Adottato con Deliberazione del Consiglio comunitario N. 90 del 29/12/2010
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1 Costituita dai Comuni di: Beinette, Boves, Chiusa di Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Peveragno, Pianfei, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante Piazza Regina Margherita, Robilante (Cuneo) REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELLE RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI, DISABILI E ADULTI IN DIFFICOLTA Adottato con Deliberazione del Consiglio comunitario N. 90 del 29/12/2010 #36340v3 1
2 PREMESSA Tra le finalità del Servizio Socio-Assistenziale assume particolare rilevanza il superamento del concetto di istituzionalizzazione ; mediante l utilizzo di servizi ed interventi territoriali e semiresidenziali che permettano alle persone residenti la permanenza nel loro ambiente familiare e sociale. La realtà territoriale e le situazioni socio-sanitarie personali particolari possono però condizionare la permanenza a domicilio e nonostante la possibilità di poter disporre di servizi domiciliari territoriali e semi-residenziali vi sono persone che scelgono l'inserimento in una struttura residenziale. In alcune situazioni, si prefigura un esigenza di tutela e di necessità di supporto socio-educativo tali da presupporre l inserimento in struttura, anche in favore di minori e di adulti in situazione di grave fragilità socio-economica e familiare. L'art. 22, comma 2, lettera g), della L. 8 novembre 2000, n "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali individua il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di interventi per le persone disabili tra cui anche l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio. Il Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Montana, nel pieno rispetto dei principi normativi, prevede la predisposizione di progetti d'intervento congiunti con il comparto sanitario per dare risposte efficaci alla variegata domanda di servizi espressa dal territorio rispetto alle problematiche oggetto del presente Regolamento. ART. 1 DESTINATARI Sono individuati quali destinatari dell'intervento i cittadini residenti sul territorio dei Comuni deleganti i Servizi Socio-Assistenziali alla Comunità Montana e che si trovino in condizioni tali da dover usufruire del Servizio di Inserimento in strutture semiresidenziali o residenziali. Destinatari dell'intervento possono essere altresì i soggetti minori per i quali, esperito ogni intervento territoriale che permetta la loro permanenza nell'ambiente familiare, e solo in seguito al parere favorevole dell'unità di Valutazione Multidimensionale competente, occorra attivare un inserimento presso idonee strutture socio-assistenziali in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento. L'inserimento in strutture residenziali con pagamento della quota sociale della retta a carico dell Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali deve avvenire previa valutazione dell'unità di Valutazione Multidimensionale competente. La quota sanitaria della retta dovrà essere corrisposta dall'asl CN1 direttamente alla struttura ospitante. Il riconoscimento di persona in situazione di handicap grave ai sensi dell' art. 3, comma #36340v3 2
3 3, della Legge n. 104/92 costituisce condizione di priorità nell'accesso ai programmi e servizi territoriali (L.R. n. 1/2004, art. 46, comma 3). In dettaglio, si individuano quali destinatari del presente regolamento: a) Persone (adulti e/o minori) non autosufficienti con condizioni tali da non permettere la permanenza a casa e da rendere indispensabili le prestazioni offerte dalle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali; b) persone (adulti e/o minori) non autosufficienti per i quali gli interventi di cura e di assistenza domiciliare non sono sufficienti e si rende necessario l'inserimento in una struttura semiresidenziale socio-sanitaria; c) persone (adulti e/o minori) inserite presso strutture residenziali, con provvedimento dell'autorità Giudiziaria oppure su proposta delle Unità di Valutazione competenti; d) minori che necessitano di interventi assistenziali ed educativi per i quali si rende necessario l'inserimento in strutture residenziali, semiresidenziali e centri aggregativi minori (C.A.M.); e) persone autosufficienti/parzialmente autosufficienti con gravi difficoltà di inserimento sociale, esposte a particolari fattori di rischio e/o privi di supporti familiari e sociali che permettano la permanenza a casa e per le quali si renda necessario un inserimento in strutture socio-assistenziali. II Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Montana, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di Livelli Essenziali di Assistenza, integra le rette delle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socioassistenziali accreditate e/o in convenzione limitatamente per la quota a carico del cittadino/utente, qualora quest'ultimo risulti non averne la capacità economica e in subordine alle disponibilità degli stanziamenti previsti annualmente nel Bilancio di Previsione. Le