VADEMECUM VISTO DI CONFORMITA

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1 Direzione Regionale del Veneto Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi P a g i n a 1 Aggiornamento 30 giugno 2014 VADEMECUM PER OTTENERE L ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA

2 P a g i n a 2 Il visto di conformità, disciplinato dall articolo 35, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e dall articolo 21 del decreto del Ministero delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999, può essere rilasciato esclusivamente dai soggetti indicati nelle lettere a) e b), del terzo comma dell articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, ovvero: 1. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; 2. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle C.C.I.A.A. per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Per poter rilasciare il visto di conformità, tali soggetti devono soddisfare due requisiti: il primo, stabilito dal comma 3 dell articolo 35 del d.lgs. 241/1997, stabilisce che tali soggetti siano preventivamente abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite l utilizzo del canale telematico Entratel per poter rilasciare il visto di conformità; il secondo stabilisce l iscrizione, a cura della direzione regionale dell Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale, in un apposito elenco dedicato ai professionisti abilitati all apposizione del visto di conformità. L art. 21 del d.m. 164/1999 subordina l iscrizione nel suddetto elenco alla presentazione di una preventiva comunicazione alla direzione regionale dell Agenzia delle Entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente. Tale comunicazione deve essere presentata da tutti i professionisti che intendano rilasciare: il visto di conformità di cui alla lettera a), commi 1 e 2, dell art. 35 del d.lgs. 241/1997;

3 P a g i n a 3 il visto di conformità di cui all art. 10 del d.l. 78/2009, previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi eccedenti i euro annui; il visto di conformità introdotto dall art. 1, comma 574, della Legge 27 dicembre 2013, n A decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013, l art. 1, comma 574, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive anche ai contribuenti che, ai sensi dell art. 17 del d.lgs. 241/1997, utilizzano in compensazione i crediti di seguito indicati, per importi superiori a euro annui, l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità di cui all art. 35 comma 1, lett. a), del d.lgs. 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. L obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità è previsto per i crediti: relativi alle imposte sui redditi; relativi alle addizionali alle imposte sui redditi; relativi alle ritenute alla fonte indicate nell art. 3 del d.p.r. 602/1973; relativi alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito; relativi all imposta regionale sulle attività produttive. La circolare 10/E del 14 maggio 2014 ha chiarito che il limite di euro superato il quale scatta l obbligo del visto di conformità è riferito alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione. In seguito alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati, il professionista abilitato 1 viene iscritto nell elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità dalla data di presentazione della richiesta 2. 1 L abilitazione richiesta è quella indicata nell art. 3, comma 3, del d.p.r. 322/1998, cioè l abilitazione Alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite l utilizzo del canale telematico Entratel. 2 Cfr. Punto della circolare 21/E del 4 maggio 2009 e punto 3 della circolare 57/E del 23 dicembre 2009.

4 P a g i n a 4 Il presente vademecum tratta le seguenti fattispecie: 1. adempimenti a cura dei professionisti in caso di prima richiesta di inserimento nell elenco informatizzato; 2. caratteristiche della polizza assicurativa; 3. adempimenti a cura dei professionisti in caso di rinnovo; 4. domande frequenti.

5 P a g i n a 5 1. RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL ELENCO INFORMATIZZATO DEI SOGGETTI LEGITTIMATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Per ottenere l iscrizione nell elenco informatizzato, i professionisti devono effettuare un apposita comunicazione 3 indirizzata alla direzione regionale dell Agenzia delle Entrate competente in relazione al proprio domicilio fiscale. Tale comunicazione deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni: 1. la richiesta di iscrizione nell elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali 4 ; 2. i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita IVA; 3. il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata l attività professionale; 4. l impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati entro 30 giorni dalla data in cui si verificano 5. a. (eventuale) la denominazione e i dati anagrafici dell associazione professionale nell ambito della quale il professionista esercita l attività di assistenza fiscale 6 ; b. (eventuale) la denominazione o ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale, con l indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse 7. 3 Cfr. articolo 21 del decreto 164/ Vedi fac-simile come da Allegato 1. 5 Cfr. articolo 21, comma 3, del decreto 164/ Vedi fac-simile come da Allegato 3. 7 Vedi fac-simile come da Allegato 3.

