La Comunicazione Consob n /14 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail
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1 La Comunicazione Consob n /14 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail Flavio Bongiovanni Consob Divisione Intermediari Responsabile Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari
2 INDICE Complessità e regolamentazione Le Opinion ESMA La Comunicazione Consob n /14 La prospettiva MiFID2
3 INDICE Complessità e regolamentazione Le Opinion ESMA La Comunicazione Consob n /14 La prospettiva MiFID2
4 Complessità e regolamentazione LA DIFFUSIONE DELLA COMPLESSITA :RETAILISATION LATO DELL OFFERTA LATO DELLA DOMANDA innovazioni tecnologiche Concorrenza necessità di patrimonializzazione stabilizzazione del funding l offerta di prodotti complessi rappresenta per gli intermediari un opportunità di incrementare le proprie fonti di reddito, nonché una forma di raccolta meno onerosa rispetto a quella riveniente dai normali canali di finanziamento. bassi tassi d interesse i risparmiatori sono alla ricerca di soluzioni di investimento potenzialmente in grado di perseguire performance più appetibili rispetto ai tradizionali prodotti plain vanilla Progressiva estensione alla clientela retail di prodotti d investimento normalmente indirizzati a clienti istituzionali o professionali ( retailisation ).
5 Nessuna definizione LA COMPLESSITÀ NELLA MIFID (1) Complessità e regolamentazione Lingua italiana Complesso: costituito dall'insieme di varie parti o di diversi elementi; per estensione complicato, difficoltoso, non univoco, che presenta difficoltà di comprensione dovuta a profondità e a oscurità di concetti Rilevanza ai fini dell informativa (Considerando n. 45 della Direttiva di livello 2 : È possibile che per taluni strumenti finanziari saranno sufficienti solo le informazioni relative alla tipologia di strumento, mentre per altri le informazioni dovranno essere specifiche al prodotto ) Rilevanza ai fini delle valutazioni di adeguatezza/appropriatezza (Art. 39, comma 2 Reg «Le informazioni [sui clienti] di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione [ ])
6 LA COMPLESSITÀ NELLA MIFID (2) Complessità e regolamentazione Prodotti non complessi (execution only cfr. art Reg. Intermed ) Art. 43 (Condizioni) [ ] azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, ( ) strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi [ ] Art. 44 (Strumenti finanziari non complessi) 1. Uno strumento finanziario che non sia menzionato all articolo 43, comma 1, lettera a), è considerato non complesso se soddisfa i seguenti criteri: a) non rientra nelle definizioni di cui all articolo 1, comma 1-bis), lettere c) e d), del Testo Unico, nonché nelle definizioni di cui all articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g) h), i) e j) del Testo Unico; b) esistono frequenti opportunità di cedere, riscattare od ottenere altrimenti il corrispettivo di tale strumento a prezzi che siano pubblicamente disponibili per i partecipanti al mercato. Tali prezzi devono essere quelli di mercato o quelli messi a disposizione, ovvero convalidati, da sistemi di valutazione indipendenti dall emittente; c) non implica alcuna passività effettiva o potenziale per il cliente che vada oltre il costo di acquisizione dello strumento; d) sono pubblicamente disponibili informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle sue caratteristiche in modo tale che il cliente al dettaglio medio possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di un operazione su tale strumento.
