pubblica (art. 33 cpv. 2 lett. e) o rappresentazione 2. Il produttore del supporto utilizzato può esigere un equa parte del compenso spettante all artista interprete 3. I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate 4. Gli artisti interpreti stranieri senza residenza abituale in Svizzera hanno diritto a compenso soltanto se appartengono a uno Stato che accorda la reciprocità diritti patrimoniali (rinvio dell art. 38 LDA all art. 22 LDA): uso privato (art LDA), locazione (art. 13 LDA), accessibilità ai disabili (art. 24 c LDA) art. 33 a LDA: 1. L artista interprete ha il diritto al riconoscimento della sua qualità di interprete per le sue prestazioni 2. La tutela dell artista interprete da pregiudizi alle sue prestazioni è retta dagli articoli 28 28l del Codice civile 73

74 C) I diritti affini al diritto d autore Produttore di supporti audio o audiovisivi art. 36 LDA: 1. Il produttore di supporti audio o audiovisivi ha il diritto esclusivo di: a. riprodurre le registrazioni e offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti b. mettere a disposizione le registrazioni mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta art. 35 cpv. 2 LDA: Il produttore del supporto utilizzato può esigere un equa parte del compenso spettante all artista interprete 74

75 C) I diritti affini al diritto d autore Organismo di diffusione art. 2 LRTV: definizioni: programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale (lett. a) emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni (lett. d) diffusione: trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale (lett. g) art. 37 LDA: L organismo di diffusione ha il diritto esclusivo di: a. ritrasmettere l emissione b. far vedere o udire l emissione c. registrare l emissione su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati e riprodurre tali registrazioni d. offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti dell emissione e. mettere a disposizione la sua emissione mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta bene protetto: processo di produzione finalizzata alla creazione di un segnale di diffusione se l emissione diffusa è un opera? Cumulo col diritto d autore 75

76 D) Le società di gestione Introduzione missione cessione fiduciaria del diritto d autore (contratto di gestione) conseguenza: opponibilità all autore rapporti internazionali regolamenti ufficiali nessun obbligo di affiliazione: gestione diretta / autonoma ammessa (art. 40 cpv. 3 LDA) eccezioni: diritti esclusivi sottoposti alla gestione collettiva obbligatoria (art. 22 cpv. 1 LDA: Il diritto di far vedere o udire, simultaneamente e senza modifiche, opere diffuse, oppure di ritrasmetterle nel corso della ritrasmissione di un programma d emissione può essere esercitato solo dalle società di gestione autorizzate) art. 22 cpv. 2 LDA: È lecito ritrasmettere opere mediante installazioni tecniche destinate ad un numero limitato di utenti, quali impianti che coprono un edificio plurifamiliare o un complesso residenziale altre disposizioni: art. 22a (utilizzazione delle opere d archivio degli organismi di diffusione), 22b (utilizzazione di opere orfane), 22c (diritto di mettere a disposizione opere musicali diffuse) e 24b (riproduzione ai fini di diffusione) diritti al compenso: locazione, uso privato, uso supporti audio o audiovisivi, accessibilità ai disabili 76

77 D) Le società di gestione Société coopérative suisse des auteurs (SSA) sede: Losanna affiliazione: autori scopo: salvaguardia dei diritti d autore, come pure dei loro aventi diritto, di opere drammatiche, drammatico-musicali, coreografiche, audiovisive e multimedia, in particolare di lingua francese 77

78 D) Le società di gestione SUISSIMAGE sede: Berna affiliazione: autori e produttori scopo: salvaguardare i diritti degli autori e delle autrici sulle opere audiovisive, come pure dei titolari e delle titolari dei diritti d autore sulle opere audiovisive, che le vengono trasferiti per la gestione collettiva, se del caso la tutela nel senso di una gestione d affari senza mandato a norma degli art. 419 e segg. CO dei diritti degli autori e delle autrici, così come dei titolari e delle titolari di diritti d autore che non sono in grado di farli valere autonomamente, come pure la tutela dei diritti dei successivi aventi diritto di opere audiovisive; la società può in maniera generale promuovere gli interessi dei film e delle altre opere audiovisive, così come i diritti d autore e i diritti affini al diritto d autore, sia direttamente, sia attraverso la partecipazione ad altre società 78

79 D) Le società di gestione SUISA sede: Zurigo affiliazione: autori e editori scopo: la SUISA tutela in via fiduciaria i diritti degli autori e delle autrici delle opere musicali non teatrali che le vengono ceduti in gestione dagli autori e dalle autrici o dai loro editori. La SUISA può assumere, nel senso di una gestione d affari senza mandato giusta gli art. 419 e segg. CO, la gestione dei diritti dei titolari e delle titolari dei diritti d autore che non intrattengono un rapporto contrattuale con la SUISA e che non sono in grado di far valere i propri diritti. La SUISA promuove e sostiene la protezione sociale dei propri membri. Può a tale scopo costituire una fondazione a fini sociali. Le regole valide per la fondazione sono riassunte in un regolamento. SUISA promuove e sostiene la creazione e la diffusione della musica svizzera. Può costituire una fondazione a tal fine. SUISA è al servizio degli autori e delle autrici come pure degli editori e delle editrici di tutti i Paesi 79

80 D) Le società di gestione ProLitteris sede: Zurigo affiliazione: autori e editori scopo: ProLitteris, Società svizzera per i diritti degli autori d arte letteraria e visiva è una società cooperativa con sede a Zurigo. Secondo lo scopo sociale, ProLitteris tutela i diritti degli autori, delle autrici, degli editori e degli altri, rispettivamente degli altri aventi diritto di opere letterarie e drammatiche, come pure di opere dell arte figurativa e della fotografia, nella misura in cui tali diritti le sono stati affidati per contratto in gestione collettiva. Il repertorio di competenza di ProLitteris riguarda le opere letterarie e d arte figurativa, incluse, in certi settori, le opere drammatiche (romanzi, poesie, saggi, articoli di quotidiani e periodici, immagini, fotografie ecc.). Per quanto riguarda il campo di applicazione personale, ProLitteris si rivolge a scrittori, giornalisti, autori di testi scientifici, di opere d arte figurativa e di opere letterarie drammatiche, fotografi, editori di libri, quotidiani, periodici e di opere teatrali e musicali, traduttori 80

81 D) Le società di gestione repertorio: opere letterarie e d arte figurativa, incluse, in certi settori, le opere drammatiche (romanzi, poesie, saggi, articoli di quotidiani e periodici, immagini, fotografie ecc.) campo di applicazione personale: scrittori, giornalisti, autori di testi scientifici, di opere d arte figurativa e di opere letterarie drammatiche, fotografi, editori di libri, quotidiani, periodici e di opere teatrali e musicali, traduttori attenzione alla riproduzione per informazione interna aziendale (art. 19 cpv. 1 lett. b) LDA: fotocopiatrice aziendale o rete aziendale: obbligo di rendiconto spontaneo (Tariffe 8 e 9 di ProLitteris) 81

82 D) Le società di gestione SWISSPERFORM sede: Zurigo scopo: SWISSPERFORM è un associazione con sede a Zurigo. Secondo lo scopo sociale, l associazione s impegna a livello sociale, politico e giuridico per la tutela dei diritti degli artisti e delle artiste interpreti (nel seguito interpreti ), dei produttori e delle produttrici di registrazioni audio e video (nel seguito produttori ) e degli organismi di diffusione. Difende i diritti e assume la loro gestione se il diritto federale applicabile prescrive la gestione attraverso una società di gestione collettiva autorizzata. Nel caso vi sia una stretta connessione materiale con tali diritti, l associazione può gestire in casi eccezionali altri diritti affini, a condizione che gli aventi diritto non si oppongano. Parimenti, l associazione può rappresentare i diritti affini che le vengono trasferiti dai membri e dei mandanti volontariamente. L associazione promuove nell ambito del proprio scopo anche diritti degli interpreti, dei produttori e degli organismi di diffusione che non sono membri dell associazione. L associazione non persegue scopi di lucro propri. L attività si estende alla Svizzera. Il Comitato può decidere di estendere l attività al territorio del Principato del Liechtenstein. 82

83 D) Le società di gestione L associazione s impegna a garantire, attraverso la conclusione di accordi di reciprocità con società di gestione collettiva estere, la tutela dei diritti dei suoi membri in altri Paesi, come pure la tutela dei diritti degli stranieri in Svizzera. L Associazione conduce i compiti affidatile come lo farebbe una società commerciale. Può costituire succursali in Svizzera e stipulare contratti, compreso l acquisto e la vendita di immobili nella misura in cui tali operazioni sono in grado di promuovere lo scopo dell associazione. L associazione ha il diritto di operare investimenti sicuri. oggetto: diritti di pertinenza degli artisti interpreti, dei produttori di supporti audio e audiovisivi e degli organismi di diffusione svizzeri che per legge possono essere esercitati esclusivamente da una società di gestione 83

84 E) Norme di diritto penale Art. 67 LDA: 1. A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente: a. utilizza un opera sotto una designazione falsa o diversa da quella decisa dall autore b. pubblica un opera c. modifica un opera d. utilizza un opera per creare un opera di seconda mano e. allestisce esemplari di un opera mediante un procedimento qualsiasi f. offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari di un opera g. recita, rappresenta o esegue un opera direttamente o mediante un procedimento qualsiasi oppure la fa vedere o udire altrove gbis. mette a disposizione un opera mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta h. diffonde un opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti, o la ritrasmette con impianti tecnici il cui titolare non è l organismo di diffusione d origine i. fa vedere o udire un opera messa a disposizione, diffusa o ritrasmessa k. si rifiuta d indicare all autorità competente la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali l. dà in locazione un programma per computer 2 Se l autore dell infrazione ha agito per mestiere, si procede d ufficio. La pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria 84

85 E) Norme di diritto penale Art. 68 LDA: Chiunque, nei casi previsti dalla legge (art. 25 e 28), omette intenzionalmente d indicare la fonte utilizzata e, sempre che vi sia designato, l autore è, a querela della parte lesa, punito con la multa 85

86 E) Norme di diritto penale Art. 69 LDA: 1. A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente: a. diffonde la prestazione di un artista interprete (prestazione) per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti b. registra una prestazione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati c. offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari riprodotti di una prestazione d. ritrasmette la prestazione con impianti tecnici il cui titolare non è l organismo di diffusione d origine e. fa vedere o udire una prestazione messa a disposizione, diffusa o ritrasmessa ebis. utilizza una prestazione sotto falso nome o sotto un nome diverso dal nome d arte scelto dall artista interprete;eter.4mette a disposizione mediante un procedimento qualsiasi una prestazione, un supporto audio o audiovisivo o un emissione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta f. riproduce un supporto audio o audiovisivo o offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti g. ritrasmette un emissione h. registra un emissione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati i. riproduce un emissione registrata su un supporto audio o audiovisivo o su un supporto di dati o mette altrimenti in circolazione tali esemplari riprodotti k. rifiuta d indicare all autorità competente la provenienza e la quantità dei supporti in suo possesso sui quali è registrata una prestazione protetta ai sensi degli articoli 33, 36 o 37, illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali 2. Se l autore dell infrazione ha agito per mestiere, si procede d ufficio. La pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. 86