persone già ospiti in strutture residenziali e/o semiresidenziali che risultano avere l'incapacità economica a continuare a pagare le rette possono far richiesta di integrazione retta. Il Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Montana si riserva di procedere all'erogazione - previa valutazione di competenza - limitatamente agli stanziamenti previsti annualmente nel Bilancio di Previsione. In caso di erogazione del servizio, la Comunità Montana riconosce l integrazione retta a partire dalla data della Valutazione a cura della Unità di Valutazione competente. La retta viene integrata solo per inserimenti concordati con il servizio a favore di persone per le quali si sia verificata l'impraticabilità e/o l'insufficienza di altri interventi di carattere domiciliare. Tutti i servizi e progetti integrativi proposti dai Gestori delle strutture residenziali e/o semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali ai loro fruitori, sono a completo carico degli interessati e/o loro familiari. Sono comunque a carico del soggetto tutte le spese per uscite, gite, soggiorni, attività sportive ed ogni altro tipo di attività progettuale integrativa, inserimenti di sollievo nonché la fornitura di capi di vestiario idonei, di prodotti e servizi per la cura e l'abbigliamento della persona. #36340v3 3
4 ART. 2 MOTIVI DI ESCLUSIONE ALL'INTEGRAZIONE Le cause di esclusione dalla fruizione degli interventi in oggetto sono: a) Situazione per le quali vi sia il parere negativo da parte dell'unità di Valutazione competente; b) Tutte le situazioni con presenza di patologie sanitarie (in particolare psichiatriche e collegate a dipendenze patologiche), che richiedano l inserimento in Strutture Sanitarie specifiche; c) Non si procede all'integrazione della retta qualora la persona rifiuti il progetto individualizzato definito dalle Unità di Valutazione competenti; ART. 3 CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO Sulla base delle indicazioni nazionali e regionali in materia ed in riferimento alla normativa vigente in materia, la compartecipazione al costo del Servizio integrazioni rette per l inserimento in strutture residenziali e semi-residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali è stabilita: a) Per le persone non autosufficienti (minori/adulti) con riferimento esclusivamente al reddito e al patrimonio dell'interessato, desunte dalla Documentazione attestante la Situazione Economica dell interessato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 (ISE riparametrato) come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000 ed i relativi decreti attuativi, integrata dall apposito modulo di autocertificazione. In ogni caso concorrono a formare le disponibilità economiche, oltre alla/e pensione/i in godimento, i beni mobili ed immobili in proprietà, in uso o in usufrutto, i depositi bancari e gli investimenti finanziari a qualsiasi titolo e le loro rendite, la promozione di donazioni o vendite di beni personali relativamente al quinquennio precedente, nonché l'impegno al rimborso del pagamento delle rette corrisposte nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al presente articolo, lettera c). Vengono, comunque sommate alla situazione economica ISE le seguenti entrate: pensioni di guerra, di invalidità civile, rendite INAIL, pensioni sociali, contributi percepiti da parenti obbligati ai sensi dell art. 433 del Codice Civile, i sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti rivolti al sostegno del reddito e ogni altro emolumento esente (esclusi quelli espressamente dedicati da apposite norme all acquisto di beni o di servizi primari). Ai beneficiari è lasciata a disposizione una somma per le spese personali pari ad Euro 110,00, come previsto dalla normativa regionale vigente. b) Nelle more dell assunzione da parte della Regione Piemonte di apposite indicazioni sulla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi socioassistenziali, i genitori e/o parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell art. 433 del Codice Civile di un minore/adulto autosufficiente-parzialmente autosufficiente inserito in una struttura sono tenuti a provvedere alla compartecipazione al #36340v3 4
5 pagamento della retta, in base alla disponibilità economica del nucleo e con quote stabilite dal Servizio Socio-Assistenziale, previo parere favorevole della Giunta Comunitaria. La disponibilità economica del nucleo è data da: Documentazione attestante la Situazione Economica del nucleo ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 (ISE) come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000 ed i relativi decreti attuativi, come integrata dall apposito modulo di autocertificazione attestante: le disponibilità economiche (concorrono a formare le disponibilità economiche, oltre alla/e pensione/i in godimento, i beni mobili ed immobili in proprietà, in uso o in usufrutto, i depositi bancari e gli investimenti finanziari a qualsiasi titolo e le loro rendite), la promozione di donazioni o vendite di beni personali relativamente al quinquennio precedente, nonché