COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO

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1 PROVINCIA DI SALERNO RUEC REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE Progettisti: Fedora Architetti Associati: Stefania Caiazzo Arch. Zoe Boviatsi Town pl. Enrico Petti Arch. Consulente scientifico: Prof. Arch. Alessandro Dal Piaz dicembre 2010

2 COMUNE DI MERCATO S.SEVERINO INDICE PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO 1 PRINCIPI E NORME GENERALI art.1 - Natura e contenuti del Regolamento urbanistico edilizio comunale art.2 - Rapporto con il Piano urbanistico comunale, con gli Atti di programmazione degli interventi e con i piani urbanistici attuativi art.3 - Salvaguardia art.4 - Efficacia TITOLO 2 DEFINIZIONI CAPO 1 TERMINI, GRANDEZZE E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI art. 5 - Definizioni art. 6 Indici urbanistici art. 7 Indici edilizi CAPO 2 REQUISITI DI DISTANZA art. 8 Calcolo delle distanze art. 9 Distanze minime degli edifici dai confini di proprietà e dalle aree a destinazione pubblica art. 10 Distanze minime tra edifici CAPO 3 TIPI DI INTERVENTO art. 11 Interventi di manutenzione ordinaria art. 12 Interventi di manutenzione straordinaria art. 13 Interventi relativi a pertinenze e volumi tecnici art. 14 Interventi di restauro art. 15 Interventi di risanamento conservativo art. 16 Interventi di ristrutturazione art. 17 Interventi di nuova costruzione art. 18 Interventi diversi o per opere minori art. 19 Interventi relativi ad aree scoperte art. 20 Interventi di demolizione art. 21 Interventi non ultimati art. 22 Interventi per manufatti provvisori art. 23 Interventi urgenti art. 24 Varianti in corso d'opera art. 25 Interventi di variazione della destinazione d'uso CAPO 4 USI DEL TERRITORIO art. 26 Classificazione degli usi art. 27 Dotazioni di parcheggi correlate agli usi 2

3 PARTE SECONDA DISCIPLINA DELLE COMPONENTI TERRITORIALI TITOLO 3 SPAZIO APERTO PUBBLICO E D'USO PUBBLICO art. 28 Generalità art. 29 Rete viaria e relative fasce di rispetto art. 30 Piste ciclabili art. 31 Parcheggi art. 32 Piazze e percorsi pedonali art. 33 Aree di verde attrezzato art. 34 Arredo degli spazi pubblici art. 35 Insegne e mezzi pubblicitari art. 36 Chioschi TITOLO 4 ATTREZZATURE art. 37 Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico art. 38 Qualità delle attrezzature pubbliche TITOLO 5 SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA PRIVATA art. 39 Spazi scoperti negli edifici esistenti art. 40 Giardini e parchi privati art. 41 Recinzioni art. 42 Accesso di veicoli dallo spazio di pertinenza delle costruzioni art. 43 Interventi per la realizzazione di parcheggi pertinenziali art. 44 Apposizione di indicatori e altri apparecchi art. 45 Numero civico degli edifici TITOLO 6 REQUISITI DELLE COSTRUZIONI art. 46 Conformazione delle costruzioni art. 47 Classificazione dei locali art. 48 Caratteristiche dei locali e degli alloggi art. 49 Sottotetti e soppalchi art. 50 Piani interrati art. 51 Piani abitabili seminterrati art. 52 Elementi aggettanti art. 53 Coperture art. 54 Accesso e fruibilità delle costruzioni da parte delle persone fisicamente impedite TITOLO 7 DISPOSIZIONI VARIE art. 55 Installazione a tempo determinato di strutture trasferibili e/o precarie art. 56 Depositi di materiali su aree scoperte art. 57 Occupazione di suolo o sottosuolo pubblico art. 58 Discariche di rottami e simili art. 59 Chiusura di aree edificabili e cave 3

4 art. 60 Trivellazione ed escavazione di pozzi art. 61 Opere cimiteriali PARTE TERZA PRESCRIZIONI IGIENICO-EDILIZIE E COSTRUTTIVE E PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI TITOLO 8 NORME IN MATERIA ENERGETICO-AMBIENTALE CAPO 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO art. 62 Riferimenti legislativi e normativi art. 63 Obbiettivi CAPO 2 MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI DELL INVOLUCRO EDILIZIO art. 64 Orientamento degli edifici art. 65 Controllo del soleggiamento art Isolamento termico dell involucro degli edifici di nuova costruzione art Isolamento termico dell involucro degli edifici esistenti art. 68- Prestazioni dei serramenti art Prestazione energetica del sistema edificio-impianto art Miglioramento efficienza impianti termici art Impianti centralizzati di riscaldamento e/o condizionamento e criteri di sicurezza. art Miglioramento efficienza impianti di illuminazione art Prevenzione e riduzione dell inquinamento luminoso art Risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili art Requisiti relativi alla purezza dell'aria e riduzione effetto gas Radon art Requisiti relativi all isolamento acustico art Requisiti relativi alla salubrità del terreno e isolamento dall'umidità art Requisiti relativi alla eliminazione dei fumi, vapori ed esalazioni art Requisiti relativi alla fruibilità art Requisiti relativi alla sicurezza art Requisiti relativi alla durata art Classificazione e modalità di scarico delle acque art Approvvigionamento e risparmio idrico art Efficienza nell utilizzo dell acqua negli edifici ad uso industriale e artigianale (classe E8) art Controllo del microclima esterno e tetti verdi art Deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani CAPO 3 DISPOSIZIONI GENERALI art Tutela dall inquinamento atmosferico art Tutela dall inquinamento elettromagnetico art Impianti per le lavorazioni insalubri art Prescrizioni antincendio CAPO 4 PROCEDURE SPECIFICHE 4