87 E) Norme di diritto penale Art. 69 a LDA: 1. A querela della parte lesa, è punito con la multa chiunque intenzionalmente e illecitamente: a. elude i provvedimenti tecnici efficaci secondo l articolo 39a capoverso 2 con l intenzione di procedere a un utilizzazione legalmente non autorizzata di opere o di altri oggetti protetti b. produce, importa, offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione, dà in locazione, lascia in uso, pubblicizza o possiede a scopo di lucro dispositivi, prodotti o componenti o fornisce servizi che: 1.sono oggetto di un azione promozionale, pubblicitaria o commerciale volta a eludere i provvedimenti tecnici efficaci, 2.a prescindere dall elusione dei provvedimenti tecnici efficaci, hanno solo una finalità o utilità commerciale limitata, 3.sono progettati, prodotti, adattati o forniti principalmente allo scopo di consentire o facilitare l elusione dei provvedimenti tecnici efficaci c. rimuove o altera informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti d autore e dei diritti di protezione affini secondo l articolo 39b capoverso 2;d.riproduce, importa, offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione, diffonde, fa vedere o udire o mette a disposizione opere o altri oggetti protetti le cui informazioni sulla gestione dei diritti secondo l articolo 39c capoverso 2 sono state rimosse o alterate 2. Se ha agito per mestiere, l autore dell infrazione è perseguito d ufficio. La pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria 3. Gli atti di cui al capoverso 1 lettere c e d sono punibili solo se sono compiuti da una persona che sa o che, secondo le circostanze, è tenuta a sapere che in tal modo commette, rende possibile, facilita o dissimula la violazione di un diritto d autore o di un diritto di protezione affine 87

88 F) Il diritto d autore e Internet Le reti peer-to-peer Caso Napster ( ) software e catalogo centralizzato: violazione indiretta del diritto d autore: (i) contributory liability ( complicità ) e (ii) vicarious liability (interesse economico) Caso Grokster ( ) sistema decentralizzato: software fuori controllo prime sentenze: negato responsabilità diretta / indiretta (mancanza di controllo) Corte Suprema USA (2005): violazione indiretta per inducement ( istigazione ) Da allora: The United States Supreme Court unanimously confirmed that using this service to trade copyrighted material is illegal. Copying copyrighted motion picture and music files using unauthorized peer-to-peer services is illegal and is prosecuted by copyright owners. There are legal services for downloading music and movies. This service is not one of them. YOUR IP ADDRESS IS AND HAS BEEN LOGGED. Don t think you can t get caught. You are not anonymous. 88

89 F) Il diritto d autore e Internet oggi? reti decentralizzate, ad es. protocollo BitTorrent cyberlocker: MEGAVIDEO, MEGAUPLOAD tutte sotto assedio : FBI nel caso MEGAVIDEO / MEGAUPLOAD modelli commercialmente aggressivi : incentivazione all uploading di materiale protetto analisi in diritto svizzero: downloading: ammesso se per uso privato (art. 19 LDA) se l opera a monte è diffusa illegalmente? uploading: violazione (atto di messa a disposizione ex art. 10 cpv. 2 lett. c LDA) quid del sistema BitTorrent che comporta il downloading parziale? monitoraggio delle reti P2P funzionamento del monitoraggio conseguenze giuridiche civili e penali sentenza Logistep AG (Sentenza 1C_285/2009) principio di determinabilità relativa: IP possono essere dati personali ai sensi LPD se: (i) utenti sono identificati / identificabili e (ii) il soggetto ha capacità ed interesse ad identificarli violazione principio trasparenza; assenza motivo giustificativo 89

90 F) Il diritto d autore e Internet Siti web un sito web è protetto quale opera a sé stante? è un software? No, poiché non è eseguibile (file html eseguito dal browser) è una collezione? Sì, se adempie i requisiti dell art. 4 LDA (via principale) è un opera multimediale? Sì, se adempie i requisiti dell art. 2 LDA (via sussidiaria) conseguenze: diritto morale ed economico in capo al creatore (se è una collezione: web designer ) contratto di appalto: inserire clausola di cessione del diritto d autore contenuti? opere a sé stanti se rivestono carattere originale (collezione) il semplice fatto che un opera ai sensi della LDA sia accessibile su internet in un formato che la rende facilmente riproducibile (ad esempio un.pdf non protetto) significa che è liberamente utilizzabile? NO: diritto d autore = diritto assoluto (effetto erga omnes), anche online chi ce l ha messa? L autore o terzi senza il suo consenso? Vedi es. Google immagini indizio semmai che l autore desidera che l opera circoli; licenza implicita a linkare 90

91 F) Il diritto d autore e Internet fotografie e siti web: monitoraggio della rete lettere di indennizzo dei provider internazionali di immagini rischio penale estero attenzione ai web designer: obbligo di mostrare licenza oppure autoproduzione portata e limiti del diritto di citazione (art. 25 LDA) esempi di comportamenti illeciti: l utilizzo non autorizzato di un brano musicale protetto dal diritto d autore; l utilizzo non autorizzato della registrazione di una composizione musicale non protetta dal diritto d autore (ad esempio le quattro stagioni di Vivaldi), se tale uso contravviene ai diritti affini al diritto d autore dei musicisti che hanno eseguito l opera contenuta nella registrazione; la riproduzione/pubblicazione non autorizzata di articoli di giornale, vignette satiriche, fumetti, notizie ecc. apparse sulla carta stampata e/o sul web; la messa a disposizione non autorizzata di opere audiovisive protette (ad esempio tramite Youtube); la pubblicazione di testi contenenti citazioni di opere di terzi senza indicazione della fonte; la pubblicazione non autorizzata su un sito o su un blog di una fotografia d autore; la messa a disposizione da parte di un docente su un sito liberamente accessibile a tutti (ossia al di fuori dell intranet protetto da password della scuola) del materiale di corso, nel quale risultano riprodotte opere protette dal diritto d autore. 91

92 F) Il diritto d autore e Internet I collegamenti ipertestuali definizione (Landow): Definirei l ipertesto come qualsiasi forma di testualità -parole, immagini, suoni - che si presenti in blocchi o unità di lettura collegati da link. Si tratta, essenzialmente, di una forma di testo che permette al lettore di abbracciare o di percorrere una grande quantità di informazione in modi scelti dal lettore stesso e, nel contempo, in modi previsti dall autore. Se dovessi definire l ipertesto con una o due frasi, direi che è una forma di testo composta da blocchi di scrittura e immagini collegati da link, che permette una lettura multilineare: non una lettura non lineare o non sequenziale, ma una lettura multisequenziale varie categorie di link e rischi giuridici collegati: surface link: nozione implied licence to link home page e/o opera diffusa sul web motori di ricerca: blocco crawlers possibile provenienza dell opera è evidente (sito linkato ); nessun atto di riproduzione riserve: lesione onore / reputazione, parassitismo (LCSl), divieto nei ToU del sito 92

93 F) Il diritto d autore e Internet deep link nozione diritto d autore: vedi analisi punto precedente rischio aumentato di violazione indiretta del diritto d autore: inserimento consapevole di collegamenti a siti che ledono il diritto d autore (messa a disposizione non autorizzata di opere) Sentenza BGH tedesco: elusione misure tecniche (session ID) che impongono al visitatore di passare per la home page inline link o framing nozione diritto d autore: violazione del diritto generale d utilizzo esclusivo dell opera (art. 10 cpv. 1 LDA) e del diritto di paternità dell opera (art. 9 cpv. 1 LDA) 93

94 F) Il diritto d autore e Internet Il software tutela: diritto d autore (art. 2 cpv. 3 LDA: I programmi per computer sono pure considerati opere) in altri paesi: USA e Giappone (ma non UE): brevetto d invenzione diritti d uso esclusivo: diritti d uso ordinari (vedi slides precedenti) diritto di locazione (art. 10 cpv. 3 LDA) altre opere? Semplice diritto ad un compenso (art. 13 LDA) contratto di lavoro: art. 17 LDA: Il diritto esclusivo di utilizzazione su programmi per computer, creati dal lavoratore nell esercizio delle sue attività di servizio e nell adempimento degli obblighi contrattuali, spetta unicamente al datore di lavoro (titolarità originaria? cessione legale?) licenza d uso privato? NO: art. 19 cpv. 4 LDA: Il presente articolo non si applica ai programmi per computer riserva di diritto imperativo di allestire una copia di sicurezza: art. 24 cpv. 2 LDA: La persona che ha il diritto di usare un programma per computer può farne una copia di sicurezza; non sono ammesse deroghe per contratto a tale facoltà principio dell esaurimento del diritto d autore: Art. 12 cpv. 2 LDA: I programmi per computer, alienati dall autore o con il suo consenso, possono essere usati o nuovamente alienati 94

95 F) Il diritto d autore e Internet durata della protezione: 50 anni art. 29 cpv. 2 lett. a LDA: 50 anni dopo la morte dell autore per i programmi per computer art. 30 cpv. 1 lett. a LDA: 50 anni dopo la morte dell ultimo coautore superstite per i programmi per computer cessione del diritto d autore vs licenza d uso cessione: nozione / oggetto / titolo / forma, effetto patrimoniale, opponibilità del diritto d autore verso l autore e i terzi, teoria del trasferimento atto allo scopo (art. 16 cpv. 2 LDA: salvo patto contrario, il trasferimento di uno dei diritti contenuti nel diritto d autore non implica il trasferimento di altri diritti parziali) licenza: nozione / oggetto / titolo / forma, senza effetto patrimoniale (semplice obbligo contrattuale di astensione), inopponibilità del diritto d autore da parte del licenziatario verso terzi (es. violazione del diritto d autore su Internet) (riserve: licenziatario esclusivo ex art. 62 cpv. 3 LDA oppure cessione del diritto d azione), la cessione del diritto di licenza presuppone l accordo del dante licenza, in caso di cessione a terzi del diritto d autore da parte del dante licenza o in caso di fallimento di quest ultimo, il contratto di licenza non è trasferito automaticamente in capo al nuovo titolare, rispettivamente all aggiudicatario, del diritto d autore 95

96 F) Il diritto d autore e Internet utilizzo del software in azienda applicazione rigorosa della legge e dei contratti software scaricato da / disponibile su Internet: cessione o licenza? leggere attentamente la licenza l uso commerciale è ammesso? (eccezione se freeware!) software acquistato in negozio / su supporto fisico: cessione o licenza? leggere attentamente la licenza sulla scatola prima di rompere il sigillo o l imballaggio l uso commerciale è ammesso? 96

97 G) Definizione di App Eletta Parola dell Anno" nel 2010 dalla American Dialect Society App = Application Software Application vs System Software Mobile App vs Web App (solo online) Dal punto di vista tecnico: software? = collection of instructions that enable a user to interact with the computer or have the computer perform specific tasks for them Apps sono sviluppate nel linguaggio Java usando il cosiddetto Android software development kit (SDK). Dal punto di vista giuridico: opera protetta dal diritto d autore Ma che tipo di opera?: software? opera multimediale? 97

98 H) SO Android Sistema operativo della famiglia Linux (Linux Kernel) Pubblicato nel 2007 con la costituzione del consorzio Open Handset Alliance Google rende disponibile il codice sorgente sotto licenza Apache = free software = open source SO low-cost, personalizzabile, leggero Ideale per dispositivi mobili (smartphone, tablet, macchine fotografiche ecc.) Tanto che: - è la piattaforma più utilizzata al mondo per gli smartphone (64% del mercato; dato a marzo 2013); milioni di dispositivi Android attivati e 48 miliardi di Apps installate da Google Play store(dato a giugno 2013) 98

99 I) Free Software Free software in senso ampio: filosofia del software libero da costrizioni tecniche (codice sorgente accessibile) e giuridiche (limitazioni d uso per diritto della proprietà intellettuale) Free Software in senso stretto: software certificato «free» dalla Free Software Foundation (FSF) Certificato FSF se la licenza rispetta 4 libertà fondamentali: (i) libertà d'uso per qualsiasi scopo ("Libertà 0"), (ii) libertà di apprendere come funziona il programma e di modificarlo a seconda delle proprie necessità ("Libertà 1") (iii) libertà di ridistribuire copie in modo da favorire il prossimo ("Libertà 2") (iv) libertà di distribuire copie della versione modificata in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio ("Libertà 3") essendo inteso che l'accesso al codice sorgente costituisce un prerequisito di quanto precede 99

