REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DEL CONTROLLO PER IL TRENTINO ALTO ADIGE /SÜDTIROL CON SEDE IN TRENTO

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1 Deliberazione n. 19/10 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE DEL CONTROLLO PER IL TRENTINO ALTO ADIGE /SÜDTIROL CON SEDE IN TRENTO composta dai seguenti magistrati: Dott. Corrado CERBARA Dott. Giovanni NARICI Dott. Dario PROVVIDERA Presidente Consigliere Referendario relatore Nell adunanza in camera di consiglio del 9 giugno 2010 convocata con ordinanza presidenziale n. 8 /2010 del 1 giugno 2010 per svolgere i seguenti punti dell ordine del giorno: - verifica del rendiconto generale della Regione Trentino Alto- Adige/Südtirol per l esercizio 2009; - esame della relazione annessa al rendiconto; - trasmissione del rendiconto e dell'annessa relazione, con ordinanza, al competente collegio delle Sezioni riunite della Corte dei conti, ai fini della pronuncia sulla regolarità del documento contabile. Premesso in F A T T O il rendiconto generale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol per l esercizio finanziario 2009, deliberato dalla Giunta regionale il 11 maggio 2010, con deliberazione n. 118, è stato presentato in data 14 maggio 2010 alla Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento ai fini della verifica prescritta dall art. 10, I comma del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

2 Il Segretario della Giunta regionale, con nota n del 12 maggio 2010, ha attestato che i dati riportati nel rendiconto generale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige per l esercizio finanziario 2009 sono quelli risultanti dalle scritture contabili. Il rendiconto presenta le seguenti risultanze: CONTO DEL BILANCIO COMPETENZA Entrate: Titolo I: Entrate tributarie ,62 Titolo II: Entrate extratributarie ,53 Totale delle entrate accertate ,15 Spese: Titolo I: Spese correnti ,73 Titolo II: Spese in conto capitale ,00 Totale delle spese impegnate ,73 Riepilogo: Totale entrate accertate ,15 Totale spese impegnate ,73 Differenza ,42 Entrate (titoli I, II ) ,15 Spese correnti ,73 Differenza ,42 RESIDUI Attivi: Somme rimaste da riscuotere in conto dell esercizio ,65 Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti ,52 Totale residui attivi al 31 dicembre ,17 Passivi: Somme rimaste da pagare in conto dell esercizio ,79 Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti ,83 Totale residui passivi al 31 dicembre ,62 Riepilogo: Totale residui attivi al 31 dicembre ,17 Totale residui passivi al 31 dicembre ,62

3 Differenza ,55 CASSA FONDO CASSA al 1 gennaio ,77 Riscossioni ,69 Pagamenti ,83 Differenza tra riscossioni e pagamenti ,86 FONDO CASSA al 31 dicembre ,63 Differenza residui attivi e passivi ,55 AVANZO DI CONSUNTIVO al 31 dicembre ,18 CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO DATI COMPLESSIVI Al 1 gennaio 2009 ATTIVITA ,53 PASSIVITA ,06 PATRIMONIO al 1 gennaio ,47 Al 31 dicembre 2009 ATTIVITA ,25 PASSIVITA ,22 PATRIMONIO al 31 dicembre ,03 MIGLIORAMENTO PATRIMONIALE NETTO ,56 VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NEL CORSO DELL ESERCIZIO ATTIVITA FINANZIARIE Variazioni in aumento ,34 Variazione in diminuzione ,74 Aumento delle attività finanziarie ,60 DISPONIBILI Variazioni in aumento ,72 Variazioni in diminuzione ,72 Diminuzione delle attività disponibili ,00 NON DISPONIBILI Variazioni in aumento ,04 Variazioni in diminuzione ,92 Diminuzione delle attività non disponibili ,88

4 PASSIVITA FINANZIARIE Variazioni in aumento ,79 Variazione in diminuzione ,63 Diminuzione delle passività finanziarie ,84 RIEPILOGO: AUMENTO NELLE ATTIVITA ,72 DIMINUZIONE NELLE PASSIVITA ,84 MIGLIORAMENTO PATRIMONIALE NETTO ,56 A seguito delle indicate risultanze la consistenza dei singoli conti generali presenta al 31 dicembre 2009 i seguenti dati: ATTIVITA ATTIVITA FINANZIARIE (fondo cassa e residui attivi) ,80 ATTIVITA DISPONIBILI (beni immobili, mobili, crediti, titoli di credito ed altri attività disponibili) ,21 ATTIVITA NON DISPONIBILI (beni destinati ai servizi generali della Regione ed altre attività indisponibili) ,24 TOTALE ATTIVITA ,25 PASSIVITA PASSIVITA FINANZIARIE (residui passivi) ,62 PASSIVITA DIVERSE (partite in corso di sistemazione) 4.255,60 TOTALE PASSIVITA ,22 ECCEDENZA DELLE ATTIVITA SULLE PASSIVITA ,03 DIRITTO Ai fini del riscontro di regolarità del rendiconto generale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, la Sezione di controllo di Trento ha verificato la concordanza fra i dati concernenti le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e pagate con la documentazione, debitamente certificata, prodotta dall Amministrazione in sede istruttoria. Per quanto concerne il conto generale del patrimonio, è stata verificata la concordanza dei risultati esposti nel conto con la documentazione istruttoria esibita dall Amministrazione regionale;per altro, risultano non ancora applicati i criteri di classificazione e valutazione dei cespiti patrimoniali previsti dal Reg. n.2223/ 96 CE. P. Q. M. Visto l'articolo 100, comma 2 della Costituzione;