5 art Interventi e procedure art Certificazione energetica degli edifici CAPO 5 DIFFUSIONE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI art. 93 Fonti rinnovabili per copertura fabbisogno acqua calda sanitaria (ACS) art. 94 Fonti rinnovabili per copertura fabbisogno elettrico art. 95 Integrazione per impianti solari termici e fotovoltaici art. 96 Fotovoltaico:elementi di arredo pertinenziali art. 97 Sistemi solari passivi art. 98 Geotermia e raffrescamento solare PARTE QUARTA TITOLO 9 LA TRASFORMAZIONE EDILIZIA CAPO 1 TITOLI ABILITATIVI art Attività edilizia libera art. 100 Certificato di destinazione urbanistica art Titoli abilitativi art Soggetti legittimati a richiedere titolo edilizio art Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività - Scia art Ambiti ed immobili per i quali non è consentita l esecuzione di interventi mediante Segnalazione certificata di inizio attività art Opere soggette a Permesso di Costruire art Varianti art Interventi di Demolizione CAPO 2 PROCEDURE art Segnalazione certificata di inizio attività - Scia art Permesso di Costruire art Nuova istanza di Permesso di Costruire art Richiesta di parere preventivo su uno schema preliminare di progetto art Verifica della conformità dei progetti art Opere a carattere precario e temporaneo art Interventi Urgenti art Manufatti Stagionali art Variazioni di destinazione d uso in assenza di opere CAPO 3 DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO art Documenti da allegare alla Segnalazione certificata di inizio attività art Documenti da allegare alle istanze di Permesso di Costruire art Elaborati grafici da allegare alle istanze - Nuova edificazione art Elaborati grafici da allegare alle istanze -Interventi di recupero art Elaborati grafici - Interventi di demolizione CAPO 4 ESECUZIONE E CONCLUSIONE DEI LAVORI art Determinazione dei capisaldi planimetrici ed altimetrici art Disciplina generale del cantiere di costruzione art Prescrizioni in materia di rumore 5

6 art Scavi art Cautele per la salvaguardia di ritrovamento archeologico, storici e artistici art Recinzioni provvisorie art Strutture provvisionali del cantiere di costruzione art Obblighi da osservare in caso d'interruzione dei lavori o di soprelevazione di costruzioni art Tutela dei manufatti attinenti i servizi pubblici: ripristino di suolo pubblico TITOLO 10 LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CAPO 1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI art. 131 Generalità art. 132 Contenuto dei PUA art. 133 Procedimento di formazione dei PUA art. 134 Convenzioni CAPO 2 COMPARTO EDIFICATORIO art. 135 Comparti edificatori art. 136 Attuazione dei comparti edificatori TITOLO 11 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE CAPO 1 DISCIPLINA GENERALE art. 137 Generalità art. 138 Varianti al permesso di costruire o alla dichiarazione di inizio attività CAPO 2 ONERI DI URBANIZZAZIONE art. 139 Oneri di urbanizzazione art. 140 Esonero dal contributo per oneri di urbanizzazione CAPO 3 COSTI DI COSTRUZIONE art. 141 Costo di costruzione e determinazione dell'importo art.142 Esonero dal contributo per costo di costruzione art.143 Restituzione del contributo art.144 Sanzioni per l omesso o ritardato versamento del contributo CAPO 4 MONETIZZAZIONE art.145 Monetizzazione degli standard 6

7 PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I PRINCIPI E NORME GENERALI art.1 Natura e contenuti del Regolamento urbanistico edilizio comunale 1. La pianificazione urbanistica del comune di Mercato S. Severino, ai sensi della Legge regionale n. 16/2004, si articola in tre strumenti, con diversi livelli di definizione delle scelte e diversi contenuti: il Piano urbanistico comunale (Puc), gli Atti di programmazione degli interventi (Api) e il Regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruec). Insieme a questi strumenti di pianificazione, la Valutazione ambientale strategica (Vas), che individua le condizioni necessarie per garantire la sostenibilità ambientale del Puc, si configura come un processo che accompagna la pianificazione urbanistica comunale dalla definizione delle scelte fino all attuazione degli interventi e al monitoraggio degli effetti relativi. 2. Il Ruec è lo strumento, valido a tempo indeterminato, che individua le modalità di intervento e le tipologie delle trasformazioni, nonché criteri e modalità per l attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie. Il Ruec disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani. In conformità alle previsioni del Puc e delle Nta allo stesso allegate, il Ruec definisce i criteri per la quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici e disciplina gli oneri concessori. Il Ruec specifica inoltre i criteri per il rispetto delle norme in materia energeticoambientale in conformità agli indirizzi stabiliti con delibera di giunta dalla Regione Campania (Delib.n.659/2007). 3. Le trasformazioni del territorio sono assoggettate, oltre che alle disposizioni del presente Regolamento, anche agli altri regolamenti e strumenti di pianificazione comunali e territoriali nonché alle leggi vigenti dello Stato e della Regione Campania; si rinvia pertanto, anche quando non riportate nel testo, alle disposizioni di legge, statale e regionale, nel tempo vigenti, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti e dei principi dell ordinamento. 4. Il Regolamento urbanistico edilizio, che si compone di un unico testo normativo, si articola nelle seguenti parti: la prima parte del testo individua obbiettivi e competenze del Ruec, definisce parametri e indici, tipi di intervento e usi; la seconda parte contiene la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano e le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, comprese le norme igieniche di interesse edilizio; la terza parte definisce i requisiti tecnici e le prestazioni degli edifici; 7