100 I) Free Software Open Source Initiative (OSI) = ente certificante Logo protetto ; Marchio Protetto (cfr. policy: Se 10 condizioni sono rispettate (cfr. libro a pag ), la licenza riceve la qualifica di software «Open Source» e può utilizzare il relativo marchio / logo. GNU Project = mette a disposizione del pubblico una serie di licenze (GPL - General public licence) = non è un ente certificante Esempio: kernel Linux alla base del sistema operativo Linux e di Android = concetto di copyleft / approccio «proprietario» di FSF (cessione del diritto d autore di ogni opera derivata) per garantire il perpetuarsi delle libertà, ossia evitare che le opere derivate siano «chiuse» dagli autori; in sunto: chiunque distribuisce il software, con o senza modifiche, è autorizzato a farlo a condizione di concedere al pubblico, a sua volta, la libertà di effettuare ulteriori copie o modifiche = licenze certificate / compatibili OSI e FSF 100

101 L) Licenza Apache Nozione: licenza per l utilizzo del software (ad esempio: SO Android) Attuale release: vers. 2 del 2004 Ente che rilascia la licenza: Apache Software Foundation Approvata OSI e FSF Compatibile GNU GPL 3 (non 1 e 2!), per cui il codice sotto licenza GPL vers. 3 e il codice sotto la licenza Apache vers. 2 possono essere combinati, a condizione che il software che ne deriva sia distribuito sotto la licenza GPL vers. 3 Consente agli utenti di usare il software per ogni scopo, di distribuirlo, modificarlo e di distribuire versioni modificate del software Ma no copyleft: non richiede che versioni modificate del software siano distribuite secondo i termini della stessa licenza o come software libero; richiede solo che si includa un'informativa del fatto che si è utilizzato software licenziato secondo i termini della Licenza Apache. Testo: Attenzione: anche se il SO Android è libero, il marchio Android è di proprietà di Google e non può essere utilizzato senza autorizzazione!!! 101

102 M) La distribuzione Distribuzione: distributori digitali (store o market) Ogni distributore contiene al proprio interno solo applicazioni compatibili con il sistema operativo del dispositivo mobile che si sta utilizzando Ma non solo: sito / blog dello sviluppatore, reti P2P Google Play Store: negozio virtuale di applicazioni, brani musicali, pellicole cinematografiche, libri e riviste online sviluppato da Google per i dispositivi Android, per i sistemi desktop e notebook che abbiano disponibilità della connessione Internet Un programma applicativo chiamato Play Store viene preinstallato sulla maggior parte dei dispositivi Android e permette agli utenti di cercare e scaricare le applicazioni pubblicate da sviluppatori di terze-parti e leggerne le relative informazioni e aggiornamenti. A quali condizioni posso distribuire le mie App su Google Play Store? 102

103 M) La distribuzione essere domiciliato in un Paese ammesso (la Svizzera lo è) attivare un Developer Account pagare l emolumento di registrazione di USD 25.- concludere con Google un Accordo di distribuzione (70% / 30%) l App deve essere compatibile con la piattaforma Android lo sviluppatore deve rispettare le Google Play Developer Program Policies (contenuti proibiti, pubblicità, divieto spam, rimborsi ecc.) lo sviluppatore deve rispettare le norme sull uso dei marchi e del brand di Google o Android Quid delle licenze? Vi sono particolari obblighi o restrizioni? 103

104 M) La distribuzione A. Licenza a Google: 5.1 You grant to Google a non-exclusive, worldwide and royalty-free licence to: copy, perform, display and use the Products for administrative and demonstration purposes in connection with the operation and marketing of the Market and to use the Products to make improvements to the Android platform. 5.2 You grant to Google a non-exclusive and royalty-free licence to distribute the Products according to the publishing options selected by you on the Product upload page of the Market. 5.3 Google may use consultants and other contractors in connection with the performance of obligations and exercise of rights under this agreement, provided that such consultants and contractors are subject to the same obligations as Google. After termination of this Agreement, Google will not distribute your Product, but may retain and use copies of the Product for support of the Market and the Android platform. B. Licenza all utente finale: You grant to the user a non-exclusive, worldwide and perpetual licence to perform, display and use the Product on the Device. If you choose, you may include a separate end user licence agreement (EULA) in your Product that will govern the user's rights to the Product in lieu of the previous sentence. 104

105 M) La distribuzione Servizio licenze di Google: Google Play offre un servizio di licenze che consente di applicare norme di licenza per le applicazioni pubblicate tramite Google Play. Con il servizio di licenze, le applicazioni possono interrogare Google Play in fase di esecuzione per ottenere il loro stato di licenza relativo all'utente corrente, quindi consentire o non consentire un ulteriore utilizzo (= sistema tecnico di verifica del rispetto costante delle autorizzazioni d uso concesse ad un determinato utente) Cfr

106 N) Licenze gratuite (o quasi) Attenzione: NO GOOGLE IMMAGINI! Creative Commons Wikimedia Comunità sociali Attenzione alle Policy: commercializzazione della foto in genere vietata!

107 O) Check-list in tema di diritto d autore 1. Verificare se i contenuti e le immagini del sito aziendale dispongono di regolare licenza oppure di una dichiarazione di cessione del diritto d autore 2. Verificare che i diritti d autore sul sito (grafica, testi, immagini ecc.) sono stati ceduti all azienda nel contratto di grafica / web-design / 3. Verificare che le opere prodotte dai dipendenti siano cedute al datore di lavoro (clausola nel contratto di lavoro) 4. Verificare che il software aziendale sia corredato di licenza che autorizza l uso professionale / commerciale (attenzione: software gratuito!) 5. Inserire simbolo / data prima pubblicazione / nome e cognome su ogni pagina del sito; 6. Stabilire nei Terms of Use il regime applicabile alle attività di linking verso il sito da parte di terzi (divieto deep links? Inline links?) 107

108 Parte 4: Introduzione al diritto dei marchi 108

109 A) Introduzione al diritto dei marchi Il diritto dei marchi art. 1 cpv. 1 LPM : il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un azienda da quelli di un altra azienda Esempi: 109

110 A) Introduzione al diritto dei marchi Il diritto dei marchi art. 13 LPM: 1. Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne. 2. Il titolare del marchio può vietare a terzi l uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l articolo 3 capoverso 1; può in particolare vietare che il segno: a. sia apposto su prodotti o sul loro imballaggio; b. sia usato per offrire prodotti, metterli in commercio o detenerli a tale scopo; c. sia usato per offrire o fornire servizi; d. sia usato per importare, esportare o far transitare prodotti; e. sia apposto su documenti commerciali, usato a scopi pubblicitari o in qualsiasi altra maniera negli affari. 110

111 A) Introduzione al diritto dei marchi Esempi: - cybersquatting di marchi famosi la semplice occupazione del domain name costituisce uso del marchio famoso? NO! Presuppone utilizzo quale identifier di beni/servizi. Quid? Diritto al nome e norme contro la concorrenza sleale. UDRP (.ch e gtld)! - marlboro-kills.com, nutella-stinks. com, henniez-makes-me-throw-up.com art. 15 LDA (protezione carattere distintivo, rinomanza; evitare sfruttamento abusivo) - Google Adwords: è legale associare la propria pubblicità a marchi famosi? Sentenza Corte di giustizia UE 3 marzo 2010: Google non viola il diritto dei marchi consentendo agli inserzionisti l acquisto di parole chiave corrispondenti ai marchi d impresa dei loro concorrenti (non vi è uso del segno) Quanto agli inserzionisti, essi non possono, mediante tali parole chiave, far visualizzare da Google annunci che non consentano agli utenti di internet di capire facilmente da quale impresa provengono i prodotti o i servizi a cui l annuncio si riferisce 111

112 A) Introduzione al diritto dei marchi Le normative interne di Facebook: 1. Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità: link 2. Normativa sull'utilizzo dei dati: la Normativa sull'utilizzo dei dati aiuta l'utente a comprendere come Facebook raccoglie e usa le informazioni. 3. Termini di pagamento: questi termini aggiuntivi si applicano a tutti i pagamenti effettuati su o mediante Facebook. 4. Pagina della Piattaforma: questa Pagina aiuta a comprendere meglio cosa succede quando si aggiunge un'applicazione di terzi o si usa Facebook Connect, incluso il modo in cui tali applicazioni possono accedere e utilizzare i dati degli utenti. 5. Normative della Piattaforma Facebook: queste linee guida descrivono le normative valide per le applicazioni, compresi i siti Connect. 6. Linee guida sulle pubblicità: queste linee guida descrivono le normative valide per le pubblicità pubblicate su Facebook. 7. Linee guida sulle promozioni: queste linee guida descrivono le normative applicabili nel caso in cui l'utente offra concorsi, concorsi a premi o altri tipi di promozioni su Facebook. 8. Centro delle autorizzazioni per i marchi: queste linee guida illustrano le normative applicabili all'uso di marchi, logo e screenshot Facebook. 9. Come segnalare una violazione della proprietà intellettuale 10. Condizioni d'uso delle Pagine: queste linee guida si applicano all'utilizzo delle Pagine Facebook. 11. Standard della comunità: queste linee guida descrivono le aspettative di Facebook in merito ai contenuti pubblicati su Facebook e all'attività degli utenti su Facebook. 112

113 A) Introduzione al diritto dei marchi Esempio: uso online e offline del logo / denominazione Facebook A. Riferimenti a Facebook - Puoi fare riferimento a Facebook (sia online che offline) per descrivere la tua presenza sul sito e il modo in cui usi i nostri prodotti e servizi. La tua testimonianza deve essere veritiera e non deve lasciar intendere che tra te e Facebook esista una sorta di affiliazione o che Facebook ti sponsorizzi o supporti. - I riferimenti a Facebook possono essere associati solo a link per la pagina di accesso di Facebook.com - Non creare mai combinazioni in cui compaia il tuo nome e quello di Facebook. - "Facebook" deve essere scritto nello stesso carattere e nella stessa dimensione del resto del contenuto. - Quando fai riferimento a Facebook in un testo, il nome deve essere scritto con la lettera maiuscola. - Non utilizzare Facebook o qualsiasi altro dei nostri marchi come verbo, né al plurale. Non è possibile modificare i marchi in questo modo. - Nel fare riferimento a Facebook come mezzo per organizzare un evento, devi dichiarare esplicitamente che sei tu, e non Facebook, il responsabile di quell'evento B. URL personalizzati - Puoi fare riferimento al tuo URL personalizzato di Facebook e promuoverlo, ma devi rispettare le seguenti regole: - Il tuo URL personalizzato può rimandare solo alla tua Pagina Facebook. - "Facebook" deve essere scritto nello stesso carattere e nella stessa dimensione del resto del contenuto. 113

114 A) Introduzione al diritto dei marchi C. Linee guida generali applicabili a tutti gli usi consentiti dei marchi: - Evita di utilizzare i marchi in modo da suggerire qualunque tipo di associazione o partnership con Facebook o approvazione, sponsorizzazione o sostegno da parte di Facebook. - Non presentare un marchio in modo da renderlo l'elemento più visibile o in rilievo sulla tua pagina Web, sui tuoi materiali cartacei o su qualsiasi altro contenuto. - Non usare i marchi di Facebook in modo ingannevole, dannoso, osceno o che potrebbe in altro modo sollevare dubbi sulla condotta di Facebook. - Non presentare o inserire i nostri marchi su siti Web con contenuti associati a pornografia, giochi d'azzardo o attività illegali. - Assicurati che i nostri marchi appaiano chiari e distinti lasciando spazio sufficiente attorno ad ognuno di essi. - Non combinare i nostri marchi o gli elementi che li compongono con il tuo nome, il tuo marchio o altri termini generici. - Non usare marchi, logo o qualsiasi altro contenuto che sia troppo simile ai nostri marchi. - Non tentare di rivendicare dei diritti sui nostri marchi o su qualsiasi elemento grafico che riproduca i nostri marchi in modo ingannevole, né registrando un nuovo marchio o nome di dominio, né in qualsiasi altro modo. - Non è richiesto l'uso né del simbolo né del simbolo con i nostri marchi. - L'uso di tutti i nostri marchi è soggetto ai termini e alle politiche di Facebook, compresa la Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità e la Normativa sulla privacy. 114