7 IL DOCUMENTO IOSCO SUI PRODOTTI STRUTTURATI Aprile 2013: Regulation of retail structured products - International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) Indicazioni alle Autorità (toolkit) al fine di innalzare la tutela degli investitori in prodotti strutturati Approccio «value chain regulation»: dall emissione al post -vendita Aree dei toolkit a. potential overall regulatory approach to retail structured products; b. potential regulation of the design and issuance of the products; c. potential regulation of the disclosure and marketing of the products; d. potential regulation of the distribution of the products; e. potential regulation of post-sales practices. Complessità e regolamentazione
8 Complessità e regolamentazione LE POSIZIONI DELL ESMA NEL QUADRO DELLA MIFID Opinion recante MiFID practices for firms selling complex products (7 febbraio 2014) cautele e presidi che gli intermediari distributori di prodotti complessi devono prevedere al fine di assicurare l interesse della clientela Opinion recante "Structured Retail Products Good practices for product governance arrangements" (27 marzo 2014) good practices per gli intermediari produttori in tema di governance di prodotti strutturati, a partire dalla fase antecedente alla loro immissione sul mercato e durante tutta la loro vita, per garantire ai clienti un innalzata tutela Statement recante Potential Risks Associated with Investing in Contingent Convertible (31 luglio 2014) viene precisata l inadeguatezza strutturale dei Co.co. per clienti diversi da un «istituzionale esperto»
9 INDICE Complessità e regolamentazione Le Opinion ESMA La Comunicazione Consob n /14 La prospettiva MiFID2
10 OPINION SELLING PRACTICES: PRESUPPOSTI REGOLAMENTO UE 1095/2010 Article 29 Common supervisory culture OPINION Le Opinion ESMA 1. The Authority shall play an active role in building a common Union supervisory culture and consistent supervisory practices, as well as in ensuring uniform procedures and consistent approaches throughout the Union. The Authority shall carry out, at a minimum, the following activities: (a) providing opinions to competent authorities[ ] «6. La preoccupazione dell ESMA è che, sebbene la MiFID e la Direttiva di secondo livello vigenti prevedano disposizioni che, qualora correttamente applicate, vigilate e rispettate, dovrebbero essere adeguate sembra che, in diverse circostanze, non siano stati conseguiti soddisfacenti livelli di conformità alle regole di condotta MiFID [ ].» «7. La commercializzazione e la vendita di prodotti complessi, in particolare agli investitori retail, rappresenta un area importante ai fini dell investor protection, in cui è possibile migliorare la convergenza della vigilanza rafforzando l applicazione delle regole di condotta MiFID [ ]» «8. [ ] L ESMA pubblica la presente opinion per rammentare alle autorità di vigilanza quali sono le disposizioni MiFID applicabili ai fini della disciplina delle prassi di vendita (regole di condotta) [ ]»
11 Le Opinion ESMA OPINION SELLING PRACTICES: CONTENUTO L Opinion richiama l attenzione delle Autorità di vigilanza e dell industria sui requisiti da osservare in fase di distribuzione di prodotti caratterizzati da profili di complessità. Il documento si focalizza sulle seguenti aree: Misure organizzative e di controllo interno Adeguatezza Appropriatezza Misure di disclosure Doveri della funzione di compliance Esecuzione degli ordini dei clienti
12 «14. Se, alla luce della due diligence effettuata dall intermediario, risulta che un determinato prodotto complesso non potrà mai soddisfare al meglio gli interessi dei clienti ovvero che non sono disponibili informazioni sufficienti a valutare le principali caratteristiche di un prodotto ed i relativi rischi, le NCAs dovrebbero controllare che gli intermediari non prestino consigli su quel prodotto ovvero si astengano dal venderlo.» E sottolineata l importanza di: dotarsi di adeguati sistemi di controllo interno Le Opinion ESMA OPINION SELLING PRACTICES: PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO identificare e gestire le situazioni di conflitto di interessi (conto proprio, emittente/intermediario, differente «redditività» dei prodotti) provvedere affinché lo staff sia in grado di comprendere sia i bisogni della clientela sia gli strumenti offerti al fine di valutare se quest ultimi si prestino alla realizzazione delle esigenze degli investitori.