8 la quarta parte definisce il quadro delle procedure che regolano i processi urbanistico edilizi con specifico riferimento ai piani urbanistici attuativi, all'attività edilizia, alla trasformazione dello spazio pubblico; la quinta parte definisce la disciplina degli Ambiti. art.2 Rapporto con il Piano urbanistico comunale, con gli Atti di programmazione degli interventi e con i Piani urbanistici attuativi 1. Il Ruec, in conformità al Piano urbanistico comunale, disciplina le trasformazioni edilizie e funzionali che si attuano con intervento diretto. Precisando inoltre i contenuti della disciplina degli Ambiti individuati nel Puc, il Ruec definisce e specifica per ogni Ambito gli interventi ammissibili. 2. In relazione agli Atti di programmazione degli interventi costituiscono riferimento normativo i contenuti generali di disciplina urbanistico-edilizia che il Ruec esplicita in merito alle definizioni di termini, dimensioni, materiali tipi d'intervento, usi, procedure. 3. Per quanto riguarda i Piani urbanistici attuativi, che si configurano come gli strumenti urbanistici che danno attuazione agli interventi di trasformazione e di riqualificazione previsti dagli Api, essi trovano nel Ruec la specificazione delle procedure inerenti alla loro formazione e le definizioni di dettaglio per la disciplina urbanistico-edilizia. art.3 Salvaguardia Ai sensi dell'art. 10 della Lr 16/2004, a decorrere dalla data di adozione del Ruec o di variante allo stesso, fino ad avvenuta approvazione, e comunque per non più di 12 mesi, è sospesa ogni determinazione in merito all'autorizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con le previsioni di detto strumento. art.4 Efficacia A decorrere dalla data di entrata in vigore, il Ruec assume efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili sull'intero territorio comunale e sostituisce integralmente il Regolamento edilizio previgente. TITOLO 2 DEFINIZIONI CAPO 1 TERMINI, GRANDEZZE E INDICI URBANISTICO-EDILIZI art. 5 - Definizioni Ai fini del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni. Allineamento Si definisce allineamento la linea su cui si è svolta o deve svolgersi l edificazione, intesa come la linea sulla quale insistono o devono insistere i fronti dei fabbricati. 8

9 Alloggio Unità immobiliare destinata alla residenza e composta da uno o più locali di soggiorno diurno e/o notturno, da uno o più locali di servizio, da eventuali disimpegni, ripostigli, balconi, logge, terrazze. Altezza della costruzione Lunghezza del segmento appartenente a una retta verticale e avente per estremi inferiore e superiore rispettivamente i punti di incontro della retta stessa con il piano di spiccato e con il piano orizzontale dell' estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile. Se il solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile è inclinato, l altezza si misura alla gronda della copertura in caso di sottotetto non abitabile o al colmo della copertura in caso di sottotetto abitabile. Altezza media dei locali e degli spazi interni Rapporto fra il volume interno e la superficie utile dei singoli locali dei singoli spazi interni. Altezza d'uomo Posizione di osservazione compresa tra quella dell'uomo assiso e quella dell'uomo eretto, ubicata normalmente tra 1 e 2 ml dal piano di calpestio. Ampliamento L'aumento dell'estensione o delle dimensioni di una costruzione esistente con la realizzazione di spazi supplementari racchiusi da elementi murari. Androne Si definisce androne una galleria, posta al pianterreno di un edificio, che collega l ingresso con il cortile. Area di sedime Per area di sedime di un edificio si intende la figura piana descritta dall'effettivo attacco al suolo dell'edificio, cioè dall'intersezione dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali con il piano o i piani di campagna. Arredo urbano Si intendono di arredo urbano quei manufatti orizzontali o verticali, che intervenendo a modificare lo spazio aperto ma anche le interfacce tra spazio aperto e spazio edificato, al fine di attrezzarli e infrastrutturarli, concorrono e incidono sulla qualità fruitiva e percettiva degli spazi pubblici o d'uso pubblico e in particolare dello spazio stradale. Balcone Si definisce balcone un ripiano praticabile in aggetto rispetto alla parete di un edificio, accessibile da porta-finestra, delimitato da parapetto e sostenuto da mensole o a sbalzo. Ballatoio Si definisce ballatoio un balcone continuo con funzione di percorso. 9

10 Classe degli edifici Gli edifici possono essere classificati in merito alla destinazione d uso come segue (D.P.R. 412/93) : E1. Edifici adibiti a residenza e assimilabili E2. Edifici adibiti a uffici ed assimilabili E3. Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili E4. Edifici adibiti ad attività ricreative, associative, di culto e assimilabili E5. Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili E6. Edifici adibiti ad attività sportive e assimilabili E7. Edifici adibiti ad attività scolastiche di tutti i livelli e assimilabili E8. Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili Chiosco Si definisce chiosco un piccolo padiglione indipendente, con funzioni particolari, avente il perimetro eventualmente delimitato da chiusure leggere. Coefficiente di forma F degli edifici Rapporto tra la superficie S, che delimita il volume lordo riscaldato V, e il medesimo volume lordo V, giusta l'art. 3 del d.m. 10 marzo Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica. Coefficiente volumico di dispersione termica per trasmissione C d Potenza termica dispersa per trasmissione per unità di volume lordo riscaldato e per unità di differenza di temperatura aria-aria, giusta l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n Regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1976, n. 373, relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici. Costruzione Qualsiasi opera edilizia, emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o altri materiali, nonché qualunque manufatto che, indipendentemente dalla durevolezza, inamovibilità o incorporazione al suolo, sia in grado di costituire unità abitativa ovvero unità utilizzabile in qualsivoglia maniera, la quale non rientri espressamente nella categoria dei veicoli. Destinazione d'uso La funzione o le funzioni consentite dalla disciplina urbanistica vigente nella zona dove sono site l'area o la costruzione. Depositi di materiali a cielo aperto Per depositi di materiali a cielo aperto si intendono gli spazi destinati al deposito di materiali e manufatti edilizi e di cantiere, nonché gli spazi per deposito ed esposizione di merci con o senza vendita (roulotte, caravan, autoveicoli nuovi e usati, materiali vari), non supportati da costruzioni che determinino superficie utile. Sono escluse da questa definizione le discariche di rifiuti, disciplinate da specifica normativa. 10