l'impegno al rimborso del pagamento delle rette corrisposte nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al presente articolo, lettera c). Vengono, comunque sommate alla situazione economica ISE le seguenti entrate: contributi di sostegno al canone, contributi per il nucleo familiare e per maternità di cui alla L. 448/1998, pensioni di guerra, di invalidità civile, rendite INAIL, pensioni sociali, contributi percepiti da parenti obbligati ai sensi dell art. 433 del Codice Civile, i redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente anche se non documentabili ai fini fiscali, i sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti rivolti al sostegno del reddito (esclusi quelli espressamente dedicati da apposite norme all acquisto di beni o di servizi primari). c) Il beneficiario é tenuto al rimborso alla Comunità Montana di eventuali arretrati di pensione e/o di indennità di accompagnamento o di ogni altro reddito o emolumento o attività che dovesse percepire (anche se fiscalmente esente) a compensazione dell'importo che la Comunità Montana stesso ha erogato come integrazione retta, con decorrenza dalla data dell'inserimento in struttura. d) L'entità massima della compartecipazione potrà corrispondere all'intera quota sociale della retta corrisposta dall Ente Gestore. e) Gli importi erogati dall Ente sono da considerarsi, nei limiti di quanto riconosciuto, debiti ereditari ai sensi dell ' art. 752 del Codice Civile. f) Il destinatario dell'intervento dovrà richiedere l'impegno del donatario, in caso di donazione effettuata nel quinquennio antecedente l'inserimento in struttura, a corrispondere la quota di compartecipazione ai costi nei termini e nelle entità previste dal Codice Civile. ART. 4 REDDITO Il reddito da valutare ai fini del presente Regolamento è costituto: o dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art c.c. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita I.V.A. obbligati alla presentazione dell'i.v.a) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte; #36340v3 5
6 o dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato). Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa. Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione alla Comunità Montana che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione. ART. 5 PATRIMONIO Il patrimonio mobiliare è costituito da: a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione; b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lett. a); c) azioni o quote di organismi di investimento collettiva di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lett. a); d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lett. a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo; e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, a1 netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali; f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del #36340v3 6
7 patrimonio anteriormente alla data di cui alla lett. a); g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lett. a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione - per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data - e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto - per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitatile il diritto di riscatto; h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lett. g). i) Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza; j) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lett. a). k) Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfetario risultante da riviste specializzate. II patrimonio immobiliare è costituito dal valore - determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione. Nel patrimonio immobiliare è ricompreso: a) il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà", b) il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta delle prestazioni. Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 da quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione. ART. 6 VALIDITÀ DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione - devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al Servizio Socio- Assistenziale della Comunità Montana, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni. ART. 7 PROCEDURE DI EROGAZIONE, VERIFICHE E CONTROLLI Le procedure inerenti la richiesta, l'erogazione, la verifica ed il controllo delle integrazioni sono regolate mediante gli appositi strumenti predisposti dai tecnici incaricati dall'ente. I protocolli operativi e le disposizioni di carattere organizzativo che verranno definiti a #36340v3 7