115 A) Introduzione al diritto dei marchi The Facebook Logo L'uso del logo Facebook non è consentito. Se desideri richiedere l'autorizzazione a usare il logo per una finalità specifica, contatta un membro del team commerciale di Facebook. 115

116 A) Introduzione al diritto dei marchi The Facebook Logo Per contro, il logo f può essere utilizzato osservando le seguenti linee guida: può essere usato per fare riferimento, al di fuori di Facebook, a: la tua Pagina Facebook; il tuo gruppo Facebook; un'applicazione che offri attraverso la Piattaforma Facebook; la tua implementazione di Facebook Connect Attenzione: sono escluse le attività di merchandising il contesto in cui viene inserito il logo deve indicare chiaramente l'azione che viene richiesta di eseguire al pubblico (ad esempio "Clicca su "Mi piace" su Facebook" o "Usa questa applicazione su Facebook") non usare il logo come collegamento ipertestuale alla pagina di accesso a Facebook puoi modificare la dimensione del logo a seconda delle tue necessità. Non è consentita alcun'altra modifica (ad esempio modifiche del design o dei colori). Se non puoi utilizzare i colori corretti del logo a causa di limitazioni tecniche puoi utilizzarne una versione in bianco e nero 116

117 A) Introduzione al diritto dei marchi Uso corretto: 117

118 A) Introduzione al diritto dei marchi Uso improprio: 118

119 B) Check-list marchi e nomi di dominio 1. registrare un nome di dominio utilizzabile in tutti i mercati di riferimento (vedi requisiti sottostanti) 2. verificare che il proprio logo, ditta e nome di dominio: non collidono con marchi registrati nelle medesime classi nei mercati di riferimento non collidono con altri distintivi d'impresa protetti nei mercati di riferimento (ditte,nomi) uso è conforme alla normativa contro la concorrenza sleale uso è conforme ai diritti della personalità e al diritto penale 3. registrare le varianti del dominio prescelto onde evitare che possano essere abusivamente registrate da terzi 4. depositare il nome di dominio quale marchio in Svizzera e all estero secondo un business plan a 5 anni 5. verificare che il sito, per contenuti, funzionamento e configurazione, non violi diritti di terzi (con particolare riferimento al diritto dei marchi) nei territori corrispondenti ai mercati di riferimento 6. verificare che l attività commerciale (prodotti e / o servizi) non violi diritti di terzi (con particolare riferimento al diritto dei marchi) nei territori corrispondenti ai mercati di riferimento 119

120 Parte 5: Introduzione alla legge federale sulla protezione dei dati personali 120

121 A) Introduzione al diritto della protezione dei dati personali 1. Introduzione base legale: 13 cpv. 2 Cost. fed.; Legge federale sulla protezione dei dati personali (LPD) e relativa Ordinanza (OLPD) principio detto dell autodeterminazione informativa oggetto della protezione: personalità ( dati in sé) soggetti: persone private (PF/PG), autorità federali autorità cantonali/comunali: legge cantonale; es. videosorveglianza con registrazione di luoghi pubblici (strade, piazze ecc.): base legale, cons. max 100 giorni; se non avviene registrazione: sorveglianza non costituisce a priori ingerenza vita privata (CEDU) guardiano amministrativo: Incaricato federale della protezione dei dati poteri limitati: no multe, facoltà di raccomandazione a privati, ricorso TAF / TF) funzioni istituzionali: notifica collezioni di dati, informazione, direttive, linee guida rispetto agli standard UE: protezione meno estesa reazione alle tecnologie informatiche, telematiche e digitali: possibilità infinite di trattamento (raccolta, conservazione, sfruttamento, modifica, trasferimento, distruzione) di dati applicabile senza riserva ai media a carattere periodico; 1991: forte reazione: messa in pericolo della ricerca dell informazione (censura preventiva) 121

122 A) Introduzione al diritto della protezione dei dati personali 2. Definizioni dati personali: tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile dati personali degni di particolare protezione: i dati concernenti: le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali la salute, la sfera intima o l appartenenza ad una razza le misure d assistenza sociale i procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali profilo della personalità: una compilazione di dati che permette di valutare caratteristiche essenziali della personalità di una persona fisica trattamento: qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l archiviazione o la distruzione di dati comunicazione: il fatto di rendere accessibili i dati, ad esempio l autorizzazione alla consultazione, la trasmissione o la diffusione collezione di dati: ogni complesso di dati personali la cui struttura permette di ricercare i dati secondo le persone interessate detentore di una collezione di dati: la persona privata o l organo federale che decide in merito allo scopo e al contenuto della collezione di dati 122

123 A) Introduzione al diritto della protezione dei dati personali 3. Principi Art. 4 LPD: principio della liceità: i dati personali possono essere trattati soltanto in modo lecito, ossia conformemente alla legge principi della buona fede e della proporzionalità principio della finalità: i dati possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto dalla legge principio della riconoscibilità: la raccolta di dati personali e, in particolare, le finalità del trattamento devono essere riconoscibili dalla persona interessata principio della trasparenza: quando il trattamento di dati personali è subordinato al consenso della persona interessata, il consenso è valido soltanto se viene espresso liberamente e in maniera informata 123

124 A) Introduzione al diritto della protezione dei dati personali Art. 5 LPD principio dell esattezza: obbligo a carico di chi elabora dati personali di accertarsi della loro esattezza e i prendere tutte le misure adeguate per assicurare che dati divenuti non pertinenti o incompleti rispetto al momento in cui lo scopo per il quale sono stati raccolti o elaborati vengano cancellati o rettificati Art. 6 LPD divieto di comunicazione all estero dei dati personali qualora la personalità dell interessato possa subirne grave pregiudizio, in ragione, in particolare, dell assenza di una legislazione nello Stato di destinazione che assicuri una protezione adeguata US Swiss Safe Harbor Framework; flussi verso l UE divieto non assoluto: eccezioni ex art. 6 cpv. 2 Art. 7 LPD principio della sicurezza: obbligo di proteggere, mediante provvedimenti tecnici ed organizzativi appropriati, i dati personali contro i trattamenti non autorizzati rinvio agli art OLPD 124

125 A) Introduzione al diritto della protezione dei dati personali Art. 13 LPD una lesione della personalità è illecita se non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante privato o pubblico o dalla legge consenso: esplicito o per atti concludenti (ad es. uso di un sito) implicito: di regola, non vi è lesione della personalità se la persona interessata ha reso accessibili i dati a tutti e non si è opposta esplicitamente ad un loro trattamento (art. 12 cpv. 3) interesse preponderante (art. 13 cpv. 2): il trattamento è in relazione diretta con la conclusione o l esecuzione di un contratto e concerne dati personali dell altro contraente il trattamento avviene nell ambito di un rapporto di concorrenza economica, attuale o previsto, con un altra persona, a condizione che nessun dato personale trattato sia comunicato a terzi i dati personali sono trattati allo scopo di valutare il credito di una persona, a condizione che tali dati non siano degni di particolare protezione, non servano a compilare profili della personalità e siano comunicati soltanto a terzi che ne hanno bisogno per la conclusione o l esecuzione di un contratto con la persona interessata i dati personali sono trattati a titolo professionale in vista esclusivamente della diffusione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione sociale con carattere periodico 125

126 A) Introduzione al diritto della protezione dei dati personali i dati personali sono trattati per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica, a condizione che i risultati siano pubblicati in una forma che non permette d identificare le persone interessate i dati collezionati concernono una persona della vita pubblica, nella misura in cui si riferiscono alla sua attività pubblica Dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità: art. 12 cpv. 2 lett. c: divieto di comunicazione non giustificata a terzi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità Art. 11a: obbligo di notifica all IFPD art. 14: obbligo di informazione esteso: l identità del detentore della collezione di dati le finalità del trattamento dei dati le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati 126

127 A) Introduzione al diritto della protezione dei dati personali Obbligo di notifica preventiva all Incaricato federale della protezione dei dati (art. 11a) soggetti: persone private fisiche e giuridiche nel caso in cui: trattano regolarmente dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità o comunicano regolarmente dati personali a terzi salvo se è prevista una deroga ex art. 11a cpv. 5 LPD o dati sono trattati da una persona privata in virtù di un obbligo legale; il Consiglio federale ha esentato il trattamento dall obbligo di notifica perché non arreca pregiudizio ai diritti delle persone interessate; il soggetto utilizza i dati esclusivamente per la pubblicazione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione sociale a carattere periodico e non li comunica a terzi senza che le persone interessate ne siano a conoscenza; i dati sono trattati da un giornalista che si serve della collezione esclusivamente come strumento di lavoro personale; il detentore ha designato un responsabile della protezione dei dati che controlli autonomamente se le disposizioni interne in materia di protezione dei dati siano rispettate e tiene un inventario delle collezioni; il detentore ha ottenuto il marchio di qualità inerente la protezione dei dati in virtù di una procedura di certificazione ai sensi dell articolo 11 LPD e il risultato della valutazione è stato comunicato all Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza è prevista un esenzione ex art. 4 OLPD o le collezioni di dati di fornitori o di clienti, sempreché non contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità; le collezioni i cui dati sono utilizzati esclusivamente per scopi impersonali, segnatamente nell ambito della ricerca, della pianificazione o della statistica; le collezioni archiviate i cui dati sono conservati unicamente a scopi storici o scientifici; le collezioni che contengono esclusivamente dati pubblicati o dati che la persona interessata ha reso accessibili al pubblico senza opporsi formalmente al loro trattamento; i documenti contabili; le collezioni ausiliarie concernenti la gestione del personale del detentore della collezione di dati, sempreché non contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità risulta implementata la funzione di responsabile della protezione dei dati (art. 12 a b OLPD) o è stato attribuito un marchio di qualità certificato inerente la protezione dei dati 127

128 A) Introduzione al diritto della protezione dei dati personali Diritti e prerogative del soggetto cui pertengono i dati diritto di richiedere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 5 cpv. 2 LPD) diritto di sapere se vengono trattati dati personali (art. 8 cpv. 1 LPD) diritto di essere informato, gratuitamente e per iscritto, su tutte le circostanze inerenti l attività di trattamento dei dati (tutti i dati che lo concernono contenuti nella collezione, comprese le informazioni disponibili sull origine dei dati, lo scopo e, se del caso, i fondamenti giuridici del trattamento, le categorie dei dati trattati, come pure dei partecipanti alla collezione e dei destinatari dei dati) (art. 8 cpv. 2 LPD) diritto di dichiarare la propria opposizione al trattamento dei dati (art. 12 cpv. 2 lett. b LPD) 128