11 Depositi in area agricola Si definisce deposito in area agricola un manufatto edilizio realizzato per finalità direttamente e unicamente correlate alla coltivazione delle aree stesse ed utilizzato per il rimessaggio degli attrezzi e delle macchine agricole, per il ricovero delle sementi, ecc. Fronte della costruzione Figura geometrica rappresentata da una faccia del volume di costruzione (vuoto per pieno) e delimitata alle estremità inferiore e superiore rispettivamente dal piano di spiccato e dal piano o dai piani di estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile. Gazebo Si definisce gazebo un manufatto da giardino o da terrazzo, aperto su tutti i lati. Impianti tecnologici Sono impianti tecnologici: nelle costruzioni a destinazione d'uso residenziale, gli impianti elettrici e idraulici, di riscaldamento, di condizionamento, di sollevamento, etc., al servizio dei residenti; nelle costruzioni a destinazioni d'uso produttivo o commerciale gli impianti, come sopra, al servizio degli addetti e degli eventuali clienti. Indice di valutazione Parametro atto a definire le prescrizioni sull'isolamento acustico, giusta ISO/R e ISO / parti IV, V, VII. Isolato Per isolato si intende una porzione di suolo urbano, edificato e non, perimetrato da strade, o comunque da spazi aperti pubblici o di uso pubblico. Lastrico solare Per lastrico solare si intende lo spazio scoperto e praticabile della copertura piana di un edificio, o di una sua porzione. Loggia Per loggia si intende uno spazio praticabile, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell'edificio, aperto sul fronte esterno, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile dall'unità immobiliare. Lotto Per lotto si intende una porzione di suolo unitaria comprensiva dell'edificio (esistente o da realizzarsi) e della relativa area di pertinenza. Lotto minimo Il lotto minimo è la minima superficie territoriale, eventualmente prevista dalle specifiche norme di zona, per realizzare qualsiasi nuova opera edilizia. 11

12 Manufatti temporanei Si intendono temporanei i manufatti facilmente amovibili, oggetto di interventi reversibili, con carattere di provvisorietà e installati per esigenze stagionali o momentanee, come specificato da apposita concessione di occupazione di suolo pubblico, da autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee o da altra autorizzazione amministrativa. Pensilina Per pensilina si intende una struttura accessoria in aggetto dalle pareti esterne di un edificio realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone o cose. Pergolato Per pergolato si intende una struttura di pertinenza costituita da elementi verticali e orizzontali a sviluppo lineare (in legno o metallo), priva di chiusure laterali e copertura, di norma costituente il supporto per la crescita di vegetazione rampicante. Pertinenze Per pertinenze comuni degli organismi edilizi o delle singole unità immobiliari che ne sono parte si intendono gli spazi aperti ed edificati - di accessorio, attrezzatura e/o infrastruttura - comunque esterni alle unità immobiliari, che costituiscono complemento dell'unità edilizia o immobiliare in quanto integrati e coinvolti nell'uso degli stessi. Piani degli edifici Si intende per: - piano di un edificio: lo spazio, racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due solai, delimitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il soffitto può presentarsi orizzontale, inclinato o curvo; - piano fuori terra: il piano di un edificio il cui pavimento si trovi a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante. Si considerano inoltre fuori terra le porzioni di piano comprese all'interno di vani il cui pavimento si trovi nelle condizioni sopra specificate. Sono assimilati a piani fuori terra (e quindi come tali considerati ai sensi del presente Regolamento) i piani seminterrati o le porzioni di piani seminterrate il cui pavimento si trovi a una quota non inferiore a -0,30 m rispetto alla quota del terreno circostante; - piano seminterrato: il piano di un edificio il cui pavimento non possa dirsi fuori terra secondo la definizione sopra riportata e il cui soffitto si trovi a una quota uguale o superiore a +0,90 m rispetto a quella del terreno circostante; - piano interrato: il piano di un edificio il cui soffitto si trovi a una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante. Sono inoltre assimilati ai piani interrati, e come tali considerati, i piani seminterrati con soffitto a una quota inferiore a +0,90 m rispetto alla quota del terreno. Si definisce completamente interrato un piano in cui l'estradosso del solaio di copertura sia sotto il livello del terreno in ogni suo punto, o una costruzione la cui presenza non sia percepibile sulla superficie del terreno, fatte salve le opere di accesso e i camini di aerazione; - piano ammezzato: un piano interposto tra il primo piano fuori terra e i successivi, di altezza interna generalmente inferiore a quella degli altri piani (e, tipicamente, con finestrature sotto portico); - piano sottotetto: il piano compreso tra il solaio di copertura dell'ultimo piano e le falde del tetto. 12

13 Nelle Nta del Puc, quando non diversamente specificato, i parametri riportati fanno riferimento alla realizzabilità del numero dei piani fuori terra. Piano di spiccato Piano orizzontale passante per la quota di spiccato. Proiezione della fronte Figura geometrica piana risultante dal ribaltamento della fronte sul piano di spiccato. Il ribaltamento si attua ruotando di 90 la fronte intorno alla retta originata dall'incontro del piano contenente la fronte stessa con il piano di spiccato. Porticato Si definisce porticato uno spazio coperto con funzione di passaggio che ha almeno un lato aperto sull esterno, delimitato da pilastri o colonne. Quota di spiccato Quota più alta del marciapiede pubblico fronteggiante lo spazio privato di pertinenza della costruzione. Qualora manchi il marciapiede pubblico o la costruzione riguardi uno spazio privato avente in tutto od in parte quota diversa da quella del marciapiede pubblico, la quota di spiccato è stabilita dall'ufficio tecnico comunale. Ricostruzione Qualsiasi intervento, anche parziale, che tende alla riedificazione di una costruzione, o di parte di essa, crollata o demolita Semifronte della costruzione Figura geometrica piana che si ottiene dimezzando in altezza in ogni punto la figura geometrica definita fronte della costruzione. Soprelevazione L'estensione in senso verticale di tutta, o di parte di, una costruzione esistente. Spazio di cottura Parte di un locale di soggiorno destinata alla preparazione e alla cottura degli alimenti. Spazio pubblico Ambiente costituito dalle vie, dalle piazze, dai giardini e dagli spazi assimilabili aperti permanentemente al pubblico, con esclusione delle aree del patrimonio comunale non destinate alla pubblica circolazione. Superfetazione Si definisce superfetazione edilizia quella parte aggiunta a un edificio, dopo la sua ultimazione, il cui carattere anomalo sia tale da compromettere i caratteri tipologici dell edificio stesso o anche dell ambiente circostante. Gli interventi edilizi, in conformità al presente R.U.E.C., devono tendere alla eliminazione delle superfetazioni edilizie. 13