6 P a g i n a 6 Devono essere obbligatoriamente allegati 8 alla richiesta di iscrizione 9 : 1. la polizza assicurativa 10 da prodursi integralmente, comprensiva di tutte le clausole contrattuali, in originale o in copia fotostatica; 2. la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, relativa al possesso dell abilitazione rilasciata dall Agenzia delle Entrate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; 3. la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, relativa all insussistenza di provvedimenti di sospensione dell ordine di appartenenza; 4. la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, relativa alla sussistenza dei seguenti requisiti 11 : a. di NON aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell art. 444 c.p.p. per reati finanziari 12 ; b. di NON aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; c. di NON aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; d. di NON trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali In caso di trasmissione tramite PEC gli allegati dovranno essere in formato pdf NON modificabile. 9 Cfr. articolo 21, comma 2, del decreto 164/ Cfr. articolo 22 del decreto 164/ Cfr. articolo 8 del decreto 164/ Cfr. risoluzione n. 73/E del 13 luglio Cfr. art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55, come sostituito dall articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.

7 P a g i n a 7 I professionisti aventi domicilio fiscale nella Regione del Veneto devono inviare la richiesta, comprensiva degli allegati, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all indirizzo dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it oppure, in alternativa, a mezzo raccomandata A.R. all indirizzo AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale del Veneto Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi Via Giuseppe De Marchi n Marghera-Venezia (VE) Nella richiesta di abilitazione si raccomanda l indicazione dei numeri di telefono e di fax e dell indirizzo di posta elettronica, necessari per eventuali richieste e/o comunicazioni. Per agevolare l attività istruttoria da parte di questa direzione regionale, si chiede di apporre all esterno della busta raccomandata o nell oggetto della , la dicitura VDC richiesta abilitazione. Qualora più professionisti appartenenti ad uno stesso studio associato intendano effettuare l iscrizione nell elenco degli abilitati al rilascio del visto di conformità si precisa che deve essere inviata una richiesta di iscrizione per ciascun professionista evitando invii cumulativi. Nel caso in cui la documentazione trasmessa risulti carente o incompleta, l ufficio richiede le necessarie integrazioni al professionista, il quale sarà tenuto ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni. In tale ipotesi il successivo perfezionamento dell iscrizione avviene, comunque, dalla data di presentazione della richiesta. Nel caso in cui, invece, il professionista non provveda all integrazione della documentazione nei termini prescritti, la richiesta si considera automaticamente decaduta e, nell eventualità si desiderasse procedere con l iscrizione, il professionista dovrà inviare una nuova richiesta comprensiva dei necessari allegati.

8 P a g i n a 8 Terminata l attività istruttoria la Direzione Regionale del Veneto informa il professionista, tramite , dell avvenuta iscrizione nell elenco informatizzato dei soggetti legittimati all apposizione del visto di conformità. 1.1 PARTICOLARI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FISCALE 14 Si evidenzia che è il singolo professionista ad essere iscritto nell elenco e, di conseguenza, abilitato al rilascio del visto di conformità. Nel caso in cui il professionista (titolare o meno di partita IVA) eserciti l attività di assistenza fiscale nell ambito di una associazione professionale 15 di cui almeno la metà degli associati sia costituita dai soggetti indicati all art. 3, comma 3, lettere a) e b) del d.p.r. 322/1998, nella predetta comunicazione devono essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell associazione alla quale partecipa e dei professionisti associati. Ne consegue che ogni altro professionista appartenente all associazione che non sia personalmente iscritto nell elenco degli abilitati non è autorizzato ad apporre il visto di conformità. Conseguentemente non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione all elenco informatizzato dei soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità presentate a nome di studi o associazioni professionali. Qualora il professionista in possesso di partita IVA si avvalga di una società di servizi per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, la dichiarazione di cui al precedente punto 2 16 può essere sostituita con la dichiarazione di effettuare la trasmissione telematica tramite una società di servizi di cui lo stesso professionista possiede la maggioranza assoluta del capitale sociale. In tal caso, nella domanda di iscrizione devono essere indicati 14 Cfr. circolare 57/E del 23 dicembre Cfr. art. 5, comma 3, lett. c) del T.U.I.R. 16 Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, relativa al possesso dell abilitazione rilasciata dall Agenzia delle Entrate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