129 A) Introduzione al diritto della protezione dei dati personali Tutela dei dati personali nella Legge federale sulle telecomunicazioni (LTC) art. 45 c LTC (dati memorizzati su apparecchi di terzi): l elaborazione, attraverso la trasmissione mediante telecomunicazione, di dati memorizzati su apparecchi di terzi è autorizzata unicamente: a. per fornire e fatturare servizi di telecomunicazione; oppure b. se gli utenti sono informati dell elaborazione medesima e del suo scopo ed è data loro la possibilità di rifiutarla NB la lett. b. è particolarmente rilevante nel campo di Internet e delle nuove tecnologie, in quanto fonda un dovere esteso di trasparenza e un obbligo di dare al soggetto interessato la possibilità di rifiutare l elaborazione dei dati personali Dal Messaggio: una parte in rapida crescita del traffico delle telecomunicazioni si svolge tra apparecchi, spesso senza che gli utenti se ne accorgano. La sfera privata delle persone comprende tuttavia anche i dispositivi utilizzati. Esse devono pertanto essere protette nella loro sfera privata da accessi indesiderati o illeciti di terzi a questi apparecchi Attualmente, gli interventi contemplati dall articolo 45c sono ad esempio l installazione e l uso di cosiddetti «cookie», virus Internet, «hidden identifier», o «spyware». Alcuni di questi programmi trasmettono i dati in maniera parzialmente autonoma dal punto di vista delle telecomunicazioni. Comunicano a chi li utilizza in particolare informazioni sulle pagine Internet chieste attraverso un computer esterno, ma servono anche a molte altre finalità. L uso di tali programmi è pertanto regolato dall articolo 45 c, il quale assicura che ogni trattamento di dati su un dispositivo di terzi serva alla trasmissione mediante tecnica di telecomunicazione o che possa essere controllato dall utente del dispositivo 129

130 A) Introduzione al diritto della protezione dei dati personali Esempi pratici A. Tracce elettroniche definizione: tracce che l utente lascia dietro di sé utilizzando un computer, navigando sul web oppure inviando un messaggio di posta elettronica; esse vengono generate automaticamente dai programmi informatici, siano essi utilizzati direttamente dall utente oppure implementati nell infrastruttura informatica di cui egli si serve; svantaggi: rischio legale, perdita efficienza del sistema, aumento costi harware e manutenzione log-files: chi ha fatto cosa? quando? navigazione sul web: denominazione del profilo utente, l ora di accesso al sistema, l indirizzo IP del computer dell utente, l indirizzo della pagina web visitata, il tipo di browser installato e la durata dell accesso a Internet; generate a livello di sistema operativo e di browser del client (terminale dell utente), di Internet access server (Provider di accesso ad Internet) e di content server (sito) posta elettronica: l ora e la data di spedizione della comunicazione, l indirizzo IP del mittente, gli indirizzi elettronici del mittente e del destinatario, l esito dell operazione Files temporanei: es. files word; cache del browser 130

131 A) Introduzione al diritto della protezione dei dati personali Cronologia: lista ordinata in maniera cronologica dei files e delle risorse trattati dall utente (documenti, programmi, fotografie, indirizzi web ecc.) Appunti: area di archiviazione temporanea utilizzata da Windows (testo, foto, percorso ecc.) Cestino: raccoglie i files cancellati dall utente; in caso di cancellazione involontaria, i files possono essere agevolmente ripristinati; una volta svuotato il cestino, i dati eliminati non sono più ripristinabili, se non mediante l utilizzo di appositi programmi di recupero dati regime giuridico: se contengono dati personali, l insieme delle tracce costituisce una collezione di dati ai sensi della LPD; i principi già indicati si applicano (finalità, riconoscibilità, trasparenza ecc.); ruolo della Privacy Policy sul web NB Indirizzo IP: DTF 136 II 508 (sentenza Logistep): gli indirizzi IP costituiscono dati personali se in una fattispecie concreta: (i) essi riguardano persone determinate o determinabili dal punto di vista del soggetto trattante e (ii) quest ultimo ha un interesse all identificazione del titolare del collegamento (principio detto di determinabilità relativa ) 131

132 A) Introduzione al diritto della protezione dei dati personali Cronologia: lista ordinata in maniera cronologica dei files e delle risorse trattati dall utente (documenti, programmi, fotografie, indirizzi web ecc.) Appunti: area di archiviazione temporanea utilizzata da Windows (testo, foto, percorso ecc.) Cestino: raccoglie i files cancellati dall utente; in caso di cancellazione involontaria, i files possono essere agevolmente ripristinati; una volta svuotato il cestino, i dati eliminati non sono più ripristinabili, se non mediante l utilizzo di appositi programmi di recupero dati regime giuridico: se contengono dati personali, l insieme delle tracce costituisce una collezione di dati ai sensi della LPD; i principi già indicati si applicano (finalità, riconoscibilità, trasparenza ecc.); ruolo della Privacy Policy sul web NB Indirizzo IP: DTF 136 II 508 (sentenza Logistep): gli indirizzi IP costituiscono dati personali se in una fattispecie concreta: (i) essi riguardano persone determinate o determinabili dal punto di vista del soggetto trattante e (ii) quest ultimo ha un interesse all identificazione del titolare del collegamento (principio detto di determinabilità relativa ) 132

133 A) Introduzione al diritto della protezione dei dati personali Contenuto (vedi modello ): identità del soggetto trattante tipologia dei dati personali oggetto di raccolta e di trattamento modalità tecniche di raccolta (ad esempio attraverso i cookies o i web bugs) finalità della raccolta (inclusa l eventuale integrazione dei dati con informazioni provenienti da terze parti) possibilità di trasmissione dei dati a terze parti o all estero (localizzazione server, outsourcing ecc.) identificazione della persona responsabile per il controllo dei dati all interno dell azienda (incluse le modalità di contatto) diritti della persona in tema di protezione dei dati personali (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di revoca del consenso) politica in tema di cancellazione dei dati personali misure di sicurezza adottate per la protezione dei dati personali certificazioni ufficiali in materia di tutela dei dati personali modalità di modifica e di aggiornamento 133

134 A) Introduzione al diritto della protezione dei dati personali Operazioni preliminari: determinare con attenzione il proprio fabbisogno di dati personali (prima di pubblicare il sito), limitandosi a trattare i dati indispensabili all esercizio della propria attività valutare se si determinano flussi transfrontalieri di dati, identificando con precisione i soggetti che trattano i dati e il loro ruolo (detentore, società intra-gruppo, outsourcing ecc.) e la relativa organizzazione; verificare la legislazione in vigore nei mercati di riferimento Operazioni contestuali / successive: adottare direttive interne per informare i dipendenti sulle norme applicabili e sulla politica aziendale in tema di tutela dei dati personali adottare direttive interne e misure tecnologiche di protezione dei dati personali instaurare istanze e procedure di controllo interne che assicurino la corretta ed effettiva applicazione delle direttive interne nominare un responsabile della protezione dei dati (art. 11a cpv. 5 LPD) o ottenere un marchio di qualità in relazione alla protezione dei dati (art. 11 LPD) 134

135 A) Introduzione al diritto della protezione dei dati personali C. Motori di ricerca strumento di selezione ed aggregazione delle informazioni da diverse fonti social networks, forum di discussione, siti aziendali, news, pubblici registri, siti di giornali ecc. ad es. strumento di raccolta di informazioni sul comportamento degli utenti uso del motore di ricerca: indirizzo IP, parola ricercata, risultati della ricerca, collegamento attivato, tipo di browser, lingua del browser, data e ora della richiesta; inoltre, è possibile che essi installino uno o più cookies sul computer dell utente in modo tale da poterlo identificare (attraverso il browser) in occasione di ricerche successive uso di siti correlati: accordi di condivisione dei dati a tela di ragno? uso di servizi correlati: log-in personalizzato? fornitura di dati personali da incrociare scopo: pubblicità comportamentale / su misura su Internet (es. cerco siti sul tennis e Federer; dunque potrei apprezzare la pubblicità della nuova racchetta Wilson); in futuro: pubblicità / marketing nel mondo fisico (attraverso tecnologie di geolocalizzazione; ad es. girando in città mi vengono proposte offerte promozionali di negozi vicini che hanno in promozione la nuova racchetta Wilson di Federer) aspetti giuridici: informazione (estesa ex art. 14 LPD) mediante Privacy Policy 135

136 B) Check-list in tema di protezione dei dati personali 1. Determinare il regime giuridico applicabile all'attività economica prospettata nei mercati di riferimento 2. Modulare di conseguenza i beni / servizi offerti, i contenuti del sito e la documentazione legale (Terms of use, Privacy Policy, Condizioni Generali Contrattuali, Disclaimers, contratti di licenza, restrizioni all'accesso, Impressum ecc.) 3. Allestire una Privacy Policy completa, chiara e facilmente accessibile; nell ambito della procedura di registrazione al sito, prevedere una modalità di accettazione esplicita della Privacy Policy e inviare automaticamente una copia al cliente mediante ; 4. La Privacy Policy conterrà indicazioni dettagliate sull organizzazione del sito (chi preleva / tratta dati personali e dove) e sulle utilizzazioni autorizzate 5. Localizzare i server per quanto possibile in Svizzera, allo scopo di: ridurre i rischi legali legati al trasferimento all estero di dati personali (evitare di creare una stabile organizzazione imponibile all estero) (evitare che autorità estere possano porre sotto sequestro i dati/hardware) 7. Assicurare secondo standards tecnici adeguati la sicurezza dei dati personali dei clienti (comunicazione, memorizzazione, trasferimento interno) 136

137 Parte 6: Introduzione alla legge federale contro la concorrenza sleale 137

138 A) Introduzione alla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl) art. 2 LCSl: è sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti art. 3 LCSl: metodi sleali di pubblicità e di vendita a) obbligo di veridicità: chiunque da indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, la propria ditta, la designazione della propria impresa, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi, le proprie scorte, i propri metodi di vendita o le proprie relazioni d affari oppure, con tali indicazioni, favorisce terzi nella concorrenza (art. 3 lett. b LCSl) b) divieto di comportamenti confusori: chiunque si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari d altri (art. 3 lett. d LCSl) c) divieto di inviare spam: chiunque trasmette o fa trasmettere mediante telecomunicazione pubblicità di massa che non ha relazione diretta con un contenuto richiesto e omette di chiedere preliminarmente il consenso dei clienti, di menzionare correttamente il mittente o di indicare la possibilità di opporvisi in modo agevole e gratuito; chi, nell ambito della vendita di merci, opere o prestazioni, ottiene le coordinate dei propri clienti indicando loro che hanno la possibilità di opporsi all invio di pubblicità di massa mediante telecomunicazione non agisce in modo sleale se trasmette loro, senza il loro consenso, pubblicità di massa per merci, opere e prestazioni proprie analoghe (art. 3 lett. o LCSl) 138

139 A) Introduzione alla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl) d) divieto dei sistemi piramidali: subordina la consegna di merci, la distribuzione di premi o altre prestazioni a condizioni che per l acquirente costituiscono un vantaggio principalmente se quest ultimo recluta altre persone, e non tanto se vende o utilizza merci o prestazioni (sistema piramidale, «boule de neige» o a valanga) (art. 3 lett. r LCSl) e) obbligo di osservanza delle annotazioni del cliente in tema di pubblicità: non rispetta l annotazione contenuta nell elenco telefonico con cui il cliente indica che non desidera ricevere messaggi pubblicitari da parte di terzi e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta (art. 3 lett. u LCSl) f) divieto di comportamenti parassitari: agisce in modo sleale chiunque 1. sfrutta, senza esserne autorizzato, il risultato affidatogli di un lavoro, per esempio offerte, calcoli o piani; 2. sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, per esempio offerte, calcoli o piani, benché sappia che gli è stato affidato o reso accessibile senza esserne autorizzati; 3. riprende come tale, con mezzi tecnici di riproduzione, senza prestazione personale appropriata, e sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a essere immesso sul mercato (art. 5 LCSl) 139

140 A) Introduzione alla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl) Il Consiglio federale ha inteso risolvere alcune carenze manifestatesi negli ultimi anni, segnatamente attraverso: a) il rafforzamento della protezione materiale contro la concorrenza sleale nei seguenti ambiti: offerte di iscrizioni in registri e pubblicazioni di inserzioni ( truffe degli annuari ) sistemi piramidali lotta contro le condizioni commerciali generali (CCG) abusive b) una migliore applicazione del diritto mediante l estensione del diritto d azione della Confederazione c) una maggiore collaborazione con le omologhe autorità di vigilanza estere mediante l adozione di nuove disposizioni sull assistenza amministrativa Nel corso dell iter parlamentare sono state valutate ed introdotte nuove fattispecie sleali: art. 3 LCSl lett. s. (informazioni ed obblighi in tema di commercio elettronico), t. (concorsi ed estrazioni a sorte) e u. (inosservanza delle annotazioni del cliente in tema di pubblicità) 140