14 Terrazza Si definisce terrazza un piano praticabile scoperto, posto in elevazione, delimitato lungo il suo perimetro da pareti o parapetti. Tettoia Per tettoia si intende una costruzione di pertinenza costituita dalla copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura a elementi puntiformi, con funzione di deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali. Tipologia Insieme di elementi, figurativi, distributivi e funzionali, organizzati mutuamente e attraverso i quali emergono i caratteri della costruzione. Lineamenti tipologici sono, pertanto, quegli elementi specifici che, in una unità edilizia concreta, ne fissano e trasmettono i caratteri fondamentali. Unità immobiliare E la minima entità immobiliare censita o censibile dal catasto, capace di assolvere autonomamente alle funzioni cui è destinata. Utente virtuale Parametro di riferimento per la progettazione funzionale-igienica dell'alloggio. Veranda Si definisce veranda una loggia o un balcone chiuso da vetrate. art. 6 Indici urbanistici S.T. Superficie territoriale Si definisce superficie territoriale la superficie complessiva di un'area la cui trasformazione è sottoposta ad attuazione indiretta, mediante piano urbanistico attuativo, comunque denominato. È comprensiva della superficie fondiaria, delle aree per le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, delle aree per attrezzature e spazi collettivi. S.F. Superficie fondiaria È la superficie delle aree utilizzabili a fini edificatori, al netto delle strade destinate al pubblico transito; essa pertanto risulta dalla somma della superficie copribile (e/o coperta) e delle aree scoperte -pavimentate o meno- di pertinenza della costruzione. Superficie permeabile E la superficie non interessata da opere che impediscono la permeabilità dell acqua nel sottosuolo. U.T. Indice di utilizzazione territoriale = S.U./S.T. È la massima superficie utile (S.U.), espressa in mq, costruibile per ciascun mq della superficie territoriale (S.T.). 14

15 U.F. Indice di utilizzazione fondiaria = S.U./S.F. È la massima superficie utile (S.U.), espressa in mq, costruibile per ciascun mq della superficie fondiaria (S.F.). I.T. Indice di fabbricabilità territoriale = V.C./S.T. È il volume massimo complessivo (V.C.), espresso in mc, costruibile per ciascun mq della superficie territoriale (S.T.). I.F. Indice di fabbricabilità fondiario = V.C./S.F. È il volume massimo complessivo (V.C.), espresso in mc, costruibile per ciascun mq della superficie fondiaria (S.F.). Indice di permeabilità E il rapporto massimo ammissibile tra la superficie permeabile e la superficie territoriale. art. 7 Indici edilizi S.U. Superficie utile È la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo di tutti gli elementi verticali (muratura, vano ascensore, scale ecc.). Negli edifici con destinazione residenziale, dal computo della S.U. sono esclusi: - i porticati pubblici e quelli privati se asserviti al pubblico transito; sono altresì esclusi dalla S.U. i porticati privati di residenze rurali isolate ubicate nelle zone agricole; - i balconi se hanno superficie minore al 10% della superficie utile dell'alloggio e sporgenza non superiore a ml 2,00 (che costituisce limite assoluto invalicabile di sporgenza) ovvero se hanno superficie eguale o superiore al 10% della superficie utile dell'alloggio e sporgenza non superiore a ml 0,80: ove si eccedano l'uno o l'altro dei limiti indicati è da computare nella S.U. la superficie relativa alla sporgenza superiore a ml 0,80; - le centrali termiche, le cabine elettriche secondarie, i locali per depositi, le autorimesse, le cantine, tutti con le relative scale di accesso, sempre che non abbiano altezza netta superiore a ml 2,40 e non emergano rispetto al terreno sistemato più di cm 100, misurati all'intradosso del solaio, e che siano utilizzati esclusivamente dai residenti nell'edificio. Negli edifici con destinazioni non residenziali, dal computo della S.U. sono esclusi le pensiline, gli spazi di parcheggio, i locali di sgombero e di deposito a servizio delle attività svolte, nonché la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro e dell'ambiente, comunque per una superficie non eccedente la superficie coperta (S.C.). S.U.R. è la superficie utile esclusivamente di tipo residenziale. S.U.T. è la superficie utile totale. S.C. Superficie coperta Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali; da essa si escludono le parti aggettanti aperte come balconi, sporti di gronda e simili se di profondità non superiore a m 0,80, conteggiando invece in essa la quota delle proiezioni di balconi e sporti eccedente detta profondità. 15