9 P a g i n a 9 tutti i dati della società di servizi unitamente alla titolarità delle quote di partecipazione nella stessa 17. In caso di due o più soci, tenuto conto che nessuno di essi potrebbe possedere la maggioranza assoluta, la norma prevede la possibilità che la stessa società di servizi sia posseduta da più professionisti abilitati all apposizione del visto di conformità 18. Nel caso in cui il professionista senza partita IVA svolga l attività di assistenza fiscale nell ambito di un associazione professionale, può comunque avvalersi di una società di servizi per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, sempreché il capitale sociale della stessa sia posseduto a maggioranza assoluta da uno o più professionisti. In tal caso, nella domanda di iscrizione devono essere indicati tutti i dati della società di servizi unitamente alla titolarità delle quote partecipazione nella stessa 19. La trasmissione telematica delle dichiarazioni deve essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità, dall associazione cui lo stesso appartiene ovvero dalla società di servizi posseduta a maggioranza ma non può essere effettuata da altro professionista, ancorché appartenente alla stessa associazione professionale, diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni 20. Infine, si fa presente che l avvenuta presentazione all ufficio territoriale dell Agenzia delle Entrate della domanda ai fini dell abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni 21 (tramite il servizio Entratel ) non esime dall obbligo della richiesta di ottenere l inserimento nell elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità 22. Come già indicato, l abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni 17 Vedi fac-simile come da Allegato Cfr. circolare 12/E del 12 marzo Vedi fac-simile come da Allegato Cfr. circolare 21/E del 4 maggio 2009 punto Cfr. art. 3 comma 3, d.p.r. 322 del Cfr. art. 21 decreto 164 del 1999.

10 P a g i n a 10 costituisce uno dei requisiti necessari per poter ottenere l inserimento nell elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. 2. GARANZIA Al fine di garantire il completo risarcimento dell eventuale danno arrecato ai contribuenti, l articolo 22 del decreto 164/1999 prevede la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile, da parte dei professionisti che richiedono l iscrizione nell elenco informatizzato. Tale polizza assicurativa deve avere le seguenti caratteristiche 23 : a) la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione in quanto i soggetti iscritti nell elenco sono legittimati ad apporre il visto, ove previsto, su tutte le dichiarazioni fiscali; b) il massimale della polizza deve essere adeguato al numero di contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate; in ogni caso il massimale garantito non deve essere inferiore ad Euro ,80; c) la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente; salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull assicurato per l importo rientrante in franchigia; d) la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei 23 Cfr. circolare 57/E del 2009 punto 4.

11 P a g i n a 11 cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo 24. La circolare 57/E del 2009 precisa ulteriormente che, qualora il professionista svolga l attività nell ambito di uno studio associato, egli può anche utilizzare, quale garanzia, la polizza assicurativa contro i rischi professionali stipulata dal medesimo studio, purché la stessa abbia le seguenti caratteristiche: previsione di un autonoma copertura assicurativa per l attività di assistenza fiscale, di importo non inferiore ad Euro ,80; garanzia dell attività prestata da ogni singolo professionista (del quale vanno specificati i dati nella polizza) adeguata ai visti di conformità rilasciati e comunque di importo non inferiore ad Euro ,80 per ogni professionista che presta attività di assistenza fiscale; rispetto delle condizioni citate alle lettere a), b), c) e d). Qualora il professionista sia già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, potrà utilizzare tale polizza solo nel caso sia prevista un autonoma copertura assicurativa, con un massimale adeguato e comunque non inferiore ad Euro ,80, ad esclusiva garanzia del risarcimento dei danni eventualmente provocati nell esercizio dell attività di assistenza fiscale. Con riferimento alla possibilità per il professionista di utilizzare una polizza assicurativa stipulata da una società di servizi, si ricorda che tale eventualità è ammessa unicamente nel caso in cui nel contratto di assicurazione risulti come contraente la società di servizi e come soggetto assicurato il professionista nella sua attività di apposizione del visto di conformità: solo in tal caso viene garantito il completo risarcimento dell eventuale danno arrecato. 24 Si afferma che la polizza non deve contenere la clausola c.d. claim made la quale non garantisce le richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza del contratto, anche se gli errori contestati sono avvenuti nel periodo in cui il professionista risultava correttamente assicurato.