5 Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D , n. 1214; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modifiche e integrazioni; Visto il T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per la Regione Trentino- Alto Adige/Südtirol, approvato con D.P.R. n. 670/1972; Viste le norme di attuazione dello Statuto, emanate con il D.P.R. n. 305/1988, e le successive modifiche e integrazioni; Viste le leggi regionali 19 settembre 2008, n. 8 e 29 settembre 2008, n. 9, che autorizzano, rispettivamente, le disposizioni e l approvazione del bilancio di previsione 2009, nonchè le leggi regionali 15 luglio 2009, n. 4 e 5, che approvano la manovra di assestamento e le variazioni al bilancio di previsione 2009; DICHIARA VERIFICATO il rendiconto generale della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol per l esercizio finanziario 2009, nelle componenti relative alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio; DELIBERA di approvare la relazione predisposta dalla sede di Trento della Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige, che contiene tra l'altro le osservazioni intorno al modo con il quale la Regione si è conformata alle leggi ed espone le variazioni e le riforme ritenute opportune, come prescritto dall'articolo 10 del D.P.R. n , n. 305; ORDINA che il rendiconto generale e la relazione, corredati dalla relativa documentazione, siano trasmessi, a cura del Servizio di supporto della Sezione, ai sensi dell art. 10 del D.P.R n. 305, al competente collegio delle Sezioni riunite della Corte dei conti ed alla Procura generale della Corte. Così deciso a Trento nella Camera di consiglio del giorno 9 giugno Il Relatore (F.to dott. Dario Provvidera) Il Presidente (F.to dott. Corrado Cerbara) Depositato in Segreteria il 10 giugno 2010 IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE F.to Marco Ulacco

6 Corte dei Conti Sezioni di controllo Regione Trentino-Alto Adige Sede di Trento Relazione sul Rendiconto Generale della REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL 2009 Referto ai sensi dell art. 10 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norma di attuazione dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige per l istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano)

7 INDICE 1. Profili generali della gestione 1.1 Le novità normative 1.2 Sintesi della gestione finanziaria e patrimoniale Raffronto con i precedenti esercizi 1.4 Indici della gestione di competenza Indici della gestione delle entrate Indici della gestione delle spese 1.5. Costi della politica 1.6. Dati finanziari 2. Il patto di stabilità interno 2.1. Evoluzione legislativa 2.2. Il rispetto del patto di stabilità interno nella Regione 3. Equilibri di bilancio 3.1. Quadro generale 3.2. Previsioni iniziali e stanziamenti definitivi 3.3. Analisi delle risultanze finali dell entrata 3.4. Analisi delle risultanze finali della spesa 3.5. La gestione dei residui I residui di competenza a confronto con i precedenti esercizi Residui da esercizi precedenti 3.6. Economie di gestione 4. La gestione di cassa 5. Il conto generale del patrimonio 5.1. Profili patrimoniali 5.2. Situazione patrimoniale 6. Assetto organizzativo 6.1. Organizzazione dei servizi 6.2. Gestione delle risorse umane Quadro complessivo del personale al 31 dicembre Spesa per il personale 6.3. Incarichi esterni 7. Profili di attività e valutazione dei risultati 7.1. Attività regionale legislativa e di produzione regolamentare Il controllo preventivo di legittimità della Sezione di Trento 7.2. I controlli interni dell amministrazione 7.3. Attività contrattuale 7.4. Partecipazioni societarie 8. Osservazioni finali ed esigenze di riforme anche normative ALLEGATO 1 : Deduzioni istruttorie dell Amministrazione 2

8 1. Profili generali della gestione 1.1 Le novità normative Il 15 luglio 2009 con l.r. n. 3 sono state approvate le nuove Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione del Trentino Alto-Adige/Südtirol; con tale disposizione sono state inoltre abrogati la l.r. 9 maggio 1991, n. 10, e gli artt. 14, e 17 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1. Il provvedimento era un atto dovuto, in conseguenza alle diverse innovazioni intervenute nella normativa statale in materia di contabilità, e più volte sollecitato dalla Corte dei Conti in sede di esame dei rendiconti degli esercizi precedenti. Si fa rilevare che tali nuove disposizioni, i cui aspetti più rilevanti sono di seguito illustrati, saranno tuttavia applicabili solo dall esercizio Pertanto anche per l esercizio 2009 i dati di bilancio risultano rappresentati secondo modalità desuete rispetto ai modelli contabili generalmente adottati e di difficile aggregazione rispetto alle statistiche nazionali. Le previsioni del bilancio annuale e pluriennale, formulate in termini di competenza, sono articolate - sia per l entrata che per la spesa in unità di base con riferimento alle funzioni obiettivo stabilite. Le eventuali contabilità speciali sono articolate in capitoli. Unitamente al bilancio di previsione la Giunta predispone un documento tecnico di accompagnamento e specificazione non soggetto all approvazione del Consiglio regionale recante la disaggregazione delle unità di base degli stati di previsione dell entrata e della spesa in uno o più capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli costituiscono le unità fondamentali del documento tecnico e sono determinati in relazione all oggetto per l entrata e secondo l oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa, con evidenza delle relative disposizioni legislative di riferimento. Spetta alla Giunta regionale l assegnazione delle risorse ai Dirigenti competenti responsabili della gestione. La legge di bilancio approva l autorizzazione all accertamento e riscossione delle entrate nonché all impegno e al pagamento delle spese. Con la stessa legge vengono stabilite le dotazioni dei fondi di riserva (per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per la riassegnazione dei residui perenti della spesa in conto capitale e per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica) e autorizzate le spese per la contrattazione per il personale; le eventuali contabilità speciali sono approvate nel loro complesso. Per quanto riguarda la classificazione il bilancio è così suddiviso: - le entrate sono ripartite in titoli (tributare, extratributarie, alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, riscossione di crediti o accensione di prestiti ed eventuali contabilità speciali), categorie (secondo la natura dei cespiti), unità previsionale di base (ai fini dell approvazione del Consiglio regionale) e capitoli (secondo il rispettivo oggetto). - le spese sono ripartite in funzioni obiettivo (individuate con riguardo all esigenza di definire le politiche regionali), unità previsionali di base (ai fini dell approvazione del Consiglio regionale) e capitoli (secondo il rispettivo oggetto). Secondo l analisi economica le unità previsionali di base sono ripartite in spesa corrente, spesa in conto capitale, spesa per il rimborso di mutui e prestiti o spesa per contabilità speciali. 3