13 Mappatura prodotto: tener conto, ai fini della conduzione dei test di adeguatezza, dell intelligibilità del profilo di rischio-rendimento del prodotto trattato, del livello di leva finanziaria, nonché di tutte le diverse componenti di rischio (tra cui il rischio di mercato, il rischio di credito/controparte ed il rischio di liquidità) Mappatura cliente: OPINION SELLING PRACTICES: ADEGUATEZZA Le Opinion ESMA (proporzionalità MiFID) acquisire informazioni più approfondite rispetto a quelle esigibili in relazione a prodotti non complessi in merito a esperienza e conoscenza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e holding period; informazioni corrette, aggiornate e non fondate sull autovalutazione «22. [ ] Dovrebbe, altresì, essere presa in considerazione l eventualità che alternative di investimento in prodotti meno complessi e con minor costi possano meglio soddisfare le esigenze finanziarie e gli obiettivi di investimento dei clienti [ ]»
14 Le Opinion ESMA Informativa corretta, chiara e non fuorviante (vs. marketing aggressivo. no rendimento massimo senza spiegazioni, no gergo) Resa con un linguaggio agevolmente comprensibile Occorre in particolare illustrare: OPINION SELLING PRACTICES: DISCLOSURE importo dei costi e degli oneri applicabili al prodotto complesso (con unbundling ed impatto sulla performance); valore dello strumento nell istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato; dettagli sulle forme di garanzia/protezione del capitale; potenziali conseguenze di una eventuale vendita del prodotto ovvero di un uscita anticipata dall investimento. Impatto, sia positivo sia negativo, derivante dalla presenza di un effetto leva e/o di un derivato incorporato
15 Le Opinion ESMA OPINION SELLING PRACTICES: COMPLIANCE Maggiore complessità Maggiori controlli La funzione di compliance dovrebbe sottoporre a stretto monitoraggio l operatività in prodotti complessi. Particolare attenzione ai segnali contenuti nei reclami, che dovranno essere gestiti secondo rigorose procedure
16 OPINION SRP: PRESUPPOSTI Le Opinion ESMA REGOLAMENTO UE 1095/2010 Article 29 Common supervisory culture 1. The Authority shall play an active role in building a common Union supervisory culture and consistent supervisory practices, as well as in ensuring uniform procedures and consistent approaches throughout the Union. The Authority shall carry out, at a minimum, the following activities: (a) providing opinions to competent authorities[ ] OPINION «7. [ ] l'esma ha predisposto un ampio set non esaustivo di esempi di good practices, contenuti nell allegato 1 del presente documento, che illustrano le misure che gli intermediari - tenendo conto della natura, dimensioni e complessità delle attività svolte - potrebbero adottare al fine di migliorare la loro capacità di adempiere agli obblighi in materia di investor protection, con particolare riferimento: (i) alla complessità degli SRPs che realizzano o distribuiscono, (ii) alla natura ed alla gamma dei servizi e delle attività di investimento prestati in sede di realizzazione o distribuzione di SRPs, e (iii ) al target di investitori identificato. Queste good practices dovrebbero anche rappresentare per le Autorità competenti uno strumento utile allo svolgimento delle loro attività di vigilanza.»
17 Le Opinion ESMA OPINION SRP: CONTENUTI L Opinion enfatizza la centralità dei processi di governance dei prodotti strutturati. «strumenti finanziari costituiti dalla combinazione di uno strumento di base (come un obbligazione, un fondo o un deposito) con uno o più prodotti derivati, tali da comportare un esposizione economica agli assets, indici o portafogli di riferimento» Il documento si focalizza sulle seguenti aree: organizzazione generale delle misure di product governance; product design; product testing; target market; strategia di distribuzione; valore degli srps alla data di emissione e misure di trasparenza sui costi; mercato secondario e rimborso; processo di revisione.
18 Le Opinion ESMA OPINION SRP: PRODUCT DESIGN I manufacturers dovrebbero essere in grado di assicurare, sulla base di analisi rigorose, che i prodotti ingegnerizzati soddisfino le esigenze finanziarie, gli obiettivi di investimento, le conoscenze e le esperienze del target market identificato. Il processo di design dovrebbe essere demand-driven piuttosto che determinato esclusivamente da esigenze specifiche dell intermediario Coinvolgimento della Compliance Processo di selezione delle controparti Modelli sottoposti a rigorosi test Informazioni ai distributori
19 Le Opinion ESMA OPINION SRP: PRODUCT TESTING Gli intermediari che provvedono alla fase di ingegnerizzazione dovrebbero avvalersi di avanzate tecniche per il testing del prodotto. Back-testing Test su scenari futuri Stress-testing Le metodologie impiegate saranno coerenti con quelle utilizzate dall intermediario per finalità interne (risk management). Indipendenza della funzione che svolge i test (no trading, no hedging)
20 OPINION SRP: TARGET MARKET Gli intermediari, siano essi manufacturer o distributor, dovrebbero identificare il target market per gli SRPs che intendono ingegnerizzare/distribuire. distributors target market «effettivo» Le Opinion ESMA manufacturers «potential target market» Gli intermediari dovrebbero svolgere : ricerche rigorose finalizzate a conoscere le esigenze, nonché gli obiettivi e la capacità di comprensione degli SRPs da parte degli investitori, per evitare il rischio di «inadequate SRPs targeting» analisi sulla struttura dei costi degli SRPs, verificando tra l altro se un prodotto meno complesso, costoso o rischioso possa meglio soddisfare le esigenze e gli obiettivi di investimento del target market individuato Una corretta definizione del target market consente di evitare di trarre vantaggio dagli errori comportamentali degli investitori e di superare le asimmetrie informative
21 Le Opinion ESMA OPINION SRP: RAPPORTI TRA MANUFACTURER E DISTRIBUTOR In caso di mancata coincidenza tra manufacturer e distributor, le caratteristiche principali dei prodotti e i relativi profili di criticità dovrebbero formare oggetto di uno scambio informativo accurato. Resta nella responsabilità del distributore lo svolgimento di una autonoma e critica due diligence nell ambito dei propri processi di product governance, al fine di servire al meglio l interesse del cliente.