16 Per le costruzioni caratterizzate da diversa conformazione planimetrica dei piani, si assume come superficie coperta la superficie racchiusa nell inviluppo delle proiezioni a terra dei perimetri di tutti i piani fuori terra. R.C. Rapporto di copertura = S.C./S.F. - È il rapporto massimo ammissibile fra la superficie coperta e quella fondiaria. SUA Superficie utile abitabile Per superficie utile abitabile s'intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, squarci, vani di porte e finestre, logge e balconi se di profondità non superiore a m 0,80, conteggiando invece in essa la quota delle proiezioni di balconi e sporti eccedente detta profondità. In caso di alloggi su più piani le scale interne di collegamento fra due piani si conteggiano una volta sola. S.D. Superficie disperdente È la superficie che delimita verso l'esterno, ovvero verso vani non dotati di impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V. H.F. Altezza delle fronti Ai fini della determinazione delle distanze fra fabbricati e dai confini, l'altezza delle fronti : - negli edifici con copertura piana, è data dalla differenza fra la quota dell'estradosso dell'ultimo solaio e la quota media della intersezione della fronte con il terreno sistemato; - negli edifici con copertura inclinata, è data dalla differenza fra la quota della linea di gronda, se l'inclinazione della copertura è uguale o inferiore al 60% -oppure, in caso di inclinazione maggiore, fra la quota della linea di colmo più alta-, e la quota media della intersezione della fronte con il terreno sistemato. H.M. Altezza massima del fabbricato È l'altezza massima tra quelle delle varie fronti (H.F.) dell'edificio. N.P. Numero massimo dei piani abitabili È costituito dalla somma dei piani fuori terra, ivi inclusi il sottotetto se abitabile perché dotato di altezza netta media non inferiore a ml 2,70 e altezze nette non inferiori a ml 3,30 al colmo e a ml 1,60 ai muri perimetrali, ed il seminterrato se dotato di altezza tale da consentire anche usi diversi da quelli per cantine, autorimesse, depositi immondizie, centrale termica o cabina elettrica secondaria, cioè se dotato di altezza netta superiore a ml 2,40. V.C. Volume del fabbricato È pari alla somma dei prodotti delle superfici utili (S.U.) dei singoli piani per le rispettive altezze computate da calpestio a calpestio, ad eccezione dell'ultimo piano la cui altezza va misurata all'intradosso dell'ultimo solaio, se piano, ovvero come media ponderata delle altezze, se i solai sono inclinati. Negli edifici esistenti il computo del volume da calcolare per la eventuale ricostruzione o l'ampliamento può includere la quota del piano seminterrato emergente rispetto al terreno sistemato ma non i locali ricavati dalla copertura dei cortili, le tettoie e tutte le eventuali costruzioni abusive. 16

17 H.V. Altezza virtuale = V.C./SUA È rappresentata, ai fini dell'art. 43 della L.N. 457/78, dal rapporto tra il volume (V.C.) e la superficie utile abitabile (SUA). Volume lordo riscaldato È il volume lordo delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano. V.T. Volumi tecnici I volumi strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, televisivo, per il condizionamento o la semplice ventilazione; per il vano scala ed il vano ascensore al di sopra della copertura dell edificio, qualora non siano integrati all interno di locali aventi diversa destinazione; per la protezione da fulmini, per le installazioni inerenti impianti a pannelli solari termici o fotovoltaici; per deposito di rifiuti solidi urbani ) che non possono -per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi- trovare luogo entro il corpo dell'edificio esistente o realizzabile nei limiti delle presenti Norme. Non costituiscono volumi tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero, i locali interrati. I sottotetti non abitabili e non praticabili (altezza media interna non superiore a m 1,20) vengono considerati volumi tecnici di isolamento termico solo se privi di scala permanente di accesso o di accesso da terrazzo. CAPO 2 REQUISITI DI DISTANZA art. 8 Calcolo delle distanze 1. Criteri di misurazione. La distanza di un edificio da qualunque altro riferimento assunto (altro edificio, confine, strada, ferrovia, ecc.) si intende misurata in ragione della lunghezza del segmento minimo congiungente la sagoma plani volumetrica dell'edificio con tale riferimento. Nel caso di elementi in aggetto dell'edificio (balconi, pensiline o simili) la distanza si intende misurata in ragione del segmento minimo congiungente tali elementi con il riferimento assunto. Ove sia espressamente richiesto il rispetto di un requisito di distanza minima tra eventuali strutture o piani interrati degli edifici e altro riferimento, tale distanza si intende misurata in ragione della lunghezza del segmento minimo congiungente la superficie esterna della struttura interrata con il riferimento assunto. art. 9 Distanze minime degli edifici dai confini di proprietà e dalle aree a destinazione pubblica La distanza degli edifici dai confini di proprietà e di zona dovrà essere pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo assoluto di ml 5,00. Per quanto riguarda le distanze dalle strade possono essere prescritte, nelle planimetrie dei piani urbanistici, con apposita simbologia, distanze inferiori o superiori. La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà può essere ridotta a ml 0,00 se è intercorso un accordo fra i proprietari confinanti o se preesiste edificio con parete cieca in confine. 17

18 art. 10 Distanze minime tra edifici In caso di ricostruzione totale o parziale di fabbricati esistenti posti tra loro a distanza inferiore a quella pari all'altezza del più elevato degli edifici o al limite assoluto di ml 10, le distanze minime tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti computate senza tener conto di superfetazioni, ossia di costruzioni aggiuntive di epoca recente, prive di valore storico, artistico o ambientale. Per le nuove costruzioni è prescritto che la distanza minima tra pareti finestrate (o parti di pareti finestrate) in caso di prospicienza diretta, anche quando una sola parete sia finestrata, sia pari all'altezza della parete più alta, con un minimo assoluto di ml 10. Tra le pareti non finestrate -e tra parti non finestrate di pareti che si fronteggino per una larghezza e per un'altezza non superiore a ml 3,00- è consentita una distanza minima di ml 8,00. Le distanze dai confini o dai fabbricati si misurano dal limite esterno della facciata o da quello dei balconi e delle scale a giorno con aggetto superiore a ml 1,20 dal muro dell'edificio. CAPO 3 TIPI DI INTERVENTO art. 11 Interventi di manutenzione ordinaria 1. Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne delle costruzioni (riparazione e rifacimento delle pavimentazioni interne, riparazione e rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature interne); riparazione, sostituzione e posa in opera di apparecchi sanitari all interno di servizi igienici già esistenti; le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne, sempreché vengano conservate le caratteristiche esistenti (materiali, tinte, lavorazioni); riparazione, sostituzione e posa degli infissi e dei serramenti; le opere necessarie a riparare parti delle strutture, delle murature non portanti e delle coperture; riparazione e/o sostituzione di pluviali e gronde, anche con materiali diversi, purché vengano conservate le caratteristiche esistenti; le opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti o ad adeguarli alle normali esigenze di esercizio senza ampliamenti o costruzioni ex novo dei locali relativi; l'apertura e chiusura di vani di porta all'interno di singole unità immobiliari; lo spostamento di pareti mobili; gli interventi volti all eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edificio; applicazioni di zanzariere o tende da sole; la manutenzione del verde privato esistente; riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti esterni, dei portoni, dei cancelli, delle vetrine e delle porte d ingresso dei negozi, anche con materiali 18