9 1.2. Sintesi della gestione finanziaria e patrimoniale 2009 a) La gestione della Regione Trentino Alto-Adige relativa all esercizio 2009 è stata autorizzata con l.r. 29 settembre 2008, n. 9, recante il bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2009 ed il bilancio triennale che costituiscono gli strumenti della programmazione finanziaria regionale 2. La Giunta della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha approvato il rendiconto generale dell esercizio finanziario considerato con delibera n. 118 del 11 maggio 2010 ed ha presentato il relativo documento contabile alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, in data 14 maggio 2010, per la prescritta verifica ai sensi dell art. 10, comma 1, del d.p.r. 15 luglio 1988, n b) Nello stato di previsione dell entrata, annesso alla l.r. di bilancio n. 9/2008, gli accertamenti autorizzati ammontano ad euro ,00, in conto competenza, ed euro ,00, in conto cassa. Nello stato di previsione delle spesa gli impegni autorizzati ammontano ad euro ,00 in conto competenza, nonché euro ,00 in conto cassa. Analogamente ai precedenti esercizi, devesi osservare che sia le previsioni iniziali che gli stanziamenti di spesa hanno sopravanzato, per la parte di competenza, lo stato di previsione delle entrate. Infatti, a fronte di previsioni iniziali di entrata per un importo di euro ,00, le previsioni iniziali di spesa erano pari ad euro ,00 ed al maggior onere, pari a euro ,00, si è fatto fronte mediante l utilizzo dell avanzo dei precedenti esercizi, definitivamente accertato ai sensi della l.r. 14 ottobre 2009, n. 6, di approvazione del rendiconto generale per l esercizio finanziario Nel corso dell esercizio è stato adottato l assestamento di bilancio, previsto dall art. ex 21 della l.r. di contabilità. In sede di assestamento di bilancio 5 le previsioni di competenza per l esercizio 2009 risultano essere: entrate per euro ,00 (incremento di euro nelle entrate extratributarie) e spese per euro ,00 (l incremento pari ad euro ,00 si è determinato in euro ,00 per le spese correnti e in euro ,00 per le spese in conto capitale). Il maggiore onere di euro ,00, risultato quale differenza negativa fra le entrate e le spese di competenza, è stato coperto dall avanzo degli esercizi precedenti. c) Per quanto riguarda il bilancio di cassa l assestamento ha prodotto le seguenti risultanze: entrate pari ad euro ,63 (decremento pari ad euro ,37 determinato da una flessione di euro ,30 nelle entrate tributarie ed un aumento di euro ,93 nelle entrate extratributarie) e spese pari ad euro ,40 (decremento pari ad euro ,60 determinato da una flessione nelle spese in parte corrente per euro ,00 e per euro 1 B.U. 14 ottobre 2008, n. 42, supplemento n Ai sensi dell ex art. 2 della legge di contabilità regionale (l.r. 9 maggio 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni). 3 La legge di contabilità regionale nulla prevede in merito ai termini per l approvazione da parte del Consiglio Regionale del rendiconto, disponendo unicamente, ai sensi dell ex art. 61, che la Giunta debba, entro il 30 giugno dell anno successivo a quello dell esercizio di riferimento, trasmetterlo alla Sezione regionale della Corte dei Conti, ai fini previsti dall art. 10 del citato d.p.r. n. 305/1988. La Giunta regionale ha due mesi di tempo dalla parificazione della Corte dei Conti per trasmettere il relativo disegno di legge, corredato da apposita relazione illustrativa, al Consiglio regionale per l approvazione con la procedura prevista dall art. 84 del d.p.r. n. 670/ Il risultato del rendiconto generale per l esercizio 2008 evidenzia un avanzo pari ad euro ,74. 5 Approvato con la l.r. 15 luglio 2009, n. 4 (B.U. 21 luglio 2009 n. 30/I-II, supplemento n. 2). 4

10 ,00 nella parte in conto capitale ed una diminuzione di euro ,60 nella voce Capitoli aggiuntivi ). Al 31 dicembre 2009, al termine della gestione relativa all esercizio considerato, la predetta differenza negativa, evidenziatasi fra previsioni di entrata e previsioni di spesa ed ammontante in totale ad euro ,00 ha assunto segno positivo. Infatti, a fronte di entrate di competenza accertate per euro ,15, sono state impegnate spese in conto competenza per euro ,73, con un avanzo di competenza ammontante ad euro ,42, in aumento rispetto a quello relativo all esercizio 2008 che era pari ad euro ,00. d) Per quanto concerne la gestione dei residui relativi all esercizio 2009, quelli attivi finali ammontano ad euro ,17 (di cui euro ,57 relativi ad entrate tributarie; euro ,00 per entrate extratributarie ed euro 4.255,60 per entrate da alienazione di beni patrimoniali), derivanti dalla somma di euro ,65 relativa a residui formatisi nell esercizio di competenza ed euro ,52 relativi a residui derivanti da esercizi precedenti, mostrando una diminuzione rispetto al valore complessivo registrato alla chiusura dell esercizio precedente (al 31 dicembre 2008 erano pari a euro ,43). I residui passivi finali ammontano ad euro ,62, segnando una diminuzione rispetto al valore (euro ,46) registrato alla chiusura dell esercizio precedente. La composizione dei residui passivi è di euro ,23 per le spese di parte corrente (dei quali euro ,56 provenienti dagli esercizi precedenti ed euro ,67 formatesi nell esercizio considerato) ed euro ,39 per spese in conto capitale (dei quali euro ,27 provenienti dagli esercizi precedenti ed euro ,12 formatisi nell esercizio considerato). Tabella n. 1 variazioni variazioni ESERCIZI / /2009 Residui attivi iniziali ,48% ,01% Residui attivi finali ,01% ,57% Residui passivi iniziali ,38% ,28% Residui passivi finali ,28% ,54% L Amministrazione regionale ha adempiuto dal 1 gennaio 2006 agli obblighi in materia di SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) 6. Infatti, a partire dall esercizio 2006, è stato applicato, su ogni titolo di entrata e di spesa, il codice gestionale attribuito al capitolo cui il titolo si riferisce. e) La disciplina contabile regionale prevede in materia di controlli interni di regolarità contabile i compiti affidati all Ufficio del bilancio in funzione di verifica della regolarità contabile sugli atti amministrativi comportanti accertamenti di entrate o impegni di spesa, nonché sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa, specificandone modalità e tempi di esecuzione 7. 6 DM 18 febbraio 2005 successivamente integrato con DM 5 marzo 2007, n , che disciplina le modalità ed i tempi per l attuazione della codifica SIOPE (sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche) nelle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ex art. 28, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n La disciplina dispone che ogni atto ed ogni deliberazione che comportino accertamenti in entrata a favore del bilancio regionale o impegni di spesa a carico dello stesso, siano trasmessi dagli Uffici alla ex 5