8 seguito dell'approvazione del presente regolamento faranno preciso riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale e nazionale vigente in materia. La Comunità Montana si riserva la facoltà di compiere ulteriori accertamenti rispetto ai redditi e ai patrimoni e, in caso di dichiarazioni false, si sospende l'intervento e oltre al rimborso delle quote di integrazione della retta già eventualmente attribuite, si procederà legalmente, avvalendosi dell'ausilio della Guardia di Finanza, degli Ispettori dell'ufficio delle Entrate, della Polizia Municipale. ART. 8 SITUAZIONI PARTICOLARI Eventuali situazioni particolari segnalate dall'assistente Sociale competente con documentazione scritta e motivata, possono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale all'erogazione delle integrazioni rette, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, previo parere della Giunta Comunitaria. ART. 9 GRADUATORIE Nei casi di esaurimento dei budget relativi alle integrazioni rette sia per gli inserimenti in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, vengono predisposte apposite graduatorie che tengono conto dei seguenti criteri: 1. Il riconoscimento di persona in situazione di handicap grave ai sensi dell' art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 costituisce condizione di priorità nell'accesso ai programmi e servizi territoriali (L.R. n. 1/2004, art. 46, comma 3). 2. aspetto temporale: si considera la data di protocollo della documentazione trasmessa dall'assistente Sociale all Unità di Valutazione competente; 3. aspetti contingenti: deve essere considerata l'urgenza dell'attivazione del progetto individuale valutata dalle competenti Unità di Valutazione. ART. 10 RECLAMI E CONTROVERSIE Eventuali reclami o controversie dovranno essere presentati per iscritto al Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Montana, sia presso le Unità Operative Territoriali che presso la Sede centrale. Art. 11 RECUPERI E RIVALSE Qualora vengano segnalati dal Comune di residenza o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, la Comunità Montana può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi. L'assistito e/o i parenti tenuti agli alimenti saranno informati di questa eventualità di recupero del contributo sottoscrivendo la domanda di integrazione retta. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, la Comunità Montana sospende l'erogazione del servizio. E' fatta salva l'azione di rivalsa della Comunità Montana per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione economica. #36340v3 8
9 ART. 12 TUTELA DELLA PRIVACY L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle domande, alle istruttorie e a tutti i provvedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni relativa alla tutele della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.. Art. 13 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge , n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la sede della Comunità Montana (Ufficio Socio-Assistenziale) e presso le Unità Operative Territoriali, perché se ne possa prendere visione in ogni momento. Sarà inoltre pubblicato sul sito internet della Comunità Montana. Art. 14 NORME TRANSITORIE DI ATTUAZIONE Il presente regolamento si applica a tutti i Progetti Assistenziali Individualizzati (P.A.I.) nuovi e/o soggetti a revisione annuale da parte del servizio sociale e/o delle Unità di Valutazione Multidisciplinari competenti. ART. 15 CONFORMITA' E AGGIORNAMENTO CON LE DISPOSIZIONE NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA 1. Le norme del presente Regolamento sono conformi a quanto previsto dalle vigenti diposizioni regionali in materia di criteri per la compartecipazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 2006 a favore di comuni ed enti gestori approvate con D.G.R. n. 23 luglio 2007, n Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. 4. L allegato 1 al presente regolamento può essere modificato, su proposta del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, con deliberazione della Giunta Comunitaria. 5. Il valore dell importo della somma per le spese personali - di cui all art. 3 del presente Regolamento, potrà essere variato con provvedimento della Giunta Comunitaria, previa valutazione dell Assemblea dei Sindaci e in riferimento alle disponibilità finanziarie del Servizio Socio-Assistenziale. ART. 16 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento pubblicato all Albo Pretorio della Comunità Montana per 15 giorni consecutivi e diventerà esecutivo dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione. #36340v3 9
10 ALLEGATO 1 - integrazione rette PROCEDURE DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE DOMANDA E ISTRUTTORIA L'istruzione della pratica viene fatta dall'interessato o, in caso di persona minore o incapace, dal rappresentate legale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, presso l'assistente sociale competente per territorio di residenza dell interessato, mediante la compilazione di una domanda (modulo predisposto) e la presentazione dei documenti necessari. Si richiama quanto previsto dagli art. 4 e 5 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa". L'integrazione retta decorre: o Dal primo giorno del mese successivo se la pratica completa perviene all'ufficio protocollo dell Ente, entro il 26 del mese corrente; o dal primo giorno del secondo mese successivo se la pratica completa perviene all'ufficio protocollo dell Ente, dopo il 26 del mese corrente. #36340v3 10
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