141 A) Introduzione alla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl) Le offerte di iscrizioni in registri e pubblicazioni di inserzioni (art. 3 lett. p e q LCSl) Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: p. pubblicizza l iscrizione in elenchi di qualsiasi tipo o la pubblicazione di annunci mediante moduli di offerta, proposte di correzione o simili oppure propone direttamente tali iscrizioni o pubblicazioni di annunci senza indicare in caratteri grandi, in un punto ben visibile e in un linguaggio comprensibile: 1. il carattere oneroso e privato dell offerta, 2. la durata del contratto, 3. il prezzo totale per la durata del contratto, e 4. la diffusione geografica, la forma, la tiratura minima e l ultimo termine di pubblicazione q. invia fatture per iscrizioni in elenchi di qualsiasi tipo o per pubblicazioni di annunci senza prima avere ricevuto una richiesta corrispondente 141

142 A) Introduzione alla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl) I sistemi piramidali (art. 3 lett. r LCSl) Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: r. subordina la consegna di merci, la distribuzione di premi o altre prestazioni a condizioni che per l acquirente costituiscono un vantaggio principalmente se quest ultimo recluta altre persone, e non tanto se vende o utilizza merci o prestazioni (sistema piramidale, «boule de neige» o a valanga) 142

143 A) Introduzione alla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl) I sistemi piramidali (art. 3 lett. r LCSl) Definizione: Questi sistemi di vendita sono caratterizzati dal fatto che i vantaggi prospettati non risiedono tanto nella vendita di una merce o di un servizio, quanto piuttosto nel reclutamento di altri partecipanti nel sistema. Nella maggior parte dei casi si tratta di una ripartizione aggressiva dei fondi dalla base verso il vertice della piramide, spesso camuffata dalla vendita abbinata di uno specifico tipo di merce o di servizio (Messaggio). Come distinguerli da network marketing legale? Criteri guida: - il numero dei partecipanti aumenta in modo rapido e incontrollato; - i partecipanti ottengono un vantaggio patrimoniale con il semplice reclutamento di altre persone; - i partecipanti devono pagare una quota d ammissione considerevole; - i partecipanti non hanno il diritto di restituire i prodotti invenduti dietro rimborso del prezzo d acquisto; - la struttura del sistema e/o il calcolo delle provvigioni non è trasparente; - i prodotti possono essere venduti dai partecipanti ad altri partecipanti solo all interno del sistema o, a causa delle loro caratteristiche o delle regole di partecipazione, sono difficilmente smerciabili al di fuori del sistema. Termini d Uso di Facebook: Non intraprendere azioni di marketing multi-livello illegali, ad esempio schemi piramidali, su Facebook (art. 3 Sicurezza). 143

144 A) Introduzione alla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl) I sistemi piramidali (art. 3 lett. r LCSl) Esempio: Comunità di acquisto online Lyoness: è conforme? Per tutti gli acquisti effettuati tramite Lyoness presso un'impresa convenzionata a Lyoness, Le accrediteremo un importo pari all'1-2% della relativa somma d'acquisto sul Suo Conto Vantaggi. Appena sul Suo Conto Vantaggi si sarà accumulato un importo pari ad almeno 10,-, la somma verrà trasferita sul Suo conto corrente privato. Inoltre Lei riceverà per tutti gli acquisti effettuati da clienti Lyoness da Lei raccomandati il cosiddetto Bonus amicizia. Informazioni più dettagliate a riguardo sono indicate alle voci del menu "Come guadagno con Lyoness", nonché "Un consiglio da amico". Methoden-von-Lyoness/story/

145 A) Introduzione alla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl) Informazioni ed obblighi in tema di commercio elettronico (art. 3 lett. s LCSl) Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: s. offre merci, opere o prestazioni mediante commercio elettronico, omettendo di: 1. indicare in modo chiaro e completo la sua identità e il suo indirizzo di contatto, incluso il suo indirizzo di posta elettronica, 2. indicare le singole fasi tecniche della conclusione di un contratto, 3. mettere a disposizione mezzi tecnici adeguati che permettono di individuare e correggere errori di immissione prima dell invio dell ordinazione, 4. confermare immediatamente per via elettronica l ordinazione del cliente. Con riferimento a tale disposizione, il nuovo cpv. 2 dell art. 3 LCSl prevede quanto segue: Il capoverso 1 lettera s. non si applica alla telefonia vocale e ai contratti che si concludono esclusivamente mediante lo scambio di messaggi elettronici o mediante mezzi di comunicazione individuale analoghi. 145

146 A) Introduzione alla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl) Informazioni ed obblighi in tema di commercio elettronico (art. 3 lett. s LCSl) Implicazioni particolari: obbligo di dotarsi di un servizio clienti (SECO) obbligo di dotarsi di un sistema di conferma delle ordinazioni automatico per il cliente deve essere chiaro quale click del mouse determina l'invio dell'ordinazione e la conclusione di un contratto (SECO) valenza penale (art. 23 LCSl) applicabile ai fornitori esteri la cui offerta è diretta al mercato svizzero (art. 136 LDIP) 146

147 A) Introduzione alla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl) 147

148 A) Introduzione alla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl) Informazioni ed obblighi in tema di commercio elettronico (art. 3 lett. s LCSl) Situazione nell UE (Direttiva e-commerce): a) il nome del prestatore; b) l'indirizzo geografico dove il prestatore è stabilito; c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lui, compreso l'indirizzo di posta elettronica; d) qualora il prestato sia iscritto in un registro di commercio o analogo pubblico registro, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di immatricolazione o mezzo equivalente di identificazione contemplato nel detto registro; e) qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo; f) per quanto riguarda le professioni regolamentate: l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il fornitore è iscritto; il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato; un riferimento alle norme professionali vigenti nello Stato membro di stabilimento nonché le modalità di accesso alle medesime; g) se il prestatore esercita un'attività soggetta ad IVA, il numero di identificazione; 2. ogniqualvolta i servizi della società dell'informazione facciano riferimento ai prezzi, questi siano indicati in modo chiaro ed inequivocabile, e sia segnalato in particolare se comprendano le imposte e i costi di consegna. 148

149 A) Introduzione alla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl) 149

150 A) Introduzione alla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl) 150

151 A) Introduzione alla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl) Inosservanza delle annotazioni del cliente in tema di pubblicità (art. 3 lett. u LCSl ) Art. 11 OST Iscrizione negli elenchi L iscrizione di un cliente in elenchi di servizi di telecomunicazione si compone almeno di: e. eventualmente il simbolo grazie al quale il cliente può segnalare che non desidera ricevere messaggi pubblicitari e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta (art. 88 cpv. 1); Art. 88 OST Elenchi telefonici 1 I clienti che figurano in un elenco hanno il diritto di far indicare chiaramente che non desiderano ricevere messaggi pubblicitari da parte di terzi e che i loro dati non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta. 151

152 A) Introduzione alla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl) Inosservanza delle annotazioni del cliente in tema di pubblicità (art. 3 lett. u LCSl ) Rapporto CF Valutazione del mercato delle telecomunicazioni 17 settembre 2010 (pag. 179): Le aziende che praticano il telemarketing (call center) dovrebbero sempre rispettare l asterisco presente nell elenco telefonico. Perché ciò avvenga e le relative infrazioni siano perseguibili, sarebbe opportuno modificare la legge contro la concorrenza sleale, vietando espressamente all articolo 3 qualsiasi telefonata commerciale che violi la volontà espressamente manifestata dal consumatore nell elenco telefonico. I call center, inoltre, dovrebbero essere obbligati a registrarsi nell elenco telefonico, a non nascondere i propri numeri di telefono e ad essere raggiungibili sia ai numeri indicati nell elenco sia a quelli trasmessi al momento delle vendite telefoniche. Anche la violazione di questi obblighi dovrebbe essere perseguibile. Avviso CF 2 marzo 2012 (Mozione Assicurazione malattie. Vietare le chiamate degli intermediari): Riguardo ai fastidi causati da tali chiamate, si ricorda che gli assicurati possono annotare nell'elenco telefonico che non desiderano essere contattati telefonicamente a scopi pubblicitari anteponendo un asterisco al loro nome. Secondo la revisione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), che entrerà in vigore il 1 aprile 2012, agisce in modo sleale chi non rispetta tale annotazione (art. 3 cpv. 1 lett. u LCSl rivista). Una violazione intenzionale di questa disposizione legale è penalmente perseguibile a querela di parte (art. 23 LCSl). La LCSI rivista stabilisce inoltre che l'azione può essere proposta anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico (art. 10 cpv. 3 LCSl rivista). 152

153 A) Introduzione alla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl) Inosservanza delle annotazioni del cliente in tema di pubblicità (art. 3 lett. u LCSl ) Misure di tutela contro l invio di pubblicità indesiderata: Far inserire l asterisco in Directories (anche online) Se non iscritto in Directories: chiedere l iscrizione nella «Lista Rossa» di Invii pubblicitari cartacei a privati: chiedere l iscrizione nella «Lista Robinson» (Associazione svizzera marketing diretto) Esercitare diritti di veto (partners) e di revoca del consenso (agenzie di marketing) 153

154 A) Introduzione alla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl) Lotta alle condizioni commerciali generali abusive (art. 8 LCSl) Agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali. Diritto europeo: Art. 3 della Direttiva 93/13/CE del Consiglio europeo del 5 aprile 1993 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Allegato della Direttiva: esempi di clausole (17) possibilmente illecite («grey list») 154

155 A) Introduzione alla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl) Lotta alle condizioni commerciali generali abusive (art. 8 LCSl) Punti di forza della revisione: introdotto il controllo astratto delle CCG limitazione del campo d applicazione ai contratti conclusi con i consumatori (B2C) viene meno il criterio della deroga notevole al regime legale abbandono del requisito dell errore armonizzazione con il diritto UE è sufficiente la semplice pubblicazione delle CCG per ritenere dato un utilizzo squilibrio notevole: da valutarsi in base al rapporto contrattuale globale (UE: solo CCG) 155

156 A) Introduzione alla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl) Lotta alle condizioni commerciali generali abusive (art. 8 LCSl) Punti critici della revisione: assenza di una definizione di «consumatore» mantenimento della contrarietà al principio della buona fede nullità o semplice annullabilità della clausola sleale? possibilità di riduzione / adattamento da parte del Giudice? interpretazione: la violazione del principio della buona fede e lo squilibrio notevole e ingiustificato tra i diritti e gli obblighi contrattuali sono condizioni indipendenti e cumulative? esempi citati da CF Schneider-Ammann (AB 2011 N 229) quale tutela dei professionisti / commercianti? 156

157 A) Introduzione alla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl) Lotta alle condizioni commerciali generali abusive (art. 8 LCSl) La regola dell insolito. DTF 119 II 446 c. Ia: «La validité des conditions générales d'affaires préformées doit être limitée par la règle dite de l'inhabituel, ou de l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel). En vertu de cette règle sont soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. La partie, qui incorpore des conditions générales dans le contrat, doit s'attendre, d'après le principe de la confiance, à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhère pas à certaines clauses insolites (ATF 109 II 456 consid. 4; ). Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat. La réponse est individuelle, une clause usuelle dans une branche de l'économie pouvant être insolite pour qui n'est pas de la branche. Eu égard au principe de la confiance, on se fondera sur les conceptions personnelles du contractant dans la mesure où elles sont reconnaissables pour l'autre partie. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question. Il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat (ATF 109 II 458 consid. 5b et les références)». 157