11 La nuova normativa contabile detta disposizioni in merito alla semplificazione e l accelerazione delle procedure di spesa e contabili mediante utilizzo di sistemi informatici (capo VIII della l.r. n. 3/2009) e dall estate del 2009 è stata avviata la fase sperimentale da applicarsi in via definitiva con l esercizio f) Per quanto concerne il conto del patrimonio, esso evidenzia alla chiusura dell esercizio una consistenza delle attività di euro ,25. Si registra un miglioramento patrimoniale netto dal 1 gennaio 2009 di euro ,56, mentre non sono possibili raffronti rispetto all esercizio 2008, non avendo adottato la Regione nel corso del 2009 la classificazione e valutazione dei cespiti patrimoniali secondo le regole contabili previste dal reg. 2223/96 (CE) istitutivo del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) Raffronto con i precedenti esercizi Tabella n. 2 Entrate Variazioni 2007/ /09 Previsioni definitive (D) RS ,48% 2,01% CP ,66% 1,90% Accertamenti finali (A) RS ,03% 8,40% CP ,16% 5,86% Percentuale di A su D RS 98,06% 94,11% 100,00% CP 113,69% 113,15% 117,54% Riscossioni (S) RS ,54% 187,05% CP ,34% -11,71% Percentuale di S su D RS 20,26% 23,20% 65,29% CP 62,56% 61,77% 53,52% Residui al 31/12 (RS) RS ,69% -50,06% CP ,17% 26,98% Percentuale di RS su D RS 77,80% 70,91% 34,71% CP 51,13% 51,37% 64,02% Spese Variazioni 2007/ /09 Stanziamenti definitivi (D) RS ,38% -37,28% CP ,12% 2,91% Impegni (I) RS ,79% -52,64% CP ,56% 0,25% Percentuale di I su D RS 80,62% 46,43% 35,06% CP 89,23% 84,55% 82,36% Pagamenti (P) RS ,50% -4,71% CP ,57% -1,74% Percentuale di P su D RS 12,42% 9,95% 15,12% CP 73,78% 76,17% 72,73% Economie (E) RS ,57% -23,96% CP ,19% 17,47% Percentuale di E su D RS 19,38% 53,57% 64,94% CP 10,77% 15,45% 17,64% Residui (RS) RS ,94% -65,72% CP ,44% 18,35% Percentuale di RS su D RS 68,20% 36,48% 19,93% CP 15,45% 8,38% 9,64% a) Confrontando la gestione delle entrate relativa all esercizio 2009 con quella degli esercizi precedenti, si può evidenziare che, a fronte di previsioni definitive di competenza passate da euro ,00 nel 2007 ad euro ,00 nel 2008, attestandosi per l esercizio considerato ad euro ,00, gli Ragioneria, unitamente alla relativa documentazione, onde consentire alla stessa l esercizio, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti, delle verifiche di regolarità contabile. Verifiche che si possono concludere con l ammissione a registrazione, ovvero con la restituzione degli atti non registrati, accompagnati dalle eventuali osservazioni relative ai vizi di regolarità contabile riscontrati. Trascorsi inutilmente i 15 giorni previsti può darsi corso all esecuzione dell atto sottoposto a controllo. In ogni caso, l organo competente può, sotto la propria responsabilità, applicare l atto anche prima dell avvenuta registrazione. L amministrazione è dotata di un sistema informativo che consente l invio automatico dei provvedimenti amministrativi all Ufficio di bilancio, ove i dati vengono utilizzati per l emissione dei mandati di pagamento, ma non è dotata di un sistema informativo collegato al sistema della contabilità, che permetta l automatismo nelle procedure di liquidazione. 6