19 diversi purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori (sagoma, disegno, colori, dimensioni delle porzioni apribili). 2. La realizzazione delle opere, che per la manutenzione ordinaria non sono sottoposte a specifiche procedure abilitative (art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 come modificato dalla legge 73/2010), avviene sotto la personale responsabilità del committente, sia per quanto riguarda la classificazione delle opere ai sensi del presente articolo, sia per garantire il rispetto delle norme regolamentari di edilizia e di igiene vigenti nel comune. 3. Il proprietario dell immobile, o avente titolo, deve presentare al Dirigente del settore urbanistica, contestualmente all inizio dei lavori, una comunicazione di inizio lavori, specificando la tipologia e la consistenza dell intervento. Resta fermo l obbligo di richiedere l autorizzazione per l occupazione temporanea di suolo pubblico, quando necessaria, e l obbligo di versamento in discarica autorizzata dei materiali di risulta. 4. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla consistenza delle opere eseguite, ordinare la sospensione dei lavori e adottare i definitivi provvedimenti sanzionatori, nel caso che le opere eseguite non rientrino tra quelle di manutenzione ordinaria o siano per altro verso in contrasto con le norme urbanistiche, edilizie e di igiene vigenti. 5. Le opere di manutenzione ordinaria di qualsiasi genere riguardanti immobili assoggettati al vincolo della legge n. 1089/39 sostituita dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004 e ss.mm.ii., sono soggette al nulla osta preventivo da parte della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici o ai Beni Artistici o ai Beni Archeologici a seconda dei beni in essi immobili vincolati. art. 12 Interventi di manutenzione straordinaria 1. Sono di manutenzione straordinaria gli interventi che non alterino i volumi o le superfici utili delle singole unità immobiliari e non comportino variazioni delle destinazioni d'uso attuali e che riguardano: le opere di rinnovamento e/o sostituzione di parti, anche strutturali, fatiscenti delle costruzioni, le opere necessarie per realizzare o integrare i servizi igienici e quelli tecnologici; le opere di parziale modifìcazione dell'assetto distributivo interno agli alloggi o alle altre unità immobiliari; la realizzazione di rampe e ascensori esterni ovvero di altri manufatti che alterino la sagoma dell edificio, diretti esclusivamente ad eliminare le barriere architettoniche. Di conseguenza sono classificati tra gli interventi di manutenzione straordinaria quelli che riguardano il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti limitate delle strutture anche portanti delle costruzioni stesse quali muri di sostegno, architravi e solette, e, in generale, strutture verticali e orizzontali, l'installazione di nuovi impianti tecnologici, nonché la modificazione dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. 2. Gli interventi di manutenzione straordinaria valutati, sia con riferimento all'oggetto delle singole domande, sia in connessione con qualsiasi altra domanda presentata negli ultimi 5 anni per la stessa unità edilizia, non devono costituire, a giudizio dell'amministrazione comunale, un insieme sistematico di opere che possano portare a un organismo edilizio 19

20 sostanzialmente rinnovato o diverso dal precedente, né devono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme. In particolare, detti interventi non devono comportare modifiche della pendenza e delle posizioni delle scale, della pendenza e dei caratteri dei materiali delle coperture e delle posizioni delle aperture verso l'esterno, né devono causare l'allontanamento permanente degli eventuali conduttori: l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria che richiedano l'allontanamento temporaneo di questi ultimi è subordinato alla presentazione di documentazione comprovante la rispondenza dell'intervento a esigenze espresse dagli stessi. 3. Gli interventi di manutenzione straordinaria in costruzioni destinate ad attività industriali e artigianali riguardano qualsiasi opera di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale necessaria per conservare e integrare la efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano, sempre che non comporti l'incremento della superficie lorda di pavimento. 4. Gli interventi manutenzione straordinaria sono abilitati secondo le seguenti procedure: le opere interne di manutenzione straordinaria su immobili non sottoposti a vincoli di tutela sono eseguibili liberamente previa comunicazione, anche per via telematica, dell inizio dei lavori; le opere esterne di manutenzione straordinaria che non modificano lo stato dei luoghi, sono soggette a Segnalazione certificata di inizio attività; le opere di manutenzione straordinaria di qualsiasi genere riguardanti immobili assoggettati al vincolo della legge n. 1089/39, sostituita dal Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii., sono soggette al N.O. preventivo da parte della competente Soprintendenza. 5 La Segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata dai seguenti documenti (nel numero di copie prescritto dall Ufficio comunale di competenza) : planimetria generale in scala l:2000, intesa a individuare la localizzazione dell'intervento; progetto (piante, prospetti e sezioni) in scala 1:100 delle opere da eseguire, con eventuali dettagli in scala maggiore, differenziando le strutture esistenti da mantenere, quelle da demolire e quelle di nuova costruzione; documentazione fotografica per gli interventi sulle parti esterne della costruzione; dichiarazione di assunzione di responsabilità personale sia da parte del proprietario o di chi ne ha titolo che da parte di un tecnico abilitato, circa la classificazione delle opere come di manutenzione straordinaria ai sensi delle disposizioni del presente regolamento. 6. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla congruità della classificazione dichiarata, sulla rispondenza delle opere al regolamento edilizio, alle norme dei piani urbanistici e alla legislazione vigente, nonché sulla consistenza delle opere eseguite. Qualora vengano riscontrate violazioni della normativa applicabile all'intervento o l'esecuzione di opere difformi da quanto dichiarato, il dirigente del servizio urbanistico emette diffida dall'iniziare o proseguire i lavori, rimanendo impregiudicati gli ulteriori provvedimenti ai sensi della legge. 20