158 B) Check-list in tema di lotta alla concorrenza sleale 1. Non denigrare i beni / servizi di terzi (ad esempio: commenti negativi fraudolenti) 2. Non sfruttare indebitamente il lavoro di terzi (comportamenti parassitari) 3. Non confondere gli acquirenti sull origine di beni e servizi, né sulla loro qualità 4. Informare adeguatamente gli acquirenti sui beni e servizi acquistati; 5. Adempiere all obbligo di invio della conferma di ordinazione (in relazione a tutti i contratti conclusi con il cliente) 6. Non utilizzare metodi pubblicitari e di marketing aggressivi (ad esempio: spamming; rispettare la volontà della controparte (annotazione*) di non ricevere chiamate pubblicitarie; invio di offerte per merci / servizi sotto forma di fatture; promettere delle vincite collegate all acquisto di beni o servizi) 7. Verificare che Privacy Policy, Terms of Use e CGC non contengano clausole abusive (ad esempio: (i) limitazione responsabilità in caso di danno intenzionale o di lesione personale, (ii) pene convenzionali eccessive, (iii) elusione di tutele consumatori, ecc.) 8. Non violare le regole sul divieto dei sistemi piramidali 9. Scegliere, istruire e controllare gli addetti alla vendita sulle norme in materia di lotta alla concorrenza sleale 158

159 Parte 7: Introduzione al diritto penale informatico 159

160 A) Introduzione al diritto penale informatico Nozione di cybercrime Concetto indeterminato, aperto ad interpretazione Proposta di definizione 1. in senso lato: fenomeno comprendente qualsiasi tipologia di reato perpetrato in ambiente informatico e/o telematico oppure attraverso strumenti o canali informatici e/o telematici; 2. in senso stretto: fenomeno comprendente i reati tipicamente collegati agli strumenti o all ambiente informatico e/o telematico; Cybercrime 2.0: reati perpetrati in ambiente web 2.0, ad esempio attraverso i siti di social networking. 160

161 A) Introduzione al diritto penale informatico Dati sulla cibercriminalità a livello svizzero Fonte: rapporto PWC «Cybercrime in the spotlight» % dei reati subiti rientra nella definizione di cybercrime; previsione per il 2012: 34%; conseguenze nocive più temute: danno alla reputazione: 39% perdita di dati personali: 38% disservizi: art. 30% furto di informazioni confidenziali: 28% pregiudizio economico: 21% rischi regolamentari: 16% costi di indagine e controllo: 15%. 161

162 A) Introduzione al diritto penale informatico 52% degli intervistati è consapevole della dimensione crescente del rischio collegato al cybercrime; approccio reattivo: 52% delle aziende intervistate si avvale di consulenti esterni alla sicurezza solo dopo che si è verificato un caso concreto di cybercrime; 49% delle aziende non limita / monitora l uso dei siti di social networking da parte dei dipendenti; 41% dei dipendenti non ha ricevuto alcun training in tema di cybercrime nel corso degli ultimi 12 mesi; profilo del «pirata» informatico interno all azienda: tra i 41 e i 50 anni, dipendente dell azienda da 3 a 5 anni. 162

163 A) Introduzione al diritto penale informatico Fonte: rapporto G DATA 2008 «Cybercrime 2.0» la criminalità informatica opera in maniera diffusa attraverso i social networks; attività: infezione da malware, diffusione mass mailing, phishing, estorsione (vedi esempio pratico 6), sottrazione di dati personali, attrazione su siti trappola; curiosità: 500 Mbyte di dati personali (login, dati account, numero di telefono, e data di nascita) valgono EUR 40; attacchi mirati alle aziende: spionaggio economico (segreti di fabbrica e commerciali), sabotaggio, sottrazione di dati personali (dipendenti, clientela, fornitori); 163

164 A) Introduzione al diritto penale informatico Principali fonti normative Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CPS) disposizioni penali contenute nelle Leggi federali speciali Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (DPMin) Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) Convenzioni internazionali in materia penale Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP) 164

165 A) Introduzione al diritto penale informatico Campo di applicazione territoriale del CP svizzero Il diritto penale internazionale è costituito dalle norme di diritto interno, dunque in questo caso di diritto svizzero, concernenti i rapporti con gli ordinamenti stranieri e di cooperazione in materia penale. Si tratta, in sostanza, per un verso, delle disposizioni sui limiti di validità spaziale del diritto penale svizzero; per altro verso, delle forme di cooperazione giudiziaria internazionale, segnatamente in materia di estradizione e altra assistenza. Regola: principio di territorialità: il CP stabilisce autonomamente il proprio ambito di validità spaziale. Il principio più importante e menzionato per primo dalla legge è il principio di territorialità (art. 3 cpv. 1), che stabilisce che il CP si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera. Lo stesso principio vale per le contravvenzioni. L art. 8 CP precisa quali condizioni devono essere realizzate affinché si possa ammettere che un determinato reato è commesso in Svizzera. In ragione di tale disposto, il luogo del reato (fatto rilevante) ai fini della delimitazione della validità spaziale del diritto svizzero è sia il luogo in cui si verifica (nei reati commissivi) o avrebbe dovuto verificarsi (nei reati omissivi) la condotta, sia in quello in cui si è realizzato (nei reati di evento consumati) o avrebbe dovuto realizzarsi (nei reati tentati) l evento richiesto dalla fattispecie. 165

166 A) Introduzione al diritto penale informatico Gruppo criminalità informatica (GCI) Per contrastare i reati perpetrati attraverso l uso dei mezzi informatici e per garantire una preservazione adeguata delle tracce elettroniche è stato creato nel 2004, nell ambito della Polizia giudiziaria cantonale, il Gruppo criminalità informatica (GCI). Il GCI si occupa di reprimere i reati che per la loro commissione fanno capo all'uso di un mezzo elettronico. I reati di competenza del GCI sono quelli specifici alla realtà informatica, come pure quelli perpetrati attraverso mezzi elettronici. 166

167 A) Introduzione al diritto penale informatico Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su internet (SCOCI) Punto di contatto nazionale per la segnalazione di siti o contenuti sospetti su internet. Esame e invio delle segnalazioni alle autorità di perseguimento penale nazionali ed estere competenti. Informazione alla popolazione. Indagini attive in rete volte ad individuare siti o contenuti illeciti. Centro di competenza per il pubblico, le amministrazioni e i provider per ogni questione di natura giuridica, tecnica o legale inerente alla criminalità informatica. In veste di servizio nazionale di coordinazione interlocutore per i servizi omologhi esteri. 167

168 A) Introduzione al diritto penale informatico Panoramica sui reati informatici Art. 143 Acquisizione illecita di dati crimine Art. 143 bis Accesso indebito a un sistema per l elaborazione di dati cpv. 1 delitto, perseguibile a querela di parte cpv. 2 delitto, perseguibile d ufficio Art. 144 bis Danneggiamento di dati n. 1: cpv. 1: delitto, perseguibile a querela di parte; cpv. 2: crimine, perseguibile d ufficio; n. 2: cpv. 1: delitto, perseguibile d ufficio; cpv. 2: crimine, perseguibile d ufficio Art. 147 Abuso di un impianto per l elaborazione di dati crimine Art. 150 Conseguimento fraudolento di una prestazione informatica delitto, perseguibile a querela di parte 168

169 A) Introduzione al diritto penale informatico 169

170 A) Introduzione al diritto penale informatico Art. 143bis CP Accesso indebito a un sistema per l elaborazione di dati 1. Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati, sapendo o dovendo sapere che sono destinati allo scopo di cui al capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Omologo nel mondo reale : violazione di domicilio (art. 186 CP) 170

171 A) Introduzione al diritto penale informatico Art. 144bis CP Danneggiamento di dati 1. Chiunque, illecitamente, cancella, modifica o rende inservibili dati registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il giudice può pronunciare con una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d ufficio. 2. Chiunque allestisce, importa, mette in circolazione, propaganda, offre o rende comunque accessibili programmi che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al numero 1, o dà indicazioni per allestirli, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il colpevole ha agito per mestiere, può essere punito con una pena detentiva da uno a cinque anni. Omologo nel mondo reale : danneggiamento (art. 144 CP) 171

172 A) Introduzione al diritto penale informatico Art. 147 CP Abuso di un impianto per l elaborazione di dati 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni. 3. L abuso di un impianto per l elaborazione di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte Omologo nel mondo reale : truffa (art. 146 CP) 172

173 A) Introduzione al diritto penale informatico Truffa (art. 146) Abuso di un impianto per l elaborazione di dati (c.d. truffa informatica, art. 147) Inganno astuto Manipolazione di dati informatici Errore Risultato erroneo del processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati Atto di disposizione patrimoniale Trasferimento patrimoniale Danno patrimoniale Danno patrimoniale 173

174 A) Introduzione al diritto penale informatico Art. 150 CP Conseguimento fraudolento di una prestazione Chiunque, senza pagare, ottiene fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, in modo particolare l utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico, l accesso ad una rappresentazione, ad un esposizione o ad una manifestazione simile, il funzionamento di un impianto per l elaborazione di dati o di un apparecchio automatico, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 174

175 A) Introduzione al diritto penale informatico Art. 150bis CP Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l illecita decodificazione di offerte in codice 1. Chiunque fabbrica, importa, esporta, fa transitare, immette in commercio o installa apparecchiature, loro componenti o programmi per l elaborazione di dati, destinati o atti a decodificare illecitamente programmi radiofonici o servizi di telecomunicazione in codice è punito, a querela di parte, con la multa. 2. Il tentativo e la complicità sono punibili. 175

176 Parte 7: Smartphone in azienda 176

177 Indice tematico A) Imperativi aziendali B) Nuove opportunità e nuovi rischi C) Misure regolamentari di contenimento dei rischi D) La sorveglianza elettronica E) Follow-up F) Conclusioni 177

178 A) Imperativi aziendali Sicurezza Dati aziendali, furto d identità, accesso indebito Segreti d affari e commerciali, informazioni confidenziali Tutela dei partner clienti, fornitori, consulenti e dipendenti Funzionalità Piattaforma interna, accesso remoto, , sito web Reputazione e fiducia 178

179 B) Nuove opportunità Disponibilità 24/7 Produttività Accesso all informazione Flessibilità del lavoro Soddisfazione dell utente 179

180 B) Nuovi rischi Tracciabilità del comportamento (web, ) Geolocalizzazione Sicurezza intercettazione e furto di dati, furto d identità, compromissione piattaforma aziendale (accesso indebito, diffusione malware ecc.) Furto / perdita del dispositivo Perdita di controllo IT manager Scarso rigore nelle comunicazioni Errori di valutazione Dipendenza? 180

181 C) Strumenti giuridici IT governance Direttiva tecnica sul settore IT Direttiva sull uso dell informatica, di Internet e degli altri mezzi di comunicazione Informativa in tema di sorveglianza del dipendente sul posto di lavoro 181

182 C) Strumenti giuridici Premessa: misure tecniche di protezione dell azienda e di tutela dei dipendenti e degli altri partner giocano fondamentale e preminente in questo campo: un ruolo - autenticazione dell utente: password; - protezione contro accessi non autorizzati: attribuzione diritti d accesso; - protezione da attacchi esterni: firewall (HW/SW); - cifratura dati e comunicazioni confidenziali; - antivirus client e server; - backup. Omissione: colpa concomitante del datore di lavoro (riduzione risarcimento), responsabilità per omessa tutela nel caso di una lesione della personalità arrecata al dipendente 182

183 C) Direttiva sull uso dell informatica, di Internet e degli altri mezzi di comunicazione Base legale Art. 321 d CO Osservanza di direttive e di istruzioni 1 Il datore di lavoro può stabilire direttive generali sull esecuzione del lavoro e sul comportamento del lavoratore nell azienda o nella comunione domestica e dargli istruzioni particolari. 2 Il lavoratore deve osservare secondo le norme della buona fede le direttive generali stabilite dal datore di lavoro e le istruzioni particolari a lui date. Errore concettuale da evitare: non è un contratto, bensì una serie di regole di condotta stabilite dal datore di lavoro. «Ricevute, lette e comprese» e non «accettate». 183