12 accertamenti di competenza, che erano pari ad euro ,56 nel 2007 e ad euro ,99 nel 2008, sono aumentati di euro ,16, rispetto al 2008, e si sono assestati per l esercizio considerato ad euro ,15; per quanto concerne, poi, le riscossioni in conto competenza si è passati da euro ,51 nel 2007 ad euro ,83 nel 2008 attestandosi ad euro ,50 nel 2009, mostrando una diminuzione, rispetto al 2008, di euro ,33. I residui attivi, formatisi nell esercizio di competenza, che per il 2008 ammontavano a euro ,16, sono aumentati a euro ,65; sono invece dimezzati i residui degli esercizi precedenti che sono passati da euro ,27 dell esercizio 2008 ad euro ,52 dell esercizio considerato. Nel dettaglio, riguardo alle gestioni considerate con riferimento al conto delle entrate, devesi osservare che sono leggermente aumentate le entrate tributarie (Tit. I): le previsioni sono passate da euro ,00 ad euro ,00, con una differenza in positivo di euro ,00. Gli accertamenti, che nell esercizio 2008 ammontavano ad euro ,04 sono aumentati di euro ,58 assommando nel 2009 ad euro ,62. Infine, le relative riscossioni sono diminuite passando da euro ,54 ad euro ,04. Per quanto riguarda le entrate extratributarie (Tit. II) si osserva un aumento nelle previsioni, che sono passate da euro ,00 ad euro ,00, ed una diminuzione negli accertamenti, passati da euro ,95 ad euro ,53 e nelle riscossioni, passate da euro ,29 ad euro ,46. b) Confrontando la gestione della spesa relativa all esercizio 2008 con quella dell esercizio considerato, si può notare un aumento negli stanziamenti, passati da euro ,00 ad euro ,00, una stabilità negli impegni di spesa, da euro ,99 ad euro ,73 ed una diminuzione nei pagamenti, passati da euro ,17 ad euro ,94. In particolare, con riferimento alla classificazione del conto di spesa, si registra una diminuzione delle somme impegnate in parte corrente, passate da euro ,99 ad euro ,73, mentre si registra un aumento negli impegni in conto capitale, passati da euro ,00 ad euro ,00; per quanto concerne i pagamenti occorre evidenziare che quelli per spese correnti sono diminuiti, passando da euro ,96 ad euro ,06, mentre sono aumentati, da euro ,21 ad euro ,88, quelli in conto capitale. I residui passivi di competenza che erano pari ad euro ,82 hanno fatto registrare un aumento di euro ,97, risultando pari ad euro , Indici della gestione di competenza Di seguito si rappresentano i dati della gestione di competenza rendicontati dall Amministrazione nel triennio 2007/2009, essenziali per il calcolo, per l entrata, degli indici relativi alla capacità di accertamento, alla capacità e velocità di riscossione, e alla capacità di smaltimento dei residui attivi; per la spesa, degli indici concernenti la capacità di impegno, la capacità e velocità di pagamento, e l indice di smaltimento dei residui passivi. 7

13 Indici Gestione Entrate Anno Previsioni definitive Accertamenti Riscossioni Residui attivi iniziali Residui riscossi Tabella n Fonte: Corte dei Conti su dati rendiconto generale Regione TAAS esercizi Dal calcolo percentuale della capacità di accertamento, data dal rapporto tra accertamenti di competenza e previsioni definitive, si rileva una buona capacità di previsione che risulta costante negli esercizi 2007 (113,69 per cento) e 2008 (113,15 per cento), mentre nel 2009 si registra un ulteriore miglioramento, passando la percentuale da 113,15, nel 2008, a 117,54 nel In riferimento alla capacità e velocità di riscossione, che rispettivamente indicano la relazione tra le riscossioni di competenza e le previsioni definitive, e il rapporto tra riscossioni ed accertamenti di competenza, si registra un trend in flessione nel triennio 2007/2009, passando, la capacità di riscossione, dal 62,56 per cento, nel 2007, al 61,77 per cento nel 2008, per scendere ulteriormente al 53,52 per cento nel La velocità di riscossione, nel 2007, registrava un indice pari al 55,03 per cento, nel 2008 pari al 54,60 per cento, fino a scendere al 45,53 per cento nel 2009, riducendosi così la capacità dell ente di riscuotere nell immediato le entrate accertate. Infine, l indice di smaltimento dei residui attivi, derivante dal rapporto tra le riscossioni in conto residui e l ammontare dei residui rilevati all inizio dell esercizio, ha registrato un lieve aumento della percentuale nel 2008 rispetto al 2007, passando dal 20,26 per cento al 23,20 per cento, mentre nell esercizio 2009 la percentuale di smaltimento è salita al 65,29 per cento. A/P R/P R/A RR /RAI Anno Stanziamenti definitivi Impegni Indice gestione spese Pagamenti Residui passivi iniziali Residui pagati I/S P/S P/I Tabella n Fonte: Corte dei Conti su dati rendiconto generale Regione TAAS esercizi Analizzando i dati percentuali riferiti alla spesa, si rileva che la capacità di impegno, data dal rapporto tra impegni di competenza e stanziamenti finali di competenza, ha subito una flessione nel triennio 2007/2008 (nel 2007 si riporta una percentuale pari a 89,23 scesa a 84,55 nel 2008, e a 82,36 nel 2009), riducendosi, quindi, il grado di realizzazione dei programmi di spesa nonché la capacità di utilizzo delle risorse. In riferimento alla capacità di pagamento (rapporto tra pagamenti e stanziamenti finali) nel triennio in modo pressoché costante è variata la capacità dell ente di tradurre gli stanziamenti in pagamenti effettivi, in quanto nel 2007 era RP /RPI 8