12 P a g i n a 12 Infine, sempre in tema di garanzie, il comma 2 dell art. 22 del decreto 164/1999 pone un obbligo a carico delle imprese di assicurazione laddove prevede che queste diano immediata 25 comunicazione all Agenzia delle Entrate 26 di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa. Allo stesso obbligo è tenuto ad adempiere anche il professionista RINNOVO La circolare 21/E del 4 maggio 2009 precisa che i professionisti già iscritti nell elenco informatizzato e quindi abilitati all apposizione del visto di conformità sono esentati dalla presentazione di una nuova domanda 28. Difatti, nel caso in cui il professionista abilitato intenda mantenere l iscrizione nell elenco informatizzato, deve provvedere tempestivamente 29 a comunicare alla direzione regionale competente ogni variazione dei dati già comunicati e a far pervenire il rinnovo della polizza assicurativa o l attestato della quietanza di pagamento nel caso di premio rateale. Nell ipotesi in cui la polizza abbia scadenza annuale il professionista provvede ad inoltrare alla direzione regionale competente la nuova polizza integrale con la relativa quietanza di pagamento secondo le modalità già descritte. Altresì viene richiesto al professionista di attestare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la permanenza dei requisiti comunicati in precedenza 30. Il rinnovo dell iscrizione si perfeziona solo con l invio dell attestato di quietanza ovvero della polizza assicurativa integrale, mentre è del tutto 25 Entro trenta giorni dalla data in cui si verifica l evento, ai sensi del comma 3 dell art. 21 del decreto 164/ Competente in relazione al domicilio fiscale del professionista assicurato. 27 Laddove è previsto che il professionista comunichi alla direzione regionale competente ogni variazione dei dati precedentemente comunicati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica. 28 Redatta secondo le prescrizioni dell art. 21 del decreto 164 del Anche in questo caso si ritiene, ai sensi del comma 3 dell art. 21 del decreto 164/1999, quindi entro trenta giorni dalla data in cui si verifica l evento. 30 Di cui all articolo 21 del decreto 164/1999 e richiamati alle pagg. 2, 3 e 4 del presente vademecum.

13 P a g i n a 13 irrilevante la trasmissione della copia del bonifico effettuato a favore dell assicurazione. Le modalità previste per la comunicazione del rinnovo sono le stesse previste per l invio della domanda di iscrizione nell elenco informatizzato; in tal caso si chiede di apporre, all esterno della busta raccomandata o nell oggetto della e- mail, la seguente indicazione VDC rinnovo. In caso di perfezionamento del rinnovo, non viene spedita alcuna comunicazione al professionista. 3.1 MANCANZA O DISCONTINUITÀ DELLA COPERTURA ASSICURATIVA I professionisti che non inviano il rinnovo della polizza vengono invitati a provvedervi entro il termine di trenta giorni, con l avvertimento che, in mancanza di regolarizzazione, non possono apporre il visto di conformità e vengono cancellati dall elenco per rinuncia all iscrizione. Tale cancellazione non ha carattere sanzionatorio e quindi non genera le conseguenze connesse alla cancellazione per gravi violazioni, come la comunicazione all ordine di appartenenza o la revoca dell abilitazione alla trasmissione telematica. Il professionista deve sempre garantire la continuità della copertura assicurativa, pertanto avrà cura di verificare che la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo coincida con il giorno di scadenza del contratto precedente. Nel caso in cui il professionista abilitato al rilascio del visto di conformità non abbia provveduto al rinnovo della polizza assicurativa, deve comunicare il mancato rinnovo entro i 30 giorni successivi alla scadenza della polizza. Tale situazione comporta la cancellazione dall elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto.