184 C) Direttiva sull uso dell informatica, di Internet e degli altri mezzi di comunicazione Dovere del datore di lavoro: comportamento proattivo Art. 328 CO Protezione della personalità del lavoratore 1 Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi. 2 Egli deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell azienda o dell economia domestica, che l esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo. 184

185 C) Direttiva sull uso dell informatica, di Internet e degli altri mezzi di comunicazione Art. 4 LPar Divieto di discriminazione in caso di molestia sessuale Per comportamento discriminante si intende qualsiasi comportamento molesto di natura sessuale o qualsivoglia altro comportamento connesso con il sesso, che leda la dignità della persona sul posto di lavoro, in particolare il proferire minacce, promettere vantaggi, imporre obblighi o esercitare pressioni di varia natura su un lavoratore per ottenerne favori di tipo sessuale. TF: mostrare, esporre, mettere a disposizione e inviare materiale pornografico (anche per via elettronica), osservazioni allusive e «barzellette» sessiste, contatti fisici molesti e palpeggiamenti, ecc. tra / a dipendenti costituiscono molestie sessuali. 185

186 C) Direttiva sull uso dell informatica, di Internet e degli altri mezzi di comunicazione Conseguenze per l azienda: art: 5 cpv. 3 LPar: nel caso di discriminazione mediante molestia sessuale, il tribunale o l autorità amministrativa può parimenti condannare il datore di lavoro ed assegnare al lavoratore un indennità, a meno che lo stesso provi di aver adottato tutte le precauzioni richieste dall esperienza e adeguate alle circostanze, che ragionevolmente si potevano pretendere da lui per evitare simili comportamenti o porvi fine. L indennità è stabilita considerando tutte le circostanze, in base al salario medio svizzero; art. 5 cpv. 4 LPar: qualora la discriminazione avvenga mediante molestie sessuali, l indennità prevista ai capoversi 2 o 3 non eccede l equivalente di sei mesi di salario. 186

187 C) Direttiva sull uso dell informatica, di Internet e degli altri mezzi di comunicazione Contenuto della Direttiva: - destinatari - informativa sui rischi e principio di precauzione - regole di comportamento Tematiche classiche: a) uso privato vs. uso professionale b) segretezza dati d accesso c) politica password d) legalità e) sicurezza f) gestione dei dati aziendali confidenziali g) sensibilizzazione sui rischi h) comportamento in caso di catastrofe o compromissione sicurezza i) dati personali e fine del rapporto di lavoro 187

188 C) Direttiva sull uso dell informatica, di Internet e degli altri mezzi di comunicazione Smartphone: direttiva generale o specifica? destinatari telefono personale o professionale? uso privato vs. uso professionale servizi attivi da remoto: vpn, , cloud ecc. certificazione e collaudo del device dati aziendali: partizione protetta, restrizioni e divieti (dati confidenziali) procedura in caso di furto e perdita: reporting immediato procedure speciali in caso di viaggi all estero (es. Cina e Russia) avvertenza: cancellazione da remoto: quid dei file personali? educazione alla sicurezza regole d uso: gps / wifi / blutooth disattivati divieto jailbreak sistema operativo antivirus e password d accesso divieto di accesso account personali privati (es. google / gmail) 188

189 D) La sorveglianza elettronica del dipendente Nozione: Analisi delle comunicazioni e delle registrazioni a giornale al fine di ricostruire il comportamento del dipendente in relazione all utilizzo dei mezzi informatici e di telecomunicazione aziendali ( , web, telefono, stampante, ecc.). Scopi: a) garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico aziendale b) verificare un sospetto di abuso o un abuso delle normative interne (uso privato web / e- mail, ad esempio) c) verificare un sospetto di reato penale (furto o modifica di dati, diffamazione, molestia sessuale sul posto di lavoro, diffusione di materiale razzista o pornografico, sabotaggio, spionaggio industriale, ecc.) Quesito di fondo: A quali condizioni ed entro quali limiti il datore di lavoro può analizzare le tracce elettroniche lasciate da un dipendente per controllare il suo comportamento in azienda? 189

190 D) La sorveglianza elettronica del dipendente Magic Tool: KidLogger.net, versione di base gratuita Smartphone: Mobile phone tracking a) SMS / MMS: record all incoming/outgoing SMS messages with phone number and recipient name. b) keystrokes: soft Keyboard PRO keylogger for Android phones allows to record keystrokes typed in the phone on-screen keyboard and text copied into clipboard; c) photos: allows to record and upload fact of taken photos created with phone camera; d) calls: record calls incoming/outgoing make reports of the most often used contacts; e) coordinates: records point to point navigation during the day, by GPS or WiFi coordinates. Register location in real time mode; f) Wi-Fi, USB, SD card and GSM connection: will help you to supervise most important connections on phone (with Android software). Connection to Wi-Fi network. SD card usage by USB cable. GSM states like ON\Off or airplane mode; g) used applications: record the list of applications that user use on the mobile phone based on Android; h) visited web sites history: record and save visited web sites history (only default phone browser). 190

191 D) La sorveglianza elettronica del dipendente Magic Tool: KidLogger.net Un tale sistema può essere legalmente utilizzato in Svizzera per sorvegliare i dipendenti? No! Divieto generale dei programmi spia. Violazione grave della privacy, con valenza sia civile, sia penale Forse non nella Repubblica di Moldavia? Abuse If you noticed KidLogger application running on your device without your consent, you may inform us about this case. We do not support illegal usage of KidLogger service and prevent this. Please send us a message with Your name and Device ID (Device ID can be found in the application options or settings dialog box). We will block the account holder and delete all information about your device. 191

192 D) La sorveglianza elettronica del dipendente Limiti di diritto privato: A) Art. 328 CO Protezione della personalità del lavoratore 1 Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi. 2 Egli deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell azienda o dell economia domestica, che l esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo. B) Segreto delle comunicazioni: emanazione della personalità protetta (art. 28 e segg. CC, art. 7 e 10 cpv. Costituzione federale) 192

193 D) La sorveglianza elettronica del dipendente C) Art. 328b CO Nel trattamento di dati personali Il datore di lavoro può trattare dati concernenti il lavoratore soltanto in quanto si riferiscano all idoneità lavorativa o siano necessari all esecuzione del contratto di lavoro. Inoltre, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati. NB dati personali: tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile (art. 3 a. LPD) DTF 136 II 508 c. 3.2: principio di determinabilità relativa D) Principio di proporzionalità: obbligo di minimizzazione del trattamento dei dati personali 193

194 D) La sorveglianza elettronica del dipendente Limiti di diritto pubblico: A) Art. 6 Legge sul lavoro Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore 1 A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d esercizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell integrità personale dei lavoratori. 2 Egli deve segnatamente apprestare gli impianti e ordinare il lavoro in modo da preservare il più possibile i lavoratori dai pericoli per la salute e dagli spossamenti. 2bis Il datore di lavoro veglia affinché il lavoratore non debba consumare bevande alcoliche o altri prodotti psicotropi nell esercizio della sua attività professionale. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. 3 Egli fa cooperare i lavoratori ai provvedimenti sulla protezione della salute nel lavoro. Questi devono secondare il datore di lavoro quanto alla loro applicazione. 4 I provvedimenti sulla protezione della salute nel lavoro necessari nelle aziende sono definiti mediante ordinanza 194

195 D) La sorveglianza elettronica del dipendente B) Art. 26 OLL3 1 Non è ammessa l applicazione di sistemi di sorveglianza e di controllo del comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro. 2 I sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari per altre ragioni, devono essere concepiti e disposti in modo da non pregiudicare la salute e la libertà di movimento dei lavoratori. Attenzione: interpretazione restrittiva del TF (Sentenza TF 6B_536/2009): il Tribunale Federale ha stabilito che la sorveglianza del comportamento è lecita se non comporta una lesione della salute del dipendente. Ciò è il caso delle sorveglianze sporadiche, di breve durata, nonché di precise attività. 195

196 D) La sorveglianza elettronica del dipendente Strumenti di interpretazione: 1. «Guida al trattamento dei dati personali nell ambito del lavoro» (trattamento da parte di persone private); 2. «Sorveglianza dell utilizzazione di Internet e della posta elettronica sul posto di lavoro» (per le amministrazioni pubbliche e l economia privata); 3. Commentario SECO LL / OLL; 4. Dottrina e giurisprudenza. 196

197 D) La sorveglianza elettronica del dipendente Regole di base (posizione dell IFPD): i. misure preventive d ordine tecnologico e organizzativo ii. iii. iv. direttiva sull uso dell informatica, di Internet e degli altri mezzi di comunicazione informativa in tema di sorveglianza del dipendente sul posto di lavoro: a. strumenti di controllo elettronico b. tipologie di dati personali oggetto di trattamento c. sanzioni in caso di violazione del regolamento (DTF 119 II 162 c. 2: determinabili in anticipo e proporzionate) d. persone incaricate del controllo no ai programmi spia v. sì alle misure di controllo costanti se anonime o sotto pseudonimo vi. sì alle misure di controllo personalizzate se: a. dai controlli anonimi / sotto pseudonimo è emersa una violazione della normativa interna b. denuncia circostanziata di terzi c. sospetto fondato di comportamento illecito, anti-contrattuale o penalmente rilevante Attenzione: controllo su base personalizzata non è giustificabile retroattivamente se viene accertato un abuso. 197

198 E) Follow-up Follow up: 1. consegnare copia delle direttive al dipendente 2. illustrare le disposizioni nel corso di conferenze o colloqui personali 3. richiedere conferma scritta: ricezione, lettura e comprensione 4. mettere a disposizione una persona per ulteriori spiegazioni o altre necessità 5. organizzare periodicamente seminari e conferenze su tematiche inerenti la normativa sul contratto di lavoro, la sicurezza informatica, il cybercrime ecc.; 6. sanzionare in maniera documentabile la violazione delle disposizioni aziendali sul contratto di lavoro Attenzione: divieto dell uso privato di Internet e della posta elettronica: emettere formali diffide, rispettivamente comminare adeguate sanzioni disciplinari, onde evitare che dalla tolleranza possa essere dedotta una rinuncia ad opporre il divieto. 198

199 F) Conclusioni Opinione personale (azienda con esigenze elevate di tutela della confidenzialità): 1. adottare un regolamento professionale sull informatica e sulla cybersorveglianza 2. l uso dello smartphone va regolato in un documento speciale 3. «coltivare» la normativa interna: seminari di informazione / sensibilizzazione e verifiche anonimizzate costanti sul rispetto del medesimo; 4. no all integrazione di dispositivi mobili personali e/o di tipo consumer (no mescolanza tra ciò che è personale e ciò che è professionale); 5. sì all integrazione di dispositivi mobili basati su tecnologia professionale con le seguenti limitazioni: 1. verifica rigorosa della cerchia di destinatari (necessità e affidabilità); 2. delimitazione rigorosa / restrittiva dei servizi informatici utilizzabili da remoto; 3. implementazione di misure tecniche di sicurezza e con effetto preventivo; 4. uso privato escluso o ristretto al minimo; 5. divieto di installare software senza l approvazione dell IT manager; 6. password, software di cancellazione da remoto, antivirus. 199

200 Parte 8: Conclusioni 200

201 Conclusioni Prudenza Valutazione anticipata dei rischi giuridici Tutela del brand attraverso la proprietà intellettuale / industriale Rispetto dei diritti di terzi Particolare attenzione al tema della competenza giurisdizionale Acquisire le competenze necessarie per prevenire situazioni critiche 201

202 Per gli approfondimenti: Grazie mille per l attenzione! 202

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