14 pari al 73,78 per cento, mentre è aumentata nel 2008 (76,17 per cento) per poi passare al 72,73 per cento nel Meno costante è stato nel triennio l andamento dei pagamenti effettuati nell anno delle somme impegnate, in quanto l indice della velocità di pagamento (rapporto tra i pagamenti e gli impegni) ha registrato nel 2007 una percentuale pari a 82,69, nel 2008 pari a 90,09 e nel 2009 pari a 88,30. Pur tuttavia, rispetto al 2007, nel 2008 e nel 2009 il ciclo della spesa 8 si è concluso più velocemente, riducendosi così la quota da imputare alla voce residui passivi da liquidare negli anni successivi. Infine, l indice di smaltimento dei residui passivi (rapporto tra i pagamenti in conto residui e l ammontare dei residui iniziali) pari al 12,42 per cento nel 2007, è sceso nel 2008 al 9,95 per cento, per poi aumentare nel 2009 al 15,12 per cento. 1.5 Costi della politica Le misure adottate dalla regione ai fini del contenimento della spesa pubblica ai sensi degli artt della legge 296/2006, in particolare la l.r. n. 2 del 22 febbraio 2010 che interviene in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione riducendone le indennità ed eliminando gli assegni vitalizi ai consiglieri in carica dalla XIV legislatura 9, ha prodotto una sensibile riduzione di spesa (circa il 60per cento) evidenziata nel paragrafo relativo alla spesa. Per i dettagli riguardanti tale spesa è stata fatta richiesta istruttoria 10 direttamente al Presidente del Consiglio regionale 11. Ai membri del Consiglio regionale - dotato di autonomia contabile ai sensi dell art. 28 della ex legge regionale di contabilità n. 10/91 nell esercizio 2009 sono stati erogati i seguenti importi: l indennità consigliare mensile lorda, di cui alla L. 31 ottobre 1965, n. 1261, è pari ad euro ,44 e la diaria mensile lorda, di cui all art. 2 della stessa legge, ammonta ad euro 3.497,05. (L importo netto mensile corrisposto al singolo consigliere ammonta ad euro 6.379,92). ai membri dell Ufficio di Presidenza spettano le seguenti indennità di funzione: 50 per cento al presidente, 25 per cento per ogni vicepresidente, e 12,5 per cento per i segretari questori, dell indennità consigliare e diaria (si evidenzia che con l.r. 16 novembre 2009, n. 8, tali indennità sono state ridotte del 10 per cento). Complessivamente a carico del bilancio del Consiglio regionale per il 2009 il costo riguardane le indennità istituzionali ammonta ad euro ,90 12 così ripartito: competenze spettanti ai consiglieri, euro ,53 (esclusi oneri riflessi quali IRAP); 8 Pagamento effettivo delle somme impegnate entro lo stesso anno. 9 La XIV legislatura è iniziata il 2 dicembre 2008 e sono n. 70 i membri del Consiglio regionale. 10 Nota n. 455 del 25 marzo Nota del Presidente del Consiglio regionale n. 645 del 31 marzo La spesa complessiva preventivata 2009 per il Consiglio regionale (delibera del Consiglio regionale n. 27 del 17 settembre 2008 B.U. 43 del 21 ottobre 2008, supplemento n. 2) ammonta ad euro ,00. 9

15 assegni vitalizi (di competenza fino alla XIII legislatura e riguardano n. 189 unità), euro ,19 (esclusi oneri riflessi quali IRAP); indennità di fine mandato riguardanti periodi antecedente la X legislatura, euro ,30; indennità per rimborsi spese, euro ,88; fondo di rappresentanza spettante ai membri dell Ufficio di presidenza, Euro , Dati finanziari Il miglioramento della spesa è riscontrabile anche nell aumento dell avanzo d amministrazione che ha subito un trend positivo nel ultimo triennio passando da euro ,56 nel 2007 a euro ,74 del 2008 ad euro ,18 dell esercizio considerato. Per quanto riguarda la gestione degli incassi e dei pagamenti ed il saldo cassa non è misurabile la variazione in quanto la comparazione dei dati non è possibile causa il cambiamento delle modalità di gestione della cassa avvenuto dall esercizio Esercizi Tabella n. 5 Totale* Avanzo di cassa alla fine dell esercizio ,26 Riscossioni ,58 Totale ,84 Pagamenti ,48 Giacenza di cassa alla fine dell esercizio ,36 Residui attivi da riportare nell esercizio , ,41 Residui passivi da riportare nell esercizio ,85 AVANZO DI CONSUNTIVO ,56 Avanzo di cassa alla fine dell esercizio ,36 Riscossioni ,63 Totale ,99 Pagamenti ,22 Giacenza di cassa alla fine dell esercizio ,77 Residui attivi da riportare nell esercizio , ,20 Residui passivi da riportare nell esercizio ,46 AVANZO DI CONSUNTIVO ,74 Avanzo di cassa alla fine dell esercizio ,77 Riscossioni ,69 Totale ,46 Pagamenti ,83 Giacenza di cassa alla fine dell esercizio ,63 Residui attivi da riportare nell esercizio , ,80 Residui passivi da riportare nell esercizio ,62 AVANZO DI CONSUNTIVO ,18 * Dati riferiti alla Gestione di competenza e alla Gestione residui 10