14 P a g i n a DOMANDE FREQUENTI (FAQ) D: È possibile consultare l elenco dei soggetti che possono rilasciare il visto di conformità? R: No, non è possibile consultare tale elenco né da parte dei professionisti iscritti né da parte dei contribuenti che richiedono l apposizione del visto di conformità in quanto la normativa non ne prevede espressamente la pubblicazione. D: Mi sono dimenticato di comunicare il rinnovo della polizza assicurativa. Sono stato cancellato dall elenco? R: No. Prima di effettuare la cancellazione dall elenco il professionista riceve un avviso tramite PEC o tramite raccomandata A.R. in cui viene intimato l invio del rinnovo della polizza entro trenta giorni, pena la cancellazione dall elenco dei legittimati all apposizione del visto di conformità. D: Sono iscritto al visto per l IVA, posso rilasciare il visto anche sulle altre dichiarazioni fiscali? R: Si, il professionista iscritto nell elenco dei legittimati all apposizione del visto di conformità può rilasciare il visto su tutte le dichiarazioni fiscali. D: Non sono iscritto nell elenco dei legittimati all apposizione del visto di conformità. Posso trasmettere telematicamente le dichiarazioni vistate da altri professionisti legittimati? R: No, la trasmissione telematica deve essere eseguita direttamente dal professionista che ha apposto il visto di conformità ovvero dalla società di servizi della quale lo stesso professionista si avvale.

15 P a g i n a 15 D: Come avviene materialmente l apposizione del visto di conformità in dichiarazione? R: Il rilascio del visto di conformità avviene tramite l indicazione del codice fiscale del professionista e l apposizione della firma dello stesso professionista nelle apposite caselle contenute nel frontespizio della dichiarazione. D: Come faccio a sapere quando scade l iscrizione nell elenco dei soggetti legittimati all apposizione del visto di conformità? R: In assenza di variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati all atto dell iscrizione, il rinnovo coincide con la scadenza della copertura assicurativa. Il professionista deve inviare l attestato di quietanza per il rinnovo della polizza ovvero la nuova polizza assicurativa comprensiva dell attestato di quietanza entro trenta giorni dalla scadenza della copertura assicurativa. D: Viene accettata la quietanza del bonifico fatto a favore dell assicurazione come quietanza per il rinnovo? R: No. Affinché la procedura di rinnovo dell iscrizione si perfezioni è necessaria la trasmissione della quietanza di rinnovo della polizza assicurativa ovvero della nuova polizza integrale comprensiva della quietanza. D: Può un professionista regolarmente iscritto nell elenco dei soggetti abilitati all apposizione del visto di conformità vistare la propria dichiarazione dei redditi? R: Le disposizioni vigenti non pongono alcuna preclusione a tale fattispecie e, pertanto, il professionista regolarmente iscritto può vistare anche la propria dichiarazione.

16 P a g i n a 16 D: Ho inviato la richiesta di iscrizione nell elenco dei soggetti legittimati all apposizione del visto di conformità ma non ho ancora ricevuto la conferma di avvenuta iscrizione. Posso rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni? R: Si, considerato che l iscrizione nell elenco avviene dalla data della richiesta, successivamente all inoltro della richiesta di cui all art. 21 del d.m. 164/1999 il professionista può rilasciare il visto di conformità anche in assenza di un riscontro da parte della direzione regionale. I professionisti che necessitano di maggiori informazioni e chiarimenti possono inviare richieste e quesiti all indirizzo dr.veneto.vdc@agenziaentrate.it (si chiede di indicare anche un recapito telefonico al fine di essere ricontattati). A titolo esemplificativo al presente vademecum si allegano i seguenti fac-simile: ALLEGATO 1: richiesta ai sensi dell art. 21 del decreto 31 maggio 1999, n. 164; ALLEGATO 2: autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; ALLEGATO 3: richiesta ai sensi dell art. 21 del decreto 31 maggio 1999, n. 164 nel caso in cui il professionista si avvale di una società di servizi. Il presente documento è stato redatto in base alla normativa ed alla prassi vigente al 30 giugno 2014.

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