21 art. 13 Interventi relativi a pertinenze e volumi tecnici 1. Costituiscono volumi tecnici e/o pertinenze gli spazi ed i volumi destinati a servizi integrativi delle costruzioni non utilizzabili né alienabili separatamente dalle costruzioni stesse: autorimesse realizzate a norma dell'art. 18 della L.N. 765/67 o della L.N. 122/89, locali interrati o seminterrati destinati a impianti tecnologici, serbatoi per carburanti o altri liquidi e gas, autoclavi, ascensori, sottotetti non abitabili né utilizzabili con accesso dall'esterno, cortili, androni, porticati e giardini di uso condominiale o pubblico. 2. Le opere di adeguamento o realizzazione ex novo di volumi tecnici o pertinenze a esclusivo servizio di costruzioni già esistenti, nonché l'apposizione di insegne commerciali o targhe professionali, costituiscono manutenzione straordinaria e sono soggette a Segnalazione certificata di inizio attività. art. 14 Interventi di restauro 1. Sono di restauro gli interventi destinati a conservare l'organismo edilizio anche mediante un insieme sistematico di opere. Gli interventi di restauro sono quindi volti: alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori, mediante l'eliminazione delle aggiunte meramente utilitarie o storicamente false, il consolidamento di elementi costitutivi e l'inserimento di accessori e impianti, così da recuperarne l'utilizzabilità, anche con eventuale cambiamento d'uso adottando una destinazione più idonea e congruente di quella attuale in rapporto alla tipologia ed ai caratteri dell'edificio, di cui non debbono risultare alterate la forma e la distribuzione; alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche agli effetti ambientali, mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare strati storicamente e artisticamente rilevanti, documentatamente autentici; alla conservazione, al recupero e alla composizione di reperti e di spazi di per sé significativi o che siano parte di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli di matrice industriale. 2. Gli interventi di restauro sono soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività qualora non comportino modifiche di destinazione d'uso e a permesso di costruire in caso diverso. 3. La Segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredate dei seguenti documenti: una o più planimetrie generali in scala l:500 o l:1000 intese a rappresentare esaurientemente la collocazione dell'intervento nel proprio contesto urbano o territoriale; esauriente rilievo cronologico e critico dello stato di fatto, con l'indicazione delle eventuali stratificazioni e aggiunte utilitarie. Il rilievo deve comprendere planimetrie, alzati esterni ed eventualmente interni, sezioni (in scala 1:50) relativi a tutti i piani, anche non abitabili, alle coperture e ai volumi tecnici nonché alle finiture (pavimenti, rivestimenti, infissi etc.); ampio repertorio documentario di ogni elemento naturalisticamente, storicamente e artisticamente significativo, relativo allo spazio interno ed esterno con allegati grafici (in scala adeguata); documentazione fotografica a colori; 21

22 documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d'uso della costruzione nel tempo, anche con note storico-critiche eventualmente estratte da studi scientifici e da fonti d'archivio e bibliografiche; progetto di restauro con piante, alzati e sezioni (in scala l:50 e con i necessari dettagli in scala maggiore), corredati da ampia descrizione dei materiali da impiegare; schema degli impianti tecnologici e, se necessario, degli interventi strutturali; ogni ulteriore elaborato richiesto da norme di legge o di altri regolamenti. art. 15 Interventi di risanamento conservativo 1. Gli interventi di risanamento conservativo, eccedendo quelli di straordinaria manutenzione di cui al precedente articolo 12, sono volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, anche mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso; essi pertanto: devono prevedere la conservazione dell'edificio con la eliminazione delle superfetazioni incompatibili, il consolidamento e la sostituzione degli elementi costitutivi e l'inserimento di accessori e impianti; non devono comportare incremento di volume e non devono alterare la forma e la distribuzione, se non nei limiti consentiti. 2. Gli interventi di risanamento conservativo sono soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività. 3. La Segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata dei seguenti documenti (nel numero di copie prescritto dall Ufficio comunale di competenza): una o più planimetrie generali in scala l:500 o l:1000, intese a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonché il rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze (naturali e non) sul lotto di pertinenza; rilievo dello stato di fatto dell'edificio da assoggettare a risanamento conservativo, comprendenti planimetrie, alzati esterni ed eventualmente interni e sezioni (in scala l:100) relativi a tutti i piani anche non abitabili, alle coperture, ai volumi tecnici e, nei limiti dell'intervento proposto, alle finiture; documentazione fotografica a colori; documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d'uso della costruzione preesistente; progetto di risanamento conservativo (piante, alzati, sezione in scala l:100) differenziando le strutture esistenti da mantenere, quelle da demolire e quelle di nuova costruzione, con i necessari dettagli in scala maggiore e la descrizione dei materiali conservati o, comunque, da impiegare e l'indicazione specifica delle destinazioni d'uso di tutti i vani e accessori della costruzione. art. 16 Interventi di ristrutturazione 1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono volti a trasformare le costruzioni mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi delle costruzioni stesse, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti nonché la trasformazione tipologica, parziale o complessiva, degli organismi stessi. 22

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