16 2. Il patto di stabilità interno Evoluzione legislativa Con la manovra triennale di finanza pubblica, approvata con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n , è stata definita la disciplina del Patto di stabilità interno per gli anni 2009, 2010 e 2011, che rappresenta lo strumento attraverso il quale le regioni e gli enti locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal nostro Paese in sede europea, con l adesione al Patto europeo di stabilità e crescita 15. Tra le regole introdotte rientrano quelle relative ai nuovi vincoli imposti dal Patto di stabilità , oltre a quelle di contenimento della spesa per lavoro dipendente. Il Patto di stabilità interno , così come ridisegnato dalla manovra d estate negli artt. 77, 77 bis e 77 ter, individua nuovi criteri e meccanismi di calcolo, i quali modificano radicalmente il sistema degli anni passati e comportano una diversa impostazione nella gestione della spesa L introduzione della disciplina regolante il Patto di stabilità interno nel nostro ordinamento è derivata dalla necessità di coinvolgere le Amministrazioni locali nel processo di risanamento finanziario al quale il Governo centrale, con l adesione ai trattati stipulati a livello comunitario, si era obbligato. Nell ambito di un sistema a finanza ancora essenzialmente derivata, infatti, l eventuale sanzione prevista per il mancato rispetto degli impegni non avrebbe avuto alcun effetto deterrente se avesse colpito (solo) un soggetto diverso da quelli ai quali l eventuale superamento dei limiti di spesa e il mancato rispetto degli equilibri di bilancio fosse effettivamente da imputarsi. L art. 28 della legge n. 448/1998, che ha introdotto nell ordinamento l istituto de quo, ha stabilito che le Regioni e gli Enti locali avrebbero dovuto ridurre il proprio disavanzo di bilancio nella misura di almeno 0,1 percento del PIL stimato per il 1999 attraverso una serie di azioni individuate puntualmente dalla norma stessa. In assenza di una misura del PIL locale, si è individuata a livello centrale l entità della riduzione attesa e si è proceduto a suddividerla tra Regioni ed Enti locali attraverso un risparmio della spesa corrente. In tal modo sono stati resi omogenei due concetti tra loro diversi, il disavanzo finanziario e la spesa corrente, riducendo la sfera discrezionale dell ente (che si vede preclusa ogni decisione che, mantenendo fermo il livello delle spese, tendesse ad incrementare le entrate per raggiungere gli obiettivi del patto), e affermando implicitamente l irrilevanza dell equilibrio dei conti dei singoli Enti. La definizione delle regole del Patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica, momento in cui si analizzano le previsioni sull andamento della finanza statale e si decide l entità delle misure correttive da porre in atto per l anno successivo e la tipologia delle stesse. Dal 1999 ad oggi l Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modo differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi. 14 Le disposizioni hanno riguardato elementi sia di semplificazione e sviluppo economico che di finanza locale e modernizzazione ma anche di fiscalità, liberalizzazione, vincoli di bilancio e gestione del personale, imponendo nuovi e più stringenti vincoli nonché tagli di spesa. 15 Ai sensi dell articolo 77, comma 1, del D.L. 112/2008, i risparmi che dovrebbero derivare nel triennio dall applicazione del Patto alle regioni e agli enti locali sono stimati, in termini di indebitamento netto, in complessivi milioni di euro nel 2009, milioni nel 2010 e in milioni nel La disciplina del Patto di stabilità è definita in modo differenziato per le regioni e per gli enti locali. Gli enti locali soggetti al Patto di stabilità interno per il triennio sono le province e i comuni con popolazione superiore a abitanti. Ai sensi dell articolo art. 77-bis D.L. 112/2008, il Patto di stabilità interno 2009/2011 individua, per gli enti locali, nel principio della competenza mista l elemento cardine delle nuove disposizioni, abbandonando il sistema duplice degli anni passati che da un lato determinava l importo della manovra in parte sulla spesa corrente e in parte sul saldo di cassa e dall altro prevedeva il principio della competenza mista in sede di applicazione. 11

17 La disciplina del Patto di stabilità interno per le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio stabilisce gli obiettivi di risparmio, la tipologia delle spese da considerare, il sistema di monitoraggio e le sanzioni previste in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione della particolare autonomia di cui godono, concordano con il Ministero dell economia la misura e le modalità della partecipazione al Patto di stabilità 18. I tetti di spesa per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome sono determinati ai sensi del comma 6 dell art. 77-ter 19. Oltre che con i tetti di Viene anche abbandonato il riferimento al triennio per considerare, invece, come base di calcolo il solo esercizio 2007, che viene conteggiato sulla base del criterio della competenza mista (costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate e delle spese derivanti dalla riscossione e dalla concessione di crediti). Pertanto, la compartecipazione alla manovra si differenzia in base a due variabili: il rispetto o meno del Patto di stabilità Interno nel 2007 e il saldo della competenza mista positivo o negativo per lo stesso anno. Gli enti che presentano nell anno 2007 un saldo di competenza mista positivo vengono, infatti, premiati dalla normativa: la Legge 6 agosto 2008 n. 133 consente a tali enti di poter peggiorare detto saldo nel triennio , mentre quelli con saldo negativo debbono effettuare nello stesso triennio una riduzione di tali risultati negativi. Per le regioni a statuto ordinario, l art. 77-ter del D.L. 112/2008 stabilisce che, in attesa dei risultati della sperimentazione (la sperimentazione di nuove regole basate sul controllo del saldo finanziario anziché sul controllo della spesa è stata prevista dall articolo 1, comma 656 della legge 27 dicembre 2006, n legge finanziaria e confermata dal comma 2 dell articolo 77-ter del D.L. 112/2008), le spese finali, determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa, ai sensi del comma 4 dell art. 77-ter, non possono essere superiori, per il 2009, all obiettivo programmatico per l anno 2008 (per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, l art.1, comma 660 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fissava il termine del 31 marzo di ciascun anno) diminuito dello 0,6 per cento, per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell 1,0 per cento per l anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l anno Dettata dall articolo 77 ter del decreto legge n. 112/2008 e dalle successive modifiche e integrazioni recate dall articolo 2, comma 42, Legge 203/2008 (legge finanziaria 2009), disposizioni che costituiscono i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, a cui si aggiungono i commi dell articolo 7-quater del decreto-legge 5/2009, convertito nella Legge 33/2009, i commi 3 e 5 dell articolo 9-bis del decreto-legge 78/2009, convertito nella Legge 102/2009, ed infine il comma 4-octies dell articolo 4 del decreto-legge 2/2010, convertito nella Legge 42/ Per tutto quanto non sia disciplinato dall accordo e nell eventualità che l accordo non venga raggiunto si applica la disciplina generale. Analogamente per gli enti locali compresi nei rispettivi territori, per i quali ciascuna regione e provincia autonoma definisce le modalità di partecipazione al Patto, in ragione della competenza legislativa primaria in materia di enti locali (ordinamento e finanza). Qualora la regione non provveda o non provveda nei termini stabiliti dalla legge, si applica la normativa prevista per gli enti locali del restante territorio nazionale. A decorrere dal 2010, per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina del patto di stabilità e il concorso delle due province agli obiettivi di perequazione e solidarietà del federalismo fiscale sono contenute nell articolo 79 del DPR 670/1972 (statuto della Regione) come ultimamente modificato dalla legge 191/2009 (legge finanziaria 2010) che ai commi dell articolo 2 ha revisionato l ordinamento finanziario della regione autonoma al fine di recepire i principi del federalismo fiscale. Anche nella disciplina statutaria è prevista l intesa sugli obiettivi del concorso della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica. 19 Il quale stabilisce che, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo ; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze delle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle 12