22 OPINION SRP: REVIEW PROCESS Le Opinion ESMA Gli intermediari dovrebbero condurre un attività di monitoraggio sul prodotto e sulle sue performance nella fase successiva all immissione sul mercato. Cosa fare in caso di performance non coerenti con le attese. OPINION SRP: VALORE DEL PRODOTTO Determinato avvalendosi di standard generalmente riconosciuti e condivisi dal mercato; in coerenza con la modellistica e con le analisi statistiche implementate per i processi di product design e product testing, nonché con le metodologie, i modelli e gli standard utilizzati dal produttore per la valutazione del proprio portafoglio di proprietà; riflette, ove pertinente, quello indicato nella contabilità del produttore.
23 Le Opinion ESMA Con lo statement del 31 luglio 2014 recante Potential Risks Associated with Investing in Contingent Convertible, l ESMA ha espresso la propria posizione circa la commercializzazione di prodotti contingent convertible, sottolineando in particolare: STATEMENT SUI CONTINGENT CONVERTIBLE l elevata complessità dei prodotti della specie; l innalzato conflitto di interessi (ripatrimonializzazione). L effettiva comprensione dei prodotti contingent convertible richiede lo svolgimento di analisi che can only take place within the skill and resource set of knowledgeable institutional investors.
24 INDICE Complessità e regolamentazione Le Opinion ESMA La Comunicazione Consob n /14 La prospettiva MiFID2
25 Documento pubblicato il 28 MAGGIO 2014 Fine consultazione 21 LUGLIO 2014 La Comunicazione della Consob IL PROCESSO DI CONSULTAZIONE DELLA CONSOB SUI PRODOTTI COMPLESSI Obiettivi: acquisire contributi per la definizione di un iniziativa di indirizzo diretta ad evidenziare e chiarire i comportamenti per la cura degli interessi della clientela retail nella distribuzione di prodotti complessi Domande per focalizzare il processo di consultazione
26 I RISCONTRI ALLA CONSULTAZIONE La Comunicazione della Consob Pervenuti n. 36 documenti recanti osservazioni di cui: n. 11 riconducibili ad Associazioni industriali n. 7 riconducibili ad Associazioni di consumatori n. 8 riconducibili a studi legali n. 6 riconducibili ad operatori del mercato n. 4 riconducibili ad altre persone fisiche.
27 La Comunicazione della Consob IL CONTENUTO FINALE DELLA COMUNICAZIONE La distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail 1 Richiesta agli intermediari di tener conto delle Opinion ESMA 2 Raccomandazioni su prodotti a complessità molto elevata 3 Raccomandazioni su prodotti non adatti a clienti retail
28 LA «CONFORMITÀ» ALLE OPINION ESMA NELLA COMUNICAZIONE CONSOB L iniziativa della Consob si inserisce nel quadro delle regole dettate dalla MiFID 1. Con la Comunicazione la Consob ha in primo luogo: La Comunicazione della Consob dichiarato l intenzione di far proprie le indicazioni contenute nelle Opinion ESMA in tema di distribuzione di prodotti complessi e di governance dei prodotti strutturati diretti ai retail richiesto agli intermediari che prestano servizi di investimento e svolgono le attività di cui all art. 25 bis TUF di considerare debitamente nelle loro policy aziendali gli orientamenti dell ESMA raccomandato ai soggetti abilitati che emettono e distribuiscono prodotti a mezzo di altri intermediari di considerare comunque le indicazioni fornite nelle Opinion
29 La Comunicazione della Consob I PRODOTTI DELL ELENCO ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE Elenco esemplificativo, restando a cura di ogni intermediario l individuazione di strumenti con livelli di complessità analoghi o superiori, anche avuto riguardo al processo continuo di innovazione finanziaria
30 La Comunicazione della Consob LA «MISURAZIONE» DELLA COMPLESSITÀ elementi derivativi embedded condizioni meccanismi di amplificazione dell andamento del sottostante formule complicate limitata osservabilità del sottostante difficoltà di liquidabilità dell investimento atipicità della struttura (perpetue, Co.Co.).