18 spesa concordati con il Ministero, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono agli obiettivi di finanza pubblica assumendo l esercizio di funzioni statali, così come prescritto dal comma 7 dell art. 77-ter 20. Ai sensi del comma 10 dell articolo 77-ter del decreto legge n.112, resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali 21. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, il comma 13 dell art. 77-ter del decreto legge n. 112 del 2008 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12 dello stesso art. 77-ter 22. L attuale sistema di monitoraggio è stato introdotto dai commi dell articolo 1 della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) e confermato dall art. 77-ter del decreto n. 112/ relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre dell anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno. 20 Il comma 7 dell art. 77-ter stabilisce che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l assunzione dell esercizio di funzioni statali, attraverso l emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite». 21 Il comma 11 stabilisce che al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata. 22 Inoltre, sempre per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 8. Fino all emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall accordo concluso ai sensi del comma Al comma 12 è previsto che per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell anno successivo a quello dell inadempienza: a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell ultimo triennio; b) ricorrere all indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari dovranno essere corredati da apposita attestazione di osservanza del Patto di stabilità per l anno precedente. Un altra sanzione per gli enti inadempienti disposta dal comma 4 dell articolo 76 del Decreto Legge 112/2008 è il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 13

19 2.2. Il rispetto del patto di stabilità interno nella Regione La Regione, al fine di concordare il livello complessivo delle spese finali sia in termini di competenza che di cassa, ha provveduto a trasmettere al Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - la proposta 24 di patto di stabilità per l anno Al riguardo, il Ministero dell Economia e delle Finanze 26 ha espresso l assenso all accordo sul patto di stabilità interno 2009, tenuto conto che le spese complessive, sia in termini di competenza che di cassa, previste dalla Regione sono in linea con gli obiettivi fissati dalla manovra di finanza pubblica per l anno Nella tabella seguente si espone l articolazione della proposta del patto di stabilità interno per l anno impegni Tabella n. 6 (milioni di euro) var.% 2009 su 2008 Tot. spese correnti e in c/capitale 408,6 375,9 385,0 382,6-0,6 a detrarre a) spese per la sanità b) spese concessione dei crediti spese patto di stabilità 408,6 375,9 385,0 382,6-0,62 pagamenti var.% 2009 su 2008 Tot. spese correnti e in c/capitale 382,1 382,0 391,0 388,6-0,6 a detrarre a) spese per la sanità b) spese concessione dei crediti spese patto di stabilità 382,1 382,0 391,0 388,6-0,6 Dalla tabella si evince che sia gli impegni totali che il volume complessivo dei pagamenti programmati per il 2009, da considerare per il patto di stabilità, evidenziano rispetto all anno 2008 una diminuzione pari allo 0,6 per cento. Dal prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2009, da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, risulta che gli obiettivi annuali concordati sia negli impegni che nei pagamenti sono stati rispettati dall Amministrazione regionale: infatti, il volume complessivo programmato dei pagamenti per il 2009 corrisponde a 388 milioni di euro, mentre i pagamenti effettuati ammontano ad euro 348,167 milioni di euro. 24 Con nota n. 234/PRES del 16 ottobre Nel rispetto delle modalità previste dall articolo 77-ter, comma 6, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n In particolare, la Regione aveva previsto che il livello complessivo delle spese finali determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa, stabilendo: - gli impegni totali programmati per il 2009 da considerare ai fini del patto di stabilità per un ammontare complessivamente pari a 382,6 milioni di euro, con una diminuzione dello 0,6 per cento calcolati assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno per l anno 2008; - i pagamenti totali programmati per il 2009 da considerare ai fini del patto di stabilità per un ammontare complessivamente pari a 388,6 milioni di euro, con una diminuzione dello 0,6 per cento calcolati assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno per l anno Con nota n del 18 dicembre

20 Analogamente per gli impegni, il volume programmato per il 2009 ammonta a 382 milioni di euro, mentre gli impegni registrati nell anno ammontano a 378,963 milioni di euro. Di seguito si illustrano i dati della certificazione. Tabella n. 7 (valori espressi in migliaia) Pagamenti SPESE FINALI (competenza + residui) 2009 SPESE CORRENTI NETTE SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO SPESE FINALI Impegni 2009 SPESE CORRENTI NETTE SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO Equilibri di bilancio 3.1 Quadro generale Per quanto concerne gli equilibri di bilancio sia di competenza che di cassa, l art. 14 della legge regionale n. 10/1991 disponeva che nel bilancio di previsione il totale delle spese di cui si autorizza l impegno, sommato all eventuale disavanzo di consuntivo, dovesse essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l accertamento, comprese quelle derivanti dai nuovi mutui e prestiti regolarmente autorizzati, sommato all eventuale avanzo di consuntivo ed, analogamente, che il totale delle spese di cui si autorizzava il pagamento non potesse superare il totale delle entrate di cui si prevedeva la riscossione, tenuto conto dei presunti saldi iniziali di cassa. Il comma 3 del citato art. 14 disponeva, altresì, che nel bilancio di previsione il totale delle spese correnti e per rimborso prestiti non potesse superare il totale delle entrate iscritte nei primi due titoli (tributarie ed extratributarie), con esclusione di quelle derivanti da assegnazioni statali destinate al finanziamento di spese in conto capitale. I prospetti riepilogativi di seguito riportati, costruiti sulla base dei dati del bilancio di previsione, di assestamento e del rendiconto generale, costituiscono applicazione dei commi 1, 2 e 3 del predetto art

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