31 La Comunicazione della Consob LE RACCOMANDAZIONI CONSOB SUI PRODOTTI DELL ELENCO Viene raccomandata l adozione di specifiche misure agli operatori che trattano le tipologie di prodotti incluse nel richiamato Elenco: rigorosi presidi sulle ipotesi di conflitto di interesse e sugli inducements robusti processi di profilatura dei clienti e di mappatura dei prodotti stringenti limiti di concentrazione rafforzate misure di trasparenza (con evidenza dei costi, anche impliciti, dei prodotti, del fair value, dei rischi di credito, di mercato e di liquidità)
32 I PRODOTTI DELL ELENCO STRUTTURALMENTE NON ADATTI A CLIENTI RETAIL ELENCO PRODOTTI FINANZIARI A COMPLESSITÀ MOLTO ELEVATA La Comunicazione della Consob i. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities) ii. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio Contingent Convertible Notes, prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. CRR )) iii. prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi) iv. strumenti finanziari derivati di cui all art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura v. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente
33 La Comunicazione della Consob LE CAUTELE SUI PRODOTTI DELL ELENCO RITENUTI STRUTTURALMENTE NON ADATTI A CLIENTI RETAIL Se gli intermediari decidessero di distribuire i prodotti dell elenco ritenuti strutturalmente non adatti, sono raccomandate cautele proporzionate alla complessità dei prodotti: formale adozione da parte dei vertici aziendali di una specifica e motivata decisione sulla commercializzazione dei prodotti della specie con analisi preventiva ed approfondita delle caratteristiche della clientela target cui si ritiene di destinare il prodotto, anche definendo ex ante specifici limiti per l investimento informativa alla clientela circa il fatto che la Consob non ritiene il prodotto adatto a clientela al dettaglio sostanziali presidi di controllo nel continuo, ad ogni livello rispetto delle misure raccomandate per tutte le tipologie di prodotti incluse nell elenco
34 DETERMINAZIONI DEGLI INTERMEDIARI ED INFORMATIVA ALLA CONSOB La Comunicazione della Consob Gli operatori sono chiamati ad assumere le determinazioni sulle aree trattate dalla Comunicazione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il 30 giugno 2015, dandone specifica informativa alla Consob Le informazioni acquisite verranno valorizzate dalla Consob nell ambito della propria attività di vigilanza secondo un risk based approach
35 INDICE Complessità e regolamentazione Le Opinion ESMA La Comunicazione Consob n /14 La prospettiva MiFID2
36 LA COMUNICAZIONE E LA MIFID2: LA GOVERNANCE DEI PRODOTTI La prospettiva MiFID2 MiFID 2 - Doveri in capo agli intermediari che provvedono alla fase di diretta ingegnerizzazione dei prodotti (c.d. product manufacturers) Necessità per il manufacturer di implementare misure che consentano lo svolgimento, in via anticipata ed astratta, di valutazioni circa la compatibilità dei prodotti che si intendono ingegnerizzare con le esigenze del target market MiFID 2 - Doveri degli intermediari distributori Necessità di un diretto coinvolgimento del management body nella definizione delle leve gestionali e degli indirizzi strategici degli intermediari per garantire un maggior allineamento rispetto ai bisogni e alle caratteristiche dei clienti/nvestitori E affidata ai delegated acts della Commissione UE la più puntuale definizione degli effettivi doveri in capo a manufacturer e distributor
37 FINE Grazie dell attenzione
38 La Comunicazione Consob n /14 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail Flavio Bongiovanni Consob Divisione Intermediari Responsabile Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari
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